Gazzetta n. 271 del 20 novembre 2015 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DELIBERA 6 agosto 2015 |
Programma delle infrastrutture strategiche (Legge 443/2001 e s.m.i.). Approvazione schema protocollo di legalita'. (Delibera n. 62/2015). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (cd. «legge obiettivo»), che all'art. 1, cosi' come modificato dall'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti allo stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001; Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto d'investimento pubblico sia dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP), demandando a questo Comitato il compito di disciplinarne modalita' e procedure attuative; Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e successive modifiche e integrazioni, con il quale e' stato costituito il Comitato di Coordinamento di Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (CCASGO) in relazione al disposto dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ora trasfuso nell'art. 180, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; Visto l'art. 176 del citato decreto legislativo n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) - come integrato dall'art. 3 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 - che: al comma 3, lett. e), demanda a questo Comitato la definizione, sulla base delle linee guida indicate dal CCASGO, dei contenuti degli accordi in materia di sicurezza e prevenzione e repressione della criminalita', che il soggetto aggiudicatore di infrastrutture strategiche e' tenuto a stipulare con gli organi competenti, e la definizione dello schema di articolazione del monitoraggio finanziario; al comma 20, individua un'aliquota forfetaria, non soggetta a ribassi d'asta, ragguagliata al costo complessivo dell'intervento, finalizzata all'attuazione delle previste misure volte alla prevenzione e repressione della criminalita' e dei tentativi di infiltrazione mafiosa e comprensiva degli oneri per il monitoraggio finanziario; Visto che l'art. 16, comma 4, lettera g) dell'allegato XXI al suddetto Codice, prevede che l'aliquota di cui al precedente punto sia fissata dalla Stazione appaltante entro i limiti percentuali indicati e sulla base di valutazioni esposte nella relazione di massima a corredo del progetto posto a base di gara, con l'indicazione dell'articolazione delle misure in questione e la stima dei costi. Se il progetto preliminare e' prodotto per iniziativa del promotore si applicano le disposizioni di cui al penultimo periodo del menzionato comma 20. Eventuali variazioni tecniche per l'attuazione delle misure stesse, proposte dall'impresa aggiudicataria in qualsiasi fase dell'opera, non possono essere fonte di maggiori oneri a carico del soggetto aggiudicatore; Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che dispone - tra l'altro - che gli strumenti di pagamento riportino il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il CUP, e definisce il sistema delle sanzioni; Visto l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che prevede l'applicazione del monitoraggio finanziario alle opere di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV del menzionato decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.; Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche; Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003; errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, e viste le ulteriori delibere adottate da questo Comitato stesso ai sensi del citato art. 11 della legge n. 3/2003 tra cui in particolare la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con la quale e' stato stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informatici, comunque interessati ai suddetti progetti; Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (Gazzetta Ufficiale n. 199/2006), con la quale questo Comitato ha rivisitato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (Gazzetta Ufficiale n. 207/2005), e viste le successive delibere con le quali questo Comitato ha espresso il proprio parere in merito alle varie edizioni dell'Allegato infrastrutture ai documenti annuali di programmazione finanziaria; Vista la delibera 5 maggio 2011, n. 45 (Gazzetta Ufficiale n. 234/2011; errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 281/2011), con la quale questo Comitato ha preso atto degli esiti positivi della sperimentazione del monitoraggio finanziario avviata su alcune infrastrutture strategiche ed ha disposto che la sperimentazione medesima proseguisse in sede di attuazione del «progetto C.A.P.A.C.I.» (Creating Automated Procedures Against Criminal Infiltration in public contracts); Vista la delibera 3 agosto 2011, n. 58 (Gazzetta Ufficiale n. 3/2012), con la quale questo Comitato, su proposta del CCASGO, ha dettato linee guida per la stipula degli accordi in materia di sicurezza e lotta antimafia di cui al menzionato art. 176; Vista la delibera 28 gennaio 2015, n. 15 (Gazzetta Ufficiale n. 155/2015), con la quale questo Comitato ha approvato la proposta di Linee Guida per il monitoraggio finanziario delle grandi opere formulata dal CCASGO al fine di aggiornare, ai sensi dell'art. 36 del decreto-legge n. 90/2014, le modalita' stabilite con la propria delibera 5 maggio 2011, n. 45 (Gazzetta Ufficiale n. 234/2011; errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 281/2011) e il prototipo di Protocollo operativo che deve essere stipulato tra la Prefettura competente, la Stazione appaltante e l'impresa aggiudicataria; Vista la nota 20 maggio 2015, n. 11001/119/8(1), con la quale il CCASGO ha trasmesso, perche' venga sottoposto all'esame di questo Comitato, lo schema di Protocollo di legalita' approvato, nell'ambito delle proprie funzioni di indirizzo generale, nella seduta del 13 aprile 2015; Preso atto che la proposta e' intesa a completare il quadro delle misure finalizzate a dare organica ed omogenea attuazione al disposto del piu' volte citato art. 176 del decreto legislativo n. 163/2006, in quanto lo schema di Protocollo di legalita' mira a disciplinare aspetti diversi da quelli finanziari e si pone cosi' in termini di complementarieta' rispetto ai citato prototipo di Protocollo operativo; Preso atto che lo schema di Protocollo si colloca sostanzialmente in continuita' con le linee guida di cui alla delibera n. 58/2011, apportando comunque alcuni aggiornamenti ed integrazioni in relazione alle innovazioni nel frattempo intervenute sul piano normativo, tra cui l'avvio sistematico dei monitoraggio finanziario; Preso atto che i principali adeguamenti, nel rispetto del disegno organico d'intervento tracciato dalla delibera n. 58/2011, investono: l'equiparazione dei concessionari di reti nazionali al soggetto aggiudicatore, tra l'altro in coerenza con i contenuti delle linee guida in tema di monitoraggio finanziario ed in considerazione della specifica posizione istituzionale di detti concessionari; la definizione di un articolato sistema sanzionatorio per le diverse violazioni degli adempimenti previsti dallo schema all'esame, ferme restando le sanzioni stabilite dal prototipo di Protocollo operativo per gli specifici inadempimenti concernenti il monitoraggio finanziario, e soprattutto le modalita' di gestione dei proventi delle penali; l'esonero dalle verifiche antimafia per gli operatori iscritti nelle white list; l'introduzione di istituti contemplati in alcuni dei piu' recenti Protocolli di legalita', quale l'istituzione di una «cabina di regia» presso la Prefettura competente per un monitoraggio congiunto o per l'esame di specifiche problematiche di rilievo; l'obbligo di inserimento, nei contratti da stipulare con tutte le imprese appartenenti alla «filiera», oltre che delle clausole intese a prevenire interferenze a scopo antimafia, di clausole finalizzate a prevenire interferenze illecite a scopo corruttivo; Tenuto conto dell'esame della proposta effettuato nel corso della riunione preparatoria di questo Comitato del 24 giugno 2015 ai sensi del vigente regolamento (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62, Gazzetta Ufficiale n. 122/2012) e, in particolare, delle indicazioni condivise in quella sede anche alla presenza del Coordinatore del CCASGO e concernenti: l'equiparazione del concessionario delle reti nazionali alla stazione appaltante anche per quanto attiene all'applicazione e alla gestione delle penali; l'attribuzione della facolta' di dare indicazioni sulla finalizzazione dell'eventuale quota residua delle penali al soggetto aggiudicatore solo nell'ipotesi che il contributo non sia stato assegnato a carico delle risorse statali o per l'eventuale importo che ecceda tale contributo; nell'ipotesi di concessione di contributi statali, l'importo residuo delle penali deve essere invece versato all'entrata del bilancio dello Stato, per essere eventualmente ridestinato a infrastrutture strategiche; l'adozione della procedura di applicazione delle penali prevista dallo schema (art. 9, comma 8.1) ai vari livelli della «filiera» delle imprese che partecipano alla realizzazione dell'opera anche in caso di realizzazione dell'opera in regime di finanza di progetto: l'importo delle penali resta in questo caso nella disponibilita' del contraente generale o del concessionario, che trattiene l'eventuale quota residua; la precisazione, nel caso di violazioni imputabili a Societa' mandanti di un'ATI, che le sanzioni pecuniarie previste si applicano sulla quota di partecipazione della Societa' all'ATI stessa o sulla diversa quota risultante da eventuali patti parasociali sottesi al contratto; Considerato che, per assicurare maggiore omogeneita' di trattamento, e' opportuno che i Protocolli relativi ai procedimenti in itinere rechino, per quanto possibile, clausole sui profili sanzionatori analoghe a quelle riportate nello schema in esame; Tenuto conto delle variazioni intervenute nel quadro normativo con riferimento al settore autostradale, e in particolare delle disposizioni di cui all'art. n. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e s.m.i. e all'art. n. 11 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, che attribuiscono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le funzioni di concedente; Vista la nota DIPE n. 3561 del 6 agosto 2015, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta di questo Comitato; Udita la relazione del coordinatore del CCASGO;
Delibera: 1. Approvazione schema di Protocollo di legalita'. E' approvato lo schema di Protocollo di legalita' di cui alla citata nota del 20 maggio 2015 del Comitato di Coordinamento di alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO), che, integrato - per quanto concerne gli aspetti sanzionatori - secondo le indicazioni di cui alla precedente presa d'atto, viene allegato alla presente delibera, della quale forma parte integrante. 2. Decorrenza. I bandi di gara pubblicati successivamente alla data di pubblicazione della presente delibera per l'affidamento di lavori di realizzazione di infrastrutture strategiche dovranno prevedere, a carico del Contraente generale o del Concessionario che risultera' aggiudicatario, l'obbligo di stipulare con la Prefettura UTG competente e con la Stazione appaltante il Protocollo di legalita' secondo lo schema di cui al punto precedente. 3. Ulteriori disposizioni. 3.1. Per i procedimenti in corso, la Prefettura competente procedera' a trasmettere al CCASGO la bozza del Protocollo di legalita' redatta secondo le prescrizioni della delibera n. 58/2011 e del relativo allegato, tenendo comunque conto per quanto possibile, ai fini della determinazione dell'entita' delle sanzioni pecuniarie per inadempimenti previsti nell'allegato a detta delibera ed entro le percentuali massime in esso stabilite, le indicazioni di cui all'art. 8 dello schema approvato con la presente delibera ed applicando comunque le diposizioni dello schema medesimo relative a gestione delle penali e utilizzo dell'eventuale quota residua. 3.2. Per i bandi relativi ad infrastrutture strategiche incluse nei Contratti di programma di concessionari di reti nazionali il Protocollo di cui al precedente punto 1 interverra' tra Prefettura competente, concessionario e impresa appaltatrice. 3.3. In considerazione delle succitate variazioni intervenute nel quadro normativo per quel che concerne la figura del concedente nel settore autostradale, le disposizioni dello schema di cui al punto 1 in tema di gestione delle penali da applicarsi in caso di Amministrazioni pubbliche aggiudicatrici, prevalgono sulle disposizioni dei Protocolli di legalita' gia' stipulati con ANAS S.p.A., che regolino diversamente tale aspetto. 4. Monitoraggio del CCASGO. In considerazione del carattere innovativo dei contenuti dello schema approvato al punto 1 della presente delibera il CCASGO procedera' a monitorare attentamente l'efficacia delle relative disposizioni e, nel caso si evidenzino fattispecie non considerate o criticita', proporra' a questo Comitato integrazioni o modifiche delle stesse. Roma, 6 agosto 2015
Il Presidente: Renzi Il Segretario: Lotti
Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2015 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 3281 |
| Parte di provvedimento in formato grafico
La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di ........, nella persona del Prefetto Dr...... Il Soggetto aggiudicatore, nella persona di ............ ......... in qualita' di Contraente Generale, ovvero di concessionario (1) nella persona di ..........
PREMESSO
che l'intervento in questione rientra nel programma delle «infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi» di cui alla delibera del CIPE, 21 dicembre 2001, n. 121, ed e' identificato con CUP...; che il Soggetto aggiudicatore, ai sensi dell'art. 176, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., provvede alla stipula di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonche' di prevenzione e repressione della criminalita', finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori e al successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano; che il CIPE, con deliberazione 3 agosto 2011, n. 58, ha aggiornato le Linee-guida per la stipula di accordi in materia di sicurezza e lotta alla mafia; che la legge 13 agosto 2010, n. 136, prevede, tra l'altro, l'adozione di regole specifiche per i controlli della proprieta' degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attivita' dei cantieri e di identificazione degli addetti nei cantieri; che l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prevede il monitoraggio finanziario per i lavori di cui alla parte II, Titolo III, Capo IV del decreto legislativo n. 163/2006; che il CIPE in materia di monitoraggio finanziario ha approvato la delibera 28 gennaio 2015, n. 15, in corso di pubblicazione; che le prescrizioni che uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per il Soggetto aggiudicatore e per tutti i soggetti della filiera delle imprese, cosi' come definita al successivo articolo 1 del Protocollo; che in data ..... e' stato stipulato il contratto rep n. .... racc. N. ....., tra ......... Soggetto aggiudicatore e Contraente generale/concessionario con sede legale in ....... (...) Via ...... CAP ...., per l'affidamento unitario dell'esecuzione e progettazione, con qualsiasi mezzo, dei lavori di .........; che i lavori ricadono nel territorio della provincia di ......, sicche' l'autorita' competente e' da individuare nel Prefetto della provincia di .........; che e' volonta' dei firmatari del presente Protocollo di legalita' (di seguito «Protocollo») assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalita' ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione dell'opera sopra richiamata, comprese le procedure ablative, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarita' dei cantieri di lavoro; che, ai fini di garantire piu' elevati livelli di prevenzione antimafia nella esecuzione delle opere, il regime delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i. e' esteso a tutti i soggetti appartenenti alla «filiera delle imprese» come definita al successivo articolo 1 del Protocollo; che il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (di seguito «CCASGO»), ha approvato nella seduta del 13 aprile 2015 uno schema di Protocollo che tiene conto delle modifiche intervenute nella materia dei controlli antimafia successivamente alla citata delibera CIPE n. 58/2011; che e' necessario attivare un flusso di informazioni che possa garantire, tra l'altro, l'alimentazione di una banca dati web e, anche attraverso le informazioni in essa contenute, consentire il monitoraggio: a) nella fase di esecuzione dei lavori, dei soggetti che realizzano le opere, compresi i parasubordinati e i titolari delle «Partite IVA senza dipendenti»; b) dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle opere; c) delle condizioni di sicurezza dei cantieri e del rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori impiegati; che gli oneri derivanti dall'attuazione del Protocollo sono ricompresi nell'aliquota forfettaria individuata ai sensi del comma 20 dell'articolo 176 del decreto legislativo n. 163/2006. La narrativa che precede e' parte integrante e sostanziale del Protocollo; tutto cio' premesso, le parti convengono quanto segue:
Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del Protocollo devono intendersi: a) Protocollo: il presente protocollo di legalita' b) Prefettura: la Prefettura di (.......) che sottoscrive il Protocollo di legalita' c) Codice Antimafia: il «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136», adottato con decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i. d) Opera/Opere: l'intervento oggetto del Contratto stipulato tra il Soggetto aggiudicatore e il Contraente Generale/concessionario e) Stazione Appaltante: il Soggetto aggiudicatore, con sede in ........ via ........ f) Contraente generale/concessionario con sede in ........ via ....... g) Affidatario/i: ciascun soggetto che ha stipulato un Contratto con il Contraente Generale/concessionario h) Contratto/i di Affidamento: contratto (ed eventuali atti aggiuntivi) stipulato tra il Contraente Generale/concessionario e l'Affidatario per l'esecuzione di prestazioni rientranti nella progettazione ed esecuzione dell'Opera i) Subcontraente/i: l'avente causa dell'Affidatario ovvero del Contraente Generale/concessionario, per la parte di lavori in esecuzione diretta, con cui questi ultimi stipulano un Subcontratto per lavori, forniture o servizi, relativo o comunque connesso alla realizzazione dell'Opera j) Subcontratto/i: qualsiasi contratto, diverso dal Contratto di Affidamento, stipulato dal Contraente Generale/concessionario, dall'Affidatario o dal Subcontraente relativo o comunque connesso alla progettazione o alla realizzazione dell'Opera, nonche' intercorrenti con le imprese che forniscono prodotti o servizi realizzati o studiati specificamente per l'opera k) Filiera delle Imprese: ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 nonche' degli indirizzi espressi in materia dalla soppressa Autorita' di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), ora confluita nell'Anac, nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, il complesso di tutti i soggetti, che intervengono a qualunque titolo - anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di progettazione e realizzazione delle Opere. Sono, pertanto, ricompresi in essa oltre al Contraente generale/concessionario (2) , tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardanti attivita' eventualmente collaterali. A solo titolo esemplificativo, sono ricomprese nella «filiera» le fattispecie subcontrattuali come quelle attinenti ai noli, alle forniture di calcestruzzo ed inerti ed altre consimili, ivi incluse quelle di natura intellettuale - come i servizi di consulenza, d'ingegneria e architettura - qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti, che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico, come specificato nella delibera CIPE n. 15/2015 sopra richiamata l) Contratto/i: s'intende, indifferentemente, un Contratto di Affidamento o un Subcontratto m) Banca Dati: la banca dati di cui all'art. 7 del Protocollo n) Banca Dati Antimafia: la «Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia» di cui agli artt. 96 e segg. del Codice Antimafia.
Art. 2. Conferimento dati
1. Ai fini del Protocollo, il Soggetto aggiudicatore garantisce, secondo le modalita' previste dalla delibera CIPE n. 58/2011 - verso gli organi deputati ai controlli antimafia - il flusso informativo dei dati relativi alla Filiera delle Imprese, previsto dalle disposizioni del Protocollo. 2. Il Contraente Generale/concessionario s'impegna ad inserire nei propri Contratti - e a far inserire in tutti gli altri Subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire al Contraente Generale/concessionario i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione dell'Opera nonche' si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dal successivo art. 8 paragrafo 1.3. Nella stessa clausola si stabilisce che i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese accettano esplicitamente quanto convenuto con il Protocollo, ivi compresa l'applicazione delle misure pecuniarie di cui al successivo art. 8. 3. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei Contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei Subcontratti. 4. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali della Filiera delle Imprese ed alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata del protocollo. 5. La trasmissione dei dati al Contraente Generale/concessionario relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita dall'impresa interessata nel termine di venti giorni dalla predetta intervenuta modificazione; il conseguente conferimento nella Banca Dati deve avvenire nei successivi dieci giorni. 6. L'obbligo di conferimento dei dati e' assolto con le modalita' di cui al successivo art. 7.
Art. 3. Verifiche antimafia
1. Ai fini del Protocollo, il regime delle informazioni antimafia, di cui all'art. 91 del Codice Antimafia, e' esteso a tutti i soggetti appartenenti alla Filiera delle Imprese. Sono assoggettate al predetto regime tutte le fattispecie contrattuali (Contratti di Affidamento e Subcontratti) indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalita' di esecuzione. Sono esentate unicamente le acquisizioni destinate all'approvvigionamento di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite di € 9.000 (novemila) complessivi a trimestre per operatore economico, fatte salve diverse intese raggiunte con il CCASGO. Per dette ultime acquisizioni andranno comunque inseriti nella Banca Dati, di cui al successivo art. 7, i dati identificativi dei fornitori. Fermo restando l'obbligo di conferimento nella Banca Dati di cui al successivo art. 7, l'obbligo di richiesta d'informazioni antimafia non sussiste nell'ipotesi in cui: a) si ricorra a soggetti iscritti negli elenchi di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall'art. 29 del citato decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114 (white list). In tal caso dovra' essere unicamente comunicata l'avvenuta stipula del contratto; b) sia applicabile l'art. 86, connma 2, del codice Antimafia, fino all'attivazione della Banca Dati Antimafia. 2. Il Soggetto aggiudicatore qualora risultassero a carico delle imprese tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non potra' procedere alla stipula di Contratti o all'autorizzazione di Subcontratti. Analogo divieto fa capo al Contraente generale o concessionario e a tutti i soggetti della filiera. 3. L'esito delle verifiche effettuate e' comunicato dalla Prefettura al Soggetto aggiudicatore e al Contraente Generale/concessionario ed e' immesso nell'Anagrafe degli Esecutori di cui al successivo art. 7, nella sezione appositamente dedicata. Con riferimento ai divieti di stipula e di autorizzazione previsti nel presente articolo, l'eventuale inosservanza e' causa di risoluzione del Contratto. 4. Tutti i Contratti e Subcontratti dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale e' stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorche' le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo. Il Soggetto aggiudicatore o il Contraente Generale/concessionario effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e/o comunque a revocare l'autorizza;ione. In detti casi il Contraente Generale/concessionario comunica senza ritardo alla Prefettura e al Soggetto aggiudicatore l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della impresa cui le informazioni si riferiscono. 5. Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati Contratti o Subcontratti, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'Opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito interdittivo, i relativi Contratti o Subcontratti' saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura - rispettivamente - del Soggetto aggiudicatore o del Contraente Generale/concessionario, ovvero dell'Affidatario o del Subcontraente, mediante attivazione della clausola di cui al paragrafo 4. Il Soggetto aggiudicatore o, in caso di delega, il Contraente Generale/concessionario procede all'immediata annotazione della estromissione dell'Impresa e della risoluzione del Contratto nell'Anagrafe degli esecutori di cui al successivo art. 7. 6. La Prefettura istituira', entro quindici giorni dalla stipula del protocollo, una «cabina di regia» allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici o appositamente convocati, un monitoraggio congiunto ed una valutazione complessiva della situazione o di specifiche problematiche di rilievo; alla «cabina di regia», che operera' presso la Prefettura, partecipano, oltre ai' soggetti sottoscrittori del Protocollo, tutti i soggetti che Prefetto riterra' di individuare in relazione alle caratteristiche dell'intervento. 7. Le previsioni del Protocollo relative all'assoggettamento dei Contratti e Subcontratti alle verifiche antimafia effettuate con le modalita' di cui all'art. 91 del Codice Antimafia si applicano altresi' ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni eventualmente gia' in essere alla data di stipula del Protocollo. Nel caso che, a seguito di tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dei soggetti della filiera delle imprese, il Soggetto aggiudicatore si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione ovvero ad imporre al suo Affidatario l'esercizio di tale diritto, ai sensi dell'art. 94, comma 2 del Codice Antimafia.
Art. 4. Disposizioni specifiche per particolari tipologie di subcontratti e filiera delle imprese
1. Conformemente a quanto indicato al precedente art. 3, paragrafo 1, lett. a), la verifica per via telematica dell'iscrizione dell'operatore economico negli elenchi delle Prefetture di cui all'art.1, comma 53, della citata legge n. 190 del 2012 (white list) tiene luogo dell'accertamento del possesso dei requisiti antimafia. 2. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 3 paragrafo 1, ai fini del Protocollo, l'obbligo di richiesta d'informazioni alla Prefettura, ai sensi dell'articolo 91 del Codice Antimafia, sussiste altresi' per i Contratti di Affidamento ed i Subcontratti, indipendentemente dal loro importo, aventi ad oggetto le seguenti tipologie di prestazioni: fornitura e trasporto di acqua (escluse le societa' municipalizzate); servizi di mensa, di pulizia e alloggiamento del personale; somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita. 3. I soggetti sottoscrittori del Protocollo possono affidare alla «cabina di regia» di cui al precedente art. 3, paragrafo 6, il compito di esaminare le problematiche applicative in relazione alla sopraccitata nozione di filiera dell'opera oggetto del Protocollo, tenendo conto degli indirizzi espressi in materia dall'Anac, nonche' delle indicazioni fornite dal CCASGO.
Art. 5. Prevenzione interferenze illecite a scopo corruttivo
1. Il Soggetto aggiudicatore e il Contraente generale/concessionario si impegnano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo art. 8, paragrafo 3, del Protocollo, a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, ad inserire nei Contratti di Affidamento con i propri aventi causa, nonche' a verificare l'inserimento, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di Subcontratti, le seguenti dichiarazioni : a) Clausola n. 1. «il Soggetto aggiudicatario (e l'impresa contraente in caso di stipula di Subcontratto), si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorita' Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara' luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.». b) Clausola n. 2. «Il Soggetto aggiudicatore o l'impresa contraente in caso di stipula di Subcontratto si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli articoli 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonche' per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis, comma 2 c.p., 346-bis, comma 2 c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.». 2. Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo, l'esercizio della potesta' risolutoria da parte del Soggetto aggiudicatore ovvero dell'impresa contraente e' subordinato alla previa intesa con l'Autorita' Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della stazione appaltante della volonta' di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne dara' comunicazione all'Autorita' Nazionale Anticorruzione che potra' valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la stazione appaltante ed impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'art. 32 del citato decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114.
Art. 6. Prevenzione interferenze illecite a scopo antimafia
1. In occasione di ciascuna delle procedure per l'affidamento della realizzazione delle Opere il Soggetto aggiudicatore si impegna : a) ad inserire, nella documentazione di gara e/o contrattuale, il riferimento al Protocollo, quale documento che dovra' essere sottoscritto per accettazione dalle imprese ricomprese nella Filiera, nonche' al protocollo allegato alla delibera CIPE n. 15/2015, in materia di monitoraggio finanziario; b) a predisporre la documentazione contrattuale nel rispetto dei principi ispiratori del Protocollo e, nello specifico, a prevedere una disciplina quanto piu' possibile volta a garantire la tutela della legalita' e la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione; nonche' in ordine ai criteri di qualificazione delle imprese ed alle modalita' e ai tempi di pagamento degli stati di avanzamento lavori; c) a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara e ad inserire nei Contratti con i propri aventi causa, nonche' a verificarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di Subcontratti, le seguenti dichiarazioni la cui violazione e' sanzionata ai sensi dell'art. 1456 c.c.: 1.1) Clausola n. 1. «La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'A.G. o agli organi di P.G. ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilita' (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione. Della denuncia e' tempestivamente informato il Prefetto il quale, sentita l'A.G. e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informare la stazione appaltante. 1.2) Clausola n. 2. «La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalita' sottoscritto tra Prefettura in data ....., dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto». 2. Il Soggetto aggiudicatore si impegna, altresi', a prevedere nei contratti e subcontratti stipulati per la realizzazione delle Opere quanto segue: a) l'obbligo per il Contraente generale/concessionario e per tutti gli operatori economici della Filiera di assumere a proprio carico l'onere derivante dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonche' di repressione della criminalita'; b) l'obbligo del Contraente generale/concessionario di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui al precedente paragrafo 1) e l'allegazione del Protocollo al Subcontratto, contestualmente prevedendo l'obbligo in capo al Subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte; c) l'obbligo per il Contraente generale/concessionario di inserire nei Subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 117, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159/2011 a carico del cessionario. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle Opere, che stipuleranno una cessione dei crediti. Pertanto deve essere previsto l'obbligo per il Contraente generale/concessionario di inviare tutta la documentazione prevista dal Protocollo relativa al soggetto subcontraente per la conseguente acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159/2011. d) l'obbligo per il Contraente generale/concessionario di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72 concernente l'Attuazione della direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizio - cosi' come disciplinato dall'art. 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione e' subordinata alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 deldecreto legislativo n. 159/2011 sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle Opere, che si avvarranno della facolta' di distacco della manodopera. 3. Il Soggetto aggiudicatore e il Contraente generale/concessionario si impegnano ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere. Lo stesso obbligo viene contrattualmente assunto dalle imprese contraenti, dai subcontraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori. 4. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006 e, in particolare, di coloro che non denuncino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata, secondo il disposto della lettera m-ter) del medesimo art. 38, aggiunta dall'art. 2 comma 19, della legge 15 luglio 2009, n. 94. 5. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti e' valutata dal Soggetto aggiudicatore ai fini della revoca degli affidamenti.
Art. 7. Costituzione Banca Dati e anagrafe esecutori
1. Ai fini dell'applicazione. delle disposizioni contenute nel Protocollo il Soggetto aggiudicatore, ovvero un suo delegato, s'impegnano a rendere immediatamente disponibile una «Banca Dati» relativa alla Filiera delle Imprese secondo le modalita' di cui alla delibera n. 58/2011. Tale banca dati dovra' contenere anche i dati necessari ad assicurare il monitoraggio finanziario ai sensi dell'art. 36 del decreto-legge n. 90/2014, di cui alla delibera CIPE n. 15/ 2015. Il flusso informativo dovra' alimentare due diverse sezioni, che sono interfacciate in un sistema costituito da: a) «Anagrafe degli esecutori»; b) «Piano di controllo coordinato del cantiere e del subcantiere» che contiene il «Settimanale di cantiere o subcantiere». Tale infrastruttura informatica e' allocata presso il Soggetto aggiudicatore, che puo' delegarne la costituzione, la gestione e l'alimentazione al Contraente generale o il concessionario che vi attende sotto la vigilanza del Soggetto aggiudicatore stesso, per tutta la durata dei lavori, ai sensi della delibera di cui al paragrafo 1. Le comunicazioni dei dati saranno effettuate attraverso collegamento telematico, secondo le modalita' che saranno successivamente indicate. Il flusso informativo e' riservato al Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura di ........................, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Servizio Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, alle Forze di Polizia territoriali e agli altri soggetti istituzionali interessati da attivita' di monitoraggio e verifica, al DIPE (Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica) della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla DIA e all'ANAC. Il flusso informativo della Banca Dati deve consentire il monitoraggio: i. della fase di esecuzione dei lavori dei soggetti che realizzano l'Opera; ii. dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'Opera, anche ai fini del rispetto delle disposizioni di cui alla richiamata delibera CIPE n. 15/2015; iii. delle condizioni di sicurezza dei cantieri; iv. del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati; v. dei dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando per ciascuna unita' la qualifica professionale; vi. dei dati relativi alla somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita. 2. I dati in questione verranno immessi dal Soggetto aggiudicatore in apposita sezione della Banca Dati, denominata «Anagrafe degli esecutori». L'Anagrafe degli esecutori contiene, tra l'altro, oltre ai contenuti di cui al precedente art. 3, paragrafo 3, anche i seguenti dati: individuazione anagrafica del soggetto d'impresa o dell'operatore economico, attraverso l'indicazione analitica di tutti i dati di cui all'art. 85 del Codice Antimafia; tipologia e importo del Contratto di Affidamento o Subcontratto; oggetto delle prestazioni; durata del Contratto di Affidamento o Subcontratto; annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonche' relative al direttore tecnico; annotazioni relative alla eventuale risoluzione del Contratto di Affidamento o Subcontratto e all'applicazione della relativa penale; indicazione del/dei conto/conti dedicati previsti dalle linee guida allegate alla delibera CIPE n. 15/2015. 3. In tutti i Contratti o Subcontratti, verra' inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni: i. mettere a disposizione del Soggetto aggiudicatore, per la successiva immissione nella Anagrafe degli esecutori, i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unita', la qualifica professionale; ii. mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attivita' di monitoraggio dei flussi di manodopera, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresi', in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalita' di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro esigenziale; iii. mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attivita' di monitoraggio dei flussi di manodopera, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore. Le informazioni di cui al presente paragrafo vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformita' all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 4. La violazione degli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3 comporta la violazione dei doveri collaborativi cui consegue l'applicazione da parte del Soggetto aggiudicatore, cui spetta la vigilanza sullo specifico adempimento, di una penale come meglio specificata al successivo art. 8, paragrafo 1. In caso di reiterate violazioni sara' valutata l'irrogazione di ulteriori provvedimenti sanzionatori fino alla risoluzione del contratto. 5. Le modalita' di utilizzo e l'impiego di tutte le somme derivanti dall'applicazione delle penali sono riportate al successivo art. 8 del Protocollo. 6. La documentazione di cui ai paragrafi 2 e 3 verra' messa a disposizione del Soggetto aggiudicatore attraverso l'inserimento nella Banca Dati, per le opportune verifiche da parte della D.I.A., del Gruppo Interforze, delle Forze di polizia e degli organi di vigilanza preposti, anche al fine di conferire massima efficacia agli interventi di accesso ai cantieri disposti ai sensi del decreto ministeriale 14 marzo 2003 e dell'art. 93 del Codice Antimafia.
Art. 8. Sanzioni 1. Violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati. L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione, entro i termini previsti dall'art. 2 del Protocollo, dei dati relativi al precedente art. 2, paragrafo 2 (comprese le variazioni degli assetti societari), e di quelli di cui all'art. 118, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 163/2006, e' sanzionata: 1.1 in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penare pari allo 1 % (uno per cento) dell'importo del contratto di cui non si e' proceduto a dare le preventive comunicazioni e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00); 1.2 in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale dall'1% al 2% (due per cento) dell'importo del contratto di cui non si e' proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la formale diffida dell'Affidatario o del Subcontraente; 1.3 in sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del contratto di' cui non si e' proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art.1456 c.c. o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto. 2. Esito dell'informazione interdittiva. In conformita' a quanto indicato all'art. 3, paragrafo 4 del Protocollo, qualora le verifiche effettuate successivamente alla stipula di un Contratto abbiano dato esito interdittivo, si rendera' esecutiva la clausola risolutiva espressa inserita nel contratto medesimo. Nei confronti del Contraente Generale, dell'Affidatario o del Subcontraente estromesso dal cantiere e' prevista l'applicazione di una penale nella misura dal 5% al 10% dell'importo del Contratto di Affidamento o del Subcontratto. Tale penale si applica anche nelle ipotesi di cui all'art. 94, comma 3, del decreto legislativo n. 159/2011. La misura della penale viene determinata tenendo conto dei criteri individuati dalla delibera CIPE n. 58/2011. Le disposizioni di cui al presente paragrafo non si applicano nei casi di cui all'art. 32, comma 10, del decreto-legge n. 90/2014. 3. Violazione dell'obbligo d'inserimento delle clausole di cui agli articoli 3 paragrafo 4, 5 e 6. Il mancato inserimento, da parte del Contraente generale/concessionario ovvero dell'Affidatario o del Subcontraente, delle clausole di cui agli articoli 3 paragrafo 4, 5 e 6 del Protocollo e' sanzionato ai sensi dell'art. 1456 c.c. con la risoluzione del Contratto che non contenga tali clausole e con il diniego/revoca dell'autorizzazione al Subcontratto. 4. Violazione degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 (mancata denuncia di tentativi di estorsione, intimidazione, illecita richiesta di denaro, concussione, ecc.). La violazione, da parte del Contraente generale/concessionario, dell'Affidatario o del Subcontraente, degli obblighi di comunicazione e denuncia indicati negli articoli 5 e 6 del Protocollo e' sanzionata con la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto, fatta salva, nei casi di cui all'art. 5, la previa intesa con ANAC. 5. Violazione degli obblighi di cui all'art. 6 relativi alla cessione dei crediti e al distacco di manodopera. La violazione, da parte dell'Affidatario o del Subcontraente, degli obblighi indicati nell'art. 6 paragrafo 2 lettere c) e d) del Protocollo viene sanzionata con la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto. 6. Violazione degli obblighi di cui all'art. 6 relativi all' adozione di misure organizzative per la segnalazione di tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale In caso di violazione da parte dell'Affidatario o del Subcontraente degli obblighi indicati nell'art. 6 paragrafo 5 del Protocollo viene applicata, in sede di primo accertamento, una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo del Contratto e comunque in misura non superiore ad euro 20.000 (ventimila/00). In caso di recidiva, la predetta violazione viene sanzionata con la risoluzione del Contratto o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto. 7. Violazione degli obblighi di cui all'art. 9, paragrafo 4 (esposizione costante della tessera di riconoscimento; bolla di consegna del materiale). La violazione, da parte dell'Affidatario o del Subcontraente, degli obblighi indicati nell'art. 9 paragrafo 3 accertata nell'esercizio dell'attivita' di monitoraggio della regolarita' degli accessi nei cantieri, fermo restando che il lavoratore o il mezzo devono essere in tal caso immediatamente allontanati dal cantiere, e' sanzionata nei confronti dell'Impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo: 7.1 in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 1.000 (mille); 7.2 in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 1.500 (millecinquecento); 7.3 in sede di terzo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 2.000 (duemila) e con la formale diffida dell'Affidatario o del Subcontraente; 7.4 in sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 2.500 (duemilacinquecento) e con la risoluzione del Contratto di Affidamento ai sensi dell'art.1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto. Resta inteso che, qualora dall'accertamento delle violazioni degli obblighi oggetto del presente paragrafo emerga il mancato censimento del lavoratore, delle partite iva senza dipendenti o del mezzo nella Banca Dati, oltre all'immediato allontanamento dal cantiere del lavoratore o del mezzo e salvo che la circostanza non configuri ulteriori violazioni della legge, si applicano anche le misure pecuniarie di cui al paragrafo 1 del presente articolo nei confronti dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo. Nel caso in cui emerga anche il mancato censimento nella Banca Dati dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo, le predette sanzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano nei confronti del soggetto tenuto ai sensi del Protocollo a conferire il relativo dato. Le violazioni degli obblighi previsti dall'articolo 9, paragrafo 4 commesse durante il medesimo giorno sono considerate riconducibili ad una programmazione unitaria. Conseguentemente, ad esse si applica un'unica sanzione individuata secondo quanto stabilito ai punti 7.1, 7.2, 7.3 e al punto 7.4. L'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al presente paragrafo 7 non interferisce con un eventuale ulteriore regime sanzionatorio previsto dalla Stazione appaltante nella documentazione contrattuale. 8. Violazioni imputabili a Societa' mandanti di un'ATI. Nell'ipotesi che le violazioni considerate al presente art. 8 siano imputabili a Societa' mandanti di un'ATI le sanzioni pecuniarie commisurate all'importo del contratto e segnatamente quelle indicate ai punti 1, 2 e 6 del presente articolo si applicano sulla quota di partecipazione della Societa' all'ATI o sulla diversa quota risultante da eventuali patti parasociali sottesi al contratto. 9. Modalita' di applicazione delle penali (3) 9.1 Le sanzioni economiche di cui ai precedenti paragrafi 1, 2, 6 e 7 sono determinate e applicate dal Soggetto aggiudicatore nei confronti del Contraente generale/concessionario; nonche', per il tramite del Contraente generale, nei confronti del Subcontraente. In tutti i casi il Soggetto aggiudicatore ne dara' informazione alla Prefettura. Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all'impresa (Affidatario o Subcontraente), in relazione alla prima erogazione utile e in ogni caso nei limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell'Opera). Il soggetto che deve applicare la penale da' informazione alla Prefettura, al Soggetto aggiudicatore ed al proprio dante causa della Filiera delle Imprese in merito all'esito dell'applicazione della penale stessa; in caso di incapienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute all'impresa nei cui confronti viene applicata la penale, si procedera' secondo le disposizioni del codice civile. 9.2 Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti a disposizione del Soggetto aggiudicatore e da questo accantonate nel quadro economico dell'intervento. Il Soggetto aggiudicatore potra' disporne per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le medesime sanzioni, ovvero all'incremento delle misure per la sicurezza antimafia/anticorruzione. La destinazione delle eventuali somme residue, al termine della realizzazione dell'intervento, verra' effettuata in sede di collaudo dell'intervento stesso, secondo le indicazioni del Soggetto aggiudicatore nell'ipotesi che all'intervento medesimo non sia stato assegnato alcun contributo statale o per l'eventuale importo che ecceda tale contributo. Nell'ipotesi che ricorra invece la fattispecie della concessione di contributi statali l'eventuale quota residua delle penali verra' versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere eventualmente ridestinata ad infrastrutture strategiche (4) 9.3. Restano ferme le sanzioni previste dall'art. 6 del Protocollo operativo allegato alla richiamata delibera CIPE n. 15/2015. 10. Risoluzione del contratto. 10.1 La risoluzione del contratto di affidamento e la revoca dell'autorizzazione al subcontratto in applicazione del regime sanzionatorio di cui al Protocollo non comportano obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a carico del Soggetto aggiudicatore e, ove ne ricorra il caso, dell'Affidatario o del Subcontraente per il cui tramite viene disposta la risoluzione del Contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei cui confronti il contratto e' stato risolto, beninteso al netto dell'applicazione delle penali previste dal paragrafo 2 del presente articolo. 10.2 La risoluzione del Contratto in applicazione del regime sanzionatorio di cui al Protocollo configura un'ipotesi di sospensione ai sensi e per gli effetti dell'art. 158 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, estesa fino alla ripresa delle prestazioni oggetto del contratto risolto, e da' luogo al riconoscimento di proroga in favore del Contraente Generale/concessionario ai sensi dell'art. 159 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.
Art. 9. Sicurezza nei cantieri e misure di prevenzione contro i tentativi di condizionamento criminale
1. Fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza, ai fini dell'applicazione del Protocollo, viene attuato «Piano di Controllo Coordinato del cantiere e del sub-cantiere» interessati dai lavori. La gestione del Piano e' di competenza del Contraente generale sotto la vigilanza del Soggetto aggiudicatore ed il controllo e' svolto dalle Forze di Polizia e dal Gruppo Interforze. 2. Il «Settimanale di cantiere» di cui alla delibera CIPE n. 58/2011 dovra' contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa: i. all'opera da realizzare con l'indicazione della ditta (lo stesso Contraente generale in caso di esecuzione diretta, l'Affidatario, il Subcontraente quali operatori e imprese della Filiera), dei mezzi del Contraente generale, dell'Affidatario, del Subaffidatario e/o di eventuali altre ditte che operano nella settimana di riferimento e di qualunque automezzo che comunque avra' accesso al cantiere secondo il modello che verra' trasmesso a cura della Prefettura e nel quale si dovranno altresi' indicare i nominativi di tutti i dipendenti, che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere. Parimenti si dovranno indicare i titolari delle «partite iva» senza dipendenti; ii. al Referente di cantiere cui incombe l'obbligo di trasmettere, con cadenza settimanale, entro le ore 18,00 del venerdi' precedente le attivita' settimanali previste e che ha l'obbligo di inserire nel sistema, senza alcun ritardo, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati, non prevista nella settimana di riferimento; iii. all'Affidatario cui incombe l'obbligo, tramite il Referente di cantiere o altro responsabile a cio' specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati. 3. Le informazioni acquisite sono utilizzate dai soggetti di cui al paragrafo 1 per: i. verificare la proprieta' dei mezzi e la posizione del personale; ii. verificare alla luce del «Settimanale di cantiere» la regolarita' degli accessi e delle presenze. Le persone che a qualunque titolo accedono presso i cantieri di lavoro dovranno essere munite del documento identificativo di cui all'art. 5 della legge n. 136/2010 per la rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verra' utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro; iii. incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie. A tal fine il Gruppo Interforze potra', fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza: a) calendarizzare incontri periodici con il Referente di cantiere e con il coordinatore del Gruppo Interforze; b) richiedere, ferme restando le verifiche gia' previste dalle norme di settore, i controlli sulla qualita' del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell'opera, presso laboratori indicati dal Soggetto aggiudicatore di intesa con la Prefettura, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dal Contraente generale/concessionario, come previsto dalla delibera CIPE n. 58/2011, secondo le procedure di accertamento/verifica previste dalla regolamentazione tecnica vigente in materia. 4. Per le medesime finalita' di cui al paragrafo 2, in tutti i contratti e subcontratti stipulati ai fini dell'esecuzione dell'Opera verra' inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni: a) assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante gli ulteriori dati prescritti dall'art. 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verra' utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro. La disposizione non si applica al personale addetto ad attivita' di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro; b) assicurare che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'art.4 della citata legge n. 136/2010. 5. L'inosservanza degli impegni di cui al paragrafo 4, accertata nell'esercizio dell'attivita' di monitoraggio della regolarita' degli accessi nei cantieri, e' assoggettata alle misure interdittive e pecuniarie di cui all'art. 8, paragrafo 7 del Protocollo. 6. Le modalita' di utilizzo e l'impiego di tutte le somme oggetto di penale dovra' essere analogo a quello riportato per le violazioni di cui al precedente art. 8 paragrafo 8.2 del Protocollo.
Art. 10. Monitoraggio e tracciamento, a fini di trasparenza, dei flussi di manodopera
1. Le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione, nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalita' organizzata nel ciclo di realizzazione dell'Opera, le modalita' di assunzione della manodopera, i relativi adempimenti sulla legislazione sul lavoro e sul CCNL del settore merceologico preminente nel cantiere sottoscritto dalle OOSS maggiormente rappresentative, a tal fine impegnandosi a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza. 2. Ai fini del paragrafo 1 e' contestualmente costituito presso la Prefettura un apposito tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera a cui partecipano il rappresentante della locale Direzione Territoriale del Lavoro, nonche' rappresentanti delle OO.SS. degli edili maggiormente rappresentativi sottoscrittrici del Protocollo. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attivita' di controllo antimafia, il tavolo e' coordinato dal Coordinatore del Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura. Alle riunioni possono partecipare, su invito della Prefettura, altri esperti. 3. Il tavolo di cui al paragrafo 2, anche al fine di non compromettere l'osservanza del cronoprogramma delle Opere, potra' altresi' esaminare eventuali questioni inerenti a criticita' riguardanti l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione dell'impresa e in conseguenza della perdita del contratto o del subcontratto. 4. In coerenza con le indicazioni espresse nelle Linee Guida del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere il tavolo e' informato delle violazioni contestate in merito alla sicurezza dei lavoratori nel cantiere e la utilizzazione delle tessere di riconoscimento di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 81/2008, utilizzate secondo quanto previsto dall'art. 9 del Protocollo. 5. Nei casi in cui nel medesimo ambito provinciale in cui insiste l'infrastruttura siano gia' presenti altre opere rientranti nel PIS il tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera sara' unico.
Art. 11. Verifiche sulle procedure di esproprio
1. Ai fini di verificare eventuali ingerenze mafiose nei passaggi di proprieta' delle aree interessate dagli espropri, il Soggetto aggiudicatore s'impegna a fornire alla Prefettura U.T.G. di ..................................., per via telematica all'indirizzo PEC ..................@pec.interno.it, il piano particellare d'esproprio per le conseguenti verifiche. Ai fini di una trasparenza delle procedure ablative, il Soggetto aggiudicatore indichera' alla Prefettura i criteri di massima cui intende parametrare la misura dell'indennizzo, impegnandosi a segnalare alla stessa Prefettura eventuali circostanze, legate all'andamento del mercato immobiliare o ad altri fattori, che in sede di negoziazione possono giustificare lo scostamento dai predetti criteri. Resta fermo l'obbligo di denuncia all'Autorita' giudiziaria di eventuali fatti di reato che riguardino o siano intervenuti nel corso delle suddette attivita' espropriative. 2. Ferme restando le verifiche previste dal precedente paragrafo, la Prefettura, anche sulla base delle buone prassi indicate nella delibera CIPE n. 58/2011, potra' avvalersi, ai fini consulenziali, della collaborazione della competente Agenzia del Territorio, rimanendo escluso che tale coinvolgimento possa dar luogo a forme improprie di validazione della misura dell'indennizzo.
Art. 12. Durata del protocollo
Il Protocollo opera fino al collaudo finale dell'opera o alla sua accettazione qualora avvenga successivamente al collaudo.
Art. 13. Attivita' di vigilanza
Il Soggetto aggiudicatore provvede a riferire sulla propria attivita' di vigilanza come derivante dall'applicazione del Protocollo, inviando alla Prefettura e, per il tramite di essa, al CCASGO, con cadenza semestrale, un proprio rapporto. Sottoscritto a ......... il .......... Il Prefetto di ............. Per il Soggetto aggiudicatore ............... Il Contraente Generale (o il Concessionario) ........... . (limitatamente all'articolo 10) Il Rappresentante territoriale del lavoro .......... Le OO.SS. di categoria: Fillea CGIL ....... Filca CISL ........ Feneal UIL ........
(1) Nel caso si tratti di concessionario di rete nazionale il protocollo trovera' applicazione tra detto concessionario (in qualita' di soggetto aggiudicatore) e l'appaltatore.
(2) Nel caso di cui alla precedente nota 1, la filiera sara' individuata a valle del concessionario di rete.
(3) Nel caso di cui alla precedente nota 1 gli adempimenti che il presente articolo pone a carico della Stazione appaltante in tema di applicazione e gestione delle penali sono da riferire al concessionario di rete nazionale. Nell'ipotesi che l'opera venga realizzata in regime di finanza di progetto le penali vengono applicate secondo la procedure delineata al punto 8.1 per i vari livelli della "filiera" delle imprese che partecipano alla realizzazione dell'opera stessa: l'importo delle penali resta nella disponibilita' del Contraente generale o del concessionario, che l'utilizza per le finalita' indicate al punto 8.2 e che trattiene l'eventuale quota residua.
(4) Riportare nello stipulando Protocollo solo le disposizioni che disciplinano l'alternativa che ricorre nel caso di specie. |
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