Gazzetta n. 269 del 18 novembre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 2 luglio 2015
Recepimento delle direttive 2013/63/UE, 2014/20/UE e 2014/21/UE concernenti, rispettivamente, le condizioni minime da soddisfare per i tuberi-seme di patate e i lotti di tuberi-seme di patate, le classi dell'Unione di tuberi-seme di patate di base e certificati e relativi requisiti e i requisiti minimi e classi dell'Unione per i tuberi-seme di patate di pre-base.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 2013/63/UE della Commissione, del 17 dicembre 2013, che modifica gli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni minime da soddisfare per i tuberi-seme di patate e i lotti di tuberi-seme di patate;
Vista la direttiva 2014/20/UE, della Commissione, del 6 febbraio 2014, che determina classi dell'Unione di tuberi-seme di patate di base e certificati nonche' i relativi requisiti e le relative denominazioni;
Vista la direttiva di esecuzione 2014/21/UE, della Commissione, del 6 febbraio 2014, che stabilisce requisiti minimi e classi dell'Unione per i tuberi-seme di patate di pre-base;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art. 35, comma 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;
Considerata la necessita' di recepire, in via amministrativa, le direttive 2013/63/UE, 2014/20/EU e 2014/21/UE;

Decreta:

Art. 1

Nel decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, all'art. 21, il punto IV «Tuberi-seme di patate» e' sostituito dal seguente:
«IV) Tuberi-seme di patate:
A) tuberi-semi di patate di pre-base che si dividono nelle classi PBTC dell'Unione e PB dell'Unione;
B) tuberi-seme di base che si suddividono nelle classi di commercializzazione S - SE - E;
C) tuberi-seme certificati che si suddividono nelle classi di commercializzazione A - B.».
 
Allegato 1

«Allegato VI

CONDIZIONI CUI DEBBONO SODDISFARE LE SEMENTI
1 - Colture erbacee da pieno campo.
IV - Materiali di moltiplicazione costituiti da tuberi, bulbi, rizomi e simili.


=====================================================
| A) Patate | | |
+===================+===================+===========+
|Specie | | |
+-------------------+-------------------+-----------+
|Solanum tuberosum | | |
|L. | | |
+-------------------+-------------------+-----------+
| |Categoria di | |
| |pre-base | |
+-------------------+-------------------+-----------+
| | |/PBTC |
+-------------------+-------------------+-----------+
| | |/PB |
+-------------------+-------------------+-----------+

1. I lotti di tuberi-seme di patate pre-base devono soddisfare i seguenti requisiti minimi:
a) la presenza di terra e di corpi estranei non deve essere superiore all'1,0% in massa;
b) la percentuale numerica di patata colpite da marciume diverso dal marciume bruno della patata non deve essere superiore allo 0,2% in massa;
c) la percentuale numerica di patate con difetti, compresi tuberi difformi o danneggiati, non deve essere superiore al 3,0% in massa;
d) la percentuale numerica di patate colpite da scabbia comune su piu' di un terzo della superficie non deve essere superiore al 5,0% in massa;
e) la percentuale numerica di patate colpite da croste nere dei tuberi su piu' del 10% della superficie non deve essere superiore all'1,0% in massa;
f) la percentuale numerica di patate colpite da scabbia pulverulenta su piu' del 10% della superficie non deve essere superiore all'1,0% in massa;
g) i tuberi raggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea non devono superare lo 0,5% in massa;
h) il numero totale di patate di cui alle lettere da b) a g) non deve essere superiore al 6,0% in massa.
2. I lotti di tuberi-seme di pre-base della categoria PBTC dell'Unione devono essere privi di:
a) tuberi-seme di patate colpiti da marciume;
b) tuberi-seme di patate colpiti da croste nere;
c) tuberi-seme di patate colpiti da scabbia comune;
d) tuberi-seme di patate colpiti da scabbia pulverulenta;
e) tuberi-seme di patate raggrinziti per eccessiva disidratazione;
f) tuberi-seme di patate con difetti esterni, compresi i tuberi difformi o con ammaccature o spaccature.
3. I tuberi-seme di pre-base della categoria PB dell'Unione devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) i tuberi-seme di patata colpiti da marciume diverso dal marciume anulare o dal marciume bruno della patata non devono superare lo 0,2% in massa;
b) i tuberi-seme di patata colpiti da croste nere dei tuberi di patata su piu' del 10% della superficie non devono superare l'1,0% in massa;
c) i tuberi-seme di patata colpiti da scabbia comune su piu' di un terzo della superficie non devono superare il 5,0% in massa;
d) i tuberi-seme di patata colpiti da scabbia pulverulenta su piu' del 10% della superficie non devono superare l'1,0% in massa;
e) i tuberi raggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea non devono superare lo 0,5% in massa;
f) i tuberi-seme di patata con difetti esterni, compresi i tuberi difformi o con ammaccature o spaccature, non devono superare il 3,0% in massa;
g) la presenza di terra e di corpi estranei non deve superare l'1,0% in massa;
h) la presenza totale di tuberi-seme di patata interessati alle tolleranze di cui ai punti da a) a g) non deve superare il 6,0% in massa.


=============================
| Categoria di base | /S |
+===================+=======+
| Categoria di base |/SE |
+-------------------+-------+
| Categoria di base |/E |
+-------------------+-------+

1. Tolleranza per impurita', difetti e malattie di tuberi-seme di patate:
a) i tuberi-seme di patata colpiti da marciume diverso dal marciume anulare o dal marciume bruno della patata non devono superare lo 0,5% in massa, di tale percentuale i tuberi-seme di patata colpiti da marciume umido non devono superare lo 0,2% in massa;
b) i tuberi-seme di patata colpiti da croste nere dei tuberi di patata su piu' del 10% della superficie non devono superare il 5,0% in massa;
c) i tuberi-seme di patata colpiti da scabbia comune su piu' di un terzo della superficie non devono superare il 5,0% in massa;
d) i tuberi-seme di patata colpiti da scabbia pulverulenta su piu' del 10% della superficie non devono superare il 3,0% in massa;
e) i tuberi raggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea non devono superare l'1,0% in massa;
f) i tuberi-seme di patata con difetti esterni, compresi i tuberi difformi o con ammaccature o spaccature, non devono superare il 3,0% in massa;
g) la presenza di terra e di corpi estranei non deve superare l'1,0% in massa;
h) la presenza totale di tuberi-seme di patata interessati alle tolleranze di cui ai punti da a) a g) non deve superare il 6,0% in massa.
2. I tuberi-seme di patate sono esenti da Globodera rostochiensis, Dytilenchus destructor, Corynebacterium sepedonicum, Ralstonia (=Pseudomonas) solanacearum e Synchytrium endobioticum.
3. Sono vietati i trattamenti con prodotti inibenti la facolta' germinativa.
4. Gli imballaggi e gli involucri devono essere nuovi e puliti, i contenitori devono essere puliti.
5. I tuberi-seme di patate possono essere commercializzati solamente se hanno un calibro minimo tale da non passare attraverso una maglia quadra di 25×25 mm. Per i tuberi che sono troppo grossi per passare attraverso una maglia quadrata di 35×35 mm, i limiti inferiore e superiore del calibro sono espressi in multipli di 5. Lo scarto massimo di calibro dei tuberi di una partita deve essere tale che la differenza di dimensioni tra due maglie quadre utilizzate, non superi i 25 mm.
Una partita non deve contenere piu' del 3 per cento in peso dei tuberi con un calibro inferiore a quello minimo, ne' piu' del 3 per cento in peso di tuberi con calibro superiore a quello massimo indicato.


=================================
| Categoria certificate | /A |
+=======================+=======+
| |/B |
+-----------------------+-------+

1. Tolleranza per impurita', difetti e malattie di tuberi-seme di patate:
a) i tuberi-seme di patata colpiti da marciume diverso dal marciume anulare o dal marciume bruno della patata non devono superare lo 0,5% in massa, di tale percentuale i tuberi-seme di patata colpiti da marciume umido non devono superare lo 0,2% in massa;
b) i tuberi-seme di patata colpiti da croste nere dei tuberi di patata su piu' del 10% della superficie non devono superare il 5,0% in massa;
c) i tuberi-seme di patata colpiti da scabbia comune su piu' di un terzo della superficie non devono superare il 5,0% in massa;
d) i tuberi-seme di patata colpiti da scabbia pulverulenta su piu' del 10% della superficie non devono superare il 3,0% in massa;
e) i tuberi raggrinziti per eccessiva disidratazione o disidratazione dovuta a scabbia argentea non devono superare l'1,0% in massa;
f) i tuberi-seme di patata con difetti esterni, compresi i tuberi difformi o con ammaccature o spaccature, non devono superare il 3,0% in massa;
g) la presenza di terra e di corpi estranei non deve superare il 2,0% in massa;
h) la presenza totale di tuberi-seme di patata interessati alle tolleranze di cui ai punti da a) a g) non deve superare l'8,0% in massa.
2. I tuberi-seme di patate sono esenti da Globodera rostochiensis, Dytilenchus destructor, Corynebacterium sepedonicum, Ralstonia (=Pseudomonas) solanacearum e Synchytrium endobioticum.
3. Sono vietati i trattamenti con prodotti inibenti la facolta' germinativa.
4. Gli imballaggi e gli involucri devono essere nuovi e puliti, i contenitori devono essere puliti.
5. I tuberi-seme di patate possono essere commercializzati solamente se hanno un calibro minimo tale da non passare attraverso una maglia quadra di 25×25 mm. Per i tuberi che sono troppo grossi per passare attraverso una maglia quadrata di 35×35 mm, i limiti inferiore e superiore del calibro sono espressi in multipli di 5. Lo scarto massimo di calibro dei tuberi di una partita deve essere tale che la differenza di dimensioni tra due maglie quadre utilizzate, non superi i 25 mm.
Una partita non deve contenere piu' del 3 per cento in peso dei tuberi con un calibro inferiore a quello minimo, ne' piu' del 3 per cento in peso di tuberi con calibro superiore a quello massimo indicato.».
 
Allegato 2

«Allegato VII

CONDIZIONI ALLE QUALI DEVONO SODDISFARE
LE COLTURE AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE
D) Tuberi-seme di patate.
1. I tuberi-seme di pre-base della categoria PBTC dell'Unione devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) non devono essere presenti nelle colture piante non conformi alla varieta' o piante di una varieta' diversa;
b) non devono essere presenti nelle colture piante colpite da gamba nera;
c) nella discendenza diretta non deve essere presente virosi nelle colture;
d) non devono essere presenti nelle colture piante con sintomi di mosaico o sintomi causati dal virus dell'accartocciamento delle foglie di patata;
e) le piante, compresi i tuberi, sono prodotte mediante micropropagazione;
f) le piante, compresi i tuberi sono prodotte in una struttura protetta e in un mezzo di coltura indenne da organismi nocivi;
g) i tuberi non devono essere moltiplicati oltre la prima generazione.
2. I tuberi-seme di pre-base della categoria PB dell'Unione devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) la percentuale numerica di piante non conformi alla varieta' e la percentuale numerica di piante di una varieta' diversa non devono superare, complessivamente, lo 0,01%;
b) le piante devono essere indenni da sintomi di gamba nera;
c) la percentuale numerica di piante in crescita che presentano sintomi di mosaico o sintomi causati dal virus dell'accartocciamento delle foglie di patata non deve superare lo 0,1%;
d) nella discendenza diretta la percentuale numerica di piante che presentano sintomi causati da virus non deve essere superiore allo 0,5%.
3. I tuberi-seme di base devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) la percentuale numerica di piante non conformi alla varieta' e la percentuale numerica di piante di una varieta' diversa non devono superare, complessivamente, lo 0,1% per le classi S, SE ed E;
b) la percentuale numerica di piante in crescita colpite da gamba nera non deve essere superiore allo 0,1% per la classe S, allo 0,5% per la classe SE e all'1,0% per la classe E;
c) nella discendenza diretta la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi non deve essere superiore all'1,0% per la classe S, al 2,0% per la classe SE e al 4,0% per la classe E;
d) la percentuale numerica di piante in crescita che presentano sintomi di mosaico o sintomi causati dal virus dell'accartocciamento delle foglie di patata non devono essere superiori, complessivamente, al 0,2% per la classe S, allo 0,5% per la classe SE e allo 0,8% per la classe E;
e) il numero di generazioni, comprese le generazioni di pre-base sul campo e le generazioni di base, e' limitato a cinque per la classe S, a sei per la classe SE e a sette per la classe E;
f) se la generazione indicata nell'etichetta ufficiale i tuberi-seme di patata in questione sono considerati appartenenti alla quinta generazione per la classe S, alla sesta per la classe SE e alla settima per la classe E.
4. I tuberi-seme certificati devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) la percentuale numerica di piante non conformi alla varieta' e la percentuale numerica di piante di una varieta' diversa non devono essere superiori, complessivamente, allo 0,2% per la classe A e allo 0,5% per la classe B;
b) la percentuale numerica di piante in crescita colpite da gamba nera non deve essere superiore al 2,0% per la classe A e allo 4,0% per la classe B;
c) nella discendenza diretta la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi non deve essere superiore all'8,0% per la classe A e al 10,0% per la classe B;
d) la percentuale numerica di piante in crescita che presentano sintomi di mosaico o sintomi causati dal virus dell'accartocciamento delle foglie di patata non deve essere superiore, complessivamente, al 2,0% per la classe A e allo 6,0% per la classe B.
5. Le tolleranze previste nei punti 3-c) e d) e 4 c) e d) sono applicabili soltanto alle virosi causate da virus diffusi in Europa.
Il numero massimo di generazioni proveniente da tuberi-seme di patate certificate e' due.
Se la generazione non e' indicata nell'etichetta ufficiale le patata in questione sono ritenute appartenenti alla generazione limite consentita per la categoria di appartenenza.».
 
Art. 2

Nel decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, l'art. 25 e' sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) "pianta madre", una pianta identificata da cui si ottiene il materiale di propagazione;
b) "micropropagazione", la pratica che prevede la moltiplicazione rapida del materiale vegetale al fine di produrre un elevato numero di piante, impiegando colture in vitro provenienti da boccioli o meristemi vegetali differenziati ottenuti da una pianta.
1. Per i tuberi-seme di patate, le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui al precedente art. 21 sono le seguenti:
A) i tuberi-seme di pre-base che si suddividono nelle due classi di commercializzazione PBTC e PB:
a) provengono da piante madri indenni dai seguenti organismi nocivi: Pectobacterium spp., Dickeya spp., virus dell'accartocciamento delle foglie della patata, virus A della patata, virus M della patata, virus S della patata, virus X della patata e virus Y della patata;
b) sono indenni da sintomi di gamba nera;
c) la percentuale numerica di piante in crescita non conformi alla varieta' e la percentuale numerica delle piante di una varieta' diversa non devono essere superiori, complessivamente, allo 0,01%;
d) nella discendenza diretta la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi non deve essere superiore allo 0,5%;
e) la percentuale numerica di piante in crescita con sintomi di mosaico o con sintomi causati dal virus dell'accartocciamento delle foglie di patata non deve essere superiore allo 0,1%;
f) il numero massimo di generazioni sul campo e' limitato a quattro.
All'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f). Nel caso di dubbi tale esame e' integrato con prove ufficiali sulle foglie.
Qualora vengano utilizzati metodi di micropropagazione la conformita' a quanto stabilito dalla lettera a) e' verificata mediante una prova ufficiale della pianta madre oppure mediante una prova realizzata sotto sorveglianza ufficiale. Qualora vengano utilizzati metodi di selezione clonale la conformita' a quanto stabilito dalla lettera a) e' verificata mediante una prova ufficiale del ceppo clonale oppure mediante una prova realizzata sotto sorveglianza ufficiale;
B) tuberi-seme di base che si suddividono nelle tre classi di commercializzazione S - SE - E:
a) che siano prodotti secondo metodi di selezione per la conservazione delle varieta' e dello stato sanitario;
b) che sia prevista la destinazione di essi soprattutto per la produzione di tuberi-seme certificati;
c) che siano conformi alle condizioni minime degli allegati numeri VI e VII per i tuberi-seme di base;
d) che all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);
C) tuberi-seme certificati che si suddividono nelle due classi di commercializzazione A e B:
a) che provengano direttamente da tuberi-seme di base o da tuberi-seme certificati, ovvero da tuberi-seme di una fase anteriore a quella dei tuberi-seme di base purche' i tuberi di detta fase anteriore siano risultati, a seguito di un esame ufficiale, rispondenti alle condizioni previste per i tuberi-seme di base;
b) che sia prevista la destinazione di essi soprattutto per una produzione diversa da quella di tuberi-seme di patate;
c) che siano conformi alle condizioni minime degli allegati numeri VI e VII per i tuberi-seme certificati;
d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).
2. Per i tuberi-seme prodotti con tecniche di micropropagazione e non conformi alle dimensioni previste dal presente regolamento, possono essere stabilite, secondo la procedura prevista dall'art. 14 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e dall'art. 20 del presente regolamento, nel rispetto degli accordi comunitari:
a) deroghe alle disposizioni specifiche del presente regolamento;
b) le condizioni applicabili ai tuberi-seme teste' definiti;
c) le indicazioni prescritte per detti tuberi-seme.
2-bis. Durante tutte le operazioni di produzione dei tuberi-seme, inclusa la calibratura, il magazzinaggio, il trattamento e il trasporto, devono essere adottate, per ragioni fitosanitarie, misure idonee a separare i tuberi-seme dalle altre patate. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, stabilisce le modalita' di applicazione del presente comma.».
 
Art. 3

L'allegato VI condizioni cui debbono soddisfare le sementi, sezione IV materiali di moltiplicazione costituiti da tuberi, bulbi, rizomi e simili, A) patate, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' sostituito dall'allegato 1 al presente decreto.
 
Art. 4

L'allegato VII condizioni alle quali devono soddisfare le colture ai fini della certificazione, sezione D) tuberi-seme di patate del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' sostituito dall'allegato 2 al presente decreto.
Il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' soggetto al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed entra in vigore il 1° gennaio 2016.
Roma, 2 luglio 2015

Il Ministro: Martina

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2968
 
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