Gazzetta n. 254 del 31 ottobre 2015 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DELIBERA 20 febbraio 2015 |
Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Dorsale stradale interna «Rieti - L'Aquila - Navelli». S.S. n. 260 Picente: Lotto 3 da San Pelino a Marana di Montereale. Approvazione progetto definitivo (CUP F41B98000000001). (Delibera n. 20/2015). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'articolo 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, siano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'articolo 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato; Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'articolo 13 - oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato - reca modifiche al menzionato articolo 1 della legge n. 443/2001, prevedendo in particolare che le opere medesime siano comprese in Intese Generali Quadro tra il Governo ed ogni singola Regione o Provincia autonoma al fine del congiunto coordinamento e della realizzazione degli interventi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e s.m.i., recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" che, all'articolo 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un "Codice unico di progetto" (CUP); Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (da ora in avanti "codice dei contratti pubblici") e s.m.i., e visti in particolare: - la parte Il, titolo III, capo IV, concernente "Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi" e specificamente l'articolo 163, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la responsabilita' dell'istruttoria sulle infrastrutture strategiche, anche avvalendosi di apposita "Struttura tecnica di missione", alla quale e' demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto; - l'articolo 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la "Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale", come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189; - l'articolo 38, commi 3 e 4, dell'Allegato XXI, che prevede che il progetto possa essere sottoposto alla approvazione di questo Comitato a condizione che l'esito delle indagini archeologiche in corso di svolgimento, da formalizzare nella relazione di cui all'articolo 96, comma 2, consenta la localizzazione dell'opera o comporti prescrizioni che permettano di individuarne un'idonea localizzazione; Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., che reca un piano straordinario contro la mafia, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia e che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento e visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, emanato in attuazione dell'articolo 2 della predetta legge n. 136/2010; Visto l'articolo 36 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, che individua le modalita' di monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163/2006; Visto l'articolo 1, comma 295, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015), che ha introdotto modifiche all'articolo 36 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, inserendo, dopo il comma 3, il comma 3-bis, che prevede che per le attivita' di investimento di cui al comma 3, lettere a), b) e c) del medesimo articolo, e' riconosciuta ad ANAS s.p.a. una quota non superiore al 12,5 per cento del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento per spese non previste da altre disposizioni di legge o regolamentari e non inserite nel quadro economico di progetto approvato a decorrere dal 1° gennaio 2015; Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato articolo 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 1 include, nell'ambito dei "Corridoi trasversali e Dorsale appenninica", tra i sistemi stradali ed autostradali, l'infrastruttura "Rieti - L'Aquila - Navelli", di cui fa parte l'intervento in approvazione; Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U. n. 87/2003, errata corrige in G.U. n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa; Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche; Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; Vista la delibera 27 marzo 2008, n. 28 (G.U. n. 10/2009 S.O.) con la quale questo Comitato ha assegnato ad Anas S.p.A., per la realizzazione dell'intervento "S.S. 17 dell'Appennino abruzzese ed appulo-sannitico - Tronco Antrodoco - Navelli: variante sud all'abitato di L'Aquila - Raccordo tra la strada consortile Mausonia e la S.S. 17 ter 2° lotto", altro intervento dell'infrastruttura "Rieti - L'Aquila - Navelli", contributi quindicennali suscettibili di sviluppare un volume di investimenti di 10,832 milioni di euro; Vista la delibera 19 luglio 2013 n. 39 (G.U. n. 41/2014) con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo del "Lotto 4 della S.S. n. 260 "Picente", dallo svincolo di Marana allo svincolo di Cavallari"; Vista la delibera 1º agosto 2014 n. 26 (G.U. n. 1/2015 S.O.), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 443/2001 e s.m.i., in ordine al Programma delle infrastrutture strategiche di cui all'XI Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2014, che include, nella "tabella O Avanzamento Programma infrastrutture strategiche", la infrastruttura "Rieti L'aquila Navelli, SS260 Picente, dorsale Amatrice - Montereale - L'aquila - lotto III da San Pelino a Marana di Montereale"; Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e s.m.i., con il quale - in relazione al disposto dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002, ora articolo 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 - e' stato costituito il "Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere"; Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004; Vista la nota 2 dicembre 2014, n. 47599, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la documentazione istruttoria concernente il progetto definitivo della "infrastruttura dorsale interna Rieti - L'Aquila - Navelli - S.S. 260 Picente lotto 3 da San Pelino a Marana di Montereale; Vista la nota 13 febbraio 2015, n. 5731, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato della proposta di approvazione del progetto definitivo della "infrastruttura dorsale interna Rieti - L'Aquila - Navelli - S.S. 260 Picente lotto 3 da San Pelino a Marana di Montereale; Vista la nota 19 febbraio 2015, n. 6700, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito precisazioni istruttorie; Considerato che l'opera e' inclusa nella Intesa generale quadro sottoscritta in data 20 dicembre 2002, tra i corridoi trasversali e dorsale appenninica, nell'ambito della "sistemazione della S.S. 260 Alto Aterno (tratto L'Aquila - Montereale - Amatrice), della S.S. Subequana e completamento della diramazione dell'asse sulla direttrice Rieti - Avezzano - Sora"; Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare: sotto l'aspetto tecnico - procedurale: - che l'intervento oggetto della presente delibera fa parte della infrastruttura Rieti/Amatrice - L'Aquila - Navelli, di comunicazione tra l'area dell'Aquila e la via Salaria verso Rieti e verso Ascoli, ed e' gestito dalla Provincia di Rieti nel tratto in territorio laziale (Rieti-Amatrice-confine regionale) e da Anas S.p.A. nel tratto in territorio abruzzese (confine regionale-Navelli); - che, nell'ambito dell'infrastruttura "Rieti - L'Aquila - Navelli", l'intervento concerne il potenziamento viario della esistente S.S. 260 Picente, nel tratto del lotto 3 della infrastruttura, compreso tra San Pelino e Marana di Montereale, nel territorio dei comuni di Montereale e Cagnano Amiterno, nella provincia dell'Aquila, e ha uno sviluppo di circa 4 km; - che i principali obiettivi del progetto in esame sono: riduzione dei tempi di percorrenza con rettifiche di tracciato allo scopo di attenuarne la tortuosita' e migliorarne l'altimetria; aumento della sicurezza sia in condizioni normali che in condizioni invernali; risoluzione delle attuali criticita' di traffico nei punti singolari; eliminazione delle situazioni di pericolo; ammodernamento tecnologico dei materiali di pavimentazione e di segnaletica; migliore inserimento ambientale, con soluzioni rispettose del territorio sottoposto a vincolo idrogeologico; - che il citato potenziamento sara' ottenuto mediante adeguamento di tratti di viabilita' esistente o mediante realizzazione di tratti in nuova sede in sostituzione di tratti esistenti, con le caratteristiche di strada C2 extraurbana del decreto ministeriale 5 novembre 2001; - che l'insieme dei lavori e' stato suddiviso nei seguenti macro settori: galleria artificiale, svincolo di Cagnano, rettifiche del tracciato stradale; - che le principali opere d'arte sono costituite da una galleria artificiale della lunghezza di circa 210 m resa necessaria per evitare l'abitato di San Pelino e dalle opere dello svincolo "a trombetta" necessario per il collegamento tra la S.S. 260 e la S.P. 30; - che negli anni 2007-2011 il progetto definitivo dell'intervento e' stato sottoposto alla procedura di approvazione ordinaria e in particolare che: in data 31 luglio 2007 e' stato pubblicato l'avviso di avvio del procedimento di approvazione, di dichiarazione di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e di dichiarazione di pubblica utilita'; in data 25 settembre 2007 si e' tenuta la 1ª seduta della conferenza di servizi in esito alla quale si e' ritenuto di integrare il progetto con le indicazioni del comune di Cagnano Amiterno e con la procedura di VIA; in data 6 novembre 2008 il Comitato di coordinamento regionale per le valutazioni di impatto ambientale, a seguito della attivazione da parte di Anas S.p.A. del procedimento di VIA, ha espresso giudizio favorevole n. 1169, con prescrizioni, sul progetto definitivo; in esito al suddetto provvedimento Anas S.p.A. ha trasmesso al Provveditore interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna e alle altre amministrazioni il progetto definitivo adeguato agli esiti della 1ª conferenza di servizi e alle prescrizioni del provvedimento di VIA; in data 14 dicembre 2009 si e' tenuta la 2ª conferenza di servizi che si e' conclusa evidenziando la necessita' di acquisizione di ulteriori atti da parte del Comune di Cagnano Amiterno, dell'Autorita' dei bacini regionali e del Bacino del fiume Sangro, del parere del Ministero della Difesa e integrazioni ai fini espropriativi; in data 7 aprile 2011, in esito all'esame della ulteriore documentazione pervenuta e delle conseguenti verifiche, e in particolare del giudizio n. 1692 del Comitato di coordinamento regionale per la valutazione di impatto ambientale del 10 febbraio 2011 circa l'avvenuto adeguamento progettuale alle prescrizioni del precedente giudizio del 2008, e' stato emesso ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, il provvedimento conclusivo che perfeziona l'intesa Stato-Regione per la localizzazione e la realizzazione dell'opera e autorizza il relativo progetto definitivo; - che, successivamente, si e' optato per il ricorso alla procedura di approvazione sul progetto definitivo ai sensi dell'articolo 167, comma 5, del codice degli appalti pubblici al fine di garantire e finalizzare la copertura finanziaria, il cui completamento e' stato acquisito con la rimodulazione nel 2013 del contratto di programma Anas 2009; - che Anas S.p.A. ha approvato il progetto definitivo con provvedimento 30 luglio 2013, n. 102419; - che Anas S.p.A. con nota 6 settembre 2013 n. 113949 ha inviato il progetto definitivo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, menzionando esplicitamente l'invariata localizzazione del progetto stesso rispetto a quanto approvato nel 2011, anche rispetto alla compatibilita' ambientale; - che l'avviso di avvio del procedimento e' stato pubblicato in data 23 settembre 2013 sui quotidiani "Il Corriere della Sera" e "Il Centro"; - che il Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali si e' espresso favorevolmente con prescrizioni tramite i pareri della Direzione dei Beni Culturali e Paesaggistici dell'Abruzzo con provvedimento 19 dicembre 2013, n. 9050, e della Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo, con provvedimento del 18 novembre 2013, n. 8438; - che il Ministero della Difesa si e' espresso favorevolmente, con prescrizioni, tramite il parere del Comando Militare Esercito Abruzzo 3 maggio 2010, n. 3421, confermato con nota 25 settembre 2013, n.6200; - che la conferenza di servizi si e' tenuta in data 19 dicembre 2013; - che la Regione Abruzzo si e' espressa favorevolmente sulla valutazione di incidenza con parere 9 dicembre 2013, n. 5786, e sul progetto definitivo all'esame con note del Presidente della regione Abruzzo 21 gennaio 2014, n. 19070, e 12 novembre 2014, n. 300336; sotto l'aspetto attuativo: che il soggetto aggiudicatore e' Anas S.p.A.; che il cronoprogramma prevede l'inizio dei lavori il 1° aprile 2016 e l'entrata in esercizio dell'intervento il 30 settembre 2018; che la modalita' di affidamento prevista e' l'appalto integrato; sotto l'aspetto finanziario: - che il costo complessivo dell'intervento e' pari a euro 24.637.000, IVA esclusa; - che la copertura finanziaria dell'intervento, per una quota pari a euro 15.347.000 e' posta a carico delle risorse ordinarie Anas, relative al contratto di programma 2007; - che la rimanente quota della copertura finanziaria, pari a euro 9.290.000 e' assicurata da una rimodulazione del contratto di programma 2009, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo contratto; - che la rimodulazione di cui sopra e' stata autorizzata in data 4 luglio 2013, con nota n. 3120, dal Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale - Direzione generale per le infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Anas S.p.A., con nota 10 luglio 2013, n. 93486, ha trasmesso al Ministero stesso le tabelle 1 e 2 - Allegato A del contratto, debitamente aggiornate e siglate. Con la nota 16 luglio 2013, n. 22651, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Struttura tecnica di missione, ha trasmesso al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) la documentazione riguardante l'autorizzazione di cui sopra; - che la rimodulazione di cui sopra, con la quale e' stato finanziato il lotto 3 in esame, e' confermata anche nella relazione illustrativa dello stato di attuazione dei Contratti di programma 2007-2013 dell'Anas S.p.A. trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in occasione della istruttoria concernente l'aggiornamento 2014 del contratto di programma, sul quale il Cipe si e' espresso con delibera 14 febbraio 2014, n. 4; - che il quadro economico dell'intervento prevede un importo pari al 12,5 per cento dell'importo lavori per "oneri di investimento", come previsto dalla citata legge di stabilita' 2015; Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (articolo 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62); Vista la nota 20 febbraio 2015, n. 839, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato; Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Delibera:
1. Approvazione progetto definitivo 1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, e s.m.i., nonche' ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e s.m.i., e' approvato, anche ai fini della attestazione della compatibilita' ambientale, della localizzazione urbanistica, della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilita', con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al successivo punto 1.3, il progetto definitivo del "lotto 3 della S.S. n. 260 "Picente" da San Pelino a Marana di Montereale". L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto approvato. 1.2 Ai sensi dell'articolo 165, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., l'importo di 24.637.000 euro, IVA esclusa, sinteticamente esposto nella precedente presa d'atto, costituisce il limite di spesa dell'intervento di cui al punto 1.1. 1.3 Le prescrizioni cui resta subordinata l'approvazione del progetto sono riportate nella prima parte dell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera. L'ottemperanza alle prescrizioni non potra' comunque comportare incrementi del limite di spesa di cui al precedente punto 1.2. 1.4 Le raccomandazioni sono riportate nella seconda parte del suddetto allegato 1. L'ottemperanza alle raccomandazioni non potra' comunque comportare incrementi del limite di spesa di cui al precedente punto 1.2. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornira' al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative. 1.5 Gli espropri sono indicati nell'elaborato progettuale P00 ES00 ESP ED01 B e le interferenze nella "Revisione B" del relativo progetto inviato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota di Anas S.p.A. 6 settembre 2013, n. 113949; 2. Copertura finanziaria La copertura finanziaria dell'intervento e' assicurata: - quanto a 15.347.000 euro, a carico delle risorse del contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A. - annualita' 2007; - quanto a 9.290.000 euro, con rimodulazione del contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A. - annualita' 2009. 3. Disposizioni finali 3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto approvato con la presente delibera. 3.2 Il soggetto aggiudicatore provvedera', prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto definitivo, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato 1. Resta fermo che la Commissione VIA procedera' a effettuare le verifiche ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 163/2006. 3.3 Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, il soggetto aggiudicatore provvedera' a trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'esito delle verifiche preventive di interesse archeologico. 3.4 Il medesimo Ministero provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, in particolare con riferimento a quanto disposto dall'articolo 166, comma 5-bis, del codice dei contratti pubblici e tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata. 3.5 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del Coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento dei lavori dovra' contenere una clausola che - fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'articolo 118 del decreto legislativo n. 163/2006 - ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e intesi a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonche' forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori; i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 2, che del pari forma parte integrante della presente delibera. 3.6 Il soggetto aggiudicatore dell'opera dovra' assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti e modalita' con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui al citato articolo 1 della legge n. 144/1999. 3.7 Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa. Roma, 20 febbraio 2015
Il Presidente: Renzi
Il Segretario: Lotti
Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 2015 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze reg.ne prev. n. 3135 |
| Allegato 1
S.S. 260 PICENTE - LOTTO III "DA SAN PELINO A MARANA DI MONTEREALE" ADEGUAMENTO ALLA SEZIONE C2 DEL D.M. 05-11-2001 PRESCRIZIONI - PARTE PRIMA
1. Nel progetto dovranno essere individuate le migliori soluzioni tecnico-costruttive volte a mitigare gli impatti di natura paesaggistica derivanti dalle trasformazioni che il presente intervento determina sul contesto territoriale in oggetto e, quindi, si sottolinea l'esigenza primaria di salvaguardare l'asta fluviale che verra' costeggiata dal tracciato stradale, di contenere i movimenti di terra e gli sbancamenti e dovra' essere curata la qualita' nell'esecuzione delle opere d'arte - ponti, galleria, muri di contenimento. 2. Adottare prevalentemente soluzioni progettuali con tecniche d'ingegneria naturalistica al fine di incrementare le opere di mitigazione (es. uso di terre armate) e garantire l'idoneo ripristino dello stato dei luoghi. 3. All'atto di ogni scavo si rende necessaria la presenza di un collaboratore archeologo ed eventualmente l'esecuzione di scavo a mano. Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere eseguiti saggi preventivi da concordare con la Soprintendenza Archeologica. In caso di rinvenimenti archeologici soggetti alla normativa vigente (Divo 42/2004 art. 90) dovra' essere inoltrata immediata segnalazione all'autorita' competente e potra' determinarsi la necessita' di modifiche anche sostanziali al progetto o alle caratteristiche tecniche del manufatto volte alla salvaguardia e alla conservazione di quanto individuato. Il trasporto nei depositi della Soprintendenza e' a carico del Soggetto Attuatore. 4. Ripristino dello stato dei luoghi. 5. Rispetto dei limiti di cui all'art. 96 lett. f) del R.D. 523/1904 relativamente alla realizzazione di opere d'arte e di movimento terra in prossimita' del corso d'acqua. 6. Per le aree demaniali dovra' essere richiesta e ottenuta la sdemanializzazione dal ramo fluviale al ramo strada, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 96 lett. O del R.D. 523/1904. 7. Effettuare la preventiva opera di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici nel rispetto .dell'art. 22 del D. Lgsl 66/2010 modificato dal D. Lgsl 20/2012 ovvero secondo le richieste del competente Reparto infrastrutture. Una copia del verbale di constatazione rilasciato dal predetto reparto dovra' essere inviato anche al comando militare esercito competente per territorio. 8. Adottare tutte le misure mitigative possibili al fine di minimizzare, nel corso dei lavori, le interferenze ambientali potenziali sulla qualita' dell'aria, dei suoli, dei sottosuoli e ai fini della riduzione della rumorosita'. Adottare tutti gli accorgimenti necessari per ridurre la frammentazione della continuita' ambientale del territorio, prevedendo sottopassi e/o sovrappassi per la piccola fauna e posizionando lungo il percorso dissuasori visivi (catarifrangenti). Per la rinaturalizzazione della galleria artificiale utilizzare semi e materiale vegetale raccolti sul posto. Concordare con l'Ente Parco le specie arboree da realizzarsi mediante impianti vegetazionali. Smaltire in discariche autorizzate i materiali di risulta dei lavori e gli inquinamenti localizzati preesistenti, recuperando eventuale materiale lapideo come da delibera consiliare n. 4 del 5/4/2009. Realizzare gli interventi di mitigazione previsti in progetto relativamente ai rivestimenti in pietra delle opere di sostegno in C.A. e all'uso di barriere antirumore, nei tratti prospicienti aree abitate. Prevedere il rinerbimento attraverso la semina di adeguati miscugli di sementi di specie locali. 9. Limitare i movimenti terra a quanto previsto in progetto, utilizzando accorgimenti necessari ad evitare danni e dissesti al territorio. Prima dell'inizio dei lavori dovra' essere consegnato al competente ufficio forestale un elaborato con individuazione delle piste di servizio. Il taglio delle piante radicate lungo le superfici oggetto di intervento dovra' essere effettuato in presenza del personale del competente Comando Stazione Forestale. Il materiale legnoso ritraibile dai tagli dovra' essere messo a disposizione del proprietario per l'eventuale assegnazione civica. Si dovra' procedere al rimboschimento compensativo ai sensi del D.lvo 227/2001 e L.R. 3/14. Rinverdire tutte le aree che si dovessero rendere nude in occasione dei lavori mediante posa di terreno vegetale e piantumazione di specie arbustive ed erbacee tipiche della zona. Realizzare opportune opere per la raccolta dell'acqua in modo da scongiurare fenomeni destabilizzanti o di erosione superficiale. Il materiale proveniente dagli scavi, non riutilizzabile in loco, dovra' essere smaltito secondo legge. 10. L'inizio dei lavori deve essere comunicato con almeno due settimane di anticipo alla Soprintendenza Archeologica.
RACCOMANDAZIONI - PARTE SECONDA
1. Salvaguardare le opere d'arte stradali esistenti d'interesse "storico-tipologico" laddove siano interessate dal tracciato stradale. Si auspica la possibilita', a lavori ultimati, che il Soggetto Attuatore possa individuare risorse economiche per la valorizzazione del patrimonio culturale (es. pannelli illustrativi). 2. Cautele nelle modalita' organizzative del cantiere stradale tali da ridurre ulteriormente i rischi di danneggiamento o di alterazione delle predette aree. 3. Verifica delle intestazioni delle particelle per effetto del passaggio di competenza del tratto stradale dalla Provincia all'ANAS. 4. Rimettere all'Ente Parco, prima dell'inizio dei lavori, copia di tutti i pareri e autorizzazioni acquisiti dagli altri Enti competenti. |
| Allegato 2
CLAUSOLA ANTIMAFIA
Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14.3.2003 e 8.6.2004. L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso articolo 10, mentre l'articolo 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti. La necessita' di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le piu' rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosita', sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei subappalti e dei cottimi, nonche' di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.). Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovra' essere inserita apposita clausola che - oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 - preveda che: 1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere aria revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potra' prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione - vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 - l'autorizzazione di cui all'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi delle norme richiamate, si potra' inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore); 2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno; 3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. informazioni supplementari atipiche - di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e' successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998; 4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a: a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati gia' forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si e' detto; b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, "offerta di protezione", ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorita' giudiziaria. |
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