IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato - Regioni), l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente alle Regioni e Province autonome; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 115, comma 1, lettera a), dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa della Conferenza Stato - Regioni; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) che all'art. 2, comma 283, al fine di dare attuazione al riordino della medicina penitenziaria - comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunita' e negli ospedali psichiatrici giudiziari - prevede che siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, le modalita' e i criteri per il trasferimento dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in materia di sanita' penitenziaria; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2008 (Gazzetta Ufficiale n. 126/2008) recante modalita' e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanita' penitenziaria e in particolare l'art. 6, comma 1, il quale prevede che, ai fini dell'esercizio delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria, le risorse finanziarie trasferite nelle disponibilita' del Servizio sanitario nazionale sono quantificate complessivamente in 157.800.000 euro per l'anno 2008, in 162.800.000 euro per l'anno 2009 e in 167.800.000 euro a decorrere dall'anno 2010; Viste le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2010, n. 252 e della legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 109, che prevedono che per le Province autonome di Trento e Bolzano gli oneri siano a carico dei rispettivi fondi sanitari provinciali; Vista la propria delibera n. 53 del 10 novembre 2014, concernente il riparto tra le Regioni e le Province autonome delle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2013, che ha disposto nel punto 2.2 del deliberato l'accantonamento della somma di 167.800.000 euro per il finanziamento della medicina penitenziaria, ai sensi del citato art. 2, comma 283, della legge n. 244/2007; Vista la nota del Ministero della salute n. 9105 del 7 novembre 2014 con la quale e' stata trasmessa la proposta del Ministro relativa al riparto, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, dell'importo di 167.800.000 euro destinato al finanziamento della sanita' penitenziaria per l'anno 2013; Vista l'intesa in sede di Conferenza unificata sancita sulla proposta in esame nella seduta del 16 ottobre 2014 (Rep. Atti n. 123); Considerato che, nella citata proposta del Ministro della salute, il finanziamento complessivo, pari a 167.800.000 euro, viene destinato per 23.093.111 euro agli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), per 8.674.888 euro ai centri clinici e per 136.032.001 euro a titolo di quota indistinta; Considerato che la ripartizione di tale quota indistinta viene disposta secondo i seguenti criteri: a) per il 65% sulla base del peso percentuale complessivo del numero dei detenuti adulti presenti negli istituti penitenziari e del numero di minori in carico ai servizi della Giustizia minorile entrambi rilevati alla data del 31 dicembre 2012. Per quanto riguarda i detenuti adulti viene attribuito ad essi un peso pari ad 1 mentre per quanto riguarda i minori viene attribuito; un peso pari a 1 nel caso di inserimento degli stessi in istituti penali minorili, centri di prima accoglienza e comunita' ministeriali, mentre viene attribuito un peso pari a 1/10 nel caso di inserimento dei medesimi in comunita' private. Non sono considerati quelli in carico agli uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM) ai quali il SSN deve garantire specifica assistenza psicologica, data l'esiguita' del loro numero; b) per il 30% sulla base del peso percentuale del numero degli ingressi dalla liberta' dei detenuti adulti e dei minori, entrambi rilevati alla data del 31 dicembre 2012. Anche qui, come nel punto sopra, viene operata la stessa distribuzione dei pesi nei confronti dei minori i quali non vengono conteggiati se in carico agli uffici di servizio sociale per gli stessi motivi sopra esposti; c) per il 5% sulla base del peso percentuale del numero degli istituti penitenziari e degli istituti penali minorili, entrambi con capienza regolamentare inferiore ai 200 posti attivi al 31 dicembre 2012. Cio' in considerazione del fatto che per tali strutture devono, comunque, essere sostenuti costi fissi di personale e di struttura indipendentemente dal numero di accesso dei detenuti e tenuto conto dell'indicazione del CIPE formalizzata nella delibera n. 144 del 21 dicembre 2012, al fine di favorire il principio di razionalizzazione dei costi operativi di cui al processo di spending review; Considerato, inoltre, che la proposta in esame prevede che l'importo complessivo di 167.800.000 euro, ripartito fra ogni Regione sulla base dei parametri sopra citati, viene quindi ridotto, in ossequio a quanto disposto dalla citata legge n. 147/2013, della somma di 2.375.977 euro, attraverso l'eliminazione della quota spettante alla Regione Friuli Venezia-Giulia pari a 1.933.169 euro e la successiva riduzione proporzionale degli importi spettanti alle restanti Regioni per un ammontare pari alla quota residua di 442.808 euro; Considerato che la proposta in esame prevede, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008, che il trasferimento delle risorse alle Regioni a statuto speciale sia subordinato all'avvenuta adozione delle norme attuative secondo i rispettivi statuti e secondo le norme di cui al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; Considerato altresi' che la medesima proposta, in applicazione del richiamato art. 2, comma 109, della legge n. 191/2009, prevede che le quote relative alle Province autonome di Trento e Bolzano siano rese indisponibili; Considerato infine che nella detta proposta del Ministro della salute viene fatto presente che - ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 140 - le risorse finanziarie di cui al citato art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 sono trasferite alla Regione Sardegna nella misura e secondo i criteri definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato; Vista la odierna nota n. 3561 del 6 agosto 2015, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato; Su proposta del Ministro della salute;
Delibera:
1. L'importo di 167.800.000,00 euro - accantonato con la delibera di questo Comitato n. 53/2014 richiamata in premessa per il finanziamento della medicina penitenziaria nell'ambito delle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 2013 - viene ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano come riportato nella tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera. 2. Nell'ambito della ripartizione complessiva di cui al punto 1 viene assegnata, a favore delle Regioni a statuto ordinario e della Regione Sardegna, l'importo di 146.566.760,00 euro secondo le quote indicate nella medesima tabella allegata alla presente delibera; 3. Le quote relative alle Regioni a statuto speciale Friuli Venezia-Giulia, Sicilia e Valle d'Aosta restano accantonate ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008 richiamato in premessa per un importo complessivo pari a 21.233.240,00 euro. Le quote relative alle Province autonome di Trento e di Bolzano, pari a complessivi 1.035.515 euro, sono rese indisponibili ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2010, n. 252 e dell'art. 2, comma 109, della legge n. 191/2009 richiamati in premessa. 4. Il trasferimento delle risorse a favore della Regione Siciliana per l'espletamento delle funzioni di sanita' penitenziaria nell'ambito del Servizio sanitario nazionale avverra' solo dopo l'emanazione delle relative norme di attuazione secondo il proprio Statuto speciale; per le Regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta il trasferimento delle predette risorse e' subordinato all'applicazione delle procedure previste dalle relative norme di attuazione, rispettivamente art. 7 del decreto legislativo n. 274/2010 e art. 5 del decreto legislativo n. 192/2010. Roma, 6 agosto 2015
Il Presidente: Renzi Il Segretario: Lotti
Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2015 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 3322 |