Gazzetta n. 263 del 11 novembre 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 9 ottobre 2015 |
Dichiarazione di «Tipo approvato» per talune zattere di salvataggio, prodotte dalla «Med Srl», in Montaletto di Cervia. (Prototipo n. 1083/2015). |
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IL CAPO REPARTO CAPITANO DI VASCELLO del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto
Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 72 in data 11 febbraio 2014 «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171, titolo «Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6, delle legge 8 luglio 2003, n. 172»; Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto n. 1211 in data 20 novembre 2009 e successivi emendamenti, relativo alle strutture organizzative e le corrispondenti linee di attivita' dei reparti e degli uffici del Comando generale; Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto n. 758 in data 7 luglio 2010, relativo al conferimento delle deleghe all'adozione del provvedimento finale; Visto il decreto di tipo approvato rilasciato dal Comando generale delle capitanerie di porto n. 975 in data 29 settembre 2009, per le zattere di salvataggio ammainabili o lanciabili, ai sensi della circolare serie generale n. 78 in data 29 dicembre 2008, di produzione della Arimar S.p.A. denominate Zattera MED-SEA 10p (in contenitore rigido) da 10 (dieci) persone; Vista l'istanza in data 15 settembre 2015 della Societa' MED Srl., con sede in Montaletto di Cervia (RA) Via Beneficio II Tronco, 57/A, intesa ad ottenere la volturazione dei decreti di tipo approvato per le zattere di salvataggio ammainabili o lanciabili, di propria produzione denominate Zattera MED-SEA 10p (in contenitore rigido) da 10 (dieci) persone; Visto l'esito degli accertamenti tecnici eseguiti dal Registro italiano navale - Direzione generale - Genova, indicati nel Rapporto/Relazione Tecnica n. 2009 CS 01 2163 in data 1° settembre 2009, Considerato il subentro alla societa' richiedente Marittima S.p.A., gia' Arimar S.p.A., da parte della MED Srl come attestato dalla visura ordinaria della C.C.I.A.A. di Ravenna; Visto l'atto costitutivo della societa' MED Srl; Tenuto conto che la societa' MED Srl risulta aver mantenuto immutati tutti i requisiti gia' in possesso della societa' Arimar S.p.A. ivi compresi, locali, tecnici qualificati, processi di produzione, macchinari e le procedure di sistema;
Decreta:
Art. 1
Sono dichiarate di «tipo approvato» le zattere di salvataggio ammainabili o lanciabili destinate a bordo delle seguenti unita': 1. navi da passeggeri, non soggette al decreto legislativo n. 45/2000, in navigazione nazionale o minore; 2. navi da carico non soggette alla Solas, in navigazione nazionale o minore, in navigazione internazionale costiera; 3. navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata ed alla pesca nel Mar Mediterraneo, non soggette al d.lgs. n. 541/1999, denominate Zattere MED-SEA 10P (in contenitore rigido) da 10 persone prodotte dalla Societa' MED Srl, con sede in Montaletto di Cervia (RA) Via Beneficio II Tronco, 57/A. |
| Art. 2
Su ciascun esemplare delle zattere di cui al precedente articolo dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i sottoelencati elementi di individuazione: numero delle persone per cui e' abilitata sopra ciascun accesso in caratteri di almeno 100 mm. di altezza; nome del fabbricante o marchio commerciale; modello della zattera; numero di serie e data di fabbricazione; tipo approvato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; decreto ministeriale n. ... del ........ E' consentito, in sostituzione della marcatura, riportare tali informazioni su di una etichetta adesiva resistente all'acqua. |
| Art. 3
Su ciascun contenitore delle zattere di cui al precedente articolo dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i sottoelencati elementi di individuazione: numero delle persone per cui e' destinata; nome del fabbricante o marchio commerciale; tipo di navigazione: 1. navi da passeggeri, non soggette al decreto legislativo n. 45/2000, in navigazione nazionale o minore; 2. navi da carico non soggette alla Solas, in navigazione nazionale o minore, in navigazione internazionale costiera; 3. navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata ed alla pesca nel Mar Mediterraneo, non soggette al decreto legislativo n. 541/1999, (in questo campo dovranno essere indicate anche le eventuali limitazioni di utilizzo quali distanza massima dalla costa o da porti, ovvero utilizzo in zone di mare delimitate); data dell'ultima revisione ed identificazione della stazione che l'ha effettuata; data entro la quale deve essere revisionata; modello della zattera; numero di serie; altezza massima di sistemazione a bordo; lunghezza della barbetta; istruzioni per la messa a mare; tipo approvato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; decreto ministeriale n. ... del ......... |
| Art. 4
Il decreto 29 settembre 2009, n. 975, citato in premessa, e' abrogato. Roma, 9 ottobre 2015
Il Capo Reparto: Giardino |
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