Gazzetta n. 290 del 14 dicembre 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 19 novembre 2015, n. 196 |
Regolamento recante modifiche all'articolo 14 del decreto 1° agosto 2002, n. 199, concernente le modalita' di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato. |
|
|
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia» e, in particolare, l'articolo 24-quater, comma 6, ai sensi del quale con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite, tra l'altro, le modalita' di svolgimento del corso di formazione professionale per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato; Visto il proprio decreto 1° agosto 2002, n. 199, concernente «Regolamento recante le modalita' di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato», adottato ai sensi del citato articolo 24-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e, in particolare, l'articolo 14, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del proprio decreto 3 dicembre 2013, n. 144, che disciplina la durata e le finalita' del corso di formazione professionale per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato; Ritenuto, per le finalita' di conseguire risparmi di spesa, in ossequio ai principi di economicita', semplificazione e speditezza dell'azione amministrativa, di dover modificare l'articolo 14 del proprio decreto n. 199 del 2002; Acquisito il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 novembre 2015; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la nota del 12 novembre 2015, con la quale lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1 Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2002, n. 199
1. All'articolo 14 del Regolamento recante le modalita' di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2002, n. 199, la parola: «assegnazione», e' sostituita dalla seguente: «servizio».
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10 comma 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiale della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia): «Art. 24-quater (Immissione nel ruolo dei sovrintendenti). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato avviene: a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato agli assistenti capo che ricoprono, alla predetta data, una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati per tale concorso; b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli ed esame scritto, consistente in risposte ad un questionario, articolato su domande tendenti ad accertare prevalentemente il grado di preparazione professionale, e successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio. 2. Ai concorsi di cui al comma 1 e' ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande: a) abbia riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio complessivo non inferiore a buono; b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'. 4. Gli assistenti capo ammessi al corso di formazione del concorso di cui al comma 1, lettera a) e vincitori anche di quello di cui alla lettera b) del medesimo comma, indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di quest'ultimo concorso. 5. I posi rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui all'art. 1, lettera a), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera b). 6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esami, nonche' le modalita' di svolgimento dei corsi di cui ai comma 1 e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso. 7. I frequentatori che al termine dei corsi di cui ai comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina a vice sovrintendente nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del Concorso di cui alla successiva lettera b).». - Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2002, n. 199, come modificato dal presente decreto: «Art. 14 (Durata e finalita').- 1. Il corso di formazione professionale di cui all'art. 24 -quater, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ha carattere teorico-pratico ed ha durata di tre mesi, di cui uno di tirocinio applicativo presso la sede di servizio, secondo le modalita', anche telematiche e informatiche, stabilite con decreto del capo della Polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza; esso persegue obiettivi didattici finalizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti ed in particolare a quelle connesse all'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria». - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 dicembre 2013, n. 144: «Art. 1. - 1. Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2002, n. 1991. Al regolamento recante le modalita' di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2002, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nelle premesse, dopo il terzo "Visto" e' inserito il seguente: "Visto l'art. 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12;"; b) dopo il capo II - Concorso interno per titoli ed esame scritto, e' inserito il seguente: "Capo II-bis - Concorso con procedure e modalita' concorsuali semplificate"; c) al capo II-bis, dopo l'art. 13, sono inseriti i seguenti: "13-bis (Procedure e modalita' concorsuali semplificate). - 1. Per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente con procedure e modalita' concorsuali semplificate, ai sensi dell'art. 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, si provvede, per i posti disponibili nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2004 e il 31 dicembre 2012, attraverso un concorso interno per titoli, fermi restando i limiti percentuali dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, di cui all'art. 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, e all'art. 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, comma 1, lettere a) e b), riservati al personale in possesso dei requisiti ivi previsti, nonche' di quelli di cui al comma 2 del medesimo art. 24-quater. 2. I posti del concorso di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, relativi a quelli disponibili dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2012, sono riservati agli assistenti capo che ricoprono, a quest'ultima data, una posizione di ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti complessivamente riservati a tale personale, fermo restando il possesso della stessa qualifica al 31 dicembre di ciascun anno per i corrispondenti posti disponibili alle stesse date. 3. La valutazione dei titoli per il personale di cui al comma 2 ai fini della formazione della relativa graduatoria precede quella dei titoli del personale di cui alla lettera b), comma 1, del medesimo art. 24-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. I posti non coperti per ciascun anno di riferimento, dal 2004 al 2012, sono portati in aumento di quelli riferiti all'anno successivo, nell'ambito del limite percentuale della rispettiva riserva, di cui alle predette lettere a) e b), comma 1, dello stesso art. 24-quater. I posti eventualmente non coperti al termine della complessiva procedura concorsuale semplificata sono portati in aumento, in proporzione alle rispettive percentuali del 60 e del 40 per cento, di quelli disponibili al 31 dicembre 2013, ai sensi dell'art. 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. 13-ter (Bando di concorso). - 1. Il concorso di cui all'art. 13-bis e' indetto con decreto del capo della Polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati: a) il numero dei posti messi a concorso per ciascun anno disponibili al 31 dicembre di ogni anno; b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso dei quali i candidati devono essere in possesso al 31 dicembre di ogni anno riferiti ai corrispondenti posti disponibili alla stessa data; c) le modalita' di presentazione, per via telematica, delle domande di partecipazione; d) le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse; e) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile. 13-quater (Titoli). - 1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria per il personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 24-quater, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono stabiliti come segue: a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a 8 punti; b) anzianita' complessiva di servizio, fino a 14 punti; c) speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti; d) titoli di studio, fino a 3 punti; e) conoscenza della lingua inglese, punti 0,5; f) conoscenza delle procedure e dei sistemi informatici, punti 0,5; g) per il superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi e ai vincitori di analoghi concorsi che non abbiano partecipato al corso di formazione o si siano dimessi durante la frequenza, attribuzione di 5 punti. 2. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria per il personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 24-quater, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono stabiliti come segue: a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a 8 punti; b) anzianita' complessiva di servizio, fino a 10 punti; c) speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti; d) titoli di studio, fino a 8 punti; e) conoscenza della lingua inglese, punti 0,5; f) conoscenza delle procedure e dei sistemi informatici, punti 0,5; g) per il superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi e ai vincitori di analoghi concorsi che non abbiano partecipato al corso di formazione o si siano dimessi durante la frequenza, attribuzione di 5 punti. 3. Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice stabilisce, in sede di prima riunione, i criteri di massima per la graduale valutazione dei titoli e per l'attribuzione dei relativi punteggi, dandone comunicazione secondo idonee forme di pubblicita' anche sul sito dell'amministrazione. 13-quinquies (Formazione ed approvazione della graduatoria). - 1. La formazione e approvazione della graduatoria assicurano la distinzione dei posti disponibili per ciascun anno dei candidati ammessi per la copertura dei medesimi posti. 2. Prima dell'avvio al corso di formazione professionale, sono pubblicate le sedi disponibili a livello provinciale, assicurando il mantenimento della sede di servizio agli assistenti capo vincitori della procedura di cui all'art. 13-bis, comma 2. 13-sexies (Rinvio). - 1. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del presente regolamento relative al concorso interno per titoli di cui al capo I, nonche' quelle di cui al capo III, relative alla modalita' del corso di formazione professionale, fermo restando quanto previsto dall'art. 24-quater, commi 3, 4 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. 13-septies (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente capo, ai sensi dell'art. 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, si applicano ai fini dell'accesso alla qualifica di vice sovrintendente relativamente ai posti disponibili dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2012."; d) all'art. 14 le parole: «ed ha la durata di quattro mesi;» sono sostituite dalle seguenti: «ed ha durata di tre mesi, di cui uno di tirocinio applicativo presso la sede di assegnazione, secondo le modalita', anche telematiche e informatiche, stabilite con decreto del capo della Polizia -direttore generale della Pubblica sicurezza;». - Si riporta il testo dell'art 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «Art 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.».
Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 14 del decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2002, n. 199, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 2 Disposizioni transitorie
1. La disposizione di cui all'articolo 1 si applica anche ai corsi di formazione professionale per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato in svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto. |
| Art. 3 Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
| Art. 4 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 19 novembre 2015
Il Ministro: Alfano
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2015 Interno, foglio n. 2243 |
|
|
|