Gazzetta n. 249 del 26 ottobre 2015 (vai al sommario) |
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LEGGE 2 ottobre 2015, n. 171 |
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni generali
1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 23 dicembre 2014, n. 191, sono introdotte, per l'anno finanziario 2015, le variazioni di cui alle annesse tabelle.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1: La legge 23 dicembre 2014, n. 191 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017), modificata dalla presente legge, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O. |
| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative
1. All'articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 2014, n. 191, le parole: «1.200 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.500 milioni di euro». 2. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2014, n. 191, dopo il comma 32 sono aggiunti i seguenti: «32-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze iscritti nel programma "Oneri per il servizio del debito statale" e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione iscritti nel programma "Rimborsi del debito statale", al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalita' di finanziamento risulti piu' conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico. 32-ter. Per l'anno 2015, il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, nell'ambito della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" - programma "Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, dai capitoli della categoria 2 - consumi intermedi ai capitoli della categoria 21 - investimenti fissi lordi, anche tra titoli diversi. La compensazione non puo' riguardare le spese predeterminate per legge».
Note all'art. 2: Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 2 della citata legge n. 191 del 2014, come modificato dalla presente legge: "Art. 2. Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative "1 - 6. (Omissis). 7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 550 milioni di euro e 9.000 milioni di euro. (Omissis).". |
| Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 3
Disposizioni diverse
1. Per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, la dotazione del fondo di cui all'articolo l, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, e' incrementata di 254.295.088 euro per l'anno 2015. 2. All'articolo 17 della legge 23 dicembre 2014, n. 191, il comma 24 e' sostituito dal seguente: «24. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso nonche' da destinare alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati, in relazione all'eliminazione dei residui passivi di bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito dell'attivita' di ricognizione svolta in attuazione dell'articolo 49, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite con decreti del Ministro competente». La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 2 ottobre 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 3: Si riporta il testo vigente del comma 200 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2015), modificata dalla presente legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.: "200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.". Per i riferimenti alla legge n. 191 del 2014, modificata dalla presente legge, si veda nella nota all'art. 1. |
| Parte di provvedimento in formato grafico |
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