Gazzetta n. 252 del 29 ottobre 2015 (vai al sommario)
LEGGE 19 ottobre 2015, n. 173
Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuita' affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

1. All'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.
5-ter. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, e' comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuita' delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento.
5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali, ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche di eta' inferiore se capace di discernimento».

N O T E

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 4 della legge 4 maggio 1983, n.
184 (Diritto del minore ad una famiglia), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 133 del 17 maggio 1983, come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 4. - 1. L'affidamento familiare e' disposto dal
servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai
genitori o dal genitore esercente la responsabilita'
genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha
compiuto gli anni dodici e anche il minore di eta'
inferiore, in considerazione della sua capacita' di
discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova
il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.
2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la
responsabilita' genitoriale o del tutore, provvede il
tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e
seguenti del codice civile.
3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono
essere indicate specificatamente le motivazioni di esso,
nonche' i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri
riconosciuti all'affidatario, e le modalita' attraverso le
quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare
possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresi'
essere indicato il servizio sociale locale cui e'
attribuita la responsabilita' del programma di assistenza,
nonche' la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di
tenere costantemente informati il giudice tutelare o il
tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di
provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio
sociale locale cui e' attribuita la responsabilita' del
programma di assistenza, nonche' la vigilanza durante
l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice
tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il
minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento
emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare
rilevanza ed e' tenuto a presentare una relazione
semestrale sull'andamento del programma di assistenza,
sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione
delle condizioni di difficolta' del nucleo familiare di
provenienza.
4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre
essere indicato il periodo di presumibile durata
dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso
di interventi volti al recupero della famiglia d'origine.
Tale periodo non puo' superare la durata di ventiquattro
mesi ed e' prorogabile, dal tribunale per i minorenni,
qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio
al minore.
5. L'affidamento familiare cessa con provvedimento
della stessa autorita' che lo ha disposto, valutato
l'interesse del minore, quando sia venuta meno la
situazione di difficolta' temporanea della famiglia
d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la
prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.
5-bis. Qualora, durante un prolungato periodo di
affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi
delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora,
sussistendo i requisiti previsti dall'art. 6, la famiglia
affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i
minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei
legami affettivi significativi e del rapporto stabile e
duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia
affidataria.
5-ter. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento,
il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia
dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da
altra famiglia, e' comunque tutelata, se rispondente
all'interesse del minore, la continuita' delle positive
relazioni socio-affettive consolidatesi durante
l'affidamento.
5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai
commi 5-bis e 5-ter, tiene conto anche delle valutazioni
documentate dei servizi sociali, ascoltato il minore che ha
compiuto gli anni dodici o anche di eta' inferiore se
capace di discernimento.
6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata
previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma
5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il
minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di
eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di
discernimento, richiede, se necessario, al competente
tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori
provvedimenti nell'interesse del minore.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano,
in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti
presso una comunita' di tipo familiare o un istituto di
assistenza pubblico o privato.».
 
Art. 2

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «L'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullita', nei procedimenti civili in materia di responsabilita' genitoriale, di affidamento e di adottabilita' relativi al minore affidato ed hanno facolta' di presentare memorie scritte nell'interesse del minore».

Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 5, comma 1, della citata legge 4
maggio 1983, n. 184, come modificato dalla presente legge,
e' il seguente:
«Art. 5. - 1. L'affidatario deve accogliere presso di
se' il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua
educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni
dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai
sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del
tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite
dall'autorita' affidante. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell' art. 316 del codice
civile. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri
connessi con la responsabilita' genitoriale in relazione
agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con
le autorita' sanitarie. L'affidatario o l'eventuale
famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di
nullita', nei procedimenti civili in materia di
responsabilita' genitoriale, di affidamento e di
adottabilita' relativi al minore affidato ed hanno facolta'
di presentare memorie scritte nell'interesse del minore.
1. di presentare memorie scritte nell'interesse del
minore.
(Omissis).».
 
Art. 3

1. All'articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di prolungato periodo di affidamento ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis».

Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 25 della citata legge 4 maggio
1983, n. 184, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
«Art. 25. - 1. Il tribunale per i minorenni che ha
dichiarato lo stato di adottabilita', decorso un anno
dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore
che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di eta'
inferiore, in considerazione della sua capacita' di
discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro
che abbiano svolto attivita' di vigilanza o di sostegno,
verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal
presente capo e, senza altra formalita' di procedura,
provvede sull'adozione con sentenza in camera di consiglio,
decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione.
Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve
manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti
della coppia prescelta.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche nell'ipotesi di prolungato periodo di affidamento ai
sensi dell'art. 4, comma 5-bis.
2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da
coniugi che hanno discendenti, questi, se maggiori degli
anni dodici, debbono essere sentiti.
3. Nell'interesse del minore il termine di cui al comma
1 puo' essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda
dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.
4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante
l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del
minore, puo' essere ugualmente disposta ad istanza
dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto,
per il coniuge deceduto, dalla data della morte.
5. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene
separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione puo'
essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi,
nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i
coniugi ne facciano richiesta.
6. La sentenza che decide sull'adozione e' comunicata
al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.
7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno
l'affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni
assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del
minore ai sensi dell'art. 10, comma 3. Si applicano gli
articoli 330 e seguenti del codice civile.».
 
Art. 4

1. All'articolo 44, comma 1, lettera a), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo le parole: «stabile e duraturo,» sono inserite le seguenti: «anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento,».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 ottobre 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio
dei ministri Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 44, comma 1, della citata legge 4
maggio 1983, n. 184, come modificato dalla presente legge,
e' il seguente:
«Art. 44. 1. I minori possono essere adottati anche
quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1
dell'art. 7:
a) da persone unite al minore da vincolo di parentela
fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e
duraturo, anche maturato nell'ambito di un prolungato
periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di
padre e di madre;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio
anche adottivo dell'altro coniuge;
c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate
dall'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e sia orfano di padre e di madre;
d) quando vi sia la constatata impossibilita' di
affidamento preadottivo.».
 
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