Gazzetta n. 263 del 11 novembre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 24 settembre 2015
Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento delegato (UE) n. 2015/1383 della Commissione del 28 maggio 2015.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell' 11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2015/1383 della Commissione del 28 maggio 2015 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilita' relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, concernente il regolamento recante i criteri e le modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- Serie generale n. 295 del 20 dicembre 2014, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 gennaio 2015, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 marzo 2015 - Serie generale n. 69, recante «Disciplina del regime di condizionalita' ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 81 dell'8 aprile 2015, recante «Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013» ed, in particolare, l'art. 19;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 del 16 maggio 2015, recante «Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 144 del 24 giugno 2015, recante «Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020»;
Considerato che ai sensi dell'art. 19 del sopracitato decreto ministeriale 18 novembre 2014, il sostegno accoppiato riguardante i settori latte, carne bovina e ovi-caprino e' concesso agli animali conformi agli obblighi di identificazione e registrazione previsti dai regolamenti (CE) n. 1760/2000 e n. 21/2004;
Considerato che il regolamento delegato (UE) n. 2015/1383 ha modificato l'art. 53, paragrafo 4 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, specificando che gli animali sono ammissibili al sostegno se gli obblighi di identificazione e registrazione sono rispettati entro una data fissata dallo Stato membro;
Ritenuto opportuno semplificare le procedure di controllo del rispetto degli obblighi di identificazione e registrazione previsti dai regolamenti (CE) 1760/2000 e n. 21/2004, stabilendo la predetta data nel primo giorno di detenzione dell'animale, nel caso in cui sia previsto un periodo di detenzione del medesimo, e, in tutti gli altri casi, nella giornata del 31 dicembre dell'anno di domanda per il sostegno accoppiato di cui all'art. 19, comma 1, lettere a), b) e c) del citato decreto ministeriale 18 novembre 2014;
Vista la comunicazione alla Conferenza petinanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano effettuata con nota ministeriale 3 settembre 2015, prot. AOOGAB 8640, ai sensi dell'art. 19 del sopracitato decreto ministeriale 26 febbraio 2015;

Decreta:

Art. 1

Ambito

1. Il presente decreto si applica, a partire dalle domande di aiuto per animali relative all'anno civile 2015 e agli anni successivi, agli agricoltori che presentano domanda per il sostegno accoppiato di cui all'art. 19, comma 1, lettere a), b) e e) del decreto ministeriale 18 novembre 2014 citato in premessa.
 
Allegato Elenco degli oneri di cui al D.P.C.M. n. 252/2012.
ONERI ELIMINATI: Nessuno
Denominazione dell'onere:
Riferimento normativo interno (articolo e comma): ------
- Comunicazione o dichiarazione
- Domanda
- Documentazione da conservare
- Altro
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ONERI INTRODOTTI: Nessuno
Denominazione dell'onere:
Riferimento normativo interno (articolo e comma): -----
- Comunicazione o dichiarazione
- Domanda
- Documentazione da conservare
- Altro
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Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:
La modifica introdotta consente di considerare ammissibili al sostegno accoppiato, di cui all'art. 19 del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014, i capi bovini, bufalini e ovi-caprini, se gli obblighi di identificazione e registrazione, previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal regolamento (CE) n. 21/2004, sono adempiuti entro il primo giorno del periodo di detenzione dell'animale e, laddove le misure di sostegno accoppiato non prevedano un periodo di detenzione, entro il 31 dicembre dell'anno di domanda del sostegno.
 
Art. 2

Adempimento obblighi di identificazione e registrazione

1. Ai sensi dell'art. 1 del regolamento delegato (UE) n. 2015/1383 della Commissione del 28 maggio 2015, per ciascun capo richiesto a premio, le condizioni di ammissibilita' di cui all'art. 19, comma 3, del decreto ministeriale 18 novembre 2014 citato in premessa, si considerano soddisfatte se gli obblighi di identificazione e registrazione sono adempiuti entro:
a) il primo giorno del periodo di detenzione nell'azienda del richiedente, nel caso in cui e' applicato un periodo di detenzione;
b) il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, nel caso in cui non e' applicato alcun periodo di detenzione.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 settembre 2015

Il Ministro: Martina

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3803
 
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