Gazzetta n. 288 del 11 dicembre 2015 (vai al sommario)
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
COMUNICATO
Annuncio di una richiesta di referendum popolare


Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 10 dicembre 2015, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 15 cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:
Volete voi che siano abrogati:
la legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati", limitatamente alle seguenti parti:
articolo 1, comma 1, lettera f): "f) sono attribuiti comunque 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi o, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione;";
nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati", limitatamente alle seguenti parti:
articolo 1, comma 2, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati", limitatamente alle parole: ", con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83";
Art. 11, comma aggiunto in fine dall'art. 2, comma 5, della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati": "Il decreto stabilisce che l'eventuale ballottaggio dovra' tenersi nella seconda domenica successiva a quella di convocazione dei comizi";
Art. 31, comma 2-bis, aggiunto dall'art. 2, comma 17, lett. c), della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati": "2-bis. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda unica nazionale sono riprodotti in due distinti rettangoli i contrassegni delle liste ammesse al ballottaggio. L'ordine delle liste ammesse al ballottaggio e' stabilito con sorteggio da effettuare presso l'Ufficio centrale nazionale".
Art. 83, comma 1, numero 2, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati": "2) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;";
Art. 83, comma 1, numero 5, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati": "5) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi del numero 2), corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi;";
Art. 83, comma 1, numero 6, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati": "6) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 340 seggi;";
Art. 83, comma 1, numero 7, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati": "7) qualora la verifica di cui al numero 6) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del numero 4);";
Art. 83, comma 2, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati": " 2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 6), abbia dato esito negativo, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 340 seggi, fermo restando quanto stabilito al comma 6. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi cosi' determinato alla suddetta lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo cosi' il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.";
Art. 83, comma 3, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati": "3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio.";
Art. 83, comma 4, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati": "4. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2 e 3, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numero 8). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 2 per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 3 per le altre liste.";
Art. 83, comma 5, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati": "5. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5), abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali e che abbiano i requisiti di cui al comma 1, numero 3). Alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 340 seggi. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3), ai sensi del comma 3. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 4.";
Art. 83, comma 6, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati", limitatamente alle parole "per l'individuazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ovvero delle liste ammesse all'eventuale ballottaggio; ai fini del conseguimento della percentuale di cui al comma 1, numero 5)";
Art. 83-bis, comma 1, numero 1, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati": "1) qualora i seggi siano stati assegnati alle liste con attribuzione del premio di maggioranza, determina ai fini della ripartizione il quoziente elettorale circoscrizionale della lista di maggioranza e il quoziente elettorale circoscrizionale delle liste di minoranza. Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali della lista di maggioranza e del gruppo di liste di minoranza per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato;";
Art. 83-bis, comma 1, numero 2, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati": "2) nel caso in cui sia stato assegnato il premio di maggioranza, divide, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale della lista maggioritaria per il quoziente elettorale di maggioranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo cosi' l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio plurinominale alla lista maggioritaria. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo cosi' l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio al gruppo di liste di minoranza. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione cosi' ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza per i quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parita', alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parita' di quest'ultima, si procede a sorteggio;";
Art. 83-bis, comma 1, numero 3, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati": "3) successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti collegi alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza deficitario;";
Art. 83-bis, comma 1, numero 4, primo periodo, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati", limitatamente alle parole "L'ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste del gruppo di liste di minoranza.";
Art. 83-bis, comma 1, numero 4, secondo periodo, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati", limitatamente alle parole "del gruppo di liste di minoranza"; nonche' alle parole "che compongono il gruppo"; nonche' alle parole "al gruppo stesso";
Art. 83-bis, comma 1, numero 4, quarto periodo, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati", limitatamente alle parole
"del gruppo";
Art. 83-bis, comma 1, numero 5, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati": "5) qualora l'Ufficio centrale nazionale abbia assegnato i seggi alle liste senza attribuire il premio di maggioranza, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali considerando singolarmente ciascuna lista, con le medesime modalita' stabilite al numero 4) per l'attribuzione dei seggi alle liste del gruppo di liste di minoranza.";
Art. 92, primo comma, numero 1-bis, primo periodo, come inserito dall'art. 2, comma 30, lett. a), della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati", limitatamente alle parole "e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale";
Art. 92, primo comma, numero 1 bis, terzo periodo, come inserito dall'art. 2, comma 30, lett. a), della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati":
"Il seggio attribuito nel collegio della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e' computato nel numero dei seggi ottenuti dalla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale quando il candidato nel collegio uninominale e' contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista o quando tale lista e' collegata al candidato proclamato eletto.";
Art. 93, comma 2, lett. c), come inserito dall'art. 2, comma 31, lett. b) della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati", limitatamente alle parole "La scheda per il ballottaggio e' la medesima con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale";
Art. 93-bis, comma 1, terzo periodo, come aggiunto dall'art. 2, comma 32 della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati", limitatamente alle parole "e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale";
Art. 93-bis, comma 1, quinto periodo, come aggiunto dall'art. 2, comma 32 della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati", limitatamente alle parole "I seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono computati nel numero dei seggi ottenuti dalla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, quando il candidato nel collegio uninominale e' contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista ovvero quando tale lista e' collegata in un collegio uninominale ad un candidato proclamato eletto.";
Art. 93-ter, comma 3, come aggiunto dall'art. 2, comma 32 della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati": "3. La scheda per il ballottaggio e' la medesima con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale.";
Art. 93-quater, comma 4, come aggiunto dall'art. 2, comma 32 della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati": "4. L'attribuzione dei seggi da assegnare con metodo proporzionale e' fatta dall'Ufficio centrale circoscrizionale in conformita' con le determinazioni assunte dall'Ufficio centrale nazionale ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 7), ovvero comma 2, o ancora a seguito dello svolgimento del ballottaggio.";
Art. 93-quater, comma 6, primo periodo, come aggiunto dall'art. 2, comma 32 della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati", limitatamente alle parole "Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 7),"; nonche' alle parole ", ricevutane comunicazione,";
Art. 93-quater, comma 7, come aggiunto dall'art. 2, comma 32 della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati": "7. Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 2, ovvero a seguito dell'esito del ballottaggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevutane comunicazione, assegna due terzi dei seggi di cui all'articolo 93-bis, comma 2, alla lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale, ovvero ha ottenuto il maggior numero di voti nel turno di ballottaggio, e i seggi restanti alle altre liste ammesse. Procede quindi a ripartire con le modalita' di cui al comma 6 i seggi assegnati alle altre liste ammesse. L'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l'ordine in cui essi si succedono: I seggi assegnati alla lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale sono computati nel numero dei seggi ottenuti dalla medesima lista a livello nazionale."?
Dichiarano di eleggere domicilio presso la sede del Coordinamento Democrazia Costituzionale, presso l'Avv. Pietro Adami, Foro di Roma, Corso d'Italia, 97, 00198 Roma, e-mail: cdemocraziacostituzionale@gmail.com
 
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