Gazzetta n. 246 del 22 ottobre 2015 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 2015
Approvazione del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia per la coesione territoriale.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare, l'art. 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, ripartendo le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la medesima Agenzia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2014, recante approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale;
Visto, in particolare, l'art. 9, comma 1, del menzionato Statuto, per il quale il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia e' adottato, previo parere del Comitato direttivo, dal Direttore, che lo trasmette per l'approvazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita' politica, ove delegata, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2014, con il quale e' stato nominato il Direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, adottato ai sensi dell'art. 10, comma 5, del citato decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 125 del 2013, di trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelle afferenti la Direzione generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2015, di costituzione del Comitato direttivo dell'Agenzia per la coesione territoriale, ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello Statuto dell'Agenzia;
Visto il parere del citato Comitato direttivo di cui alla seduta del 29 maggio 2015;
Visto il decreto direttoriale del 6 luglio 2015, con il quale il Direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale ha adottato il Regolamento di organizzazione della medesima Agenzia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, e' stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri.

Decreta:

Art. 1

1. E' approvato il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia per la coesione territoriale, che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 agosto 2015

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
De Vincenti
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2015 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2484
 
Allegato

AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE
Regolamento di organizzazione
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
Art. 1.
Oggetto

1. L'Agenzia per la coesione territoriale, di seguito Agenzia, nell'ambito delle attribuzioni di cui agli articoli 2 e 3 dello Statuto approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2014, ha l'obiettivo di sostenere, promuovere ed accompagnare, secondo criteri di efficacia ed efficienza, l'attuazione di programmi e progetti per lo sviluppo e la coesione economica nonche' rafforzare, sorvegliare e sostenere le politiche di coesione. Nel perseguimento di tali finalita', l'Agenzia si conforma ai principi di leale collaborazione con le istituzioni comunitarie, nonche' con le amministrazioni pubbliche - nazionali, regionali e locali - attraverso il confronto con i soggetti a vario titolo coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione, favorendo il perseguimento di tali obiettivi.
2. Il presente regolamento di organizzazione disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'Agenzia, lo sviluppo e la formazione del personale, indicando le competenze delle strutture, i criteri ai quali si ispirano i processi decisionali e gestionali, in attuazione della norma istitutiva.

Art. 2.
Principi di organizzazione e funzionamento

1. L'organizzazione e il funzionamento interno dell'Agenzia si ispirano ai seguenti principi:
a) rispetto dei criteri di economicita' e di razionale impiego delle risorse disponibili;
b) imparzialita', trasparenza dell'azione amministrativa;
c) efficienza e flessibilita' dell'ordinamento interno delle strutture, al fine di rispondere agli obiettivi strategici dell'Agenzia;
d) chiarezza degli obiettivi assegnati a ciascuna figura professionale nonche' efficacia delle soluzioni organizzative da adottare che privilegino il lavoro per processi e in team e la gestione per progetti per le attivita' a termine di carattere innovativo e di particolare rilevanza e complessita';
e) facilita' di accesso ai servizi di assistenza e informazione, privilegiando lo sviluppo dei canali di comunicazione via web, attraverso l'adozione di infrastrutture standard che riducano i costi delle Amministrazioni titolari di fondi, nonche' delle Amministrazioni beneficiarie o destinatarie di deleghe gestionali.
2. Le attivita' esterne dell'Agenzia si ispirano a principi di semplificazione dei rapporti con le amministrazioni centrali, regionali e locali coinvolte, a vario titolo nel processo di programmazione e gestione delle risorse finanziarie destinate alle politiche di coesione nonche' a principi di semplificazione dei rapporti con i soggetti pubblici e privati destinatari degli interventi attuati nell'ambito delle politiche di coesione sviluppando le capacita' necessarie a privilegiare l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche con azioni di supporto e sostegno ai soggetti beneficiari o destinatari di deleghe gestionali.
3. L'Agenzia si conforma ai principi ed alla disciplina di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni, adottando propri regolamenti in materia di termini e di responsabilita' dei procedimenti e di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi.
4. All'Agenzia si applicano le disposizioni di cui all'art. 23-ter della legge 6 dicembre 2011, n. 201, il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nonche' quelle in materia di inconferibilita' e incompatibilita' degli incarichi ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento, nei limiti di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 10 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 101, ultimo periodo, si fa rinvio ai principi ed alla disciplina di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, nonche' alle previsioni di cui all'art. 8, del decreto legislativo del 30 luglio 1999 n. 300, e successive modificazioni.

Art. 3
Controlli

1. Il sistema dei controlli e' assicurato:
a) dal Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dello Statuto;
b) dall'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV), ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, organo monocratico. Con atto organizzativo del Direttore generale e' istituita la struttura tecnica di supporto all'OIV.

Capo I
ORGANIZZAZIONE
Art. 4.
Struttura organizzativa

1. Sono organi dell'Agenzia il Direttore generale, il Comitato direttivo e il Collegio dei revisori dei conti, che esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2. Alle dipendenze del Direttore generale e' posto il Nucleo di Verifica e Controllo (NUVEC) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2014. Il Direttore generale stabilisce con proprio provvedimento l'organizzazione del Nucleo.
3. L'Agenzia si articola in due Aree di livello dirigenziale generale e in 19 Uffici di livello dirigenziale non generale di cui 5 Uffici di staff al Direttore generale.
4. Gli incarichi dirigenziali generali sono attribuiti dal Direttore generale.
5. I due Dirigenti generali, responsabili delle Aree, assumono la denominazione di Direttori di Area dell'Agenzia, e attribuiscono, ciascuno, gli incarichi di direzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Essi, in caso di assenza o impedimento temporaneo, possono delegare un dirigente, in possesso delle necessarie competenze professionali, al fine di compiere gli atti di ordinaria amministrazione.
6. Le due Aree di livello dirigenziale generale sono:
a) l'Area programmi e procedure.
b) l'Area progetti e strumenti.
7. Con successivo atto organizzativo del Direttore generale sara' definito il dettaglio delle competenze degli uffici dirigenziali non generali e delle strutture di livello non generale.
8. Con atto del Direttore generale, sara' definita la graduazione degli uffici, tenuto conto di quanto stabilito nel contratto collettivo nazionale di lavoro.
9. L'Agenzia operera' anche attraverso l'istituzione di unita' di progetto, specifiche task force e gruppi di lavoro, il cui coordinamento sara' affidato a personale interno.

Art. 5.
Comitato direttivo

1. Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, il Comitato direttivo si riunisce, su convocazione del Direttore generale, almeno ogni trimestre.
2. Il Direttore generale fissa l'ordine del giorno e lo trasmette almeno cinque giorni lavorativi antecedenti la data di svolgimento della riunione.
3. La documentazione inerente gli argomenti di cui al comma 2 del citato art. 6 sono trasmessi, di norma, unitamente all'ordine del giorno. La documentazione relativa ad altri punti all'ordine del giorno e' trasmessa, di norma, almeno dieci giorni prima la data di svolgimento della riunione.
4. Il Comitato direttivo si avvale di una segreteria individuata con atto organizzativo del Direttore generale nell'ambito delle risorse umane dell'Agenzia.
5. Per ogni riunione e' redatto un verbale nel quale si da' conto dei pareri espressi in relazione a ciascun punto all'ordine del giorno.

Art. 6.
Uffici di staff

1. In staff al Direttore generale operano due uffici di livello dirigenziale non generale, ai quali sono affidate le funzioni di Autorita' di gestione del "PON Citta' Metropolitane" e del "PON Governance e Capacita' Istituzionale".
2. Gli altri Uffici di staff, favorendo l'individuazione e l'implementazione degli strumenti atti a sviluppare le sinergie fra le Aree dell'Agenzia, supportano il Direttore generale nei seguenti ambiti:
a) predisposizione di contributi per la definizione di atti di indirizzo adottati dal Governo;
b) attivita' di pianificazione, anche strategica, ivi compresa quella relativa alla predisposizione del Piano triennale di cui all'art. 5, comma 2, dello Statuto, e della relativa convenzione da stipulare con il Presidente del Consiglio dei Ministri o altra autorita' politica, ove delegata,
c) monitoraggio dello stato di avanzamento delle attivita' con riferimento agli obiettivi predefiniti, alle modalita' operative adottate per la loro attuazione e alle risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate;
d) predisposizione dei documenti contabili e finanziari per l'elaborazione del bilancio annuale di previsione, del bilancio di assestamento e del bilancio pluriennale;
e) rapporti attivita' finalizzate alla stipula di accordi e convenzioni e definizione delle modalita' per avvalersi del supporto da parte di qualificati soggetti pubblici con le istituzioni e le amministrazioni pubbliche nazionali, comunitarie ed internazionali, nonche' con le regioni e le autonomie locali secondo quanto previsto all'art. 3, comma 4, dello Statuto;
f) monitoraggio dei Piani di Rafforzamento Amministrativo;
g) supporto legislativo e giuridico;
h) gestione del personale;
i) gestione dei sistemi informatici dell'Agenzia;
j) verifica del rispetto della normativa vigente in termini di trasparenza amministrativa e prevenzione della corruzione;
k) coordinamento delle professionalita' reclutate nel quadro delle attivita' di assistenza tecnica.

Art. 7.
Area programmi e procedure

1. L'Area programmi e procedure e' responsabile della gestione e degli adempimenti amministrativi e finanziari relativi ai Programmi. Assicura, sulla base delle indicazioni del Direttore generale e in coordinamento con l'Area progetti e strumenti, l'accompagnamento alla programmazione comunitaria, nazionale e regionale e dei progetti speciali, finanziati dai Fondi strutturali, dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, dai Fondi di investimento europeo e con altre risorse finanziarie.
2. L'Area programmi e procedure opera adottando un approccio sistemico che, tenendo conto degli strumenti attuativi della programmazione, nazionale e regionale, privilegi una visione trasversale rispetto agli obiettivi e alle finalita' individuate sui territori.
3. In particolar modo, l'Area, in raccordo alle amministrazioni responsabili:
a) opera il monitoraggio sistematico e continuo dei programmi e degli strumenti - anche attraverso specifiche attivita' di verifica - con riferimento alla gestione e agli adempimenti amministrativi e finanziari, ivi inclusi i programmi finanziati con risorse del Piano d'Azione Coesione e con le risorse dei Programmi d'azione coesione 2014-2020, in raccordo con le amministrazioni;
b) svolge azioni di indirizzo, sostegno e accompagnamento alle amministrazioni, comprese le Regioni e le autonomie locali, con particolare riferimento alla cooperazione interistituzionale, alla governance istituzionale e al ciclo di vita dei programmi e degli interventi;
c) svolge le funzioni di amministrazione di coordinamento dei Fondi strutturali, dei Fondi di investimento europeo e di capofila del FESR, e partecipa ai Comitati di sorveglianza e di indirizzo e attuazione e ad altri organismi collegiali previsti nell'attuazione degli strumenti della programmazione nazionale;
d) rileva le problematiche comuni che emergono nella gestione dei programmi per diffonderne la conoscenza e individua i casi di successo e i casi di criticita' per promuoverne le soluzioni piu' opportune, anche tramite la predisposizione di documenti di indirizzo tecnico e metodologico, nonche' attraverso l'istituzione di specifiche task-force per il superamento di criticita' temporanee e per la facilitazione del raccordo istituzionale nel processo di governance multilivello;
e) vigila sull'attuazione dei programmi e sulla realizzazione dei progetti, anche nell'ambito di contratti istituzionali di sviluppo ed accordi di programmazione negoziata (APQ), e promuove il miglioramento della qualita', della tempestivita', dell'efficacia e della trasparenza delle attivita' di programmazione e attuazione degli interventi;
f) opera in stretto raccordo con i competenti uffici della Commissione Europea, garantendo leale collaborazione, nonche' il collegamento con le amministrazioni nazionali e regionali nella fase di attuazione dei programmi;
g) collabora con la struttura del Dipartimento per le politiche di coesione istituito con decreto del Presidente del Consiglio del 15 dicembre 2014, nell'individuazione degli interventi finanziati con risorse aggiuntive dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per lo Sviluppo e la coesione;
h) fornisce alla struttura del Dipartimento per le politiche di coesione, in coordinamento con l'Area progetti e strumenti, gli elementi di competenza per le proposte di riprogrammazione dei programmi e degli interventi e cura l'istruttoria e la predisposizione delle proposte sulle opportune misure di accelerazione degli interventi, finalizzate alla tempestiva utilizzazione delle risorse assegnate.

Art. 8.
Area progetti e strumenti

1. L'Area progetti e strumenti e' responsabile, con riferimento agli obiettivi tematici, agli interventi e ai risultati attesi nel quadro dell'attuazione della programmazione nazionale e comunitaria, sulla base delle indicazioni del Direttore generale e in coordinamento con l'Area programmi e procedure, del sostegno alle amministrazioni, comprese le Regioni e le Autonomie locali, e agli organismi attuatori dei programmi e degli strumenti di programmazione nazionale, interregionale, regionale e dei progetti speciali, finanziati dai Fondi strutturali, dal Fondo Sviluppo e Coesione, dal Fondo di rotazione di cui alla L. 183/87, dai Fondi di investimento europeo e con altre risorse finanziarie.
2. L'Area progetti e strumenti opera adottando un approccio integrato rispetto ai temi e agli obiettivi, che contribuisca, attraverso qualificati metodi e competenze, allo sviluppo e alla diffusione di una nuova e piu' efficace progettualita', atta a garantire un uso efficiente delle risorse, anche promuovendo l'utilizzo di programmi sperimentali e individuando le modalita' piu' efficaci per garantire sostenibilita' ai progetti di sviluppo.
3. In particolar modo, l'Area, anche in raccordo e in stretto affiancamento alle amministrazioni nazionali e regionali coinvolte nella politica di coesione:
a) svolge azioni di sostegno ai progetti relativi alle aree tematiche di sviluppo, all'utilizzo di strumenti di ingegneria finanziaria, alla definizione ed implementazione di misure di incentivazione e aiuti di Stato e relativa verifica di compatibilita' comunitaria, al supporto in materia di servizi di interesse economico generale, appalti pubblici e concessioni, compreso quello relativo alla redazione di bandi di gara per la gestione degli appalti;
b) cura il Partenariato Pubblico Privato, anche attraverso la collaborazione con i centri di eccellenza pubblici competenti nelle materie di interesse, e assicura, nelle materie indicate, supporto alla struttura del Dipartimento per le politiche di coesione per le attivita' di competenza;
c) svolge azioni di sostegno e di accompagnamento alle amministrazioni, con particolare riferimento alla cooperazione interistituzionale, alla governance multilivello e al ciclo di vita dei progetti e degli interventi;
d) garantisce sostenibilita' alla progettualita' attivata e alle soluzioni adottate, anche tramite la predisposizione di documenti di indirizzo tecnico e metodologico;
e) gestisce il contenzioso in materia di politiche di coesione;
f) fornisce alla struttura del Dipartimento per le politiche di coesione, in coordinamento con l'Area programmi e procedure, gli elementi di competenza per le proposte di riprogrammazione, cura l'istruttoria e la predisposizione delle proposte sulle opportune misure di accelerazione degli interventi, finalizzate alla tempestiva utilizzazione delle risorse assegnate;
g) cura l'istruttoria preliminare all'esecuzione delle determinazioni adottate ai sensi degli articoli 3 e 6, comma 6, del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88, supportando il medesimo Dipartimento;
h) svolge, in collaborazione con l'Area programmi e procedure, attivita' di riorganizzazione e implementazione delle procedure di monitoraggio della spesa, per affiancare all'attivita' di controllo un puntuale accompagnamento nei confronti delle Autorita' di gestione nazionali e regionali che rivelino eventuali criticita', fornendo adeguate contromisure di intervento;
i) vigila sulla proposizione di progetti e strumenti, anche nell'ambito di contratti istituzionali di sviluppo ed accordi di programmazione negoziata, e facilita la riduzione dei tempi di attuazione degli interventi;
j) svolge attivita' di monitoraggio nell'attuazione dei contenuti della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente e di facilitazione del processo di convergenza tra la stessa e le specificita' delle Strategie di Specializzazione Intelligente regionali tenuto conto dei Piani Strategici;
k) opera in stretto raccordo con i competenti uffici della Commissione Europea, garantendo leale collaborazione, nonche' il collegamento con le amministrazioni nazionali e regionali nella fase di attuazione dei progetti e degli interventi;
l) contribuisce all'individuazione degli interventi, con particolare riferimento a quelli di sviluppo sostenibile, finanziati con risorse aggiuntive dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;
m) opera il monitoraggio sistematico e continuo dei progetti e degli strumenti - anche attraverso specifiche attivita' di verifica - con riferimento agli obiettivi tematici, agli interventi e ai risultati attesi.

CAPO II
PERSONALE
Art. 9.
Dotazione organica

1. Il personale trasferito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014 verra' iscritto nei ruoli dell'Agenzia in ordine di anzianita' nella qualifica di appartenenza.
2. La dotazione organica dell'Agenzia e' quella indicata nelle Tabelle allegate A e B, che costituiscono parte integrante del presente regolamento, rispettivamente per il personale dirigenziale e per il personale appartenente alle qualifiche professionali.

Art. 10.
Dirigenza

1. I dirigenti si attengono, nello svolgimento delle loro funzioni, a quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto, sono responsabili degli obiettivi loro assegnati ed assicurano il rispetto degli indirizzi e l'attuazione delle direttive del Direttore di Area, predisposte in considerazione di quanto definito nel Piano triennale dell'Agenzia.
2. I dirigenti sono chiamati a privilegiare il lavoro per processi e in team cosi' come richiamato all'art. 2 del presente regolamento.
3. I dirigenti, disponendo dei necessari poteri di coordinamento e controllo, sono responsabili della gestione del personale e delle risorse finanziarie finalizzate al conseguimento dei risultati sulla base degli obiettivi loro assegnati e di quanto previsto dal Regolamento di amministrazione e contabilita', oltre che dai documenti organizzativi interni in relazione allo specifico ruolo attribuito.

Art. 11.
Relazioni sindacali

1. L'Agenzia, conformemente allo Statuto, adotta, nell'ambito della gestione del personale, relazioni sindacali improntate alla massima collaborazione con le organizzazioni rappresentative dei lavoratori, ai fini del rispetto del sistema di relazioni delineato dal contratto di riferimento.

Art. 12.
Formazione

1. L'Agenzia, in applicazione di quanto disposto in materia dal decreto legislativo n. 165 del 2001, pratica la formazione come strumento strategico per accrescere il livello delle competenze del proprio personale al fine di migliorarne le prestazioni nell'ambito delle posizioni organizzative di appartenenza e sviluppare le potenzialita' del personale nonche' adeguarne le competenze in relazione a evoluzioni della strategia dell'Agenzia.
2. L'Agenzia promuove ed attua interventi specifici di formazione nell'ambito di piani annuali, utilizzando anche modalita' avanzate di erogazione, in un'ottica di integrazione con gli altri sistemi di gestione e di diffusione delle conoscenze.
3. L'Agenzia cura la gestione e l'aggiornamento dei curricula del personale dirigente e non dirigente come strumento per le attivita' di gestione e sviluppo del personale.

Art. 13.
Gestione e sviluppo del personale

1. L'Agenzia in applicazione di quanto disposto in materia dal decreto legislativo n. 165 del 2001, si ispira ai seguenti principi per la gestione e lo sviluppo del personale:
a) centralita' delle persone: l'Agenzia ha il suo principale asset nelle competenze e nei comportamenti del personale; massima attenzione viene posta su di esse in tutte le attivita';
b) riconoscimento del merito: l'orientamento ai risultati e alla cura delle risorse umane ha come conseguenza una politica di sviluppo che riconosce gli effettivi meriti, in termini di risultati e di comportamenti, e quindi premia le persone in funzione del diverso contributo offerto;
c) mobilita' professionale: una dimensione particolarmente rilevante delle politiche di sviluppo in Agenzia e' l'utilizzo della mobilita' professionale sia in senso verticale, inteso come crescita di responsabilita' nei limiti della legislazione vigente, sia in senso orizzontale, inteso come ampliamento della professionalita' e delle competenze. Nell'ambito di tale principio, con successivi decreti, come previsto all'art. 5, comma 2 dello Statuto, verranno adottate politiche di avvicendamento negli incarichi di responsabilita' dirigenziale delle strutture;
d) responsabilizzazione personale: la responsabilita' primaria dello sviluppo del personale e' in primo luogo delle persone stesse, che sono supportate in questo percorso, dal personale dirigente che ha diretta responsabilita' degli Uffici, dall'Ufficio Organizzazione, Bilancio e Personale e dall'Agenzia nel suo complesso, in funzione delle opportunita' e delle necessita' dell'Agenzia;
e) pari opportunita': l'Agenzia garantisce pari opportunita' tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'eta', all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilita', alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro;
f) benessere organizzativo: l'Agenzia garantisce un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo anche per rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno.

CAPO III
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 14.
Copertura delle posizioni dirigenziali vacanti

1. Al fine di garantire la piena operativita' organizzativa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 27 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il Direttore generale e' autorizzato, in fase di prima attuazione e comunque entro dodici mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che approva il presente Regolamento, a conferire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, fino ad un massimo di sei dirigenti dotati della professionalita' necessaria per il conferimento di incarichi dirigenziali.

Tabella A



===============================================
| QUALIFICHE DIRIGENZIALI |DOTAZIONE ORGANICA |
+=========================+===================+
|Dirigenti di prima fascia| |
| - Direttori di Area | |
| dell'Agenzia | 2 |
+-------------------------+-------------------+
| Dirigenti di seconda | |
| fascia | 19 |
+-------------------------+-------------------+
Tabella B



=====================================
| Aree |DOTAZIONE ORGANICA |
+===============+===================+
| Terza area | 88 |
+---------------+-------------------+
| Seconda area | 82 |
+---------------+-------------------+
| Prima area | 9 |
+---------------+-------------------+

 
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