Gazzetta n. 262 del 10 novembre 2015 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 2015, n. 177
Regolamento recante disposizioni in materia di modalita' di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell'albo di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante delega al Governo per l'istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, recante: «Istituzione dell'Albo degli amministratori ai sensi dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94» e in particolare l'articolo 8, il quale prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari;
Ritenuto che l'attivita' svolta dagli amministratori giudiziari presenta significative analogie con quella dei curatori fallimentari e che pertanto e' opportuno, ai fini della liquidazione del compenso, adottare criteri omogenei a quelli previsti in materia di procedure concorsuali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 maggio 2015;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell'Albo istituito a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, per la custodia, la conservazione e l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettera b)
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17. Regolamenti.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) (Omissis). ;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 2, comma 13, della legge
15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza
pubblica):
"13. L'Albo di cui all'art. 2-sexies, comma 3, della
legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dal comma 12
del presente articolo, articolato in una sezione ordinaria
e in una sezione di esperti in gestione aziendale, tenuto
presso il Ministero della giustizia, e' istituito, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
con decreto legislativo da adottare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle
finanze e dello sviluppo economico. Con il decreto
legislativo sono definiti:
a) i titoli che costituiscono requisiti necessari per
l'iscrizione all'Albo;
b) l'ambito delle attivita' oggetto della professione;
c) i requisiti e il possesso della pregressa esperienza
professionale per l'iscrizione nella sezione di esperti in
gestione aziendale;
d) le norme transitorie che disciplinano l'inserimento
nell'Albo degli attuali iscritti nell'albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo degli
avvocati, ovvero di coloro che, pur non muniti delle
suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata
competenza nell'amministrazione di beni del genere di
quelli sequestrati;
e) i criteri di liquidazione dei compensi professionali
degli amministratori giudiziari, senza nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato, tenuto conto anche della
natura dei beni, del valore commerciale del patrimonio da
amministrare, dell'impegno richiesto per la gestione
dell'attivita', delle tariffe professionali o locali e
degli usi.".
Si riporta il testo dell'art. 2-sexies, comma 3, della
legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le
organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere):
"3. Non possono essere nominate le persone nei cui
confronti il provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i
parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, ne'
le persone condannate ad una pena che importi
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o
coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. Le
stesse persone non possono, altresi', svolgere le funzioni
di ausiliario o di collaboratore dell'amministratore
giudiziario.".
Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
04 febbraio 2010, n. 14 (Istituzione dell'Albo degli
amministratori giudiziari, a norma dell'art. 2, comma 13,
della legge 15 luglio 2009, n. 94):
"Art. 8. Compensi degli amministratori giudiziari.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da
emanare su proposta del Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
dello sviluppo economico, ai sensi dell' art. 17, comma 1,
lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le modalita' di calcolo e
liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari.
2. Il decreto di cui al comma 1 e' emanato sulla base
delle seguenti norme di principio:
a) previsione di tabelle differenziate per singoli beni
o complessi di beni, e per i beni costituiti in azienda;
b) previsione che, nel caso in cui siano oggetto di
sequestro o confisca patrimoni misti, che comprendano sia
singoli beni o complessi di beni sia beni costituiti in
azienda, si applichi il criterio della prevalenza, con
riferimento alla gestione piu' onerosa, maggiorato di una
percentuale da definirsi per ogni altra tipologia di
gestione meno onerosa;
c) previsione che il compenso sia comunque stabilito
sulla base di scaglioni commisurati al valore dei beni o
dei beni costituiti in azienda, quale risultante dalla
relazione di stima redatta dall'amministratore giudiziario,
ovvero al reddito prodotto dai beni;
d) previsione che il compenso possa essere aumentato o
diminuito, su proposta del giudice delegato, nell'ambito di
percentuali da definirsi e comunque non eccedenti il 50 per
cento, sulla base dei seguenti elementi:
1) complessita' dell'incarico o concrete difficolta' di
gestione;
2) possibilita' di usufruire di coadiutori;
3) necessita' e frequenza dei controlli esercitati;
4) qualita' dell'opera prestata e dei risultati
ottenuti;
5) sollecitudine con cui sono state condotte le
attivita' di amministrazione;
e) previsione della possibilita' di ulteriore
maggiorazione a fronte di amministrazioni estremamente
complesse, ovvero di eccezionale valore del patrimonio o
dei beni costituiti in azienda oggetto di sequestro o
confisca, ovvero ancora di risultati dell'amministrazione
particolarmente positivi;
f) previsione delle modalita' di calcolo e liquidazione
del compenso nel caso in cui siano nominati piu'
amministratori per un'unica procedura.".

Note all'art. 1:
Il decreto legislativo 06 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14;
b) «Albo»: l'Albo degli amministratori giudiziari di cui all'articolo 1 del decreto legislativo;
c) «amministratore giudiziario»: il soggetto nominato dall'autorita' giudiziaria per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati;
d) «Ministero»: il Ministero della giustizia.
 
Art. 3

Criteri per la determinazione del compenso

1. Salvo quanto previsto dal comma 3, i compensi degli amministratori giudiziari sono liquidati sulla base dei seguenti criteri:
a) per i beni costituiti in azienda, quando sono oggetto di diretta gestione da parte dell'amministratore giudiziario, i compensi devono consistere in una percentuale, calcolata sul valore del complesso aziendale, non superiore alle seguenti misure:
1) dal 12% al 14%; quando il valore non superi 16.227,08 euro;
2) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;
3) dal 8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;
4) dal 7% all'8% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;
5) dal 5,50% al 6,50% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;
6) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
7) dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;
8) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano 2.434.061,37 euro;
b) per i beni costituiti in azienda, quando sono concessi in godimento a terzi, i compensi devono consistere in una percentuale, calcolata sul valore del complesso aziendale, non superiore alle seguenti misure:
1) dal 4,8% al 5,6%; quando il valore non superi 16.227,08 euro;
2) dal 4% al 4,80% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;
3) dal 3,4% al 3,8% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;
4) dal 2,8% al 3,2% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;
5) dal 2,2% al 2,6% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;
6) dall'1,6% al 2% sulle somme eccedenti 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
7) dallo 0,3% allo 0,72% sulle somme eccedenti 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;
8) dallo 0,2% allo 0,36% sulle somme che superano 2.434.061,37 euro;
c) per i beni immobili, i compensi devono consistere in una percentuale, calcolata sul valore dei beni, non superiore alle seguenti misure:
1) dal 6% al 7% quando il valore non superi 16.227,08 euro;
2) dal 5% al 6% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;
3) dal 4,25% al 4,75% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;
4) dal 3,5% al 4% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;
5) dal 2,75% al 3,25% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;
6) dal 2% al 2,5% sulle somme eccedenti 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
7) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme eccedenti 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;
8) dallo 0,22% allo 0,45% sulle somme che superano 2.434.061,37 euro;
d) per i frutti che si ritraggono dai beni di cui alle lettere a), b) e c) e per i beni diversi da quelli di cui alle predette lettere, i compensi devono consistere in una percentuale calcolata sul valore, non superiore alle seguenti misure:
1) dal 3,6% al 4,2% quando il valore non superi 16.227,08 euro;
2) dal 3% al 3,6% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;
3) dal 2,5% al 2,8% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;
4) dal 2,1% al 2,4% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;
5) dall'1,65% al 2% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;
6) dall'1,2% all'1,5% sulle somme eccedenti 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
7) dallo 0,27% allo 0,54% sulle somme eccedenti 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;
8) dallo 0,13% allo 0,27% sulle somme che superano 2.434.061,37 euro.
2. Per determinare il valore di cui al comma 1, si considera:
a) l'importo realizzato, per i beni liquidati;
b) il valore stimato dal perito ovvero, in mancanza, dall'amministratore giudiziario, per i beni che non hanno costituito oggetto di liquidazione;
c) ogni altra somma ricavata.
3. Quando l'amministratore giudiziario assiste il giudice per la verifica dei crediti e' inoltre corrisposto, sull'ammontare del passivo accertato, un compenso supplementare dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.
4. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), all'amministratore giudiziario e' corrisposto un ulteriore compenso del 5 per cento sugli utili netti e dello 0,50 per cento sull'ammontare dei ricavi lordi conseguiti.
5. Il compenso liquidato a norma del presente articolo non puo' essere inferiore, nel suo complesso, a 811,35 euro.
6. Nel caso in cui sono oggetto di sequestro patrimoni che comprendono beni rientranti in almeno due delle categorie indicate alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, si applica il criterio della prevalenza della gestione piu' onerosa. Il compenso per tale gestione, individuato a norma dei commi 1 e 2, e' maggiorato di una percentuale non superiore al 25 per cento per ogni altra tipologia di gestione ed in relazione alla complessita' della stessa.
7. Nell'ipotesi di gruppo di imprese, non costituiscono attivo ne' passivo gli importi risultanti da finanziamenti e garanzie infragruppo o dal ribaltamento, attraverso insinuazioni, ripartizioni o compensazioni, di attivo e passivo da parte di altra societa' del gruppo.
8. All'amministratore spetta un rimborso forfettario delle spese generali in una misura compresa tra il 5 e il 10 per cento sull'importo del compenso determinato a norma del presente decreto. Sono altresi' rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate, ivi inclusi i costi dei coadiutori.
9. Quando i beni sequestrati appartengono a piu' proposti, per la liquidazione del compenso a norma del presente decreto si procede in relazione a ciascuna massa attiva e passiva.
 
Art. 4

Aumento o riduzione del compenso

1. L'autorita' giudiziaria puo' aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma dell'articolo 3 in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei seguenti criteri:
a) complessita' della gestione;
b) ricorso all'opera di coadiutori;
c) necessita' e frequenza dei controlli esercitati;
d) qualita' dell'opera prestata e dei risultati ottenuti;
e) sollecitudine con cui sono state condotte le attivita' di amministrazione, ivi compreso l'adempimento degli obblighi di segnalazione gravanti sugli amministratori;
f) numero dei beni compresi nel compendio sequestrato.
2. Il compenso liquidato a norma dell'articolo 3 puo' essere aumentato in misura non superiore al 100 per cento a fronte di amministrazioni estremamente complesse ovvero di eccezionale valore del patrimonio o dei beni costituiti in azienda sequestrati, ovvero di risultati dell'amministrazione particolarmente positivi.
 
Art. 5

Incarichi collegiali

1. Quando l'incarico e' stato conferito ad un collegio di amministratori il compenso globale e' determinato aumentando, in misura non superiore al 70 per cento, quello spettante al singolo amministratore a norma degli articoli 3 e 4.
2. In ogni caso, l'aumento o la diminuzione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, sono applicati sul compenso spettante ad uno o piu' componenti del collegio, quando risulta che le circostanze previste dal predetto articolo sono a questi ultimi esclusivamente riferibili.
 
Art. 6

Compenso per attivita' su incarico della societa'

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai fini della liquidazione del compenso spettante all'amministratore giudiziario per l'attivita' svolta a seguito di incarico conferito dalla societa' le cui partecipazioni sono oggetto di sequestro.
 
Art. 7

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 ottobre 2015

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze

Guidi, Ministro dello sviluppo economico
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2015 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 2794
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone