Gazzetta n. 267 del 16 novembre 2015 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 16 novembre 2015, n. 180
Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 e in, particolare, l'art. 8, recante principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2014/59/UE;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della giustizia;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «accordo di netting»: un accordo in virtu' del quale determinati crediti o obbligazioni possono essere convertiti in un unico credito netto, compresi gli accordi di netting per close-out di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170;
b) «alta dirigenza»: il direttore generale, i vice-direttori generali e le cariche ad esse assimilate, i responsabili della principali aree di affari e coloro che sono rispondono direttamente all'organo amministrativo;
c) «autorita' competente»: la Banca d'Italia, la Banca centrale europea relativamente ai compiti specifici ad essa attribuiti dal Regolamento (UE) n. 1024/2013, o altra autorita' competente straniera per l'esercizio della vigilanza ai sensi all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del Regolamento (UE) n. 575/2013;
d) «autorita' di vigilanza su base consolidata»: l'autorita' di vigilanza come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 41, del Regolamento (UE) n. 575/2013;
e) «autorita' di risoluzione di gruppo»: l'autorita' di risoluzione dello Stato membro in cui ha sede l'autorita' di vigilanza su base consolidata;
f) «azione di risoluzione»: la decisione di sottoporre un soggetto a risoluzione ai sensi dell'articolo 32, l'esercizio di uno o piu' poteri di cui al Titolo IV, Capo V oppure l'applicazione di una o piu' misure di risoluzione di cui al Titolo IV, Capo IV;
g) «bail-in»: la riduzione o la conversione in capitale dei diritti degli azionisti e dei creditori, secondo quanto previsto dal Titolo IV, Capo IV, Sezione III;
h) «banca»: una banca come definita all'articolo 1, comma 1, lettera b), del Testo Unico Bancario;
i) «capitale primario di classe 1»: le azioni, le riserve e gli altri strumenti finanziari computabili nel capitale primario di classe 1 ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013;
l) «capogruppo»: la capogruppo di un gruppo bancario ai sensi dell'articolo 61 del Testo Unico Bancario;
m) «cessionario»: il soggetto al quale sono ceduti azioni, altre partecipazioni, titoli di debito, attivita', diritti o passivita', o una combinazione degli stessi, dall'ente sottoposto a risoluzione;
n) «clausola di close-out netting»: una clausola come definita all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170;
o) «contratti finanziari» i seguenti contratti e accordi:
1) contratti su valori mobiliari, fra cui:
i) contratti di acquisto, vendita o prestito di un titolo o gruppi o indici di titoli;
ii) opzioni su un titolo o gruppi o indici di titoli;
iii) operazioni di vendita attive o passive con patto di riacquisto su ciascuno di questi titoli, o gruppi o indici di titoli;
2) contratti connessi a merci, fra cui:
i) contratti di acquisto, vendita o prestito di merci o gruppi o indici di merci per consegna futura;
ii) opzioni su merci o gruppi o indici di merci;
iii) operazioni di vendita con patto di riacquisto attive o passive su merci o gruppi o indici di merci;
3) contratti standardizzati a termine (futures) e contratti differenziali a termine (forward), compresi i contratti per l'acquisto, la vendita o la cessione, a un dato prezzo a una data futura, di merci o beni di qualsiasi altro tipo, servizi, diritti o interessi;
4) accordi di swap, tra cui:
i) swap e opzioni su tassi d'interesse; accordi a pronti (spot) o altri accordi su cambi, valute, indici azionari o azioni, indici obbligazionari o titoli di debito, indici di merci o merci, variabili climatiche, quote di emissione o tassi di inflazione;
ii) total return swap, credit default swap o credit swap;
iii) accordi o transazioni analoghe agli accordi di cui ai punti i) o ii) negoziati abitualmente sui mercati degli swap o dei derivati;
5) accordi di prestito interbancario in cui la scadenza del prestito e' pari o inferiore a tre mesi;
6) accordi quadro per i contratti o accordi di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5;
p) «controparte centrale»: un soggetto di cui all'articolo 2, punto 1, del Regolamento (UE) n. 648/2012;
q) «depositi»: i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di rimborso; non costituiscono depositi i crediti relativi a fondi acquisiti dalla banca debitrice rappresentati da strumenti finanziari indicati dall'articolo 1, comma 2, del Testo Unico della Finanza, o il cui capitale non e' rimborsabile alla pari, o il cui capitale e' rimborsabile alla pari solo in forza di specifici accordi o garanzie concordati con la banca o terzi; costituiscono depositi i certificati di deposito purche' non rappresentati da valori mobiliari emessi in serie;
r) «depositi ammissibili al rimborso»: i depositi che, ai sensi dell'articolo 96-bis, commi 3 e 4, del Testo Unico Bancario, sono astrattamente idonei a essere rimborsati da un sistema di garanzia dei depositanti;
s) «depositi protetti»: i depositi ammissibili al rimborso che non superano il limite di rimborso da parte del sistema di garanzia dei depositanti previsto dall'articolo 96-bis, comma 5, del Testo Unico Bancario;
t) «derivato»: uno strumento derivato come definito all'articolo 2, punto 5, del Regolamento (UE) n. 648/2012;
u) «elementi di classe 2»: gli strumenti di capitale e i prestiti subordinati ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 (Tier 2) o della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e delle relative disposizioni di attuazione;
v) «ente-ponte»: la societa' di capitali costituita ai sensi del Titolo IV, Capo IV, Sezione II, Sottosezione II, per acquisire, detenere e vendere, in tutto o in parte, azioni o altre partecipazioni emesse da un ente sottoposto a risoluzione, o attivita', diritti e passivita' di uno o piu' enti sottoposti a risoluzione per preservarne le funzioni essenziali;
z) «ente sottoposto a risoluzione»: uno dei soggetti indicati all'articolo 2 in relazione al quale e' avviata un'azione di risoluzione;
aa) «evento determinante l'escussione della garanzia»: un evento come definito all'articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170;
bb) «funzioni essenziali»: attivita', servizi o operazioni la cui interruzione potrebbe compromettere la prestazione in uno o piu' Stati membri di servizi essenziali per il sistema economico o la stabilita' finanziaria, in ragione della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne o interne, della complessita' o dell'operativita' transfrontaliera di una banca o di un gruppo, con particolare riguardo alla sostituibilita' dell'attivita', dei servizi o delle operazioni;
cc) «giorno lavorativo»: qualsiasi giorno tranne il sabato, la domenica o le festivita' pubbliche;
dd) «gruppo»: una societa' controllante e le societa' da essa controllate ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico Bancario;
ee) «infrastruttura di mercato»: un sistema di gestione accentrata, un sistema di pagamento, un sistema di regolamento titoli, una controparte centrale o un repertorio di dati sulle negoziazioni;
ff) «legge fallimentare»: il r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
hh) «linee di operativita' principali»: linee di operativita' e servizi connessi che rappresentano fonti significative di entrate, di utili o di valore di avviamento della banca o di un gruppo di cui fa parte una banca;
ii) «meccanismi terminativi»: clausole che attribuiscono alle parti di un contratto il diritto di scioglierlo contratto o chiuderlo per close-out, di esigere l'intera prestazione con decadenza dal beneficio del termine, di compensare obbligazioni, anche secondo un meccanismo di netting, e ogni analoga disposizione che consente la sospensione, la modifica o l'estinzione di un'obbligazione da parte di un contraente o che impedisce l'insorgere di un obbligo previsto dal contratto;
ll) «misura di gestione della crisi»: un'azione di risoluzione o la nomina di un commissario speciale ai sensi dell'articolo 37;
mm) «misura di prevenzione della crisi»: l'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 69-sexies, comma 3, del Testo Unico Bancario, l'applicazione di una misura di intervento precoce o dell'amministrazione straordinaria a norma del Testo Unico Bancario, l'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 14 e 15 e dei poteri di riduzione o di conversione a norma del Titolo IV, Capo II;
nn) «obbligazioni bancarie garantite»: i titoli di debito di cui all'articolo 7-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130;
oo) «organo di amministrazione»: l'organo o gli organi di una societa' cui e' conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale, che supervisionano e monitorano le decisioni della dirigenza e comprendono le persone che dirigono di fatto la societa'; nelle societa' per azioni, societa' in accomandita per azioni e societa' cooperative per azioni a responsabilita' limitata aventi sede legale in Italia, esso identifica: (i) quando e' adottato il sistema tradizionale o quello monistico, il consiglio di amministrazione; (ii) quando e' adottato il sistema dualistico, il consiglio di gestione; nel caso in cui sia adottato il sistema dualistico e lo statuto attribuisca al consiglio di sorveglianza il compito di deliberare in ordine alle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari della societa' ai sensi dell'articolo 2409-terdecies, comma 1, lettera f-bis, del codice civile, anche il consiglio di sorveglianza;
pp) «partecipazioni»: azioni, quote, altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile, nonche' titoli convertibili in - o che conferiscono il diritto di acquisire, o che rappresentano - azioni, quote o i suddetti altri strumenti finanziari;
qq) «passivita' ammissibili»: gli strumenti di capitale non computabili nel patrimonio di vigilanza e le altre passivita' e di uno dei soggetti indicati all'articolo 2, non escluse dall'ambito di applicazione del bail-in in virtu' dell'articolo 49, comma 1;
rr) «passivita' garantita»: una passivita' per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento e' garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprieta' o con costituzione di garanzia reale, comprese le passivita' derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto;
ss) «prestazione della garanzia»: il compimento degli atti indicati all'articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170;
tt) «repertorio di dati sulle negoziazioni»: un soggetto di cui all'articolo 2, punto 2, del Regolamento (UE) n. 648/2012;
uu) «risoluzione»: l'applicazione di una o piu' misure previste al Titolo IV, Capo IV, per realizzare gli obiettivi indicati nell'articolo 21;
vv) «sede di negoziazione»: un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE;
zz) «SEVIF»: il Sistema europeo di vigilanza finanziaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h-bis), del Testo Unico Bancario;
aaa) «SIM»: una societa' di intermediazione mobiliare, come definita ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o un'impresa di investimento avente sede legale in un altro Stato membro, come definita ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 che presta uno o piu' dei seguenti servizi o attivita' di investimento:
1) negoziazione per conto proprio;
2) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo o assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
3) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;
bbb) «sistema di gestione accentrata»: un soggetto che presta i servizi di cui alla Sezione A, punti 1 e/o 2, dell'Allegato al Regolamento (UE) n. 909/2014;
ccc) «sistema di pagamento»: un accordo di cui all'articolo 2, punto 1, del Regolamento (UE) n. 795/2014;
ddd) «sistema di regolamento titoli»: un sistema di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 10, del Regolamento (UE) n. 909/2014;
eee) «sistema di tutela istituzionale» o «IPS»: un accordo riconosciuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 575/2013;
fff) «societa' controllante»: la societa' controllante ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico Bancario;
ggg) «societa' controllate»: le societa' che sono controllate ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico Bancario;
hhh) «societa' finanziarie»: le societa' di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b), del Testo Unico Bancario;
lll) «societa' veicolo per la gestione delle attivita'»: una societa' di capitali costituita ai sensi del Titolo IV, Capo IV, Sezione II, Sottosezione III, per acquisire, in tutto o in parte, le attivita', i diritti o le passivita' di uno o piu' enti sottoposti a risoluzione o di un ente-ponte;
mmm) «sostegno finanziario pubblico straordinario»: un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea o qualsiasi altro sostegno finanziario pubblico a livello sovranazionale che se erogato a livello nazionale configurerebbe un aiuto di stato, fornito per mantenere o ripristinare la solidita', la liquidita' o la solvibilita' di uno dei soggetti indicati all'articolo 2;
nnn) «Stato terzo»: uno Stato non facente parte dell'Unione Europea;
ooo) «Stato membro»: uno Stato facente parte dell'Unione Europea;
ppp) «strumenti di capitale»: gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e gli elementi di classe 2 ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 o della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e relative disposizioni di attuazione;
qqq) «strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1»: gli strumenti di cui all'articolo 52, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 o alla direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e relative disposizioni di attuazione;
rrr) «succursale significativa»: una succursale considerata significativa nello Stato membro nel quale essa e' stabilita ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE;
sss) «Testo Unico Bancario»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
uuu) «Testo Unico della Finanza»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
vvv) «titoli di debito»: le obbligazioni e altre forme di debito trasferibile, gli strumenti che creano o riconoscono un debito e quelli che conferiscono diritti di acquistare titoli di debito.

Avvertenza:
Il presente decreto legislativo e' pubblicato, per
motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art.
8, comma 3 del regolamento di esecuzione del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.
Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 28
novembre 2015 si procedera' alla ripubblicazione del testo
del presente decreto legislativo corredato delle relative
note, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092.
 
Art. 2
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai seguenti soggetti:
a) banche aventi sede legale in Italia;
b) societa' italiane capogruppo di un gruppo bancario e societa' appartenenti a un gruppo bancario ai sensi degli articoli 60 e 61 del Testo Unico Bancario;
c) societa' incluse nella vigilanza consolidata ai sensi dell'artizolo 65, comma 1, lettere c) e h), del Testo Unico Bancario;
d) societa' aventi sede legale in Italia incluse nella vigilanza consolidata in un altro Stato membro.
 
Art. 3
Banca d'Italia

1. La Banca d'Italia svolge le funzioni ed esercita i poteri disciplinati dal presente decreto in qualita' di autorita' di risoluzione nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2, quando essi hanno sede legale in Italia, salvo ove diversamente indicato. Nei casi previsti dal presente decreto, le stesse funzioni e poteri sono esercitati nei confronti delle succursali stabilite in Italia di banche extracomunitarie.
2. La Banca d'Italia svolge le funzioni ed esercita i poteri disciplinati dal presente decreto in qualita' di autorita' di risoluzione di gruppo nei confronti dei gruppi quando essa e' l'autorita' di vigilanza su base consolidata in base al Regolamento (UE) n. 575/2013, anche se la vigilanza su base consolidata e' svolta dalla Banca Centrale Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013.
3. Quando i gruppi di cui al comma 2 includono componenti aventi sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea, la Banca d'Italia svolge le funzioni attribuite all'autorita' di risoluzione di gruppo in materia di predisposizione e aggiornamento dei piani di risoluzione di gruppo, valutazione della risolvibilita', determinazione del requisito minimo di passivita' soggette a bail-in ai sensi dell'articolo 50, avvio della risoluzione e adozione delle relative misure anche con riguardo alle componenti del gruppo aventi sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea, nel rispetto delle competenze dell'autorita' di risoluzione di quello Stato e nei termini disciplinati dal presente decreto e da disposizioni dell'Unione europea.
4. La Banca d'Italia emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza. Essa inoltre applica le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione e gli atti delegati adottati dalla Commissione Europea, anche su proposta dell'ABE; puo' emanare disposizioni di attuazione del presente decreto, anche in attuazione di orientamenti dell'ABE.
5. La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini fissati da disposizioni di legge, e salve le deroghe previste dal presente decreto, stabilisce, per i procedimenti di propria competenza, i termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento e indica i motivi delle decisioni. Si applicano, in quanto compatibili, e salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. La Banca d'Italia esercita i poteri di risoluzione in armonia con le disposizioni dell'Unione Europea; collabora con la Banca Centrale Europea, con le autorita' e i comitati che compongono il SEVIF e con le altre autorita' e istituzioni indicate dalle disposizioni dell'Unione europea; nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, adempie agli obblighi di comunicazione nei confronti di essi; nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione Europea, la Banca d'Italia puo' inoltre concludere accordi con l'ABE e con le autorita' di risoluzione di altri Stati membri che prevedano anche la ripartizione di compiti, la delega di funzioni e, ferme restando le disposizioni di cui al Titolo IV, Capo VI, ricorrere all'ABE per la risoluzione di controversie con le autorita' di risoluzione degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere. La Banca d'Italia, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, prevede adeguate forme di separazione tra le funzioni connesse con la gestione delle crisi e le altre funzioni da essa svolte, in modo da assicurarne l'indipendenza operativa, e istituisce forme di collaborazione e coordinamento tra le relative strutture. Essa rende pubbliche le misure adottate per conseguire gli obiettivi di cui al presente comma.
7. La Banca d'Italia informa annualmente il Ministro dell'economia e delle finanze degli atti adottati ai sensi dell'articolo 34.
8. La Banca d'Italia pubblica i provvedimenti di carattere generale emanati ai sensi del presente decreto, nonche' altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti che possono essere sottoposti a risoluzione.
9. I provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana quando le disposizioni in essi contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli che possono essere sottoposti a risoluzione.
10. Nell'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto, alla Banca d'Italia, ai componenti dei suoi organi nonche' ai suoi dipendenti si applica l'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
 
Art. 4
Ministro dell'economia e delle finanze

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze approva il provvedimento di cui all'articolo 32 con cui la Banca d'Italia dispone l'avvio della risoluzione ed esercita le funzioni di sua competenza previste dal presente decreto.
2. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze concordano modalita' per la tempestiva condivisione delle informazioni al fine di garantire efficacia e efficienza della gestione delle crisi.
 
Art. 5
Segreto

1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attivita' di risoluzione sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto. Il segreto non puo' essere opposto all'autorita' giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.
2. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto d'ufficio. Nell'esercizio delle funzioni di risoluzione, essi sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Direttorio le irregolarita' constatate, anche quando assumono la veste di reati.
3. Sono altresi' coperti da segreto d'ufficio le notizie, le informazioni e i dati di cui vengono a conoscenza o in possesso i seguenti soggetti in ragione dell'attivita' svolta in relazione alle funzioni disciplinate dal presente decreto:
a) il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' il personale del Ministero dell'economia e delle finanze;
b) la Consob, la COVIP, l'IVASS e ogni altra pubblica amministrazione o autorita' coinvolta nella risoluzione, fermo restando l'articolo 6, commi 1 e 2;
c) i commissari speciali di cui all'articolo 37;
4. Sono obbligati al segreto con riferimento alle informazioni e i dati acquisiti nell'ambito di attivita' svolte in connessione con l'espletamento di compiti disciplinati dal presente decreto:
a) coloro che sono stati contattati, direttamente o indirettamente, dalla Banca d'Italia in qualita' di potenziali acquirenti nell'ambito di una risoluzione, indipendentemente dall'esito del contatto o della sollecitazione, i componenti dei relativi organi e coloro che prestano la loro attivita' per essi;
b) i soggetti direttamente o indirettamente incaricati dalla Banca d'Italia dello svolgimento di funzioni disciplinate dal presente decreto, i componenti dei relativi organi e coloro che prestano la loro attivita' per essi;
c) i componenti degli organi dei soggetti presso cui sono istituiti i fondi di risoluzione e coloro che prestano la loro attivita' per questi ultimi;
d) un ente-ponte o una societa' veicolo per la gestione delle attivita' istituiti ai sensi del presente decreto, nella persona dei propri rappresentanti, nonche' i componenti dei relativi organi e coloro che prestano la loro attivita' per essi;
e) i sistemi di garanzia dei depositanti, i componenti dei relativi organi e coloro che prestano la propria attivita' per essi;
f) i sistemi di indennizzo degli investitori, i componenti dei relativi organi e coloro che prestano la propria attivita' per essi.
5. La Banca d'Italia e i soggetti di cui al comma 3, lettere a) e b), e di cui al comma 4, adottano adeguati presidi per assicurare il rispetto del segreto da parte delle persone coinvolte nell'esercizio di attivita' connesse alla risoluzione e per valutare i possibili effetti in caso di violazione del segreto.
6. Quando necessario per pianificare o attuare una misura di risoluzione, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 3 e 4:
a) la Banca d'Italia puo' trasmettere informazioni o autorizzarne la trasmissione a soggetti terzi;
b) i soggetti indicati ai commi 3 e 4 possono trasmettere a soggetti terzi le informazioni, diverse da quelle ad essi trasmesse dalla Banca d'Italia ai sensi della lettera a), acquisite nell'ambito di attivita' connesse alla risoluzione.
7. Nei casi indicati nel comma 6, i terzi destinatari delle informazioni sono obbligati al segreto sulle medesime.
 
Art. 6
Collaborazione tra autorita'

1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in conformita' delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
2. La Banca d'Italia, la Consob, la COVIP e l'IVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, per agevolare le rispettive funzioni e non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.
3. La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorita' e i comitati che compongono il SEVIF, nonche' con le autorita' di risoluzione degli altri Stati membri, per agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorita' italiane competenti, salvo diniego dell'autorita' dello Stato membro che ha fornito le informazioni.
4. Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia scambia informazioni con le autorita' e i soggetti esteri indicati dalle disposizioni medesime. La collaborazione e lo scambio di informazioni con le autorita' di Stati terzi sono disciplinati dagli articoli 76 e 77.
 
Art. 7
Piani di risoluzione individuali

1. La Banca d'Italia predispone, sentita la Banca Centrale Europea se questa e' l'autorita' competente, un piano di risoluzione per ciascuna banca non sottoposta a vigilanza su base consolidata. Se la banca ha una o piu' succursali significative in altri Stati membri, sono sentite anche le autorita' di risoluzione di quegli Stati.
2. Fatto salvo l'articolo 11, il piano e' preparato in base alle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 9 e prevede le modalita' per l'applicazione alla banca delle misure e dei poteri da attivare in caso di risoluzione secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia, anche con provvedimenti di carattere generale.
3. Nell'elaborare il piano, sono identificati eventuali ostacoli rilevanti per la risoluzione e stabilite modalita' d'intervento atte ad affrontarli, in conformita' al Capo II.
4. Il piano e' riesaminato, e se necessario aggiornato, almeno annualmente, nonche' in caso di significativo mutamento della struttura societaria o organizzativa, della attivita' o della situazione patrimoniale o finanziaria della banca.
 
Art. 8
Piani di risoluzione di gruppo

1. Per ciascun gruppo che include una banca italiana, e' predisposto un piano di risoluzione, che individua misure per la risoluzione delle societa' appartenenti al gruppo bancario e delle societa' incluse nella vigilanza consolidata, indicate all'articolo 2, comma 1, lettera c).
2. Il piano di risoluzione e' preparato in base alle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 9 e prevede le modalita' per l'applicazione al gruppo delle misure e dei poteri da attivare in caso di risoluzione secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia, anche con provvedimenti di carattere generale.
3. Il piano di risoluzione e' riesaminato e, se necessario, aggiornato almeno annualmente, nonche' in caso di significativo mutamento della struttura giuridica o organizzativa del gruppo, o della sua situazione patrimoniale o finanziaria, avendo riguardo a ogni componente del gruppo.
4. Il piano e' predisposto dalla Banca d'Italia quando essa e' l'autorita' di risoluzione di gruppo. Sono sentite le autorita' di risoluzione e le autorita' competenti degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative delle societa' del gruppo; sono inoltre sentite le autorita' competenti per la vigilanza su base consolidata.
5. Se il gruppo include societa' aventi sede legale in altri Stati membri, il piano e' predisposto e aggiornato secondo quanto previsto dall'articolo 70, sia quando la Banca d'Italia e' l'autorita' di risoluzione di gruppo sia quando essa e' l'autorita' di risoluzione di una componente del gruppo.
 
Art. 9
Cooperazione

1. I soggetti cui il piano di risoluzione si riferisce collaborano ai fini della predisposizione e del tempestivo aggiornamento del piano, e forniscono, anche per il tramite della Banca Centrale Europea se questa e' l'autorita' competente, le informazioni necessarie per la predisposizione, l'aggiornamento e l'applicazione dei piani di risoluzione. Essi conservano documentazione dettagliata dei contratti finanziari di cui sono parte e la mettono a disposizione della Banca d'Italia secondo i termini e le modalita' da questa stabiliti.
2. Le banche e le capogruppo italiane controllate da una societa' estera inclusa nella vigilanza consolidata della Banca d'Italia provvedono alla trasmissione dei piani, delle informazioni, dei documenti, e di ogni altro dato che debba essere trasmesso tra la societa' estera controllante e la Banca d'Italia.
3. Le societa' aventi sede legale in Italia che controllano una banca soggetta a vigilanza consolidata in un altro Stato membro collaborano con l'autorita' di risoluzione di tale Stato al fine di assicurare la trasmissione delle informazioni, dei documenti, e di ogni altro dato rilevante per la predisposizione dei piani di risoluzione.
4. La Banca d'Italia riceve dalle banche e dalle societa' che controllano una banca soggetta a vigilanza consolidata in Italia, nonche' dalla Banca Centrale Europea, se questa e' l'autorita' competente, comunicazione immediata di qualsiasi cambiamento che comporta la necessita' di revisione o aggiornamento dei piani di risoluzione.
 
Art. 10
Trasmissione delle informazioni
e dei piani di risoluzione di gruppo

1. La capogruppo trasmette alla Banca d'Italia le informazioni richieste in conformita' dell'articolo 9. Le informazioni riguardano tutti i soggetti cui il piano di risoluzione si riferisce.
2. La Banca d'Italia trasmette le informazioni acquisite a norma del comma 1 all'ABE, nonche', in caso di gruppo con componenti aventi sede legale in altri Stati membri:
a) alle autorita' di risoluzione delle societa' controllate;
b) alle autorita' di risoluzione degli altri Stati membri in cui sono stabilite succursali significative, per quanto attiene alle succursali;
c) ove rilevanti, alle autorita' competenti rappresentate nei collegi delle autorita' di vigilanza o con le quali e' stato stipulato un accordo di coordinamento e cooperazione; e
d) alle autorita' di risoluzione degli altri Stati membri in cui hanno sede legale le societa' diverse da una banca o una SIM, che controllano una banca.
3. Le informazioni trasmesse alle autorita' di cui al comma 2, lettere a), b), c), nonche' alle autorita' competenti delle societa' controllate comprendono almeno tutte le informazioni riguardanti la societa' controllata o la succursale significativa di loro rispettiva competenza. Le informazioni fornite all'ABE comprendono tutte le informazioni d'interesse dell'ABE in relazione ai piani di risoluzione di gruppo. Le informazioni relative a societa' controllate aventi sede legale in Stati terzi sono trasmesse previo consenso dell'autorita' competente o di risoluzione interessata.
4. I piani di risoluzione e i piani di risoluzione di gruppo, nonche' ogni loro eventuale modifica, sono trasmessi alle autorita' competenti interessate.
5. Alla banca interessata e' trasmessa una sintesi degli elementi fondamentali del piano.
 
Art. 11
Piani di risoluzione in forma semplificata

1. La Banca d'Italia puo', con provvedimenti di carattere generale o particolare, prevedere modalita' semplificate di adempimento degli obblighi stabiliti dal presente Capo, avendo riguardo alle possibili conseguenze del dissesto della banca o del gruppo in considerazione delle loro caratteristiche, ivi inclusi le dimensioni, la complessita' operativa, la struttura societaria, lo scopo mutualistico, l'adesione a un sistema di tutela istituzionale.
 
Art. 12
Valutazione della risolvibilita'

1. La Banca d'Italia valuta, sentita la Banca Centrale Europea quando questa e' l'autorita' competente, se una banca non facente parte di un gruppo e' risolvibile. Se la banca ha una o piu' succursali significative in altri Stati membri, sono sentite anche le autorita' di risoluzione di quegli Stati.
2. Una banca si intende risolvibile quando, anche in presenza di situazioni di instabilita' finanziaria generalizzata o di eventi sistemici, essa puo' essere assoggettata a liquidazione coatta amministrativa o a risoluzione, minimizzando le conseguenze negative significative per il sistema finanziario italiano, di altri Stati membri o dell'Unione europea e nella prospettiva di assicurare la continuita' delle funzioni essenziali.
3. Per valutare la risolvibilita' si considerano gli elementi indicati dalla Banca d'Italia, anche con provvedimenti di carattere generale, e quanto stabilito dai regolamenti della Commissione Europea. La valutazione non fa affidamento sulle seguenti misure:
a) sostegno finanziario pubblico straordinario, fatto salvo l'utilizzo dei fondi di risoluzione;
b) assistenza di liquidita' di emergenza fornita dalla banca centrale;
c) assistenza di liquidita' fornita dalla banca centrale con garanzie durata e tasso di interesse non standard.
4. La valutazione e' effettuata in occasione della preparazione e dell'aggiornamento del piano di risoluzione in conformita' dell'articolo 7, che ne tiene debitamente conto. La Banca d'Italia, se ritiene che la banca non e' risolvibile, lo comunica tempestivamente all'ABE. In tal caso, l'obbligo di predisporre o aggiornare il piano di risoluzione e' sospeso fino alla definitiva individuazione delle misure per la rimozione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilita' ai sensi dell'articolo 14.
 
Art. 13
Valutazione della risolvibilita' dei gruppi

1. La Banca d'Italia valuta se un gruppo e' risolvibile, quando e' l'autorita' di risoluzione di gruppo: sono sentite le autorita' competenti per la vigilanza su base consolidata e individuale. Se le banche del gruppo hanno una o piu' succursali significative in altri Stati membri, sono sentite anche le autorita' di risoluzione e competenti di quegli Stati.
2. Un gruppo si intende risolvibile, anche in presenza di situazioni di instabilita' finanziaria generalizzata o di eventi sistemici, quando le componenti del gruppo possono essere assoggettate alle procedure concorsuali rispettivamente applicabili oppure alla risoluzione, in modo da minimizzare le conseguenze negative significative per il sistema finanziario degli Stati membri in cui le componenti del gruppo sono stabilite, di altri Stati membri o dell'Unione europea e nella prospettiva di assicurare la continuita' delle funzioni essenziali svolte dalle componenti del gruppo mediante la loro separazione, se facilmente praticabile in modo tempestivo, o con altri mezzi.
3. Per valutare la risolvibilita' si considerano gli elementi indicati dalla Banca d'Italia, anche con provvedimenti di carattere generale, e quanto stabilito dai regolamenti della Commissione Europea. La valutazione non fa affidamento sulle misure indicate nell'art. 12, comma 3.
4. La valutazione e' effettuata in occasione della preparazione e dell'aggiornamento del piano di risoluzione di gruppo in conformita' all'art. 8, che ne tiene debitamente conto. La Banca d'Italia, in qualita' di autorita' di risoluzione di gruppo, se ritiene che il gruppo non e' risolvibile, lo comunica tempestivamente all'ABE. In tal caso, l'obbligo di predisporre o aggiornare il piano di risoluzione di gruppo o di concorrere a una decisione congiunta su di esso e' sospeso fino alla definitiva individuazione delle misure per la rimozione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilita' ai sensi dell'art. 15.
 
Art. 14
Rimozione degli impedimenti alla risolvibilita'
di banche non facenti parte di un gruppo

1. Se, a seguito della valutazione effettuata conformemente all'articolo 12, risultano impedimenti sostanziali alla risolvibilita' di una banca, la Banca d'Italia ne da' comunicazione alla banca stessa, alla Banca Centrale Europea se questa e' l'autorita' competente, nonche' alle autorita' di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative. In caso di gruppo, si procede a norma dell'articolo 15.
2. Entro quattro mesi dalla data di ricevimento della comunicazione, la banca propone misure per superare gli impedimenti. Le misure sono approvate se ritenute adeguate e dell'approvazione e' data comunicazione alla banca. In caso contrario, la Banca d'Italia indica alla banca, direttamente o per il tramite della Banca Centrale Europea quando questa e' l'autorita' competente, le misure alternative da adottare tra quelle elencate all'articolo 16, commi 1 e 2. Esse sono individuate tenuto conto del possibile impatto degli impedimenti sulla stabilita' finanziaria e dell'effetto delle misure alternative sull'attivita' della banca, sulla sua stabilita' e sulla sua capacita' di contribuire al sistema economico, nonche' sul mercato interno dei servizi finanziari e sulla stabilita' finanziaria di altri Stati membri e dell'Unione. La banca propone entro un mese un piano per conformarsi ad esse.
 
Art. 15
Rimozione degli impedimenti alla risolvibilita' di gruppi

1. Se, a seguito della valutazione effettuata conformemente all'articolo 13, risultano impedimenti sostanziali alla risolvibilita' di un gruppo con componenti aventi sede legale solo in Italia, la Banca d'Italia ne da' comunicazione alla capogruppo, alla Banca Centrale Europea se questa e' l'autorita' competente, nonche' alle autorita' di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative.
2. La Banca d'Italia, in collaborazione con la Banca Centrale Europea se questa e' l'autorita' di vigilanza su base consolidata e con l'ABE conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1093/2010, prepara una relazione e la trasmette alla capogruppo, nonche' alle autorita' di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative. La relazione analizza gli impedimenti sostanziali alla risoluzione e raccomanda misure mirate e rispondenti al principio di proporzionalita', avendone valutato l'impatto sulle banche o sulle SIM facenti parte del gruppo.
3. Entro quattro mesi dalla data di ricezione della relazione, la capogruppo puo' presentare osservazioni e proporre misure alternative per superare gli impedimenti individuati nella relazione. La Banca d'Italia comunica alla Banca Centrale Europea, se questa e' l'autorita' di vigilanza su base consolidata, all'ABE, alle autorita' di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative, le misure proposte dalla capogruppo.
4. La Banca d'Italia, sentite le autorita' competenti e le autorita' di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative, decide sulle misure proposte dalla capogruppo, tenendo conto dell'impatto delle misure in tutti gli Stati membri in cui il gruppo opera ed eventualmente indica le misure da adottare tra quelle elencate all'articolo 16, commi 1 e 2.
5. La decisione e' motivata e adottata entro quattro mesi che decorrono dalla presentazione di eventuali osservazioni da parte della capogruppo o, in mancanza di osservazioni, alla scadenza del termine di quattro mesi di cui al comma 3. La decisione e' trasmessa alla capogruppo.
6. In caso di gruppo con componenti aventi sede legale in altri Stati membri, si applica la procedura di cui all'articolo 70.
 
Art. 16
Misure di rimozione degli impedimenti alla risolvibilita'

1. Ai fini degli articoli 14, comma 2, e 15, commi 4 e 6, la Banca d'Italia puo' ordinare a una banca di:
a) modificare o adottare accordi di finanziamento infragruppo, o elaborare contratti di servizio, infragruppo o con terzi, per la prestazione di funzioni essenziali;
b) limitare il livello massimo di esposizione ai rischi, individuali e aggregati;
c) fornire informazioni rilevanti ai fini della risoluzione, anche su base periodica;
d) cedere o dismettere determinati beni o rapporti giuridici;
e) limitare, sospendere o cessare determinate attivita', linee di business, vendita di prodotti, o astenersi da intraprenderne di nuovi.
2. Ai fini degli articoli 14, comma 2, e 15, commi 4 e 6, la Banca d'Italia puo' inoltre:
a) imporre modifiche alla forma giuridica o alla struttura operativa della banca o di societa' del gruppo, o alla struttura del gruppo, per ridurne la complessita' e assicurare che le funzioni essenziali possano, in caso di risoluzione, essere separate dalle altre funzioni; se per dare attuazione alle modifiche e' richiesto il conferimento dell'intera azienda bancaria a una societa' controllata, ai soci non spetta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile;
b) imporre a una societa' non finanziaria di cui all'art. 65, comma 1, lettera h), del Testo Unico Bancario, anche se avente sede legale in altri Stati membri, di costituire una societa' finanziaria intermedia che controlli la banca, se necessario per agevolarne la risoluzione ed evitare che la risoluzione determini conseguenze negative sulle componenti non finanziarie del gruppo;
c) ordinare a un soggetto di cui all'art. 2 di emettere passivita' ammissibili per ottemperare ai requisiti di cui all'art. 50 o adottare altre misure per rispettare il requisito minimo di fondi propri e passivita' ammissibili ai sensi dell'art. 50, anche intraprendendo trattative per modificare le clausole applicabili alle passivita' ammissibili, agli strumenti aggiuntivi di classe 1 o agli elementi di classe 2 emessi per rendere efficace, secondo la legge che governa gli strumenti, l'eventuale riduzione o conversione disposta dalla Banca d'Italia.
 
Art. 17
Presupposti comuni alla risoluzione
e alle altre procedure di gestione delle crisi

1. Una banca e' sottoposta a una delle misure indicate all'articolo 20 quando ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:
a) la banca e' in dissesto o a rischio di dissesto secondo quanto previsto dal comma 2;
b) non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione di cui alla lettera a) in tempi adeguati, tra cui l'intervento di uno o piu' soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza, che puo' includere misure di intervento precoce o l'amministrazione straordinaria ai sensi del Testo Unico Bancario.
2. La banca e' considerata in dissesto o a rischio di dissesto in una o piu' delle seguenti situazioni:
a) risultano irregolarita' nell'amministrazione o violazioni di disposizioni legislative, regolamentarie o statutarie che regolano l'attivita' della banca di gravita' tale che giustificherebbero la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita';
b) risultano perdite patrimoniali di eccezionale gravita', tali da privare la banca dell'intero patrimonio o di un importo significativo del patrimonio;
c) le sue attivita' sono inferiori alle passivita';
d) essa non e' in grado di pagare i propri debiti alla scadenza;
e) elementi oggettivi indicano che una o piu' delle situazioni indicate nelle lettere a), b), c) e d) si realizzeranno nel prossimo futuro;
f) e' prevista l'erogazione di un sostegno finanziario pubblico straordinario a suo favore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18.
3. Le misure indicate all'articolo 20 possono essere disposte anche se non sono state precedentemente adottate misure di intervento precoce o l'amministrazione straordinaria.
 
Art. 18
Sostegno finanziario pubblico straordinario

1. Ai fini dell'articolo 17, comma 2, lettera f), una banca non e' considerata in dissesto o a rischio di dissesto nei casi in cui, per evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilita' finanziaria, il sostegno finanziario pubblico straordinario viene concesso:
a) in una delle seguenti forme:
i) una garanzia dello Stato a sostegno degli strumenti di liquidita' forniti dalla banca centrale alle condizioni da essa applicate;
ii) una garanzia dello Stato sulle passivita' di nuova emissione;
iii) la sottoscrizione di fondi propri o l'acquisto di strumenti di capitale effettuati a prezzi e condizioni che non conferiscono un vantaggio alla banca, se al momento della sottoscrizione o dell'acquisto questa non versa in una delle situazioni di cui all'articolo 17, comma 2, lettere a), b), c), d) o e), ne' ricorrono i presupposti per la riduzione o la conversione ai sensi del Capo II;
b) nonche' a condizione che il sostegno finanziario pubblico straordinario:
i) sia erogato previa approvazione ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato e, nei casi di cui alla lettera a), punti i) e ii), sia riservato a banche con patrimonio netto positivo;
ii) sia adottato su base cautelativa e temporanea, in misura proporzionale alla perturbazione dell'economia; e
iii) non venga utilizzato per coprire perdite ha registrato o verosimilmente registrera' nel prossimo futuro.
2. Nel caso di cui alla lettera a), punto iii), la sottoscrizione e' effettuata unicamente per far fronte a carenze di capitale evidenziate nell'ambito di prove di stress condotte a livello nazionale, dell'Unione europea, o del Meccanismo di Vigilanza Unico, o nell'ambito delle verifiche della qualita' degli attivi o di analoghi esercizi condotti dalla Banca Centrale Europea, dall'ABE o da autorita' nazionali.
 
Art. 19
Accertamento dei presupposti

1. L'organo di amministrazione o di controllo di una banca informa tempestivamente la Banca d'Italia o la Banca Centrale Europea, quali autorita' competenti, se ritiene che la banca e' in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a). Se l'autorita' competente e' la Banca Centrale Europea, essa ne da' senza indugio comunicazione alla Banca d'Italia.
2. La sussistenza del presupposto previsto dall'art. 17, comma 1, lettera a), e' accertata dalla Banca d'Italia o dalla Banca Centrale Europea, quali autorita' competenti. Quando la Banca Centrale Europea e' l'autorita' competente, e' sentita la Banca d'Italia quale autorita' di risoluzione. La Banca d'Italia, in qualita' di autorita' di risoluzione, puo' inoltre accertare in via autonoma la sussistenza del presupposto previsto dall'art. 17, comma 1, lettera a); essa acquisisce dalla Banca Centrale Europea, quando questa e' l'autorita' competente, un parere e tutte le informazioni necessarie.
3. La Banca d'Italia accerta la sussistenza del presupposto previsto dall'art. 17, comma 1, lettera b), sentita la Banca Centrale Europea, quando questa e' l'autorita' competente.
 
Art. 20
Individuazione della procedura di crisi

1. Quando risultano accertati i presupposti indicati all'articolo 17, e' disposta alternativamente nei confronti di una banca:
a) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dalla banca, secondo quanto previsto dal Capo II, quando cio' consente di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
b) la risoluzione della banca secondo quanto previsto dal Capo III o la liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dall'articolo 80 del Testo Unico Bancario se la misura indicata alla lettera a) non consente di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto.
2. La risoluzione e' disposta quando la Banca d'Italia ha accertato la sussistenza dell'interesse pubblico che ricorre quando la risoluzione e' necessaria e proporzionata per conseguire uno o piu' obiettivi indicati all'articolo 21 e la sottoposizione della banca a liquidazione coatta amministrativa non consentirebbe di realizzare questi obiettivi nella stessa misura.
 
Art. 21
Obiettivi della risoluzione

1. La Banca d'Italia esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto avendo riguardo alla continuita' delle funzioni essenziali dei soggetti di cui all'articolo 2, alla stabilita' finanziaria, al contenimento degli oneri a carico delle finanze pubbliche, alla tutela dei depositanti e degli investitori protetti da sistemi di garanzia o di indennizzo, nonche' dei fondi e delle altre attivita' della clientela.
2. Nel perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, si tiene conto dell'esigenza di minimizzare i costi della risoluzione e di evitare, per quanto possibile, distruzione di valore.
 
Art. 22
Principi della risoluzione

1. La risoluzione si conforma ai seguenti principi:
a) le perdite sono subite dagli azionisti e dai creditori, nell'ordine e nei modi stabiliti dal presente decreto;
b) salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto, gli azionisti e i creditori aventi la stessa posizione nell'ordine di priorita' applicabile in sede concorsuale ricevono pari trattamento e subiscono le perdite secondo l'ordine medesimo;
c) nessun azionista e creditore subisce perdite maggiori di quelle che subirebbe se l'ente sottoposto a risoluzione fosse liquidato, secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile;
d) i depositi protetti non subiscono perdite;
e) gli organi con funzioni di amministrazione e di controllo e l'alta dirigenza dell'ente sottoposto a risoluzione sono sostituiti, salvo i casi in cui la permanenza in carica di tutti o di alcuni di essi sia necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione; i componenti di tali organi forniscono alla Banca d'Italia o ai commissari speciali l'assistenza necessaria, anche in caso di cessazione dalla carica;
f) agli azionisti, ai creditori e agli altri soggetti interessati dalla risoluzione sono applicate le salvaguardie previste dal Titolo VI;
g) i soggetti che hanno dolosamente o colposamente dato causa o contribuito al dissesto dell'ente sottoposto a risoluzione ne rispondono secondo quanto previsto dalla legge;
h) i provvedimenti adottati ai sensi del presente decreto sono volti a ridurre al minimo gli effetti negativi della risoluzione sulla stabilita' finanziaria nell'Unione Europea e nei suoi Stati membri, nonche', se l'ente sottoposto a risoluzione fa parte di un gruppo, sulle altre componenti del gruppo e sul gruppo nel suo complesso.
2. Le azioni di risoluzione tengono conto della complessita' operativa, dimensionale e organizzativa dei soggetti coinvolti, nonche' della natura dell'attivita' svolta; esse sono effettuate nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato dell'Unione Europea.
 
Art. 23
Valutazione

1. L'avvio della risoluzione o la riduzione e conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale ai sensi del Capo II nei confronti di un soggetto di cui all'articolo 2 e' preceduto da una valutazione equa, prudente e realistica delle sue attivita' e passivita'.
2. La valutazione e' effettuata su incarico della Banca d'Italia da un esperto indipendente, ivi incluso il commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 71 del Testo Unico Bancario.
3. Per i danni cagionati dalla valutazione, l'esperto, i componenti dei suoi organi nonche' i suoi dipendenti rispondono in caso di dolo o colpa grave.
 
Art. 24
Finalita' e contenuto della valutazione

1. La valutazione e' volta a:
a) fornire elementi perche' sia accertata l'esistenza dei presupposti per la risoluzione, o per la riduzione e conversione delle azioni, delle altre partecipazioni e degli strumenti di capitale prevista dal Capo II;
b) fornire elementi perche' siano individuate le azioni di risoluzione piu' appropriate, tenendo anche conto di quanto previsto nel piano di risoluzione;
c) quantificare l'entita' della riduzione o conversione delle azioni, delle altre partecipazioni e degli strumenti di capitale, necessaria per coprire le perdite e assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali;
d) se tra le azioni di risoluzione e' indicato il bail-in, quantificare l'entita' della riduzione e conversione delle passivita' ammissibili;
e) se tra le azioni di risoluzione e' indicata la cessione ai sensi del Capo IV, Sezione II, fornire elementi utili per:
i) individuare i beni e i rapporti giuridici che possono essere ceduti all'ente-ponte o alla societa' veicolo per la gestione delle attivita' e quantificare gli eventuali corrispettivi da pagare, a fronte della cessione, all'ente soggetto a risoluzione o, a seconda dei casi, ai titolari delle azioni o di altre partecipazioni;
ii) individuare i beni e i rapporti giuridici che possono essere ceduti a soggetti terzi diversi dall'ente-ponte o dalla societa' veicolo per la gestione delle attivita' nonche' accertare le condizioni commerciali che devono sussistere a norma dell'articolo 40, comma 2.
2. La valutazione si fonda su ipotesi prudenti, anche per quanto concerne i tassi di insolvenza e la gravita' delle perdite. Queste sono accertate con riferimento al momento in cui e' effettuata la valutazione; ove possibile, e' altresi' fornita una stima delle perdite che potrebbero risultare al momento dell'applicazione delle azioni di risoluzione o dell'esercizio del potere di riduzione o conversione delle azioni, delle altre partecipazioni e gli strumenti di capitale.
3. La valutazione non puo' basarsi sull'eventualita' che sia concesso un sostegno finanziario pubblico straordinario o un'assistenza di liquidita' di emergenza o un'assistenza di liquidita' della banca centrale con caratteristiche non standard di garanzia, durata e tasso d'interesse.
4. La valutazione tiene inoltre conto degli interessi o commissioni che il fondo di risoluzione puo' imputare per eventuali prestiti o garanzie forniti all'ente soggetto a risoluzione.
5. La valutazione identifica le diverse categorie di azionisti e creditori in relazione al rispettivo ordine di priorita' applicabile in sede concorsuale e stima il trattamento che ciascuna categoria di azionisti e creditori riceverebbe se l'ente fosse liquidato, secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile.
6. La valutazione e' accompagnata dalle seguenti informazioni, risultanti dai libri e registri contabili:
a) stato patrimoniale piu' recente e relazione sulla situazione finanziaria;
b) analisi e stima del valore contabile delle attivita';
c) elenco delle passivita' in bilancio o fuori bilancio, con indicazione dell'ordine di priorita' applicabile in sede concorsuale;
7. Quando opportuno per le decisioni di cui al comma 1, lettera e), l'analisi e la stima del valore contabile delle attivita' e delle passivita' sono integrate con una stima del valore di mercato delle attivita' e delle passivita'.
 
Art. 25
Valutazione provvisoria

1. Quando sussistono motivi di urgenza che non permettono di procedere ai sensi dell'articolo 24, l'avvio di un'azione di risoluzione e la riduzione o conversione delle azioni, delle altre partecipazioni e degli strumenti di capitale possono essere disposti sulla base di una valutazione provvisoria.
2. La valutazione provvisoria e' effettuata dalla Banca d'Italia o dal commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 71 del Testo Unico Bancario. Essa include una stima adeguatamente motivata di eventuali ulteriori perdite. Si applicano l'articolo 23, commi 1, primo periodo, e 3, e l'articolo 24, commi 1, 4 e 5, ove possibile.
3. La valutazione provvisoria e' seguita, non appena possibile, da una valutazione definitiva conforme agli articoli 23 e 24. Se quest'ultima e' effettuata insieme alla valutazione prevista dall'articolo 88, deve rimanere da essa distinta.
4. La valutazione definitiva e' finalizzata ad assicurare che eventuali perdite siano pienamente rilevate e a fornire elementi utili per la decisione di ripristinare, in tutto o in parte, il valore dei diritti degli azionisti o dei creditori o incrementare il corrispettivo pagato, in conformita' agli articoli 29, comma 3, e 51, comma 2.
 
Art. 26
Tutela giurisdizionale e indennita'
spettanti ai soggetti incaricati della valutazione

1. La decisione di applicare una misura di risoluzione o esercitare un potere di risoluzione o esercitare il potere di ridurre o convertire le azioni, le altre partecipazioni e gli strumenti di capitale si basa sulla valutazione di cui all'art. 23 o all'art. 25. La valutazione e' parte integrante della decisione.
2. Non e' ammessa tutela giurisdizionale contro la valutazione, finche' non e' stata adottata la decisione di cui al comma 1. Davanti al giudice amministrativo non e' ammessa tutela autonoma contro la valutazione, ma essa puo' essere oggetto di contestazione solo nell'ambito dell'impugnazione della decisione, ai sensi dell'art. 95.
3. Alle indennita' spettanti ai soggetti incaricati della valutazione ai sensi della presente Sezione si applica l'art. 37, commi 7 e 8.
 
Art. 27
Presupposti

1. Le azioni, le altre partecipazioni e gli strumenti di capitale emessi da un soggetto indicato nell'articolo 2 sono ridotti o convertiti, secondo quanto previsto dal presente Capo:
a) indipendentemente dall'avvio della risoluzione o della liquidazione coatta amministrativa, nei casi previsti dall'articolo 20, comma 1, lettera a), anche in combinazione con l'intervento di uno o piu' soggetti terzi, incluso un sistema di garanzia dei depositanti; o
b) in combinazione con un'azione di risoluzione, quando il programma di risoluzione di cui all'articolo 32 prevede misure che comportano per azionisti e creditori la riduzione di valore dei loro diritti o la conversione in capitale; in questo caso, essa e' disposta immediatamente prima o contestualmente all'applicazione di tali misure.
 
Art. 28
Strumenti soggetti a riduzione o conversione

1. La riduzione o la conversione e' disposta con riferimento alle riserve, alle azioni, alle altre partecipazioni e gli strumenti di capitale emessi da una banca avente sede legale in Italia computabili nei fondi propri su base individuale, quando si realizzano per la banca i presupposti indicati nell'articolo 20, comma 1, lettera a).
2. Quando i presupposti indicati nell'articolo 20, comma 1, lettera a), si realizzano per il gruppo, la riduzione o la conversione e' disposta con riferimento a:
a) le riserve, le azioni, le altre partecipazioni e gli strumenti di capitale emessi dalla capogruppo, computabili nei fondi propri su base individuale o consolidata;
b) le riserve, le azioni, le altre partecipazioni e gli strumenti di capitale emessi da un soggetto indicato all'articolo 2 diverso dalla capogruppo e computabili nei fondi propri su base sia individuale sia consolidata; se del gruppo fa parte una societa' avente sede legale in un altro Stato membro, la misura e' disposta in conformita' dell'articolo 30.
3. La riduzione o la conversione e' disposta nell'ordine indicato dall'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii) e iii), e lettere b) e c). Si applica inoltre l'articolo 52, commi 2, 3, 5 e 6.
 
Art. 29
Riduzione o conversione

1. La riduzione o la conversione e' disposta dalla Banca d'Italia.
2. Si applicano gli articoli 55, 57, e 59 e, anche ai fini della realizzazione di operazioni di capitalizzazione con l'intervento di soggetti terzi, 58.
3. L'importo della riduzione o della conversione e' determinato nella misura necessaria per coprire le perdite e assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali, come quantificata nella valutazione effettuata ai sensi del Capo I, Sezione II. Se la valutazione e' provvisoria e gli importi della riduzione o della conversione in essa indicati risultano superiori a quelli risultanti dalla valutazione definitiva, l'importo della riduzione o della conversione puo' essere ripristinato per la differenza.
4. Nei casi previsti dall'articolo 28, comma 2, il valore delle azioni, delle altre partecipazioni e degli strumenti di capitale emessi da una societa' controllata e computabili nei fondi propri su base consolidata non puo' essere ridotto in misura maggiore o essere convertito a condizioni meno favorevoli per il suo titolare rispetto alla misura della riduzione di valore o alle condizioni di conversione degli strumenti dello stesso rango emessi dalla capogruppo o dalla societa' posta al vertice del gruppo soggetto a vigilanza consolidata e computabili nei fondi propri su base consolidata.
 
Art. 30
Cooperazione fra autorita'

1. La Banca d'Italia collabora con le autorita' degli altri Stati membri per l'adozione della decisione congiunta prevista dall'articolo 62 della direttiva 2014/59/UE sulla sussistenza dei presupposti per la riduzione o la conversione quando gli strumenti su cui applicare queste misure sono computati nei fondi propri su base individuale e consolidata e ricorre una delle seguenti circostanze:
a) il gruppo bancario soggetto alla vigilanza consolidata della Banca d'Italia comprende un soggetto di cui all'articolo 2 con sede legale in un altro Stato membro;
b) un soggetto di cui all'articolo 2 avente sede legale in Italia e' sottoposto a vigilanza consolidata in un altro Stato membro.
2. La Banca d'Italia attua senza ritardo le decisioni congiunte di riduzione del valore o di conversione degli strumenti di capitale nei confronti di societa' aventi sede in Italia.
3. Se non e' raggiunta una decisione congiunta, la Banca d'Italia assume le determinazioni di propria competenza circa la sussistenza dei presupposti per la riduzione o la conversione in relazione a:
a) gli strumenti computabili nei fondi propri su base individuale emessi da banche italiane, ancorche' soggette a vigilanza consolidata in un altro Stato membro;
b) gli strumenti computabili nei fondi propri su base consolidata emessi da soggetti di cui all'articolo 2, lettere b) e c), aventi sede legale in uno Stato membro e inclusi nella vigilanza consolidata della Banca d'Italia.
4. Nell'assumere le determinazioni di propria competenza, la Banca d'Italia tiene conto del potenziale impatto della misura di riduzione o di conversione in tutti gli Stati membri in cui operano la banca o il gruppo interessati.
 
Art. 31
Ulteriori previsioni in caso di conversione

1. Ai titolari degli strumenti soggetti a conversione possono essere attribuite azioni computabili nel capitale primario di classe 1 emesse, oltre che dalla societa' nei cui confronti e' stata disposta la riduzione o la conversione, anche da altre componenti del gruppo, inclusa la societa' posta al vertice del gruppo. Se queste hanno sede legale in un altro Stato membro, l'attribuzione degli strumenti e' disposta previo accordo con l'autorita' di risoluzione dello Stato membro interessato.
2. Ai titolari degli strumenti soggetti a conversione non possono essere attribuiti strumenti di capitale primario di classe 1 che siano stati emessi dopo un apporto di fondi propri da parte dello Stato o di societa' controllate dallo Stato.
3. All'assunzione di partecipazioni conseguente alla conversione si applica l'articolo 53.
 
Art. 32
Avvio della risoluzione

1. Quando risultano accertati i presupposti indicati all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2, la Banca d'Italia, previa approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, dispone l'avvio della risoluzione con un provvedimento che contiene:
a) l'indicazione dei presupposti per l'avvio della risoluzione;
b) il programma di risoluzione, nel quale, tra l'altro:
1) sono individuate le misure di risoluzione da adottare sulla base della valutazione effettuata ai sensi del Capo I, Sezione II;
2) in caso di applicazione del bail-in, sono indicati il suo ammontare e le categorie di passivita' escluse ai sensi dell'articolo 49, comma 2;
3) e' indicato se si fara' ricorso al fondo di risoluzione;
4) vengono, se del caso, indicati i termini e il periodo della sospensione o della restrizione di cui agli articoli 66, 67 e 68;
5) viene, se del caso, disposta la permanenza nella carica dei componenti dell'organo di amministrazione o di controllo o dell'alta dirigenza ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera d);
6) se e' prevista la costituzione di un ente-ponte o di una societa' veicolo per la gestione delle attivita', sono indicati:
i) i beni e i rapporti giuridici da cedere all'ente-ponte o alla societa';
ii) le modalita' di costituzione dell'ente-ponte o della societa';
iii) le modalita' di cessione delle partecipazioni al capitale sociale dell'ente-ponte o delle sue attivita' o passivita'.
2. L'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze e' condizione di efficacia del provvedimento. La Banca d'Italia, ricevuta la comunicazione dell'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, determina la decorrenza degli effetti del provvedimento, anche in deroga all'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Il provvedimento con cui e' disposto l'avvio della risoluzione, unitamente all'atto della Banca d'Italia previsto dal comma 2, sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito internet della Banca d'Italia, e su quello dell'ente sottoposto a risoluzione, nel registro delle imprese nonche' sugli altri mezzi di comunicazione indicati dalla Banca d'Italia.
4. Il provvedimento con cui e' disposto l'avvio della risoluzione, unitamente all'atto della Banca d'Italia previsto dal comma 2, sono trasmessi alla Banca Centrale Europea, all'ente sottoposto a risoluzione, al sistema di garanzia dei depositi e al sistema di indennizzo degli investitori ai quali l'ente aderisce, al fondo di risoluzione, alla Commissione europea, all'ABE, all'AESFEM, all'AEAP, al CERS nonche', se del caso, alla Consob, alle autorita' di altri Stati membri competenti per la vigilanza su base consolidata o la risoluzione di gruppo, alle autorita' competenti per la vigilanza sulle succursali dell'ente sottoposto a risoluzione o ai gestori dei sistemi di pagamento o di regolamento titoli, nonche' alle controparti centrali cui l'ente aderisce, e alle rispettive autorita' di vigilanza su tali soggetti.
5. Le comunicazioni di cui ai commi 3 e 4 sono effettuate in tempi coerenti con la necessita' di non pregiudicare gli obiettivi della risoluzione. La Banca d'Italia puo' stabilire forme integrative di pubblicita'.
6. Il programma di risoluzione puo' essere modificato con provvedimento della Banca d'Italia approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4. Si applicano i commi 2, 3, 4 e 5.
7. Ai procedimenti previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di partecipazione al procedimento amministrativo.
8.
 
Art. 33
Presupposti per l'avvio della risoluzione di altri soggetti

1. Una societa' finanziaria avente sede legale in Italia controllata da una societa' inclusa nella vigilanza su base consolidata puo' essere sottoposta a risoluzione se la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2 e' verificata in capo a essa e alla societa' controllante inclusa nella vigilanza consolidata.
2. Salvo quanto previsto dai commi 3 e 5, una societa', avente sede legale in Italia, diversa da una banca o da una SIM, che controlla una banca puo' essere sottoposta a risoluzione se la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2, e' verificata in capo a essa e ad almeno una banca da essa controllata o, quando la sede legale della banca e' stabilita fuori dell'Unione Europea, se l'autorita' dello Stato terzo ha determinato che per essa sussistono i presupposti per l'avvio della risoluzione secondo il proprio ordinamento. Alle stesse condizioni puo' essere sottoposta a risoluzione la societa' avente sede legale in Italia diversa da una banca o da una SIM che controlla una banca avente sede legale in un altro Stato membro.
3. Se per una societa' di cui al comma 2 non sussistono i presupposti indicati all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2, la risoluzione puo' essere avviata quando:
a) la sussistenza dei presupposti indicati all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2, e' verificata con riguardo ad almeno una banca da essa controllata, e
b) la risoluzione della societa' di cui al comma 2 e' necessaria per la risoluzione della banca controllata o del gruppo nel suo complesso, e
c) la situazione patrimoniale della banca controllata e' tale che il suo dissesto minaccia un'altra banca o il gruppo nel suo complesso oppure la disciplina concorsuale applicabile richiede che la crisi del gruppo sia trattata in maniera unitaria, salvo quanto previsto dal comma 5.
4. Ai fini della verifica ai sensi dei commi 2 e 3, lettera a), circa la sussistenza dei presupposti indicati all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2, in capo alla banca controllata non si tiene conto di trasferimenti infragruppo, anche per effetto di riduzione o conversione di azioni, altre partecipazioni e strumenti di capitale, quando cio' e' stato convenuto con le autorita' di risoluzione estere coinvolte.
5. Quando la societa' indicata al comma 2 e' una societa' non finanziaria, la risoluzione non e' avviata nei suoi confronti se:
a) la risoluzione non e' indispensabile per conseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 21; o
b) la societa' controlla la banca indirettamente attraverso una societa' finanziaria intermedia; in questo caso la risoluzione puo' essere avviata nei confronti della societa' finanziaria intermedia, se ne sussistono i presupposti ai sensi del presente articolo.
6. L'organo di amministrazione o quello di controllo di una societa' indicata ai commi 1 e 2 informa tempestivamente la Banca d'Italia o la Banca Centrale Europea, quali autorita' competenti, quando reputa che la societa' versa in una situazione di dissesto o e' a rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a). In questo caso, la Banca Centrale Europea, quale autorita' competente, ne da' senza indugio comunicazione alla Banca d'Italia.
 
Art. 34
Attuazione del programma di risoluzione

1. La Banca d'Italia da' esecuzione al programma di risoluzione, come definito con il provvedimento di cui all'articolo 32, comma 1, attuando le misure ivi indicate ed esercitando i poteri previsti dal Capo V.
2. Il programma e' attuato dalla Banca d'Italia in una o piu' delle seguenti modalita':
a) con atti di uno o piu' commissari speciali dalla stessa nominati, che esercitano i poteri disciplinati dall'articolo 37 e dal Capo V;
b) con atti che tengono luogo di quelli dei competenti organi sociali, degli azionisti e dei titolari di altre partecipazioni;
c) con provvedimenti di carattere particolare, anche rivolti agli organi dell'ente sottoposto a risoluzione, ai sensi del comma 4.
3. La decorrenza degli effetti dei provvedimenti di carattere particolare di cui al comma 2 e' stabilita anche in deroga all'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Non si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di partecipazione al procedimento amministrativo.
4. Gli atti e i provvedimenti con i quali la Banca d'Italia e i commissari nominati ai sensi dell'articolo 37 danno attuazione alle misure ed esercitano i poteri indicati al comma 1 sono soggetti agli obblighi pubblicitari previsti dall'articolo 32, commi 3 e 5.
 
Art. 35
Effetti della risoluzione

1. Quando il programma di risoluzione viene attuato con le modalita' previste dall'articolo 34, comma 2, lettere a) o b), dall'insediamento dei commissari speciali o dal primo atto compiuto dalla Banca d'Italia in luogo dei competenti organi sociali si producono i seguenti effetti:
a) sono sospesi i diritti di voto in assemblea e gli altri diritti derivanti da partecipazioni che consentono di influire sull'ente sottoposto a risoluzione;
b) decadono gli organi di amministrazione e di controllo e l'alta dirigenza dell'ente sottoposto a risoluzione, salvo che diversamente disposto dal provvedimento di avvio della risoluzione.
2. Gli atti posti in essere nel corso della risoluzione non sono soggetti ad azioni revocatorie.
3. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilita' e di quella dei creditori sociali contro i membri degli organi amministrativi e di controllo e il direttore generale, dell'azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonche' dell'azione del creditore sociale contro la societa' o l'ente che esercita l'attivita' di direzione e coordinamento spetta ai commissari speciali sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia. In mancanza di loro nomina, l'esercizio dell'azione spetta al soggetto a tal fine disegnato dalla Banca d'Italia.
 
Art. 36
Dichiarazione dello stato di insolvenza

1. Se l'ente sottoposto a risoluzione si trova in stato di insolvenza alla data di adozione del provvedimento di avvio della risoluzione di cui all'articolo 32, si applica l'articolo 82, comma 2, del Testo Unico Bancario. La legittimazione dei commissari liquidatori ivi prevista spetta ai commissari speciali di cui all'articolo 37. Laddove questi ultimi non siano stati nominati, il ricorso puo' essere presentato dalla Banca d'Italia o da un soggetto da essa appositamente designato.
2. Il tribunale accerta lo stato di insolvenza dell'ente sottoposto a risoluzione avendo riguardo alla situazione esistente al momento dell'avvio della risoluzione. Le disposizioni del Titolo VI della legge fallimentare trovano applicazione anche quando lo stato di insolvenza e' superato per effetto della risoluzione.
3. Accertato giudizialmente lo stato di insolvenza a norma del comma 1, l'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete ai commissari speciali, ove nominati, o a un soggetto appositamente designato dalla Banca d'Italia. I termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo comma, 69 e 69-bis della legge fallimentare decorrono dalla data di avvio della risoluzione. Non sono esperibili le azioni previste dall'articolo 67, secondo comma, della legge fallimentare.
 
Art. 37
Commissari speciali

1. I commissari speciali, salva diversa previsione del provvedimento di nomina, hanno la rappresentanza legale dell'ente sottoposto a risoluzione, assumono i poteri degli azionisti, dei titolari di altre partecipazioni e dell'organo di amministrazione di quest'ultimo, promuovono e adottano le misure necessarie per conseguire gli obiettivi della risoluzione, secondo quanto disposto dalla Banca d'Italia e previa sua autorizzazione, quando prevista dall'atto di nomina o successivamente.
2. I commissari speciali sono in possesso di adeguate competenze per lo svolgimento delle funzioni. Il provvedimento di nomina dei commissari e' pubblicato per estratto sul sito internet della Banca d'Italia. I commissari speciali, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
3. Ai commissari speciali si applicano le disposizioni relative ai commissari liquidatori contenute nell'articolo 81, commi 2 e 3, nell'articolo 84, commi 3, 4, 6, 7, e nell'articolo 85 del Testo Unico Bancario.
4. Al momento della nomina la Banca d'Italia indica la durata dell'incarico dei commissari. Il periodo puo' essere prorogato.
5. Quando la risoluzione riguarda un gruppo, possono essere nominati gli stessi commissari speciali per tutte le componenti del gruppo sottoposte a risoluzione, per agevolare lo svolgimento delle procedure e il ripristino della stabilita' del gruppo.
6. Unitamente ai commissari speciali, e' nominato un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri, che designa a maggioranza di voti il proprio presidente. Al comitato si applicano le disposizioni relative al comitato di sorveglianza contenute negli articoli 81, commi 2 e 3, e 84 del Testo Unico Bancario.
7. Le indennita' spettanti ai commissari speciali e ai membri del comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base a criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico dell'ente sottoposto a risoluzione. Esse possono essere anticipate dalla Banca d'Italia, che si rivale, secondo i casi e in relazione alla misura di risoluzione utilizzata:
a) sul corrispettivo pagato in caso di cessione ai titolari delle azioni o delle partecipazioni cedute o all'ente sottoposto a risoluzione;
b) sull'ente sottoposto a risoluzione;
c) sull'eventuale residuo attivo dell'ente-ponte o della societa' veicolo per la gestione delle attivita' oggetto di liquidazione.
8. I crediti per le indennita' spettanti ai commissari speciali e ai membri del comitato di sorveglianza e quello di cui al comma 7, lettere b) e c), sono muniti di privilegio generale e sono, in caso di concorso, prededucibili ai sensi dell'articolo 111 della legge fallimentare.
 
Art. 38
Chiusura della risoluzione

1. La Banca d'Italia, quando determina che la risoluzione ha conseguito i propri obiettivi o che questi ultimi non possono essere piu' utilmente perseguiti, informata la Banca Centrale Europea quando essa e' l'autorita' competente, dichiara chiusa la risoluzione e ordina ai commissari speciali e ai componenti del comitato di sorveglianza, ove nominati, o agli organi di amministrazione e controllo dell'ente sottoposto a risoluzione, di redigere separati rapporti sull'attivita' svolta nell'ambito della risoluzione. I rapporti sono trasmessi alla Banca d'Italia.
2. Della chiusura della risoluzione e' data notizia mediante avviso da pubblicarsi secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 3.
3. Quando a seguito dell'adozione delle sole misure di cui al Capo IV, Sezione II, Sottosezione I e II, residuano attivita' o passivita' in capo all'ente sottoposto a risoluzione, quest'ultimo e' sottoposto a liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dal Testo Unico Bancario non appena possibile, tenuto conto della necessita' di conseguire gli obiettivi della risoluzione, nonche' di assicurare che l'ente in risoluzione fornisca al cessionario i servizi necessari ai sensi dell'articolo 62 per la continuazione dell'attivita' ceduta. Se e' dichiarato lo stato di insolvenza, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo comma, e 69 della legge fallimentare decorrono dalla data determinata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 32, comma 2.
 
Art. 39
Misure di risoluzione

1. Sono misure di risoluzione:
a) la cessione di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo;
b) la cessione di beni e rapporti giuridici a un ente-ponte;
c) la cessione di beni e rapporti giuridici a una societa' veicolo per la gestione delle attivita';
d) il bail-in.
2. La cessione di beni e rapporti giuridici a una societa' veicolo per la gestione delle attivita' e' disposta solo congiuntamente a una delle altre misure indicate nel comma 1.
 
Art. 40
Cessione

1. La cessione, in una o piu' soluzioni, a un soggetto terzo, diverso da un ente-ponte o da una societa' veicolo per la gestione delle attivita', ha ad oggetto:
a) tutte le azioni o le altre partecipazioni emesse da un ente sottoposto a risoluzione, o parte di esse;
b) tutti i diritti, le attivita' o le passivita', anche individuabili in blocco, di un ente sottoposto a risoluzione, o parte di essi.
2. La cessione e' effettuata a condizioni di mercato secondo quanto previsto dal presente articolo, sulla base della valutazione effettuata a norma del Capo I, Sezione II.
3. Il corrispettivo pagato dal cessionario e' corrisposto a:
a) i titolari delle azioni o delle altre partecipazioni, nel caso previsto dal comma 1, lettera a);
b) l'ente sottoposto a risoluzione, nel caso previsto dal comma 1, lettera b).
4. La cessione e' condotta nel rispetto dei seguenti principi:
a) assicurare la massima trasparenza e la correttezza delle informazioni concernenti l'oggetto della cessione, tenuto conto delle circostanze e compatibilmente con l'obiettivo di preservare la stabilita' finanziaria;
b) evitare discriminazioni tra i potenziali cessionari, prevedere presidi volti a evitare conflitti di interesse, nonche' tenere conto delle esigenze di celerita' di svolgimento della risoluzione;
c) ottenere il prezzo piu' alto possibile.
5. La cessione puo' essere effettuata sulla base di trattative con potenziali cessionari a livello individuale, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 4, lettera b), salvo quanto previsto dal comma 7.
6. Le comunicazioni al pubblico delle informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, relative alla cessione, possono essere differite nel rispetto dei paragrafi 4 o 5 del medesimo articolo.
7. La cessione puo' essere disposta in deroga al comma 4, quando e' ragionevolmente prevedibile che l'applicazione dei principi ivi indicati comprometterebbe l'esito della cessione o il raggiungimento degli obiettivi della risoluzione e aggraverebbe la minaccia per la stabilita' finanziaria.
8. La Banca d'Italia, se del caso su richiesta della Banca Centrale Europea in qualita' di autorita' competente, puo', in vista dell'avvio della risoluzione, chiedere a una banca o a una capogruppo di contattare potenziali acquirenti per predisporre la cessione di beni e rapporti giuridici ai sensi del presente articolo nel rispetto dell'articolo 5.
 
Art. 41
Autorizzazioni

1. Se la cessione ha ad oggetto rapporti afferenti ad attivita' riservate, la pertinente autorizzazione puo' essere rilasciata al cessionario che ne sia privo, su istanza di quest'ultimo, anche contestualmente alla cessione.
2. I provvedimenti previsti ai sensi del Titolo II, Capo III, del Testo Unico Bancario sono adottati tempestivamente, anche in deroga ai termini ivi stabiliti.
3. Quando i provvedimenti di cui al comma 2 non sono stati adottati alla data della cessione delle azioni o delle altre partecipazioni:
a) la cessione di azioni o altre partecipazioni e' immediatamente efficace;
b) sino all'adozione dei provvedimenti o sino alla scadenza del termine concesso per l'alienazione ai sensi del comma 4, i diritti di voto in assemblea e gli altri diritti derivanti dalle partecipazioni cedute che consentono di influire sulla societa' sono sospesi e possono essere esercitati esclusivamente dalla Banca d'Italia, la quale non risponde per l'esercizio di tali diritti o per l'astensione dall'esercizio degli stessi, se non in caso di dolo o colpa grave;
c) sino all'adozione dei provvedimenti o sino alla scadenza del termine concesso per l'alienazione ai sensi del comma 4, non si applicano le sanzioni e le altre misure amministrative per le violazioni delle norme in materia di acquisizione e cessione di partecipazioni qualificate previste dal Testo Unico Bancario.
4. Non appena adottati, i provvedimenti in merito all'acquisizione delle azioni o delle altre partecipazioni sono comunicati alla Banca d'Italia e al cessionario. Se l'acquisizione e' stata autorizzata, i diritti di voto in assemblea e gli altri diritti derivanti dalle partecipazioni cedute che consentono di influire sulla societa' possono essere esercitati dal cessionario dal momento in cui viene ricevuta la comunicazione. Quando, invece, l'acquisizione non e' stata autorizzata:
a) per i diritti di voto in assemblea e gli altri diritti derivanti dalle partecipazioni cedute che consentono di influire sulla societa' si continua ad applicare il comma 3, lettera b); e
b) le azioni o le altre partecipazioni devono essere alienate entro il termine stabilito dalla Banca d'Italia, tenendo conto delle condizioni di mercato.
5. In caso di mancata alienazione entro il termine stabilito ai sensi del comma 4, lettera b), la Banca d'Italia o la Banca Centrale Europea, in qualita' di autorita' competente, d'intesa con la Banca d'Italia, irroga le sanzioni e adotta le altre misure amministrative previste per le violazioni delle norme in materia di acquisizione e cessione di partecipazioni qualificate disciplinate dal Testo Unico Bancario.
 
Art. 42
Costituzione e funzionamento dell'ente-ponte

1. L'ente-ponte e' costituito per gestire beni e rapporti giuridici acquistati ai sensi dell'articolo 43, con l'obiettivo di mantenere la continuita' delle funzioni essenziali precedentemente svolte dall'ente sottoposto a risoluzione e, quando le condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attivita' o le passivita' acquistate. Sono fatte salve le eventuali limitazioni stabilite ai sensi della disciplina a tutela della concorrenza.
2. Il capitale dell'ente-ponte e' interamente o parzialmente detenuto dal fondo di risoluzione o da autorita' pubbliche.
3. La Banca d'Italia, con provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera c):
a) approva l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente-ponte, nonche' la strategia e il profilo di rischio;
b) approva la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'ente-ponte, l'attribuzione di deleghe e le remunerazioni;
c) stabilisce restrizioni all'attivita' dell'ente-ponte, ove necessario per assicurare il rispetto della disciplina degli aiuti di Stato.
4. In caso di applicazione del bail-in ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera b), l'eventuale conversione in capitale delle passivita' cedute all'ente-ponte non preclude alla Banca d'Italia l'esercizio su quest'ultimo dei poteri alla stessa attribuiti dal presente articolo.
5. L'ente-ponte esercita l'attivita' bancaria o la prestazione di servizi e attivita' di investimento se e' autorizzato allo svolgimento delle medesime attivita' ai sensi della normativa vigente.
6. L'ente-ponte, nello svolgimento dell'attivita' bancaria o nella prestazione di servizi e attivita' di investimento, rispetta i requisiti previsti dal Regolamento (UE) n. 575/2013, dal Testo Unico Bancario o dal Testo Unico della Finanza e dalle relative disposizioni attuative.
7. In deroga a quanto disposto dai commi 5 e 6, l'ente-ponte, ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione, e' autorizzato provvisoriamente a esercitare l'attivita' bancaria o a prestare servizi e attivita' di investimento anche se non soddisfa inizialmente i requisiti stabiliti dalla normativa applicabile. La Banca d'Italia presenta una richiesta all'autorita' responsabile per i relativi provvedimenti.
8. L'ente-ponte, i componenti dei suoi organi di amministrazione e controllo, nonche' l'alta dirigenza rispondono solo per dolo o colpa grave nei confronti degli azionisti e dei creditori propri e dell'ente sottoposto a risoluzione.
 
Art. 43
Cessione

1. La cessione, in una o piu' soluzioni, a un ente-ponte ha ad oggetto:
a) tutte le azioni o le altre partecipazioni emesse da uno o piu' enti sottoposti a risoluzione, o parte di esse;
b) tutti i diritti, le attivita' o le passivita', anche individuabili in blocco, di uno o piu' enti sottoposti a risoluzione, o parte di essi.
2. Il valore complessivo delle passivita' cedute all'ente-ponte non supera il valore totale dei diritti e delle attivita' ceduti o provenienti da altre fonti.
3. La Banca d'Italia, su istanza dell'ente-ponte, puo' disporre la cessione a un terzo delle azioni o delle altre partecipazioni o dei diritti, delle attivita' o delle passivita' da esso acquisiti, secondo una procedura aperta, trasparente, non discriminatoria nei confronti dei potenziali acquirenti, assicurando che la cessione avvenga a condizioni di mercato.
4. Fermo restando l'articolo 47, comma 9, l' ente-ponte succede all'ente sottoposto a risoluzione nei diritti, nelle attivita' o nelle passivita' ceduti, salvo che la Banca d'Italia disponga diversamente ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione.
5. Si applica l'articolo 40, comma 3.
 
Art. 44
Cessazione dell'ente-ponte

1.La Banca d'Italia dichiara la cessazione della qualifica di ente-ponte al verificarsi di una delle seguenti situazioni:
a) l'ente-ponte si fonde con un altro soggetto o i soggetti indicati all'articolo 42, comma 2, cedono a terzi la propria partecipazione;
b) la totalita', o la quasi totalita', dei diritti, delle attivita' o delle passivita' dell'ente-ponte e' ceduta ad un terzo;
c) sono completati la liquidazione delle attivita' e il pagamento delle passivita' dell'ente-ponte;
d) e' scaduto il termine di cui al comma 2 o, se del caso, al comma 3.
2. La cessazione della qualifica di ente-ponte e' disposta quando e' accertato che nessuna delle situazioni di cui al comma 1, lettere a), b) o c), ha ragionevoli probabilita' di verificarsi e, in ogni caso, entro due anni dalla data in cui e' stata effettuata l'ultima cessione all'ente-ponte.
3. Con provvedimento motivato, anche in relazione alle condizioni di mercato attuali e prospettiche, il termine di cui al comma 2 puo' essere prorogato per uno o piu' periodi della durata di un anno ciascuno quando:
a) nel periodo di proroga potrebbero verificarsi le situazioni indicate al comma 1, lettere a), b) o c); o
b) la proroga e' necessaria per mantenere la continuita' di servizi bancari o finanziari essenziali.
4. Quando si verificano le situazioni indicate al comma 1, lettere b) o d), l'ente-ponte e' liquidato secondo le modalita' previste dal Testo Unico Bancario o dal Testo Unico della Finanza. L'eventuale residuo attivo risultante dal bilancio finale dell'ente-ponte e' distribuito tra i suoi soci. Quando l'ente-ponte e' cessionario di diritti, attivita' o passivita' di piu' enti sottoposti a risoluzione, si procede alla liquidazione delle attivita' o al pagamento delle passivita' cedute da ciascuno di questi e non dell'ente-ponte stesso.
 
Art. 45
Costituzione e funzionamento della societa' veicolo
per la gestione delle attivita'

1. La societa' veicolo per la gestione delle attivita' e' costituita per amministrare i beni e i rapporti giuridici a essa ceduti con l'obiettivo di massimizzarne il valore attraverso una successiva cessione o la liquidazione della societa' veicolo medesima. Il capitale della societa' e' interamente o parzialmente detenuto dal fondo di risoluzione o da autorita' pubbliche.
2. La Banca d'Italia approva, con provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera c):
a) l'atto costitutivo e lo statuto della societa', nonche' la strategia e il profilo di rischio;
b) la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della societa', l'attribuzione di deleghe e le remunerazioni.
 
Art. 46
Cessione

1. La cessione di diritti, attivita' o passivita' dell'ente sottoposto a risoluzione o dell'ente-ponte a una o piu' societa' veicolo per la gestione delle attivita' puo' essere disposta, in una o piu' soluzioni, al verificarsi di almeno uno dei seguenti presupposti:
a) le condizioni di mercato sono tali che la liquidazione dei diritti e delle attivita' nell'ambito della procedura concorsuale applicabile potrebbe avere effetti negativi sui mercati finanziari;
b) la cessione e' necessaria per garantire il corretto funzionamento dell'ente sottoposto a risoluzione o dell'ente-ponte;
c) la cessione e' necessaria per massimizzare i proventi ricavabili dalla liquidazione.
2. Il corrispettivo per la cessione e' determinato in conformita' con la valutazione effettuata ai sensi del Capo I, Sezione II. Il corrispettivo puo' essere simbolico o anche mancare. Esso puo' consistere in titoli di debito emessi dalla societa' veicolo. Se il valore di quanto ceduto e' negativo, l'atto di cessione puo' prevedere che l'ente sottoposto a risoluzione o l'ente-ponte versi somme a titolo di corrispettivo per l'assunzione delle passivita' o a titolo di finanziamento. Resta ferma la disciplina sugli aiuti di Stato.
3. La societa' veicolo, i componenti dei suoi organi di amministrazione e controllo, nonche' l'alta dirigenza rispondono solo per dolo o colpa grave nei confronti degli azionisti e dei creditori dell'ente sottoposto a risoluzione, nei confronti degli azionisti e dei creditori dell'ente-ponte e nei confronti degli azionisti e dei creditori della societa' veicolo.
 
Art. 47
Disposizioni comuni alle cessioni

1. Il presente articolo si applica alle cessioni disciplinate dalle sottosezioni I, II e III.
2. Le cessioni non richiedono il consenso di soggetti diversi dal cessionario.
3. Della cessione e' data notizia secondo quanto previsto dall'articolo 32, commi 3 e 5. Se la cessione ha ad oggetto crediti, si applica l'articolo 58, comma 3 del Testo Unico Bancario.
4. Se la cessione ha ad oggetto contratti, il contraente ceduto puo' opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente. Non trovano applicazione gli articoli 1407, comma 1, 1408, comma 2, e 2558, comma 2, del codice civile.
5. Se la cessione ha ad oggetto passivita', il cedente e' liberato dagli obblighi di adempimento anche in deroga agli articoli 1273, 2112, 2558 e 2560 del codice civile.
6. La cessione ha efficacia a seguito della pubblicazione sul sito internet della Banca d'Italia ai sensi del comma 3 e non sono richiesti gli adempimenti previsti dalla legge a fini costitutivi, di pubblicita' notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli richiesti dagli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 2525 e 2556 del codice civile. Non si applicano gli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 68 e 79 del Codice delle assicurazioni private. Il cessionario svolge gli adempimenti eventualmente richiesti a fini costitutivi, di pubblicita' notizia o dichiarativa entro 180 giorni dall'ultima cessione dei cespiti acquisiti. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 120 del Testo Unico della Finanza.
7. Salvo quanto e' disposto dal Titolo VI, gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni o i creditori dell'ente sottoposto a risoluzione e gli altri terzi i cui diritti, attivita', o passivita' non sono oggetto di cessione non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attivita' o sulle passivita' oggetto della cessione e, nelle cessioni disciplinate dalle sottosezioni II e III, nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e controllo o dell'alta dirigenza del cessionario.
8. In seguito alla cessione, puo' essere disposto, secondo la disciplina prevista ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 il ritrasferimento agli originari titolari o all'ente sottoposto a risoluzione, o, nel caso di cessione alla societa' veicolo, anche all'ente-ponte, rispettivamente, delle azioni o delle altre partecipazioni oppure dei diritti, delle attivita' o delle passivita' cedute, nei termini e alle condizioni eventualmente previsti nell'atto di cessione, se, alternativamente:
a) la possibilita' di ritrasferire e' stata prevista espressamente nell'atto di cessione;
b) le azioni, le altre partecipazioni, i diritti, le attivita' o le passivita' ceduti non rientrano fra quelli indicati nell'atto di cessione o comunque non rispettano le condizioni previste per la cessione nel suddetto atto.
9. Nelle cessioni disciplinate dalle sottosezioni I e II, il cessionario succede all'ente sottoposto a risoluzione, limitatamente ai diritti, alle attivita' o alle passivita' ceduti:
a) nel diritto alla libera prestazione dei servizi in un altro Stato membro;
b) nel diritto allo stabilimento in un altro Stato membro;
c) nei diritti di partecipazione dell'ente sottoposto a risoluzione a infrastrutture di mercato, a sedi di negoziazione, a sistemi di indennizzo degli investitori e a sistemi di garanzia dei depositanti, purche' il cessionario rispetti i requisiti per la partecipazione a detti sistemi.
10. In deroga al comma 9, lettera c):
a) l'accesso ai sistemi o ai mercati non puo' essere negato per il fatto che il cessionario non possiede una valutazione del merito di credito emessa da un'agenzia di valutazione del merito di credito o che la valutazione non e' sufficiente per ottenere l'accesso ai sistemi o ai mercati;
b) se il cessionario non rispetta i requisiti per l'appartenenza o l'accesso ai sistemi o ai mercati, l'appartenenza o l'accesso ai sistemi o ai mercati puo' comunque essere disposto dalla Banca d'Italia per un periodo non superiore a 24 mesi, rinnovabile su richiesta del cessionario.
 
Art. 48
Finalita' del bail-in

1. Il bail-in e' disposto:
a) per ripristinare il patrimonio di un soggetto di cui all'articolo 2 sottoposto a risoluzione nella misura necessaria al rispetto dei requisiti prudenziali e idonea a ristabilire la fiducia del mercato, se l'applicazione del bail-in, anche unitamente alle misure di riorganizzazione aziendale, e' sufficiente a prospettarne il risanamento; o
b) in caso di cessione ai sensi della Sezione II, per ridurre il valore nominale delle passivita' cedute, inclusi i titoli di debito, o per convertire queste passivita' in capitale.
2. Nei confronti del soggetto al quale viene applicato il bail-in puo' essere disposta la trasformazione della forma giuridica, anche successivamente alla chiusura della risoluzione. Non si applicano gli articoli 2437, 2497-quater, 2545-undecies, ne' le disposizioni della Sezione I del Capo X del Titolo V del Libro V del codice civile, ad eccezione degli articoli 2498 e 2500, che si applicano in quanto compatibili.
 
Art. 49
Passivita' escluse dal bail-in

1. Sono soggette al bail-in tutte le passivita', ad eccezione delle seguenti:
a) i depositi protetti;
b) le passivita' garantite, incluse le obbligazioni bancarie garantite, le passivita' derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle obbligazioni, nel limite del valore delle attivita' poste a garanzia delle stesse, nonche' le passivita' nei confronti dell'amministrazione tributaria ed enti previdenziali, se i relativi crediti sono assistiti da privilegio o altra causa legittima di prelazione;
c) qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione da parte dell'ente sottoposto a risoluzione di disponibilita' dei clienti, inclusa la disponibilita' detenuta nella prestazione di servizi e attivita' di investimento e accessori ovvero da o per conto di organismi d'investimento collettivo o fondi di investimento alternativi, a condizione che questi clienti siano protetti nelle procedure concorsuali applicabili;
d) qualsiasi obbligo sorto per effetto di un rapporto fiduciario tra l'ente sottoposto a risoluzione e un terzo, in qualita' di beneficiario, a condizione che quest'ultimo sia protetto nelle procedure concorsuali applicabili;
e) passivita' con durata originaria inferiore a sette giorni nei confronti di banche o SIM non facenti parte del gruppo dell'ente sottoposto a risoluzione;
f) passivita' con durata residua inferiore a sette giorni nei confronti di un sistema di pagamento o di regolamento titoli o di una controparte centrale, nonche' dei suoi gestori o partecipanti, purche' le passivita' derivino dalla partecipazione dell'ente sottoposto a risoluzione ai sistemi;
g) passivita' nei confronti dei seguenti soggetti:
i) dipendenti, limitatamente alle passivita' riguardanti la retribuzione fissa, i benefici pensionistici o altra componente fissa della remunerazione. Il bail-in e' applicato alla componente variabile della remunerazione, salvo che essa sia stabilita da contratti collettivi. In ogni caso, esso e' applicato alla componente variabile della remunerazione del personale piu' rilevante identificato ai sensi del Regolamento (UE) n. 604/2014;
ii) fornitori di beni o servizi necessari per il normale funzionamento dell'ente sottoposto a risoluzione;
iii) sistemi di garanzia dei depositanti, limitatamente ai contributi dovuti dall'ente sottoposto a risoluzione per l'adesione ai sistemi.
2. Possono eccezionalmente essere escluse, del tutto o in parte, dall'applicazione del bail-in passivita' diverse da quelle elencate nel comma 1 quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
a) non sarebbe possibile applicare il bail-in a tali passivita' in tempi ragionevoli;
b) l'esclusione e' strettamente necessaria e proporzionata per:
i) assicurare la continuita' delle funzioni essenziali e delle principali linee di operativita' dell'ente sottoposto a risoluzione, in modo da consentirgli di preservare la propria operativita' e la fornitura di servizi chiave; o
ii) evitare un contagio che perturberebbe gravemente il funzionamento dei mercati finanziari e delle infrastrutture di mercato con gravi ricadute negative sull'economia di uno Stato membro o dell'Unione europea;
c) l'inclusione di tali passivita' nell'applicazione del bail-in determinerebbe una distruzione di valore tale che gli altri creditori sopporterebbero perdite maggiori rispetto a quelle che essi subirebbero in caso di esclusione di tali passivita' dall'applicazione del bail-in.
3. Le esclusioni ai sensi del comma 2 sono disposte avendo riguardo a:
a) il principio secondo cui le perdite sono sostenute dagli azionisti e, solo successivamente, dai creditori dell'ente sottoposto a risoluzione, secondo il rispettivo ordine di priorita' applicabile in sede concorsuale; le passivita' escluse dal bail-in possono ricevere un trattamento piu' favorevole rispetto a quello che spetterebbe a passivita' ammissibili dello stesso grado o di grado sovraordinato se l'ente sottoposto a risoluzione fosse liquidato, secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile;
b) la capacita' di assorbimento delle perdite dell'ente sottoposto a risoluzione che ne risulterebbe;
c) la necessita' di mantenere risorse adeguate per il finanziamento di altre procedure di risoluzione;
d) quanto previsto negli atti delegati adottati dalla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 11 della direttiva 2014/59/UE;
e) la natura dei titolari delle passivita', ivi inclusi i titolari dei depositi di cui all'articolo 91, comma 1-bis, lettera a), numero 1), del Testo unico bancario.
4. L'esclusione di passivita' ai sensi del comma 2 e' preventivamente notificata dalla Banca d'Italia alla Commissione Europea. Se l'esclusione richiede il contributo del fondo di risoluzione o di una fonte alternativa di finanziamento, la Banca d'Italia dispone l'esclusione, salvo che la Commissione Europea, entro 24 ore dal momento in cui e' stata informata dalla Banca d'Italia, o entro il diverso termine concordato con quest'ultima, comunichi il proprio divieto o chieda di apportare modifiche. Negli altri casi l'esclusione e' disposta senza indugio.
5. Se e' disposta l'esclusione ai sensi del comma 2, le perdite che le passivita' escluse avrebbero dovuto assorbire sono trasferite, alternativamente o congiuntamente, su:
a) i titolari delle altre passivita' soggette a bail-in mediante la loro riduzione o conversione in capitale, fatto salvo l'articolo 22, comma 1, lettera c);
b) il fondo di risoluzione, il quale, in tal caso, effettua conferimenti nel capitale dell'ente sottoposto a risoluzione in misura almeno sufficiente a portare a zero il patrimonio netto o da ripristinare il coefficiente di capitale primario di classe 1.
6. L'intervento del fondo di risoluzione ai sensi del comma 5, lettera b), puo' essere disposto a condizione che:
a) il contributo al ripianamento delle perdite e alla ricapitalizzazione dell'ente sottoposto a risoluzione fornito dalle riserve, dai suoi azionisti, dai detentori di altre partecipazioni o di strumenti di capitale e dai detentori di passivita' soggette a bail-in sia pari ad almeno l'8 per cento delle passivita' totali, inclusi i fondi propri, dell'ente; e
b) il contributo del fondo di risoluzione non superi il 5 per cento delle passivita' totali, inclusi i fondi propri, dell'ente sottoposto a risoluzione.
Al fine dell'applicazione del presente comma, le passivita' totali dell'ente sottoposto a risoluzione, inclusi i suoi fondi propri, sono determinati secondo la valutazione disciplinata da dal Capo I, Sezione II.
7. Il contributo del fondo di risoluzione di cui al comma 5, lettera b), puo' essere finanziato da:
a) i contributi ordinari;
b) i contributi straordinari che il fondo puo' riscuotere in tre anni;
c) se gli importi indicati alle lettere a) e b) sono insufficienti, le altre forme di sostegno finanziario previste dall'articolo 78, comma 1, lettera c).
8. In deroga a quanto disposto dal comma 6, lettera a), puo' essere disposto l'intervento del fondo di risoluzione ai sensi del comma 5, lettera b), a condizione che:
a) il contributo al ripianamento delle perdite e alla ricapitalizzazione dell'ente sottoposto a risoluzione fornito dalle riserve, dagli azionisti, dai detentori di altre partecipazioni o di strumenti di capitale e dai detentori di passivita' soggette a bail-in sia pari ad almeno il 20 per cento delle attivita' ponderate per il rischio dell'ente; e
b) il fondo di risoluzione disponga di un importo pari ad almeno il 3 per cento dei depositi protetti di tutte le banche italiane e le succursali italiane di banche extracomunitarie derivante da contributi ordinari e l'ente sottoposto a risoluzione abbia un attivo su base consolidata inferiore a 900 miliardi di euro.
9. In casi straordinari, si possono reperire ulteriori finanziamenti da fonti alternative a condizione che:
a) il contributo del fondo di risoluzione abbia raggiunto il limite del 5 per cento stabilito dal comma 6, lettera b); e
b) siano state interamente ridotte o convertite tutte le passivita' chirografarie soggette a bail-in, fatta eccezione per i depositi ammissibili al rimborso.
10. Al ricorrere delle condizioni indicate al comma 9, possono altresi' essere utilizzate eventuali disponibilita' del fondo di risoluzione derivanti da contributi ordinari anche oltre il limite del 5 per cento stabilito dal comma 6, lettera b).
 
Art. 50
Requisito minimo di passivita' soggette a bail-in

1. Per assicurare l'applicabilita' del bail-in le banche rispettano, su base individuale e consolidata, un requisito minimo di passivita' soggette al bail-in.
2. Il requisito da rispettare su base individuale e' determinato dalla Banca d'Italia, se del caso previa consultazione con la Banca Centrale Europea quale autorita' competente, avendo riguardo a:
a) la necessita' di assicurare che la banca possa essere sottoposta a risoluzione in modo da conseguire gli obiettivi indicati all'articolo 21;
b) la necessita' di assicurare che la banca, in caso di applicazione del bail-in, abbia passivita' sufficienti per assorbire le perdite e per assicurare il rispetto del requisito di capitale primario di classe 1 previsto per l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' bancaria, nonche' per ingenerare nel mercato una fiducia sufficiente in essa;
c) la necessita' di assicurare che, se il piano di risoluzione prevede che certe categorie di passivita' possono essere escluse dal bail-in, la banca abbia passivita' sufficienti per assorbire le perdite e assicurare il rispetto del requisito di capitale primario di classe 1 previsto per l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' bancaria;
d) le dimensioni, le caratteristiche operative, il modello di finanziamento e il profilo di rischio della banca;
e) la misura del contributo al finanziamento della risoluzione da parte di un sistema di garanzia dei depositi ai sensi dell'articolo 86;
f) le ripercussioni negative sulla stabilita' finanziaria che deriverebbero dal dissesto della banca, anche per effetto del contagio di altri enti.
3. La Banca d'Italia, con provvedimenti di carattere generale o particolare adottati, se del caso, previa consultazione con la Banca Centrale Europea quale autorita' competente, puo' chiedere il rispetto del requisito previsto dal comma 2 anche da parte dei soggetti indicati all'articolo 2, diversi da banche. Per le societa' non finanziarie di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del Testo Unico Bancario, la facolta' puo' essere esercitata solo nella misura in cui essa sia assolutamente indispensabile per conseguire gli obiettivi della risoluzione.
4. Salvo quanto previsto dal comma 5, la Banca d'Italia, con provvedimenti di carattere generale o particolare:
a) determina, in qualita' di autorita' di risoluzione di gruppo, sentita, se del caso, la Banca Centrale Europea quale autorita' competente, il requisito minimo su base consolidata il cui rispetto deve essere assicurato dalla capogruppo, avendo riguardo, oltre che ai criteri stabiliti dal comma 2, alla possibilita' che le societa' controllate aventi sede legale in Stati terzi debbano essere sottoposte a misure di risoluzione distinte secondo quanto previsto dal piano di risoluzione;
b) determina il requisito minimo applicabile su base individuale che deve essere rispettato dalle societa' controllate aventi sede legale in Italia, tenendo conto dei criteri indicati dal comma 2 e del requisito applicabile su base consolidata ai sensi della lettera a);
c) puo' disporre, nei casi di esenzione dal rispetto dei requisiti individuali previsti dal Regolamento (UE) n. 575/2013, l'esenzione dall'obbligo di rispettare il requisito minimo su base individuale per le banche capogruppo o che controllano una banca in un altro Stato membro e per le societa' controllate aventi sede legale in Italia.
5. In caso di soggetti facenti parte di un gruppo con componenti aventi sede legale in altri Stati membri o con succursali significative stabilite in altri Stati membri, la determinazione del requisito minimo di passivita' soggette a bail-in e' effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 70.
6. La Banca d'Italia disciplina le caratteristiche delle passivita' computabili ai fini del presente articolo e le modalita' secondo cui esse sono computate. Se una passivita' e' disciplinata dal diritto di uno Stato terzo, essa e' computabile a condizione che la societa' interessata abbia dimostrato alla Banca d'Italia che l'eventuale applicazione del bail-in alle passivita' sarebbe efficace nell'ordinamento di quello Stato. La Banca d'Italia puo' disciplinare le modalita' con cui questa condizione puo' essere soddisfatta.
7. La determinazione del requisito minimo di passivita' soggette a bail-in e la verifica sul rispetto di questo requisito sono effettuate nell'ambito dell'attivita' di predisposizione o aggiornamento del piano di risoluzione, individuale o di gruppo.
8. La Banca d'Italia comunica all'ABE le determinazioni assunte ai sensi del presente articolo
 
Art. 51
Importo del bail-in

1. L'importo del bail-in e' determinato in base alla valutazione effettuata ai sensi del Capo I, Sezione II, e tiene conto:
a) della necessita' di ristabilire nel mercato una fiducia sufficiente nei confronti dell'ente sottoposto a risoluzione o nell'ente-ponte e di permettere a tali enti di rispettare per almeno un anno i requisiti prudenziali;
b) di una stima prudente del fabbisogno di capitale della societa' veicolo per la gestione delle attivita', se il programma di risoluzione prevede la cessione a essa ai sensi dell'articolo 46;
c) del contributo del fondo di risoluzione erogato ai sensi dell'articolo 49, comma 5, lettera b).
2. Se la valutazione effettuata ai sensi del Capo I, Sezione II, e' provvisoria e l'importo del bail-in in essa indicato risulta superiore a quello risultante dalla valutazione definitiva, il valore dei crediti, delle azioni, delle altre partecipazioni e degli strumenti di capitale puo' essere ripristinato per la differenza.
 
Art. 52
Trattamento degli azionisti e dei creditori

1. Il bail-in e' attuato allocando l'importo determinato ai sensi dell'articolo 51 secondo l'ordine di seguito indicato:
a) sono ridotti, fino alla concorrenza delle perdite quantificate dalla valutazione prevista dal Capo I, Sezione II:
i) le riserve e il capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, nonche' dagli altri strumenti finanziari computabili nel capitale primario di classe 1, con conseguente estinzione dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali;
ii) il valore nominale degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, anche per la parte non computata nel capitale regolamentare;
iii) il valore nominale degli elementi di classe 2, anche per la parte non computata nel capitale regolamentare;
iv) il valore nominale dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o dagli elementi di classe 2;
v) il valore nominale delle restanti passivita' ammissibili;
b) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 sono convertiti, in tutto o in parte, in azioni computabili nel capitale primario di classe 1;
c) se le misure precedenti non sono sufficienti, gli elementi di classe 2 sono convertiti, in tutto o in parte, in azioni computabili nel capitale primario di classe 1;
d) se le misure precedenti non sono sufficienti, i debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o dagli elementi di classe 2 sono convertiti in azioni computabili nel capitale primario di classe 1;
e) se le misure precedenti non sono sufficienti, le restanti passivita' ammissibili sono convertite in azioni computabili nel capitale primario di classe 1.
2. Le misure di cui al comma 1 sono disposte:
a) in modo uniforme nei confronti di tutti gli azionisti e i creditori dell'ente appartenenti alla stessa categoria, proporzionalmente al valore nominale dei rispettivi strumenti finanziari o crediti, secondo la gerarchia applicabile in sede concorsuale e tenuto conto delle clausole di subordinazione, salvo quanto previsto dall'articolo 49, commi 1 e 2;
b) in misura tale da assicurare che nessun titolare degli strumenti, degli elementi o delle passivita' ammissibili di cui al comma 1 riceva un trattamento peggiore rispetto a quello che riceverebbe se l'ente sottoposto a risoluzione fosse stato liquidato nel momento in cui e' stata accertata la sussistenza dei presupposti per l'avvio della risoluzione, secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile;
c) tenendo conto del valore nominale degli strumenti finanziari o dei crediti, al netto dell'eventuale compensazionetra crediti e debiti, purche' i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima dell'avvio della risoluzione; resta ferma l'applicazione degli articoli 54 e 91;
d) in caso di passivita' contestate, sull'ammontare riconosciuto dall'ente sottoposto a risoluzione; definita la contestazione, il bail-in e' esteso sull'eventuale eccedenza e il valore delle passivita' nei confronti delle quali e' stato attuato il bail-in e' ripristinato per la differenza.
3. Le misure di cui al comma 1 sono adottate anche nei confronti dei titolari di azioni o di altre partecipazioni, emesse o attribuite:
a) in virtu' della conversione di titoli di debito in azioni o altre partecipazioni, a norma delle condizioni contrattuali dei medesimi titoli di debito, al verificarsi di un evento precedente o simultaneo al provvedimento di avvio della risoluzione;
b) in virtu' della conversione degli strumenti di capitale in azioni computabili nel capitale primario di classe 1 a norma del Capo II.
4. Prima di applicare la riduzione di cui al comma 1, lettera a), punto v), o la conversione di cui al comma 1, lettera e), e' ridotto o convertito, secondo l'ordine indicato nel comma 1, il valore nominale di tutti gli altri strumenti che contengono clausole - non ancora attivate - in base alle quali il loro valore nominale e' ridotto o convertito in strumenti di capitale primario di classe 1 al verificarsi di eventi relativi alla situazione finanziaria, alla solvibilita' o al livello dei fondi propri dell'ente sottoposto a risoluzione. Se il valore nominale di uno strumento e' stato ridotto, ma non azzerato, per effetto di una clausola di cui al presente comma, l'ammontare residuo e' soggetto all'applicazione del bail-in.
5. La riduzione di cui al comma 1, lettera a), ha effetto definitivo e ha luogo senza che sia dovuto alcun indennizzo, fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 51, comma 2, e 89, comma 1. Gli azionisti e i creditori perdono ogni diritto, fatta eccezione per quelli gia' maturati e per l'eventuale diritto al risarcimento del danno in caso di esercizio illegittimo dei poteri di risoluzione.
6. In caso di conversione, il numero di azioni da attribuire ai titolari di strumenti di capitale e' determinato secondo quanto previsto dall'articolo 55.
7. Salvo patto contrario, in caso di passivita' oggetto di bail-in, il bail-in non pregiudica il diritto del creditore nei confronti dei condebitori in solido, dei fideiussori o di altri terzi a qualunque titolo tenuti a rispondere dell'adempimento della passivita' oggetto di riduzione. L'eventuale azione di regresso nei confronti dell'ente sottoposto a risoluzione o di una componente del gruppo di cui esso fa parte e' ammessa nei limiti di quanto dovuto da questi ultimi a seguito del bail-in.
 
Art. 53
Autorizzazioni

1. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni in materia di autorizzazioni e comunicazioni relative all'acquisto o all'incremento di partecipazioni qualificate, se l'applicazione del bail-in determina l'acquisizione o l'incremento di una partecipazione qualificataai sensi dell'articolo 19 del Testo Unico Bancario, le valutazioni ivi previste sono effettuate tempestivamente in modo da non ritardare l'applicazione dello strumento del bail-in, ne' impedire il conseguimento degli obiettivi della risoluzione. Se non sono state completate le valutazioni previste dall'articolo 19 del Testo Unico Bancario alla data di applicazione del bail-in, si applica l'articolo 41, commi 3, 4 e 5.
2. All'assunzione di partecipazioni conseguente alla conversione non si applicano:
a) gli articoli 2527 e 2528 del codice civile;
b) gli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del Testo Unico della Finanza;
c) eventuali limiti di possesso azionario e requisiti di prossimita' territoriale previsti da disposizioni legislative o statutarie, ivi compresi i limiti previsti dagli articoli 30 e 34 del Testo Unico Bancario.
3. Se il bail-in e' stato disposto nei confronti di una banca popolare o di una banca di credito cooperativo, la Banca d'Italia stabilisce il termine entro il quale deve essere ristabilito il rispetto dei limiti e dei requisiti previsti al comma 2, lettera c), ai sensi del Testo Unico Bancario. Se il termine decorre inutilmente, la Banca d'Italia dispone la trasformazione in societa' per azioni ai sensi dell'articolo 48, comma 2.
 
Art. 54
Derivati

1. Il bail-in di una passivita' risultante da un derivato e' disposto solo al momento del close-out del derivato o successivamente ad esso. A tal fine, salva l'applicazione dell'articolo 49, comma 2, la Banca d'Italia dispone che qualsiasi contratto derivato da cui risulti una passivita' oggetto di bail-in sia sciolto e liquidato per close-out ai sensi dell'articolo 60, comma 1, lettera l).
2. Se le operazioni su derivati sono soggette a un accordo di netting, la Banca d'Italia o un esperto indipendente da questa nominato determinano, nell'ambito della valutazione di cui al Capo I, Sezione II, la passivita' risultante da tali operazioni su base netta conformemente ai termini dell'accordo.
3. La Banca d'Italia determina il valore delle passivita' risultanti da derivati secondo:
a) metodologie appropriate per determinare il valore delle classi di derivati, comprese le transazioni soggette ad accordi di netting;
b) principi per stabilire il momento appropriato in cui determinare il valore di una posizione su derivati; e
c) metodologie adeguate per confrontare la complessiva distruzione di valore che deriverebbe dal close-out di derivati con l'importo delle perdite che sarebbero sostenute dai loro titolari in un bail-in.
 
Art. 55
Tasso di conversione del debito in capitale

1. Il tasso di conversione compensa adeguatamente il creditore per le perdite subite a seguito della riduzione o della conversione; se la conversione e' disposta quando il patrimonio netto del soggetto al quale e' applicato il bail-in ha valore positivo, il tasso di conversione e' definito in modo da diluire in maniera significativa l'incidenza delle azioni e delle altre partecipazioni esistenti.
2. La Banca d'Italia puo' applicare tassi di conversione diversi a categorie di passivita' aventi posizione diversa nell'ordine di priorita' applicabile in sede concorsuale. Se si applicano tassi di conversione diversi, il tasso di conversione applicabile alle passivita' sovraordinate in tale ordine e' maggiore di quello applicabile alle passivita' subordinate.
 
Art. 56
Piano di riorganizzazione aziendale

1. Quando il bail-in e' applicato per ricapitalizzare un ente sottoposto a risoluzione, conformemente all'articolo 48, comma 1, lettera a), e' redatto e attuato un piano di riorganizzazione aziendale.
2. Il piano e' redatto e attuato da uno o piu' commissari speciali nominati ai sensi dell'articolo 37 o dall'organo di amministrazione dell'ente, se non decaduto, e contiene gli elementi indicati dalla Banca d'Italia con provvedimenti di carattere generale o particolare.
3. Il piano e' trasmesso alla Banca d'Italia entro un mese dall'applicazione del bail-in. In casi eccezionali, il termine puo' essere prorogato di un mese.
4. Se il bail-in e' applicato a due o piu' componenti di un gruppo e non sono stati incaricati della redazione del piano i commissari speciali, il piano e' elaborato dalla capogruppo con riguardo alle banche e alle SIM che continuano a far parte del gruppo dopo l'applicazione del bail-in; il piano e' redatto secondo la procedura prevista per la redazione dei piani di risanamento di gruppo, di cui agli articoli 69-quinquies e 69-sexies del Testo Unico Bancario. Quando la Banca d'Italia e' l'autorita' di risoluzione di gruppo, essa trasmette il piano alle altre autorita' di risoluzione interessate e all'ABE.
5. Entro un mese dalla data di presentazione del piano, la Banca d'Italia, d'intesa con la Banca Centrale Europea quando questa e' l'autorita' competente, valuta l'adeguatezza del piano a ripristinare la sostenibilita' economica a lungo termine dell'ente sottoposto a risoluzione; in caso positivo, approva il piano. In caso contrario, la Banca d'Italia comunica all'organo di amministrazione o ai commissari speciali i propri rilievi e chiede di modificare il piano in modo da tenerne conto.
6. Entro due settimane dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3, l'organo di amministrazione o i commissari speciali sottopongono un piano modificato alla Banca d'Italia. Essa valuta il piano e comunica all'organo di amministrazione o ai commissari speciali entro una settimana la propria approvazione se ritiene che il piano modificato tenga adeguatamente conto dei rilievi espressi, o la richiesta di apportarvi ulteriori modifiche, fissando il termine per adempiere.
7. L'organo di amministrazione o i commissari speciali attuano il piano approvato dalla Banca d'Italia e presentano alla stessa almeno ogni sei mesi una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del piano.
8. Se la Banca d'Italia lo ritiene necessario, d'intesa con la Banca Centrale Europea quando questa e' l'autorita' competente, l'organo di amministrazione o i commissari speciali rivedono il piano e sottopongono le eventuali revisioni all'approvazione della Banca d'Italia.
9. Quando e' applicabile la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, il piano e' compatibile con il piano di ristrutturazione che l'ente sottoposto a risoluzione e' tenuto a presentare alla Commissione europea. Se il piano di riorganizzazione e' notificato alla Commissione europea ai sensi della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, la Banca d'Italia puo' prorogare il periodo di cui al comma 1 fino a un massimo di due mesi o fino al termine previsto dalla disciplina degli aiuti di Stato, se piu' breve.
 
Art. 57
Effetti del bail-in

1. La riduzione o la conversione sono pienamente efficaci dal momento individuato ai sensi dell'articolo 32, comma 2, indipendentemente dall'esecuzione di qualsiasi adempimento amministrativo o procedurale connesso, ivi inclusi:
a) la modifica di registri, albi o elenchi rilevanti;
b) l'esclusione di azioni o altre partecipazioni o strumenti di debito dalla negoziazione nelle rispettive sedi di negoziazione;
c) l'ammissione di nuove azioni o altre partecipazioni alle negoziazioni in una sede di negoziazione;
d) la riammissione alle negoziazioni in mercati regolamentati o in altri sistemi di negoziazione di eventuali strumenti di debito che sono stati oggetto di riduzione senza il requisito di pubblicare un prospetto.
2. Gli adempimenti amministrativi e procedurali sono eseguiti anche su iniziativa della Banca d'Italia.
3. Quando una passivita' e' interamente cancellata, gli obblighi a carico dell'ente sottoposto a risoluzione sorti in relazione alla passivita' sono estinti a tutti gli effetti e il loro adempimento non puo' essere richiesto nell'ambito di successive procedure relative all'ente sottoposto a risoluzione, ne' al suo avente causa.
4. Quando una passivita' e' ridotta parzialmente, lo strumento o il contratto dal quale deriva la passivita' originaria resta efficace in relazione al debito residuo, salve le modifiche dell'importo degli interessi da pagare conseguenti alla riduzione e alle altre modifiche dei termini contrattuali ai sensi dell'articolo 60, comma 1, lettera i).
 
Art. 58
Rimozione degli ostacoli al bail-in

1. Le assemblee dei soggetti di cui all'articolo 2 delegano gli organi di amministrazione a deliberare l'aumento di capitale necessario per consentire, in caso di bail-in, la conversione di passivita' in azioni computabili nel capitale primario di classe 1.
2. Non si applicano i limiti previsti dall'articolo 2443, commi 1 e 2 del codice civile, ne' gli articoli 2438, comma 1, e 2441 del codice civile, nonche' altre limitazioni previste dalla legge, da contratti o dallo statuto che possono ostacolare la conversione.
3. Resta ferma la possibilita' per la Banca d'Italia di disporre direttamente l'aumento di capitale, ai sensi dell'articolo 60, comma 1, lettera h).
 
Art. 59
Riconoscimento contrattuale del bail-in

1. Quando una passivita' soggetta a bail-in a norma dell'articolo 49 e' disciplinata dal diritto di uno Stato terzo, i soggetti di cui all'articolo 2 includono nel contratto una clausola mediante la quale il creditore riconosce che la passivita' e' assoggettabile a un eventuale bail-in disposto dalla Banca d'Italia e accetta di subirne gli effetti. La clausola si considera in ogni caso inserita di diritto nel contratto, anche in sostituzione di clausole difformi eventualmente apposte dalle parti, senza che sia dovuto alcun indennizzo per la sua mancata previsione.
2. Il comma 1 si applica alle passivita' contratte dopo il 1° gennaio 2016.
3. La Banca d'Italia puo' chiedere all'emittente di fornire un parere legale relativo all'applicabilita' e all'efficacia della clausola contrattuale inserita.
4. L'obbligo previsto al comma 1 non si applica se, in base alla legislazione dello Stato terzo o a un trattato concluso con esso, risulta che il bail-in disposto dalla Banca d'Italia produce i suoi effetti sulle passivita' indicate al comma 1.
5. Il bail-in e' comunque disposto e determina i suoi effetti in via definitiva in relazione ai soggetti di cui all'articolo 2 anche in caso di assenza o inefficacia della clausola prevista dal comma 1.
 
Art. 60
Poteri generali di risoluzione

1. Per dare attuazione alle misure disciplinate dal Capo II e dal Capo IV, la Banca d'Italia puo' esercitare i seguenti poteri:
a) richiedere ai soggetti indicati all'articolo 2 e alle succursali italiane di banche extracomunitarie la trasmissione di notizie, dati e documenti, nonche' di ogni altra informazione utile ai fini dell'avvio e all'attuazione della risoluzione, ed effettuare ispezioni per acquisire direttamente notizie, dati, documenti e informazioni;
b) disporre il trasferimento a terzi di azioni o di altre partecipazioni emesse dall'ente sottoposto a risoluzione;
c) disporre la cessione a terzi interessati di beni e rapporti giuridici dell'ente sottoposto a risoluzione;
d) ridurre o azzerare il valore nominale di azioni o di altre partecipazioni emesse dall'ente sottoposto a risoluzione, nonche' annullare le azioni o i titoli;
e) ridurre o azzerare il valore nominale delle passivita' ammissibili dell'ente sottoposto a risoluzione o il debito residuo derivante dalle medesime passivita';
f) annullare, ove necessario, i titoli di debito emessi dall'ente sottoposto a risoluzione, ad eccezione delle passivita' garantite di cui all'articolo 49, comma 1, lettera b);
g) convertire passivita' ammissibili in azioni o in altre partecipazioni dell'ente sottoposto a risoluzione o di una societa' che lo controlla o di un ente-ponte;
h) disporre che l'ente sottoposto a risoluzione o la societa' che lo controlla emetta nuove azioni, altre partecipazioni o altri strumenti di capitale, compresi strumenti convertibili in capitale;
i) modificare la scadenza dei titoli di debito e delle altre passivita' ammissibili emessi dall'ente sottoposto a risoluzione, o modificare l'importo degli interessi maturati in relazione a questi strumenti e passivita' o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio; questo potere non si applica alle passivita' garantite di cui all'articolo 49, comma 1, lettera b);
l) attivare clausole di close-out o disporre lo scioglimento dei contratti finanziari o dei contratti derivati di cui e' parte l'ente sottoposto a risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 54;
m) disporre la rimozione o la sostituzione degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza dell'ente sottoposto a risoluzione, nel caso in cui siano venute meno le condizioni della loro permanenza in carica;
n) chiedere alla Banca Centrale Europea quale autorita' competente di effettuare la valutazione del potenziale acquirente di una partecipazione qualificata in deroga ai termini applicabili.
2. Salvo quando diversamente previsto dal presente decreto, nell'esercizio dei poteri di risoluzione, la Banca d'Italia non e' tenuta a:
a) ottenere il consenso da parte di qualsiasi soggetto pubblico o privato, inclusi azionisti o creditori dell'ente sottoposto a risoluzione;
b) fornire comunicazioni, prima dell'esercizio di un potere di risoluzione di cui al presente Capo, inclusa la pubblicazione obbligatoria di eventuali avvisi o prospetti, ne' a depositare o registrare documenti presso altre autorita'.
 
Art. 61
Poteri accessori

1. Nell'esercizio dei poteri di risoluzione, la Banca d'Italia puo', salvi i diritti di risarcimento e indennizzo previsti dal presente decreto:
a) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 92, disporre in caso di trasferimento di strumenti finanziari, diritti, attivita' o passivita', che questi siano acquistati liberi da ogni peso, vincolo od onere;
b) dichiarare estinto il diritto ad acquisire ulteriori azioni o altre partecipazioni;
c) richiedere ai soggetti competenti, anche stranieri, di disporre l'esclusione o la sospensione dalla negoziazione o dalla quotazione ufficiale di strumenti finanziari nella rispettiva sede di negoziazione o l'esclusione o sospensione di offerte al pubblico di strumenti finanziari;
d) prevedere che, in caso di cessione di strumenti finanziari, diritti, attivita' o passivita', il cessionario subentri - con esclusione di diritti e obblighi del cedente - nei diritti o negli obblighi dell'ente sottoposto a risoluzione compresi, fatto salvo l'articolo 47, commi 9 e 10, quelli relativi alla partecipazione alle infrastrutture di mercato nonche' in tutti i rapporti processuali, in deroga all'articolo 111 del codice di procedura civile;
e) imporre all'ente sottoposto a risoluzione e al cessionario di fornirsi reciprocamente informazioni e assistenza;
f) modificare o sciogliere contratti di cui l'ente sottoposto a risoluzione e' parte o sostituirne un contraente con il cessionario.
2. Se necessario per assicurare l'efficacia della risoluzione con riferimento ai poteri di cui al comma 1, possono essere adottate misure volte a garantire la continuita' dell'attivita' di impresa o dei contratti dell'ente sottoposto a risoluzione o, in caso di cessione, per permetterne l'esercizio da parte di un cessionario. Le misure comprendono, ove necessario, la sospensione o la disattivazione dei meccanismi terminativi esercitabili in caso di sostituzione del contraente originario o del suo controllante.
3. I poteri di cui al comma 1, lettera d), e al comma 2 lasciano impregiudicato l'articolo 64, nonche':
a) il diritto del dipendente dell'ente sottoposto a risoluzione di sciogliersi dal contratto di lavoro;
b) fatti salvi gli articoli 66, 67 e 68, la facolta' per la controparte di un contratto di esercitare i diritti derivanti dal contratto, incluso lo scioglimento, se gli stessi sono esercitabili in base a presupposti diversi dalla mera sostituzione del contraente originario o del suo controllante.
 
Art. 62
Fornitura di servizi

1. La Banca d'Italia puo', in caso di cessione, imporre ad un ente sottoposto a risoluzione o ad altre componenti del gruppo di appartenenza di fornire al cessionario i servizi e i mezzi necessari per esercitare le attivita' cedute, esclusa ogni forma di sostegno finanziario. Il presente comma si applica anche se i medesimi enti sono sottoposti a procedura concorsuale.
2. La Banca d'Italia puo' imporre a una componente italiana di un gruppo di fornire i servizi e i mezzi indicati al comma 1, se cio' e' stato chiesto da un'autorita' di risoluzione di un altro Stato membro in relazione a una risoluzione avviata da quest'ultima su una diversa componente del medesimo gruppo, anche quando la componente italiana non e' sottoposta a risoluzione.
3. I servizi e i mezzi di cui ai commi 1 e 2 sono forniti al cessionario:
a) alle stesse condizioni applicate immediatamente prima dell'avvio della risoluzione in forza di un accordo gia' in essere con l'ente sottoposto a risoluzione e fino alla scadenza dell'accordo;
b) a eque condizioni di mercato, in assenza di accordo o dopo la scadenza dello stesso.
 
Art. 63
Esecuzione di misure disposte da autorita'
di risoluzione di altri Stati membri

1. Quando un'autorita' di risoluzione di un altro Stato membro dispone, nell'ambito di una risoluzione, la cessione di azioni, di altre partecipazioni o di attivita', di diritti o di passivita' soggetti al diritto italiano, la cessione ha effetto in Italia. La Banca d'Italia fornisce all'autorita' di risoluzione che ha disposto o intende disporre la cessione l'assistenza ragionevolmente possibile.
2. Quando un'autorita' di risoluzione di un altro Stato membro esercita i poteri di riduzione o di conversione di strumenti di capitale o di passivita' ammissibili disciplinati dal diritto italiano, oppure di passivita' dovute a creditori residenti in Italia, la riduzione o la conversione hanno effetto in Italia.
3. I rimedi avverso la cessione indicata al comma 1 o la riduzione o la conversione indicate al comma 2 sono disciplinati esclusivamente dall'ordinamento dell'autorita' di risoluzione che ha disposto la cessione, la riduzione o la conversione.
 
Art. 64
Attivita', passivita', azioni
e altre partecipazioni ubicate in Stati terzi

1. La Banca d'Italia, con riferimento alle misure relative ad attivita' ubicate in un Stato terzo o ad azioni, altre partecipazioni, diritti o passivita' disciplinati dal diritto di uno Stato terzo, puo' disporre che:
a) il commissario speciale dell'ente sottoposto a risoluzione e il cessionario svolgano tutti gli adempimenti necessari affinche' la misura consegua i suoi effetti;
b) il commissario speciale dell'ente sottoposto a risoluzione non dia luogo al trasferimento delle azioni, delle altre partecipazioni, delle attivita' o dei diritti o assolva gli obblighi per conto del cessionario fintantoche' la misura non sia divenuta efficace;
c) le spese ragionevolmente sostenute dal cessionario per l'esecuzione degli adempimenti indicati alle lettere a) e b) siano rimborsate ai sensi dell'art. 37, commi 7 e 8.
2. Quando, nonostante gli adempimenti ai sensi del comma 1, lettera a), e' estremamente improbabile che la misura produca effetti, essa non e' disposta e, se gia' disposta, e' ritirata limitatamente alle attivita', alle azioni, agli strumenti e ai diritti o passivita' in questione.
 
Art. 65

Esclusione di talune disposizioni contrattuali in caso di risoluzione

1. L'adozione di una misura di prevenzione o di gestione della crisi, anche in presenza di una dichiarazione dello stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 36, o il verificarsi di un evento direttamente connesso all'applicazione di queste misure non costituisce, relativamente ai contratti stipulati dall'ente sottoposto alle misure, un evento determinante l'escussione della garanzia ai fini del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, ne' una procedura di insolvenza ai fini del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, se gli obblighi previsti dal contratto, compresi quelli di pagamento, di consegna nonche' di prestazione della garanzia, non sono stati oggetto di inadempimento ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile.
2. Alle stesse condizioni indicate dal comma 1, l'adozione di una misura di prevenzione o di gestione della crisi, anche in presenza di una dichiarazione dello stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 36, non costituisce un evento determinante l'escussione della garanzia ai fini del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, ne' una procedura di insolvenza ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, relativamente ai contratti stipulati con terzi da una componente del gruppo di cui fa parte un ente sottoposto alla misura, se:
a) i contratti prevedono obblighi che sono garantiti dall'ente, o gravanti su di esso;
b) i contratti comprendono clausole in base alle quali rilevano, per l'ente parte del contratto, eventi relativi a un'altra componente del gruppo.
3. Fintantoche' gli obblighi previsti dal contratto, compresi quelli di pagamento e di consegna, nonche' di prestazione della garanzia, non sono stati oggetto di inadempimento ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, l'adozione di una misura di prevenzione o di gestione della crisi, anche in presenza di una dichiarazione dello stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 36, o il verificarsi di un evento direttamente connesso all'applicazione di una di queste misure non da' di per se' titolo a:
a) esercitare un diritto di recesso, sospensione, modifica, compensazione o attivare una clausola di close-out relativamente ai contratti stipulati dall'ente sottoposto a tali misure o da una componente del gruppo di cui fa parte un ente sottoposto alla misura, se:
i) i contratti prevedono obblighi che sono garantiti da una componente del gruppo, o gravanti su di essa;
ii) i contratti comprendono clausole in base alle quali rilevano, per l'ente parte del contratto, eventi relativi a un'altra componente del gruppo;
b) acquisire il possesso o il controllo di beni di un ente sottoposto a tali misure o di una componente del gruppo ai sensi di un contratto comprendente clausole in base alle quali rilevano, per il soggetto parte del contratto, eventi relativi a un'altra componente del gruppo, o ad escutere un diritto di garanzia su detti beni;
c) non adempiere gli obblighi a favore di un ente sottoposto a tali misure o di una componente del gruppo di appartenenza spettanti in relazione a un contratto comprendente clausole in base alle quali rilevano, per il soggetto parte del contratto, eventi relativi a un'altra componente del gruppo.
4. Ai fini del presente articolo, una risoluzione disposta in uno Stato terzo costituisce una misura di gestione della crisi quando e' riconosciuta ai sensi dell'articolo 74 o se la Banca d'Italia o altra autorita' di risoluzione di uno Stato membro ha disposto in tal senso.
5. Ai fini dei commi 1, 2 e 4, una sospensione degli obblighi di pagamento o consegna, una limitazione dell'escussione di garanzia o una sospensione temporanea di meccanismi terminativi ai sensi degli articoli 66, 67 e 68 non costituiscono inadempimento di un obbligo contrattuale ne' stato di insolvenza.
6. Le disposizioni del presente articolo sono norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 593/2008.
 
Art. 66
Sospensione di obblighi di pagamento e di consegna

1. La Banca d'Italia puo' disporre la sospensione di obblighi di pagamento o di consegna a norma di un contratto di cui l'ente sottoposto a risoluzione e' parte. La sospensione decorre dalla pubblicazione del programma di risoluzione e dura fino alla mezzanotte del giorno lavorativo successivo. Per lo stesso periodo sono sospesi gli obblighi di pagamento o di consegna, rivenienti dal medesimo contratto a carico delle controparti dell'ente sottoposto a risoluzione.
2. La sospensione a norma del comma 1 non si applica:
a) ai depositi ammissibili al rimborso;
b) agli obblighi di pagamento e di consegna nei confronti dei sistemi di pagamento o di regolamento titoli o dei relativi operatori, delle controparti centrali e delle banche centrali;
c) ai crediti protetti da un sistema di indennizzo degli investitori.
3. Nell'esercizio del potere di cui al presente articolo, si tiene conto dell'impatto delle misure sul regolare funzionamento dei mercati finanziari.
 
Art. 67
Limitazione dell'escussione di garanzie

1. La Banca d'Italia puo' limitare l'escussione di garanzie aventi a oggetto attivita' dell'ente sottoposto a risoluzione. La limitazione decorre dalla pubblicazione del programma di risoluzione e dura fino alla mezzanotte del giorno lavorativo successivo.
2. Il potere di cui al comma 1 non si applica ai diritti di garanzia attribuiti ai sistemi di pagamento o di regolamento titoli o ai relativi operatori, alle controparti centrali e alle banche centrali in relazione ad attivita' dell'ente sottoposto a risoluzione date in pegno o fornite mediante margini o altre forme di garanzia.
3. Nei casi in cui si applica l'articolo 94, la Banca d'Italia, assieme alle altre autorita' di risoluzione coinvolte, si adopera affinche' le limitazioni di cui al comma 1 si applichino in modo coerente per tutte le componenti del gruppo sottoposte a risoluzione.
4. Nell'esercizio del potere di cui al presente articolo, si tiene conto dell'impatto delle misure sul regolare funzionamento dei mercati finanziari.
 
Art. 68
Sospensione temporanea
dei meccanismi terminativi

1. La Banca d'Italia puo' sospendere l'attivazione di meccanismi terminativi riconosciuti alla controparte di un contratto stipulato da un ente sottoposto a risoluzione, a condizione che continuino a essere eseguiti gli obblighi di pagamento e di consegna, nonche' di prestazione della garanzia. La sospensione decorre dalla pubblicazione del programma di risoluzione e dura fino alla mezzanotte del giorno lavorativo successivo.
2. Con le stesse modalita' di cui al comma 1, puo' essere sospesa l'attivazione di meccanismi terminativi riconosciuti alla controparte di un contratto stipulato da una societa' controllata di un ente sottoposto a risoluzione al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:
a) gli obblighi derivanti dal contratto sono garantiti dall'ente sottoposto a risoluzione o fanno comunque capo a esso;
b) il presupposto per l'attivazione dei meccanismi terminativi e' l'insolvenza dell'ente sottoposto a risoluzione o e' comunque determinato con riguardo alla situazione finanziaria di quest'ultimo;
c) nel caso in cui e' stata realizzata o puo' essere realizzata una cessione di azioni, di altre partecipazioni o di attivita', diritti o passivita' dell'ente sottoposto a risoluzione:
i) tutte le attivita' e le passivita' della societa' controllata che pertengono al contratto sono state cedute o possono essere cedute; oppure
ii) la Banca d'Italia individua adeguati accorgimenti affinche' gli obblighi di cui alla lettera a) siano altrimenti adempiuti.
3. Le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai contratti conclusi nell'ambito di sistemi di pagamento o di regolamento titoli o con i relativi operatori, le controparti centrali o le banche centrali.
4. La sospensione di un meccanismo terminativo cessa dal momento in cui la Banca d'Italia comunica alla controparte che i diritti e gli obblighi previsti dal contratto non saranno ceduti a un altro soggetto, ne' subiranno una riduzione o conversione in applicazione dell'articolo 48.
5. Al termine del periodo di sospensione, fatto salvo l'articolo 65, i meccanismi terminativi possono essere attivati secondo quanto previsto dal contratto se:
a) in caso di cessione, i presupposti per attivarli si verificano con riferimento al cessionario;
b) in assenza di cessione, non e' stato applicato il bail-in alle passivita' che originano dal contratto medesimo.
6. Nell'esercizio del potere di cui al presente articolo, si tiene conto dell'impatto delle misure sul regolare funzionamento dei mercati finanziari.
7. La Banca d'Italia puo' stabilire obblighi relativi alla conservazione dei contratti finanziari stipulati dai soggetti di cui all'articolo 2. I repertori di dati sulle negoziazioni forniscono alla Banca d'Italia, su sua richiesta, le informazioni necessarie per assolvere le proprie responsabilita' conformemente all'articolo 81 del Regolamento (UE) n. 648/2012.
8. La Banca d'Italia puo' disporre, nei casi da essa individuati, che i contratti disciplinati dal diritto di uno Stato terzo e conclusi dopo la data di entrata in vigore della presente legge contengano una clausola mediante la quale le parti accettano di subire gli effetti della sospensione prevista dal presente articolo.
 
Art. 69
Principi e criteri relativi a decisioni
o azioni che coinvolgono piu' Stati membri

1. La Banca d'Italia, nell'assumere decisioni o intraprendere azioni che possono avere un impatto in altri Stati membri, si attiene ai seguenti principi e criteri:
a) la cooperazione con autorita' di risoluzione, autorita' competenti e altre autorita' di altri Stati membri al fine di assicurare il coordinamento e l'efficacia delle decisioni e delle azioni;
b) la debita considerazione dell'impatto delle decisioni o azioni sulla stabilita' finanziaria e, piu' in generale, sugli interessi degli Stati membri in cui hanno sede legale le componenti del gruppo incluse nella vigilanza consolidata;
c) il bilanciamento degli interessi dei diversi Stati membri interessati, evitando di pregiudicare o favorire indebitamente gli interessi di un particolare Stato membro;
d) l'applicazione delle previsioni e misure indicate nei piani di risoluzione, a meno che, in relazione alle circostanze, gli obiettivi della risoluzione possano essere meglio perseguiti in altro modo.
 
Art. 70
Collegi di risoluzione

1. In caso di soggetti facenti parte di un gruppo con componenti aventi sede legale in altri Stati membri o con succursali significative stabilite in altri Stati membri, la redazione dei piani di risoluzione, la valutazione della risolvibilita', la determinazione delle misure volte ad affrontare o rimuovere gli impedimenti alla risolvibilita', la determinazione del requisito minimo di passivita' soggette a bail-in, nonche' la predisposizione e l'approvazione dei programmi di risoluzione, quando riguardano il gruppo, avvengono nell'ambito dei collegi di risoluzione previsti dagli articoli 88 e 89 della direttiva 2014/59/UE e in conformita' alle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione Europea. A tal fine, la Banca d'Italia istituisce collegi di risoluzione e collegi europei di risoluzione, partecipa ai collegi istituiti da altre autorita' e attua le decisioni assunte in seno a questi ultimi nei casi e con le modalita' previste dall'ordinamento dell'Unione Europea.
2. Per le finalita' indicate al comma 1 le banche e le capogruppo italiane controllate da una societa' estera inclusa nella vigilanza consolidata della Banca d'Italia provvedono alla trasmissione alla Banca d'Italia di atti, informazioni, documenti e ogni altro dato relativi alla societa' estera controllante.
3. Per le finalita' indicate al comma 1 le societa' aventi sede legale in Italia che controllano una banca soggetta a vigilanza in un altro Stato membro collaborano con l'autorita' di risoluzione di questo Stato per assicurare la trasmissione di atti, informazioni, documenti e ogni altro dato relativi alla banca controllata.
 
Art. 71
Incidenza dei piani di risoluzione sulle finanze pubbliche

1. Nei casi in cui il piano di risoluzione di gruppo deve essere adottato o aggiornato con decisione congiunta da parte di autorita' di risoluzione rappresentate nel collegio di risoluzione, la Banca d'Italia, se e' l'autorita' di risoluzione di una societa' controllata sottoposta a vigilanza consolidata in un altro Stato membro, puo' chiedere il riesame del piano di risoluzione di gruppo che puo' avere effetti sulle finanze pubbliche. Se la richiesta e' presentata da un'altra autorita' di risoluzione, la Banca d'Italia, quando e' autorita' di risoluzione di gruppo, avvia un riesame del piano di risoluzione di gruppo, anche riguardo al requisito minimo di fondi propri e passivita' ammissibili.
2. Se un piano di risoluzione di gruppo deve essere adottato o aggiornato con decisione congiunta da parte di autorita' di risoluzione rappresentate nel collegio di risoluzione, ed e' stata deferita all'ABE una questione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1093/2010, la Banca d'Italia puo', sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, chiedere che l'ABE si astenga dal decidere sulla questione, se la sua decisione puo' incidere in qualunque modo sulle finanze pubbliche.
 
Art. 72

Decisioni sulle azioni di risoluzione in seno ai collegi di
risoluzione

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze partecipa ai collegi di risoluzione nei casi e secondo le modalita' previsti dall'ordinamento dell'Unione Europea.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia si coordinano, anche mediante scambio di informazioni, quando la Banca d'Italia concorre alla decisione di un collegio avente ad oggetto un'azione di risoluzione.
3. La Banca d'Italia applica senza indugio le decisioni adottate in seno ai collegi di risoluzione tenendo debitamente conto dell'urgenza della situazione.
 
Art. 73
Scambio di informazioni

1. La Banca d'Italia, quando e' autorita' di risoluzione di gruppo, coordina il flusso delle informazioni rilevanti tra le autorita' di risoluzione interessate. In particolare, trasmette tempestivamente alle autorita' di risoluzione degli altri Stati membri le informazioni rilevanti ai fini dello svolgimento dei compiti del collegio di risoluzione.
2. Nel caso siano richieste informazioni che la Banca d'Italia ha ricevuto da un'autorita' di risoluzione di uno Stato terzo, la trasmissione ai sensi del comma 1 e' effettuata solo in presenza del consenso espresso di detta autorita'.
 
Art. 74
Riconoscimento e applicazione delle misure
di risoluzione adottate in Stati terzi

1. Il presente articolo si applica in mancanza di un accordo internazionale di cooperazione stipulato dall'Unione Europea con uno Stato terzo ai sensi dell'art. 93, paragrafo 1 della direttiva 2014/59/UE, che disciplini il riconoscimento e l'esecuzione delle misure di risoluzione adottate in Stati terzi.
2. Quando una misura di risoluzione adottata in uno Stato terzo e' stata riconosciuta con decisione congiunta da un collegio europeo di risoluzione ai sensi dell'art. 94, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, la Banca d'Italia vi da' esecuzione adottando, in conformita' all'ordinamento italiano, le misure a tal fine necessarie.
3. In mancanza di un collegio europeo di risoluzione o di una decisione congiunta di riconoscimento ai sensi del comma 2 la Banca d'Italia, salvo quanto previsto dal comma 4, riconosce le misure di risoluzione adottate in Stati terzi e da' loro esecuzione in conformita' al presente articolo.
4. La Banca d'Italia, sentite le altre autorita' di risoluzione facenti parte del collegio europeo di risoluzione se istituito, puo' decidere di non riconoscere le misure di risoluzione avviate in uno Stato terzo quando essa ritiene che:
a) il riconoscimento avrebbe effetti negativi per la stabilita' finanziaria in Italia o in un altro Stato membro; o
b) un'azione autonoma di risoluzione a norma dell'art. 75 in relazione a una succursale nell'Unione sia necessaria per conseguire uno o piu' obiettivi della risoluzione; o
c) il riconoscimento comporterebbe una disparita' di trattamento fra i creditori soggetti alla legge di uno Stato membro e quelli soggetti alla legge dello Stato terzo che si trovano nella medesima posizione giuridica; o
d) il riconoscimento comporterebbe rilevanti implicazioni per le finanze pubbliche dello Stato italiano; o
e) il riconoscimento determinerebbe effetti contrari a principi fondamentali dell'ordinamento italiano.
5. Per dare attuazione alle misure di risoluzione adottate in uno Stato terzo e riconosciute ai sensi del presente articolo, la Banca d'Italia puo':
a) esercitare i propri poteri di risoluzione in relazione a:
i) attivita' di una societa' sottoposta a risoluzione nello Stato terzo ubicate in Italia o disciplinate dal diritto italiano;
ii) diritti o passivita' di una societa' sottoposta a risoluzione nello Stato terzo contabilizzati dalla succursale italiana o disciplinati dalla legge italiana o in relazione ai quali l'esecuzione puo' avvenire in Italia;
b) disporre ai sensi degli articoli 40 e 43 la cessione di azioni o altre partecipazioni in una banca autorizzata in Italia e controllata da una societa' sottoposta a risoluzione nello Stato terzo;
c) esercitare i poteri di cui agli articoli 66, 67 e 68 nei confronti delle parti di un contratto stipulato con una societa' sottoposta a risoluzione nello Stato terzo o le sue controllate aventi sede legale in Italia; e
d) inibire l'esercizio del diritto di sciogliere o liquidare i contratti stipulati da una societa' sottoposta a risoluzione nello Stato terzo, dalle sue controllate aventi sede legale in Italia o altre societa' del medesimo gruppo, nonche' comunque di ogni altro diritto, incluso quello di invocare la decadenza del beneficio del termine:
i) quando questi diritti sono esercitabili per effetto dell'avvio di un'azione di risoluzione intrapresa nei confronti di una societa' sottoposta a risoluzione nello Stato terzo, di una societa' che la controlla o di altre societa' del gruppo oppure per effetto di obblighi legislativi e regolamentari relativi alla risoluzione in quello Stato; e
ii) a condizione che le obbligazioni contrattuali principali, comprese quelle di pagamento e di consegna, nonche' la costituzione di garanzie reali, siano regolarmente adempiute.
6. La Banca d'Italia puo', se l'interesse pubblico lo esige, sottoporre a risoluzione una societa' controllante avente sede legale in Italia, esercitando tutti i relativi poteri, quando l'autorita' dello Stato terzo stabilisce che per una banca controllata da quella societa' e avente sede legale in quello Stato sussistono i presupposti per la risoluzione secondo l'ordinamento di quest'ultimo. Si applica l'art. 65.
7. Il riconoscimento delle misure di risoluzione adottate in uno Stato terzo ai sensi del presente articolo non pregiudica l'eventuale assoggettamento a procedure concorsuali ai sensi dell'ordinamento italiano della banca autorizzata in Italia e controllata dalla societa' sottoposta a risoluzione nello Stato terzo.
 
Art. 75
Risoluzione di succursali italiane di banche extracomunitarie

1. Quando una succursale italiana di una banca avente sede legale in uno Stato terzo non e' sottoposta a risoluzione in questo Stato oppure ricorre una delle circostanze di cui all'art. 74, comma 4, la Banca d'Italia, se necessario per l'interesse pubblico, puo' adottare nei confronti della succursale azioni di risoluzione, al ricorrere di almeno una delle seguenti circostanze:
a) la succursale non soddisfa piu', o rischia di non soddisfare, le condizioni stabilite per l'autorizzazione e l'esercizio dell'attivita', e non vi sono prospettive che un intervento del settore privato, un'azione di vigilanza o una misura dello Stato terzo permetta alla succursale di soddisfare quelle condizioni o di evitare il dissesto in tempi ragionevoli;
b) la banca avente sede legale nello Stato terzo non e' disposta a, o non e' o non sara' probabilmente in grado di adempiere alla scadenza le proprie obbligazioni nei confronti dei creditori residenti o aventi sede legale nell'Unione Europea o le obbligazioni sorte o contabilizzate attraverso la succursale, e risulta che non e' stata aperta ne' verra' presumibilmente aperta in tempi ragionevoli nello Stato terzo una risoluzione o una procedura concorsuale nei confronti della banca avente sede legale in quello Stato;
c) nello Stato terzo e' stata avviata una risoluzione della banca o e' stata notificata alla Banca d'Italia l'intenzione dell'autorita' di risoluzione dello Stato terzo di avviarla.
2. Nell'adozione delle azioni previste dal comma 1, la Banca d'Italia tiene conto degli obiettivi della risoluzione e si attiene, in quanto pertinenti, ai principi di cui all'art. 22, nonche' ai requisiti relativi all'applicazione delle misure di risoluzione di cui al Titolo IV, Capo IV.
3. Si applica l'art. 65.
 
Art. 76
Cooperazione con le autorita' degli Stati terzi

1. In mancanza di un accordo internazionale di cooperazione stipulato dall'Unione Europea con uno Stato terzo ai sensi dell'art. 93, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, che disciplini il riconoscimento e l'esecuzione delle misure di risoluzione adottate in Stati terzi, la Banca d'Italia puo' concludere protocolli di cooperazione non vincolanti, conformi agli accordi quadro conclusi dall'ABE con le autorita' degli Stati terzi.
2. I protocolli di cooperazione conclusi ai sensi del presente articolo possono comprendere disposizioni su:
a) lo scambio delle informazioni necessarie per la preparazione e l'aggiornamento dei piani di risoluzione;
b) la consultazione e la cooperazione nell'elaborazione dei piani di risoluzione, nonche' i principi per l'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 74 e 75 e dei poteri analoghi previsti dal diritto dello Stato terzo;
c) lo scambio delle informazioni necessarie per l'applicazione delle misure di risoluzione, nonche' per l'esercizio dei poteri di risoluzione e dei poteri analoghi previsti dal diritto dello Stato terzo;
d) i meccanismi di allerta precoce e di consultazione reciproca prima di adottare misure di prevenzione o di gestione delle crisi idonee a ripercuotersi sulla banca o sul gruppo;
e) il coordinamento delle comunicazioni al pubblico in caso di azioni congiunte di risoluzione;
f) le procedure e le intese per lo scambio di informazioni e la cooperazione, di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), compresi, se del caso, l'istituzione e il funzionamento di gruppi di gestione delle crisi.
3. La stipula di protocolli di cooperazione con autorita' di Stati terzi non preclude alla Banca d'Italia la possibilita' di concludere accordi bilaterali o multilaterali con le autorita' di Stati terzi ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (UE) n. 1093/2010.
4. I protocolli di cooperazione conclusi dalla Banca d'Italia ai sensi del presente articolo sono notificati all'ABE.
 
Art. 77
Scambio di informazioni riservate

1. La Banca d'Italia e il Ministro dell'economia e delle finanze scambiano informazioni riservate con le autorita' di risoluzione extracomunitarie al verificarsi congiunto delle seguenti condizioni:
a) l'autorita' di risoluzione extracomunitaria e' soggetta a obblighi di riservatezza considerati almeno equivalenti a quelli previsti dall'art. 5, ferma restando l'applicabilita' del diritto sulla protezione dei dati personali;
b) le informazioni sono necessarie per l'esercizio da parte dell'autorita' extracomunitaria delle funzioni di risoluzione a essa affidate, nonche' utilizzate esclusivamente a tali fini.
2. Se le informazioni in possesso della Banca d'Italia o del Ministero dell'economia e delle finanze provengono da un altro Stato membro, esse possono essere comunicate a un'autorita' di risoluzione extracomunitaria solo al verificarsi congiunto delle seguenti condizioni:
a) l'autorita' di risoluzione dello Stato membro che ha trasmesso l'informazione ha dato il proprio assenso alla comunicazione;
b) la comunicazione delle informazioni avviene esclusivamente ai fini stabiliti dall'autorita' di risoluzione dello Stato membro che ha comunicato l'informazione.
3. Ai fini del presente articolo le informazioni sono considerate riservate se sono soggette agli obblighi di riservatezza previsti dal diritto dell'Unione Europea.
 
Art. 78
Fondi di risoluzione

1. Per permettere di realizzare gli obiettivi della risoluzione indicati all'art. 21, in conformita' dei principi stabiliti nell'art. 22, sono istituiti presso la Banca d'Italia uno o piu' fondi di risoluzione. I fondi sono alimentati da:
a) i contributi ordinari di cui all'art. 82, versati dalle banche aventi sede legale in Italia e dalle succursali italiane di banche extracomunitarie, ai fini del raggiungimento del livello specificato all'art. 81;
b) i contributi straordinari di cui all'art. 83, versati dagli stessi soggetti indicati alla lettera a), quando i contributi ordinari sono insufficienti a coprire perdite, costi o altre spese sostenuti per le finalita' di cui al comma 1;
c) prestiti e altre forme di sostegno finanziario, quando i contributi ordinari non sono sufficienti a coprire le perdite, i costi o le altre spese sostenuti per le finalita' di cui al comma 1 e i contributi straordinari non sono prontamente disponibili o sufficienti;
d) somme versate dall'ente sottoposto a risoluzione o dall'ente-ponte, interessi e altri utili derivanti dai propri investimenti.
2. I fondi costituiscono un patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Banca d'Italia e da quello di ciascun soggetto che le ha fornite. Il patrimonio risponde esclusivamente delle obbligazioni contratte per l'esercizio delle funzioni previste ai sensi del presente Capo. Su di esso non sono ammesse azioni dei creditori della Banca d'Italia o nell'interesse degli stessi, ne' quelle dei creditori dei soggetti che hanno versato le risorse raccolte nei fondi o nell'interesse degli stessi.
3. La Banca d'Italia puo' delegare, in tutto o in parte, ai sistemi di garanzia dei depositanti riconosciuti ai sensi dell'art. 96 del Testo Unico Bancario le funzioni disciplinate ai sensi del presente Capo.
 
Art. 79
Utilizzo dei fondi di risoluzione

1. L'utilizzo dei fondi di risoluzione, anche se istituiti ai sensi dell'articolo 80, e' disposto dalla Banca d'Italia per una o piu' delle seguenti finalita' e limitatamente a quanto necessario per garantire l'efficacia delle misure di cui al Titolo IV, Capo IV:
a) garantire le attivita' o le passivita' dell'ente sottoposto a risoluzione, delle sue controllate, di un ente-ponte o di una societa' veicolo per la gestione delle attivita';
b) concedere finanziamenti all'ente sottoposto a risoluzione, alle sue controllate, a un ente-ponte o a una societa' veicolo per la gestione delle attivita';
c) acquistare attivita' dell'ente sottoposto a risoluzione;
d) sottoscrivere capitale ed eseguire conferimenti e apporti al patrimonio di un ente-ponte o di una societa' veicolo per la gestione delle attivita';
e) corrispondere indennizzi agli azionisti e ai creditori conformemente all'articolo 89;
f) sottoscrivere capitale ed eseguire conferimenti e apporti al patrimonio di un ente sottoposto a risoluzione, quando e' applicato il bail-in ed e' stata disposta l'esclusione di creditori a norma dell'articolo 49, comma 2;
g) concedere finanziamenti su base volontaria ad altri meccanismi di finanziamento della risoluzione istituiti in altri Stati membri secondo il disposto dell'articolo 84;
h) quando e' stata disposta la cessione dell'attivita' di impresa, per le stesse finalita' indicate dalle lettere a), b), c), d), e), f) e g), nei confronti del cessionario.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, i fondi di risoluzione non possono essere utilizzati per assorbire direttamente le perdite di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, ne' per ricapitalizzare questi soggetti. Se il ricorso al fondo di risoluzione determina indirettamente il trasferimento al fondo di parte delle perdite di uno di questi soggetti, si applicano i principi che disciplinano l'utilizzo del fondo stabiliti dall'articolo 49.
 
Art. 80
Fondi istituiti presso altri soggetti

1. La Banca d'Italia puo' disporre che i fondi di risoluzione siano istituiti presso soggetti da essa individuati, ivi inclusi i sistemi di garanzia dei depositanti riconosciuti ai sensi dell'articolo 96 del Testo Unico Bancario. In questo caso, l'articolo 78, comma 2, si applica intendendosi riferito al soggetto presso cui e' istituito il fondo di risoluzione in luogo della Banca d'Italia.
2. Nei casi previsti dal comma 1, i regolamenti dei fondi di risoluzione, nonche' gli statuti dei soggetti presso i quali tali fondi sono istituiti sono approvati dalla Banca d'Italia che ne verifica la conformita' con il presente decreto. Restano fermi i poteri della Banca d'Italia previsti dagli articoli 81, 82 e 83.
 
Art. 81
Livello-obiettivo della dotazione finanziaria

1. Entro il 31 dicembre 2024 la dotazione finanziaria complessiva dei fondi di risoluzione e' pari all'1 per cento dei depositi protetti, risultanti alla data di chiusura dell'ultimo bilancio annuale dei soggetti tenuti al versamento dei contributi, da essi approvato.
2. Per raggiungere il livello indicato al comma 1, i contributi vengono calcolati e raccolti in conformita' dell'articolo 82 su base annuale nel modo piu' uniforme possibile nel tempo, tenendo anche conto dell'impatto prociclico che il loro versamento puo' avere sulla situazione finanziaria dei soggetti obbligati ad effettuarlo.
3. La Banca d'Italia puo' prorogare il termine indicato al comma 1 per un massimo di quattro anni se i fondi di risoluzione hanno effettuato esborsi cumulativi per una percentuale superiore allo 0,5 per cento dei depositi protetti di tutti i soggetti tenuti al versamento dei contributi.
4. Se, dopo il termine di cui al comma 1, la dotazione finanziaria scende al di sotto del livello stabilito allo stesso comma, la raccolta dei contributi ordinari riprende fino al ripristino di quel livello in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 82. Tuttavia, se, dopo aver raggiunto per la prima volta il livello di cui al comma 1, la dotazione finanziaria si riduce a meno dei due terzi di tale livello, l'ammontare annuo dei contributi ordinari annuali e' fissato in modo da consentirne il ripristino entro un periodo di sei anni.
 
Art. 82
Contributi ordinari

1. Le banche aventi sede legale in Italia e le succursali italiane di banche extracomunitarie versano contributi ordinari ai fondi di risoluzione su base annuale, nell'ammontare determinato dalla Banca d'Italia in conformita' con quanto stabilito dalla Commissione Europea ai sensi dell'artticolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE.
2. La Banca d'Italia puo' prevedere che una quota dei contributi ordinari, da essa stabilita, sia costituita da impegni di pagamento irrevocabili integralmente garantiti da attivita' a basso rischio non gravate da diritti di terzi. La quota non puo' comunque superare il 30 per cento dell'importo complessivo dei contributi dovuti ai sensi del presente articolo.
 
Art. 83
Contributi straordinari

1. Se la dotazione finanziaria non e' sufficiente a sostenere le misure di cui all'articolo 79, comma 1, le banche aventi sede legale in Italia e le succursali italiane di banche extracomunitarie versano ai fondi di risoluzione contributi straordinari a copertura degli oneri aggiuntivi nella misura determinata dalla Banca d'Italia. I contributi straordinari sono calcolati in conformita' dell'articolo 82, assicurando che il loro ammontare non superi il triplo dell'importo annuale medio dei contributi ordinari dovuti fino al raggiungimento del livello-obiettivo di cui all'articolo 81, comma 1.
2. La Banca d'Italia puo' rinviare, in tutto o in parte, il pagamento dei contributi straordinari quando esso metterebbe a repentaglio la liquidita' o solvibilita' del soggetto tenuto ad effettuarlo, in presenza delle circostanze e subordinatamente alle condizioni specificate dalla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 4 della direttiva 2014/59/UE. Il rinvio non puo' essere concesso per un periodo superiore a sei mesi, rinnovabile su richiesta del soggetto interessato. I contributi rinviati in forza del presente comma sono corrisposti anche prima della scadenza del termine di rinvio quando la Banca d'Italia determina che il pagamento non mette piu' a repentaglio la liquidita' o la solvibilita' del soggetto interessato.
 
Art. 84
Prestiti dei fondi di risoluzione

1. Le risorse dei fondi di risoluzione possono essere integrate attraverso prestiti contratti con meccanismi di finanziamento istituiti in un altro Stato membro, quando:
a) i contribuiti ordinari non sono sufficienti a sostenere le misure di cui all'articolo 79, comma 1;
b) i contributi straordinari non sono prontamente disponibili o sufficienti; e
c) i prestiti e le altre forme di sostegno finanziario previsti dall'articolo 78, comma 1, lettera c), non sono immediatamente accessibili a condizioni ragionevoli.
2. I fondi di risoluzione possono concedere prestiti ai meccanismi per il finanziamento della risoluzione stabiliti in altri Stati membri. L'ammontare del prestito e' commisurato alla percentuale dei depositi protetti delle banche aventi sede legale in Italia e delle succursali italiane di banche extracomunitarie sul totale dei depositi protetti dai meccanismi di finanziamento partecipanti all'accordo, salvo che tutti i partecipanti non abbiano pattuito diversamente. I prestiti concessi sono considerati fra le attivita' del fondo stesso e vengono computati ai fini del raggiungimento del livello-obiettivo di cui all'articolo 81, comma 1.
3. I prestiti indicati al comma 2 sono concessi previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze. Nei casi previsti dall'articolo 80 il prestito e' inoltre soggetto ad autorizzazione della Banca d'Italia.
4. Il tasso d'interesse, il periodo di rimborso, nonche' gli altri termini contrattuali relativi ai prestiti contratti o concessi ai sensi dei commi precedenti sono determinati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 della direttiva 2014/59/UE.
 
Art. 85

Mutualizzazione del finanziamento in caso di risoluzione del gruppo
con componenti in altri Stati membri

1. In caso di risoluzione relativa a un gruppo con componenti aventi sede legale in altri Stati membri o con succursali significative stabilite in altri Stati membri di cui faccia parte almeno una banca avente sede legale in Italia o una succursale italiana di banca extracomunitaria, le risorse dei fondi di risoluzione sono utilizzate secondo un piano di finanziamento proposto dall'autorita' di risoluzione di gruppo e approvato nell'ambito del programma di risoluzione indicato dall'articolo 70.
2. Quando l'autorita' di risoluzione di gruppo e' la Banca d'Italia, il piano di finanziamento e' proposto da quest'ultima, previa consultazione delle autorita' di risoluzione delle banche o Sim facenti parte del gruppo stabilite in altri Stati membri, se necessario anche prima dell'avvio della risoluzione o dell'adozione di una misura di risoluzione.
3. Il piano di finanziamento riporta:
a) una valutazione delle attivita' e delle passivita' delle componenti del gruppo interessate effettuata secondo quanto previsto dal Titolo IV, Capo I, Sezione II;
b) le perdite accertate da ciascuna componente del gruppo;
c) per ciascuna componente del gruppo interessata, le perdite da imporre a ogni singola categoria di azionisti e di creditori;
d) gli eventuali contributi che i sistemi di garanzia dei depositanti sono tenuti a fornire conformemente all'articolo 86, comma 1;
e) il contributo complessivo fornito da parte dei meccanismi di finanziamento della risoluzione coinvolti, anche in forma di garanzie, nonche' finalita' e modalita' di erogazione del contributo;
f) i criteri per la determinazione dell'importo che ciascun meccanismo di finanziamento e' tenuto a fornire al fine di raggiungere il contributo complessivo di cui alla lettera e);
g) l'importo che ciascun meccanismo di finanziamento dei paesi in cui hanno sede legale i soggetti interessati e' chiamato a fornire come contributo per il finanziamento della risoluzione di gruppo e le relative modalita' di erogazione;
h) l'ammontare dei prestiti erogati da soggetti terzi ai meccanismi di finanziamento;
i) i termini entro cui dovranno essere utilizzate le risorse messe a disposizione da parte dei suddetti meccanismi di finanziamento, eventualmente prorogabili.
4. Nei casi previsti dall'articolo 80, la Banca d'Italia informa il soggetto presso il quale il fondo e' istituito affinche' questo provveda a dare attuazione al piano di finanziamento.
5. I criteri per la ripartizione tra i meccanismi di finanziamento partecipanti del contributo complessivo indicato al comma 3, lettera e), sono coerenti con i principi fissati dall'articolo 107, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE.
6. I proventi o gli utili derivanti dall'uso dei fondi di risoluzione sono distribuiti ai meccanismi di finanziamento che partecipano alla risoluzione di gruppo ai sensi del presente articolo, conformemente a i principi stabiliti dall'articolo 107, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE.
 
Art. 86

Intervento dei sistemi di garanzia dei depositanti nel contesto della
risoluzione

1. Il sistema di garanzia dei depositanti cui la banca sottoposta a risoluzione aderisce e' tenuto a corrispondere all'ente sottoposto a risoluzione una somma in denaro pari a:
a) in caso di applicazione del bail-in, l'ammontare di cui i depositi protetti sarebbero stati ridotti ai fini dell'assorbimento delle perdite se a quei depositi fosse stato applicato il bail-in; oppure
b) in caso di cessione di beni e rapporti giuridici a un privato, all'ente-ponte o a una societa' veicolo per la gestione delle attivita', l'ammontare delle perdite che i depositanti protetti avrebbero subito se avessero ricevuto il medesimo trattamento riservato ai creditori soggetti a perdite aventi lo stesso ordine di priorita'.
2. In caso di applicazione del bail-in, il sistema di garanzia dei depositanti non contribuisce agli oneri per la ricapitalizzazione dell'ente o dell'ente-ponte.
3. La determinazione dell'importo a carico del sistema di garanzia dei depositanti e' effettuata in conformita' della valutazione di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione II.
4. In ogni caso, quanto dovuto dal sistema di garanzia dei depositanti non puo' eccedere l'ammontare delle perdite che esso avrebbe sostenuto se la banca fosse stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa.
5. Se una valutazione a norma dell'articolo 88 stabilisce che il contributo versato dal sistema di garanzia dei depositanti per la risoluzione e' superiore alle perdite che avrebbe sostenuto in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca, il sistema di garanzia dei depositanti ha diritto a ricevere la differenza dal fondo di risoluzione conformemente all'articolo 89.
6. Quando i depositi ammissibili al rimborso detenuti presso una banca soggetta a risoluzione sono trasferiti solo parzialmente a un ente-ponte o a un'altra banca per effetto della cessione dell'attivita' d'impresa, i depositanti non vantano alcun diritto nei confronti del sistema di garanzia dei depositanti in relazione alla porzione non trasferita, purche' l'importo dei depositi trasferiti sia pari o superiore a quanto previsto dall'articolo 96-bis, comma 5, del Testo Unico Bancario.
7. Se la dotazione finanziaria di un sistema di garanzia dei depositanti si riduce a meno di due terzi dell'importo previsto dalla legge per effetto di interventi effettuati ai sensi dei commi 1 e 2, la Banca d'Italia provvede affinche' l'importo sia ripristinato mediante il versamento di contributi ordinari entro sei anni.
8. In ogni caso, quanto corrisposto dai sistemi di garanzia dei depositanti ai sensi del presente articolo nell'ambito di una singola risoluzione non supera il 50 per cento della dotazione finanziaria complessiva del sistema stabilita dalla legge o il maggiore importo stabilito dalla Banca d'Italia.
 
Art. 87
Trattamento di azionisti e creditori
in caso di applicazione del bail-in e di cessioni parziali

1. In caso di applicazione del bail-in, gli azionisti e i creditori i cui crediti sono stati ridotti o convertiti in azioni non possono subire perdite maggiori di quelle che avrebbero subito se l'ente sottoposto a risoluzione fosse stato liquidato nel momento in cui e' stata accertata la sussistenza dei presupposti per l'avvio della risoluzione, secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal TUB o altra analoga procedura concorsuale applicabile.
2. Nell'ipotesi di cessione parziale di diritti, attivita' e passivita' dell'ente sottoposto a risoluzione, gli azionisti e i creditori i cui crediti non sono stati ceduti hanno diritto di ricevere almeno quanto avrebbero ottenuto se l'ente sottoposto a risoluzione fosse stato liquidato secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile nel momento in cui e' stata accertata la sussistenza dei presupposti per l'avvio della risoluzione.
 
Art. 88
Valutazione della differenza di trattamento

1. A seguito delle azioni di risoluzione, un esperto indipendente incaricato dalla Banca d'Italia effettua senza indugio una valutazione per determinare:
a) il trattamento che gli azionisti e i creditori - incluso, se del caso, il sistema di garanzia dei depositanti - avrebbero ricevuto se, nel momento in cui e' stata accertata la sussistenza dei presupposti per l'avvio della risoluzione, l'ente sottoposto a risoluzione fosse stato liquidato secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile e le azioni di risoluzione non fossero state poste in essere;
b) l'eventuale differenza rispetto al trattamento ricevuto da costoro in concreto per effetto delle azioni di risoluzione.
2. La valutazione indicata al comma 1 e' distinta dalla valutazione di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione II; essa puo' essere svolta dal medesimo esperto.
3. La valutazione di cui al comma 1 non tiene conto dell'eventuale erogazione di sostegno finanziario pubblico straordinario in favore dell'ente sottoposto a risoluzione.
 
Art. 89
Salvaguardia per azionisti e creditori

1. Ciascun azionista o creditore, incluso il sistema di garanzia dei depositanti, che sulla base della valutazione di cui all'articolo 88 risulti aver subito perdite maggiori di quelle che avrebbe subito in una liquidazione coatta amministrativa o altra analoga procedura concorsuale applicabile, ha diritto a ricevere, a titolo di indennizzo, esclusivamente una somma equivalente alla differenza determinata ai sensi dell'articolo 88.
2. La somma indicata al comma 1 e' a carico del fondo di risoluzione.
 
Art. 90
Salvaguardia per le controparti nelle cessioni parziali

1. Quando e' trasferita solo una parte dei diritti, delle attivita' o delle passivita' da un ente sottoposto a risoluzione, da un ente-ponte o da una societa' veicolo per la gestione delle attivita', e quando sono esercitati i poteri previsti dall'articolo 61, comma 1, lettera f), i rapporti di cui al comma 2 sono tutelati in conformita' di quanto previsto dagli articoli 91, 92, 93 e 94, ferme restando le limitazioni previste dagli articoli 65, 66, 67 e 68.
2. La tutela di cui al comma 1 ha per oggetto i seguenti rapporti, indipendentemente dal numero di parti coinvolte, dalla fonte negoziale o legale e dalla circostanza che essi sono sorti in virtu' del diritto straniero o sono da esso disciplinati:
a) accordi di garanzia in virtu' dei quali un soggetto e' garantito, anche in via condizionata, dai diritti o dalle attivita' oggetto della cessione, indipendentemente dalla circostanza che la garanzia abbia a oggetto diritti o attivita' individuati o individuabili sulla base di un patto di rotativita' o di meccanismi analoghi;
b) contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo in proprieta', in virtu' dei quali la garanzia dell'adempimento di obblighi specifici e' costituita dal trasferimento della piena proprieta' di attivita' dal debitore al beneficiario della garanzia, i quali prevedono che il beneficiario della garanzia ritrasferisca attivita' in caso di adempimento degli obblighi;
c) accordi di compensazione, in virtu' dei quali debiti e crediti tra l'ente sottoposto a risoluzione e una controparte possono essere compensati;
d) accordi di netting;
e) obbligazioni garantite;
f) contratti di finanza strutturata, comprese le cartolarizzazioni e gli strumenti utilizzati ai fini di copertura che costituiscono parte integrante del cover pool e che sono garantiti in modo analogo alle obbligazioni bancarie garantite, in base ai quali la garanzia e' concessa e detenuta da una parte dell'accordo o da un fiduciario, mandatario o rappresentante.
 
Art. 91
Tutela dei contratti di garanzia finanziaria,
degli accordi di compensazione e di netting

1. Salvo quanto previsto al comma 3, e' vietato il trasferimento che abbia a oggetto soltanto una parte dei diritti e delle passivita' che sulla base di uno dei contratti di cui all'articolo 90, comma 2, lettere b), c) e d), le parti possono sottoporre a compensazione o a netting.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, e' vietata la modifica o l'estinzione che ha a oggetto soltanto una parte dei diritti e delle passivita' che sulla base di uno dei contratti di cui all'articolo 90, comma 2, lettere b), c) e d), le parti possono sottoporre a compensazione o a netting.
3. E' possibile, per assicurare la disponibilita' dei depositi protetti:
a) trasferire i depositi protetti soggetti a uno dei contratti menzionati al comma 1, senza trasferire altri diritti, attivita' o passivita' soggetti ai medesimi contratti; e
b) trasferire, modificare o estinguere diritti, attivita' o passivita' soggetti a uno dei contratti di cui al comma 1, senza trasferire i depositi protetti soggetti ai medesimi a contratti.
 
Art. 92
Tutela degli accordi di garanzia

1. Con riferimento alle passivita' garantite per contratto, anche con trasferimento del titolo in proprieta', e' vietata la cessione separata delle attivita' a garanzia della passivita', del beneficio della garanzia o della passivita' garantita e la modifica o lo scioglimento dell'accordo di garanzia mediante l'esercizio dei poteri accessori di cui all'articolo 61, se l'effetto della modifica o dello scioglimento e' che la passivita' cessa di essere garantita. Si applica la deroga di cui all'articolo 91, comma 3.
 
Art. 93
Tutela dei contratti di finanza strutturata
e delle passivita' garantite

1. E' vietata la cessione, la modifica o l'estinzione mediante l'esercizio dei poteri accessori di cui all'articolo 61, di alcune soltanto dei diritti, delle attivita' o delle passivita' che fanno parte di un unico contratto di finanza strutturata, compresi i rapporti indicati all'articolo 90, comma 2, lettere e) ed f), di cui l'ente sottoposto a risoluzione e' parte. Si applica la deroga di cui all'articolo 91, comma 3.
 
Art. 94
Cessioni parziali: tutela dei sistemi di negoziazione,
compensazione e regolamento

1. Non sono pregiudicati il funzionamento ne' le regole dei sistemi di pagamento o di regolamento titoli disciplinati dal decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, o, relativamente ad altri Stati membri, dei sistemi designati dai rispettivi atti di recepimento della direttiva 98/26/CE, nel caso in cui:
a) e' disposta la cessione solo di una parte delle attivita', dei diritti o delle passivita' di un ente sottoposto a risoluzione; o
b) sono esercitati i poteri accessori di cui all'articolo 61 per eliminare o modificare le clausole di un contratto di cui l'ente soggetto a risoluzione e' parte o per sostituire una controparte.
2. La cessione, l'eliminazione o la modifica di cui al comma 1 non comporta la revoca di un ordine di trasferimento in deroga all'articolo 4 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, ne' la modifica o l'inefficacia degli ordini di trasferimento e della compensazione a norma degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, l'uso di fondi, titoli o facilitazioni creditizie a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, o la tutela dei titoli dati in garanzia a norma dell'articolo 8 del medesimo decreto.
 
Art. 95
Tutela giurisdizionale

1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal Codice del processo amministrativo. Alle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti adottati ai sensi del presente decreto si applicano gli articoli 119, 128, 133 e 135 del medesimo Codice.
2. Nei giudizi avverso le misure di gestione della crisi si presume fino a prova contraria che la sospensione dei provvedimenti della Banca d'Italia o del Ministro dell'economia e delle finanze sarebbe contraria all'interesse pubblico; nei medesimi giudizi non si applicano gli articoli 19 e 63, comma 4, del Codice del processo amministrativo.
3. Quando il giudice lo ritiene necessario per tutelare gli interessi dei terzi in buona fede che hanno acquistato azioni, altre partecipazioni, diritti, attivita' o passivita' di un ente sottoposto a risoluzione a seguito del ricorso agli strumenti di risoluzione o dell'esercizio dei poteri di risoluzione, l'annullamento del provvedimento lascia impregiudicati gli atti amministrativi adottati o i negozi posti in essere dalla Banca d'Italia o dai commissari speciali, sulla base del provvedimento annullato. Resta fermo il diritto al risarcimento del danno subito e provato, nei limiti stabiliti dalle norme vigenti.
4. Fermo restando il potere di cui all'articolo 67, il giudice presso il quale pende un qualsiasi giudizio del quale sia parte un ente sottoposto a risoluzione ne dispone la sospensione su istanza della Banca d'Italia per un periodo congruo al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 21.
 
Art. 96
Sanzioni amministrative agli enti,
agli esponenti o al personale

1. Nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 2 e delle succursali stabilite in Italia di banche extracomunitarie si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 144, comma 1, del Testo Unico Bancario, per l'inosservanza degli articoli 9, 15, 16, 19, comma 1, 33, comma 6, 50, 58, 59, 60, comma 1, lettere a) e h), 70, commi 2 e 3, 80, comma 1, 82 e 83 o delle relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia.
2. Per l'inosservanza delle norme richiamate al comma 1, si applica l'articolo 144-bis del Testo Unico Bancario, al ricorrere delle condizioni e secondo le modalita' da esso stabilite. In caso di inosservanza dell'ordine di porre termine alle violazioni ivi previsto, si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli 144-bis, comma 2, e 144-ter, comma 2, del Testo Unico Bancario, nei confronti dei soggetti e al ricorrere delle condizioni ivi previsti.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, per l'inosservanza delle norme richiamate dai medesimi commi si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 144-ter del Testo Unico Bancario nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del personale, al ricorrere delle condizioni e secondo le modalita' previste dall'articolo 144-ter del Testo Unico Bancario.
4. Alle sanzioni amministrative disciplinate dal presente articolo si applicano gli articoli 144, comma 9, 144-quater, 145, 145-quater del Testo Unico Bancario.
 
Art. 97
Sanzioni per la violazione di disposizioni
dell'Unione europea direttamente applicabili

1. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate all'art. 96, le sanzioni ivi previste si applicano, nella medesima misura e con le stesse modalita', anche in caso di inosservanza degli atti delegati o delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanati dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/59/UE o degli articoli 10 e 15 del Regolamento (UE) n. 1093/2010, o in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo Regolamento.
 
Art. 98
Comunicazione all'ABE sulle sanzioni applicate

1. La Banca d'Italia comunica all'ABE le sanzioni amministrative applicate ai sensi del presente Titolo, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonche' le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse.
 
Art. 99
Deroghe

1. Agli enti sottoposti a risoluzione, ai soggetti nei confronti dei quali e' disposta la riduzione o la conversione degli strumenti di capitale, all'ente-ponte e al veicolo per la gestione delle attivita' non si applicano:
a) gli articoli 2343, commi primo, secondo e terzo, 2365, 2376, 2436, 2437-sexies, 2441, 2443, 2445, 2446, 2447, nonche' le Sezioni II e III del Capo X del Titolo V del Libro V del codice civile;
b) il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108.
2. Gli aumenti e le riduzioni del capitale degli enti sottoposti a risoluzione, dei soggetti nei confronti dei quali e' disposta la riduzione o la conversione degli strumenti di capitale, dell'ente-ponte e del veicolo per la gestione delle attivita' avvengono ai sensi degli articoli 58 e 60, comma 1, lettera h).
3. In caso di fusioni o scissioni di enti sottoposti a risoluzione, di soggetti nei confronti dei quali e' disposta la riduzione o la conversione degli strumenti di capitale, di enti-ponte o di veicoli per la gestione delle attivita':
a) l'operazione e' disposta dalla Banca d'Italia o, previa autorizzazione di quest'ultima, dal commissario speciale. Essa produce gli effetti previsti dal codice civile a seguito della pubblicazione della decisione sul sito internet della Banca d'Italia, anche in assenza degli adempimenti pubblicitari richiesti dalla legge;
b) entro 180 giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera a), la Banca d'Italia o il commissario speciale svolge gli adempimenti pubblicitari richiesti dalla legge.
4. Alle societa' con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro sottoposte a risoluzione o nei confronti delle quali e' disposta la riduzione o la conversione degli strumenti di capitale, all'ente-ponte e al veicolo per la gestione delle attivita' se hanno azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato membro non si applicano:
a) gli articoli 2370, quarto comma, e 2372 del codice civile;
b) gli articoli 83-sexies, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 126, 126-bis, 127, 127-bis, 127-ter, nonche' le Sezioni II-ter e III del Capo II del Titolo III della Parte IV del Testo Unico della Finanza.
5. La comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 114 del Testo Unico della Finanza in merito alla sussistenza dei presupposti per la riduzione e conversione o per l'avvio della risoluzione ai sensi dell'articolo 20, nonche' in merito al provvedimento che dispone la riduzione e la conversione ai sensi dell'articolo 29 o l'avvio della risoluzione ai sensi dell'articolo 32 e' effettuata contestualmente alla pubblicazione prevista all'articolo 32, comma 3, anche se la sussistenza di tali circostanze, ancorche' non divulgata al pubblico, sia conosciuta dall'emittente o dai componenti dei suoi organi di amministrazione e controllo in data anteriore. La Consob puo' stabilire con proprio regolamento ulteriori ipotesi in cui detta comunicazione puo' essere rinviata.
6. Se, a seguito della conversione degli strumenti di capitale o del bail-in, un soggetto detiene una partecipazione indicata all'articolo 106, commi 1, 1-bis o 1-ter, del Testo Unico della Finanza, l'obbligo di offerta ai sensi dell'articolo 106 del Testo Unico della Finanza non sussiste.
7. In caso di limitazioni all'escussione di garanzie finanziarie o all'efficacia di contratti di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia finanziaria reale oppure di disposizioni di netting per close-out o di set-off disposte dall'autorita' di risoluzione, non si applicano gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.
 
Art. 100
Modifiche alla legge fallimentare

1. Al quarto comma dell'articolo 195 della legge fallimentare, dopo le parole «disponga la liquidazione», sono inserite le seguenti: «o, se ne ritiene sussistenti i presupposti, l'avvio della risoluzione ai sensi del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE».
2. All'articolo 237 della legge fallimentare e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nel caso di risoluzione, si applicano al commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e alle persone che lo coadiuvano nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230.».
3. L'articolo 240 della legge fallimentare e' sostituito dal seguente:
«Art. 240. (Costituzione di parte civile).- 1. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito.
2. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale, del commissario liquidatore o del commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.».
 
Art. 101
Disposizioni penali

1. Nel codice civile, dopo il comma 3 dell'articolo 2638, e' inserito il seguente comma: «3-bis. Agli effetti della legge penale, le autorita' e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorita' e alle funzioni di vigilanza.».
2. La violazione dell'obbligo di segreto di cui all'articolo 5, commi 4 e 7, e' punita a norma dell'articolo 622 del codice penale, ma si procede d'ufficio.
 
Art. 102
Contenuto dei piani di risoluzione: regime transitorio

1. Fino all'emanazione dei provvedimenti della Banca d'Italia previsti dall'articolo 7, comma 2, il contenuto dei piani di risoluzione e' disciplinato dal presente articolo.
2. Il piano di risoluzione tiene conto di diversi possibili scenari, tra cui l'ipotesi che il dissesto sia idiosincratico o si verifichi in un momento di instabilita' finanziaria piu' ampia o al ricorrere di eventi a carattere sistemico. Il piano di risoluzione non presuppone alcuno dei seguenti interventi:
a) il sostegno finanziario pubblico straordinario, fatto salvo l'utilizzo dei fondi di risoluzione;
b) l'assistenza di liquidita' di emergenza fornita dalla banca centrale; o
c) l'assistenza di liquidita' fornita dalla banca centrale che preveda garanzie, durata e tasso di interesse non standard.
3. Il piano prevede una serie di opzioni per l'applicazione delle misure e poteri di risoluzione. Esso comprende, laddove possibile e opportuno, in forma quantificata:
a) una sintesi degli elementi fondamentali del piano;
b) una sintesi dei cambiamenti sostanziali intervenuti nella banca rispetto all'ultima informazione fornita;
c) la dimostrazione di come le funzioni essenziali e le linee di operativita' principali possano essere separate dalle altre funzioni, sul piano giuridico ed economico, nella misura necessaria, in modo da garantirne la continuita' in caso di dissesto della banca;
d) una stima dei tempi necessari per l'esecuzione di ciascun aspetto sostanziale del piano;
e) una descrizione della valutazione della risolvibilita';
f) una descrizione delle misure necessarie per affrontare o rimuovere gli impedimenti alla risolvibilita';
g) una descrizione delle procedure per determinare il valore e la trasferibilita' delle funzioni essenziali, linee di operativita' principali e attivita' della banca;
h) una descrizione dei dispositivi atti a garantire che le informazioni richieste alla banca per la redazione del piano siano aggiornate e a disposizione della Banca d'Italia in qualsiasi momento;
i) le modalita' che permettono il finanziamento delle opzioni di risoluzione senza presupporre alcuno degli interventi seguenti;
i) sostegno finanziario pubblico straordinario diverso dall'impiego dei fondi di risoluzione;
ii) assistenza di liquidita' di emergenza fornita da una banca centrale; o
iii) assistenza di liquidita' da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard.
l) una descrizione delle diverse strategie di risoluzione che si potrebbero applicare nei vari scenari possibili e le tempistiche applicabili;
m) una descrizione delle interdipendenze critiche;
n) una descrizione delle opzioni praticabili per mantenere l'accesso alle sedi di negoziazione e alle infrastrutture di mercato e una valutazione della portabilita' delle posizioni dei clienti;
o) un'analisi dell'impatto del piano sui dipendenti della banca, compresa una stima dei costi associati e una descrizione delle previste procedure di consultazione del personale durante il processo di risoluzione, tenendo conto se del caso dei sistemi nazionali di dialogo con le parti sociali;
p) il piano di comunicazione con i media e con il pubblico;
q) il requisito minimo di passivita' soggette a bail-in e l'eventuale termine entro il quale deve essere rispettato;
r) una descrizione delle operazioni e dei sistemi essenziali per assicurare la continuita' del funzionamento dei processi operativi della banca;
s) l'eventuale parere espresso dalla banca in merito al piano di risoluzione.
4. Il piano indica inoltre le modalita' e la tempistica con cui, nelle situazioni previste dal piano, la banca puo' chiedere di ricorrere a forme di assistenza della Banca Centrale Europea e identifica le attivita' che potrebbero essere considerate idonee quali garanzie. Contiene infine le ulteriori informazioni richieste dalla Banca d'Italia o da regolamenti della Commissione Europea.
5. Esso e' redatto sulla base di valutazioni eque e prudenti.
 
Art. 103
Contenuto dei piani di risoluzione
di gruppo: regime transitorio

1. Fino all'emanazione dei provvedimenti della Banca d'Italia previsti dall'articolo 8, comma 2, il contenuto dei piani di risoluzione di gruppo e' disciplinato dal presente articolo.
2. Il piano di risoluzione di gruppo:
a) indica le azioni di risoluzione da avviarsi con riguardo alle singole componenti del gruppo, anche mediante azioni coordinate di risoluzione nei confronti di piu' componenti;
b) esamina in che misura gli strumenti e i poteri di risoluzione possono essere applicati ed esercitati in maniera coordinata nei confronti delle componenti del gruppo stabilite nell'Unione europea, ivi comprese le misure volte ad agevolare l'acquisto, da parte di un terzo, del gruppo nel suo complesso o di linee di business separate o di attivita' svolte da una serie di componenti del gruppo o da singole sue componenti, e individua i potenziali ostacoli a una risoluzione coordinata;
c) nel caso di un gruppo che comprende componenti stabilite in Stati terzi, definisce opportune intese per la cooperazione e il coordinamento con le autorita' pertinenti di tali Stati e le implicazioni nell'Unione europea della risoluzione delle componenti stabilite in Stati terzi;
d) indica le misure, tra cui la separazione giuridica ed economica di particolari funzioni o linee di business, necessarie per agevolare la risoluzione del gruppo quando di questa ricorrono i presupposti;
e) indica le modalita' di finanziamento delle azioni di risoluzione del gruppo e, qualora siano necessari interventi di finanziamento, espone i criteri per la ripartizione dell'onere del finanziamento tra le varie fonti di finanziamento presenti nei diversi Stati membri. Il piano non presuppone alcuno dei seguenti interventi:
i) sostegno finanziario pubblico straordinario diverso dai fondi di risoluzione;
ii) assistenza di liquidita' di emergenza della banca centrale; oppure
iii) assistenza di liquidita' da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard.
3. Il piano contiene inoltre le ulteriori informazioni richieste dalla Banca d'Italia o da regolamenti della Commissione Europea.
4. Esso e' redatto sulla base di valutazioni eque e prudenti; tiene conto, tra l'altro, dell'articolo 85, comma 4, e dell'impatto potenziale della risoluzione sulla stabilita' finanziaria in tutti gli Stati membri interessati.
 
Art. 104
Elementi da considerare nell'ambito della valutazione di
risolvibilita' di una banca o di un gruppo: regime transitorio.

1. Fino all'emanazione dei provvedimenti della Banca d'Italia previsti dall'articolo 12, comma 3, e dall'articolo 13, comma 3, per valutare la risolvibilita' di una banca o di un gruppo, sono esaminati:
a) l'organizzazione della banca/gruppo, in modo da assicurare che le linee di operativita' principali e funzioni essenziali siano allocate a soggetti chiaramente identificabili e in modo coerente;
b) i dispositivi adottati dalla banca/gruppo per fornire personale essenziale, infrastrutture, finanziamenti, liquidita' e capitali per sostenere e mantenere in essere le linee di operativita' principali e le funzioni essenziali;
c) l'efficacia, anche in caso di risoluzione della banca/gruppo, dei contratti di servizio, l'adeguatezza dei presidi di governo adottati dalla banca/gruppo per assicurare che tali contratti siano adempiuti nella misura e secondo la qualita' concordata, nonche' la presenza di procedure per trasferire a terzi i servizi forniti in virtu' di tali accordi, in caso di separazione delle funzioni essenziali o delle linee di operativita' principali;
d) i piani e le misure di emergenza per assicurare la continuita' dell'accesso alle infrastrutture di mercato;
e) l'adeguatezza dei sistemi informatici per permettere alla Banca d'Italia di raccogliere informazioni accurate e complete sulle linee di operativita' principali e sulle funzioni essenziali, al fine di agevolare decisioni rapide;
f) la capacita' dei sistemi informatici di fornire le informazioni essenziali per una risoluzione efficace della banca/gruppo in qualsiasi momento, anche in situazioni in rapida evoluzione;
g) la misura in cui la banca/gruppo ha testato i propri sistemi informatici in scenari di stress definiti dalla Banca d'Italia;
h) la continuita' dei sistemi informatici sia per la banca/gruppo interessata, sia per il cessionario nel caso in cui le funzioni essenziali e le linee di operativita' principali siano oggetto di cessione;
i) le procedure adottate della banca/gruppo per permettere alla Banca d'Italia di disporre delle informazioni necessarie per individuare i depositanti e gli importi coperti dai sistemi di garanzia dei depositi;
l) l'ammontare e la tipologia delle passivita' soggette ammissibili della banca/gruppo;
m) se sono previste garanzie infragruppo o operazioni back to back, la misura in cui: i) queste operazioni sono effettuate a condizioni di mercato e la solidita' dei relativi sistemi di gestione del rischio; ii) il ricorso a queste operazioni aumenta il rischio di contagio nel gruppo
n) la misura in cui la struttura giuridica del gruppo ostacola l'applicazione degli strumenti di risoluzione in conseguenza del numero di societa', della complessita' della struttura del gruppo o della difficolta' di associare le linee di business alle componenti del gruppo;
o) quando la valutazione coinvolge una societa' di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del Testo Unico Bancario, la misura in cui la risoluzione di entita' del gruppo che sono banche o societa' finanziarie controllate puo' esercitare un impatto negativo sul ramo non finanziario del gruppo;
p) la disponibilita', presso le autorita' degli Stati terzi, delle misure di risoluzione necessarie per sostenere le autorita' di risoluzione dell'Unione Europea nelle azioni di risoluzione e i margini per un'azione coordinata fra autorita' dell'Unione Europea e autorita' degli Stati terzi;
q) la possibilita' di applicare le misure di risoluzione in modo da conseguire gli obiettivi di risoluzione;
r) la misura in cui la struttura del gruppo permette alla Banca d'Italia di procedere alla risoluzione del gruppo nel suo complesso o di una o piu' delle sue componenti senza provocare, direttamente o indirettamente, un effetto negativo significativo sul sistema finanziario, sulla fiducia del mercato o sull'economia in generale, e al fine di massimizzare il valore del gruppo nel suo complesso;
s) gli accordi e i mezzi che potrebbero agevolare la risoluzione in caso di gruppi con societa' controllate stabilite in giurisdizioni diverse;
t) la credibilita' dell'uso delle misure di risoluzione in modo da conseguire gli obiettivi di risoluzione, tenuto conto delle possibili ripercussioni su creditori, controparti, clientela e dipendenti e delle azioni eventualmente avviate da autorita' di Stati terzi;
u) la possibilita' di valutare l'impatto della risoluzione della banca/gruppo sul sistema finanziario, infrastrutture di mercato, sulla fiducia dei mercati finanziari o sull'economia in generale; l'impatto stesso, nonche' il grado di idoneita' delle misure o dei poteri di risoluzione a contenerlo.
2. Il livello di dettaglio della valutazione dipende, tra l'altro, dalle possibili conseguenze del dissesto della banca/gruppo in relazione alle loro caratteristiche, ivi inclusi le dimensioni, la complessita' operativa, la struttura societaria, lo scopo mutualistico e l'adesione a un sistema di tutela istituzionale.
 
Art. 105
Contenuto del piano di riorganizzazione aziendale
a seguito del bail-in: regime transitorio

1. Fino all'emanazione dei provvedimenti della Banca d'Italia previsti dall'articolo 56, comma 2, il piano di riorganizzazione aziendale comprende almeno gli elementi seguenti:
a) la diagnosi dei fattori e dei problemi che hanno portato al dissesto o al rischio di dissesto e delle circostanze che hanno determinato le difficolta' incontrate;
b) la descrizione delle misure volte a ripristinare la sostenibilita' economica a lungo termine che si intende adottare;
c) il calendario di attuazione di tali misure.
2. Le misure volte a ripristinare la sostenibilita' economica a lungo termine possono comprendere:
a) la riorganizzazione delle attivita';
b) modifiche dei sistemi operativi e dell'infrastruttura interna;
c) la dismissione delle attivita' in perdita;
d) la ristrutturazione delle attivita' esistenti che possono diventare eccessivamente esposte alla concorrenza;
e) la vendita di attivita' o di linee di business.
 
Art. 106
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni contenute nel Titolo IV, Capo IV, Sezione III si applicano a partire dal 1° gennaio 2016.
 
Art. 107
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 16 novembre 2015

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Guidi, Ministro dello sviluppo
economico

Orlando, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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