Gazzetta n. 277 del 27 novembre 2015 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 settembre 2015, n. 153
Testo del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 227 del 30 settembre 2015), coordinato con la legge di conversione 20 novembre 2015, n. 187 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per la finanza pubblica.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Copertura effetti finanziari negativi mediante utilizzo delle
maggiori entrate di cui all'articolo 1 della legge n. 186 del 2014.

1. All'articolo 1, comma 632, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «misure di deroga,» e' inserito il seguente periodo: «alla copertura dei relativi effetti finanziari negativi si provvede, per l'anno 2015, con le maggiori entrate di cui all'articolo 1 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, attestate dall'Agenzia delle entrate nel medesimo anno sulla base delle richieste di accesso alla procedura di collaborazione volontaria di cui alla medesima legge 15 dicembre 2014, n. 186, acquisite dalla medesima Agenzia, che, pertanto, sono iscritte in bilancio;»;
b) conseguentemente, dopo le parole: «con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli» sono soppresse le parole: «, da adottare entro il 30 settembre 2015,»;
c) conseguentemente nell'ultimo periodo, penultima parte, la data: «2015» e' sostituita dalla data: «2016» e la cifra: «1.716» e' sostituita dalla cifra: «728».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 632 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2015), come modificato dalla presente
legge:
"632. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma
629, lettera a), numero 3), capoverso d-quinquies), e'
subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione
europea, di una misura di deroga ai sensi dell'art. 395
della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre
2006, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al
comma 629, lettera b), nelle more del rilascio, ai sensi
dell'art. 395 della direttiva 2006/112/CE, della misura di
deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea, trovano
comunque applicazione per le operazioni per le quali
l'imposta sul valore aggiunto e' esigibile a partire dal 1°
gennaio 2015. In caso di mancato rilascio delle suddette
misure di deroga, alla copertura dei relativi effetti
finanziari negativi si provvede, per l'anno 2015, con le
maggiori entrate di cui all'art. 1 della legge 15 dicembre
2014, n. 186, attestate dall'Agenzia delle entrate nel
medesimo anno sulla base delle richieste di accesso alla
procedura di collaborazione volontaria di cui alla medesima
legge 15 dicembre 2014, n. 186, acquisite dalla medesima
Agenzia, che, pertanto, sono iscritte in bilancio; con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla
benzina con piombo, nonche' l'aliquota dell'accisa sul
gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I al
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono
aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate
nette non inferiori a 728 milioni di euro a decorrere dal
2016; il provvedimento e' efficace dalla data di
pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli.".
 
Art. 2

Disposizioni in materia di collaborazione volontaria

1. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5-quater:
1) il terzo periodo del comma 2 e' sostituito dal seguente: «La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria rimane irrevocabile e non puo' essere presentata piu' di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. La procedura di collaborazione volontaria puo' essere attivata fino al 30 novembre 2015. L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui al comma 1, lettera a), possono essere presentati entro il 30 dicembre 2015. ((In deroga all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la competenza alla gestione delle istanze presentate, per la prima volta, a decorrere dal 10 novembre 2015 e all'emissione dei relativi atti, compresi quelli di accertamento e di contestazione delle violazioni, per tutte le annualita' oggetto della procedura di collaborazione volontaria, e' attribuita all'articolazione dell'Agenzia delle entrate individuata con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro la data di entrata in vigore della presente disposizione. Per gli atti di cui al periodo precedente, impugnabili ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si applicano le disposizioni in materia di competenza per territorio di cui all'articolo 4, comma 1, e in materia di legittimazione processuale dinanzi alle commissioni tributarie di cui all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 546 del 1992, e successive modificazioni, previste per le articolazioni dell'Agenzia delle entrate ivi indicate.)) Al fine di assicurare la trattazione unitaria delle istanze e la data certa per la conclusione dell'intero procedimento i termini di decadenza per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' i termini di decadenza per la notifica dell'atto di contestazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che scadono a decorrere dal 31 dicembre 2015, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualita' e le violazioni oggetto della procedura stessa, sono fissati, anche in deroga a quelli ordinari, al 31 dicembre 2016.»;
b) all'articolo 5-quinquies:
1) nel comma 1, dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
«b-bis) si applicano le disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 58, comma 6, del medesimo decreto;»;
2) al comma 3 le parole: «30 settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2015» e dopo le parole: «entro la quale puo' essere attivata la procedura di collaborazione volontaria» sono aggiunte le seguenti: «, o sino alla data del 30 dicembre 2015 in presenza di integrazione dell'istanza o di presentazione dei documenti e delle informazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera a)».
2. Ai soli fini della collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186:
a) le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1-bis a 1-quinquies del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2016;
b) l'ammontare di tutte le prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidita' Svizzera (LPP), in qualunque forma erogate, ((ivi comprese le prestazioni erogate dai diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento,)) sono assoggettate, ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all'aliquota del 5 per cento;
((b-bis) l'esonero dagli obblighi dichiarativi previsto dall'articolo 38, comma 13, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i soggetti residenti in Italia che prestano la propria attivita' lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi, si applica, con riferimento al conto corrente costituito all'estero per l'accredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle attivita' lavorative ivi svolte, anche al coniuge e ai familiari di primo grado eventualmente cointestatari o beneficiari di procure e deleghe sul conto stesso.))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 5-quater e
5-quinquies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167
(Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e
per l'estero di denaro, titoli e valori), convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 5-quater (Collaborazione volontaria). - 1.
L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione
di cui all'art. 4, comma 1, commessa fino al 30 settembre
2014, puo' avvalersi della procedura di collaborazione
volontaria di cui al presente articolo per l'emersione
delle attivita' finanziarie e patrimoniali costituite o
detenute fuori del territorio dello Stato, per la
definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di
tali obblighi e per la definizione dell'accertamento
mediante adesione ai contenuti dell'invito al
contraddittorio di cui alla lettera b) per le violazioni in
materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di
imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attivita'
produttive e di imposta sul valore aggiunto, nonche' per le
eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei
sostituti d'imposta. A tal fine deve:
a) indicare spontaneamente all'Amministrazione
finanziaria, mediante la presentazione di apposita
richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attivita' di
natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche
indirettamente o per interposta persona, fornendo i
relativi documenti e le informazioni per la determinazione
dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli,
nonche' dei redditi che derivano dalla loro dismissione o
utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e
alle informazioni per la determinazione degli eventuali
maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi
e relative addizionali, delle imposte sostitutive,
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dei
contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto
e delle ritenute, non connessi con le attivita' costituite
o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi
d'imposta per i quali, alla data di presentazione della
richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o
la contestazione della violazione degli obblighi di
dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1;
b) versare le somme dovute in base all'invito di cui
all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il
quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la
comparizione e secondo le ulteriori modalita' indicate nel
comma 1-bis del medesimo articolo per l'adesione ai
contenuti dell'invito, ovvero le somme dovute in base
all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla
redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base
all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione
delle sanzioni per la violazione degli obblighi di
dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, del presente
decreto entro il termine per la proposizione del ricorso,
ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, e successive modificazioni, senza avvalersi
della compensazione prevista dall'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni. Il versamento puo' essere eseguito in unica
soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore
della violazione, in tre rate mensili di pari importo. Il
pagamento della prima rata deve essere effettuato nei
termini e con le modalita' di cui alla presente lettera. Il
mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno
degli effetti della procedura.
2. La collaborazione volontaria non e' ammessa se la
richiesta e' presentata dopo che l'autore della violazione
degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1,
abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni,
verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di
accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per
violazione di norme tributarie, relativi all'ambito
oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione
volontaria indicato al comma 1 del presente articolo. La
preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale
conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo e'
stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via
tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La
richiesta di accesso alla collaborazione volontaria rimane
irrevocabile e non puo' essere presentata piu' di una
volta, anche indirettamente o per interposta persona.
3. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei
versamenti indicati al comma 1, lettera b), l'Agenzia delle
entrate comunica all'autorita' giudiziaria competente la
conclusione della procedura di collaborazione volontaria,
per l'utilizzo dell'informazione ai fini di quanto
stabilito all'art. 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b).
4. Ai soli fini della procedura di collaborazione
volontaria, per la determinazione dei periodi d'imposta per
i quali non sono scaduti i termini di accertamento e i
termini di cui all'art. 20 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, non si
applica il raddoppio dei termini di cui all'art. 12, commi
2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni
previste dall'art. 5-quinquies, commi 4, primo periodo,
lettera c), 5 e 7 del presente decreto.
5. La procedura di collaborazione volontaria puo'
essere attivata fino al 30 novembre 2015. L'integrazione
dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui al comma
1, lettera a), possono essere presentati entro il 30
dicembre 2015. In deroga all'art. 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, la competenza alla gestione delle
istanze presentate, per la prima volta, a decorrere dal 10
novembre 2015 e all'emissione dei relativi atti, compresi
quelli di accertamento e di contestazione delle violazioni,
per tutte le annualita' oggetto della procedura di
collaborazione volontaria, e' attribuita all'articolazione
dell'Agenzia delle entrate individuata con provvedimento
del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro la
data di entrata in vigore della presente disposizione. Per
gli atti di cui al periodo precedente, impugnabili ai sensi
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si
applicano le disposizioni in materia di competenza per
territorio di cui all'art. 4, comma 1, e in materia di
legittimazione processuale dinanzi alle commissioni
tributarie di cui all'art. 10, comma 1, dello stesso
decreto legislativo n. 546 del 1992, e successive
modificazioni, previste per le articolazioni dell'Agenzia
delle entrate ivi indicate. Al fine di assicurare la
trattazione unitaria delle istanze e la data certa per la
conclusione dell'intero procedimento i termini di decadenza
per l'accertamento di cui all'art. 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
all'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, nonche' i termini di decadenza per la
notifica dell'atto di contestazione ai sensi dell'art. 20
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che
scadono a decorrere dal 31 dicembre 2015, limitatamente
agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai
contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla
procedura di collaborazione volontaria e per tutte le
annualita' e le violazioni oggetto della procedura stessa,
sono fissati, anche in deroga a quelli ordinari, al 31
dicembre 2016.
6. Per i residenti nel comune di Campione d'Italia,
gia' esonerati dalla compilazione del modulo RW in
relazione alle disponibilita' detenute presso istituti
elvetici derivanti da redditi di lavoro, da trattamenti
pensionistici nonche' da altre attivita' lavorative svolte
direttamente in Svizzera da soggetti residenti nel suddetto
comune, il direttore dell'Agenzia delle entrate adotta, con
proprio provvedimento, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, specifiche
disposizioni relative agli imponibili riferibili alle
attivita' costituite o detenute in Svizzera in
considerazione della particolare collocazione geografica
del comune medesimo."
"Art. 5-quinquies (Effetti della procedura di
collaborazione volontaria). - 1. Nei confronti di colui che
presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'art.
5-quater:
a) e' esclusa la punibilita' per i delitti di cui
agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive
modificazioni;
b) e' altresi' esclusa la punibilita' delle condotte
previste dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice
penale, commesse in relazione ai delitti di cui alla
lettera a) del presente comma;
b-bis) si applicano le disposizioni in materia di
prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 58, comma
6, del medesimo decreto.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano
limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle
imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione
volontaria.
3. Limitatamente alle attivita' oggetto di
collaborazione volontaria, le condotte previste dall'art.
648-ter.1 del codice penale non sono punibili se commesse
in relazione ai delitti di cui al comma 1, lettera a), del
presente articolo sino alla data del 30 novembre 2015,
entro la quale puo' essere attivata la procedura di
collaborazione volontaria, o sino alla data del 30 dicembre
2015 in presenza di integrazione dell'istanza o di
presentazione dei documenti e delle informazioni di cui
all'art. 5-quater, comma 1, lettera a).
4. Le sanzioni di cui all'art. 5, comma 2, del presente
decreto sono determinate, ai sensi dell'art. 7, comma 4,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura
pari alla meta' del minimo edittale:
a) se le attivita' vengono trasferite in Italia o in
Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti
all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono
un effettivo scambio di informazioni con l'Italia, inclusi
nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4
settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996;
ovvero b) se le attivita' trasferite in Italia o nei
predetti Stati erano o sono ivi detenute;
ovvero c) se l'autore delle violazioni di cui
all'art. 5-quater, comma 1, fermo restando l'obbligo di
eseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia
all'intermediario finanziario estero presso cui le
attivita' sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle
autorita' finanziarie italiane richiedenti tutti i dati
concernenti le attivita' oggetto di collaborazione
volontaria e allega copia di tale autorizzazione,
controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla
richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da
quelli di cui al primo periodo, la sanzione e' determinata
nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto. Nei
confronti del contribuente che si avvale della procedura di
collaborazione volontaria, la misura minima delle sanzioni
per le violazioni in materia di imposte sui redditi e
relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta
regionale sulle attivita' produttive, di imposta sul valore
aggiunto e di ritenute e' fissata al minimo edittale,
ridotto di un quarto.
5. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo
periodo del comma 4, qualora l'autore della violazione
trasferisca, successivamente alla presentazione della
richiesta, le attivita' oggetto di collaborazione
volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori
dell'Italia o di uno degli Stati di cui alla citata lettera
a), l'autore della violazione e' obbligato a rilasciare,
entro trenta giorni dalla data del trasferimento delle
attivita', l'autorizzazione di cui alla lettera c) del
primo periodo del comma 4 all'intermediario presso cui le
attivita' sono state trasferite e a trasmettere, entro
sessanta giorni dalla data del trasferimento delle
attivita', tale autorizzazione alle autorita' finanziarie
italiane, pena l'applicazione di una sanzione pari alla
meta' della sanzione prevista dal primo periodo del comma
4.
6. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per la
violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'art.
4, comma 1, del presente decreto e' definito ai sensi
dell'art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, e successive modificazioni. Il confronto previsto
all'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del
1997, e successive modificazioni, e' operato tra il terzo
della sanzione indicata nell'atto e il terzo della somma
dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi
o, se piu' favorevole, il terzo della somma delle sanzioni
piu' gravi determinate ai sensi del comma 4, primo e
secondo periodo, del presente articolo.
7. Ai soli fini della procedura di collaborazione
volontaria, la misura della sanzione minima prevista per le
violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'art. 4,
comma 1, indicata nell'art. 5, comma 2, secondo periodo,
nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di
attivita' estere di natura finanziaria negli Stati o
territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio
1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, e' fissata al 3 per
cento dell'ammontare degli importi non dichiarati se le
attivita' oggetto della collaborazione volontaria erano o
sono detenute in Stati che stipulino con l'Italia, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, accordi che consentano un effettivo
scambio di informazioni ai sensi dell'art. 26 del modello
di Convenzione contro le doppie imposizioni predisposto
dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico, anche su elementi riconducibili al periodo
intercorrente tra la data della stipulazione e quella di
entrata in vigore dell'accordo. Al ricorrere della
condizione di cui al primo periodo non si applica il
raddoppio delle sanzioni di cui all'art. 12, comma 2,
secondo periodo, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102.
8. Su istanza del contribuente, da formulare nella
richiesta di cui all'art. 5-quater, comma 1, lettera a),
l'ufficio, in luogo della determinazione analitica dei
rendimenti, calcola gli stessi applicando la misura
percentuale del 5 per cento al valore complessivo della
loro consistenza alla fine dell'anno e determina
l'ammontare corrispondente all'imposta da versare
utilizzando l'aliquota del 27 per cento. Tale istanza puo'
essere presentata solo nei casi in cui la media delle
consistenze di tali attivita' finanziarie risultanti al
termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della
collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni
di euro.
9. Ai soli fini della procedura di collaborazione
volontaria, la disponibilita' delle attivita' finanziarie e
patrimoniali oggetto di emersione si considera, salva prova
contraria, ripartita, per ciascun periodo d'imposta, in
quote eguali tra tutti coloro che al termine degli stessi
ne avevano la disponibilita'.
10. Se il contribuente destinatario dell'invito di cui
all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, e successive modificazioni, o che abbia
sottoscritto l'accertamento con adesione e destinatario
dell'atto di contestazione non versa le somme dovute nei
termini previsti dall'art. 5-quater, comma 1, lettera b),
la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona
e non si producono gli effetti di cui ai commi 1, 4, 6 e 7
del presente articolo. L'Agenzia delle entrate notifica,
anche in deroga ai termini di cui all'art. 43 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni, all'art. 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, e all'art. 20, comma 1, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni, un avviso di accertamento e un nuovo atto di
contestazione con la rideterminazione della sanzione entro
il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di
notificazione dell'invito di cui al predetto art. 5, comma
1, del decreto legislativo n. 218 del 1997, e successive
modificazioni, o a quello di redazione dell'atto di
adesione o di notificazione dell'atto di contestazione.".
La legge 15 dicembre 2014, n. 186 (Disposizioni in
materia di emersione e rientro di capitali detenuti
all'estero nonche' per il potenziamento della lotta
all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di
autoriciclaggio) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17
dicembre 2014, n. 292.
Il testo vigente dell'art. 5 del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in materia di
accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 1997, n. 165.
Si riporta il testo vigente del comma 13 dell'art. 38
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122:
"Art. 38 (Altre disposizioni in materia tributaria). -
1-12 (Omissis).
13. Gli obblighi dichiarativi previsti dall'art. 4 del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si
applicano:
a) alle persone fisiche che prestano lavoro
all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione
politica o amministrativa o per un suo ente locale e le
persone fisiche che lavorano all'estero presso
organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui
residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli
ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui
redditi, in base ad accordi internazionali ratificati. Tale
esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui
l'attivita' lavorativa e' svolta all'estero;
b) ai soggetti residenti in Italia che prestano la
propria attivita' lavorativa in via continuativa all'estero
in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con
riferimento agli investimenti e alle attivita' estere di
natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la
propria attivita' lavorativa.
(Omissis).".
 
Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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