Gazzetta n. 281 del 2 dicembre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 29 ottobre 2015
Revoca del decreto 8 gennaio 2013 di autorizzazione al rilascio di certificazione CE alla societa' TUV Italia S.r.l., in Milano, ad operare in qualita' di organismi notificati ai sensi della direttiva 2004/108/CE relativa alla compatibilita' elettromagnetica.


IL DIRETTORE GENERALE
per la pianificazione e la gestione
dello spettro radioelettrico
di concerto
IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);
Vista la direttiva 2004/108/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, recante attuazione della direttiva 2004/108/CE;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo n. 194/2007, che designa quali autorita' competenti per l'attuazione del decreto medesimo il Ministero delle comunicazioni e il Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e, in particolare, i commi 1, 2 e 7 dell'articolo 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2014, relativo all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e in particolare l'art. 6;
Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 3 febbraio 2006, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 15 febbraio 2006, relativo all'individuazione delle prestazioni eseguite dal Ministero delle comunicazioni per conto terzi;
Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008.»
Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato.»;
Vista la Convenzione, del 13 giugno 2011, rinnovata il 17 luglio 2013 e da ultimo il 6 luglio 2015; con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformita' alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attivita' di valutazione della conformita' fra l'altro ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE;
Visto il decreto di autorizzazione dell'8 gennaio 2013, con il quale l'Organismo TUV Italia S.r.l. e' autorizzato a svolgere l'attivita' di certificazione ai sensi della direttiva 2004/108/CE;
Vista la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di ACCREDIA del 14 settembre 2015 , pervenuta in data 16 settembre 2015 n. DC2015UTA228, con la quale e' stata accettata la richiesta di riduzione dello scopo di Accreditamento per la Direttiva 2004/108/CE avanzata dall'Organismo notificato TUV Italia S.r.l. in data 8 settembre 2015, quale organismo gia' accreditato a fronte della norma UNI CEI EN 45011, con scadenza 27 febbraio 2018 del relativo certificato di accreditamento n. 081B;
Ritenuto, pertanto, necessario revocare il decreto di autorizzazione dell'8 gennaio 2013, gia' adottato in favore dell'Organismo TUV Italia S.r.l., per effetto delle determinazioni assunte circa l'ambito di accreditamento, con delibera del 14 settembre 2015,

Decretano:

Art. 1

1. L'Organismo TUV ITALIA S.r.l.- con sede legale in Via Mauro Macchi, 27, - 20124 Milano e sede operativa a Via Montalenghe, 8 - 10010 Scarmagno (TO) - per effetto della richiamata Delibera del 14 settembre 2015 di Accredia - con decorrenza 15 settembre 2015 non e' piu' legittimato ad effettuare la valutazione di conformita' ai sensi della Direttiva 2004/108/CE per i seguenti prodotti: Apparecchi e Impianti Fissi.
2. Con il presente decreto viene, revocato il precedente decreto di autorizzazione dell'8 gennaio 2013 con scadenza 6 febbraio 2016, adottato nei riguardi dell'Organismo TUV Italia S.r.l. e notificato alla Commissione Europea.
 
Art. 2

1. La presente revoca dell'autorizzazione di cui al comma 2 del precedente articolo, e' notificata alla Commissione europea, nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified Designated Organisations).
 
Art. 3

1. Gli oneri per il rilascio del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'organismo di certificazione.
2. L'organismo e' tenuto a versare, ai sensi del Decreto ministeriale 15 febbraio 2006 richiamato in preambolo, le spese per le procedure connesse all'adozione del presente provvedimento, entro 30 giorni dall'invio della relativa nota spese.
 
Art. 4

Il presente decreto di revoca, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e' pubblicato ed e' consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it; Sezione "Comunicazioni" alla voce "Apparecchiature e Terminali" ed al sottomenu' "Compatibilita' Elettromagnetica").
2. Il presente decreto viene notificato al soggetto destinatario.
Roma, 29 ottobre 2015
Il direttore generale
per la pianificazione
e la gestione
dello spettro radioelettrico
Spina

Il direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
Vecchio
 
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