Gazzetta n. 270 del 19 novembre 2015 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI
DECRETO 21 settembre 2015
Organizzazione del Dipartimento per le riforme istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri.


IL MINISTRO
PER LE RIFORME COSTITUZIONALI
E I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni cd integrazioni, ed in particolare l'art. 7, comma 3, che riserva alle determinazioni del Segretario generale ovvero del Ministro o del Sottosegretario delegato, nell'ambito delle rispettive competenze, l'organizzazione interna delle strutture nelle quali si articola la Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri" e, in particolare, l'art. 4, comma 1, nella parte in cui stabilisce che i Ministri interessati provvedono, nei limiti indicati dallo stesso decreto, alle modifiche dell'organizzazione interna delle strutture generali affidate alla propria responsabilita';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri" e, in particolare, l'art. 23 che definisce le funzioni attribuite al Dipartimento per le riforme istituzionali;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante "Norme, generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
Visti i decreti del Ministro per le riforme istituzionali e Ia devoluzione, in data 29 ottobre 2001 e 13 dicembre 2002, entrambi riguardanti l'organizzazione interna del Dipartimento per le riforme istituzionali e Ia devoluzione;
Visto il decreto del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali 22 dicembre 2006, con il quale e' stata ridefinita l'organizzazione interna del Dipartimento per le riforme istituzionali:
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, con il quale l'On. avv. Maria Elena Boschi e' stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2014, con il quale al predetto Ministro e' stato conferito l'incarico di Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014, recante la delega di funzioni al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento;
Ritenuta la necessita' di ridefinire l'organizzazione interna del Dipartimento per le riforme istituzionali in attuazione dell'art. 23 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l° ottobre 2012;
Informate le organizzazioni sindacali:

Decreta:

Art. 1
Ambito della disciplina

1. Nell'ambito della Presidenza dei Consiglio dei ministri, il Dipartimento per le riforme istituzionali, di seguito indicato come Dipartimento, e' organizzato secondo le disposizioni del presente decreto.
 
Art. 2
Funzioni

1. Il Dipartimento e' la struttura di cui il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato si avvale per lo svolgimento delle funzioni indicate dall'art. 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012.
 
Art. 3
Ministro

1. Il Ministro delegato, di seguito indicato Ministro, e' l'organo di governo del Dipartimento.
2. Il Ministro esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce le priorita' e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verifica la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti,
3. Il Ministro designa, per quanto di propria competenza, in ordine alle attivita' inerenti alle riforme istituzionali, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro e organismi operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni.
4. Il Ministro puo', nelle materie di propria competenza, inerenti alle riforme istituzionali, costituire commissioni e gruppi di lavoro in relazione a specifici obiettivi.
 
Art. 4
Capo del Dipartimento

1. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attivita' e dei risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro, coordina l'attivita' delle strutture di livello dirigenziale e assicura il corretto ed efficiente raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, fermo restando il coordinamento da parte del Capo di Gabinetto tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita' di gestione del Dipartimento.
2. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento opera una Segreteria tecnico-amministrativa, struttura di livello non dirigenziale. La Segreteria provvede agli adempimenti relativi alla gestione delle risorse umane e strumentali dei Dipartimento, ivi compresa la formazione, cura le procedure amministrativo-contabili relative alle spese di funzionamento, provvede agli adempimenti in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, raccoglie i dati ai fini del controllo di gestione, cura i rapporti amministrativi con gli altri Dipartimenti e strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, supporta il Capo del Dipartimento per la cura degli adempimenti relativi alle attivita' istituzionali. Il Capo del Dipartimento puo' delegare, anche parzialmente, il coordinamento dell'esecuzione degli adempimenti di cui al presente comma a dirigenti del Dipartimento.
3. In caso di assenza o impedimento del Capo del Dipartimento, le funzioni vicarie sono esercitate dal dirigente di prima fascia responsabile dell'ufficio di livello dirigenziale generale del Dipartimento o, in mancanza, dal dirigente con maggiore anzianita' nella qualifica in servizio presso il Dipartimento,
 
Art. 5
Organizzazione del Dipartimento

1. Il Dipartimento si articola in un ufficio di livello dirigenziale generale, denominato "Ufficio per il supporto normativo, gli studi e le relazioni esterne - SNSRE", cui e' preposto un coordinatore con incarico di funzione di livello dirigenziale generale, e in due servizi, cui sono preposti coordinatori con incarico di funzione di livello dirigenziale non generale.
2. L'Ufficio SNSRE coordina le attivita' di studio, analisi, elaborazione, di proposte normative nella materia delle riforme costituzionali ed elettorali e monitoraggio del relativo iter, nonche' i rapporti con gli enti territoriali e con organismi europei ed internazionali, e le relazioni con l'esterno e supporta il Capo del Dipartimento per la gestione degli affari generali ed amministrativi,
3. L'Ufficio di cui al comma 2 si articola nei seguenti due servizi di livello dirigenziale:
a) "Servizio per l'elaborazione, lo studio e il monitoraggio delle riforme delle istituzioni dello Stato": provvede all'analisi, anche comparata, delle problematiche istituzionali ed elettorali; alla elaborazione di proposte normative, alla valutazione e al monitoraggio dell'iter dei progetti e dei processi di riforma delle istituzioni dello Stato, con particolare riguardo alla normativa di rango costituzionale relativa agli organi costituzionali o di rilievo costituzionale dello Stato, nonche' alla normativa elettorale; verifica la coerenza delle iniziative di riforma con l'ordinamento costituzionale e i loro effetti sull'ordinamento; cura i rapporti con le sedi istituzionali e politiche nazionali, nonche' con quelle europee e internazionali per quanto di competenza; provvede alle relazioni con il pubblico, alle attivita' di comunicazione ed informazione, nonche' alla definizione di altre iniziative in attuazione di direttive dell'Autorita' politica, nelle materie di propria competenza, svolgendo tutte le relative procedure di legge.
b) "Servizio per l'elaborazione, lo studio e il monitoraggio di riforme in tema di enti territoriali e di rapporti con organismi europei e internazionali": provvede all'analisi, anche comparata delle questioni istituzionali connesse ai rapporti e al confronto con organismi europei e internazionali della cui cura e' incaricato, alla elaborazione di proposte normative, alla valutazione e al monitoraggio dell'iter dei progetti e dei processi di riforma in materia di rappresentanza italiana al Parlamento europeo, di ordinamento delle autonomie regionali e territoriali, di conferimento di funzioni amministrative agli enti locali territoriali, di concessione di forme e condizioni speciali di autonomia alle regioni a statuto ordinario e di federalismo fiscale, verificandone la coerenza con l'ordinamento costituzionale e gli effetti sull'ordinamento; all'analisi delle leggi regionali per quanto di competenza del Dipartimento; nell'ambito della medesima competenza cura i rapporti ed il confronto con le istituzioni degli enti territoriali e provvede alle relazioni con il pubblico, alle attivita' di comunicazione ed informazione, nonche' alla definizione di altre iniziative in attuazione di direttive dell'Autorita' politica, svolgendo tutte le relative procedure di legge.
 
Art. 6
Attivita' comuni dei servizi del Dipartimento

1. Le attivita' di competenza di ciascun servizio che presentano profili comuni, anche connessi alla natura multilivello del sistema giuridico cui attengono le specifiche competenze del servizio o al carattere multifattoriale delle attivita' di verifica e analisi di effetti sull'ordinamento, sono svolte nell'ambito dell'Ufficio e affidate dal Capo del Dipartimento, sentito il coordinatore dell'Ufficio, alla responsabilita' di uno o di entrambi i dirigenti coordinatori dei servizi in cui si articola il Dipartimento, secondo le direttive impartite dallo stesso Capo del Dipartimento.
 
Art. 7
Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo la registrazione da parte degli organi di controllo. A decorrere dalla stessa data sono abrogati i decreti del Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione in data 29 ottobre 2001 e 13 dicembre 2002 e il decreto del Ministro per i rapporti con Parlamento e le riforme istituzionali in data 22 dicembre 2006 citati in premessa.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 21 settembre 2015

Il Ministro: Boschi
Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2015 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2579
 
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