Gazzetta n. 279 del 30 novembre 2015 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2015, n. 154
Testo del decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 228 del 1° ottobre 2015), coordinato con la legge di conversione 29 novembre 2015, n. 189 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: «Disposizioni urgenti in materia economico-sociale.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( ... ))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Misure urgenti in materia sociale
per garantire il decoro degli edifici scolastici

1. Per la celere prosecuzione degli interventi relativi al piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalita' degli edifici scolastici, di cui alla delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 21, e' disposto l'immediato utilizzo delle risorse gia' assegnate dal CIPE nella seduta del 6 agosto 2015, nell'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020. E' altresi' autorizzata la spesa di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2015, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure urgenti per il sostegno
a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale):
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nonche' con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene
alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in
sede europea, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, assegna una quota delle
risorse nazionali disponibili del Fondo aree
sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.
6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per
le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia
carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture
strategiche per la mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri.
2. Fermo restando quanto previsto per le risorse del
Fondo per l'occupazione, le risorse assegnate al Fondo
sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per
attivita' di apprendimento, prioritariamente svolte in base
a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con
universita' e scuole pubbliche, nonche' di sostegno al
reddito. Fermo restando il rispetto dei diritti quesiti,
con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono definite le modalita' di utilizzo delle
ulteriori risorse rispetto a quelle di cui al presente
comma per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, in
coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, con
esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione.
3. Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree
sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare alle
regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il
restante 15 per cento alle regioni del centro-nord.
3-bis. Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate
derivanti dall'applicazione dell'art. 6-quater del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate
dal CIPE al Fondo di cui al comma 1, lettera a), del
presente articolo, sono ripartite, in forza dell'accordo
del 12 febbraio 2009 tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai
principi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali
derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di
cui al comma 3 del presente articolo.
4. Agli interventi effettuati con le risorse previste
dal presente articolo possono essere applicate le
disposizioni di cui all'art. 20.
4-bis. Al fine della sollecita attuazione del piano
nazionale di realizzazione delle infrastrutture occorrenti
al superamento del disagio abitativo, con corrispondente
attivazione delle forme di partecipazione finanziaria di
capitali pubblici e privati, le misure previste ai sensi
dell'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, come modificato da ultimo dal presente comma,
possono essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta a
quelle ivi stanziate, le risorse finanziarie rese
disponibili ai sensi del comma 1, lettera b), del presente
articolo, nonche' quelle autonomamente messe a disposizione
dalle regioni a valere sulla quota del Fondo per le aree
sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione. Per le
medesime finalita', all'art. 11 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "d'intesa con" sono
sostituite dalla seguente: "sentita";
b) al comma 12 sono premesse le seguenti parole: "Fermo
quanto previsto dal comma 12-bis,";
c) dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
"12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi
prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata di competenza
regionale, diretti alla risoluzione delle piu' pressanti
esigenze abitative, e' destinato l'importo di 100 milioni
di euro a valere sulle risorse di cui all'art. 21 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Alla
ripartizione tra le regioni interessate si provvede con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano".
4-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui
all'art. 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede
a valere sulle risorse di cui al Fondo previsto dal comma
1, lettera b), del presente articolo.
4-quater. All'art. 78, comma 3, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Alla gestione ordinaria si applica
quanto previsto dall'art. 77-bis, comma 17. Il concorso
agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il
comune di Roma ai sensi del citato art. 77-bis e' a carico
del piano di rientro.
4-quinquies. La tempistica prevista per le entrate e le
spese del piano di rientro di cui all'art. 78, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
rimodulata con apposito accordo tra il Ministero
dell'economia e delle finanze e il commissario
straordinario del Governo in modo da garantire la
neutralita' finanziaria, in termini di saldi di finanza
pubblica, di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma
3 del medesimo art. 78, come da ultimo modificato dal comma
4-quater del presente articolo.
4-sexies. All'art. 61 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale
prevista dall'art. 92, comma 5, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, e' destinata nella misura dello 0,5 per
cento alle finalita' di cui alla medesima disposizione e,
nella misura dell'1,5 per cento, e' versata ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
destinata al fondo di cui al comma 17 del presente
articolo".
4-septies. All'art. 13, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "dei servizi
pubblici locali" sono inserite le seguenti: "e dei servizi
di committenza o delle centrali di committenza apprestati a
livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e
di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma
25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163".
4-octies. All'art. 3, comma 27, secondo periodo, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: "producono
servizi di interesse generale" sono inserite le seguenti:
"e che forniscono servizi di committenza o di centrali di
committenza a livello regionale a supporto di enti senza
scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui
all'art. 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163,".».
 
Tabella A
COMUNI DELLA PROVINCIA DI PARMA



=========================================================
| Prov. | Comune | Importo totale |
+===========+=====================+=====================+
| PR | Albareto | 205.000,00 |
+-----------+---------------------+---------------------+
| PR | Bardi | 180.000,00 |
+-----------+---------------------+---------------------+
| PR | Bedonia | 74.000,00 |
+-----------+---------------------+---------------------+
| PR | Calestano | 50.000,00 |
+-----------+---------------------+---------------------+
| PR | Compiano | 20.000,00 |
+-----------+---------------------+---------------------+
| PR | Palanzano | 10.000,00 |
+-----------+---------------------+---------------------+
| PR | Pellegrino | 70.000,00 |
+-----------+---------------------+---------------------+
| PR | Varsi | 120.000,00 |
+-----------+---------------------+---------------------+
COMUNI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA



=========================================================
| Prov. | Comune | Importo totale |
+===========+=====================+=====================+
| PC | Bettola | 200.000,00 |
+-----------+---------------------+---------------------+
| PC | Bobbio | 170.000,00 |
+-----------+---------------------+---------------------+
| PC | Farini | 350.000,00 |
+-----------+---------------------+---------------------+
| PC | Ferriere | 450.000,00 |
+-----------+---------------------+---------------------+
| PC |Lugagnano Val D'Arda | 50.000,00 |
+-----------+---------------------+---------------------+
| PC | Morfasso | 150.000,00 |
+-----------+---------------------+---------------------+
| PC | Piacenza | 500.000,00 |
+-----------+---------------------+---------------------+
| PC | Podenzano | 100.000,00 |
+-----------+---------------------+---------------------+
| PC | Ponte dell'Olio | 220.000,00 |
+-----------+---------------------+---------------------+
| PC | Pontenure | 250.000,00 |
+-----------+---------------------+---------------------+
| PC | Rivergaro | 350.000,00 |
+-----------+---------------------+---------------------+
| | San Giorgio | |
| PC | Piacentino | 50.000,00 |
+-----------+---------------------+---------------------+
| PC | Travo | 50.000,00 |
+-----------+---------------------+---------------------+
| PC | Vigolzone | 60.000,00 |
+-----------+---------------------+---------------------+

 
(( Art. 1 bis
Misure urgenti in materia di attivita' di pubblica utilita'

1. Allo scopo di consentire alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la continuita' nello svolgimento delle attivita' di pubblica utilita' di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, all'articolo 26, comma 12, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le parole: «in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno avuto inizio prima della data di adozione della convenzione quadro di cui al comma 2». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione - art. 1
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato
dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1.
Le disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'art.
97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della
Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della legge
23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e
dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono
altresi', per le regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.».
- Il testo del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.
468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente
utili, a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n.
196), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio
1998, n. 5.
- Si riporta l'art. 26, comma 12, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di servizi per il
lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma
3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 26 (Utilizzo diretto dei lavoratori titolari di
strumenti di sostegno al reddito). - (Omissis).
12. Gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1°
dicembre 1997, n. 468, si applicano ai soli progetti di
attivita' e lavori socialmente utili che hanno avuto inizio
prima della data di adozione della convenzione quadro di
cui al comma 2.».
 
Art. 2
Misure urgenti in favore delle grandi imprese
in Amministrazione straordinaria

1. All'articolo 57 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Se in prossimita' della scadenza del programma, anche in caso di proroga dei termini di cui all'articolo 66, la cessione non e' ancora intervenuta, in tutto o in parte, il Ministro dello sviluppo economico puo' disporre, per una sola volta, un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma per un periodo non superiore a dodici mesi, quando, sulla base di una specifica relazione, predisposta dal Commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, l'attuazione del programma richiede la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, senza pregiudizio per i creditori. Il provvedimento ministeriale di proroga e' comunicato al Tribunale competente ai fini dell'esercizio delle proprie attribuzioni ai sensi del presente decreto».
(( 1-bis. All'articolo 65-bis del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Ove in forza o per l'effetto di pronunce giurisdizionali sia dichiarata l'inefficacia della vendita di complessi aziendali, si applicano gli articoli 27 e da 54 a 66 in quanto compatibili; i termini per l'esecuzione del nuovo programma, di cui all'articolo 27, comma 2, sono ridotti alla meta' e decorrono dalla data di autorizzazione all'esecuzione del programma medesimo. A seguito della predetta autorizzazione il decreto di cui all'articolo 73, se adottato, cessa di avere efficacia».
1-ter. Le disposizioni del comma 1-bis dell'articolo 65-bis del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, introdotto dal comma 1-bis del presente articolo, si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-quater. Ai fini dell'applicazione della lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56, nel caso di soggetti che, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56, e la data di entrata in vigore del conseguente provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, erano, anche limitatamente a una parte del suddetto periodo, sottoposte al regime di amministrazione straordinaria, l'unicita' del soggetto giuridico titolare dell'unita' di produzione e dell'unita' di consumo di energia elettrica e' verificata alla data del 1° gennaio 2016. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 57 del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30
luglio 1998, n. 274), come modificato dalla presente legge:
«Art. 57 (Autorizzazione all'esecuzione del programma).
- 1. L'esecuzione del programma e' autorizzata dal
Ministero dell'industria con decreto, sentito il comitato
di sorveglianza, entro trenta giorni dalla sua
presentazione.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 58, il programma si
intende comunque autorizzato se il Ministero non si
pronuncia entro novanta giorni dalla presentazione.
3. Il termine previsto dal comma 2 e' sospeso se il
Ministero chiede chiarimenti, modifiche o integrazioni del
programma; ad essi il commissario straordinario provvede
entro trenta giorni dalla richiesta, a pena di revoca
dall'incarico. Ulteriori richieste di chiarimenti,
modifiche o integrazioni non hanno effetto sospensivo.
4. I termini di durata del programma stabiliti a norma
dell'art. 27, comma 2, decorrono dalla data
dell'autorizzazione.
4-bis. Se in prossimita' della scadenza del programma,
anche in caso di proroga dei termini di cui all'art. 66, la
cessione non e' ancora intervenuta, in tutto o in parte, il
Ministro dello sviluppo economico puo' disporre, per una
sola volta, un'ulteriore proroga del termine di esecuzione
del programma per un periodo non superiore a dodici mesi,
quando, sulla base di una specifica relazione, predisposta
dal Commissario straordinario, sentito il comitato di
sorveglianza, l'attuazione del programma richiede la
prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, senza pregiudizio
per i creditori. Il provvedimento ministeriale di proroga
e' comunicato al Tribunale competente ai fini
dell'esercizio delle proprie attribuzioni ai sensi del
presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 65-bis del citato
decreto legislativo n. 270 del 1999, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 65-bis (Misure per la salvaguardia della
continuita' aziendale). - 1. In caso di reclamo previsto
dall'art. 65, comma 2, sono prorogati i termini di durata
del programma di cui all'art. 54 ed ai commissari
straordinari e' attribuito il potere di regolare
convenzionalmente con l'acquirente dell'azienda o di rami
di azienda, sentito il comitato di sorveglianza e previa
autorizzazione ministeriale, modalita' di gestione idonee a
consentire la salvaguardia della continuita' aziendale e
dei livelli occupazionali nelle more del passaggio in
giudicato del decreto che definisce il giudizio.
1-bis. Ove in forza o per l'effetto di pronunce
giurisdizionali sia dichiarata l'inefficacia della vendita
di complessi aziendali, si applicano gli articoli 27 e da
54 a 66 in quanto compatibili; i termini per l'esecuzione
del nuovo programma, di cui all'art. 27, comma 2, sono
ridotti alla meta' e decorrono dalla data di autorizzazione
all'esecuzione del programma medesimo. A seguito della
predetta autorizzazione il decreto di cui all'art. 73, se
adottato, cessa di avere efficacia».
- Si riportano gli articoli 27, da 54 a 66 e 73 del
citato decreto legislativo n. 270 del 1999:
«Art. 27 (Condizioni per l'ammissione alla procedura).
- 1. Le imprese dichiarate insolventi a norma dell'art. 3
sono ammesse alla procedura di amministrazione
straordinaria qualora presentino concrete prospettive di
recupero dell'equilibrio economico delle attivita'
imprenditoriali.
2. Tale risultato deve potersi realizzare, in via
alternativa:
a) tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla
base di un programma di prosecuzione dell'esercizio
dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma
di cessione dei complessi aziendali");
b) tramite la ristrutturazione economica e finanziaria
dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di
durata non superiore a due anni ("programma di
ristrutturazione");
b-bis) per le societa' operanti nel settore dei servizi
pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi
di beni e contratti sulla base di un programma di
prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non
superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi
di beni e contratti").».
«Art. 54 (Predisposizione del programma). - 1. Il
commissario straordinario, entro i sessanta giorni
successivi al decreto di apertura della procedura, presenta
al Ministero dell'industria un programma redatto secondo
uno degli indirizzi alternativi indicati nell'art. 27,
comma 2.
2. Il termine previsto dal comma 1 puo' essere
prorogato dal Ministero dell'industria, per una sola volta
e per non piu' di sessanta giorni, se la definizione del
programma risulta di particolare complessita'.
3. Della presentazione del programma e del
provvedimento di proroga del relativo termine e' data
notizia, entro tre giorni, al tribunale che ha dichiarato
lo stato di insolvenza, a cura del commissario
straordinario.
4. La mancata presentazione del programma nel termine
originario o prorogato costituisce causa di revoca del
commissario.».
«Art. 55 (Criteri di definizione del programma). - 1.
Il programma e' redatto sotto la vigilanza del Ministero
dell'industria ed in conformita' degli indirizzi di
politica industriale dal medesimo adottati, in modo da
salvaguardare l'unita' operativa dei complessi aziendali,
tenuto conto degli interessi dei creditori.
1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'art. 50-bis, il
Ministro dello sviluppo economico adotta le direttive
idonee ad assicurare che i programmi delle procedure siano
coordinati e finalizzati alla salvaguardia dell'unita'
operativa dei complessi aziendali dell'impresa cedente e
dell'impresa cessionaria.
2. Se il programma prevede il ricorso alla garanzia del
Tesoro dello Stato di cui all'art. 2-bis del decreto-legge
30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, o ad altre agevolazioni
pubbliche non rientranti fra le misure autorizzate dalla
Commissione europea, esso deve conformarsi alle
disposizioni ed agli orientamenti comunitari sugli aiuti di
Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese
in difficolta'.».
«Art. 56 (Contenuto del programma). - 1. Il programma
deve indicare:
a) le attivita' imprenditoriali destinate alla
prosecuzione e quelle da dismettere;
b) il piano per la eventuale liquidazione dei beni non
funzionali all'esercizio dell'impresa;
c) le previsioni economiche e finanziarie connesse alla
prosecuzione dell'esercizio dell'impresa;
d) i modi della copertura del fabbisogno finanziario,
con specificazione dei finanziamenti o delle altre
agevolazioni pubbliche di cui e' prevista l'utilizzazione;
d-bis) i costi generali e specifici complessivamente
stimati per l'attuazione della procedura, con esclusione
del compenso dei commissari e del comitato di sorveglianza.
2. Se e' adottato l'indirizzo della cessione dei
complessi aziendali, il programma deve altresi' indicare le
modalita' della cessione, segnalando le offerte pervenute o
acquisite, nonche' le previsioni in ordine alla
soddisfazione dei creditori.
3. Se e' adottato l'indirizzo della ristrutturazione
dell'impresa, il programma deve indicare, in aggiunta a
quanto stabilito nel comma 1, le eventuali previsioni di
ricapitalizzazione dell'impresa e di mutamento degli
assetti imprenditoriali, nonche' i tempi e le modalita' di
soddisfazione dei creditori, anche sulla base di piani di
modifica convenzionale delle scadenze dei debiti o di
definizione mediante concordato.
3-bis. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate
in attuazione dell'art. 27, comma 2, lettere a) e b-bis),
in vista della liquidazione dei beni del cedente, non
costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o
di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'art. 2112
del codice civile.».
«Art. 57 (Autorizzazione all'esecuzione del programma).
- 1. L'esecuzione del programma e' autorizzata dal
Ministero dell'industria con decreto, sentito il comitato
di sorveglianza, entro trenta giorni dalla sua
presentazione.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 58, il programma si
intende comunque autorizzato se il Ministero non si
pronuncia entro novanta giorni dalla presentazione.
3. Il termine previsto dal comma 2 e' sospeso se il
Ministero chiede chiarimenti, modifiche o integrazioni del
programma; ad essi il commissario straordinario provvede
entro trenta giorni dalla richiesta, a pena di revoca
dall'incarico. Ulteriori richieste di chiarimenti,
modifiche o integrazioni non hanno effetto sospensivo.
4. I termini di durata del programma stabiliti a norma
dell'art. 27, comma 2, decorrono dalla data
dell'autorizzazione.
4-bis. Se in prossimita' della scadenza del programma,
anche in caso di proroga dei termini di cui all'art. 66, la
cessione non e' ancora intervenuta, in tutto o in parte, il
Ministro dello sviluppo economico puo' disporre, per una
sola volta, un'ulteriore proroga del termine di esecuzione
del programma per un periodo non superiore a dodici mesi,
quando, sulla base di una specifica relazione, predisposta
dal Commissario straordinario, sentito il comitato di
sorveglianza, l'attuazione del programma richiede la
prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, senza pregiudizio
per i creditori. Il provvedimento ministeriale di proroga
e' comunicato al Tribunale competente ai fini
dell'esercizio delle proprie attribuzioni ai sensi del
presente decreto.».
«Art. 58 (Autorizzazione all'esecuzione del programma
in casi particolari). - 1. Se il programma prevede il
ricorso a finanziamenti o agevolazioni pubbliche soggetti
ad autorizzazione della Commissione europea in base alle
disposizioni ed agli orientamenti comunitari sugli aiuti di
Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese
in difficolta', i termini per l'autorizzazione del
programma previsti dall'art. 57, commi 1 e 2, decorrono
dalla data della decisione della Commissione stessa.
2. Nel caso di diniego dell'autorizzazione della
Commissione europea, o se questa non e' concessa nei
centoventi giorni successivi alla presentazione del
programma, il commissario straordinario presenta al
Ministero dell'industria un nuovo programma che non preveda
il ricorso ai finanziamenti e alle agevolazioni.
3. Il commissario straordinario provvede a norma del
comma 2 entro trenta giorni, a pena di revoca
dall'incarico. In rapporto al nuovo programma i termini
previsti dall'art. 57, commi 2 e 3, sono ridotti della
meta'.».
«Art. 59 (Comunicazione al tribunale del programma
autorizzato). - 1. Il commissario straordinario trasmette
entro tre giorni copia del programma autorizzato al
tribunale, segnalando se esso contenga notizie o previsioni
specifiche la cui divulgazione prima della scadenza
potrebbe pregiudicarne l'attuazione.
2. Il giudice delegato dispone il deposito in
cancelleria del programma, con esclusione delle parti in
relazione alle quali siano ravvisabili esigenze di
riservatezza a norma del comma 1. L'imprenditore insolvente
e ogni altro interessato possono prendere visione ed
estrarre copia del programma depositato, che reca
l'indicazione della eventuale mancanza di parti per ragioni
di riservatezza. La stessa copia e' trasmessa entro dieci
giorni dal deposito in cancelleria a cura del commissario
straordinario a tutti i creditori a mezzo posta elettronica
certificata all'indirizzo indicato a norma dell'art. 22,
comma 2. Si applica l'art. 31-bis, terzo comma, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, sostituendo al curatore il
commissario straordinario.».
«Art. 60 (Modifica o sostituzione del programma
autorizzato). - 1. Nel corso dell'esecuzione del programma,
il commissario straordinario puo' chiedere al Ministero
dell'industria, indicandone le ragioni, la modifica del
programma autorizzato o la sua sostituzione con un
programma che adotta l'indirizzo alternativo fra quelli
previsti nell'art. 27, comma 2.
2. La modifica o la sostituzione e' autorizzata a norma
degli articoli 57, comma 1, 58, comma 1, e 59.
L'autorizzazione e' inefficace se interviene dopo la
scadenza del termine del primo programma autorizzato,
ovvero, nel caso di sostituzione del programma di
ristrutturazione con un programma di cessione dei complessi
aziendali, se interviene dopo che e' trascorso un anno
dalla data di autorizzazione del primo programma.
3. Il termine di durata del programma modificativo o
sostitutivo stabilito a norma dell'art. 27, comma 2, si
computa in ogni caso a decorrere dalla data di
autorizzazione del primo programma.
4. Nel caso di sostituzione di un programma di cessione
dei complessi aziendali con un programma di
ristrutturazione, le azioni proposte dal commissario
straordinario in base alle disposizioni della sezione III
del capo III del titolo II della legge fallimentare sono
sospese sino a quando e' in corso l'esecuzione del
programma sostitutivo. Ai fini della fissazione
dell'udienza per la eventuale prosecuzione del processo
dopo la sospensione, l'istanza prevista dall'art. 297 del
codice di procedura civile deve essere proposta entro sei
mesi dalla cessazione dell'esecuzione del programma
stesso.».
«Art. 61 (Esecuzione del programma). - 1. Il
commissario straordinario compie tutte le attivita' dirette
all'esecuzione del programma autorizzato, fermo quanto
stabilito dall'art. 42.
2. Il commissario straordinario presenta ogni tre mesi
al Ministro dell'industria una relazione sull'andamento
dell'esercizio dell'impresa e sulla esecuzione del
programma.
3. Nei dieci giorni successivi al termine di scadenza
del programma, il commissario presenta una relazione
finale, con la quale illustra analiticamente gli esiti
della sua esecuzione, specificando se gli obiettivi
indicati nell'art. 27 siano stati o meno conseguiti.
4. Le relazioni sono sottoposte al parere del comitato
di sorveglianza. Copia delle medesime e del parere del
comitato e' depositata entro tre giorni dal commissario
presso la cancelleria del tribunale, ove qualunque
interessato puo' prenderne visione ed estrarne copia. Il
commissario straordinario trasmette una copia di ciascuna
relazione periodica e della relazione finale a tutti i
creditori a mezzo posta elettronica certificata
all'indirizzo indicato a norma dell'art. 22, comma 2, entro
dieci giorni dal deposito in cancelleria.».
«Art. 62 (Alienazione dei beni). - 1. L'alienazione dei
beni dell'impresa insolvente, in conformita' delle
previsioni del programma autorizzato, e' effettuata con
forme adeguate alla natura dei beni e finalizzate al
migliore realizzo, in conformita' dei criteri generali
stabiliti dal Ministro dell'industria.
2. La vendita di beni immobili, aziende e rami
d'azienda di valore superiore a euro 51.645 (lire cento
milioni) e' effettuata previo espletamento di idonee forme
di pubblicita'.
3. Il valore dei beni e' preventivamente determinato da
uno o piu' esperti nominati dal commissario
straordinario.».
«Art. 63 (Vendita di aziende in esercizio). - 1. Per le
aziende e i rami di azienda in esercizio la valutazione
effettuata a norma dell'art. 62, comma 3, tiene conto della
redditivita', anche se negativa, all'epoca della stima e
nel biennio successivo.
2. Ai fini della vendita di aziende o di rami di
azienda in esercizio, l'acquirente deve obbligarsi a
proseguire per almeno un biennio le attivita'
imprenditoriali e a mantenere per il medesimo periodo i
livelli occupazionali stabiliti all'atto della vendita.
3. La scelta dell'acquirente e' effettuata tenendo
conto, oltre che dell'ammontare del prezzo offerto,
dell'affidabilita' dell'offerente e del piano di
prosecuzione delle attivita' imprenditoriali da questi
presentato, anche con riguardo alla garanzia di
mantenimento dei livelli occupazionali.
4. Nell'ambito delle consultazioni relative al
trasferimento d'azienda previste dall'art. 47 della legge
29 dicembre 1990, n. 428, il commissario straordinario,
l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono
convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori
alle dipendenze dell'acquirente e ulteriori modifiche delle
condizioni di lavoro consentite dalle norme vigenti in
materia.
5. Salva diversa convenzione, e' esclusa la
responsabilita' dell'acquirente per i debiti relativi
all'esercizio delle aziende cedute, anteriori al
trasferimento.».
«Art. 64 (Cancellazione delle iscrizioni e
trascrizioni). - 1. La cancellazione delle iscrizioni
relative a diritti di prelazione e delle trascrizioni dei
pignoramenti e dei sequestri conservativi sui beni
trasferiti e' ordinata dal Ministero dell'industria con
decreto nei quindici giorni successivi al trasferimento.».
«Art. 65 (Impugnazione degli atti di liquidazione). -
1. Contro gli atti e i provvedimenti lesivi di diritti
soggettivi, relativi alla liquidazione dei beni di imprese
in amministrazione straordinaria, e' ammesso ricorso al
tribunale in confronto del commissario straordinario e
degli altri eventuali interessati.
2. Il tribunale decide in camera di consiglio con
decreto soggetto a reclamo a norma dell'art. 739 del codice
di procedura civile.
3. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
4. Nel caso di accoglimento dell'impugnazione proposta
contro i decreti di cancellazione delle iscrizioni e delle
trascrizioni, previsti dall'art. 64, il tribunale ordina al
conservatore dei registri le rettifiche e le integrazioni
conseguenti alla decisione assunta.».
«Art. 66 (Proroga del termine di scadenza del programma
di cessione dei complessi aziendali). - 1. Se alla scadenza
del programma di cessione dei complessi aziendali, la
cessione non e' ancora avvenuta, in tutto o in parte, ma
risultano in corso iniziative di imminente definizione, il
commissario straordinario puo' chiedere al tribunale, con
l'autorizzazione del Ministero dell'industria, sentito il
comitato di sorveglianza, la proroga del termine di
scadenza del programma.
2. La proroga puo' essere concessa una sola volta e per
un periodo non superiore a tre mesi.
3. Il tribunale provvede con decreto motivato.
4. Alla scadenza del termine prorogato, il commissario
straordinario presenta una ulteriore relazione a norma
dell'art. 61, commi 3 e 4.».
«Art. 73 (Cessazione dell'esercizio dell'impresa). - 1.
Nei casi in cui e' stato autorizzato un programma di
cessione dei complessi aziendali, se nel termine di
scadenza del programma, originario o prorogato a norma
dell'art. 66, e' avvenuta la integrale cessione dei
complessi stessi, il tribunale, su richiesta del
commissario straordinario o d'ufficio, dichiara con decreto
la cessazione dell'esercizio dell'impresa.
2. Il decreto e' affisso e comunicato al Ministero
dell'industria e all'ufficio del registro delle imprese a
cura del cancelliere. Contro di esso chiunque vi abbia
interesse puo' proporre reclamo alla corte di appello nel
termine di dieci giorni dall'affissione; la corte di
appello provvede in camera di consiglio, sentito il
commissario straordinario. Il reclamo non ha effetto
sospensivo.
3. A far data dal decreto previsto dal comma 1
l'amministrazione straordinaria e' considerata, ad ogni
effetto, come procedura concorsuale liquidatoria.
4. La liquidazione degli eventuali beni residui
acquisiti all'attivo e' effettuata secondo le disposizioni
previste dagli articoli 42, 62, 64 e 65.».
- Il testo del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39 (Misure urgenti per la ristrutturazione
industriale di grandi imprese in stato di insolvenza), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2003, n.
298.
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 2, del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione
della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli
usi finali dell'energia e i servizi energetici e
abrogazione della direttiva 93/76/CEE), come modificato
dall'art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56:
«Art. 10 (Disciplina dei servizi energetici e dei
sistemi efficienti di utenza). - (Omissis).
2. In tale ambito, l'Autorita' prevede meccanismi di
salvaguardia per le realizzazioni avviate in data
antecedente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, in particolare estendendo il regime di regolazione
dell'accesso al sistema elettrico di cui al precedente
periodo almeno ai sistemi il cui assetto e' conforme a
tutte le seguenti condizioni:
a) sono sistemi esistenti alla data di entrata in
vigore del suddetto regime di regolazione, ovvero sono
sistemi di cui, alla medesima data, sono stati avviati i
lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le
autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
b) hanno una configurazione conforme alla definizione
di cui all'art. 2, comma 1, lettera t) o, in alternativa,
connettono, per il tramite di un collegamento privato senza
obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unita' di
produzione e di consumo di energia elettrica nella
titolarita' del medesimo soggetto giuridico.».
 
Art. 3
Misure finanziarie per interventi nei territori colpiti
dagli eccezionali eventi meteorologici dei giorni
13 e 14 settembre 2015

1. Per l'anno 2015, per fare fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza, deliberati nella dichiarazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 25 settembre 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1° ottobre 2015, l'obiettivo del patto di stabilita' interno e' ridotto di 4 milioni di euro per la provincia di Parma, di 6,5 milioni di euro per la provincia di Piacenza e di complessivi 3,679 milioni di euro ripartiti fra i comuni, interessati dall'evento, come indicato nella tabella A allegata al presente decreto. La riduzione degli obiettivi e' operata a valere sugli spazi finanziari, che residuano dall'applicazione dell'articolo 1, comma 122-bis, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, determinati dall'applicazione della sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, prevista in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilita' interno 2014, quantificati alla data del 24 settembre 2015; conseguentemente, per l'anno 2015, non trova applicazione il primo periodo del comma 122 dell'articolo 1 della citata legge n. 220 del 2010.
(( 1-bis. Per l'anno 2015, nel saldo valido ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali, a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito, per far fronte ai danni causati da eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2015 per i quali sia stato deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'esclusione opera nel limite massimo degli spazi finanziari che residuano dall'applicazione del comma 1. Gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 10 dicembre 2015, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, secondo modalita' individuate e pubblicate nel sito internet istituzionale del medesimo Dipartimento, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui al primo periodo. Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 16 dicembre 2015. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti agli enti richiedenti in misura proporzionale alle rispettive richieste. ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 122 e 122-bis,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge di stabilita' 2011):
«Art. 1 (Gestioni previdenziali. Rapporti con le
regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle). -
(Omissis).
122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, sono definiti i criteri e le modalita' di riduzione
degli obiettivi annuali degli enti assoggettabili alla
sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'art. 31
della legge 12 novembre 2011, n. 183, operata, in caso di
mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di
stabilita' interno, a valere sul fondo di solidarieta'
comunale e sul fondo sperimentale di riequilibrio nonche'
sui trasferimenti erariali destinati alle province della
Regione siciliana e della Sardegna. L'importo complessivo
della riduzione degli obiettivi e' commisurato agli effetti
finanziari determinati dall'applicazione della predetta
sanzione.
122-bis. Per l'anno 2015, per far fronte ai danni
causati dalla tromba d'aria che l'8 luglio 2015 ha
interessato i comuni di Dolo, Pianiga e Mira, l'obiettivo
del patto di stabilita' interno di ciascuno dei predetti
comuni e' ridotto, a valere sugli spazi finanziari di cui
al secondo periodo del comma 122 e nei limiti degli stessi,
di un importo sino a, rispettivamente, 5,2 milioni di euro,
1,1 milioni di euro e 1,2 milioni di euro. Qualora gli
spazi finanziari di cui al primo periodo risultino
inferiori a 7,5 milioni di euro, la riduzione
dell'obiettivo di ciascun ente e' proporzionalmente
rideterminata. Nel 2015 sono corrispondentemente ridotti
gli spazi finanziari per operare, ai sensi del comma 122,
la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilita' interno
degli enti locali. La riduzione dei predetti spazi
finanziari opera prioritariamente con riferimento ai
comuni.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 31, comma 26, lettera
a) della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - Legge di stabilita' 2012):
«Art. 31 (Utilizzo diretto dei lavoratori titolari di
strumenti di sostegno al reddito). - (Omissis).
26. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a
quello dell'inadempienza:
a) e' assoggettato ad una riduzione del fondo
sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in
misura pari alla differenza tra il risultato registrato e
l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali
della Regione siciliana e della regione Sardegna sono
assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali
nella misura indicata al primo periodo. In caso di
incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a
versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme
residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il
superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno
sia determinato dalla maggiore spesa per interventi
realizzati con la quota di finanziamento nazionale e
correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto
alla media della corrispondente spesa del triennio
precedente.».
 
Art. 4
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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