Gazzetta n. 290 del 14 dicembre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 19 novembre 2015, n. 196
Regolamento recante modifiche all'articolo 14 del decreto 1° agosto 2002, n. 199, concernente le modalita' di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia» e, in particolare, l'articolo 24-quater, comma 6, ai sensi del quale con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite, tra l'altro, le modalita' di svolgimento del corso di formazione professionale per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato;
Visto il proprio decreto 1° agosto 2002, n. 199, concernente «Regolamento recante le modalita' di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato», adottato ai sensi del citato articolo 24-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e, in particolare, l'articolo 14, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del proprio decreto 3 dicembre 2013, n. 144, che disciplina la durata e le finalita' del corso di formazione professionale per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato;
Ritenuto, per le finalita' di conseguire risparmi di spesa, in ossequio ai principi di economicita', semplificazione e speditezza dell'azione amministrativa, di dover modificare l'articolo 14 del proprio decreto n. 199 del 2002;
Acquisito il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 novembre 2015;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la nota del 12 novembre 2015, con la quale lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro dell'interno
1° agosto 2002, n. 199

1. All'articolo 14 del Regolamento recante le modalita' di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2002, n. 199, la parola: «assegnazione», e' sostituita dalla seguente: «servizio».

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10 comma 2 e 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiale della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 24-quater del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335
(Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di Polizia):
«Art. 24-quater (Immissione nel ruolo dei
sovrintendenti). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del
ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato avviene:
a) nel limite del sessanta per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso
interno per titoli e superamento di un successivo corso di
formazione professionale, della durata non inferiore a tre
mesi, riservato agli assistenti capo che ricoprono, alla
predetta data, una posizione in ruolo non inferiore a
quella compresa entro il doppio dei posti riservati per
tale concorso;
b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso
interno per titoli ed esame scritto, consistente in
risposte ad un questionario, articolato su domande tendenti
ad accertare prevalentemente il grado di preparazione
professionale, e successivo corso di formazione
professionale, della durata non inferiore a tre mesi,
riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti
che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio.
2. Ai concorsi di cui al comma 1 e' ammesso il
personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che alla
data di scadenza dei termini per la presentazione delle
domande:
a) abbia riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio
complessivo non inferiore a buono;
b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni
disciplinari piu' gravi della deplorazione.
3. Per l'ammissione al corso di formazione
professionale di cui al comma 1, lettera a), a parita' di
punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di
qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'. Per
la formazione della graduatoria del concorso di cui al
comma 1, lettera b), a parita' di punteggio, prevalgono,
nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di qualifica,
l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.
4. Gli assistenti capo ammessi al corso di formazione
del concorso di cui al comma 1, lettera a) e vincitori
anche di quello di cui alla lettera b) del medesimo comma,
indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di
quest'ultimo concorso.
5. I posi rimasti scoperti nel concorso di cui al comma
1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del
relativo corso di formazione professionale, ai partecipanti
del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati
idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non
coperti per l'ammissione al corso di formazione
professionale di cui all'art. 1, lettera a), sono devoluti,
fino alla data di inizio del relativo corso di formazione,
agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera b).
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
emanare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da
ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a
ciascuna di esse, la composizione della commissione
d'esami, nonche' le modalita' di svolgimento dei corsi di
cui ai comma 1 e i criteri per la formazione delle
graduatorie di fine corso.
7. I frequentatori che al termine dei corsi di cui ai
comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale,
conseguono la nomina a vice sovrintendente nell'ordine
determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso,
con decorrenza giuridica dal 1 gennaio dell'anno successivo
a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con
decorrenza economica dal giorno successivo alla data di
conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di
cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori
del Concorso di cui alla successiva lettera b).».
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto del
Ministro dell'interno 1° agosto 2002, n. 199, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 14 (Durata e finalita').- 1. Il corso di
formazione professionale di cui all'art. 24 -quater, comma
1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ha carattere
teorico-pratico ed ha durata di tre mesi, di cui uno di
tirocinio applicativo presso la sede di servizio, secondo
le modalita', anche telematiche e informatiche, stabilite
con decreto del capo della Polizia - direttore generale
della Pubblica sicurezza; esso persegue obiettivi didattici
finalizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli
appartenenti al ruolo dei sovrintendenti ed in particolare
a quelle connesse all'attribuzione della qualifica di
ufficiale di polizia giudiziaria».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del
Ministro dell'interno 3 dicembre 2013, n. 144:
«Art. 1. - 1. Modifiche al decreto del Ministro
dell'interno 1° agosto 2002, n. 1991. Al regolamento
recante le modalita' di accesso alla qualifica iniziale del
ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, di cui al
decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2002, n. 199,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nelle premesse, dopo il terzo "Visto" e' inserito il
seguente: "Visto l'art. 2, comma 5, lettera b), del
decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12;";
b) dopo il capo II - Concorso interno per titoli ed
esame scritto, e' inserito il seguente: "Capo II-bis -
Concorso con procedure e modalita' concorsuali
semplificate";
c) al capo II-bis, dopo l'art. 13, sono inseriti i
seguenti:
"13-bis (Procedure e modalita' concorsuali
semplificate). - 1. Per l'accesso alla qualifica di vice
sovrintendente con procedure e modalita' concorsuali
semplificate, ai sensi dell'art. 2, comma 5, lettera b),
del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, si
provvede, per i posti disponibili nel periodo compreso tra
il 31 dicembre 2004 e il 31 dicembre 2012, attraverso un
concorso interno per titoli, fermi restando i limiti
percentuali dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni
anno, di cui all'art. 12 del decreto legislativo 28
febbraio 2001, n. 53, e all'art. 24-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, comma
1, lettere a) e b), riservati al personale in possesso dei
requisiti ivi previsti, nonche' di quelli di cui al comma 2
del medesimo art. 24-quater.
2. I posti del concorso di cui alla lettera a), comma
1, dell'art. 24-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, relativi a quelli
disponibili dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2012, sono
riservati agli assistenti capo che ricoprono, a
quest'ultima data, una posizione di ruolo non inferiore a
quella compresa entro il doppio dei posti complessivamente
riservati a tale personale, fermo restando il possesso
della stessa qualifica al 31 dicembre di ciascun anno per i
corrispondenti posti disponibili alle stesse date.
3. La valutazione dei titoli per il personale di cui al
comma 2 ai fini della formazione della relativa graduatoria
precede quella dei titoli del personale di cui alla lettera
b), comma 1, del medesimo art. 24-quater, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. I posti
non coperti per ciascun anno di riferimento, dal 2004 al
2012, sono portati in aumento di quelli riferiti all'anno
successivo, nell'ambito del limite percentuale della
rispettiva riserva, di cui alle predette lettere a) e b),
comma 1, dello stesso art. 24-quater. I posti eventualmente
non coperti al termine della complessiva procedura
concorsuale semplificata sono portati in aumento, in
proporzione alle rispettive percentuali del 60 e del 40 per
cento, di quelli disponibili al 31 dicembre 2013, ai sensi
dell'art. 24-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
13-ter (Bando di concorso). - 1. Il concorso di cui
all'art. 13-bis e' indetto con decreto del capo della
Polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza, da
pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale del
Ministero dell'interno, nel quale sono indicati:
a) il numero dei posti messi a concorso per ciascun
anno disponibili al 31 dicembre di ogni anno;
b) i requisiti richiesti per la partecipazione al
concorso dei quali i candidati devono essere in possesso al
31 dicembre di ogni anno riferiti ai corrispondenti posti
disponibili alla stessa data;
c) le modalita' di presentazione, per via telematica,
delle domande di partecipazione;
d) le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed i
punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;
e) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
13-quater (Titoli). - 1. Le categorie dei titoli
ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a
ciascuna categoria per il personale in possesso dei
requisiti di cui all'art. 24-quater, comma 1, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, sono stabiliti come segue:
a) rapporti informativi e giudizi complessivi del
biennio anteriore, fino a 8 punti;
b) anzianita' complessiva di servizio, fino a 14 punti;
c) speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4
punti;
d) titoli di studio, fino a 3 punti;
e) conoscenza della lingua inglese, punti 0,5;
f) conoscenza delle procedure e dei sistemi
informatici, punti 0,5;
g) per il superamento della prova selettiva in
precedenti analoghi concorsi e ai vincitori di analoghi
concorsi che non abbiano partecipato al corso di formazione
o si siano dimessi durante la frequenza, attribuzione di 5
punti.
2. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il
punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria per il
personale in possesso dei requisiti di cui all'art.
24-quater, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono stabiliti
come segue:
a) rapporti informativi e giudizi complessivi del
biennio anteriore, fino a 8 punti;
b) anzianita' complessiva di servizio, fino a 10 punti;
c) speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4
punti;
d) titoli di studio, fino a 8 punti;
e) conoscenza della lingua inglese, punti 0,5;
f) conoscenza delle procedure e dei sistemi
informatici, punti 0,5;
g) per il superamento della prova selettiva in
precedenti analoghi concorsi e ai vincitori di analoghi
concorsi che non abbiano partecipato al corso di formazione
o si siano dimessi durante la frequenza, attribuzione di 5
punti.
3. Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione
esaminatrice stabilisce, in sede di prima riunione, i
criteri di massima per la graduale valutazione dei titoli e
per l'attribuzione dei relativi punteggi, dandone
comunicazione secondo idonee forme di pubblicita' anche sul
sito dell'amministrazione.
13-quinquies (Formazione ed approvazione della
graduatoria). - 1. La formazione e approvazione della
graduatoria assicurano la distinzione dei posti disponibili
per ciascun anno dei candidati ammessi per la copertura dei
medesimi posti.
2. Prima dell'avvio al corso di formazione
professionale, sono pubblicate le sedi disponibili a
livello provinciale, assicurando il mantenimento della sede
di servizio agli assistenti capo vincitori della procedura
di cui all'art. 13-bis, comma 2.
13-sexies (Rinvio). - 1. Per quanto non previsto dal
presente capo, si applicano le disposizioni del presente
regolamento relative al concorso interno per titoli di cui
al capo I, nonche' quelle di cui al capo III, relative alla
modalita' del corso di formazione professionale, fermo
restando quanto previsto dall'art. 24-quater, commi 3, 4 e
7, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335.
13-septies (Ambito di applicazione). - 1. Le
disposizioni del presente capo, ai sensi dell'art. 2, comma
5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio
2013, n. 12, si applicano ai fini dell'accesso alla
qualifica di vice sovrintendente relativamente ai posti
disponibili dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2012.";
d) all'art. 14 le parole: «ed ha la durata di quattro
mesi;» sono sostituite dalle seguenti: «ed ha durata di tre
mesi, di cui uno di tirocinio applicativo presso la sede di
assegnazione, secondo le modalita', anche telematiche e
informatiche, stabilite con decreto del capo della Polizia
-direttore generale della Pubblica sicurezza;».
- Si riporta il testo dell'art 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 14 del decreto del Ministro
dell'interno 1° agosto 2002, n. 199, come modificato dal
presente decreto, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2
Disposizioni transitorie

1. La disposizione di cui all'articolo 1 si applica anche ai corsi di formazione professionale per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato in svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 4
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 19 novembre 2015

Il Ministro: Alfano

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2015 Interno, foglio n. 2243
 
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