Gazzetta n. 274 del 24 novembre 2015 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 giugno 2015, n. 184
Regolamento riguardante l'individuazione del responsabile del procedimento amministrativo e del titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 4 e dell'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per i procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visti, in particolare, gli articoli 2, comma 9-bis, 4, 6 e 7 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 7, commi 1, 2 e 3;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'articolo 35;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 146, riguardante «Regolamento recante abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2005, n. 303», recante l'individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza del Segretariato generale, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2010, n. 142, recante «Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, aventi durata superiore a novanta giorni, in attuazione dell'articolo 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2010, n. 143, recante «Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, aventi durata non superiore a novanta giorni, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 12 gennaio 2010 concernente «Approvazione delle linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 420/2014 emesso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 marzo 2014;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015, visto ed annotato dall'Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri al n. 1158, il 24 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri prof. Claudio De Vincenti, e' stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Denominazioni

1. Nel presente decreto sono denominati:
a) «Segretario generale»: il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) «Strutture generali»: i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri e gli Uffici autonomi ad essi equiparati ai fini della rilevanza esterna e dell'autonomia funzionale ad essi attribuita, comprese le strutture generali affidate ai Ministri o Sottosegretari;
c) «Uffici»: le strutture, anch'esse di livello dirigenziale generale, in cui si articolano i Dipartimenti;
d) «Servizi»: le strutture di livello dirigenziale non generale;
e) «Strutture di missione»: le Strutture di missione di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
f) «Strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo»: le Strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192.
- Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge 7
agosto 1990, n. 241:
«Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante
l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la
manifesta irricevibilita', inammissibilita',
improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche
amministrazioni concludono il procedimento con un
provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la
cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento
al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un
termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta dei Ministri
competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione
normativa, sono individuati i termini non superiori a
novanta giorni entro i quali devono concludersi i
procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita'
dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici
tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per
la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i
decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche
dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi
previsti non possono comunque superare i centottanta
giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l'immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di
vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di
rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento
decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad
iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini
di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono
essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non
superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell' art. 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio
dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del
processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che
accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio
inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via
telematica, alla Corte dei conti.
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento
costituisce elemento di valutazione della performance
individuale, nonche' di responsabilita' disciplinare e
amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario
inadempiente.
9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle
figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui
attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.
Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo
si considera attribuito al dirigente generale o, in
mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza
al funzionario di piu' elevato livello presente
nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito
internet istituzionale dell'amministrazione e' pubblicata,
in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella
homepage, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito il
potere sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai
sensi e per gli effetti del comma.
9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica
senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della
valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare,
secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei
contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di
mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma,
assume la sua medesima responsabilita' oltre a quella
propria. 9-ter. Decorso inutilmente il termine per la
conclusione del procedimento o quello superiore di cui al
comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile di cui
al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta' di
quello originariamente previsto, concluda il procedimento
attraverso le strutture competenti o con la nomina di un
commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del
comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica
all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per
tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali
non e' stato rispettato il termine di conclusione previsto
dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni
provvedono all'attuazione del presente comma, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su
istanza di parte sono espressamente indicati il termine
previsto dalla legge o dai regolamenti e quello
effettivamente impiegato.».
- Si riporta il testo degli articoli 4, 6 e 7 della
citata legge 7 agosto 1990, n. 241:
«Art. 4 (Unita' organizzativa responsabile del
procedimento). - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito
per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni
sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento
relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa
responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento
finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono
rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli
ordinamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 7 agosto
1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»:
«Art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento). -
1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di
ammissibilita', i requisiti di legittimazione ed i
presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di
provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento
degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per
l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In
particolare, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e
la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o
documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza,
indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le
notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento
finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per
l'adozione. L'organo competente per l'adozione del
provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del
procedimento, non puo' discostarsi dalle risultanze
dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento
se non indicandone la motivazione nel provvedimento
finale.».
«Art. 7 (Comunicazione di avvio del procedimento). - 1.
Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da
particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio
del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita'
previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali
il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti
diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove
parimenti non sussistano le ragioni di impedimento
predette, qualora da un provvedimento possa derivare un
pregiudizio a soggetti individuati o facilmente
individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari,
l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse
modalita', notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la
facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima
della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo
comma 1, provvedimenti cautelari.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 18 giugno
2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di
processo civile):
«Art. 7 (Certezza dei tempi di conclusione del
procedimento). - 1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 1:
1) al comma 1, dopo le parole: "di efficacia" sono
inserite le seguenti: ", di imparzialita'";
2) al comma 1-ter, dopo le parole: "il rispetto" sono
inserite le seguenti: "dei criteri e";
b) l'art. 2 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante
l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un
termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita'
dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici
tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per
la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i
decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche
dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi
previsti non possono comunque superare i centottanta
giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l'immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di
vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di
rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento
decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad
iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini
di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono
essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non
superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell'art. 14, comma 2.
8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini
per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il
silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell' art. 21-bis
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, puo' essere proposto
anche senza necessita' di diffida all'amministrazione
inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e
comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di
cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice
amministrativo puo' conoscere della fondatezza
dell'istanza. E' fatta salva la riproponibilita'
dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i
presupposti.
9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini
costituisce elemento di valutazione della responsabilita'
dirigenziale";
c) dopo l'art. 2 e' inserito il seguente:
"Art. 2-bis (Conseguenze per il ritardo
dell'amministrazione nella conclusione del procedimento). -
1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui
all'art. 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del
danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza
dolosa o colposa del termine di conclusione del
procedimento.
2. Le controversie relative all'applicazione del
presente articolo sono attribuite alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al
risarcimento del danno si prescrive in cinque anni";
d) il comma 5 dell'art. 20 e' sostituito dal
seguente:
"5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis".
2. Il rispetto dei termini per la conclusione dei
procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei
dirigenti; di esso si tiene conto al fine della
corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di
concerto con il Ministro per la semplificazione normativa,
adotta le linee di indirizzo per l'attuazione del presente
articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza
dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per
ciascun procedimento.
3. In sede di prima attuazione della presente legge,
gli atti o i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'
art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo
sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo,
sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge, che
prevedono termini superiori a novanta giorni per la
conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a
decorrere dalla scadenza del termine indicato al primo
periodo. Continuano ad applicarsi le disposizioni
regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, che prevedono termini non superiori a
novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La
disposizione di cui al comma 2 del citato art. 2 della
legge n. 241 del 1990 si applica dallo scadere del termine
di un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini
di cui ai commi 3 e 4 del citato art. 2 della legge n. 241
del 1990 entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
4. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi
concernenti i beni storici, architettonici, culturali,
archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i
termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42. Restano ferme le disposizioni di legge e di
regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono
termini diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 2-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241, come rispettivamente
sostituito e introdotto dal presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del legislativo 30
luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 7 (Autonomia organizzativa). - 1. Per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali di cui all'art. 2,
e per i compiti di organizzazione e gestione delle
occorrenti risorse umane e strumentali, il Presidente
individua con propri decreti le aree funzionali omogenee da
affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato
generale.
2. Con propri decreti, il Presidente determina le
strutture della cui attivita' si avvalgono i Ministri o
Sottosegretari da lui delegati.
3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano il numero
massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e
dei servizi in cui si articola ciascun ufficio. Alla
organizzazione interna delle strutture medesime provvedono,
nell'ambito delle rispettive competenze, il Segretario
generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato.
4. Per lo svolgimento di particolari compiti per il
raggiungimento di risultati determinati o per la
realizzazione di specifici programmi, il Presidente
istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di
missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore
a quella del Governo che le ha istituite, e' specificata
dall'atto istitutivo. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, il
Presidente puo' ridefinire le finalita' delle strutture di
missione gia' operanti: in tale caso si applica l'articolo
18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni. Sentiti il Comitato nazionale per
la bioetica e gli altri organi collegiali che operano
presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne
disciplina le strutture di supporto.
4-bis. Per le attribuzioni che implicano l'azione
unitaria di piu' dipartimenti o uffici a questi
equiparabili, il Presidente puo' istituire con proprio
decreto apposite unita' di coordinamento
interdipartimentale, il cui responsabile e' nominato ai
sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400. Dall'attuazione del presente comma non devono
in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
5. Il Segretario generale e' responsabile del
funzionamento del Segretariato generale e della gestione
delle risorse umane e strumentali della Presidenza. Il
Segretario generale puo' essere coadiuvato da uno o piu'
Vicesegretari generali. Per le strutture affidate a
Ministri o Sottosegretari, le responsabilita' di gestione
competono ai funzionari preposti alle strutture medesime,
ovvero, nelle more della preposizione, a dirigenti
temporaneamente delegati dal Segretario generale, su
indicazione del Ministro o Sottosegretario competente.
6. Le disposizioni che disciplinano i poteri e le
responsabilita' dirigenziali nelle pubbliche
amministrazioni, con particolare riferimento alla
valutazione dei risultati, si applicano alla Presidenza nei
limiti e con le modalita' da definirsi con decreto del
Presidente, sentite le organizzazioni sindacali, tenuto
conto della peculiarita' dei compiti della Presidenza. Il
Segretario generale e, per le strutture ad essi affidate, i
Ministri o Sottosegretari delegati, indicano i parametri
organizzativi e funzionali, nonche' gli obiettivi di
gestione e di risultato cui sono tenuti i dirigenti
generali preposti alle strutture individuate dal
Presidente.
7. Il Presidente, con propri decreti, individua gli
uffici di diretta collaborazione propri e, sulla base delle
relative proposte, quelli dei Ministri senza portafoglio o
sottosegretari della Presidenza, e ne determina la
composizione.
8. La razionalita' dell'ordinamento e
dell'organizzazione della Presidenza e' sottoposta a
periodica verifica triennale, anche mediante ricorso a
strutture specializzate pubbliche o private. Il Presidente
informa le Camere dei risultati della verifica. In sede di
prima applicazione del presente decreto, la verifica e'
effettuata dopo due anni.».
- Si riporta il testo dell'art. 35 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni):
«Art. 35 (Obblighi di pubblicazione relativi ai
procedimenti amministrativi e ai controlli sulle
dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei
dati). - 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati
relativi alle tipologie di procedimento di propria
competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono
pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con
indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unita' organizzativa responsabile
dell'istruttoria;
c) il nome del responsabile del procedimento,
unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale, nonche', ove diverso, l'ufficio
competente all'adozione del provvedimento finale, con
l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio,
unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella
di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i
documenti da allegare all'istanza e la modulistica
necessaria, compresi i fac-simile per le
autocertificazioni, anche se la produzione a corredo
dell'istanza e' prevista da norme di legge, regolamenti o
atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonche' gli
uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le
modalita' di accesso con indicazione degli indirizzi, dei
recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica
istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalita' con le quali gli interessati possono
ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso
che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa
del procedimento per la conclusione con l'adozione di un
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale
rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento
dell'amministrazione puo' essere sostituito da una
dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo'
concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e
giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore
dell'interessato, nel corso del procedimento e nei
confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di
adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato
per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia gia'
disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua
attivazione;
l) le modalita' per l'effettuazione dei pagamenti
eventualmente necessari, con le informazioni di cui
all'art. 36;
m) il nome del soggetto a cui e' attribuito, in caso di
inerzia, il potere sostitutivo, nonche' le modalita' per
attivare tale potere, con indicazione dei recapiti
telefonici e delle caselle di posta elettronica
istituzionale;
n) i risultati delle indagini di customer satisfaction
condotte sulla qualita' dei servizi erogati attraverso
diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere
l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati;
in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti
possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli
o formulari. L'amministrazione non puo' respingere
l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o
formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti,
e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in
un termine congruo.
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito
istituzionale:
a) i recapiti telefonici e la casella di posta
elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le
attivita' volte a gestire, garantire e verificare la
trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da
parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli
articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le
modalita' di accesso ai dati di cui all'art. 58 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) le ulteriori modalita' per la tempestiva
acquisizione d'ufficio dei dati nonche' per lo svolgimento
dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte
delle amministrazioni procedenti.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa - Testo A) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n.
42, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto
2010, n. 146 (Regolamento recante abrogazione del decreto
del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2005, n. 303,
recante l'individuazione dei termini e dei responsabili dei
procedimenti amministrativi di competenza del Segretariato
generale, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7
agosto 1990, n. 241), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 settembre 2010, n. 210.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 2005, n. 303 (Regolamento per l'individuazione dei
termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi
di competenza del Segretariato generale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 2 e 4
della legge 7 agosto 1990, n. 241, modificata dalla legge
11 febbraio 2005, n. 15), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 marzo 2006, n. 57, S.O.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 luglio 2010, n. 142 (Regolamento riguardante i termini
di conclusione dei procedimenti amministrativi di
competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
aventi durata superiore ai novanta giorni, in attuazione
all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2010, n.
208.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 luglio 2010, n. 143 (Regolamento riguardante i termini
di conclusione dei procedimenti amministrativi di
competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
aventi durata non superiore ai novanta giorni, in
attuazione all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2010, n.
208.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
1° ottobre 2012 (Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2012, n. 288.
- Il decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione del 12 gennaio 2010
(Approvazione delle linee di indirizzo per l'attuazione
dell'art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2010, n. 76.
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».

Note all'art. 1:
- Per il riferimento all'art. 7, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si vedano le note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 11 della citata legge
23 agosto 1988, n. 400:
«Art. 11 (Commissari straordinari del Governo). - 1. Al
fine di realizzare specifici obiettivi determinati in
relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento
o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee
esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni
statali, puo' procedersi alla nomina di commissari
straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni
dei Ministeri, fissate per legge.
2. La nomina e' disposta con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i
compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di
personale. L'incarico e' conferito per il tempo indicato
nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del
conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione
al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.
3. Sull'attivita' del commissario straordinario
riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei
ministri o un ministro da lui delegato.».
 
Art. 2

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto determina, nell'ambito delle articolazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri individuate dal precedente articolo 1, l'unita' organizzativa responsabile dei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e individua il titolare del potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9-bis, della medesima legge.

Note all'art. 2:
- Per il riferimento agli articoli 2 e 4 della legge 7
agosto 1990, n. 241, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 3

Unita' organizzativa responsabile del procedimento

1. L'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale e, se del caso, dell'adozione del provvedimento finale, e' il servizio competente secondo l'articolazione delle strutture generali individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e dai decreti attuativi di organizzazione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
2. L'articolazione delle strutture generali di cui al comma precedente e' pubblicata sul sito internet del Governo, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, a cura di ogni singola Struttura generale che assicura, altresi', il costante aggiornamento dei dati pubblicati di propria competenza.
3. In caso di inosservanza dell'adempimento di pubblicazione di cui al comma 2, si applicano le sanzioni relative alla responsabilita' dirigenziale previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Note all'art. 3:
- Per il riferimento all'art. 7 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 13 e 46 del citato
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33:
«Art. 13 (Obblighi di pubblicazione concernenti
l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni). - 1. Le
pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le
informazioni e i dati concernenti la propria
organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di
riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati
relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di
amministrazione e gestione, con l'indicazione delle
rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le
risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello
dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti
responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini
della piena accessibilita' e comprensibilita' dei dati,
dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante
l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonche' delle
caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle
di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino
possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti
istituzionali.».
«Art. 46 (Violazione degli obblighi di trasparenza -
Sanzioni). - 1. L'inadempimento degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata
predisposizione del Programma triennale per la trasparenza
e l'integrita' costituiscono elemento di valutazione della
responsabilita' dirigenziale, eventuale causa di
responsabilita' per danno all'immagine dell'amministrazione
e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della
retribuzione di risultato e del trattamento accessorio
collegato alla performance individuale dei responsabili.
2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento
degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale
inadempimento e' dipeso da causa a lui non imputabile.».
 
Art. 4

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento e' il dirigente preposto all'unita' organizzativa di livello dirigenziale non generale di cui al precedente articolo 3, ovvero persona da lui delegata con atto scritto. Per esigenze organizzative, il responsabile del procedimento puo' essere individuato nel dirigente preposto all'Ufficio o alla Struttura generale.
2. Il responsabile del procedimento, cosi' come individuato nel comma 1, esercita i compiti contemplati dall'articolo 6 della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, e svolge tutte le altre attribuzioni indicate nelle disposizioni organizzative e di servizio.
3. Il nominativo del responsabile del procedimento di cui al comma 1, unitamente al recapito telefonico e alla casella di posta elettronica istituzionale, e' pubblicato, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito internet del Governo a cura di ogni singola Struttura generale nel cui ambito rientrano le competenze della unita' organizzativa responsabile del procedimento ed e' comunicato ai soggetti di cui all'articolo 7 della legge n. 241 del 1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse. Ogni singola Struttura generale assicura, altresi', il costante aggiornamento dei dati pubblicati di propria competenza.
4. In caso di inosservanza dell'adempimento di pubblicazione di cui al comma 3, si applicano le sanzioni relative alla responsabilita' dirigenziale previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Note all'art. 4:
- Per il riferimento all'art. 6 della legge 7 agosto
1990 n. 241, si vedano le note alle premesse.
- Per il riferimento all'art. 7 della legge 7 agosto
1990 n. 241, si vedano le note alle premesse.
- Per il riferimento all'art. 35 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si vedano le note alle
premesse.
 
Art. 5

Titolare del potere sostitutivo

1. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento amministrativo, il titolare del potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9-bis della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, e' il dirigente generale da cui dipende l'unita' organizzativa di livello dirigenziale non generale responsabile del procedimento.
2. Nel caso in cui, per esigenze organizzative, il procedimento sia posto in carico al responsabile dell'Ufficio o al responsabile apicale della Struttura generale, il potere sostitutivo di cui al comma precedente e' esercitato, rispettivamente, nel primo caso, dal responsabile apicale della Struttura generale, nel secondo caso, dal Segretario generale o suo delegato.
3. Il nominativo del titolare del potere sostitutivo di cui ai commi precedenti, nonche' le modalita' per attivare tale potere, unitamente al recapito telefonico e alla casella di posta elettronica istituzionale, sono pubblicati, in relazione all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito internet del Governo a cura di ogni singola Struttura generale nel cui ambito rientrano le competenze della unita' organizzativa responsabile del procedimento, che assicura, altresi', il costante aggiornamento dei dati pubblicati di propria competenza.
4. In caso di inosservanza dell'adempimento di pubblicazione di cui al comma 3, si applicano le sanzioni relative alla responsabilita' dirigenziale previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Note all'art. 5:
- Per il riferimento all'art. 2, comma 9-bis, della
legge 7 agosto 1990 n. 241, si vedano le note alle
premesse.
- Per il riferimento all'art. 46 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si vedano le note
all'art. 3.
 
Art. 6

Altre strutture

1. Nell'ambito delle Strutture di missione e delle Strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo, il responsabile del procedimento e' il responsabile posto a capo delle Strutture medesime, ovvero persona da lui delegata con atto scritto.
2. Per le Strutture di missione, il titolare del potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9-bis della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, e' il responsabile della Struttura generale della Presidenza del Consiglio dei ministri presso cui la Struttura di missione sia istituita o operi, ovvero, in mancanza di una Struttura generale di riferimento, il Segretario generale o suo delegato.
3. Per le Strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo, il titolare del potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9-bis della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, e' il Segretario generale o suo delegato.
4. Il nominativo del responsabile del procedimento e del titolare del potere sostitutivo di cui ai commi precedenti, nonche' le modalita' per attivare il potere sostitutivo, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alle rispettive caselle di posta elettronica istituzionale sono pubblicati, in relazione agli articoli 2, comma 9-bis, e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito internet del Governo, a cura delle singole Strutture di missione e delle Strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo che assicurano, altresi', il costante aggiornamento dei dati pubblicati di propria competenza.
5. L'articolazione delle Strutture di missione e delle Strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo e' pubblicata sul sito internet istituzionale del Governo, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, a cura di ogni singola Struttura che assicura, altresi', il costante aggiornamento dei dati pubblicati di propria competenza.
6. In caso di inosservanza dell'adempimento di pubblicazione di cui ai commi 4 e 5, si applicano le sanzioni relative alla responsabilita' dirigenziale previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 8 giugno 2015

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
De Vincenti
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2015 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 1742

Note all'art. 6:
- Per il riferimento all'art. 2, comma 9-bis, della
legge 7 agosto 1990 n. 241, si vedano le note alle
premesse.
- Per il riferimento all'art. 35 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si vedano le note alle
premesse.
- Per il riferimento all'art. 13 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si vedano le note
all'art. 3.
- Per il riferimento all'art. 46 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si vedano le note
all'art. 3.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone