Gazzetta n. 265 del 13 novembre 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 18 settembre 2015 |
Modifiche ai giochi numerici a totalizzatore nazionale. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, e successive modificazioni, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco; Visto l'art. 1, comma 90, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che conferiva mandato all'allora AAMS, oggi Agenzia delle dogane e dei monopoli, di provvedere alla revisione del regolamento e della formula di gioco dell'Enalotto "anche al fine di assicurare il costante allineamento dell'offerta del gioco all'evoluzione della domanda dei consumatori"; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che all'art. 23-quater ha previsto, a decorrere dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato da parte dell'Agenzia delle dogane che, conseguentemente, ha assunto la denominazione di "Agenzia delle dogane e dei monopoli", subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, poteri e competenze gia' in capo all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto l'art. 1, comma 650, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che, in considerazione del generale dovere di conservazione dei valori patrimoniali pubblici, nonche' di quello particolare di assicurare il miglioramento dei livelli di servizio in materia di giochi pubblici, al fine di preservarne lo svolgimento e di salvaguardare i valori delle relative concessioni, stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e' consentita l'adozione di ogni misura utile di sostegno dell'offerta di gioco, incluse quelle che riguardano il prelievo, la restituzione in vincita e la posta di gioco, nei casi in cui la relativa offerta di specifici prodotti denoti una perdita di raccolta e di gettito erariale, nell'arco dell'ultimo triennio, non inferiore al 15 per cento all'anno; Vista la proposta di modifica del regolamento dei giochi numerici a totalizzatore nazionale formulata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in attuazione del predetto art. 1, comma 650, della legge n. 190 del 2014; Considerato che, negli ultimi tre anni, la diminuzione della raccolta, nonche' delle relative entrate erariali, dei giochi SuperEnalotto, SuperStar e SiVinceTutto SuperEnalotto e' stata superiore al 15 per cento annuo; Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti, di adeguare i prodotti di gioco appartenenti alla famiglia dei giochi numerici a totalizzatore nazionale al mutare della domanda espressa dal mercato e salvaguardare il valore della relativa concessione;
Decreta:
Art. 1
Revisione della formula di gioco del SuperEnalotto e dei giochi ad esso opzionali e complementari
1. In attuazione dell'art. 1, comma 650, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per il gioco numerico a totalizzatore nazionale denominato SuperEnalotto sono introdotte le seguenti modifiche: a) la posta di gioco per ogni combinazione e' pari ad euro 1 con la possibilita' di giocare almeno una combinazione; b) la quota del montepremi destinato al pagamento delle vincite in occasione di ogni concorso e' pari al 60 per cento dell'ammontare complessivo delle poste di gioco raccolte; c) e' istituita, in aggiunta alle attuali cinque categorie di vincita, una sesta categoria di vincita alla quale appartengono le giocate per le quali risultino esatti due pronostici relativi ai numeri estratti; d) sono previste, per ogni concorso, vincite immediate realizzabili al momento della giocata. Gli importi delle vincite, determinate dal regolamento di gioco e comprese tra un minimo di venticinque euro ed un massimo di mille euro, sono a carico di uno specifico fondo alimentato da una quota percentuale del montepremi generale; e) e' consentita l'effettuazione della raccolta anticipata di giocate, su prenotazione, per uno o piu' concorsi futuri, anche non consecutivi ed anche straordinari, sia attraverso la rete di raccolta fisica, sia attraverso quella a distanza. 2. Con riferimento ai giochi opzionali, complementari al gioco numerico a totalizzatore nazionale denominato SuperEnalotto e dei concorsi speciali dello stesso, la quota del montepremi destinato al pagamento delle vincite in occasione di ogni concorso e' pari al 60 per cento dell'ammontare complessivo delle poste di gioco rivenienti dalle combinazioni giocate. 3. Per i concorsi speciali connessi al SuperEnalotto, denominati SiVinceTutto SuperEnalotto, e' prevista l'istituzione di estrazioni con cadenza settimanale. Il giocatore pronostica 12 numeri; la combinazione vincente e' costituita da 6 numeri indipendentemente dalla loro sequenza. |
| Art. 2
Decorrenza e disposizione finale
1. Gli effetti del presente decreto decorrono dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono impartite le disposizioni tecniche per l'applicazione delle modificazioni di cui all'art. 1 ed e' stabilito il concorso a partire dal quale le medesime modificazioni trovano applicazione. 2. Entro sette giorni dalla data di pubblicazione di cui al comma 1 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli rende disponibile sul proprio sito istituzionale il testo integrale del regolamento dei giochi numerici a totalizzatore nazionale che recepisce le modificazioni di cui all'art. 1. Il presente decreto sara' trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza. Roma, 18 settembre 2015
Il Ministro: Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2015 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 3067 |
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