Gazzetta n. 288 del 11 dicembre 2015 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 2015
Riduzione delle quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta indicati nell'elenco n. 2 allegato alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' per l'anno 2015) ai sensi del comma 242 dell'articolo 1 della medesima legge.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilita' per l'anno 2015) e, in particolare, l'art. 1, comma 242, il quale dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 190 del 2014, sono stabilite, per ciascuno dei crediti d'imposta di cui all'elenco 2 allegato alla medesima legge, le relative quote percentuali di fruizione, in maniera da assicurare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica non inferiori a 16,335 milioni di euro per l'anno 2015 e a 23,690 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, disponendo altresi' che la quota di riduzione da imputare al credito di imposta di cui agli articoli 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e 2, comma 12, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, non possa superare l'importo di 11,605 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;
Visto l'elenco 2 allegato alla predetta legge n. 190 del 2014;
Vista, altresi', la relazione tecnica afferente al suindicato comma 242 dell'art. 1 della legge n. 190/2014;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2014, recante la «Riduzione delle quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta indicati all'elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' per l'anno 2014), ai sensi del comma 577 dell'art. 1 della medesima legge»;
Visto il punto 12 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, recante riduzioni delle aliquote di accisa sul gasolio, sulla benzina, sul gas di petrolio liquefatti e sul gas naturale impiegati come carburanti per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune localita' sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone, nel limite dei quantitativi giornalieri fissati dal medesimo punto 12;
Visto il punto 13 della tabella A allegata al predetto testo unico delle accise recante, in particolare, le modalita' di fruizione dell'agevolazione di cui al punto 12 della predetta tabella A;
Visto l'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 2, comma 12 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, che prevedono il beneficio della riduzione del costo del gasolio e del GPL utilizzati come combustibile per riscaldamento per alcune zone del territorio nazionale climaticamente o geograficamente svantaggiate;
Visto l'art. 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che riconosce alle persone fisiche che hanno optato per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, avvalendosi dell'assistenza fiscale dell'Agenzia delle entrate (c.d. tutoraggio), un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 40% della parte del prezzo unitario d'acquisto dell'apparecchiatura informatica e dei relativi accessori per la connessione con il sistema informativo dell'Agenzia stessa, per un importo non superiore a euro 309,87, anche se acquistati in locazione finanziaria, utilizzabile in compensazione in F24 (codice tributo 6735 fino al 12 febbraio 2003 e 6763 dal 12 febbraio 2003);
Visto l'art. 61, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha avuto attuazione con la delibera del CIPE n. 53 del 25 luglio 2003, riconosce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese che incrementano gli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate attraverso mezzi locali certificati e, nel limite massimo del 12% di tale incremento, anche mediante attivita' locali non certificate. L'agevolazione e' riconosciuta sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a finalita' regionale, nel rispetto dei limiti del «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Il credito e' utilizzabile nel periodo d'imposta in cui e' presentata l'istanza in misura pari al 30% del contributo riconosciuto in via provvisoria e, nei due periodi d'imposta successivi, rispettivamente nelle misure del 43% e 57% del credito residuo, determinato detraendo dall'ammontare del contributo riconosciuto in via definitiva, a seguito della presentazione dell'apposito modello la quota (30%) fruibile nel periodo d'imposta in cui e' stata presentata l'istanza (codice tributo 6770 per il 2003; codice tributo 6771 per il 2004; codice tributo 6772 per il 2005 e codice tributo 6791 per le istanze presentate nell'anno 2006);
Visto l'art. 50, commi 6 e 13-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che riconosce un credito d'imposta, in misura pari a euro 250, in favore delle farmacie private e pubbliche per l'acquisto e l'installazione del software certificato necessario alla trasmissione dei dati rilevati otticamente all'atto dell'utilizzazione di una ricetta medica e connessi alla gestione della tessera sanitaria. Il credito d'imposta e' fruibile in compensazione, successivamente alla data in cui il Ministero dell'economia e delle finanze comunica, in via telematica, alle farmacie medesime avviso di corretta installazione e funzionamento del predetto software e, in particolare, con il primo F24 disponibile successivamente all'acquisizione della prima ricevuta di corretto invio dei dati prelevata dal sito www.sistemats.it (codice tributo 6779);
Visto l'art. 11-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che, per ciascuno degli anni 2013-2015, nel limite di spesa di euro 5 milioni annui e fino a esaurimento delle risorse disponibili, riconosce, alle imprese che sviluppano nel territorio italiano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell'ingegno digitali, un credito d'imposta nella misura del 25% dei costi sostenuti, nei limiti del «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche', per l'eccedenza, in compensazione in F24;
Visto l'art. 8, della legge 7 marzo 2001, n. 62, che riconosce, alle imprese produttrici di prodotti editoriali che entro il 31 dicembre 2004 effettuano investimenti relativi a strutture situate nel territorio dello Stato, un credito d'imposta di importo pari al 3% del costo sostenuto, con riferimento al periodo di imposta in cui l'investimento e' effettuato e in ciascuno dei quattro periodi di imposta successivi, da utilizzare in compensazione in F24 fino al quarto periodo d'imposta successivo a quello di riferimento, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2002, n. 143, recante la relativa disciplina di attuazione (codice tributo 6746 fino al 12 febbraio 2003 e codice tributo 6765 dal 12 febbraio 2003);
Considerato che l'art. 1, comma 335, della legge n. 147/2013, ha disposto l'abrogazione del citato art. 11-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 577 dell'art. 1 della medesima legge e che, pertanto, non e' possibile procedere alla riduzione della fruizione del beneficio di cui al predetto art. 11-bis, comma 1;
Considerato altresi' che l'agevolazione di cui all'art. 8, della legge 7 marzo 2001, n. 62, non puo' essere oggetto di ulteriore riduzione in quanto lo stanziamento attuale e' gia' allineato all''effettivo tiraggio ed i diritti dei beneficiari sono gia' maturati;
Considerato che occorre salvaguardare i diritti acquisiti alla data del 31 dicembre 2014 e tutelare l'affidamento dei beneficiari riconoscendo la spettanza dei crediti maturati fino alla predetta data;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Rideterminazione credito d'imposta autovetture
da noleggio da piazza adibite al servizio pubblico

1. Il credito d'imposta derivante dall'applicazione dell'agevolazione di cui al punto 12, della tabella A allegata al testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotto per l'anno 2015 del 49,41% e, a decorrere dal 1° gennaio 2016 del 56,87%, di quanto spettante in base alle disposizioni istitutive e attuative. Le predette riduzioni si applicano con riferimento al credito d'imposta i cui presupposti si realizzano a decorrere, rispettivamente, dal 1° gennaio 2015 e dal 1° gennaio 2016.
 
Art. 2

Rideterminazione riduzione di costo su gasolio e GPL

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, l'agevolazione stabilita dal combinato disposto dell'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 2, comma 12, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e' ridotta del 5,07%.
 
Art. 3

Altri incentivi

1. Alle agevolazioni diverse da quelle di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, indicate nell'elenco 2 allegato alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.
 
Art. 4

Variazioni di bilancio

1. In relazione a quanto previsto dal presente decreto sono conseguentemente rimodulati gli stanziamenti di bilancio delle agevolazioni indicate nell'elenco 2 allegato alla legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 settembre 2015

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
De Vincenti Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2015, n. 2973
 
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