Gazzetta n. 275 del 25 novembre 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Richiesta di iscrizione del nome della specialita' tradizionale garantita «Pizza Napoletana» nel registro di cui all'articolo 22 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari. |
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Visto il Regolamento (UE) n. 97/2010 della Commissione del 4 febbraio 2010 recante registrazione di una denominazione nel registro delle specialita' tradizionali garantite [Pizza Napoletana (STG)] ai sensi del Regolamento (CE) n. 509/2006; Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visto in particolare l'art. 25 del citato Regolamento (UE) n. 1151/2012 che prevede che «i nomi registrati secondo le prescrizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 509/2006, [...], possono continuare a essere utilizzati alle condizioni stabilite dal Regolamento (CE) n. 509/2006 fino al 4 gennaio 2023, a meno che gli Stati membri non facciano ricorso alla procedura di cui all'articolo 26 del presente Regolamento"; Considerato che per il nome «Pizza Napoletana» non e' stata richiesta la protezione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 509/2006; Vista la domanda presentata dall'Associazione Pizzaiuoli Napoletani, intesa ad ottenere l'iscrizione del nome della Specialita' Tradizionale Garantita «Pizza Napoletana» nel registro di cui all'art. 22 del Regolamento (VE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esprime parere favorevole alla richiesta di iscrizione del nome della Specialita' Tradizionale Garantita «Pizza Napoletana» nel registro di cui all'art. 22 del Regolamento (UE) n. 1151/012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari. Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta; dovranno pervenire, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare dell'ippica e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dalle sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e residenti sul territorio nazionale. Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero nei tempi sopra esposti, pena irricevibilita' nonche', se con adeguata documentazione, dimostrano che il nome «Pizza Napoletana» e' usato anche in riferimento a prodotti comparabili o a prodotti che condividono un nome identico o analogo. Il Ministero, ove ritenesse ricevibili le opposizioni, seguira' la procedura prevista dal decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 2013, prima dell'eventuale trasmissione della suddetta proposta di iscrizione del nome «Pizza Napoletana» alla Commissione europea. Decorso tale, termine, in assenza delle suddette opposizioni, o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari. |
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