Gazzetta n. 284 del 5 dicembre 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 23 novembre 2015 |
Rettifica del decreto 30 novembre 2011 nella parte relativa al disciplinare di produzione dei vini DOP «Terre di Cosenza» e del relativo fascicolo tecnico inviati alla Commissione UE ai sensi dell'articolo 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20-12-2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, par. 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, entro il 31 dicembre 2011, conformemente alla procedura di cui all'art. 70-bis del Reg. CE n. 607/2009, e sono stati pubblicati sul sito internet del Ministero - Prodotti DOP e IGP - Sezione Vini DOP e IGP; Vista la circolare ministeriale n. 7580 del 3 febbraio 2014, concernente disposizioni in merito ai criteri operativi ed ai termini procedurali per la semplificazione del documento unico riepilogativo dei disciplinari dei vini DOP e IGP italiani trasmessi alla Commissione entro il richiamato termine del 31 dicembre 2011, in conformita' della quale entro il termine del 30 giugno 2014, sono stati inseriti nel sistema informatico e-Ambrosia della Commissione U.E., i documenti unici riepilogativi semplificati dei citati vini DOP e IGP; Visto il D.M. 7 novembre 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero, con il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOC; Vista la nota prot. n. 331206 del 9 novembre 2015 con la quale la Regione Calabria ha chiesto di apportare una correzione all'art. 7, quarto comma, del disciplinare di produzione dei vini DOP «Terre di Cosenza», in quanto, in sede di redazione del disciplinare consolidato con il suddetto decreto 30 novembre 2011, erano state indicate in maniera difforme rispetto alle previsioni del decreto legislativo n. 61/2010 le condizioni per l'utilizzo della menzione «vigna»; Ritenuto di dover procedere alla correzione dell'errore in questione, che e' evidenziato in allegato al presente decreto, al fine di rendere il disciplinare in questione conforme alla richiamata normativa comunitaria e nazionale in materia di vini DOP e IGP, nonche' di procedere alla conseguente correzione del fascicolo tecnico della relativa DOP; Ritenuto altresi' di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la correzione in questione e, conseguentemente, di dover procedere all'aggiornamento del relativo disciplinare e del fascicolo tecnico, gia' inviato alla Commissione U.E. entro il 31 dicembre 2011 e successivamente semplificato, entro il 30 giugno 2014, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 607/2009, nonche' di procedere all'aggiornamento del disciplinare e del fascicolo tecnico del vino DOP in questione pubblicato sul sito internet del Ministero;
Decreta:
Art. 1
1. A titolo di correzione dell'errore richiamato in premessa, nel disciplinare di produzione dei vini DOP «Terre di Cosenza», e' apportata la modifica allegata al presente decreto. 2. La correzione di cui al comma 1 e' inserita: nel disciplinare e nel fascicolo tecnico della relativa DOP, nell'ambito del sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 607/2009, a titolo di aggiornamento di quello gia' inoltrato alla Commissione U.E. entro il 31.12.2011, ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come aggiornato e semplificato, entro il 30 giugno 2014, in conformita' alla procedura ed ai criteri di cui alla circolare ministeriale n. 7580 del 3.2.2014 richiamata in premessa; nel disciplinare e nel fascicolo tecnico della relativa DOP «Terre di Cosenza» pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, a titolo di aggiornamento di quello gia' pubblicato sullo stesso sito. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP. Roma, 23 novembre 2015
Il direttore generale: Gatto |
| Allegato
Correzione del disciplinare di produzione dei vini DOP «Terre di Cosenza»
All'art. 7 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Terre di Cosenza», il seguente comma 4: «Per tutte le tipologie dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Terre di Cosenza» e' consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento alla Vigna, di cui all'elenco dei toponimi, allegato 1, del presente disciplinare di produzione.», e' sostituito dal seguente: «Per tutte le tipologie dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Terre di Cosenza» e' consentito l'uso della menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale alle condizioni stabilite dall'art. 6 del decreto legislativo n. 61/2010.». |
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