Gazzetta n. 270 del 19 novembre 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 22 ottobre 2015 |
Esclusione dall'elenco delle sedi degli Uffici del giudice di pace mantenuti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, dell'Ufficio del giudice di pace di Sapri. |
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IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata; Visto l'art. 2 del medesimo provvedimento, con il quale, in conformita' delle previsioni dell'art. 1, sono state apportate le consequenziali variazioni al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo, tra l'altro, la sostituzione della tabella A ad esso allegata con la tabella di cui all'allegato 1 del medesimo provvedimento; Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B; Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con il quale e' stato sostituito l'art. 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in coerenza con l'assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace; Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con il quale viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui e' proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sara' messo a disposizione dagli enti medesimi»; Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2014, n. 48, concernente «Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalita' degli uffici giudiziari»; Visto l'art. 1, con il quale la tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento; Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello stesso decreto legislativo; Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2014, n. 87, concernente «Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»; Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, convertito, con modificazioni, con legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014; Visto, in particolare, l'art. 21-bis, con il quale, in conformita' dell'impianto normativo e dell'assetto territoriale delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati istituiti gli uffici del giudice di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione della data di inizio del relativo funzionamento; Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2014, n. 279, con il quale, all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed in attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, procedendo alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale fissato per la giustizia di prossimita'; Visti i decreti ministeriali 18 dicembre 2014, 22 aprile 2015 e 30 aprile 2015, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali del 30 gennaio e del 13 e 25 maggio 2015, nn. 24, 109 e 119, con i quali, preso atto dell'univoca volonta' di revoca dell'istanza presentata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, o della sussistenza di criticita' ostative al passaggio al nuovo assetto gestionale, e' stata disposta l'esclusione dall'elenco delle sedi mantenute di alcuni uffici del giudice di pace, determinando per tali presidi la vigenza delle disposizioni soppressive emanate in attuazione della delega prevista dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; Ritenuto che la volontaria assunzione, da parte dell'ente richiedente il mantenimento della sede giudiziaria, degli oneri connessi alla erogazione del servizio giustizia, con la sola esclusione di quelli inerenti al personale della magistratura onoraria ivi addetto, costituisce il presupposto necessario affinche' si realizzi la fattispecie delineata dall'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156; Considerato che all'assunzione dei predetti oneri corrisponde, a carico dell'ente medesimo, l'obbligo di garantire la persistenza dei requisiti di funzionalita' e operativita' dell'ufficio mantenuto verificati in sede di valutazione dell'istanza e a fondamento delle determinazioni assunte con i citati decreti ministeriali 7 marzo, 10 novembre e 18 dicembre 2014; Ritenuto, in particolare, che, per le sedi specificamente indicate nell'allegato 1 vigente al decreto ministeriale 10 novembre 2014, deve essere assicurato, a cura dell'ente che ha richiesto il mantenimento dell'ufficio, un assetto strutturale, organizzativo ed organico idoneo a consentire l'operativita', in autonomia, del presidio giudiziario; Rilevato che, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto ministeriale 10 novembre 2014, il passaggio al nuovo assetto gestionale degli uffici mantenuti ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, risulta fissato alla data di entrata in vigore del medesimo decreto; Considerato che il monitoraggio condotto su scala nazionale nella fase di avvio dell'operativita' degli uffici mantenuti, diretto a verificare la persistenza delle condizioni positivamente valutate in occasione dell'accoglimento dell'istanza, ha evidenziato, per alcune sedi giudiziarie, la sussistenza di criticita' ostative al passaggio al nuovo assetto gestionale; Valutato in particolare che, con nota del 20 gennaio 2015, il Presidente della Corte di appello di Potenza, nel rappresentare lo stato di attuazione del passaggio al nuovo assetto gestionale degli uffici del giudice di pace mantenuti con oneri a carico degli Enti locali compresi nel rispettivo distretto, ha evidenziato, tra l'altro, la presenza di condizioni preclusive al regolare svolgimento dell'attivita' giudiziaria presso l'ufficio del giudice di pace di Sapri; Rilevato che con nota del 10 aprile 2015, lo stesso Presidente, nel fornire un esaustivo resoconto dello stato di attuazione del passaggio al nuovo assetto gestionale degli uffici mantenuti nell'ambito del proprio distretto, ha confermato la sussistenza delle criticita' gia' evidenziate per la sede di Sapri; Considerato che con note del 3, 20 e 25 giugno 2015 il Presidente del tribunale di Lagonegro, richiamando la pregressa corrispondenza avente medesimo oggetto, ha ribadito la persistenza di disagi e disfunzioni nell'esercizio dell'attivita' giurisdizionale presso l'ufficio del giudice di pace di Sapri, determinate dalla assoluta mancanza di personale dei ruoli degli enti locali interessati al mantenimento; Valutato che con decreti nn. 309/14, 01/15, 13/05, 54/15 e 72/15, il Presidente della Corte di appello di Potenza, d'intesa con il Procuratore generale, ha disposto, al fine di garantire il regolare funzionamento degli uffici del giudice di pace mantenuti con rilevanti criticita', l'applicazione di personale dell'Amministrazione giudiziaria per l'assistenza alla celebrazione delle udienze civili e penali; Considerato che, con nota del 17 settembre 2015, il Presidente del tribunale di Lagonegro ha ulteriormente evidenziato le insanabili criticita' di funzionamento dell'ufficio del giudice di Sapri e l'assoluta mancanza, da parte dell'ente locale interessato al mantenimento del presidio giudiziario, di iniziative idonee a consentirne una tempestiva risoluzione; Ritenuto che le criticita' innanzi prospettate non hanno consentito di realizzare, nei termini prescritti, il passaggio dell'ufficio del giudice di pace di Sapri al nuovo assetto gestionale; Ritenuto che la situazione esaustivamente rappresentata dal Presidente della Corte di appello di Potenza e dal Presidente del tribunale di Lagonegro con le note citate ed i consequenziali provvedimenti adottati, determinando il venir meno dei requisiti di idoneita' dell'istanza di mantenimento del predetto presidio giudiziario, comportano la vigenza delle disposizioni soppressive emanate in attuazione della delega prevista dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; Ritenuto, pertanto, di dover escludere l'ufficio del giudice di pace di Sapri dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali, specificamente individuate dal gia' citato allegato 1 al decreto ministeriale 10 novembre 2014 e successive variazioni;
Decreta:
Art. 1
1. L'ufficio del giudice di pace di Sapri, fatto salvo quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Alla medesima data le relative competenze sono attribuite all'ufficio del giudice di pace di Sala Consilina. |
| Art. 2
Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2014, n. 279, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1 che precede. |
| Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 ottobre 2015
Il Ministro: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2015 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. 2848 |
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