Gazzetta n. 288 del 11 dicembre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 6 agosto 2015, n. 195
Regolamento recante aggiornamento limitatamente agli acciai inossidabili al decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, recante: "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale".


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
Visto il Regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, e successive modificazioni, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, ed in particolare il decreto del Ministro della salute 11 novembre 2013, n. 140, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2013, n. 294;
Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento e ad ulteriori modificazioni del decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 e successive modificazioni relativamente all'accertamento dell'idoneita' degli oggetti di acciaio inossidabile;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella seduta del 10 marzo 2015;
Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 22 aprile 2015 ai sensi e per gli effetti di cui alla direttiva 98/34/CE;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 21 maggio 2015;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 30 luglio 2015;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'articolo 37 del decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 e successive modificazioni e' sostituito dal seguente:
"Art. 37. - 1. L'idoneita' degli oggetti in acciaio inossidabile destinati a venire in contatto con gli alimenti deve essere accertata:
a) per quanto riguarda la migrazione globale, con le modalita' indicate nella sezione 1 dell'Allegato IV;
b) per quanto riguarda la migrazione specifica del cromo e del nichel, ove richiesto, con le modalita' indicate nella sezione 2, punti 3 e 5, dell'Allegato IV;
c) per quanto riguarda la migrazione specifica del manganese, ove richiesto, con le modalita' indicate nella sezione 2, punto 10, dell'Allegato IV;
2. Nel caso di oggetti di uso ripetuto, la determinazione della migrazione specifica viene effettuata con tre «attacchi» successivi di uguale durata, sul liquido di cessione proveniente dal terzo «attacco».
3. Nel caso di oggetti che possono essere impiegati in contatto con qualsiasi tipo di alimenti, la valutazione di idoneita' puo' essere basata sulle seguenti prove, in quanto ritenute piu' severe tra quelle previste nella sezione 1 dell'Allegato IV:
a) per oggetti destinati a contatto prolungato a temperatura ambiente: soluzione acquosa di acido acetico al 3 per cento, per 10 giorni a 40 °C;
b) per oggetti destinati ad uso ripetuto, di breve durata a caldo o a temperatura ambiente: soluzione acquosa di acido acetico al 3 per cento, a 100 °C per 30 minuti; tre «attacchi» successivi, con determinazione della migrazione globale e della migrazione specifica del cromo, del nichel e del manganese sul liquido di cessione proveniente dal terzo «attacco».
4. Nel caso di oggetti da taglio da cucina e da tavola, destinati ad uso ripetuto, di breve durata a caldo o a temperatura ambiente, la valutazione di idoneita' puo' essere basata sulle seguenti prove: soluzione acquosa di acido acetico al 3 per cento, a 70 °C per 30 minuti; tre «attacchi» successivi, con determinazione della migrazione globale e della migrazione specifica del cromo, del nichel e del manganese sul liquido di cessione proveniente dal terzo «attacco».
5. Nel caso di oggetti ad uso ripetuto, di breve durata a caldo o a temperatura ambiente, che possono essere impiegati in contatto esclusivamente con acqua, la valutazione di idoneita' puo' essere basata sulle seguenti prove: acqua distillata o acqua di qualita' equivalente a 100 °C per 30 minuti; tre «attacchi» successivi, con determinazione della migrazione globale e della migrazione specifica del cromo, del nichel e del manganese sul liquido di cessione proveniente dal terzo «attacco».
6. Per gli oggetti di cui al presente capo i limiti di migrazione specifica sono i seguenti: cromo (trivalente), non piu' di 0,1 ppm; nichel, non piu' di 0,1 ppm; manganese, non piu' di 0,1 ppm."

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per i provvedimenti vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
(GUUE).
Note alle premesse:
Il regolamento CE n.1935/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e
gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e
89/109/CEE, e' stato pubblicato nella GUUE serie L n. 338
del 13 novembre 2004.
La legge 30 aprile 1962, n. 283 (modifica degli
articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle
leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della
vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 4
giugno 1962.
Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della
direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli
oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari), come modificato dall'art. 3 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della
direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari),
e' il seguente:
«Art. 3. - 1. Con decreti del Ministro della sanita',
sentito il Consiglio superiore di sanita', sono indicati
per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a
contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I,
da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti
nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di
purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli
oggetti debbono essere sottoposti per determinare
l'idoneita' all'uso cui sono destinati nonche' le
limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia
per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli
eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica,
di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di
vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di
ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni
contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto
1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980,
25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno
1988, n. 243.
3. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio
superiore di sanita', procede all'aggiornamento e alle
modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o
oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a
venire a contatto con le sostanze alimentari, in
difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi
1 e 2, e' punito per cio' solo con l'arresto sino a tre
mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire
quindicimilioni».
Il decreto del Ministro della salute 11 novembre 2013,
n. 140 (Regolamento recante aggiornamento del decreto
ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a
venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze
d'uso personale, limitatamente agli acciai inossidabili),
modificato dal presente decreto e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2013.
Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) e'
il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale».
 
Art. 2

1. All'allegato II, sezione 6: "Acciai inossidabili" - Parte A del decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 e successive modificazioni, in corrispondenza della classificazione AISI 440A - S44002 e' soppressa la designazione UNI EN 10088-1 numerica ed alfanumerica "1.4116 - X50CrMoV15".

Note all'art. 2:
L'allegato II, sezione 6, del decreto ministeriale 21
marzo 1973, modificato dal presente decreto, riporta
l'«Elenco degli acciai inossidabili che possono essere
impiegati in contatto con gli alimenti».
 
Art. 3

1. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti non si applicano agli oggetti di acciaio inossidabile legalmente fabbricati e/o commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), purche' garantiscano un livello equivalente di protezione della salute.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 6 agosto 2015

Il Ministro: Lorenzin
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2015 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 4367
 
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