IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato - regioni), l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente alle regioni e province autonome; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 115, comma 1, lettera a), dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa della Conferenza Stato - Regioni; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) che all'art. 2, comma 283, al fine di dare attuazione al riordino della medicina penitenziaria - comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunita' e negli ospedali psichiatrici giudiziari - prevede che siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, le modalita' e i criteri per il trasferimento dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in materia di sanita' penitenziaria; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 1° aprile 2008 (G.U. n. 126/2008) recante modalita' e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanita' penitenziaria e in particolare l'art. 6, comma 1, il quale prevede che, ai fini dell'esercizio delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria, le risorse finanziarie trasferite nelle disponibilita' del Servizio sanitario nazionale sono quantificate complessivamente in 157.800.000 euro per l'anno 2008, in 162.800.000 euro per l'anno 2009 e in 167.800.000 euro a decorrere dall'anno 2010; Viste le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2010, n. 252 e della legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 109, che prevedono che per le Province autonome di Trento e Bolzano gli oneri siano a carico dei rispettivi fondi sanitari provinciali; Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014) che all'art. 1, comma 513, modifica il comma 7 dell'art. 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale del Friuli Venezia Giulia) elevando da 9 decimi a 9,19 decimi il gettito fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione stessa e consentendo in tal modo di provvedere autonomamente al finanziamento della sanita' penitenziaria, rendendo efficaci e completandone, in applicazione dell'art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274 (norme di attuazione dell' statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di sanita' penitenziaria) il definitivo trasferimento. Di conseguenza, a tale scopo, lo stesso art. 1, comma 513, della legge di stabilita' 2014, ridetermina il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale in riduzione dell'importo di 2.375.977 euro annui, a decorrere dall'anno 2014; Vista la propria delibera n. 52/2015 concernente il riparto tra le regioni e le province autonome delle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale relative all'anno 2014 che ha disposto, al punto 2.2, l'accantonamento della somma di 165.424.023 euro per il finanziamento della medicina penitenziaria, ai sensi del citato art. 2, comma 283, della legge n. 244/2007; Vista la nota del Ministero della salute n. 2017 del 4 marzo 2015 con la quale e' stata trasmessa la proposta del Ministro relativa al riparto, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dell'importo sopra citato destinato al finanziamento della sanita' penitenziaria per l'anno 2014; Vista l'intesa in sede di Conferenza unificata sancita sulla proposta in esame nella seduta del 22 gennaio 2015 (Rep. Atti n. 9/CU); Considerato che, nella citata proposta del Ministro della salute, il finanziamento originario complessivo, al lordo della riduzione operata dalla legge di stabilita' 2014, pari a 167.800.000 euro, viene destinato per 23.093.111 euro agli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), per 8.674.888 euro ai centri clinici e per 136.032.001 euro a titolo di quota indistinta; Considerato che la ripartizione di tale quota indistinta viene disposta secondo i seguenti criteri: a) per il 65% sulla base del peso percentuale complessivo del numero dei detenuti adulti presenti negli istituti penitenziari e del numero di minori in carico ai servizi della giustizia minorile entrambi rilevati alla data del 31 dicembre 2013. Per quanto riguarda i detenuti adulti viene attribuito ad essi un peso pari ad 1 mentre per quanto riguarda i minori viene attribuito; un peso pari a 1 nel caso di inserimento degli stessi in istituti penali minorili, centri di prima accoglienza e comunita' ministeriali, mentre viene attribuito un peso pari a 1/10 nel caso di inserimento dei medesimi in comunita' private. Non sono considerati quelli in carico agli uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM) ai quali il SSN deve garantire specifica assistenza psicologica, data l'esiguita' del loro numero; b) per il 30% sulla base del peso percentuale del numero degli ingressi dalla liberta' dei detenuti adulti e dei minori, entrambi rilevati alla data del 31 dicembre 2013. Anche qui, come nel punto sopra, viene operata la stessa distribuzione dei pesi nei confronti dei minori i quali non vengono conteggiati se in carico agli uffici di servizio sociale per gli stessi motivi sopra esposti; c) per il 5% sulla base del peso percentuale del numero degli istituti penitenziari e degli istituti penali minorili, entrambi con capienza regolamentare inferiore ai 200 posti attivi al 31 dicembre 2013. Cio' in considerazione del fatto che per tali strutture devono, comunque, essere sostenuti costi fissi di personale e di struttura indipendentemente dal numero di accesso dei detenuti e tenuto conto dell'indicazione del CIPE formalizzata nella delibera n. 144 del 21 dicembre 2012, al fine di favorire il principio di razionalizzazione dei costi operativi di cui al processo di spending review; Considerato che la proposta in esame prevede, ai sensi dell'art. 8 del citato DPCM del 1° aprile 2008, che il trasferimento delle risorse alle Regioni a statuto speciale, ad eccezione della Sardegna e del Friuli Venezia-Giulia, sia subordinato all'avvenuta adozione delle norme attuative secondo i rispettivi statuti e secondo le norme di cui al medesimo DPCM; Considerato altresi' che la medesima proposta, in applicazione del richiamato art. 2, comma 109, della legge 191/2009, prevede che le quote relative alle Province autonome di Trento e Bolzano siano rese indisponibili; Considerato infine che nella detta proposta del Ministro della salute viene fatto presente che - ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 140 - le risorse finanziarie di cui al citato art. 6, comma 1, del DPCM 1° aprile 2008 sono trasferite alla Regione Sardegna nella misura e secondo i criteri definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato; Vista la odierna nota n. 3561 del 6 agosto 2015, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato; Su proposta del Ministro della salute;
Delibera:
1. L'importo di 165.424.023,00 euro - accantonato con la delibera di questo Comitato n. 52/2015 richiamata in premessa per il finanziamento della medicina penitenziaria nell'ambito delle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 2014 - viene ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano come riportato nella tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera. 2. Nell'ambito della ripartizione complessiva di cui al punto 1 viene assegnata, a favore delle regioni a statuto ordinario e della Regione Sardegna, l'importo di 146.269.465,00 euro secondo le quote indicate nella medesima tabella allegata alla presente delibera. 3. Le quote relative alle Regioni a statuto speciale Sicilia e Valle D'Aosta, per un importo complessivo pari a 18.023.494,00 euro restano accantonate ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del DPCM del 1° aprile 2008 richiamato in premessa. Le quote relative alle Province autonome di Trento e di Bolzano, restano indisponibili ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2010, n. 252 e dell'art. 2, comma 109, della legge n. 191/2009 richiamati in premessa. 3.1 Il trasferimento delle risorse a favore della Regione Siciliana per l'espletamento delle funzioni di sanita' penitenziaria nell'ambito del Servizio sanitario nazionale avverra' solo dopo l'emanazione delle relative norme di attuazione secondo il proprio Statuto speciale; per la Regione Valle d'Aosta il trasferimento delle predette risorse e' subordinato all'applicazione delle procedure previste dalle relative norme di attuazione di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 192/2010. Roma, 6 agosto 2015
Il Presidente: Renzi Il segretario: Lotti
Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2015 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 3207 |