Gazzetta n. 256 del 3 novembre 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 25 settembre 2015, n. 176 |
Regolamento recante disposizioni concernenti l'aggiornamento e l'integrazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero dell'interno, ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visti l'articolo 20, commi 2, 3 e 4, l'articolo 21, comma 2, e l'articolo 181, comma 1 lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro dell'interno 21 giugno 2006, n. 244; Vista l'autorizzazione n. 7/2014 al trattamento dei dati giudiziari da parte dei privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, provvedimento di carattere generale e rilasciato annualmente dal Garante per la protezione dei dati personali; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154 , comma 1, lettera g) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 luglio 2015; Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2015 n. 0007652-P;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, aggiorna ed integra l'identificazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e delle operazioni eseguibili da parte dell'Amministrazione dell'interno nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, nonche' dal "Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza", istituito con legge 12 novembre 1964, n. 1279, e dall'"Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 630, gia' individuati con il decreto del Ministro dell'interno 21 giugno 2006, n. 244.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
Si riporta il testo degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali): «Art. 20. (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili) 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite. 2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento e' consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'art. 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformita' al parere espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo. 3. Se il trattamento non e' previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attivita', tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalita' di rilevante interesse pubblico e per le quali e' conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'art. 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento e' consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresi' a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2. 4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 e' aggiornata e integrata periodicamente.» «Art. 2. (Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari) 1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalita' di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili. 1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari e' altresi' consentito quando e' effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalita' organizzata stipulati con il Ministero dell'interno o con i suoi uffici periferici di cui all'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili. 2. Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.».
Note alle premesse:
Il decreto del Ministro dell'interno 21 giugno 2006, n. 244 (Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero dell'interno, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2006, n. 184, S.O. Si riporta il testo degli articoli 154, comma 1, e 181, comma 1, del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: «Art. 154. (Compiti) 1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformita' al presente codice, ha il compito di: a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile e in conformita' alla notificazione, anche in caso di loro cessazione e con riferimento alla conservazione dei dati di traffico; b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano; c) prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'art. 143; d) vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco ai sensi dell'art. 143, e di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali; e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell'art. 12 e dell'art. 139; f) segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunita' di interventi normativi richiesti dalla necessita' di tutelare i diritti di cui all'art. 2 anche a seguito dell'evoluzione del settore; g) esprimere pareri nei casi previsti; h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalita', nonche' delle misure di sicurezza dei dati; i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni; l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle notificazioni di cui all'art. 37; m) predisporre annualmente una relazione sull'attivita' svolta e sullo stato di attuazione del presente codice, che e' trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce. (Omissis).» «Art. 181. (Altre disposizioni transitorie) 1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente codice: a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, e' effettuata, ove mancante, entro il 28 febbraio 2007; b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dell'art. 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), e' adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004; c) le notificazioni previste dall'art. 37 sono effettuate entro il 30 aprile 2004; d) le comunicazioni previste dall'art. 39 sono effettuate entro il 30 giugno 2004; e). f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'art. 87, comma 2, e' obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2005. (Omissis).». Per il testo degli articoli 20 e 21 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note al Titolo. Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "Art. 17. (Regolamenti) (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. (Omissis).".
Note all'art. 1: Per la rubrica del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note al Titolo La legge 12 novembre 1964, n. 1279 (Istituzione del Fondo di assistenza per il personale di pubblica sicurezza), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 1964, n. 305. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 630 (Erezione in ente morale dell'«Opera Nazionale di Assistenza per i Figli dei Vigili del Fuoco", con sede in Roma, ed autorizzazione all'Opera ad accettare una donazione di beni mobili ed immobili), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 1959 n. 198. Per la rubrica del decreto del Ministro dell'interno 21 giugno 2006, n. 244, si veda nelle note alle premesse. |
| Ministero dell'Interno Allegato A Scheda n.1
Denominazione trattamento Assegnazione di personale e riammissione; ricostituzione del rapporto di lavoro; instaurazione del rapporto di lavoro; trasferimenti a domanda e d'autorita'; trasferimenti per mandato amministrativo o politico; assegnazione temporanea per gravi motivi; gestione delle procedure di reclutamento del personale permanente e volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; trasferimenti temporanei del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; conferimento e passaggio ad altro incarico; trasferimento nei ruoli dell'amministrazione civile dell'interno del personale della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria non idoneo ai compiti d'istituto; mobilita' altri ruoli-altre Amministrazioni;gestione delle procedure di reclutamento tramite concorsi pubblici;per titoli ed esami o riservati per l'accesso nei profili professionali del settore operativo, amministrativo, tecnico ed informatico; gestione delle procedure della progressione in carriera tramite concorsi interni e riqualificazioni per titoli ed esami relativi ai profili professionali del settore operativo, amministrativo, tecnico ed informatico; inquadramenti; attribuzioni economiche super; affari giuridico-legali del personale e della carriera prefettizia; acquisizione di atti al fascicolo personale dei dipendenti; rilascio copia del foglio matricolare; riabilitazione; verifica del risultato e valutazione; emissione di atti e decreti ministeriali ai fini economici a seguito dell'adozione di provvedimenti disciplinari; incompatibilita'; sospensione del rapporto di lavoro; destituzione; notifica atti di pignoramento e sequestro conservativo, procedure relative all'esecuzione delle decisioni di condanna della Corte dei Conti per debiti erariali; pignoramenti presso terzi delle competenze composte, al personale appartenente al ruolo ordinario e tecnico della Polizia di Stato a carico del medesimo personale; risarcimento dei danni per le assenze del personale della Polizia di Stato imputabili a fatto illecito del terzo; risarcimento dei danni causati dalle Forze dell'Ordine e dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a terzi; cessazione dal servizio. Attivita' istituzionale preordinata alla gestione di tutto il personale statale dei ruoli della provincia di Bolzano, presso l'Ufficio Unico del personale delle amministrazioni statali del Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano.
Fonte normativa D.P.R. n. 180/1950; T.U. n. 371957, art. 132; D.P.R. n.686/1957; L. n. 469/1961; D.P.R. n. 1124/1965; L. n.300/1970; D.P.R. n. 748/1972; D.P.R. n. 1092/1973; L. n. 343/1980; L. n. 930/1980; L. n. 121/1981 e successive modificazioni; D.P.R. n. 737/1981; D.P.R. n. 738/1981; D.P.R. n. 33/1982; D.P.R. n. 335/1982; D.P.R. n. 336/1982; D.P.R. n. 337/1982 D.P.R. n. 338/1982; D.P.R. n. 339/1982; D.P.R. n. 2210/1984; D.P.R. n. 452/1985; D.P.R. n. 240/1987; L. n. 402/1987; D.P.R. n. 496/1987; L. n. 521/1988; D. Lgs. n. 271/1989; D.M. 24/11/1989; D.P.R. n. 259/1991; L. n. 410/1991; L. n. 412/1991; L. n. 203/1991; L. n. 16/1992; L. n. 104/1992; L. n. 217/1992; D.P.R. n. 352/1992; D.P.R. n. 487/1992; D. Lgs. n. 443/1992; D.M. n. 228/1993; D.P.C.M. n. 233/1993; D.P.R. n. 187/1994; D.P.R. n. 388/1994; D.P.R. n. 487/1994; D. Lgs.n. 23/01/1995, D.P.R. n. 693/1996; L. n. 662/1996; D.P.R. n. 465/1998; L. n. 230/1998; D.P.R. n. 260/1998; L. n. 407/1998; D.P.R. n.254/1999, art. 7; D.P.R. n. 246/2000; L. n. 53/2000; D. Lgs. n. 139/2000; L. n. 267/2000; D.M. 12/12/2000; D.L. n. 53/2001; L. n. 97/2001; D. Lgs. n,. 151/2001; D. Lgs.n. 241/2000; D. Lgs. n. 165/2001; D.P.R. n. 461/2001; D.M. n. 109/2002; D.M. n. 276/2002; D.M. n. 198/2003;L. n. 3/2003; D. Lgs. n. 115/2003;D.P.R. n. 76/2004; D.M. n. 296/2004; D. Lgs. n. 217/2005; Contratti Nazionali Collettivi di Lavoro; Libro III c.p.c. artt. 474-632; artt. 2043 e 2045 codice civile; D.P.R. 26/07/1976, n. 752, artt. 21, 22, 24 (norma di attuazione allo Statuto di Autonomia per la Regione Trentino Alto Adige) Rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite dal trattamento Instaurazione e gestione del rapporto di lavoro, nonche' reclutamento ed iscrizione nell'elenco del personale volontario dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco (art.112 D.Lgs. n. 196/2003)
Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti) Origine etnica [x] Convinzioni politiche [x], sindacali [x], altro genere [x] Stato di salute [x], patologie attuali [x], patologie pregresse [x], terapia in corso [x], anamnesi familiare [x] Vita sessuale (rettificazione di attribuzione di sesso) [x] Dati di carattere giudiziario [x]
Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)
Trattamento "ordinario" dei dati ed in particolare: raccolta [x ] presso gli interessati [x] presso terzi [x] elaborazione [x ] in forma cartacea [x] con modalita' informatizzate [ x]
Particolari forme di elaborazione Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalita': Enti previdenziali, Ministero dell'economia e delle finanze (Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'interno) ai fini della verifica di legalita' del contratto di lavoro a tempo indeterminato (decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 e D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38) e dei provvedimenti di attribuzione delle posizioni economiche super; Amministrazione di destinazione o presso cui i lavoratori abbiano prestato servizio in precedenza, per la gestione del personale in comando o distacco; Comandi provinciali Vigili Fuoco; Ministero della difesa per procedure concorsuali atte a reclutare volontari in forma breve che, al termine della ferma nelle Forze armate, transitano nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Sintetica descrizione del trattamento di flusso normativo Il trattamento concerne tutti i dati relativi all'instaurazione ed alla gestione del rapporto di lavoro. Le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso; i dati relativi alla salute dei familiari del dipendente possono essere raccolti ai fini della concessione dei benefici, nei casi previsti dalla legge. Vengono acquisiti dati dal CED del Dipartimento della Pubblica Sicurezza necessari per l'accertamento delle qualita' morali e di condotta previste dalla legge per il personale di Polizia; eventuali provvedimenti di sospensione o destituzione dal rapporto di lavoro vengono assunti sulla scorta dei dati emersi dal Casellario Giudiziale. Il trattamento dei dati idonei a rivelare l'appartenenza o adesione ad organizzazioni politiche o sindacali e' effettuato per la gestione delle rispettive prerogative ( permessi, trattenute, aspettative e distacchi). I dati concernenti informazioni di altro genere possono essere desunti dalla documentazione connessa all'adempimento degli obblighi di leva (dati di archivio). I dati etnici vengono in rilievo ai fini dell'attivita' istituzionale dell'Ufficio Unico del personale delle amministrazioni statali del Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano. Il trattamento e' inoltre finalizzato ad acquisire i dati necessari per l'accertamento delle qualita' morali e di condotta previste dalla legge in sede di reclutamento del personale permanente e volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. |
| Art. 2
Aggiornamento dei tipi dei dati e delle operazioni eseguibili
1. Al decreto del Ministro dell'interno 21 giugno 2006, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "Le schede, di cui agli allegati contraddistinti dai numeri da 1 a 30, sono parte integrante del presente regolamento, ed identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui e' consentito il relativo trattamento, nonche' le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed individuate nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196."; b) la scheda n. 1 allegata al decreto del Ministro dell'interno 21 giugno 2006, n. 244, e' sostituita dall'allegato A accluso al presente regolamento; c) la scheda n. 9 allegata al decreto del Ministro dell'interno 21 giugno 2006, n. 244, e' sostituita dall'allegato B accluso al presente regolamento; d) la scheda n. 11 allegata al decreto del Ministro dell'interno 21 giugno 2006, n. 244, e' sostituita dall'allegato C accluso al presente regolamento; e) la scheda n. 12 allegata al decreto del Ministro dell'interno 21 giugno 2006, n. 244, e' sostituita dall'allegato D accluso al presente regolamento; f) dopo l'allegato 28 sono inseriti gli allegati E ed F acclusi al presente regolamento, numerati da 29 a 30.
Note all'art. 2: Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto del Ministro dell'interno 21 giugno 2006, n. 244, come modificato dal presente regolamento: «Art. 2. (Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili) 1. Le schede, di cui agli allegati contraddistinti dai numeri da 1 a 30, sono parte integrante del presente regolamento, ed identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui e' consentito il relativo trattamento, nonche' le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed individuate nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 2. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilita' rispetto alle finalita' perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato. 3. Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione e diffusione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalita' di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonche' degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. 4. I raffronti e le interconnessioni con le altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dall'Amministrazione dell'interno sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilita' nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento, nonche' la diffusione di dati sensibili e giudiziari, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilita' nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalita' stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono. 5. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali.». |
| Ministero dell'Interno Allegato B Scheda n.9
Denominazione trattamento Gestione dei flussi di ingresso regolare di cittadini extracomunitari. Rilascio dei nulla osta al lavoro e al ricongiungimento familiare. Rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno degli stranieri. Rientro in Italia dello straniero espulso. Procedimento di verifica dell'adempimento dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato.
Fonte normativa Decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e successive modificazioni e integrazioni; D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni e integrazioni; L. n.189/2002, art.33 comma 4; Art. 39 della L. 16/1/2003, n. 3 introdotto dall'art. 1 quinques del DL 14/9/2004, n. 241 convertito in L. 12 novembre 2004 n. 271, D.P.R. 242/2004;D.P.R. 14 settembre 2011, n.179. Rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite dal trattamento Disciplina in materia di immigrazione e diritto di asilo. Art. 64 D.Lgs. N. 196/2003. Tipi di dati trattati (Barrare le caselle corrispondenti) [X] Origine razziale e etnica [X] Convinzioni religiose [X] Stato di salute, [X] patologie attuali, [X] patologie pregresse, [X] terapia in corso, [X] Dati di carattere giudiziario. Operazioni eseguite (Barrare le caselle corrispondenti)
Trattamento "ordinario" dei dati ed in particolare: [X] Raccolta; [X] presso gli interessati; [X] presso terzi; [X] elaborazione;[X] in forma cartacea; [X] con modalita' informatiche ;
Particolari forme di elaborazione [X] Interconnessione e raffronti: [X]Interconnessione, ai fini della razionalizzazione del trattamento e dello scambio delle informazioni relative ai procedimenti previsti dal Testo Unico in materia di immigrazione (D.Lgs n. 286/1998) e dal relativo regolamento (D.P.R. n. 394/1999), con i sistemi informativi automatizzati di cui all'art. 2 del D.P.R. 27 luglio 2004, n. 242 recante "Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra Amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione" secondo le modalita' e regole tecniche individuate con il decreto interministeriale di cui all'art. 4 dello stesso D.P.R. 242/2004. [X] Comunicazione con altri soggetti pubblici o privati coinvolti nelle attivita' previste dai procedimenti di cui al testo unico sull' immigrazione e al regolamento di attuazione ( T.U. sull'immigrazione di cui al D.Lgs. 286/1998 come modificato dalla L. 189/2002 e relativo regolamento approvato con D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche e integrazioni), quali ad esempio, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e le Questure, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Direzioni Provinciali del Lavoro, il Ministero degli Affari Esteri e le Rappresentanze diplomatiche-consolari Comunicazione alla Questura del decreto di risoluzione dell'accordo per inadempimento per l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza, ai sensi del comma 7 dell'art. 6 del D.P.R. n. 179/2011.
Sintetica descrizione del trattamento di flusso normativo Il trattamento attiene ai dati sensibili e giudiziari indispensabili al solo fine della gestione, anche informatizzata, dei procedimenti previsti dal testo unico in materia di immigrazione e dal relativo regolamento attuativo ed in particolare delle procedure connesse all'assunzione di lavoratori stranieri e di ricongiungimento familiare, di regolarizzazione, nonche' al rilascio dei titoli di soggiorno degli stranieri. A quest'ultimo fine, ad esempio, il trattamento del dato dell'origine raziale e etnica e' indispensabile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, il dato relativo alle convinzioni religiose o filosofiche e' indispensabile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi religiosi, il dato relativo allo stato di salute e' indispensabile ai fini del permesso di soggiorno per cure mediche. Ai fini del rilascio del nulla osta al lavoro domestico, il trattamento dei dati relativi allo stato di salute e' escluso solo nel caso in cui il datore di lavoro, affetto da patologia e handicap che ne limiti l'autosufficienza, intenda assumere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza e si sottoponga alla verifica della congruita' della propria capacita' economica. Il trattamento dei dati e' finalizzato all'accertamento dei requisiti previsti per il rilascio dei provvedimenti relativi alle procedure sopra indicate, nonche' per la tenuta e la gestione informatizzata dei dati. I dati giudiziari trattati sono necessari, nel corso della fase di verifica dell'adempimento dell'accordo di integrazione, per procedere alla decurtazione dei crediti, ai sensi del comma 2 dell'art.5 del D.P.R. n.179/2011. |
| Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 settembre 2015
Il Ministro: Alfano
Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2015 Interno, foglio n. 2119 |
| Ministero dell'Interno Allegato C Scheda n.11
Denominazione trattamento Gestione del flusso di richiedenti asilo in ambito U.E.; Accertamenti connessi alla determinazione dello Stato responsabileper l'esamedella domanda di asilo ai sensi del Regolamento Dublino; istanze di asilo; riconoscimentodella protezione internazionale(status di rifugiato), ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951e della Direttiva Europea n.2004/83/CE, rifusa nella Direttiva Europea n. 2011/95/UE del 13/12/2011; erogazione interventi assistenziali in favore dei richiedenti asilo, titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiariae titolari del permesso di protezione umanitaria.
Fonte normativa L. n. 39/1990; L. n. 344/1991; L.n. 523/1992; Regolamento (CE) n.2725/2000; D. Lgs.n. 286/1998; L. n. 189/2002;D.P.R. n. 303/2004; D. Lgs. n. 140/2005; D.P.R. n.30372004;Regolamento(CE) n. 862/2007; D. Lgs. n. 251/2007; D. Lgs. n. 25/2008; Regolamento (UE) n. 604/2013; D. Lgs. n. 12/2014; D. Lgs. n. 18/2014, D. Lgs n. 142/2015; Reg. UE 118/14, Reg. UE 603/2013 Rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite dal trattamento Immigrazione ed asilo; applicazione normativa comunitaria; benefici economici ed abilitazioni. Artt. 64 e 68 D.Lgs. n. 196/2003
Tipi di dati trattati (Barrare le caselle corrispondenti) [X] Origine razziale e etnica [X] Convinzioni [X] religiose [X] filosofiche[x]d'altro genere [X]... Convinzioni [X] politiche [X]sindacali [X] Stato di salute, [X] patologie attuali, [X] patologie pregresse, [X] terapia in corso,[X] anamnesi familiare [X] Vita sessuale [X] Dati di carattere giudiziario. Operazioni eseguite (Barrare le caselle corrispondenti)
Trattamento "ordinario" dei dati ed in particolare: [X] Raccolta; [X] presso gli interessati; [X] presso terzi; [X] elaborazione;[X] in forma cartacea; [X] con modalita' informatiche;
Particolari forme di elaborazione Interconnessione e raffronti: [x] con altri soggetti pubblici o privati: DUBLINET-VESTANET (Reg. UE 604/13 e Reg.UE 118/14) al fine della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di protezione internazionale. [x] comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalita': Enti Locali che partecipano al Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per l'erogazione delle misure assistenziali e ASL per garantire servizi speciali di accoglienza alle persone portatrici di esigenze particolari
Sintetica descrizione del trattamento di flusso normativo Il trattamento attiene all'acquisizione ,utilizzazione e conservazione dei dati sensibili e giudiziari, strettamente indispensabili, riguardanti i singoli procedimenti al solo fine di verificare la sussistenza dei presupposti necessari all'accesso ai relativi benefici di legge. I dati relativi allo stato di salute sono indispensabili per l'erogazione di speciali misure assistenziali richieste per l'accoglienza e l'assistenza dei beneficiari delle medesime misure ( ad esempio : per le persone diversamente abili). I dati sensibili e giudiziari strettamente indispensabili sono anche trattati per determinare la competenza dello Stato all'esame della domanda di asilo ovvero ai fini della valutazione della domanda di asilo. I dati relativi allo stato di salute POSSONO ESSERE PRESI IN ESAME PER LA EVENTUALE APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 16 e 17 DEL REGOLAMENTO 604/13. |
| Ministero dell'Interno Allegato D Scheda n.12
Denominazione trattamento Procedura di concessione della cittadinanza italiana e di riconoscimento dello status di apolidia
Fonte normativa L. n. 306/1962; L. n. 91/1992; D.P.R. n.572/1993; D.P.R. n. 362/1994; L. n.94/2009; L. n. 379/2000; Convenzione di Strasburgo del 6/5/1963 ratificata con L. n. 876/1966; II Protocollo di emendamento ratificato con L .n. 703/1994 Rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite dal trattamento Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero. Art. 64 D. Lgs. n. 196/2003. Tipi di dati trattati (Barrare le caselle corrispondenti) [X] Origine razziale e etnica [X] Dati di carattere giudiziario. Operazioni eseguite (Barrare le caselle corrispondenti)
Trattamento "ordinario" dei dati ed in particolare: [X] Raccolta; [X] presso gli interessati; [X] presso terzi; [X] elaborazione; [X] in forma cartacea; [X] con modalita' informatizzate ; Particolari forme di elaborazione [X]Comunicazione al Ministero degli Affari Esteri per le seguenti finalita': approfondimenti riguardanti la normativa del Paese di origine dei soggetti richiedenti lo status di apolidia; acquisizione di elementi cognitivi per l'eventuale attivazione del riconoscimento di sentenze straniere di condanna nei casi previsti dalla legge per i cittadini stranieri residenti all'estero richiedenti la cittadinanza.
Sintetica descrizione del trattamento di flusso normativo I dati riguardanti l'origine e le vicende giudiziarie del soggetto sono quelli strettamente indispensabili ad accertare i requisiti per il riconoscimento dello status di apolidia (art. 17 DPR n.572/1993) o per la concessione della cittadinanza italiana (L. n. 91/92 e regolamenti attuativi). Nel procedimento di cittadinanza vengono verificati l'insussistenza di cause ostative di natura penale (attraverso il Casellario Giudiziale), l'insussistenza di motivi inerenti la sicurezza della Repubblica ed il possesso dei requisiti prescritti per l'emanazione del provvedimento di concessione. |
| Ministero dell'Interno Allegato E Scheda n. 29
Denominazione del trattamento Trattamento di dati personali necessari al processo di emissione del passaporto elettronico nonche' alla verifica delle dichiarazioni rese in base al DPR n. 445/2000
Fonte normativa Legge 21 novembre 1967, n. 1185; Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio del 13 dicembre 2004 sulle caratteristiche di sicurezza del Passaporto Elettronico; Documento ICAO/MRTD 9303 (International Civil Aviation Organization/Machine Readable Travel Documents); DPR n. 445/2000; Regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 maggio 2009; Decreto del Ministero degli Affari Esteri n. 303/014 del 23.06.2009; Decreto del Ministero degli Affari Esteri n. 303/13 del 23.03.2010; Decreto Ministero Affari Esteri n. 303/14 del 23.03.2010; Decreto Direttoriale del Direttore Generale per gli Italiani all'Estero e le politiche migratorie n. 41 del 24 dicembre 2012. Rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite dal trattamento Assicurare il rilascio del Passaporto Elettronico in conformita' alle normative nazionali e comunitarie vigenti nonche' perseguire la finalita' prevista dall'art. 64 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
Tipo di dati trattati Origine Etnica () Convinzioni politiche (), sindacali (), d'altro genere () Stato di salute (), patologie attuali (), patologie pregresse (), terapie in corso (), anamnesi familiare () Vita sessuale (rettificazione attribuzione di sesso ) () Dati di carattere giudiziario (X)
Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti) Trattamento "ordinario" dei dati ed in particolare: raccolta (X): presso gli enti interessati (X) presso terzi (X) elaborazione (X): in forma cartacea (X) con modalita' informatizzate (X)
Particolari forme di elaborazione Traccia del ciclo di vita del libretto del passaporto con apposizione di firma digitale ai dati personali anagrafici da parte del Sistema di Sicurezza del Circuito di Emissione (SSCE); acquisizione e conservazione dei dati personali dei richiedenti e dei dati di carattere anche giudiziario.
Sintetica descrizione del trattamento di flusso normativo Il trattamento dei dati giudiziari e' finalizzato al rilascio del Passaporto Elettronico, la cui normativa prevede la necessita' di verificare e valutare i requisiti di onorabilita' del richiedente mediante acquisizione del certificato del Casellario Giudiziale qualora, dagli accertamenti effettuati nella Banca dati interforze di cui all'articolo 8 della legge n. 121/1981 e/o presso gli atti in archivio, si rendesse necessario. In tal modo si procede anche all'attualizzazione del dato riportato nella suddetta Banca dati che non contiene gli sviluppi giudiziari del provvedimento inizialmente inserito. |
| Ministero dell'Interno Allegato F Scheda n. 30
Denominazione del trattamento Trattamento di dati personali necessari al rilascio dei Visti Schengen di breve durata
Fonte normativa Decisione 2004/512/CE del Consiglio dell'8 giugno 2004 -che istituisce il Visa Information System (VIS - Sistema d'Informazione Visti), deputato a contenere i dati relativi al rilascio dei Visti Schengen di breve durata. Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 -concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) - ed altre disposizioni normative collegate - con il quale l'Unione Europea ha regolamentato e descritto le modalita' di utilizzo ed accesso al sistema, la relativa architettura, le responsabilita' legate al trattamento dei dati, le modalita' e le tempistiche di adozione e di dispiegamento del sistema stesso. Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti. Rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite dal trattamento Scambio di dati tra Stati membri ai fini di un'attivita' di controllo in materia; rilascio/rinnovo/revoca dei visti di breve durata. Il Sistema assicura, peraltro il rilascio/revoca del visto d'ingresso in conformita' alle normative nazionali e comunitarie vigenti e persegue la finalita' prevista dall'art. 64, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Tipo di dati trattati Origine Razziale e Etnica () Convinzioni politiche (), sindacali (), d'altro genere (x) Stato di salute (), patologie attuali (), patologie pregresse (), terapie in corso (), anamnesi familiare () Vita sessuale (rettificazione attribuzione di sesso ) () Dati di carattere giudiziario (X), Dati sensibili (X)
Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti) Trattamento "ordinario" dei dati ed in particolare: raccolta (X): presso gli enti interessati (X), presso terzi (X) elaborazione (X): in forma cartacea (X),con modalita' informatizzate (X)
Particolari forme di elaborazione Acquisizione e trasmissione, in modalita' informatizzata, dei dati personali del richiedente il visto di ingresso al C-VIS (Central - Visa Information System), data-base a livello centrale. I dati vengono memorizzati a livello nazionale esclusivamente per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura di controllo o di rilascio dei visti e del successivo inoltro verso Strasburgo, secondo le modalita' e le cautele previste dal Regolamento (CE) n. 810/2009.
Sintetica descrizione del trattamento di flusso normativo A livello nazionale l'applicativo I-VIS (Interno - Visa Information System) e' accessibile da postazioni di lavoro collegate alla rete VPN (Virtual Private Network) del Ministero dell'Interno. In particolare, per quanto attiene alle attivita' di rilascio e controllo dei visti, il trattamento dei dati e' affidato ad operatori appartenenti alla polizia di frontiera; per cio' che concerne, invece, la sola fase di controllo di conformita' del visto (anche ai fini del successivo rilascio del permesso di soggiorno), il trattamento dei dati avviene ad opera del personale degli Uffici Immigrazione delle Questure. Entrambe le citate articolazioni periferiche dipendono dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Mediante apposite periferiche di acquisizione, l'applicativo I-VIS (Interno - Visa Information System) consente agli operatori addetti al rilascio dei visti di svolgere tutte le necessarie attivita' di verifica propedeutiche alla fase di emissione, ivi comprese le consultazioni delle banche dati CS-VIS (Central System - Visa Information System), SDI (Sistema d'Indagine), SIS (Schengen Information System), AFIS (Automated Fingerprint Identification System) nazionale oltre al riscontro in CS-VIS (Central System - Visa Information System) per lo svolgimento delle attivita' di controllo in frontiera. Il citato applicativo dialoga, inoltre, con il Data Base Centrale (ubicato a Strasburgo) denominato C-VIS (Central - Visa Information System), mediante un sistema di messaggistica ove, peraltro, vengono conservate tutte le informazioni acquisite (compresi i dati biometrici della foto e le dieci impronte digitali del titolare del visto). In modalita' di controllo, il sistema I-VIS (Interno - Visa Information System) opera sempre attraverso un sistema di messaggistica, reperendo le informazioni relative al visto che viene sottoposto a verifica nel Data Base del C-VIS (Central - Visa Information System). |
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