Gazzetta n. 274 del 24 novembre 2015 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 giugno 2015, n. 184 |
Regolamento riguardante l'individuazione del responsabile del procedimento amministrativo e del titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 4 e dell'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per i procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visti, in particolare, gli articoli 2, comma 9-bis, 4, 6 e 7 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto l'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 7, commi 1, 2 e 3; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'articolo 35; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 146, riguardante «Regolamento recante abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2005, n. 303», recante l'individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza del Segretariato generale, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2010, n. 142, recante «Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, aventi durata superiore a novanta giorni, in attuazione dell'articolo 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2010, n. 143, recante «Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, aventi durata non superiore a novanta giorni, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 12 gennaio 2010 concernente «Approvazione delle linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 420/2014 emesso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 marzo 2014; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015, visto ed annotato dall'Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri al n. 1158, il 24 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri prof. Claudio De Vincenti, e' stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Denominazioni
1. Nel presente decreto sono denominati: a) «Segretario generale»: il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri; b) «Strutture generali»: i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri e gli Uffici autonomi ad essi equiparati ai fini della rilevanza esterna e dell'autonomia funzionale ad essi attribuita, comprese le strutture generali affidate ai Ministri o Sottosegretari; c) «Uffici»: le strutture, anch'esse di livello dirigenziale generale, in cui si articolano i Dipartimenti; d) «Servizi»: le strutture di livello dirigenziale non generale; e) «Strutture di missione»: le Strutture di missione di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; f) «Strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo»: le Strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192. - Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241: «Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilita', inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. 3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. 4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. 5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza. 6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell' art. 14, comma 2. 8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti. 9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonche' di responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. 9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione e' pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma. 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilita' oltre a quella propria. 9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta' di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. 9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non e' stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.». - Si riporta il testo degli articoli 4, 6 e 7 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241: «Art. 4 (Unita' organizzativa responsabile del procedimento). - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale. 2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti. - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»: «Art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento). - 1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita', i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o documentali; c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14; d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non puo' discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.». «Art. 7 (Comunicazione di avvio del procedimento). - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita' previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del procedimento. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.». - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile): «Art. 7 (Certezza dei tempi di conclusione del procedimento). - 1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 1: 1) al comma 1, dopo le parole: "di efficacia" sono inserite le seguenti: ", di imparzialita'"; 2) al comma 1-ter, dopo le parole: "il rispetto" sono inserite le seguenti: "dei criteri e"; b) l'art. 2 e' sostituito dal seguente: "Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. 3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. 4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. 5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza. 6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 2. 8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell' art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, puo' essere proposto anche senza necessita' di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice amministrativo puo' conoscere della fondatezza dell'istanza. E' fatta salva la riproponibilita' dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti. 9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilita' dirigenziale"; c) dopo l'art. 2 e' inserito il seguente: "Art. 2-bis (Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento). - 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. 2. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni"; d) il comma 5 dell'art. 20 e' sostituito dal seguente: "5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis". 2. Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti; di esso si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta le linee di indirizzo per l'attuazione del presente articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento. 3. In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti o i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell' art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine indicato al primo periodo. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 del citato art. 2 della legge n. 241 del 1990 si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini di cui ai commi 3 e 4 del citato art. 2 della legge n. 241 del 1990 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come rispettivamente sostituito e introdotto dal presente articolo.». - Si riporta il testo dell'art. 7 del legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): «Art. 7 (Autonomia organizzativa). - 1. Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di cui all'art. 2, e per i compiti di organizzazione e gestione delle occorrenti risorse umane e strumentali, il Presidente individua con propri decreti le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale. 2. Con propri decreti, il Presidente determina le strutture della cui attivita' si avvalgono i Ministri o Sottosegretari da lui delegati. 3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano il numero massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e dei servizi in cui si articola ciascun ufficio. Alla organizzazione interna delle strutture medesime provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, il Segretario generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato. 4. Per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, e' specificata dall'atto istitutivo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente puo' ridefinire le finalita' delle strutture di missione gia' operanti: in tale caso si applica l'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Sentiti il Comitato nazionale per la bioetica e gli altri organi collegiali che operano presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne disciplina le strutture di supporto. 4-bis. Per le attribuzioni che implicano l'azione unitaria di piu' dipartimenti o uffici a questi equiparabili, il Presidente puo' istituire con proprio decreto apposite unita' di coordinamento interdipartimentale, il cui responsabile e' nominato ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Dall'attuazione del presente comma non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 5. Il Segretario generale e' responsabile del funzionamento del Segretariato generale e della gestione delle risorse umane e strumentali della Presidenza. Il Segretario generale puo' essere coadiuvato da uno o piu' Vicesegretari generali. Per le strutture affidate a Ministri o Sottosegretari, le responsabilita' di gestione competono ai funzionari preposti alle strutture medesime, ovvero, nelle more della preposizione, a dirigenti temporaneamente delegati dal Segretario generale, su indicazione del Ministro o Sottosegretario competente. 6. Le disposizioni che disciplinano i poteri e le responsabilita' dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alla valutazione dei risultati, si applicano alla Presidenza nei limiti e con le modalita' da definirsi con decreto del Presidente, sentite le organizzazioni sindacali, tenuto conto della peculiarita' dei compiti della Presidenza. Il Segretario generale e, per le strutture ad essi affidate, i Ministri o Sottosegretari delegati, indicano i parametri organizzativi e funzionali, nonche' gli obiettivi di gestione e di risultato cui sono tenuti i dirigenti generali preposti alle strutture individuate dal Presidente. 7. Il Presidente, con propri decreti, individua gli uffici di diretta collaborazione propri e, sulla base delle relative proposte, quelli dei Ministri senza portafoglio o sottosegretari della Presidenza, e ne determina la composizione. 8. La razionalita' dell'ordinamento e dell'organizzazione della Presidenza e' sottoposta a periodica verifica triennale, anche mediante ricorso a strutture specializzate pubbliche o private. Il Presidente informa le Camere dei risultati della verifica. In sede di prima applicazione del presente decreto, la verifica e' effettuata dopo due anni.». - Si riporta il testo dell'art. 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni): «Art. 35 (Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati). - 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni: a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili; b) l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria; c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonche', ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza e' prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonche' gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalita' di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze; e) le modalita' con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino; f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante; g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione puo' essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione; h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli; i) il link di accesso al servizio on line, ove sia gia' disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione; l) le modalita' per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'art. 36; m) il nome del soggetto a cui e' attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonche' le modalita' per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale; n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualita' dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento. 2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non puo' respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale: a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attivita' volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalita' di accesso ai dati di cui all'art. 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; c) le ulteriori modalita' per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonche' per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 146 (Regolamento recante abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2005, n. 303, recante l'individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza del Segretariato generale, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2010, n. 210. - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2005, n. 303 (Regolamento per l'individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2006, n. 57, S.O. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2010, n. 142 (Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, aventi durata superiore ai novanta giorni, in attuazione all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2010, n. 208. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2010, n. 143 (Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, aventi durata non superiore ai novanta giorni, in attuazione all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2010, n. 208. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012 (Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2012, n. 288. - Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 12 gennaio 2010 (Approvazione delle linee di indirizzo per l'attuazione dell'art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2010, n. 76. - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.».
Note all'art. 1: - Per il riferimento all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 11 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400: «Art. 11 (Commissari straordinari del Governo). - 1. Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, puo' procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge. 2. La nomina e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico e' conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. 3. Sull'attivita' del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato.». |
| Art. 2
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto determina, nell'ambito delle articolazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri individuate dal precedente articolo 1, l'unita' organizzativa responsabile dei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e individua il titolare del potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9-bis, della medesima legge.
Note all'art. 2: - Per il riferimento agli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note alle premesse. |
| Art. 3
Unita' organizzativa responsabile del procedimento
1. L'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale e, se del caso, dell'adozione del provvedimento finale, e' il servizio competente secondo l'articolazione delle strutture generali individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e dai decreti attuativi di organizzazione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. 2. L'articolazione delle strutture generali di cui al comma precedente e' pubblicata sul sito internet del Governo, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, a cura di ogni singola Struttura generale che assicura, altresi', il costante aggiornamento dei dati pubblicati di propria competenza. 3. In caso di inosservanza dell'adempimento di pubblicazione di cui al comma 2, si applicano le sanzioni relative alla responsabilita' dirigenziale previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Note all'art. 3: - Per il riferimento all'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo degli articoli 13 e 46 del citato decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: «Art. 13 (Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni). - 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze; b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilita' e comprensibilita' dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche; d) all'elenco dei numeri di telefono nonche' delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.». «Art. 46 (Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni). - 1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' costituiscono elemento di valutazione della responsabilita' dirigenziale, eventuale causa di responsabilita' per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. 2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento e' dipeso da causa a lui non imputabile.». |
| Art. 4
Responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento e' il dirigente preposto all'unita' organizzativa di livello dirigenziale non generale di cui al precedente articolo 3, ovvero persona da lui delegata con atto scritto. Per esigenze organizzative, il responsabile del procedimento puo' essere individuato nel dirigente preposto all'Ufficio o alla Struttura generale. 2. Il responsabile del procedimento, cosi' come individuato nel comma 1, esercita i compiti contemplati dall'articolo 6 della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, e svolge tutte le altre attribuzioni indicate nelle disposizioni organizzative e di servizio. 3. Il nominativo del responsabile del procedimento di cui al comma 1, unitamente al recapito telefonico e alla casella di posta elettronica istituzionale, e' pubblicato, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito internet del Governo a cura di ogni singola Struttura generale nel cui ambito rientrano le competenze della unita' organizzativa responsabile del procedimento ed e' comunicato ai soggetti di cui all'articolo 7 della legge n. 241 del 1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse. Ogni singola Struttura generale assicura, altresi', il costante aggiornamento dei dati pubblicati di propria competenza. 4. In caso di inosservanza dell'adempimento di pubblicazione di cui al comma 3, si applicano le sanzioni relative alla responsabilita' dirigenziale previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Note all'art. 4: - Per il riferimento all'art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, si vedano le note alle premesse. - Per il riferimento all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, si vedano le note alle premesse. - Per il riferimento all'art. 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si vedano le note alle premesse. |
| Art. 5
Titolare del potere sostitutivo
1. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento amministrativo, il titolare del potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9-bis della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, e' il dirigente generale da cui dipende l'unita' organizzativa di livello dirigenziale non generale responsabile del procedimento. 2. Nel caso in cui, per esigenze organizzative, il procedimento sia posto in carico al responsabile dell'Ufficio o al responsabile apicale della Struttura generale, il potere sostitutivo di cui al comma precedente e' esercitato, rispettivamente, nel primo caso, dal responsabile apicale della Struttura generale, nel secondo caso, dal Segretario generale o suo delegato. 3. Il nominativo del titolare del potere sostitutivo di cui ai commi precedenti, nonche' le modalita' per attivare tale potere, unitamente al recapito telefonico e alla casella di posta elettronica istituzionale, sono pubblicati, in relazione all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito internet del Governo a cura di ogni singola Struttura generale nel cui ambito rientrano le competenze della unita' organizzativa responsabile del procedimento, che assicura, altresi', il costante aggiornamento dei dati pubblicati di propria competenza. 4. In caso di inosservanza dell'adempimento di pubblicazione di cui al comma 3, si applicano le sanzioni relative alla responsabilita' dirigenziale previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Note all'art. 5: - Per il riferimento all'art. 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241, si vedano le note alle premesse. - Per il riferimento all'art. 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si vedano le note all'art. 3. |
| Art. 6
Altre strutture
1. Nell'ambito delle Strutture di missione e delle Strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo, il responsabile del procedimento e' il responsabile posto a capo delle Strutture medesime, ovvero persona da lui delegata con atto scritto. 2. Per le Strutture di missione, il titolare del potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9-bis della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, e' il responsabile della Struttura generale della Presidenza del Consiglio dei ministri presso cui la Struttura di missione sia istituita o operi, ovvero, in mancanza di una Struttura generale di riferimento, il Segretario generale o suo delegato. 3. Per le Strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo, il titolare del potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9-bis della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, e' il Segretario generale o suo delegato. 4. Il nominativo del responsabile del procedimento e del titolare del potere sostitutivo di cui ai commi precedenti, nonche' le modalita' per attivare il potere sostitutivo, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alle rispettive caselle di posta elettronica istituzionale sono pubblicati, in relazione agli articoli 2, comma 9-bis, e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito internet del Governo, a cura delle singole Strutture di missione e delle Strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo che assicurano, altresi', il costante aggiornamento dei dati pubblicati di propria competenza. 5. L'articolazione delle Strutture di missione e delle Strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo e' pubblicata sul sito internet istituzionale del Governo, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, a cura di ogni singola Struttura che assicura, altresi', il costante aggiornamento dei dati pubblicati di propria competenza. 6. In caso di inosservanza dell'adempimento di pubblicazione di cui ai commi 4 e 5, si applicano le sanzioni relative alla responsabilita' dirigenziale previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 8 giugno 2015
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Sottosegretario di Stato De Vincenti Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2015 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 1742
Note all'art. 6: - Per il riferimento all'art. 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241, si vedano le note alle premesse. - Per il riferimento all'art. 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si vedano le note alle premesse. - Per il riferimento all'art. 13 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si vedano le note all'art. 3. - Per il riferimento all'art. 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si vedano le note all'art. 3. |
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