Gazzetta n. 273 del 23 novembre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 30 ottobre 2015
Nomina del dirigente delegato all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza nel settore degli idrocarburi.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», ed in particolare l'art. 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il «regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico», ed, in particolare, gli articoli 9 e 10 concernenti la declaratoria delle funzioni, rispettivamente, della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche e della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del medesimo Ministero;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 luglio 2014, concernente la «individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale», ed, in particolare, l'allegato 2, concernente l'articolazione delle divisioni di livello dirigenziale non generali facenti capo alla Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche e alla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del medesimo Ministero;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il «riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 novembre 2014, emanato in attuazione dell'art. 2 della citata legge n. 241/1990, che regola l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia dell'Amministrazione;
Vista la direttiva generale per l'attivita' amministrativa e la gestione per l'anno 2015, approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 8 aprile 2015, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 aprile 2015, reg. ne prev. n. 1343;
Vista la direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE;
Visto in particolare, il considerando (20) della predetta direttiva, nel quale e' stabilito che «dovrebbero essere assicurate l'indipendenza e l'obiettivita' dell'autorita' competente. A tale riguardo, l'esperienza acquisita da incidenti gravi dimostra chiaramente che l'organizzazione delle competenze amministrative all'interno di uno Stato membro puo' evitare i conflitti di interesse, separando chiaramente le funzioni di regolamentazione e le decisioni connesse in materia di sicurezza in mare e ambiente dalle funzioni di regolamentazione riguardanti lo sviluppo economico delle risorse naturali in mare, compresi il rilascio delle licenze e la gestione dei ricavi. Il modo migliore per evitare tali conflitti di interessi e' una separazione completa dell'autorita' competente dalle funzioni relative allo sviluppo economico delle risorse naturali in mare»;
Visto altresi', l'art. 8 della predetta direttiva, che nel regolare la designazione dell'autorita' competente responsabile per le funzioni di regolamentazione stabilisce, tra l'altro, che «si evitano pertanto i conflitti di interesse tra le funzioni di regolamentazione dell'autorita' competente da una parte e, dall'altra, le funzioni di regolamentazione in materia di sviluppo economico delle risorse naturali in mare, rilascio di licenze per le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi nello Stato membro e riscossione e gestione degli introiti derivanti da tali operazioni» e che al fine di conseguire tali obiettivi, «gli Stati membri dispongono che le funzioni di regolamentazione dell'autorita' competente siano svolte in un'autorita' indipendente da qualsiasi delle funzioni dello Stato membro in materia di sviluppo economico delle risorse naturali in mare, di rilascio di licenze per le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi nello Stato membro e di riscossione e gestione degli introiti derivanti da tali operazioni»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, recante «attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE»;
Visto l'art. 8 del citato decreto legislativo n. 145/2015, il quale stabilisce che «entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministero dello sviluppo economico adotta i provvedimenti di competenza per apportare le necessarie modifiche organizzative alla struttura della Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche, al fine di garantire l'effettiva separazione delle funzioni di regolamentazione in materia di sicurezza dalle funzioni di regolamentazione riguardanti lo sviluppo economico delle risorse naturali in mare, compresi il rilascio delle licenze e la gestione dei ricavi»;
Tenuto conto che il decreto legislativo n. 145/2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 16 settembre 2015, n. 215, e' entrato in vigore il 17 settembre 2015 e che pertanto il termine di 60 giorni previsto dal sopracitato art. 8 scade il 15 novembre 2015;
Atteso che con nota del 30 ottobre 2015, prot. n. 24644, e' stato dato avvio al procedimento preordinato alla modifica del regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
Dato atto della estrema urgenza di provvedere, per effetto della citata direttiva comunitaria nelle more della modifica del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di organizzazione del Ministero, all'effettiva separazione delle funzioni di regolamentazione in materia di sicurezza dalle funzioni di regolamentazione riguardanti lo sviluppo economico delle risorse naturali, compresi il rilascio delle licenze e la gestione dei ricavi, prevedendo l'attribuzione di queste ultime al Dirigente generale dell'Amministrazione in possesso dei requisiti e delle capacita' professionali idonee allo svolgimento dell'incarico;
Considerata l'urgenza di provvedere entro i predetti termini di legge, previamente sentiti i Dirigenti generali interessati, per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e comunque fino all'entrata in vigore delle modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1

1. L'ing. Gilberto Dialuce, Dirigente generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico, e' individuato quale Dirigente generale delegato alle funzioni di regolamentazione riguardanti lo sviluppo economico delle risorse naturali, compresi il rilascio delle licenze e la gestione dei ricavi, in sede di prima attuazione della direttiva 2013/30/UE e del decreto legislativo di recepimento n. 145/2015 e comunque fino all'entrata in vigore delle modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico.
2. L'incarico di cui al comma precedente costituisce incarico aggiuntivo ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 febbraio 2014 di conferimento dell'incarico di Dirigente generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico.
3. L'incarico ha la durata di 1 anno e comunque fino all'entrata in vigore delle modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico.
 
Art. 2

1. In sede di prima attuazione della direttiva 2013/30/UE e del decreto legislativo di recepimento n. 145/2015 e comunque fino all'entrata in vigore delle modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, al fine di garantire l'effettiva separazione delle funzioni di regolamentazione in materia di sicurezza dalle funzioni di regolamentazione riguardanti lo sviluppo economico delle risorse naturali, compresi il rilascio delle licenze e la gestione dei ricavi, le seguenti funzioni, facenti capo alla Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158/2013, sono attribuite al Dirigente generale delegato, ing. Gilberto Dialuce, nei termini di cui al precedente art. 1, comma 3:
definizione di priorita', linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale e provvedimenti ad esso inerenti;
programmazione, autorizzazione delle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio delle risorse del sottosuolo, in particolare degli idrocarburi e dei relativi impianti in mare;
ufficio unico per gli espropri in materia di energia;
aliquote di prodotto di spettanza di Stato, Regioni e Comuni (royalties);
organizzazione e segreteria delle Sezioni a) e c) della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie (CIRM).
2. Conseguentemente, la gestione dei seguenti capitoli di bilancio relativi alle funzioni di cui al comma precedente e' assegnata al Dirigente generale delegato, ing. Gilberto Dialuce:
Cap. 3533 - Spese per acquisto di beni e servizi:
Piano gestionale 12: Spese per gli accertamenti in materia di aliquote dovute allo Stato per le produzioni delle coltivazioni di idrocarburi, per l'acquisto e la manutenzione di strumenti informatici per l'elaborazione e la gestione dei dati relativi al calcolo delle aliquote (2.2.8);
Piano gestionale 19: Spese postali e telegrafiche per istruttorie relative a dichiarazione di pubblica utilita' e occupazioni d'urgenza, sostenute a spese di operatori in materia mineraria e di Enti pubblici per l'espletamento dei fini istituzionali (2.2.4);
Cap. 3593: Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi.
3. La Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche, nelle more del perfezionamento dell'iter di approvazione delle modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, viene conseguentemente denominata «Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attivita' minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (DGS-UNMIG)».
 
Art. 3

1. Gli obiettivi gia' assegnati al titolare della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche, ing. Franco Terlizzese, in base alla direttiva generale del Ministro dello sviluppo economico dell'8 aprile 2015, afferenti le funzioni trasferite ai sensi del presente decreto, sono attribuiti al Dirigente generale delegato, ing. Gilberto Dialuce, nei termini di cui al precedente art. 1, comma 3.
 
Art. 4

1. Il Dirigente generale delegato, ing. Gilberto Dialuce, per lo svolgimento delle funzioni delegate e per l'esercizio dei relativi poteri di spesa di cui all'art. 2 del presente decreto, utilizza un ufficio dirigenziale di livello non generale, appositamente individuato nell'ambito della dotazione organica complessiva del Ministero, a cui verranno assegnate le unita' di personale dedicate alle procedure oggetto dell'art. 2 del presente decreto.
 
Art. 5

1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse, nonche' sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.
Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di controllo per il seguito di competenza.
Roma, 30 ottobre 2015

Il Ministro: Guidi

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3909
 
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