Gazzetta n. 254 del 31 ottobre 2015 (vai al sommario)
LEGGE 27 ottobre 2015, n. 175
Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1
Disposizioni concernenti la funzionalita' della Commissione di
garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei
rendiconti dei partiti politici

1. All'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla legge la Commissione puo' altresi' avvalersi di cinque unita' di personale, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attivita' di revisione, e di due unita' di personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attivita' di controllo contabile. I dipendenti di cui al terzo periodo sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennita' accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo dei predetti dipendenti, e' reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario»;
b) l'ottavo periodo e' sostituito dal seguente: «Per la durata dell'incarico, i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza, secondo le disposizioni dell'articolo 1, commi 66 e 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190».
2. Le modalita' per l'effettuazione della verifica di conformita' previste dall'articolo 9, comma 5, primo periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, si applicano con riferimento ai rendiconti dei partiti politici relativi agli esercizi successivi al 2014.
3. La Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dal presente articolo, redige la relazione di cui al medesimo articolo 9, comma 5, terzo periodo, dando applicazione a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e, limitatamente al controllo effettuato sui rendiconti dei partiti politici relativi all'esercizio 2013, l'approva entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le disposizioni dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, si intendono riferite ai partiti e ai movimenti politici di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, incluse quelle dotate di autonomia legale e finanziaria. All'articolo 4, comma 7, primo periodo, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014, le parole: «, 12 e 16» sono sostituite dalle seguenti: «e 12» e, al secondo periodo, le parole: «del beneficio di cui all'articolo 16, nonche' dei benefici di cui agli articoli 11 e 12, purche' in tale ultimo caso» sono sostituite dalle seguenti: «dei benefici di cui agli articoli 11 e 12, purche'». La disposizione di cui al secondo periodo si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 13 del 2014.

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012,
n. 96 (Norme in materia di riduzione dei contributi
pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici,
nonche' misure per garantire la trasparenza e i controlli
dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per
l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il
finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per
l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni
fiscali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9
luglio 2012, come modificato dalla presente legge e' il
seguente:
"Art. 9. Misure per garantire la trasparenza e i
controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti
politici In vigore dal 28 dicembre 2013. - 1. Allo scopo di
garantire la trasparenza e la correttezza nella propria
gestione contabile e finanziaria, i partiti e i movimenti
politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano
diretta espressione degli stessi, che abbiano conseguito
almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle
elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero
che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera
medesima, al Senato della Repubblica o al Parlamento
europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle
province autonome di Trento e di Bolzano, si avvalgono di
una societa' di revisione iscritta nell'albo speciale
tenuto dalla Commissione nazionale per le societa' e la
borsa ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, o, successivamente alla sua
istituzione, nel registro di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il controllo della
gestione contabile e finanziaria puo' essere affidato alla
medesima societa' di revisione con un incarico relativo a
tre esercizi consecutivi, rinnovabile per un massimo di
ulteriori tre esercizi consecutivi. La societa' di
revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul
rendiconto di esercizio dei partiti e dei movimenti
politici secondo quanto previsto dalla normativa vigente in
materia. A tale fine verifica nel corso dell'esercizio la
regolare tenuta della contabilita' e la corretta
rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture
contabili. Controlla altresi' che il rendiconto di
esercizio sia conforme alle scritture e alla documentazione
contabili, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e
alle norme che lo disciplinano.
2. In caso di partecipazione in forma aggregata ad una
competizione elettorale mediante la presentazione di una
lista comune di candidati, ciascun partito e movimento
politico che abbia depositato congiuntamente il
contrassegno di lista e' soggetto all'obbligo di avvalersi
della societa' di revisione di cui al comma 1.
3. E' istituita la Commissione per la trasparenza e il
controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti
politici , di seguito denominata «Commissione». La
Commissione ha sede presso la Camera dei deputati, che
provvede, in pari misura con il Senato della Repubblica, ad
assicurarne l'operativita' attraverso le necessarie
dotazioni di personale di segreteria. Per lo svolgimento
dei compiti ad essa affidati dalla legge la Commissione
puo' altresi' avvalersi di cinque unita' di personale,
dipendenti della Corte dei conti, addette alle attivita' di
revisione, e di due unita' di personale, dipendenti da
altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attivita' di
controllo contabile. I dipendenti di cui al terzo periodo
sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di
appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento
economico lordo annuo in godimento al momento
dell'incarico, ivi incluse le indennita' accessorie,
corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza.
All'atto del collocamento fuori ruolo dei predetti
dipendenti, e' reso indisponibile per tutta la durata del
collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione
organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente
dal punto di vista finanziario. La Commissione e' composta
da cinque componenti, di cui uno designato dal Primo
presidente della Corte di cassazione, uno designato dal
Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal
Presidente della Corte dei conti. Tutti i componenti sono
scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini
giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di
consigliere di cassazione o equiparata. La Commissione e'
nominata, sulla base delle designazioni effettuate ai sensi
del presente comma, con atto congiunto dei Presidenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Con il medesimo atto
e' individuato tra i componenti il Presidente della
Commissione, che ne coordina i lavori. Ai componenti della
Commissione non e' corrisposto alcun compenso o indennita'
per l'attivita' prestata ai sensi della presente legge. Per
la durata dell'incarico, i componenti della Commissione
sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di
appartenenza, secondo le disposizioni dell'articolo 1,
commi 66 e 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Il
mandato dei componenti della Commissione e' di quattro anni
ed e' rinnovabile una sola volta.
4. La Commissione effettua il controllo di regolarita'
e di conformita' alla legge del rendiconto di cui
all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da
ultimo modificato dal presente articolo, e dei relativi
allegati, nonche' di ottemperanza alle disposizioni di cui
alla presente legge. A tal fine, entro il 15 giugno di ogni
anno, i rappresentanti legali o i tesorieri dei partiti e
dei movimenti politici, che abbiano conseguito almeno il 2
per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il
rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno
un rappresentante eletto alla Camera medesima o al Senato
della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio
regionale o nei consigli delle province autonome di Trento
e di Bolzano, sono tenuti a trasmettere alla Commissione il
rendiconto e i relativi allegati previsti dall'articolo 8
della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato
dal presente articolo, concernenti ciascun esercizio
compreso, in tutto o in parte, nella legislatura dei
predetti organi. Unitamente agli atti di cui al secondo
periodo del presente comma, sono trasmessi alla Commissione
la relazione contenente il giudizio espresso sul rendiconto
dalla societa' di revisione di cui al comma 1 del presente
articolo, nonche' il verbale di approvazione del rendiconto
medesimo da parte del competente organo del partito o
movimento politico. In caso di partecipazione in forma
aggregata ad una competizione elettorale mediante la
presentazione di una lista comune di candidati, ciascun
partito e movimento politico che abbia depositato
congiuntamente il contrassegno di lista e' soggetto agli
obblighi di cui al presente comma.
5. Nello svolgimento della propria attivita', la
Commissione effettua il controllo anche verificando la
conformita' delle spese effettivamente sostenute e delle
entrate percepite alla documentazione prodotta a prova
delle stesse. A tal fine, entro il 15 febbraio dell'anno
successivo a quello di presentazione del rendiconto, invita
i partiti e i movimenti politici interessati a sanare,
entro e non oltre il 31 marzo seguente, eventuali
irregolarita' contabili da essa riscontrate. Entro e non
oltre il 30 aprile dello stesso anno la Commissione approva
una relazione in cui esprime il giudizio di regolarita' e
di conformita' alla legge, di cui al primo periodo del
comma 4. La relazione e' trasmessa ai Presidenti del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano
la pubblicazione nei siti internet delle rispettive
Assemblee.
(Omissis).".
- Il testo dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge
28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e' il seguente:
"Art. 16. Estensione ai partiti e ai movimenti politici
delle disposizioni in materia di trattamento straordinario
di integrazione salariale e relativi obblighi contributivi
nonche' in materia di contratti di solidarieta' In vigore
dal 27 febbraio 2014.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, ai partiti e ai
movimenti politici di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157,
e successive modificazioni, e alle loro rispettive
articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere dal
numero dei dipendenti, sono estese, nei limiti di spesa di
cui al comma 2, le disposizioni in materia di trattamento
straordinario di integrazione salariale e i relativi
obblighi contributivi, nonche' la disciplina in materia di
contratti di solidarieta' di cui al decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863.".
La legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia
di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e
referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti
la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti
politici) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del
1999.
- Il testo dell'articolo 4, comma 7, del citato
decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con
modificazioni , dalla legge n. 13 del 2014, come modificato
dalla presente legge e' il seguente:
"Art. 4. Registro dei partiti politici che possono
accedere ai benefici previsti dal presente decreto. - 1. Ai
fini di cui al comma 1 dell'articolo 3, il legale
rappresentante del partito politico e' tenuto a trasmettere
copia autentica dello statuto alla Commissione di cui
all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96,
la quale assume la denominazione di «Commissione di
garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo
dei rendiconti dei partiti politici», di seguito denominata
«Commissione».
2. La Commissione, verificata la presenza nello statuto
degli elementi indicati all'articolo 3, procede
all'iscrizione del partito nel registro nazionale, da essa
tenuto, dei partiti politici riconosciuti ai sensi del
presente decreto.
3. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme alle
disposizioni di cui all'articolo 3, la Commissione, anche
previa audizione di un rappresentante designato dal
partito, invita il partito, tramite il legale
rappresentante, ad apportare le modifiche necessarie e a
depositarle, in copia autentica, entro un termine non
prorogabile che non puo' essere inferiore a trenta giorni
ne' superiore a sessanta giorni.
3-bis. Qualora le modifiche apportate ai sensi del
comma 3 non siano ritenute conformi alle disposizioni di
cui all'articolo 3 o il termine di cui al citato comma 3
non sia rispettato, la Commissione nega, con provvedimento
motivato, l'iscrizione al registro di cui al comma 2.
Contro il provvedimento di diniego e' ammesso ricorso al
giudice amministrativo nel termine di sessanta giorni dalla
comunicazione in forma amministrativa o dalla notificazione
di copia integrale del provvedimento stesso.
4. Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta
alla Commissione secondo la procedura di cui al presente
articolo.
5. Lo statuto dei partiti politici e le relative
modificazioni sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale,
entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione
nel registro di cui al comma 2 ovvero dalla data di
approvazione delle modificazioni.
6. I partiti politici costituiti alla data di entrata
in vigore del presente decreto, nonche' quelli cui dichiari
di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in
almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi
regolamenti, ovvero una singola componente interna al
Gruppo misto sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1
entro dodici mesi dalla medesima data.
7. L'iscrizione e la permanenza nel registro di cui al
comma 2 sono condizioni necessarie per l'ammissione dei
partiti politici ai benefici ad essi eventualmente
spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12 del presente
decreto. Nelle more della scadenza del termine di cui al
comma 6, i partiti costituiti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, nonche' quelli cui dichiari di
fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in
entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi
regolamenti, possono comunque usufruire dei benefici di cui
all'articolo 11 e 12, purche' siano in possesso dei
requisiti prescritti ai sensi dell'articolo 10.
8. Il registro di cui al comma 2 e' consultabile in
un'apposita sezione del sito internet ufficiale del
Parlamento italiano. Nel registro sono evidenziate due
separate sezioni, recanti l'indicazione dei partiti
politici che soddisfano i requisiti di cui,
rispettivamente, alla lettera a) e alla lettera b) del
comma 1 dell'articolo 10.".
 
Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 2015

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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