Gazzetta n. 271 del 20 novembre 2015 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 11 novembre 2015
Ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire e regolare il subentro delle amministrazioni ordinariamente competenti nelle iniziative finalizzate al superamento delle situazioni di criticita' in atto nei territori dei comuni di Montaguto (Avellino), Ischia (Napoli) - frazione Pilastri, Casamicciola Terme (Napoli) e Nocera Inferiore (Salerno). (Ordinanza n. 296).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;
Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla riattivazione del movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 2011, con il quale il predetto stato di emergenza e' stato prorogato, da ultimo, fino al 30 aprile 2012;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3868 del 21 aprile 2010, n. 3920 del 28 gennaio 2011 e n. 4011 del 22 marzo 2012;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 maggio 2006, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione al grave movimento franoso in atto nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 2 maggio 2006, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi franosi verificatisi nella frazione di Pilastri nel comune di Ischia, il 30 aprile 2006;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2005, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Campania nei giorni 4 e 5 marzo 2005;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2009, con il quale i predetti stati di emergenza sono stati prorogati, da ultimo, fino al 31 dicembre 2009;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3484 del 22 dicembre 2005, n. 3521 del 2 maggio 2006, n. 3532 del 13 luglio 2006, n. 3591 del 24 maggio 2007, n. 3849 del 19 febbraio 2010 e n. 3863 del 31 marzo 2010, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 73 del 2 aprile 2013, recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro delle amministrazioni ordinariamente competenti nelle iniziative finalizzate al superamento delle situazioni di criticita' in atto nei territori dei comuni di Montaguto (Avellino), Ischia (Napoli) - frazione Pilastri, Casamicciola Terme (Napoli) e Nocera Inferiore (Salerno)»;
Vista la nota prot. n. 181 del 23 febbraio 2015, con cui l'Assessore ai lavori pubblici, alla difesa del suolo ed alla protezione civile della Regione Campania ha rappresentato la necessita' che venga assicurata la prosecuzione delle attivita' di monitoraggio della frana di Montaguto;
Vista la nota prot. n. 590 del 13 aprile 2015, con cui l'Assessore ai lavori pubblici, alla difesa del suolo ed alla protezione civile della Regione Campania, al fine di garantire il completamento degli interventi gia' programmati per il superamento dei contesti di criticita' di cui alla sopra citata ordinanza di protezione civile n. 73/2013 ha rappresentato l'esigenza di mantenere in vita per ulteriori dodici mesi le contabilita' speciali istituite ai sensi della previgente normativa emergenziale;
Ravvisata la necessita' di garantire il rapido completamento, da parte dell'Amministrazione pubblica subentrante, delle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticita' in rassegna, limitatamente alla situazione di criticita' in atto nel territorio di Montaguto di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 73/2013;
Ritenuto di dover assicurare il celere espletamento degli adempimenti di natura amministrativa e contabile finalizzati al subentro delle amministrazioni competenti in via ordinaria all'ultimazione degli interventi ancora da eseguirsi nei contesti di criticita' in atto nei territori di Ischia (Napoli) - frazione Pilastri, Casamicciola Terme (Napoli) e Nocera Inferiore (Salerno) di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 73/2013;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge convertito n. 59/2012, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento delle situazioni di criticita' in atto;
Acquisita l'intesa della Regione Campania;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. Per consentire il completamento delle attivita' gia' programmate per il superamento della situazione di criticita' conseguente alla riattivazione del movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino, di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 73/2013 citata in premessa, il termine di chiusura della contabilita' speciale n. 3180 di cui all'art. 2, comma 3, della medesima ordinanza n. 73/2013 e' prorogato fino al 30 giugno 2016.
2. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attivita' di monitoraggio strumentale della frana di Montaguto di cui al punto 5 della Tabella «Interventi di competenza in ordinario della Regione Campania» allegata all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 73/2013, e' autorizzato l'utilizzo delle risorse indicate al punto 7 (Imprevisti e somme urgenze) della Tabella medesima.
3. Eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti da sentenze sfavorevoli o altri imprevisti dovranno trovare copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale ovvero con risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'amministrazione ordinariamente competente.
4. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.
 
Art. 2

1. Al fine di assicurare l'espletamento delle attivita' di natura amministrativa e contabile strettamente necessarie al subentro dei soggetti ordinariamente competenti al completamento, secondo le ordinarie procedure di spesa, degli interventi programmati per il superamento dei contesti di criticita' in atto nei territori di Ischia (Napoli) - frazione Pilastri, Casamicciola Terme (Napoli) e Nocera Inferiore (Salerno), il termine di chiusura delle contabilita' speciali n. 2941 e n. 1392 di cui all'art. 4, comma 4, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile e' prorogato fino al 30 novembre 2015.
2. A conclusione delle iniziative di cui al comma 1, l'Assessore ai lavori pubblici, alla difesa del suolo ed alla protezione civile ed il Coordinatore dell'area lavori pubblici, opere pubbliche attuazione ed espropriazione della regione Campania provvedono in conformita' alle previsioni contenute ai commi 5, 6, 7 e 9 del citato art. 4 dell'ordinanza n. 73/2013.
3. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
4. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 novembre 2015

Il Capo del Dipartimento: Curcio
 
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