Gazzetta n. 265 del 13 novembre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 16 settembre 2015
Individuazione dei criteri generali secondo i quali devono essere stipulate, senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, le convenzioni per lo svolgimento, da parte degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, delle attivita' e delle materie di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n. 152, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della medesima legge, in favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi dell'Unione europea.


IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 30 marzo 2001, n. 152, recante Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015);
Visto l'art. 10, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n. 152, come sostituito dall'art. 1, comma 310, lettera c), della legge n. 190 del 2014, che prevede che gli Istituti di patronato possono svolgere, senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, le attivita' e le materie di cui alla lettera a), oltre che in materia di supporto a servizi anagrafici o certificativi e di gestione di servizi di welfare territoriale, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con le amministrazioni interessate con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'art. 13 della legge n. 152 del 2001, in favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi dell'Unione europea;
Visto il medesimo art. 10, comma 1, lettera b), che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali l'individuazione dei criteri generali secondo i quali devono essere stipulate le convenzioni;
Visto l'art. 2229 del codice civile, secondo il quale la legge determina le professioni per l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi;
Visto l'art. 348 codice penale che vieta l'esercizio abusivo di una professione per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato;
Ritenuto di dover dare attuazione alle predette disposizioni;
Sentiti gli Istituti di patronato e di assistenza sociale

Decreta:

Art. 1

1. Il presente decreto stabilisce i criteri generali secondo i quali devono essere stipulate, senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, apposite convenzioni per lo svolgimento, da parte degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, delle attivita' e delle materie di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), della legge 152 del 2001, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'art. 13 della medesima legge, in favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi dell'Unione europea.
2. Resta fermo che le attivita' rientranti nell'ambito delle professioni di cui all'art. 2229 del codice civile, possono essere svolte esclusivamente dagli iscritti negli appositi albi o elenchi.
 
Art. 2

1. Le convenzioni individuano i soggetti stipulanti, i loro ruoli, le attivita' oggetto delle convenzioni, i tempi, le modalita' di esecuzione e di rimborso dei costi anche forfettari mediante rendicontazione, i criteri di computo del rimborso spese.
2. I criteri per definire e calcolare i rimborsi spese sono determinati in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche delle attivita' oggetto della convenzione con riferimento ai parametri o agli indicatori oggettivi, individuati dalle amministrazioni ed organismi dell'Unione europea che propongono la convenzione.
 
Art. 3

1. Entro trenta giorni dalla data della stipula della convenzione, l'Istituto di patronato trasmette la medesima alla Direzione territoriale del lavoro competente.
2. Le convenzioni stipulate con enti pubblici ed enti privati sono pubblicate nei siti internet degli Istituti di patronato e di assistenza sociale.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 settembre 2015

Il Ministro: Poletti

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2015 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 4289
 
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