Gazzetta n. 246 del 22 ottobre 2015 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 2015, n. 168
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, concernente norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, ed in particolare l'articolo 27;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 2012, n. 208;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2014, n. 195;
Esperita la procedura d'informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che codifica la procedura di notifica 83/189/CE recepita con la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;
Considerato che il Comitato centrale metrico e' stato soppresso dai commi 36 e 37 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e che le modifiche da apportare al decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002, per la loro natura, non sono tali da richiedere il parere facoltativo degli istituti metrologici primari;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2015;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 21 maggio 2015;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche al decreto
del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera q) dell'articolo 1, comma 1, e' sostituita dalla seguente:
«q) per "saggio facoltativo", l'analisi delle leghe e degli oggetti contenenti metalli preziosi, richiesta facoltativamente dagli interessati, ed eseguita da un laboratorio di prova o di taratura accreditato per la certificazione del titolo dei metalli preziosi e delle loro leghe da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008;»;
b) la lettera d) dell'articolo 23, comma 1, e' sostituita dalla seguente:
«d) gli oggetti usati, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera h), del decreto, pervenuti in possesso delle aziende commerciali successivamente all'entrata in vigore dello stesso, possono essere nuovamente posti in vendita anche se privi del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo, nel caso in cui le aziende sono in grado di documentare le modalita' lecite del relativo acquisto e gli oggetti ai fini della vendita sono accompagnati da fattura in cui il venditore indica, sotto la propria responsabilita', la descrizione dell'oggetto e il titolo del metallo prezioso;»;
c) l'articolo 33 e' sostituito dal seguente:
«Art. 33. - 1. I produttori che intendono avvalersi della facolta' di cui all'articolo 9 del decreto, di apporre, in aggiunta al marchio di identificazione, marchi tradizionali di fabbrica o sigle particolari, li depositano preventivamente, su supporto cartaceo o informatico, presso la competente camera di commercio.
2. I produttori hanno, altresi', la facolta' di apporre, con l'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 9 del decreto e delle modalita' di cui al comma 1, marchi collettivi o, su richiesta e per conto di committenti, l'indicazione del nominativo dei medesimi, della loro ragione sociale o apposite sigle identificative indicate dai singoli clienti.
3. Il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto e' accertato dagli organi incaricati dei controlli di cui all'articolo 20 del decreto.»;
d) l'articolo 34 e' sostituito dal seguente:
«Art. 34. - 1. Il marchio di cui all'articolo 13 del decreto e' costituito dall'immagine di profilo della testa dell'Italia turrita all'interno di un cerchio sotto cui e' un cartiglio riportante la sigla della provincia.
2. Il marchio di cui al comma 1 e' realizzato in una serie di quattro diverse grandezze; le sue caratteristiche e dimensioni sono indicate nell'Allegato VII.
3. Il marchio di cui al comma 1 puo' essere apposto anche con tecnologia laser.
4. Il marchio di cui al comma 1 e' apposto sugli oggetti in metalli preziosi che, gia' muniti dell'indicazione del titolo legale e del marchio di identificazione, risultano, attraverso l'analisi, conformi ai requisiti di cui all'Allegato XI.
5. Per ottenere l'apposizione del marchio di cui al comma 1 gli interessati si rivolgono alla camera di commercio competente, la quale si avvale per le analisi di un laboratorio di prova o di taratura accreditato per la certificazione del titolo dei metalli preziosi e delle loro leghe in conformita' alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da un organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008. I laboratori accreditati possono appartenere anche alla stessa camera competente, o a un'altra camera di commercio, o a un'azienda speciale di una delle suddette camere.
6. Al fine di avvalersi del saggio facoltativo e di ottenere l'apposizione del relativo marchio, gli interessati dichiarano di conoscere ed applicare i requisiti tecnici di cui all'Allegato XI, nonche' di accettare l'eventuale danneggiamento di uno o piu' oggetti tra quelli presentati che puo' derivare dall'applicazione di uno dei metodi di analisi previsti dal presente regolamento.
7. A richiesta del presentatore, in sostituzione dell'apposizione sugli oggetti del marchio di cui all'articolo 13 del decreto, la Camera di commercio puo', in caso di esito positivo delle analisi, rilasciare un certificato di analisi, indicante la data, il peso, il titolo ed il metallo prezioso relativo, che e' posto, insieme agli oggetti cui si riferisce, all'interno di un involucro sigillato, a cura del laboratorio che ha effettuato le analisi. Tale involucro reca all'esterno i sigilli comprovanti l'avvenuta certificazione.
8. Nel caso in cui dall'analisi gli oggetti, per cui e' stato richiesto il saggio facoltativo, risultano non conformi ai requisiti tecnici di cui all'Allegato XI, gli stessi sono resi all'interessato e possono essere posti in vendita solo dopo che sono stati adeguati a quanto prescritto dalle norme del decreto e del presente regolamento.»;
e) l'articolo 35 e' sostituito dal seguente:
«Art. 35. - 1. Nel caso di apposizione, ai sensi dell'articolo 34, su tutti gli oggetti del marchio di cui all'articolo 13 del decreto, gli interessati possono inoltre richiedere l'apposizione di marchi e indicazioni previsti da convenzioni o accordi internazionali di cui l'Italia sia firmataria.
2. I marchi o indicazioni di cui al comma 1 possono essere apposti anche con tecnologia laser.
3. Il marchio di cui all'articolo 13 del decreto puo', altresi', essere apposto sulle materie prime, a garanzia del titolo reale riscontrato in sede di analisi. A tal fine il laboratorio di cui all'articolo 34, comma 5, provvede direttamente ad imprimere tale titolo, espresso in millesimi e decimi di millesimi, accanto al predetto marchio.
4. L'apposizione del marchio e del titolo di cui al comma 3 sono, in ogni caso, subordinati alla preventiva apposizione da parte del produttore, del proprio marchio di identificazione.
5. Le spese per il saggio e per l'applicazione sulle materie prime e sugli oggetti del marchio di cui all'articolo 13 del decreto e dei marchi e indicazioni di cui al comma 1, sono a carico del richiedente.
6. Ai soli fini dell'applicazione del marchio facoltativo di cui all'articolo 34, il numero di oggetti da prelevare da un lotto e il numero di campioni presi da tali oggetti per essere esaminati e analizzati e' riportato nell'Allegato XII, che disciplina le linee guida per il campionamento.»;
f) l'Allegato VII e' sostituito dall'Allegato A al presente regolamento che ne costituisce parte integrante;
g) dopo l'Allegato X e' inserito, contraddistinto come Allegato XI, l'Allegato B al presente regolamento che ne costituisce parte integrante;
h) dopo l'Allegato XI e' inserito, contraddistinto come Allegato XII, l'Allegato C al presente regolamento che ne costituisce parte integrante.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O.:
«Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) .
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Il testo dell'art. 27 del decreto legislativo 22
maggio 1999, n. 251 (Disciplina dei titoli e dei marchi di
identificazione dei metalli preziosi, in attuazione
dell'art. 42 della L. 24 aprile 1998, n. 128), pubblicato
nella Gazz. Uff. 3 agosto 1999, n. 180, e' il seguente:
«Art. 27. 1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, sentiti il Comitato centrale metrico ed il
Consiglio di Stato, sara' emanato il regolamento di
applicazione del presente decreto.
2. Nelle more dell'emanazione del suddetto regolamento,
si applica il regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, e
successive modifiche ed integrazioni.».
- Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri) e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 2006, n. 114, ed e'
stato convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 17
luglio 2006, n. 233, pubblicata nella Gazz. Uff. 17 luglio
2006, n.164.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 150 (Regolamento recante norme per l'applicazione
del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla
disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei
metalli preziosi), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 25 luglio
2002, n. 173.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26
settembre 2012, n. 208 (Regolamento recante modifiche al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
150, concernente norme per l'applicazione del decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei
titoli e dei marchi di identificazione dei metalli
preziosi), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 4 dicembre 2012,
n. 283.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26
novembre 2014, n. 195 (Regolamento recante ulteriori
modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 150, concernente norme per l'applicazione
del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla
disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei
metalli preziosi), e' pubblicato della Gazz. Uff. 9 gennaio
2015, n. 6.
- La legge 21 giugno 1986, n. 317 (Procedura
d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998,
modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 20 luglio 1998), e' pubblicato nella
Gazz. Uff.. 2 luglio 1986, n. 151.
- Il testo dei commi 36 e 37 dell'art. 27 della legge
23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia), pubblicato nella Gazz. Uff. 31 luglio 1999, n.
176, - S. O. n. 136, e' il seguente:
«36. Il Comitato centrale metrico istituito
dall'articolo 7 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, e
successive modificazioni, e' soppresso.
37. Laddove per disposizione di legge o di regolamento
e' previsto che debba essere acquisito il parere tecnico
del Comitato centrale metrico, il Ministero dello sviluppo
economico puo' chiedere un parere facoltativo agli istituti
metrologici primari, di cui all'articolo 2 della legge 11
agosto 1991, n. 273, ovvero ad istituti universitari, con i
quali stipula convenzioni senza oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 23 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
150 (Regolamento recante norme per l'applicazione del
decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla
disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei
metalli preziosi), come modificati dal presente decreto:
«Art. 1. 1. Agli effetti del presente regolamento si
intende:
a) per «decreto», il decreto legislativo 22 maggio
1999, n. 251;
b) per «metalli preziosi», il platino, il palladio,
l'oro e l'argento;
c) per «materie prime», i metalli preziosi puri e le
loro leghe nelle seguenti forme:
1) i lingotti, i pani, le verghe, i bottoni, i
granuli ed in genere ogni prodotto ricavato da fusione;
2) i laminati ed i trafilati, in lamine, barre,
fili ed in genere ogni prodotto predisposto ad ogni
processo di trasformazione;
3) i semilavorati di qualsiasi forma e dimensione,
e cioe' i prodotti di processi tecnologici di qualsiasi
natura meccanici e non, che pur presentando una struttura
finita o semifinita non risultano diretti ad uno specifico
uso o funzione, ma sono destinati ad essere intimamente
inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complesso
dal produttore che opera il montaggio;
4) le polveri prodotte con processi di natura
chimica o elettrochimica o meccanica;
5) le leghe brasanti, ad eccezione delle leghe per
saldature «ad argento» destinate ad impieghi industriali
estranei alla lavorazione dei metalli preziosi;
d) per «marchio di identificazione», il marchio
costituito da un'impronta poligonale, recante all'interno
la sagoma di una stella a cinque punte, il numero
caratteristico attribuito all'azienda assegnataria e la
sigla della provincia ove la medesima ha la propria sede
legale;
e) per «titolo» delle materie prime e dei lavori in
metalli preziosi, il rapporto in peso tra il Þ no ed il
complesso dei metalli componenti la lega;
f) per «tolleranze sui titoli», le tolleranze sui
titoli legali degli oggetti, previste all'art. 3, comma 4
del decreto;
g) per «errori ammessi in sede di analisi»,
l'incertezza di misura dei metodi di analisi prevista dalle
norme nazionali, europee o internazionali di cui
all'allegato II;
h) per «campioni d'analisi», le parti di metallo
prelevato dalla materia prima o dal semilavorato o
dall'oggetto, per eseguire il saggio tendente ad accertare
l'esattezza del titolo. Tali campioni possono essere
costituiti da interi oggetti, quando particolari
caratteristiche costruttive o dimensionali degli stessi lo
richiedono;
i) per «personale della camera di commercio» il
personale ispettivo di cui all'art. 20 del decreto;
l) per «registro», il registro degli assegnatari dei
marchi di identificazione dei metalli preziosi, tenuto
dalle camere di commercio, di cui all'art. 14 del decreto;
m) per «diritti di saggio e marchio», i diritti da
versare ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 del decreto;
n) per «indennita' di mora», le indennita' previste
all'art. 7, comma 3, del decreto;
o) per «tipologia produttiva», la modalita' di
produzione di un oggetto inerente alla forma finale ed al
tipo di tecnologia impiegata;
p) per «laboratori di analisi», i laboratori che
effettuano il saggio dei metalli preziosi e rilasciano le
relative certificazioni del titolo, di cui all'art. 18 del
decreto;
q) per «saggio facoltativo», l'analisi delle leghe e
degli oggetti contenenti metalli preziosi, richiesta
facoltativamente dagli interessati, ed eseguita da un
laboratorio di prova o di taratura accreditato per la
certificazione del titolo dei metalli preziosi e delle loro
leghe da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi
del Regolamento (CE) n. 765/2008;
r) per «verbale di prelevamento», il verbale redatto
dal personale della camera di commercio, in sede di
vigilanza, di cui all'art. 21 del decreto;
s) per «certificazione aggiuntiva», la facolta'
riconosciuta al fabbricante o suo mandatario, ai sensi
dell'art. 19 del decreto, di garantire la conformita' dei
propri prodotti alle disposizioni dello stesso decreto;
s-bis) per «laminazione», il processo meccanico di
deformazione plastica ottenuto mediante il passaggio, anche
ripetuto, tra due cilindri del prodotto proveniente dalla
fusione;
s-ter) per «placcatura», l'applicazione, mediante
trattamento meccanico o termico, di una sottile lastra di
metallo prezioso su una lastra di altro metallo.».
«Art. 23. 1. L'obbligo della garanzia del titolo, per
gli oggetti che, a norma dell'articolo 12 del decreto, sono
esenti dall'obbligo del marchio di identificazione e della
indicazione del titolo e per i quali lo stesso decreto non
prescrive specifiche norme, si adempie all'atto in cui gli
oggetti sono ceduti in vendita, con le seguenti modalita':
a) gli oggetti di peso inferiore ad un grammo di cui
all'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto, all'atto
della vendita dal produttore o importatore all'acquirente
sono contenuti in involucri debitamente sigillati con
l'osservanza delle modalita' indicate dall'articolo 19. Una
descrizione dettagliata o sommaria degli oggetti contenuti
nell'involucro e' ripetuta sull'involucro stesso. I
dettaglianti conservano il documento, l'involucro e gli
eventuali sigilli di cui all'articolo 19 fino ad
esaurimento della merce;
b) i semilavorati, le leghe e i lavori per
odontoiatria o per uso industriale, gli strumenti ed
apparecchi per uso industriale o scientifico, di cui
all'articolo 12, comma 1, lettere b), d) ed e), del
decreto, sono accompagnati, ad ogni passaggio dal
produttore od importatore al grossista o dettagliante, e da
questi al consumatore, da un documento su cui e' indicato
il titolo reale dello stesso oggetto, o delle parti di esso
costituite da metallo prezioso, che puo' essere diverso dai
titoli legali previsti dal decreto. Per le leghe contenenti
in proporzioni dichiarate due o piu' metalli preziosi, e'
indicato il titolo di ciascuno di questi;
c) gli oggetti di antiquariato sono accompagnati da
fattura di acquisto o da certificato redatto e sottoscritto
ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto,
controfirmato e datato dal venditore;
d) gli oggetti usati, di cui all'articolo 12, comma
1, lettera h), del decreto, pervenuti in possesso delle
aziende commerciali successivamente all'entrata in vigore
dello stesso, possono essere posti nuovamente in vendita
anche se privi del marchio di identificazione e
dell'indicazione del titolo, nel caso in cui le aziende
sono in grado di documentare le modalita' lecite del
relativo acquisto e gli oggetti ai fini della vendita sono
accompagnati da fattura in cui il venditore indica, sotto
la propria responsabilita', la descrizione dell'oggetto e
il titolo del metallo prezioso;
e) i residui di lavorazione di cui all'articolo 12,
comma 1, lettera i), del decreto, quando sono ceduti a
terzi e quando provengono da materie prime di titolo
omogeneo, sono venduti con le stesse norme previste dal
precedente articolo 19;
f) i residui di lavorazione provenienti da materie
prime o da operazioni tecnologiche eterogenee ed in genere
gli scarti di lavorazione, le ceneri e le spazzature di
laboratorio, sono accompagnati da dichiarazioni attestanti
che si tratta di "residui" del tutto privi di ogni garanzia
sulla loro composizione e sul titolo dei metalli preziosi
ivi contenuti;
g) le leghe saldanti di cui all'articolo 12, comma 1,
lettera l), del decreto sono parimenti vendute con le norme
di cui all'articolo 19. Quando e' richiesto da esigenze
commerciali e risulta tecnicamente possibile, le dette
leghe sono fornite senza involucro, a condizione che
rechino l'indicazione del marchio di identificazione e del
titolo.
2. Per leghe saldanti a base di argento si intendono
quelle il cui contenuto di detto metallo e' tale da
consentirne l'impiego nella produzione argentiera. Le leghe
cosiddette "da saldatura ad argento" usate per la saldatura
dei metalli comuni sono vendute come metallo non
prezioso.».
 
Allegato A
(articolo 1, comma 1, lettera f))

«Allegato VII
(articolo 34, comma 2)

Marchio per il saggio facoltativo

Parte di provvedimento in formato grafico


(*)
(**)

+-------------------------------------------------------------------+ | | Diametro della circonferenza in mm | +-------------------------------------------------------------------+ | 1ª grandezza | 1,0 | +-------------------------------------------------------------------+ | 2ª grandezza | 1,6 | +-------------------------------------------------------------------+ | 3ª grandezza | 3,2 | +-------------------------------------------------------------------+ | 4ª grandezza | 6,0 | +-------------------------------------------------------------------+


La 1ª grandezza e' utilizzabile unicamente in caso di apposizione del marchio per il saggio facoltativo con la tecnologia laser.
(*) Il cartiglio sotto il profilo della testa dell'Italia turrita riporta la sigla della provincia.
(**) L'immagine qui riportata e' a titolo esemplificativo e, pertanto, nell'impronta reale potranno esservi alcune differenze.».
 
Allegato B

(articolo 1, comma 1, lettera g))

«Allegato XI
(articolo 34, comma 4)

Requisiti tecnici per l'applicazione
del marchio del saggio facoltativo
1. Definizioni
Ai soli fini dell'applicazione del marchio di cui all'articolo 34 e tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 25, si utilizzano, oltre quelle di cui all'articolo 1, le seguenti definizioni: 1.1 Oggetto in metallo prezioso
Per oggetto in metallo prezioso s'intende qualsiasi articolo di gioielleria, oreficeria, argenteria o orologeria o qualsiasi altro oggetto costituito, in tutto o in parte, da metalli preziosi o loro leghe. Con "in parte" s'intende che un oggetto in metallo prezioso puo' contenere, per ragioni tecniche o ornamentali, (i) parti non metalliche (ii) parti in metallo comune. Un oggetto in metallo prezioso, che contiene, per ragioni ornamentali, parti in metallo comune, e' indicato come "oggetto multi metallo". 1.2 Rivestimento/placcatura
Per rivestimento o placcatura s'intende uno o piu' strati di:
(i) metallo prezioso (o lega di metallo prezioso);
(ii) metallo comune (o lega di metallo comune);
(iii) sostanza non metallica; applicati sulla totalita' o su parte di un oggetto in metallo prezioso, ad esempio attraverso processo chimico, elettrochimico, meccanico o fisico. 1.3 Metalli comuni
Per metalli comuni s'intendono tutti i metalli ad eccezione del platino, dell'oro, del palladio e dell'argento. 1.4 Oggetti multimetallo
Un oggetto "multimetallo" e' un oggetto composto da:
1) un metallo prezioso a titolo legale:
a) con uno spessore non inferiore a 500 micrometri;
b) una superficie sufficientemente estesa da consentire l'applicazione di un marchio; e
2) metalli non preziosi che siano:
a) visibili;
b) distinguibili per colore (ad es. ne' rivestiti, ne' trattati per dar loro l'apparenza di un metallo prezioso);
c) non utilizzati per ragioni tecniche (ad es. non utilizzati per quelle funzioni meccaniche per le quali non posso essere utilizzati i metalli preziosi, sia per resistenza, sia per durata.);
d) marchiati "METALLO" (o equivalente) in linea con i requisiti del presente Allegato. 2. Requisiti tecnici
2.1 Il marchio del saggio facoltativo non puo' essere apposto su:
a) oggetti costituiti di leghe aventi un titolo inferiore a 850 millesimi per il platino, 375 millesimi per l'oro, 500 millesimi per il palladio e 800 millesimi per l'argento;
b) qualsiasi oggetto destinato a usi medici, dentistici, veterinari, scientifici o tecnici;
c) monete aventi corso legale;
d) parti o semi-lavorati incompleti (ad es. parti metalliche o strati superficiali);
e) materie prime quali barre, lastre, fili e tubi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 35, commi 3 e 4;
f) oggetti in metallo comune rivestiti con metallo prezioso. 2.2 Tolleranze
Non sono ammesse tolleranze negative rispetto al titolo legale indicato sull'oggetto. 2.3 Uso di saldature
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8, le saldature possono essere utilizzate solo al fine di unire e, in via di principio, devono essere allo stesso titolo dell'oggetto.
Sono consentite le seguenti eccezioni:
2.3.1 Filo: Nel filo riempito di saldatura, in cui venga usata una saldatura a titolo inferiore, il filo, nel suo complesso, deve essere ad un titolo consentito.
2.3.2 Metallo prezioso: Se si utilizza una saldatura a titolo inferiore, l'oggetto, nel suo complesso, deve essere ad un titolo consentito, con le seguenti eccezioni: ORO
negli oggetti in lega d'oro con un titolo pari o superiore a 916 millesimi possono essere utilizzate saldature in oro con un titolo minimo di 750 millesimi;
nel caso di oggetti in filigrana e di casse d'orologio a titolo 750 millesimi, la saldatura deve contenere non meno di 740 millesimi di oro. Nel caso di oggetti in oro bianco a titolo 750 millesimi, la saldatura deve contenere non meno di 585 millesimi d'oro; ARGENTO
nel caso di oggetti in argento a titolo 925 millesimi, la saldatura deve essere a titolo non inferiore a 650 millesimi di argento;
nel caso di oggetti in argento a titolo 800 o 830 millesimi, la saldatura deve essere a titolo non inferiore a 550 millesimi di argento; PLATINO
per unire parti di oggetti in platino, devono utilizzarsi saldature con un contenuto minimo totale di metalli preziosi pari a 800 millesimi; PALLADIO
per unire parti di oggetti in palladio, devono utilizzarsi saldature con un contenuto minimo totale di metalli preziosi pari a 700 millesimi. 2.3.3 Metallo prezioso misto
La saldatura puo' essere quella permessa per il titolo piu' basso del metallo prezioso. 2.3.4 Metallo prezioso con metallo comune
Puo' essere utilizzata qualsiasi saldatura adatta, incluso il metallo comune. 2.3.5 Altri metodi di unione
Al posto delle saldature consentite possono utilizzarsi adesivi. 2.4 Uso di parti in metallo comune e di sostanze non metalliche
E' consentito l'uso di parti in metallo comune e di parti non metalliche negli oggetti in metallo prezioso per ragioni sia tecniche che ornamentali alle seguenti condizioni:
a) le parti di metallo comune e non metalliche devono essere chiaramente distinguibili dal metallo prezioso;
b) non devono essere ne' rivestite ne' trattate per dar loro l'apparenza di un metallo prezioso;
c) non devono essere utilizzate allo scopo di rinforzare, appesantire o riempire;
d) devono recare impressa o incisa la parola "METALLO" o il nome del metallo comune utilizzato.
Dettagli ed eccezioni:
a) Sono consentite parti in metallo comune ad uso decorativo a condizione che la parte in metallo prezioso sia a titolo legale e che abbia uno spessore non inferiore a 500 micrometri ed una superficie sufficientemente estesa da consentire l'apposizione di un marchio.
La parte in metallo non prezioso deve essere sempre visibile. Deve essere chiaramente distinguibile per colore e non essere utilizzata per ragioni tecniche;
b) E' consentito l'utilizzo di parti in metallo comune per quelle funzioni meccaniche per le quali non possono essere utilizzati i metalli preziosi, sia per resistenza, sia per durata;
c) Dove non sia possibile stampare o incidere la parola "METALLO", la parte in metallo comune deve essere chiaramente distinguibile per colore dal metallo prezioso con l'eccezione dei movimenti di orologio;
d) Sostanze non metalliche non visibili sono consentite nei seguenti casi:
il riempimento della base con materiale non metallico e' ammesso per garantire una maggiore stabilita' (ad es. candelieri, vasi per fiori e oggetti simili in argento);
il riempimento dei manici con mastice (o materiale simile) e' permesso (ad es. posateria, posate da insalata, coltelli e forchette da scalco, servizi per manicure, servizi da toletta e oggetti simili). 2.5 Rivestimenti
Sono ammessi i seguenti rivestimenti:
a) rivestimenti metallici, secondo la seguente tabella:


===========================================
|  SU |  CONSENTITO |
+=================+=======================+
| platino |rodio, rutenio, platino|
+-----------------+-----------------------+
| | rodio, rutenio, |
| oro | platino, oro |
+-----------------+-----------------------+
| | rodio, rutenio, |
| palladio |platino, oro, palladio |
+-----------------+-----------------------+
| | rodio, rutenio, |
| |platino, oro, palladio,|
| argento | argento |
+-----------------+-----------------------+

I rivestimenti di metalli preziosi devono come minimo essere ai seguenti titoli:
Oro: 375‰
Argento: 800‰
Platino: 850‰
Palladio: 500‰
Se la lega ed il rivestimento sono costituiti dallo stesso metallo prezioso, il titolo del rivestimento non puo' essere inferiore a quello della lega;
b) Trattamenti chimici o termici di lunga durata (ad es. argento solforato, Deposito Fisico di Vapore [PVD], Deposito Chimico di Vapore [CVD]).
La colorazione della superficie degli oggetti in metallo prezioso mediante trasformazione chimica della lega o dei suoi componenti puo' essere consentita qualora il titolo dell'oggetto non venga alterato dal processo;
c) Rivestimenti non metallici (ad es. smalto, niello). 3. Attivita' di controllo del Laboratorio - Generalita'
3.1 Il Laboratorio incaricato deve esaminare se gli oggetti in metalli preziosi presentatigli per essere marchiati con il marchio di cui all'articolo 34, soddisfino le condizioni di cui al presente Allegato.
3.2 Nel caso in cui il Laboratorio constati che un oggetto sia completo per quanto riguarda tutte le sue parti metalliche e che sia conforme a quanto previsto nel presente Allegato, deve, a richiesta, marchiare l'oggetto con il marchio di cui all'articolo 34. Prima di apporre il marchio di cui all'articolo 34, il Laboratorio deve verificare che l'oggetto rechi il marchio di identificazione e l'indicazione del titolo.
3.3 L'esame degli oggetti in metalli preziosi presentati per essere marchiati con il marchio di cui all'articolo 34 e' costituito dalle seguenti due fasi:
a) valutazione dell'omogeneita' del lotto;
b) determinazione del titolo della lega. 4. Metodi di analisi e di esame
4.1 Il Laboratorio, per valutare l'omogeneita' di un lotto, puo' utilizzare i seguenti metodi di esame:
a) esame con la pietra di paragone;
b) esame mediante spettroscopia a raggi X.
4.2 Il Laboratorio, per determinare il titolo degli oggetti in metalli preziosi, deve utilizzare uno dei metodi di analisi di cui all'Allegato II. 5. Campionamento
Il numero di oggetti da prelevare da un lotto e il numero di campioni presi da tali oggetti per essere esaminati e analizzati deve essere sufficiente a stabilire l'omogeneita' del lotto e verificare che tutte le parti di tutti gli oggetti controllati nel lotto siano al richiesto titolo legale. Le linee guida per il campionamento sono riportate all'Allegato XII. Le modifiche alle linee guida sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico. 6. Marchiatura
6.1 Ogni qualvolta possibile, il marchio di cui all'articolo 34 deve essere apposto immediatamente vicino al marchio di identificazione e all'indicazione del titolo. 6.2 Oggetti costituiti da due o piu' leghe dello stesso metallo
prezioso
Nel caso in cui un oggetto sia costituito da diverse leghe dello stesso metallo prezioso, l'indicazione del titolo deve essere quella corrispondente al titolo piu' basso presente nell'oggetto. 7. Rimando
Per quanto non espressamente previsto nel presente Allegato si applica quanto previsto nel Decreto e nel Regolamento.».
 
Allegato C

(articolo 1, comma 1, lettera h))

«Allegato XII
(articolo 35, comma 6)

Linee guida per il campionamento
1. Screening
1.1 Ispezione visiva per accertare che gli oggetti rechino il marchio di identificazione e l'indicazione del titolo.
1.2 Ispezione visiva per rilevare ogni saldatura eccessiva o sottotitolo.
1.3 Ispezione visiva per rilevare parti in metallo comune o riempimenti non autorizzati.
1.4 Esame, con metodo chimico o altro metodo, per rilevare la presenza di placcature o altri rivestimenti e per determinarne la natura.
1.5 Isolamento di tutti gli oggetti dubbi da sottoporre a speciali esami.
1.6 Vi sono tre diversi livelli di screening determinati sulla base del livello di qualita' della conformita' degli oggetti rilevato durante l'anno in corso. Le informazioni devono essere conservate per almeno due anni. Il livello di screening e' determinato secondo la seguente formula:


⌈ S(oggetti respinti) ⌉
QL = | 1 - ----------------------- | x 100%
⌊ S(oggetti presentati) ⌋




Oggetti respinti = Oggetti non conformi ai requisiti
materiali e tecnici previsti.

Nota: detti requisiti includono,
per esempio, il titolo, i rivestimenti
autorizzati, la composizione delle saldature,
le parti funzionali e ogni altro
requisito tecnico.


Σ oggetti respinti = la somma totale degli oggetti respinti.
Nota: se un oggetto del lotto e' respinto, tutti gli oggetti dello stesso lotto sono respinti.

OGGETTI ACCETTATI come % degli OGGETTI PRESENTATI


+-----------------+-----------+-----------------+-------------------+ | | | livello di | | | Livello 3 | 0 - 94,9% | fiducia minimo |maggiore screening | +-----------------+-----------+-----------------+-------------------+ | | | livello di | | | Livello 2 | 95 - 98,9%|fiducia normale | | +-----------------+-----------+-----------------+-------------------+ | | | livello di | | | Livello 1 | + 99% |fiducia massimo |minore screening | +-----------------+-----------+-----------------+-------------------+


1.7 Lo screening e' effettuato secondo il seguente piano:

Parte di provvedimento in formato grafico
2. Campionamento
2.1 Si possono utilizzare i seguenti metodi di campionamento:
cesoiatura;
raschiatura;
trapanatura.
2.2 La cesoiatura e' il metodo preferibile per accuratezza, ma spesso non e' praticabile. In questi casi, il campione puo' essere prelevato per raschiatura. In particolari circostanze, il campione puo' essere ottenuto anche per trapanatura.
2.3 In casi particolari, quando un oggetto potrebbe essere danneggiato in maniera irragionevole dal campionamento, e' possibile eseguire il saggio su un campione del materiale utilizzato per la sua fabbricazione. In tali casi, il Laboratorio deve prendere ogni precauzione necessaria per accertare che il campione proviene dalla stessa partita di materiale da cui proviene l'oggetto (ad esempio, lo stesso rotolo di filo, la stessa lastra, barra, ecc.).
2.4 Se la superficie dell'oggetto e' stata arricchita (ad esempio, mediante decapaggio) o se e' stata rivestita con un metallo permesso (ad esempio, per elettrodeposizione), lo strato superficiale deve essere rimosso prima di prelevare il campione. Cio' puo' effettuarsi mediante raschiatura, limatura o pulitura.
2.5 I campioni devono essere prelevati in punti convenienti affinche' siano rappresentativi della parte campionata. Le saldature possono essere incluse nel campione, ad eccezione dei casi in cui, ai sensi del Decreto e del Regolamento, esse possano essere ad un titolo inferiore a quello dell'oggetto. Altri tipi di impurita' superficiali, quali residui mezzi di lucidatura, devono essere rimossi prima del prelevamento del campione. Anche le lacche devono essere rimosse con l'utilizzo di idoneo solvente.
2.6 Campioni di un oggetto che siano stati lucidati o siano contaminati da grasso possono richiedere la sgrassatura con l'utilizzo di idoneo solvente (ad es. tricloroetilene) prima dell'effettuazione del saggio.
2.7 Il numero di oggetti selezionati per il campionamento e la quantita' di campioni tratti da piu' di un oggetto da collazionare prima di effettuare il saggio, dipende dai casi. In alcuni casi, per esempio, puo' essere piu' appropriato selezionare a caso uno o piu' oggetti da un lotto e saggiarli separatamente, in altri casi puo' essere preferibile trarre campioni da un maggior numero di oggetti, riunendoli successivamente e saggiandoli insieme. L'esperienza circa la variazione di titolo all'interno di un lotto e il grado di danneggiamento di un oggetto a seguito del campionamento devono essere i fattori decisivi. In via generale, vi e' un numero raccomandato di oggetti da selezionare in considerazione della grandezza del lotto e del livello di screening. La seguente tabella indica il numero raccomandato di oggetti da selezionare a seconda della grandezza del lotto:

Lotto composto da una o piu' parti dello stesso materiale


===================================================================== | | Screening* | | |Grandezza del |---------------------------------| | | lotto | Livello 1 |Livello 2 |Livello 3 |Saggi raccomandati| +==============+===========+==========+==========+==================+ | 1 | 1| 1| 1| 1| +--------------+-----------+----------+----------+------------------+ | 2 a 8 | 2| 2| 2| 1| +--------------+-----------+----------+----------+------------------+ | 9 a 15 | 2| 2| 3| 1| +--------------+-----------+----------+----------+------------------+ | 16 a 25 | 2| 3| 5| 1| +--------------+-----------+----------+----------+------------------+ | 26 a 50 | 2| 5| 8| 1| +--------------+-----------+----------+----------+------------------+ | 51 a 90 | 2| 5| 13| 1| +--------------+-----------+----------+----------+------------------+ | 91 a 150 | 3| 8| 20| 1| +--------------+-----------+----------+----------+------------------+ | 151 a 280 | 5| 13| 32| 1| +--------------+-----------+----------+----------+------------------+ | 281 a 500 | 5| 20| 50| 2| +--------------+-----------+----------+----------+------------------+ | 501 a 1.200 | 8| 32| 80| 2| +--------------+-----------+----------+----------+------------------+ |1.201 a 3.200 | 13| 50| 125| 3| +--------------+-----------+----------+----------+------------------+ |3.201 a 10.000| 13| 80| 200| 4| +--------------+-----------+----------+----------+------------------+ | 10.001 a | | | | | | 35.000 | 20| 125| 315| 5| +--------------+-----------+----------+----------+------------------+



*sia con il metodo della pietra di paragone, sia con l'XRF.
Nota: Nei casi in cui il campionamento puo' danneggiare l'oggetto, sono ammesse analisi non distruttive.

2.8 Nel caso in cui un oggetto selezionato per il campionamento e' composto da piu' parti, ciascuna parte dell'oggetto deve, ove possibile, essere campionata.
2.9 I campioni prelevati da parti separate di uno stesso oggetto possono essere mischiati se sembra che siano fatte dello stesso materiale. Se sembra che siano fatte di materiali differenti, i campioni prelevati da tali parti devono, per quanto possibile, essere saggiati separatamente. Per gli oggetti realizzati per elettroformatura, l'indicazione del titolo apposta su di essi non deve essere superiore al titolo piu' basso riscontrato in sede di analisi.
2.10 Se vi e' il sospetto che oggetti contengano riempimenti non autorizzati, si puo' procedere a trapanatura o cesoiatura o ad immersione in idoneo reagente. Se vi e' il sospetto che un oggetto contenga ferro o acciaio, si puo' esaminarlo con un magnete.».
 
Art. 2
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 agosto 2015

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Guidi, Ministro dello sviluppo
economico

Alfano, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3623
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone