Gazzetta n. 282 del 3 dicembre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 7 ottobre 2015
Revisione e aggiornamento dell'Albo degli esperti in innovazione tecnologica, per la valutazione degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti e dei programmi presentati nell'ambito delle procedure valutative e negoziali di competenza del Ministero.


IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, modificato con decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successivo decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, concernente l'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'art. 14, comma 1, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che istituisce presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il «Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica» (FIT);
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001, concernente direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» e, in particolare, l'art. 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all' art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile»;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che al comma 3 prevede, per la valutazione degli aspetti specialistici e dei risultati attesi dagli interventi, la possibilita' di avvalersi di esperti prescelti a rotazione da appositi elenchi;
Visto l'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, che autorizza il Ministero a far gravare l'onere per gli esperti sul FIT;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 7 aprile 2006, che istituisce, presso il Ministero delle attivita' produttive, l'Albo degli esperti in innovazione tecnologica, al fine di disporre di specifiche professionalita' in materia di ricerca e sviluppo precompetitivo per la valutazione ex ante, in itinere ed ex post dei progetti di innovazione tecnologica presentati ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
Visto il decreto del direttore generale per il sostegno delle attivita' imprenditoriali 20 febbraio 2008, che costituisce l'Albo degli esperti in innovazione tecnologica per la valutazione dei progetti presentati ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
Visto il Programma quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione «Orizzonte 2020», di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2011) 808 definitivo, del 30 novembre 2011;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228 del 28 settembre 2013, recante l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal predetto Programma quadro «Orizzonte 2020»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 4 dicembre 2014, recante l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche e per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 5 dicembre 2014, recante l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l'«industria sostenibile»;
Visto il decreto del direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese 15 novembre 2006, concernente le procedure di nomina e il compenso degli esperti;
Ritenuto opportuno procedere alla revisione e all'aggiornamento dell'Albo degli esperti in innovazione tecnologica, mediante l'adozione di criteri e procedure idonei ad assicurare la massima funzionalita' dello stesso ed anche al fine di adeguarlo agli attuali ambiti tecnologici, allo scopo di disporre di specifiche professionalita' in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per la valutazione ex ante, in itinere ed ex post dei progetti di innovazione tecnologica presentati ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 e di quelli presentati sui bandi a valere sul Fondo per la crescita sostenibile;
Ritenuto di procedere ad una selezione pubblica internazionale con termini aperti;

Decreta:

Art. 1
Rinnovo dell'Albo degli esperti

1. Per le finalita' indicate in premessa, l'Albo degli esperti in innovazione tecnologica, istituito con decreto del Ministro delle attivita' produttive 7 aprile 2006 per la valutazione degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti e dei programmi presentati nell'ambito delle procedure valutative e negoziali di competenza del Ministero dello sviluppo economico, e' revisionato e aggiornato secondo i criteri e le procedure previste dal presente decreto, mediante selezione pubblica internazionale con termini aperti.
2. L'Albo di cui al comma 1 e' formato con le domande pervenute entro il 31 dicembre 2015 da parte dei soggetti che presentano le condizioni previste dal presente decreto ed e' integrato con cadenza semestrale con le domande pervenute successivamente entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Competenze tecnico-scientifiche

1. Le competenze tecnico-scientifiche richieste per l'iscrizione all'Albo sono quelle previste dal Programma quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione «Orizzonte 2020», con riferimento ai settori industriali prioritari, agli ambiti applicativi e alle tecnologie abilitanti fondamentali indicati nell'Allegato 1 al presente decreto.
 
Art. 3
Requisiti di ammissibilita'

1. Possono partecipare alla selezione i soggetti in possesso di Diploma di Laurea (DL), conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, oppure della Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, o che abbiano conseguito presso una universita' straniera una laurea dichiarata «equivalente» dalle competenti universita' italiane e secondo la vigente normativa in materia di cui all'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ad una delle seguenti categorie, con riferimento alle competenze tecnico-scientifiche di cui all'Allegato 1:
a) dipendenti di «Organismi di ricerca», secondo la definizione riportata al punto 83) dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;
b) dipendenti di «Centri di ricerca», intesi come imprese con personalita' giuridica autonoma che svolgono attivita' di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale, non rientranti nella definizione sopra riportata di «Organismo di ricerca»;
c) esperti indipendenti in possesso di documentata esperienza tecnico-scientifica, almeno quindicennale, in imprese e/o centri di ricerca pubblici o privati.
2. Nella selezione e' data priorita' ai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b).
3. Sono esclusi dalla partecipazione i soggetti in quiescenza, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
 
Art. 4
Criteri di selezione

1. La selezione degli esperti di cui all'art. 3, comma 1, e' effettuata dal Ministero dello sviluppo economico, sulla base di una valutazione dei curricula nonche', limitatamente a quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), della documentazione comprovante l'esperienza tecnico-scientifica atta ad accertare la specifica competenza tecnico-scientifica del richiedente e la qualificata esperienza di valutazione e/o gestione delle attivita' di ricerca e sperimentazione, con riferimento ai settori industriali prioritari, agli ambiti applicativi e alle tecnologie abilitanti fondamentali indicati nell'Allegato 1.
 
Art. 5
Presentazione delle domande

1. Ciascun candidato puo' presentare domanda per l'inserimento nell'Albo degli esperti, indicando uno o piu' dei settori industriali prioritari, degli ambiti applicativi e delle tecnologie abilitanti fondamentali di competenza tra quelli di cui all'Allegato 1.
2. Le domande possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, compilando l'apposito modello di cui all'Allegato 2 al presente decreto, disponibile nel sito internet del Ministero www.mise.gov.it, da inviare esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) intestata al richiedente alla casella dgiai.fcs@pec.mise.gov.it.
3. Le domande sono corredate di curriculum vitae, predisposto secondo il formato europeo, e di ogni altro elemento idoneo all'accertamento sia dei requisiti di cui all'art. 3, sia delle competenze di cui all'art. 4.
4. Alla domanda e' allegata, a pena di esclusione, l'autocertificazione di non aver riportato condanne penali o di non essere sottoposti a procedimenti penali e/o provvedimenti disciplinari, con la sottoscrizione della consapevolezza delle responsabilita' penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
5. La domanda ed i documenti di cui ai commi 2, 3 e 4 sono sottoscritti digitalmente, pena l'esclusione della domanda.
6. I candidati sono tenuti a fornire in qualsiasi momento, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, tutti i chiarimenti, le informazioni e la documentazione ritenuti necessari dall'Amministrazione per l'aggiornamento dell'Albo.
7. Le domande, previa verifica della regolarita' formale, sono valutate dal Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese, ai fini dell'inserimento dei richiedenti ritenuti idonei nell'Albo degli esperti di cui agli articoli 1 e 2.
8. Nel caso di esito negativo della valutazione, ne e' data comunicazione all'interessato, con la relativa motivazione.
 
Art. 6
Aggiornamento dell'Albo

1. Il Ministero dello sviluppo economico, con decreti del direttore generale per gli incentivi alle imprese, provvede alla costituzione dell'Albo, nonche' alla revisione e all'aggiornamento periodico dello stesso, sia per quanto riguarda la gestione degli iscritti, sia per l'eventuale ulteriore articolazione dei settori industriali prioritari, degli ambiti applicativi e delle tecnologie abilitanti fondamentali di cui all'Allegato 1.
2. Gli esperti che, alla data di pubblicazione del presente decreto, risultano gia' iscritti nel precedente Albo costituito con decreto direttoriale 20 febbraio 2008 sono comunque tenuti a presentare una nuova domanda secondo le indicazioni riportate nell'art. 5 e sono sottoposti ad accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4.
3. Gli esperti, pena decadenza dall'Albo, comunicano al Ministero dello sviluppo economico, tra il 1° ed il 31 ottobre di ciascun anno successivo a quello di iscrizione, la conferma della volonta' di rimanere iscritti nell'Albo. Gli esperti sono comunque tenuti a comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute riguardo alle proprie referenze nonche' l'eventuale sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 2, che comporta la conseguente esclusione dall'Albo.
4. Le seguenti situazioni di inadempienza rispetto alle proposte di incarico comportano la cancellazione d'ufficio dall'Albo:
a) tre rinunce consecutive ad altrettante proposte di incarico, ad esclusione di quelle riferite a condizioni di incompatibilita' rispetto al singolo incarico;
b) tre ritardi di oltre 30 giorni nel riscontro, positivo o negativo, rispetto alla proposta di incarico, ovvero nella consegna della relazione inerente all'incarico rispetto alla data concordata.
5. L'Albo e' consultabile nel sito internet del Ministero www.mise.gov.it.
 
Art. 7
Compiti e responsabilita' degli esperti

1. Con riferimento a ciascun incarico proposto, l'esperto inserito nell'Albo e' tenuto a darne riscontro, con l'accettazione o il motivato rifiuto, entro il termine indicato nella lettera di incarico e, in caso di accettazione, a dichiarare l'assenza di coinvolgimento e/o interesse diretto o indiretto nel progetto oggetto dell'incarico, nonche' l'impegno a non utilizzare in alcun modo e a non divulgare informazioni riservate attinenti all'attivita' dei soggetti coinvolti nel progetto oggetto dell'incarico, ne' quelle relative al progetto stesso, sottoscrivendo una specifica dichiarazione su un apposito modello fornito dal Ministero dello sviluppo economico. In caso di mancato riscontro nel termine indicato, il Ministero procede ad assegnare l'incarico ad altro esperto.
2. Ai fini dell'accettazione dell'incarico, gli esperti, qualora svolgano lavoro subordinato, trasmettono la relativa autorizzazione del proprio datore di lavoro, in base a quanto disposto dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Le possibili tipologie degli incarichi proposti corrispondono a:
a) valutazione ex-ante dei progetti da agevolare;
b) valutazione, monitoraggio e verifica in itinere;
c) valutazione ex-post dei progetti conclusi;
d) coinvolgimento in gruppi di lavoro plurispecialistici ai fini del riscontro dell'ammissibilita' dei programmi in relazione ai settori ammissibili alle agevolazioni;
e) eventuali approfondimenti di valutazione richiesti dal Ministero dello sviluppo economico, da formalizzare con relativo incarico aggiuntivo.
4. Eventuali altri aspetti attinenti ai compiti degli esperti e alla gestione dell'Albo, possono essere definiti successivamente all'emanazione del presente decreto, attraverso appositi provvedimenti del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese.
5. Gli esperti sono responsabili della diligente, regolare e puntuale esecuzione della prestazione richiesta e sono tenuti ai previsti obblighi di riservatezza. Essi sono, altresi', responsabili delle conseguenze ascrivibili ad eventuali carenze e/o negligenze comportamentali.
6. Agli esperti si applica, per quanto compatibile, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
 
Art. 8
Norme transitorie e finali

1. Gli Uffici ministeriali si avvalgono dell'Albo attualmente in vigore, costituito con decreto direttoriale 20 febbraio 2008, fino all'approvazione delle revisioni e degli aggiornamenti stabiliti con il presente decreto.
2. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero www.mise.gov.it.
Roma, 7 ottobre 2015

Il Ministro: Guidi

Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3976
 
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