Gazzetta n. 283 del 4 dicembre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 9 ottobre 2015, n. 192
Regolamento recante norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della guida e della circolazione ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneita' delle «piattaforme semoventi».


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 10, 47, comma 1, lettera n), 59, 75, commi 1, 2 e 3, 93,100 e 116;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, e successive modificazioni, con cui e' stato adottato il regolamento recante «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entita' tecniche»;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 28 aprile 2008, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008, e successive modificazioni, di recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali veicoli;
Viste le conclusioni della Commissione di studio, di cui al decreto dirigenziale 8 luglio 2013, per la definizione delle caratteristiche dei veicoli atipici;
Acquisito il parere favorevole del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992;
Vista la nota del 10 aprile 2015 con cui la Direzione generale per la motorizzazione ha espletato la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 luglio 2015;
Viste le note del 31 luglio 2015 e del 1° ottobre 2015, con le quali lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Le piattaforme semoventi, ai sensi degli articoli 10 e 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono veicoli eccezionali con caratteristiche atipiche destinate ai trasporti eccezionali e finalizzate esclusivamente al trasporto su strada, a velocita' ridotta comunque non superiore a 20 km/h, di manufatti ovvero di carichi indivisibili e sono costituite da:
a) un gruppo motopropulsore di potenza abbinato a una o piu' unita', di tipo modulare, munite di piano di carico, ovvero
b) un gruppo motopropulsore di potenza incorporato in una unita' munita di piano di carico (tipo cosiddetto «monolitico»).
In funzione del numero e del tipo di moduli presenti nelle varie configurazioni di marcia, le piattaforme semoventi possono assumere masse massime e dimensioni diverse tra loro.
2. Le piattaforme semoventi, in relazione a particolari necessita' di trasporto e movimentazione di manufatti di elevate dimensioni, possono essere abbinate ad altre piattaforme semoventi sia lateralmente che longitudinalmente, secondo le prescrizioni dettate dalla Direzione generale per la motorizzazione, come previsto in Appendice I, articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495.
 
Allegato «A» (art. 4, comma 1, lettera a)

CARATTERISTICHE TECNICHE
DELLE PIATTAFORME SEMOVENTI ECCEZIONALI
Definizioni
Gruppo di potenza motopropulsore: elemento non destinato al carico, munito di motore a combustione interna e/o elettrica, attrezzato con sistemi per l'aggancio solidale (anteriore e/o posteriore) con altri elementi ovvero solidale ad un elemento di carico (cosiddetto tipo «monolitico»);
Unita' modulari: elementi muniti di piano di carico, dotati di assi a terra di cui almeno uno motorizzato, attrezzati con sistemi per l'aggancio solidale (anteriore e/o posteriore) con altri elementi;
Aggancio solidale: sistema meccanico del tipo a «pettine» o simile, con interposizione di perni o altri elementi meccanici, tali da rendere i moduli solidali e continui tra loro. 1. Caratteristiche tecniche
1.1 La piattaforma semovente eccezionale e' costituita, nella composizione minima necessaria per l'immatricolazione, da un gruppo di potenza e da uno o piu' moduli in modo da avere almeno 4 assi a terra ovvero, se del tipo "monolitico", con almeno 3 assi a terra;
1.2 valore minimo della massa complessiva: 52.000 kg;
1.3 velocita' massima senza carico, per costruzione: non superiore a 20 km/h;
1.4 il costruttore del veicolo ha la responsabilita' diretta ed esclusiva della progettazione e dei calcoli di tutte le strutture comunque realizzate;
1.5 ogni gruppo di potenza abbinato con l'unita' modulare base ovvero incorporato in un modulo di carico se di tipo monolitico deve essere munito di posto di guida che puo' essere realizzato con piattaforma di comando non coperta; e' ammessa la guida a terra con velocita' effettiva (a vuoto o a carico) non superiore a 5 km/h e in presenza di dispositivo automatico che non consente il superamento del limite di velocita'. 2. Caratteristiche di composizione
2.1 La piattaforma semovente puo' essere costituita o da un solo elemento di carico (tipo monolitico costituito da gruppo di potenza e elemento di carico con almeno 3 assi a terra di cui almeno uno motorizzato) o da un sistema modulare (gruppo di potenza abbinato ad un elemento di carico con almeno 4 assi a terra di cui almeno uno motorizzato, a sua volta abbinabile con altri elementi modulari). Il sistema di composizione di una piattaforma semovente modulare, consente di poter avere a disposizione semoventi eccezionali, costituiti da una o piu' unita' modulari, in grado di assumere configurazioni diverse per la circolazione su strada.
Le predette unita' modulari, dotate di assi, non sono considerate autonomamente funzionanti, ma sono predisposte in origine per entrare a far parte di veicoli piattaforme semoventi modulari di configurazione idonea per la circolazione su strada.
2.2 Ognuno dei moduli di cui trattasi e' costituito da un «gruppo assi» (di cui almeno uno motorizzato) che, per essere funzionante, deve essere integrato dal cosiddetto «gruppo di potenza», il quale raggruppa in se' le funzioni di comando e di fornitura di energia alle ruote motorizzate nonche' di comando di tutti i dispositivi del «gruppo assi» (frenatura, sterzatura, sospensione/sollevamento, segnalazione visiva ed illuminazione). Il «gruppo di potenza» viene applicato direttamente su una delle estremita' (anteriore o posteriore) del modulo con un gruppo di almeno 4 assi (vedi 1.1) ovvero e' solidale ad una unita' di almeno 3 assi (tipo «monolitico»).
Le unita' modulari, siano essi singole che unite ad altre per costituire veicoli semoventi modulari, devono essere abbinate direttamente o tramite strutture interposte o tramite collegamenti idraulici/elettrici, a quegli elementi di collegamento che hanno le caratteristiche necessarie per rendere funzionali tutti i dispositivi di cui sono dotati i medesimi veicoli.
All'interno di ciascun veicolo semovente modulare possono essere utilizzate attrezzature, quali pianali (fissi o telescopici), elementi distanziatori, idonei all'abbinamento con le unita' modulari sopra descritte. Per documentate esigenze, puo' essere inserito un modulo con assi a terra non motorizzati.
2.3 L'elemento «gruppo di potenza» con aggancio solidale con un modulo avente almeno 4 assi ovvero solidale in una unita' con almeno 3 assi se del tipo «monolitico», reca punzonato il numero di telaio (contenente il codice V.I.N. - Vehicle Identification Number) dell'intero veicolo destinato alla immatricolazione e targatura.
Le unita' modulari, ciascuna individuata tramite punzonatura di un proprio numero di identificazione (da non confondere con il numero di telaio del veicolo, come sopra detto), sono abbinate al gruppo di potenza.
Le diverse configurazioni di marcia sono caratterizzate da:
numero complessivo degli assi a terra;
massa a vuoto;
massa massima a pieno carico;
lunghezza massima;
larghezza massima.
Ciascuna unita' modulare puo' essere utilizzata per costituire, con altre unita' modulari, veicoli semoventi modulari diversi tra loro.
2.4 Le piattaforme semoventi possono essere abbinate con altre piattaforme semoventi in composizione «coda contro coda» e lateralmente, come previsto all'art. 1, comma 3, del presente regolamento.
 
ALLEGATO "B"

PRESCRIZIONI PER L'OMOLOGAZIONE/ACCERTAMENTO DEI REQUISITI
DI IDONEITA' ALLA CIRCOLAZIONE DELLE PIATTAFORME SEMOVENTI
ECCEZIONALI (articolo 4, comma 1, lettera b)
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Campo di applicazione

1. Il presente regolamento:
a) disciplina, ai sensi degli articolo 59 e 75, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed in conformita' al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, le procedure di omologazione e di accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione delle piattaforme semoventi eccezionali;
b) individua i requisiti richiesti per la circolazione delle piattaforme semoventi eccezionali.
 
Art. 3
Assimilazione ai fini della circolazione e della guida

1. Ai fini della circolazione su strada e della guida, le piattaforme semoventi eccezionali sono assimilate ai veicoli della categoria N3, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 
Art. 4
Omologazione ed accertamento dei requisiti di
idoneita' alla circolazione

1. Ad ogni veicolo costruito in serie si applica l'omologazione del tipo di veicolo, prevista dall'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, in conformita' alle prescrizioni tecniche individuate:
a) nell'Allegato A del presente regolamento;
b) nelle direttive comunitarie, ovvero nei regolamenti UNECE (United Nations Economic Commission for Europe - Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite), di cui all'Allegato B del presente regolamento, inerenti ai veicoli della categoria N3.
2. L'Allegato A «Caratteristiche tecniche delle piattaforme semoventi eccezionali» e l'Allegato B «Prescrizioni per l'omologazione o l'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione» sono parte integrante del presente regolamento.
3. Le prescrizioni tecniche, di cui al comma 1, si applicano anche in sede di accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione.
 
Art. 5
Verifiche periodiche

1. Le verifiche periodiche delle piattaforme semoventi eccezionali sono effettuate annualmente, a cura dei competenti uffici delle Direzioni generali territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su tutti i moduli componenti il veicolo, secondo i tempi e le modalita' applicabili previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 
Art. 6
Immatricolazione e documenti di circolazione

1. La circolazione delle piattaforme semoventi eccezionali e' subordinata all'immatricolazione del veicolo costituito dal gruppo motopropulsore e da uno o piu' moduli, in modo da avere almeno quattro assi a terra, con le modalita' e le formalita' previste dall'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Qualora trattasi della tipologia di cui al punto b) del comma 2 dell'articolo 1, il numero minimo di assi e' pari a tre.
2. Ogni gruppo motopropulsore, dotato di cabina o di piano di manovra eventualmente rimovibile, con velocita' estremamente ridotta per movimentazione di carichi, abbinato con almeno un modulo con quattro assi, ovvero incorporato se del tipo di cui al punto b) del comma 2 dell'articolo 1, e' dotato di targa e carta di circolazione.
3. Sulla carta di circolazione della piattaforma semovente eccezionale sono indicati il tipo e gli estremi dei moduli che possono essere abbinati, nonche' le caratteristiche di lunghezza massima e massa massima verificata ed altre eventuali annotazioni ritenute indispensabili ai fini della sicurezza della circolazione.
 
Art. 7
Riconoscimento dei requisiti tecnici di idoneita' alla circolazione
delle piattaforme semoventi gia' immesse in circolazione o
approvate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati
aderenti allo Spazio Economico Europeo ed in Turchia

1. Le piattaforme semoventi, gia' immesse in circolazione in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati ed aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo ed in Turchia, per l'immissione in circolazione su strada in Italia sono soggette a verifiche delle condizioni di idoneita' alla circolazione e di protezione degli utenti, sulla base di certificazioni rilasciate nei Paesi di provenienza.
2. La verifica di cui al comma 1, ove si evinca da un esame documentale che le condizioni di idoneita' alla circolazione e di protezione degli utenti sono equivalenti o superiori a quelle richieste dal presente regolamento, non comporta la ripetizione di controlli gia' esperiti nell'ambito dell'originaria procedura di approvazione.
3. La verifica, delle condizioni di riconoscimento di cui al comma 2, deve essere effettuata presso i Centri Prova Autoveicoli del Ministero delle infrastrutture e trasporti.
 
Art. 8

Condizioni ed autorizzazioni per la circolazione su strada e per la
guida

1. Le piattaforme semoventi eccezionali sono destinate esclusivamente al trasporto di manufatti ovvero di carichi indivisibili e possono circolare, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, su percorsi autorizzati dall'ente proprietario della strada.
2. La circolazione e' consentita solo con scorta tecnica.
3. I veicoli «piattaforme semoventi», di cui all'articolo 1, devono essere condotti con patente di guida della categoria CE.
 
Art. 9
Disposizioni transitorie e finali

1. Le piattaforme semoventi eccezionali, eventualmente modulari, gia' autorizzate alla circolazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare a circolare per un periodo massimo di un anno. Decorso tale termine, alle suddette piattaforme semoventi eccezionali si applica la disciplina prevista dalle norme del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 ottobre 2015

Il Ministro: Delrio

Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2015 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3371
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone