IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 110, commi 10 e 12-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il quale prevede che le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti in Italia ed imprese ovvero professionisti localizzati in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale; Visto il suddetto art. 110, commi 10 e 12-bis, secondo il quale si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in ragione della mancanza di un adeguato scambio di informazioni; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2002, con il quale sono stati individuati gli Stati ed i territori con regime fiscale privilegiato, di cui al previgente art. 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi; Visto l'art. 1, comma 678, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone che l'individuazione dei regimi fiscali privilegiati e' effettuata, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni; Vista la legge 18 giugno 2015, n. 96, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 7 luglio 2015, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013 ed entrato in vigore il 10 agosto 2015, il cui art. 25 rispecchia i piu' recenti standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni; Considerato che la lista degli Stati e dei territori, aventi un regime fiscale privilegiato ai fini dell'art. 110 del testo unico delle imposte sui redditi, e' suscettibile di modifiche ed integrazioni sulla base di un'ulteriore valutazione in merito all'adeguatezza dello scambio di informazioni con gli stessi Paesi; Considerato che la Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese risulta inclusa tra i Paesi elencati nell'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2002, recante elencazione degli Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato; Ritenuta, pertanto, la necessita' di modificare l'elenco degli Stati approvato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2002, al fine di armonizzarlo con il mutato quadro normativo;
Decreta:
Art. 1 Modifica degli elenchi degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato
1. All'elencazione di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2002 e' soppresso il seguente territorio: Hong Kong. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 novembre 2015
Il Ministro: Padoan |