Gazzetta n. 282 del 3 dicembre 2015 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 12 novembre 2015, n. 190
Attuazione della direttiva di esecuzione 2014/111/UE recante modifica della direttiva 2009/15/CE, per quanto attiene all'adozione da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di taluni codici e relativi emendamenti di alcuni protocolli e convenzioni.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;
Vista la direttiva di esecuzione 2014/111/UE della Commissione del 17 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2009/15/CE, per quanto attiene all'adozione da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di taluni codici e relativi emendamenti di alcuni protocolli e convenzioni;
Vista la direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime;
Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, di attuazione della direttiva 2009/15/CE;
Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi;
Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, attuativo della direttiva 94/57/CE e della direttiva 97/58/CE, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, e dal decreto legislativo 11 agosto 2003, n. 275, di attuazione della direttiva 2001/105/CE, che ha emendato la direttiva 94/57/CE;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, recante norme in materia di sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
Visto il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) convenzioni internazionali: le convenzioni di seguito indicate, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti e relativi codici obbligatori, ad eccezione della parte 2, paragrafi 16.1, 18.1 e 19, del codice per l'applicazione degli strumenti dell'IMO, nonche' della parte 2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3, del codice IMO per gli organismi riconosciuti, nelle loro versioni aggiornate:
1) la Convenzione internazionale del 1° novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, ad eccezione del capo XI-2 del relativo allegato;
2) la Convenzione internazionale del 5 aprile 1966 sulla linea di carico (LL66), resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio 1968;
3) la Convenzione internazionale del 2 novembre 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78), ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983;».

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 1 e dell'Allegato A della legge 9
luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176,
cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive europee) - 1. Il Governo e' delegato ad adottare
secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di
cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n.
234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B alla presente legge.
2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al
comma 1 sono individuati ai sensi dell'art. 31, comma 1,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183. Qualora la dotazione del predetto fondo si
rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali
derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo
successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanziano le occorrenti risorse
finanziarie, in conformita' all'art. 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti
decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al
parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per
i profili finanziari, ai sensi dell'art. 31, comma 4, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234».

«Allegato A
(art. 1, comma 1)
1) 2014/111/UE direttiva di esecuzione della
Commissione, del 17 dicembre 2014, recante modifica della
direttiva 2009/15/CE per quanto attiene all'adozione da
parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di
taluni codici e relativi emendamenti di alcuni protocolli e
convenzioni (termine di recepimento 31 dicembre 2015)».
- La direttiva di esecuzione 2014/111/UE della
Commissione del 17 dicembre 2014, recante modifica della
direttiva 2009/15/CE, per quanto attiene all'adozione da
parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di
taluni codici e relativi emendamenti di alcuni protocolli e
convenzioni e' pubblicata nella G.U.U.E. 20 dicembre 2014,
n. L 366.
- La direttiva 2009/15/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
28 maggio 2009, n. L 131.
- Il decreto legislativo 14 giugno 2011 n. 104
(Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle
disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che
effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni
marittime), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
luglio 2011, n. 159.
- Il Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle
disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che
effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
(rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE), e'
pubblicato nella G.U.U.E. del 28 maggio 2009, n. L 131.
- Il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314
(Attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle
disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che
effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni
marittime, e della direttiva 97/58/CE che modifica la
direttiva 94/57/CE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 29 agosto 1998, n. 201.
- La legge 5 giugno 1962, n. 616 (Sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1962, n. 168.
- Il Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce un comitato per la
sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento
provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei
regolamenti in materia di sicurezza marittima e di
prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, e'
pubblicato nella G.U.C.E. 29 novembre 2002, n. L 324.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo
14 giugno 2011, n. 104, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 2 (Definizioni ) - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) nave: la nave di bandiera italiana che rientri nel
campo di applicazione delle convenzioni internazionali;
b) nave battente bandiera di uno Stato membro: una
nave registrata in uno Stato membro e battente bandiera di
uno Stato membro conformemente alla legislazione di
quest'ultimo. Le navi che non corrispondono a questa
definizione sono equiparate alle navi battenti bandiera di
un Paese terzo;
c) ispezioni e controlli: ispezioni e controlli che
sono obbligatori in forza delle convenzioni internazionali;
d) convenzioni internazionali: le convenzioni di
seguito indicate, unitamente ai protocolli ai successivi
emendamenti e relativi codici obbligatori, ad eccezione
della parte 2 paragrafi 16.1, 18.1 e 19, del codice per
l'applicazione degli strumenti dell'IMO, nonche' della
parte 2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3. del
codice IMO per gli organismi riconosciuti, nelle loro
versioni aggiornate:
1) la Convenzione internazionale del 1° novembre
1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS
74), resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, ad
eccezione del capo XI-2 del relativo allegato;
2) la Convenzione internazionale del 5 aprile 1966
sulla linea di carico (LL66), resa esecutiva con decreto
del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968 n. 777,
entrato in vigore il 21 luglio 1968;
3) la Convenzione internazionale del 2 novembre
1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi
(MARPOL 73/78), ratificata con legge 29 settembre 1980, n.
662, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983.
1) la Convenzione internazionale del 1° novembre 1974
per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74),
resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e con
legge 4 giugno 1982, n. 488, che ha approvato il successivo
protocollo del 17 febbraio 1978, ad eccezione del capo XI-2
del relativo allegato;
2) la Convenzione internazionale del 5 aprile 1966
sulla linea di carico (LL66), resa esecutiva in Italia con
decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n.
777, entrato in vigore il 21 luglio 1968, e successivi
emendamenti del 1971 e 1979, resi esecutivi in Italia con
decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1984, n.
968;
3) la Convenzione internazionale del 2 novembre 1973
per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi
(MARPOL 73/78), ratificata con legge 29 settembre 1980, n.
662, e, per quanto riguarda il protocollo del 1978, con
legge 4 giugno 1982, n. 438, entrata in vigore in Italia il
2 ottobre 1983;
e) organismo: un soggetto giuridico ed i soggetti da
esso controllati e collegati, che svolgono compiti
rientranti nel campo di applicazione del presente decreto;
f) organismo riconosciuto: qualsiasi organismo
riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 391/2009;
g) autorizzazione: l'atto con il quale, ai sensi del
presente decreto, l'Amministrazione delega ad un organismo
riconosciuto il rilascio dei certificati statutari delle
navi, nonche' ad eseguire le ispezioni ed i relativi
controlli;
h) affidamento: l'atto con il quale, ai sensi del
presente decreto, l'Amministrazione delega in tutto o in
parte ad un organismo riconosciuto l'effettuazione dei
controlli e delle ispezioni finalizzati al rilascio dei
certificati statutari delle navi, riservandosi il potere di
rilascio dei relativi certificati;
i) certificato statutario: il certificato rilasciato
dallo Stato o, per suo conto, da un organismo riconosciuto
conformemente alle convenzioni internazionali;
l) norme e procedure: le prescrizioni fissate da un
organismo riconosciuto per la progettazione, la
costruzione, l'equipaggiamento, la manutenzione e il
controllo tecnico delle navi;
m) certificato di classe: il documento rilasciato da
un organismo riconosciuto che certifica l'idoneita' delle
navi a determinati impieghi o servizi secondo le norme e
procedure fissate e rese pubbliche dall'organismo stesso;
n) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, con riferimento alla convenzione sulla
salvaguardia della vita umana in mare ed alla convenzione
sulla linea di carico, ed il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, con riferimento
alla convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento del
mare da navi;
o) autorita' marittime locali: gli uffici locali in
conformita' alle attribuzioni loro conferite dall'art. 17
del codice della navigazione, approvato con regio decreto
30 marzo 1942, n. 327;
p) certificato di sicurezza radio per navi da carico:
il certificato introdotto dal protocollo del 1988 che
modifica la convenzione sulla salvaguardia della vita umana
in mare (SOLAS), adottato dall'Organizzazione marittima
internazionale (IMO).».
 
Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'esecuzione dei compiti affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 novembre 2015

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Delrio, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti

Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Guidi, Ministro dello sviluppo
economico

Galletti, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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