Gazzetta n. 259 del 6 novembre 2015 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERA 29 ottobre 2015
Modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni. (Delibera n. 19430/2015).


LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;
Vista la delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Viste le previsioni contenute negli articoli 1, 7 e 8, della direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorita' europea di vigilanza (Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorita' europea di vigilanza (Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati);
Ritenuto necessario modificare le disposizioni contenute nell'articolo 6 del regolamento adottato con la citata delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, al fine di conformarle all'articolo 5 della direttiva 2003/71/CE, come modificata dalla citata direttiva 2014/51/UE;
Ritenuto non necessario sottoporre a pubblica consultazione le modifiche alle disposizioni contenute nell'articolo 6 del regolamento adottato con la citata delibera del 14 maggio 1999, n.11971, tenuto conto del carattere vincolato e non discrezionale di tali modifiche,

Delibera:

Art. 1

Modifiche al regolamento concernente la disciplina degli emittenti adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive
modificazioni

All'articolo 6 del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente le disciplina degli emittenti, approvato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Se le condizioni definitive dell'offerta non sono incluse nel prospetto di base ne' in un supplemento, esse, unitamente alla nota di sintesi relativa alla specifica emissione, sono messe a disposizione degli investitori, nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 33 del Regolamento n. 809/2004/CE e depositate presso la Consob. Quando la Consob e' l'autorita' dello Stato Membro di origine, essa comunica tali condizioni definitive, ove applicabile, alle autorita' competenti degli Stati membri ospitanti, non appena possibile, e, se possibile, prima dell'inizio dell'offerta, in occasione di ciascuna offerta al pubblico. Le condizioni definitive sono altresi' comunicate dalla Consob all'AESFEM. Le condizioni definitive includono solo informazioni riferite alla nota informativa sugli strumenti finanziari e non sono utilizzate per integrare il prospetto di base. In ogni caso il prospetto di base contiene i criteri e/o le condizioni in base ai quali il prezzo d'offerta definitivo e la quantita' dei titoli che verranno offerti al pubblico saranno determinati. Nel caso del prezzo, in alternativa ai criteri e alle condizioni, puo' essere indicato anche il prezzo massimo.".
 
Art. 2
Disposizioni transitorie e finali

La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le modifiche apportate dalla presente delibera si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016.
Roma, 29 ottobre 2015

Il presidente: Vegas
 
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