Gazzetta n. 275 del 25 novembre 2015 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 4 novembre 2015, n. 186 |
Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari»; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2015; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e' sostituito dal seguente: «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.».
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1989, n. 105. Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 e' citato nella nota al titolo. - Si riporta il testo dell'art. 107 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670: «Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco. In seno alla commissione di cui al precedente comma e' istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.».
Note all'art. 1: - Si riporta il titolo del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, come sostituito dal presente decreto: «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.». |
| Art. 2
1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e' inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le persone fisiche e giuridiche, a prescindere dalla loro nazionalita', residenza, domicilio o sede.». |
| Art. 3
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 3, le parole: «facolta' dei cittadini della provincia di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «facolta' degli interessati»; b) all'articolo 4, comma 1 e comma 2, lettera a), le parole: «dei cittadini» sono sostituite dalle seguenti: «delle persone»; c) all'articolo 8, comma 1, le parole: «I cittadini della provincia di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «Gli interessati»; d) all'articolo 13, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Gli uffici e gli organi giudiziari indicati nell'articolo 1 devono servirsi, nei rapporti con gli interessati e nei relativi atti, della lingua usata dal richiedente, salvo quanto disposto negli articoli seguenti.»; e) all'articolo 14, comma 1, le parole: «quale sia la sua lingua materna» sono sostitute dalle seguenti: «quale sia la sua lingua materna, italiana o tedesca»; f) all'articolo 15, comma 1, le parole: «nella presunta lingua materna della persona sottoposta alle indagini» sono sostitute dalle seguenti: «nella presunta lingua materna, italiana o tedesca, della persona sottoposta alle indagini»; g) all'articolo 15, comma 3, le parole: «quale sia la sua lingua materna» sono sostitute dalle seguenti: «quale sia la sua lingua materna, italiana o tedesca»; h) all'articolo 24, comma 1, le parole: «i cittadini appartenenti al gruppo linguistico tedesco, residenti nella provincia di Bolzano,» sono sostituite dalle seguenti: «gli interessati»; i) all'articolo 28, comma 3, le parole: «I cittadini residenti in provincia di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «Gli interessati»; l) all'articolo 32, comma 1, le parole: «I cittadini di lingua ladina della provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la propria lingua» sono sostituite dalle seguenti: «Gli interessati hanno facolta' di usare la lingua ladina»; m) all'articolo 32, comma 4, le parole: «Resta fermo il diritto dell'interessato appartenente al gruppo linguistico ladino residente nella provincia di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «Resta fermo il diritto dell'interessato»; n) all'articolo 32, comma 4, secondo periodo, la parola: «cittadino» e' sostituita dalla seguente: «interessato»; o) all'articolo 32, comma 6, sostituire le parole: «il cittadino» con le seguenti: «la persona». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 novembre 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Alfano, Ministro dell'interno
Orlando, Ministro della giustizia
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 3: - Si trascrive Il testo degli articoli 3, 4, 8, 13, 14, 15, 24, 28 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, come modificati dal presente decreto: «Art. 3. - 1. Gli organi, gli uffici e i concessionari indicati nell'art. 1 devono predisporre o adeguare le strutture organizzative al fine di consentire l'uso dell'una e dell'altra lingua. 2. A tal fine devono essere predisposti i mezzi tecnici e quelli documentali nelle due lingue purche' si tratti di mezzi che per legge, regolamento o contratto, debbano essere forniti o predisposti dagli organi, dagli uffici e dai concessionari di cui all'art. 1. 3. Presso gli organi, gli uffici ed i concessionari suddetti deve essere affisso l'avviso relativo alla facolta' degli interessati di usare la lingua del gruppo di appartenenza, con l'indicazione delle forme di tutela e delle relative sanzioni per il caso di indebito rifiuto, omissione o ritardo nell'osservanza delle disposizioni del presente decreto.». «Art. 4. - 1. A norma dell'ultimo comma dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, l'uso congiunto delle lingue italiana e tedesca da parte degli organi, uffici e concessionari di cui all'art. 1, e' prescritto per gli atti destinati alla generalita' delle persone, per gli atti individuali destinati ad uso pubblico e per gli atti destinati a pluralita' di uffici. 2. A tal fine sono considerati: a) atti destinati alla generalita' delle persone, quelli che siano diretti ad una pluralita' indeterminata di destinatari e quelli per i quali e' prescritta la pubblicazione da leggi e regolamenti; b) atti individuali destinati ad uso pubblico, quelli per i quali e' prescritto l'obbligo dell'esposizione al pubblico, o dell'affissione, le carte di identita' e i documenti equipollenti nonche' gli atti di abilitazione, di concessione e di autorizzazione per i quali e' prescritta l'esibizione a richiesta di organi della pubblica amministrazione e che non contrastino con impegni internazionali dello Stato; c) atti destinati ad una pluralita' di uffici, quelli diretti a piu' uffici e organi della pubblica amministrazione situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale. 3. Per la redazione congiunta nelle due lingue degli atti di cui alla lettera b) del comma 2 non puo' essere posto a carico degli interessati alcun onere aggiuntivo di spese. 4. Negli atti scritti i due testi vengono riportati uno a fianco all'altro. Tali testi devono avere la stessa evidenza e lo stesso rilievo tipografico.». «Art. 8. - 1. Gli interessati possono sollevare la eccezione di nullita' di atti o provvedimenti amministrativi emessi dagli organi, dagli uffici e dai concessionari indicati nell'art. 1, nonche' delle comunicazioni o notificazioni da essi provenienti, che siano formulati in contrasto con le disposizioni dell'art. 7. 2. L'eccezione puo' essere sollevata anche oralmente dinanzi all'organo, ufficio o concessionario che ha emesso l'atto o il provvedimento o dal quale proviene la comunicazione o la notificazione, nel termine perentorio di dieci giorni da quello in cui l'interessato ne ha avuto conoscenza o da quello in cui la comunicazione o la notificazione viene eseguita. Se l'eccezione e' proposta oralmente, l'incaricato di un pubblico servizio provvede a redigere apposito verbale. 3. L'eccezione puo' essere proposta, nello stesso termine e con le stesse modalita', davanti al sindaco o ad un suo delegato del comune di residenza dell'interessato, quando l'atto, il provvedimento, la comunicazione o la notificazione siano stati emessi da organi, uffici o concessionari che abbiano sede in altro comune. In tal caso la dichiarazione scritta dell'interessato o il verbale che la contiene sono, immediatamente, trasmessi, a cura del comune, all'organo, ufficio o concessionario competente. 4. L'eccezione puo' essere altresi' sollevata direttamente all'ufficiale notificante il quale ne fa menzione nella relazione di notifica. 5. L'eccezione di nullita' sospende gli effetti dell'atto. 6. L'organo, l'ufficio o il concessionario, accertata la fondatezza della eccezione, provvede, a sua cura e spese, alla rinnovazione nella lingua richiesta ed alla notificazione o comunicazione dell'atto o del provvedimento nel termine perentorio di dieci giorni decorrenti da quello in cui esso ha avuto conoscenza della eccezione. I termini di decadenza o di prescrizione sono in tal caso prorogati fino alla data della notifica o comunicazione dell'atto tempestivamente rinnovato. 7. In caso di infondatezza della eccezione, l'organo, l'ufficio o il concessionario, nello stesso termine perentorio di dieci giorni, da' notizia del rigetto all'interessato e da quel momento l'atto riprende a produrre i suoi effetti. 8. L'inutile decorso del termine di dieci giorni indicato nei commi 6 e 7 determina comunque la inefficacia dell'atto.». «Art. 13. - 1. Gli uffici e gli organi giudiziari indicati nell'art. 1 devono servirsi, nei rapporti con gli interessati e nei relativi atti, della lingua usata dal richiedente, salvo quanto disposto negli articoli seguenti.». «Art. 14. - 1. In caso di arresto in flagranza, di fermo o di esecuzione di una misura cautelare personale ovvero di un altro atto posto in essere nei confronti di una persona presente, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedenti, oltre ad uniformarsi ai doveri indicati rispettivamente negli articoli 386 e 293 del codice di procedura penale, devono chiedere alla persona sottoposta alla misura cautelare personale ovvero destinataria di altro atto quale sia la sua lingua materna, italiana o tedesca. Qualora la detta persona effettui la richiesta dichiarazione, gli atti sono redatti nella lingua indicata. 2. Ove l'interessato si rifiuti di rispondere, si procede o si continua a procedere nella presunta lingua materna da determinarsi in base alla notoria appartenenza della persona stessa ad un gruppo linguistico ovvero in base ad altri elementi eventualmente gia' acquisiti. 3. Tutti gli atti gia' formati in sede di indagini preliminari che fanno parte del fascicolo del pubblico ministero redatti in una lingua diversa da quella dichiarata al comma 2 sono tradotti nella lingua materna indicata se devono essere messi a disposizione dell'indagato.». «Art. 15. - 1. Il pubblico ministero, dopo aver iscritto il nome della persona alla quale il reato e' attribuito nel registro previsto dall'art. 335 del codice di procedura penale, forma gli atti nella presunta lingua materna, italiana o tedesca, della persona sottoposta alle indagini, da determinare in base ai criteri di cui al comma 2 dell'art. 14. 2. Quando la persona sottoposta alle indagini a seguito di notificazione dell'informazione di garanzia o in virtu' della notificazione o comunicazione di altri atti formali equipollenti abbia avuto conoscenza dell'avvio delle indagini e della lingua in cui esse sono state fino a quel momento condotte, ha facolta' di richiedere, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla notificazione o comunicazione, con dichiarazione resa al pubblico ministero personalmente o mediante atto scritto con firma autenticata dal difensore, che il procedimento prosegua nell'altra lingua. 3. Il pubblico ministero, quando procede all'interrogatorio di una persona sottoposta a misura cautelare ovvero ad altro atto al quale la predetta interviene personalmente e la medesima non abbia avuto la possibilita' di effettuare la dichiarazione prevista dal comma 2, deve chiedere all'interessato quale sia la sua lingua materna, italiana o tedesca. Qualora la persona interessata effettui la richiesta dichiarazione, la lingua indicata dovra' essere usata nell'ulteriore corso del procedimento. Ove la persona si rifiuti di rispondere, si procede con la lingua nella quale sono stati formati gli atti precedenti. 4. Quando le indagini proseguono in lingua diversa da quella precedentemente usata, il pubblico ministero dispone la traduzione degli atti posti in essere fino a quel momento. 4-bis. I documenti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonche' le consulenze tecniche e le perizie che siano in lingua diversa da quella del procedimento sono tradotte a richiesta di parte.». «Art. 24. - 1. Nei procedimenti innanzi agli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi, contabili e tributari, non compresi nelle disposizioni di cui all'art. 1, gli interessati hanno facolta' di rendere le loro dichiarazioni o deposizioni in lingua tedesca.». «Art. 28. - 1. Le schede del casellario giudiziale di Bolzano sono compilate congiuntamente in lingua italiana e tedesca da parte dell'apposito ufficio presso la procura della Repubblica di Bolzano. 2. I certificati del casellario giudiziale di Bolzano sono rilasciati nella lingua richiesta dall'interessato. 3. Gli interessati possono chiedere all'ufficio del casellario presso la procura della Repubblica di Bolzano il certificato anche se di competenza di altre procure. In tal caso l'ufficio di Bolzano richiede detto certificato alla procura competente e lo rilascia nella lingua richiesta dall'interessato.». «Art. 32. - 1. Gli interessati hanno facolta' di usare la lingua ladina nei rapporti orali e scritti con gli uffici della pubblica amministrazione, con esclusione delle Forze armate e delle Forze di polizia, siti nelle localita' ladine della stessa provincia, con gli enti locali e le istituzioni scolastiche di dette localita', con gli uffici della provincia che svolgono funzioni esclusivamente o prevalentemente nell'interesse delle popolazioni ladine, anche se siti fuori delle suddette localita', nonche' con i concessionari di cui all'art. 2 che operano esclusivamente nelle localita' ladine. 2. Le amministrazioni ed i concessionari di cui al comma 1 sono tenuti a rispondere oralmente in ladino ovvero per iscritto in lingua italiana e tedesca, seguite dal testo in lingua ladina. 3. Gli atti di cui all'art. 4 emanati dalle amministrazioni di cui al comma 1 sono redatti in italiano e tedesco, seguiti dal testo in ladino. La regione e la provincia di Bolzano provvedono alla pubblicazione degli atti normativi e delle circolari di diretto interesse della popolazione ladina residente in provincia di Bolzano nella lingua ladina. Tale pubblicazione e' di norma contemporanea al testo in lingua italiana e tedesca e, comunque, non successiva a trenta giorni dalla data di pubblicazione del testo in lingua italiana e tedesca, ferma la loro entrata in vigore. Le carte di identita' sono redatte in lingua italiana, tedesca e ladina, nei territori comunali di: Ortisei Val Gardena, S. Cristina Val Gardena, Selva di Val Gardena, Corvara in Badia, Badia, La Valle, San Martino in Badia, Marebbe, nonche' per le frazioni di Oltretorrente, Roncadizza e Bulla del Comune di Castelrotto (Bolzano). 4. Resta fermo il diritto dell'interessato di essere esaminato e interrogato, nei processi svolgentisi nella provincia di Bolzano, nella sua madrelingua con l'ausilio dell'interprete, sia nel processo di lingua italiana che in quello di lingua tedesca. Ai fini dell'applicazione del capo IV del presente decreto, il predetto interessato ha la facolta' di usare la lingua tedesca anziche' quella italiana. Nei procedimenti davanti al giudice di pace competente per i territori delle localita' ladine della provincia di Bolzano e' consentito l'uso della lingua ladina. Nell'assegnazione dell'incarico di giudice di pace competente per i territori delle localita' ladine della provincia di Bolzano deve essere riconosciuta la precedenza assoluta a coloro che sono a conoscenza della lingua ladina accertata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 . Per tali procedimenti davanti al giudice di pace la regione Trentino-Alto Adige assicura gli interventi organizzativi e finanziari occorrenti. 5. Nelle adunanze degli organi elettivi degli enti locali delle localita' ladine della provincia di Bolzano i membri di tali organi possono usare la lingua ladina negli interventi orali, con, a richiesta, la immediata traduzione in lingua italiana o tedesca, qualora vi siano membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua ladina. I relativi processi verbali sono redatti congiuntamente in lingua italiana, tedesca e ladina. 6. Nei rapporti con gli uffici della pubblica amministrazione siti nella provincia di Bolzano la persona di lingua ladina puo' usare la lingua italiana o quella tedesca.». |
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