Gazzetta n. 244 del 20 ottobre 2015 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI
COMUNICATO
Statuti di partiti politici iscritti alla data del 5 ottobre 2015 nel Registro nazionale


STATUTO DEL MOVIMENTO POLITICO «MODERATI»

Art. 1.
Denominazione

1. E' costituito il Movimento politico denominato «Moderati».

Art. 2.
Sede e durata

1. Il Movimento ha la propria sede legale, nel territorio dello Stato, in Torino, via XX Settembre n. 9. Non sono previste articolazioni territoriali.
2. Eventuali modifiche della sede legale, nel territorio dello Stato, sono deliberate dal consiglio direttivo e ratificate dal congresso nella prima riunione successiva alla modifica.
3. La durata del Movimento e' illimitata.

Art. 3.
Scopi e finalita'

1. Il Movimento, senza finalita' di lucro, e' di ispirazione cristiana, interprete dei valori religiosi e civili del popolo italiano, aconfessionale, laicamente aperto a quanti accettano di condividere un comune, solidale impegno.
2. Appartengono al suo patrimonio ideale e politico un sistema di valori fondato sulla priorita' della persona, sul diritto alla vita, sulla liberta' e sulle dignita' di ogni essere umano, sulla reciprocita' tra uomo e donna, sulla centralita' della famiglia, sulla solidarieta', sul rispetto dell'ambiente, su una visione di sviluppo sostenibile, sull'etica della concezione della societa' fondata sui valori comunitari, sullo Stato di diritto, garante per la liberta' e giustizia, sussidiarieta' e rispetto delle autonomie, attuazione del federalismo regionale, vicinanza delle istituzioni al cittadino e pratica della moderazione.
3. Il Movimento ha una visione dell'economia e del mercato in cui la liberta' di iniziativa o la crescita educativa e culturale sono motore di sviluppo ed in cui le istituzioni assicurano le regole ed atti concreti per garantire i piu' deboli. Ha un programma di priorita' nazionali che comportano l'impegno per una societa' accogliente, un Paese vivibile, un potere pubblico affidabile e garante della sicurezza del cittadino e quindi uno Stato amico, con una scelta per l'Europa ispirata all'idea federale, e ad una concezione della politica internazionale fondata sulla solidarieta' e sulla difesa dei diritti umani, sulla cooperazione fra gli Stati e la soluzione pacifica delle controversie.

Art. 4.
Simbolo e disciplina del contrassegno elettorale

1. Il simbolo del Movimento, che in forma grafica si allega al presente statuto sotto la lettera «A», e' rappresentato da un cerchio suddiviso in tre parti:
la parte superiore che reca i colori della bandiera italiana: da sinistra verde, bianco e rosso;
la parte centrale che reca su sfondo bianco la scritta di colore blu: «moderati»;
la parte inferiore che reca uno sfondo blu.
2. Il simbolo puo' essere modificato o utilizzato solo in parte quale contrassegno elettorale.
3. Tale contrassegno e' nella disponibilita' del segretario che lo conferisce per la sua presentazione ai fini elettorali secondo la normativa vigente.

Art. 5.
Aderenti

1. Possono aderire al Movimento tutte le persone che hanno compiuto il sedicesimo anno di eta', indipendentemente dalla loro cittadinanza, che non risultino appartenere a nessun altro Movimento o Partito politico, che si riconoscano negli scopi e finalita' del Movimento ed accettino le regole dettate dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti emanati.
2. Il Movimento garantisce pari opportunita' tra uomo e donna e la tutela dei diritti inviolabili della persona.
3. Non e' ammessa alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti del Movimento.
4. L'adesione e' annuale, la validita' corrisponde all'anno solare.
5. Il Movimento assicura il rispetto della vita privata e dei diritti di riservatezza e di identita' personale di ciascuno dei suoi iscritti, nonche' la tutela dei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia e, in particolare, delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni ed integrazioni e delle direttive del Garante per la protezione dei dati personali (provvedimento n. 107 del 6 marzo 2014), fatte salve le eventuali modifiche della vigente disciplina normativa e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 6.
Diritti e doveri degli aderenti

1. Gli/le aderenti hanno il diritto di:
partecipare alla determinazione dell'indirizzo politico del Movimento;
esercitare personalmente il proprio voto ed essere candidati/e nell'elezione degli organi del Movimento, se maggiorenni;
conoscere le determinazioni del consiglio direttivo e avere accesso a tutti gli aspetti della vita democratica interna;
partecipare all'attivita' e all'iniziativa politica del Movimento;
ricorrere all'organo di garanzia secondo le norme stabilite dal presente statuto e dal relativo regolamento.
2. Gli/le aderenti sono tenuti a:
contribuire alla discussione, all'elaborazione della proposta e all'iniziativa politica;
contribuire al sostegno economico del Movimento, attraverso il pagamento della quota di iscrizione stabilita dal consiglio direttivo;
rispettare il presente statuto e i regolamenti adottati;
favorire la partecipazione e l'adesione di altri uomini e altre donne al Movimento.

Art. 7.
Ammissione degli/delle aderenti

1. La domanda di ammissione deve essere presentata al consiglio direttivo e contenere l'impegno dell'aspirante aderente ad attenersi a quanto disposto dal presente statuto e dai regolamenti adottati e, in generale, a rispettare le deliberazioni assunte dal consiglio direttivo e dal congresso.
2. Il consiglio direttivo con provvedimento motivato puo' opporre diniego alla domanda di ammissione.

Art. 8.
Perdita della qualifica di aderente

1. La qualifica di aderente si perde in caso di mancato rinnovo e versamento della quota associativa annuale, per espulsione, per recesso, per scioglimento del Movimento e per causa di morte.
2. La perdita della qualifica di aderente comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno del Movimento.
3. La misura disciplinare dell'espulsione nei confronti di un/una aderente viene deliberata dal consiglio direttivo, su proposta del segretario, nei confronti di colui che:
a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti eventualmente adottati e alle deliberazioni adottate dagli organi del Movimento;
b) svolga attivita' contrarie agli interessi del Movimento;
c) in qualunque modo arrechi danni, anche morali, al Movimento.
4. Preliminarmente all'adozione della misura dell'espulsione, l'aderente sottoposto a procedimento disciplinare deve essere posto a conoscenza dei fatti che gli vengono addebitati e ascoltato dal consiglio direttivo, nel rispetto del principio del contraddittorio, al fine di garantire all'interessato il diritto di difesa e il diritto a essere informato sui fatti oggetto di contestazione. A tal fine, l'interessato ha diritto di produrre memorie, documenti e quant'altro ritenga opportuno per la sua difesa.
Avverso la misura dell'espulsione l'aderente puo' proporre reclamo entro trenta giorni al collegio dei probiviri che si pronuncia nei successivi trenta giorni.
5. L'aderente puo' recedere in qualunque momento mediante comunicazione scritta da inviare al consiglio direttivo.
6. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo gli/le aderenti non potranno vantare alcun diritto sul patrimonio del Movimento.

Art. 9.
Organi del Movimento

1. Gli organi del Movimento sono:
il congresso;
il consiglio direttivo;
il segretario;
il Presidente;
il Tesoriere;
il collegio dei probiviri.

Art. 10.
Il congresso

1. Il congresso e' l'organo deliberativo del Movimento ed e' convocato in via ordinaria ogni tre anni dal segretario su deliberazione del consiglio direttivo, che ne stabilisce il luogo, la data, l'ordine del giorno e gli eventuali regolamenti.
2. Esso puo' essere, altresi', convocato in via straordinaria dal segretario su richiesta di almeno due terzi dei componenti del consiglio direttivo in carica.
3. Il congresso e' il massimo organo del Movimento ed e' costituito da tutti/e gli/le aderenti.
4. Il congresso, a maggioranza dei votanti:
a) definisce la linea politica del Movimento;
b) approva lo statuto e le sue modificazioni;
c) elegge il segretario;
d) elegge i componenti del consiglio direttivo;
e) elegge il collegio dei probiviri.
5. Il regolamento del congresso disciplina le modalita' di svolgimento dei lavori e le modalita' di votazione al fine di consentire che, nei singoli organi del movimento, almeno un terzo dei membri (arrotondato per eccesso) appartenga al genere meno rappresentato.

Art. 11.
Il consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo e' composto da sei membri, oltre al segretario eletto dal congresso.
2. I componenti del consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. La prima riunione del consiglio direttivo e' convocata dal segretario ed elegge il Presidente, quale primo atto del proprio insediamento.
4. Il consiglio e' organo esecutivo e di gestione del Movimento.
5. Il consiglio direttivo:
delibera sulla linea politica del Movimento, nel rispetto degli indirizzi dettati dal congresso, e sugli atti rilevanti in cui essa si esprime;
indice il congresso in seduta ordinaria e straordinaria e ne definisce i regolamenti;
nomina, tra i suoi membri, il Tesoriere;
nomina il soggetto incaricato della certificazione esterna del bilancio consuntivo ai sensi dell'art. 7, legge n. 13/2014;
determina con apposito regolamento l'importo delle quote associative annuali;
adotta le disposizioni attuative dello statuto;
approva i programmi elettorali del Movimento;
delibera su proposta del segretario in ordine alle candidature;
con cadenza annuale e nel rispetto delle norme di legge, approva il bilancio preventivo e consuntivo presentati dal Tesoriere.
6. Il consiglio direttivo e' presieduto dal Presidente, che lo convoca almeno una volta ogni tre mesi. In via straordinaria, deve essere convocato se lo richieda almeno un quarto dei suoi componenti.
7. Il consiglio direttivo e' validamente costituito con la presenza della meta' piu' uno dei membri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
8. Il consiglio direttivo si riunisce presso la sede legale o presso altra sede, purche' nel territorio dello Stato italiano, mediante avviso di convocazione trasmesso a mezzo e-mail o fax o lettera raccomandata, dal Presidente e contiene la data, il luogo e l'ora dell'adunanza oltre agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 12.
Il segretario

1. Il segretario e' eletto dal congresso e dura in carica per tre anni.
2. Il segretario e' l'organo di indirizzo politico del Movimento.
3. Il segretario ha la rappresentanza politica del Movimento, ne tutela l'interesse generale, attua la linea politica determinata dal consiglio direttivo, nel rispetto degli indirizzi del congresso, e sottopone al consiglio direttivo le proposte in ordine alle candidature.
4. Il segretario ha la rappresentanza legale del Movimento ed e' il responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale del Partito.
Il segretario ha la responsabilita', sotto le direttive e la supervisione strategica del consiglio direttivo, della gestione amministrativa, contabile, economico-finanziaria e patrimoniale, nei limiti della quale e' a lui attribuita la legale rappresentanza del Partito negli atti e in giudizio.
Negli stessi limiti esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, assicurando il rispetto del principio di economicita' dell'equilibrio finanziario tra entrate e spese.
In particolare, a titolo esemplificativo, il segretario:
a) e' legittimato alla riscossione delle entrate;
b) svolge l'attivita' negoziale necessaria al conseguimento degli scopi statutari, stipulando, tra l'altro, contratti per forniture di beni, prestazioni di servizi, realizzazione di lavori e opere, nonche' contratti di locazione anche finanziaria, e acquistando e alienando beni mobili, mobili registrati ed immobili; effettua pagamenti ed incassa crediti;
c) recluta il personale, determinandone lo stato giuridico, il trattamento economico e le promozioni; richiede l'ammissione a trattamenti straordinari di integrazione salariale consentiti dalla legge; decide le sanzioni disciplinari e i licenziamenti nei casi e nelle forme previsti dalla legge e dal regolamento interno del personale;
d) puo' avvalersi della consulenza e assistenza di professionisti in materia legale e di adempimenti contabili, fiscali, previdenziali e giuslavoristici;
e) instaura rapporti bancari continuativi nel rispetto della vigente normativa antiriciclaggio sulla tracciabilita' delle operazioni e sull'identificazione di clienti e titolari effettivi, aprendo conti correnti, richiedendo fidi, aperture di credito e anticipazioni, contraendo mutui e prestiti, in generale compiendo tutte le operazioni bancarie ritenute necessarie, anche per tramite di persone di fiducia da lui delegate con atto scritto; sceglie banche di comprovata solidita' finanziaria e negozia al meglio interessi attivi e passivi, commissioni e spese;
f) dirige, coordina e controlla le attivita' e le operazioni gestorie;
g) gestisce i fondi destinati a finanziare le spese per campagne elettorali e predispone le relative rendicontazioni.
5. Se il segretario cessa la carica prima del termine del suo mandato, il Presidente convoca senza indugio il consiglio direttivo per l'indizione del congresso.

Art. 13.
Il Presidente

1. Il consiglio direttivo elegge il Presidente alla prima riunione di insediamento.
2. Il Presidente dura in carica per tre anni ed e' rieleggibile.
3. Il Presidente presiede le riunioni del consiglio e del congresso e rappresenta il Movimento a livello diplomatico ed istituzionale.

Art. 14.
Il Tesoriere

1. Il Tesoriere e' nominato dal consiglio direttivo, all'interno dei propri membri.
2. La carica e' cumulabile con quella di segretario.
3. Egli predispone il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo e li sottopone al consiglio direttivo.
4. Il Tesoriere dura in carica per tre anni ed e' rieleggibile.

Art. 15.
Fonti di finanziamento e patrimonio

1. In base alla legislazione vigente, le entrate del Movimento sono le seguenti:
quote associative;
contributi volontari diretti, anche in beni e servizi;
contributi indiretti derivanti dalla destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
entrate rivenienti da eventi di raccolta fondi;
donazioni diverse dai contributi e lasciti mortis causa;
ogni altra entrata prevista dalla legge.
2. Il consiglio direttivo determina, con apposito regolamento, l'importo delle quote associative e criteri con i quali sono assicurate le risorse alla promozione di azioni positive in favore delle giovani generazioni e della parita' tra i sessi nella partecipazione alla politica e nell'accesso alle cariche elettive europee, nazionali e locali.

Art. 16.
Bilancio preventivo e bilancio consuntivo

1. Ciascun esercizio della gestione economico-finanziaria del Movimento dura un anno e termina al 31 dicembre.
2. Il Tesoriere, entro il 31 ottobre di ogni anno, predispone il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione della consiglio direttivo
3. Il Tesoriere, entro il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, redige il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del consiglio direttivo, redatto e composto secondo la normativa speciale sulla contabilita' dei partiti politici.
5. I rapporti istituzionali con la «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici» sono riservati alla competenza del segretario, che provvede a tutti gli adempimenti connessi ai controlli e agli obblighi di trasparenza e pubblicita' dei bilanci previsti dalla legge. Egli e' l'organo competente a ricevere le comunicazioni della Commissione, inclusi gli inviti a sanare eventuali irregolarita' contabili ed inottemperanze ad obblighi di legge.».

Art. 17.
Soggetto incaricato della certificazione esterna
del bilancio consuntivo ai sensi dell'art. 7, legge n. 13 del 2014

1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni dettate dall'art. 9, commi 1 e 2, della legge n. 96 del 2012, il controllo della gestione contabile e finanziaria del Movimento e' affidato ad un soggetto iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 39 del 2010.
2. Il controllo e' affidato con un incarico di durata triennale e in ogni caso fino alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo anno.
3. L'incarico e' rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi.
4. Il soggetto incaricato della revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio consuntivo dell'esercizio. A tal fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilita' e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Controlla, altresi', che il bilancio consuntivo sia conforme alle scritture ed alla documentazione contabile, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e alle norme che lo disciplinano.
5. Il soggetto incaricato viene nominato dal consiglio direttivo su proposta del segretario.

Art. 18.
Candidature

1. La selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei consigli comunali, nonche' per le cariche di sindaco e presidente di regione e di provincia autonoma sono approvate dal consiglio direttivo.
2. Le candidature vengono sottoposte dal segretario al consiglio direttivo sulla base dei criteri stabiliti da apposito regolamento approvato dal consiglio direttivo che dovra' comunque prevedere che almeno il quaranta per cento (arrotondato per eccesso) appartenga al genere meno rappresentato e recepire quanto disposto dal codice di autoregolamentazione per le candidature approvato dalla Commissione parlamentare antimafia.

Art. 19.
Incompatibilita'

1. La disciplina delle incompatibilita' e' rimessa ad un regolamento proposto dal segretario e approvato dal consiglio direttivo.

Art. 20.
Pari opportunita'

1. Il Movimento promuove azioni volte a favorire pari opportunita' nell'accesso alla composizione degli organi del Partito e alla formulazione delle liste per la partecipazione alle competizioni elettorali di ogni livello.
2. Il consiglio direttivo delibera gli atti di indirizzo per il perseguimento dell'obiettivo di cui al precedente comma.

Art. 21.
Giurisdizione esclusiva

1. Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli/le iscritti/e al Movimento, nonche' tra gli esponenti degli organi statutari, e' previsto il ricorso preventivo al collegio dei probiviri.

Art. 22.
Collegio dei probiviri

1. Il collegio dei probiviri e' l'organo di garanzia. Esso e' composto da numero cinque membri nominati dal congresso.
2. Il procedimento innanzi al collegio dei probiviri e' improntato al rispetto dei principi di trasparenza, pubblicita', tutela del contraddittorio e del diritto di difesa.
3. Le decisioni vengono depositate presso la segreteria del Collegio e ciascun iscritto puo' prenderne visione.
4. Con regolamento approvato dal consiglio direttivo sono stabilite le regole di procedura, i principi e le sanzioni che derivano dalla violazione delle norme del presente statuto e dei regolamenti, le modalita' per garantire e regolare il procedimento, nonche' i requisiti e le incompatibilita' dei membri del Collegio.
5. I componenti restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
6. Il collegio dei probiviri nomina al suo interno un Presidente e un segretario ed e' competente a giudicare sulle seguenti materie:
sanzioni comminate dal consiglio direttivo in relazione a infrazioni disciplinari commesse dagli iscritti al Movimento;
ricorsi relativi all'osservanza delle regole di funzionamento del Movimento previste dal presente statuto e dai regolamenti emanati;
controversie insorte tra gli organi del Movimento;
controversie relative all'assunzione e/o alla perdita dello status di elettore o di iscritto, nonche' alla decadenza da tale qualifica a seguito del mancato versamento della relativa quota o per altre gravi violazioni;
ogni altra materia in conformita' alle previsioni del regolamento di cui al presente articolo.
7. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti del collegio dei probiviri e' fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica nel Movimento.

Art. 23.
Decisioni del collegio dei probiviri

1. Il collegio dei probiviri decide a maggioranza con l'intervento di almeno tre membri entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso. Decorso detto termine, il procedimento si estingue restando, in tal caso le parti legittimate a far valere le proprie pretese, domande ed eccezioni dinanzi all'Autorita' giudiziaria ordinaria.
2. Il provvedimento assunto dal collegio dei probiviri e' definitivo.
3. In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei membri del collegio dei probiviri, questi viene sostituito con le medesime modalita' che presiedono alla nomina dei suoi componenti.

Art. 24.
Misure disciplinari

1. Salvo diversa disposizione del regolamento, le misure disciplinari sono:
(i) l'ammonizione;
(ii) la sospensione;
(iii) l'espulsione;
(iv) l'interdizione dal compiere attivita' che coinvolgano direttamente od indirettamente il Movimento.
2. L'ammonizione e la sospensione sono inflitte per violazioni di lieve e media entita'.
3. L'espulsione e l'interdizione sono inflitte per violazioni gravi alla disciplina.
4. Il provvedimento di espulsione e di interdizione e' sempre reso di pubblico dominio.

Art. 25.
Potere regolamentare

1. Il consiglio direttivo, qualora non altrimenti disposto dal presente statuto, provvede all'emanazione di tutte le norme regolamentari necessarie per l'esecuzione del presente statuto che una volta approvate saranno parte integrante a tutti gli effetti di legge del presente statuto.

Art. 26.
Scioglimento

1. Lo scioglimento del Movimento puo' avvenire con deliberazione del congresso, che dispone contemporaneamente la nomina uno o piu' liquidatori, le modalita' di svolgimento della liquidazione e la destinazione del patrimonio del Movimento stesso, mediante provvedimento preso con votazione favorevole di almeno l'80% dei votanti.

Art. 27.
Trasparenza e pubblicita'

1. Il Movimento assicura informazione, trasparenza e partecipazione e si uniforma alle disposizioni legislative di cui all'art. 5 della legge n. 13 del 2014.
2. Oltre alle forme di coinvolgimento diretto delle/degli aderenti, si avvale di un sito Internet attraverso il quale rende visibili, anche da parte delle persone disabili, tutte le informazioni sulla vita politica interna, sulle riunioni, sulle deliberazioni politiche adottate, sui propri organi associativi, nonche' sui proprio bilanci, completi di tutte le relazioni a corredo.

Art. 28.
Norme finali e di coordinamento

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.
(Omissis).

Allegato «A»

Parte di provvedimento in formato grafico
STATUTO DI «CENTRO DEMOCRATICO»

Art. 1.
Principi fondamentali

Il Partito «Centro democratico», in forma abbreviata «CD», e' un Partito politico nazionale, organizzato su base territoriale, che si ispira alla Costituzione ed ai suoi valori fondamentali di democrazia, solidarieta' e pluralismo e concorre, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale.
Il Partito politico «Centro democratico» ha durata illimitata.
Il «Centro democratico» muove da un'idea partecipativa della dimensione politica che, coniugando i diritti e le liberta', con i doveri e le responsabilita', si propone di radicare le istituzioni politiche, sociali ed economiche del Paese sulla base dei seguenti principi:
affermazione della piena sovranita' popolare, che si traduce nella piena partecipazione dei cittadini agli istituti di democrazia diretta e nel potere di scegliere i propri rappresentanti negli organi eleggibili;
riconoscimento e affermazione del valore del singolo individuo in modo che possa compiere le proprie scelte, facendo valere i propri diritti e adempiendo ai propri doveri;
impegno di rimuovere gli ostacoli che limitano la liberta' e l'uguaglianza dei cittadini, dotando ognuno di pari opportunita', per sviluppare pienamente e liberamente la propria personalita';
riconoscimento del lavoro, inteso come realizzazione dell'individuo e delle sue aspirazioni materiali e spirituali, e quindi della societa' tutta;
promozione della partecipazione politica delle giovani generazioni, focalizzando l'attenzione sul riconoscimento delle loro competenze e capacita';
affermazione di un modello di sviluppo:
1) responsabile, attraverso investimenti piu' efficaci nell'istruzione, nella ricerca, e nella cultura;
2) sostenibile mediante uno sfruttamento delle risorse coerente con i bisogni futuri oltre che attuali;
3) solidale, in grado di produrre ricchezza e distribuire benessere sociale;
rispetto del pluralismo delle posizioni politiche e culturali al suo interno;
garanzia di trasparenza, partecipazione e ricambio nelle cariche politiche ed istituzionali;
promozione dell'obiettivo della presenza paritaria di donne ed uomini negli organismi collegiali, dirigenti ed esecutivi e per le candidature;
garanzia di un sistema informativo telematico finalizzato a favorire la circolazione di idee e di proposte e a rendere accessibili tutte le attivita' e le deliberazioni degli organi dirigenti;
realizzazione di percorsi formativi e di studio, per l'elaborazione collettiva degli indirizzi politico-programmatici e per il consolidamento di competenza specifiche.

Art. 2.
Simbolo

Il simbolo del «Centro democratico» e' cosi' descritto: «Il logo e' composto da una circonferenza suddivisa in due semicirconferenze. Nella semicirconferenza superiore, su fondo bianco al centro, e' posta una composizione di lettere "C" e "D" in carattere maiuscolo, con la lettera "C" di colore rosso che contiene al suo interno la lettera "D" di colore bianco, il cui centro e' di colore verde. Nella semicirconferenza inferiore, su fondo arancio scuro, scritto su due righe, vi e' il lettering "Centro democratico" di colore bianco».
Detto simbolo viene allegato in veste grafica al presente statuto onde costituirne parte integrante e sostanziale.

Art. 3.
S e d e

«Centro democratico» ha sede in Roma, in via G. Pierluigi da Palestrina n. 63. Puo' costituire sedi secondarie in ogni comune del territorio italiano ed anche all'estero.

Art. 4.
Requisiti degli iscritti

Possono essere iscritti del «Centro democratico» tutti i cittadini italiani e gli stranieri in regola con il permesso di soggiorno, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta' che, condividendo i principi ed il programma politico vi abbiano formalmente aderito.
L'iscrizione al Partito e' individuale ed annuale. L'iscritto accetta, mediante l'atto stesso dell'iscrizione, di essere registrato nell'anagrafe degli iscritti, appositamente istituita presso la sede nazionale di «Centro democratico».
La presentazione della domanda di adesione comporta il versamento della quota associativa.
Con l'adesione al «Centro democratico», gli iscritti accettano il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni.
Sono considerati dimissionari gli iscritti che in occasione della campagna di tesseramento non provvedono al versamento della quota per il rinnovo della tessera.

Art. 5.
Diritti degli iscritti

Ogni iscritto ha il diritto di:
partecipare attivamente alla vita del Partito, contribuendo alla formazione della proposta politica e alla sua attuazione;
elettorato passivo ovvero di poter essere designato o nominato a cariche interne al «Centro democratico» secondo le norme dello statuto e le disposizioni regolamentari;
concorrere alla formazione delle liste del «Centro democratico» ad ogni livello territoriale;
avere accesso a tutti gli aspetti della vita democratica interna per una partecipazione consapevole;
ricorrere agli organismi di garanzia secondo le norme stabilite dal presente statuto;
vedere garantito il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali ai sensi della vigente normativa e, in particolare, nel rispetto delle prescrizioni del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 107 del 6 marzo 2014, nonche' delle eventuali successive modificazioni.

Art. 6.
Doveri degli iscritti

Ogni iscritto ha il dovere di:
osservare il presente statuto, i regolamenti ed i deliberati degli organi;
tenere una irreprensibile condotta morale in tutte le attivita' politiche;
tenere nei confronti degli altri iscritti un comportamento leale e corretto, con il massimo rispetto della dignita' e della personalita' di ciascun iscritto;
concorrere a sostenere l'attivita' del Partito; in particolare, gli eletti ad ogni livello nelle liste di «Centro democratico» e gli amministratori hanno il dovere di versare la quota stabilita dalla Direzione nazionale;
favorire l'ampliamento delle adesioni al movimento politico;
l'avere particolare riguardo alla tutela delle minoranze.

Art. 7.
Perdita della qualita' di iscritto

La qualifica di iscritto si perde nei seguenti casi:
recesso, comunicato per iscritto a mezzo raccomandata o e-mail indirizzata alla Direzione nazionale;
per decadenza, a seguito di mancato rinnovo dell'adesione al Partito nei termini previsti dall'apposito regolamento;
per espulsione, inflitta in seguito a provvedimento disciplinare per non aver ottemperato alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti, del codice etico e ai deliberati degli organi del Partito;
scioglimento del Partito.
La perdita della qualita' di iscritto comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno del «Centro democratico» e non attribuisce il diritto al rimborso della quota annuale versata.

Art. 8.
Adesione al Partito

La Direzione nazionale del Partito emana apposito regolamento contenente le norme per l'attuazione delle adesioni al Partito.
Il regolamento per le adesioni approvato dalla direzione nazionale disciplina i requisiti, le modalita' di iscrizione al Partito, l'importo della quota associativa e la quota da versare da parte degli eletti iscritti al Partito.
L'adesione al «Centro democratico» prevede l'adesione alla linea politica e al programma, al rispetto da parte degli iscritti dello statuto e degli eventuali regolamenti.
Non possono aderire al Partito coloro che in base al codice etico non abbiano ineccepibile condotta morale e politica o aderiscano ad associazioni o movimenti aventi finalita' politiche o ideali contrastanti con quelle del Partito.

Art. 9.
Articolazione territoriale

Il Partito «Centro democratico» si articola sul territorio attraverso idonei modelli organizzativi, regionali, provinciali e comunali, definiti nell'ambito dei principi stabiliti nell'apposito regolamento approvato dalla Direzione nazionale.

Art. 10.
Articolazione territoriale di base: il circolo

Il «Centro democratico» e' articolato a livello territoriale attraverso strutture di base, denominate «circoli,» che costituiscono il luogo primario di aggregazione degli iscritti e di partecipazione alla vita del Partito.
Il circolo puo' prevedere, attraverso autonomo regolamento, modalita' organizzative di tipo settoriale, tematico e telematico. La costituzione dei circoli territoriali e tematici richiede la presenza di almeno dieci iscritti.
Ogni associazione di base ha autonomia politica nell'ambito territoriale nel rispetto delle linee guida espresse dagli organi deliberativi nazionali regionali e provinciali.
I circoli sono organismi politici autonomi che operano sul territorio: non possono impegnare giuridicamente il «Centro democratico» ne' rappresentarlo nei confronti di terzi.

Art. 11.
Organi del circolo

Gli organi del circolo sono:
l'assemblea del circolo;
il direttivo del circolo;
il coordinatore del circolo.
L'assemblea del circolo e' l'organo deliberativo, composto da tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota.
L'assemblea del circolo svolge le seguenti funzioni:
azione di indirizzo delle attivita' dei gruppi consiliari comunali;
attuazione nel comune della linea politica ed amministrativa del Partito;
approvazione della relazioni annuali del coordinatore locale, delle linee programmatiche per l'attivita' del Partito nel comune;
decisione in ordine alle alleanze politiche e alla composizione delle liste per le elezioni comunali, in applicazione della legge n. 215 del 2012. In caso di piu' circoli di uno stesso comune le liste per le elezioni comunali sono decise dalla riunione congiunta delle assemblee dei circoli;
elezione del coordinatore;
elezione del direttivo.
L'assemblea del circolo deve essere convocata almeno tre volte l'anno. In ogni caso l'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessita'.
Un apposito regolamento disciplina l'attivita' dell'assemblea, le sue funzioni, le modalita' di convocazione e di comunicazione agli associati, i quorum costitutivi e deliberativi e le modalita' di esercizio del voto.
Il direttivo del circolo attua le linee politiche deliberate dall'assemblea e ha funzioni esecutive.
Gli eletti e gli amministratori di ogni livello, iscritti nel circolo, fanno parte di diritto del direttivo del circolo.
Il direttivo del circolo viene rinominato ogni due anni, in contemporanea con l'elezione del coordinatore.
Nell'insieme dell'organo nessuno dei due generi puo' essere rappresentato in misura superiore ai due terzi e nella sua composizione deve essere garantita la presenza di eventuali minoranze.
Il coordinatore del circolo ha la rappresentanza del Partito nel territorio di competenza del circolo:
promuove, indirizza e coordina l'attivita' del Partito;
convoca e presiede l'assemblea di circolo ed il direttivo, e' responsabile dell'esecuzione delle delibere;
cura i rapporti con gli organismi istituzionali;
puo' assegnare deleghe specifiche ai componenti del direttivo per un miglior funzionamento dello stesso.
Il mandato non puo' superare i due anni, con la possibilita' di venire rieletti per un secondo mandato.

Art. 12.
Articolazione provinciale

Le strutture provinciali sono regolamentate attraverso un regolamento conforme ai principi ed alle norme del presente statuto approvato dal consiglio nazionale.

Art. 13.
Organi dell'articolazione provinciale

Gli organi dell'articolazione provinciale sono:
il congresso provinciale;
il direttivo provinciale;
il segretario provinciale.
Il congresso provinciale e' composto:
dai coordinatori locali;
dagli eletti e dagli amministratori operanti nel territorio provinciale;
dai delegati indicati dai circoli comunali.
Il congresso provinciale viene convocato ogni due anni e svolge le seguenti funzioni:
definisce la linea politica provinciale;
elegge il segretario provinciale;
elegge i componenti elettivi del direttivo provinciale.
Un apposito regolamento approvato dal consiglio nazionale disciplina l'attivita' del congresso provinciale, le sue funzioni, le modalita' di convocazione e di comunicazione agli associati, i quorum costitutivi e deliberativi, le modalita' di esercizio del voto, garantendo la tutela delle minoranze nella rappresentanza negli organismi.
Il direttivo provinciale e' composto dai coordinatori dei circoli, dagli eletti e dagli amministratori iscritti nella provincia e dagli eletti dal congresso provinciale.
Il direttivo provinciale svolge le seguenti funzioni:
attua la politica del Partito nella provincia, nel rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi degli organismi regionali e nazionali;
formula proposte agli organi regionali e nazionali;
predispone la lista e le candidature di competenza del territorio provinciale, garantendo la parita' di accesso alle cariche elettive.
Ha la stessa durata del segretario provinciale.
Nell'insieme dell'organo nessuno dei due generi puo' essere rappresentato in misura superiore ai due terzi e nella sua composizione deve essere garantita la presenza di eventuali minoranze.
Il segretario provinciale ha la rappresentanza politica ed elettorale del Partito nella provincia:
promuove e coordina l'attivita' degli organi del Partito sulla base delle deliberazioni dei competenti organi statutari;
convoca e presiede l'assemblea ed e' responsabile dell'esecuzione dei loro deliberati;
cura i rapporti con la societa' civile e con gli organismi politici, sociali ed economici provinciali;
puo' nominare un ufficio esecutivo e assegnare deleghe specifiche;
dura in carica due anni e puo' essere rieletto per un secondo mandato.

Art. 14.
Articolazione regionale

Le strutture regionali regolamentano la propria attivita' attraverso un regolamento approvato dal consiglio nazionale, conforme ai principi ed alle norme del presente statuto e dei regolamenti approvati dagli organismi nazionali.

Art. 15.
Regioni a statuto speciale

Alle strutture regionali delle regioni a statuto speciale e' riconosciuta l'autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria. Restano affidate alla potesta' degli organi nazionali le decisioni inerenti le alleanze per elezioni politiche ed europee.

Art. 16.
Organi della struttura regionale

Gli organi della struttura regionale sono:
il congresso regionale;
la direzione regionale;
il segretario regionale.
Il congresso regionale e' convocato ogni due anni, e in ogni caso in occasione della convocazione del congresso nazionale ed e' composto dai coordinatori provinciali e dai delegati espressi dalle assemblee provinciali nelle forme e nei termini previsti dal regolamento approvato dal consiglio nazionale.
Il congresso regionale e' il massimo organo deliberativo della struttura regionale, determina la linea politica del Partito in conformita' alle linee guida espresse dal congresso nazionale e ai deliberati degli organi nazionali, elegge il segretario regionale.
Un apposito regolamento approvato dal consiglio nazionale disciplina l'attivita' del congresso, le sue funzioni, le modalita' di convocazione e di comunicazione agli associati, i quorum costitutivi e deliberativi, le modalita' di esercizio del voto, garantendo la tutela delle minoranze nella rappresentanza negli organismi.
La direzione regionale e' composta dal segretario regionale, da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti, nominati dal congresso regionale, da esponenti della direzione nazionale del Partito iscritti in un circolo della regione, dai segretari provinciali, dai parlamentari eletti nella regione e dai consiglieri e assessori regionali.
La direzione regionale:
attua nella regione la linea politica del Partito:
elegge il segretario amministrativo regionale;
approva le relazioni annuali del segretario regionale e del segretario amministrativo, il rendiconto di esercizio, le linee programmatiche per l'attivita' del Partito nella regione, nel rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi della Direzione nazionale;
formula proposte agli organi nazionali del Partito;
approva il programma e le candidature al consiglio regionale;
propone le candidature alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica ed al Parlamento europeo.
La direzione regionale deve riunirsi una prima volta entro trenta giorni dalla conclusione del congresso regionale e, comunque, almeno una volte al mese.
La direzione regionale ha la stessa durata del segretario regionale.
Nell'insieme dell'organo nessuno dei due generi puo' essere rappresentato in misura superiore ai due terzi e nella sua composizione deve essere garantita la presenza di eventuali minoranze.
Il segretario regionale ha la rappresentanza politica del Partito nella regione.
Svolge azione di indirizzo e di coordinamento dell'attivita' degli organi del Partito regionale ed impartisce le direttive sull'attivita' e sull'organizzazione nella regione sulla base delle deliberazioni dei competenti organi statutari.
Il segretario regionale:
convoca e presiede la direzione regionale, ed e' responsabile dell'esecuzione dei suoi deliberati;
effettua consultazioni periodiche con i segretari provinciali;
cura i rapporti con la societa' civile e con gli organismi politici, sociali ed economici regionali.
La durata in carica del segretario regionale non puo' superare i due anni e puo' essere rieletto per un secondo mandato.

Art. 17.
Organi nazionali

Sono organi nazionali del «Centro democratico»:
il congresso nazionale;
il consiglio nazionale;
la Direzione nazionale;
l'ufficio di presidenza nazionale;
il Presidente nazionale;
il Tesoriere nazionale;
il collegio dei probiviri.

Art. 18.
Il congresso nazionale

Il congresso nazionale si compone di mille componenti delegati dagli iscritti, dai parlamentari, dagli amministratori regionali, dai sindaci e dagli amministratori dei comuni superiori ai 15.000 abitanti. I mille componenti sono eletti con metodo proporzionale dai congressi territoriali garantendo le minoranze e la parita' di genere, secondo modalita' definite da apposito regolamento approvato dal consiglio nazionale.
Il congresso nazionale e' la piu' alta assise del Partito e ne definisce ed indirizza la linea politica, e' convocato dal consiglio nazionale in via ordinaria ogni tre anni.
Elegge il Presidente nazionale ed i componenti elettivi del consiglio nazionale, garantendo che nell'insieme dell'organo nessuno dei due generi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi e che nella sua composizione debba essere garantita in modo proporzionale la presenza di eventuali minoranze.
Propone i programmi e delibera gli indirizzi generali della politica del Partito.
Puo' modificare a maggioranza qualificata lo statuto, il simbolo e la denominazione del Partito. Tra un congresso ed il successivo la competenza a modificare lo statuto e' delegata al consiglio nazionale.

Art. 19.
Il consiglio nazionale

Il consiglio nazionale e' composto da 200 delegati eletti dal congresso nazionale e dai parlamentari, dai consiglieri e assessori regionali, dai segretari regionali e dai sindaci iscritti al «Centro democratico». Il responsabile nazionale dei giovani e delle pari opportunita' fanno parte di diritto del consiglio nazionale, con voto deliberativo.
Il consiglio nazionale e' convocato obbligatoriamente almeno due volte l'anno e ogni qualvolta lo richieda il Presidente nazionale, la Direzione nazionale o almeno un terzo dei componenti.
E' il massimo organo deliberativo tra un congresso nazionale e il successivo, e' convocato e presieduto dal Presidente nazionale.
Il consiglio nazionale e' l'organo che determina le politiche del «Centro democratico» secondo le linee guida decise dal congresso nazionale, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Presidente nazionale puo' cooptare fino ad un massimo di dieci esponenti della societa' civile, espressione del mondo del lavoro, del sociale, artistico o sportivo.
Il consiglio nazionale:
svolge funzioni di coordinamento e di indirizzo rispetto ai coordinamenti territoriali;
puo', tra un congresso e il successivo, modificare ed integrare lo statuto nazionale con voto a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti;
stabilisce le forme di aggregazione con altre formazioni politiche, anche di carattere sovranazionale, e su proposta del Presidente nazionale delibera l'adesione e/o federazione ad altre associazioni e/o organizzazioni nazionali od internazionali;
elegge i componenti della Direzione nazionale;
elegge, su proposta del Presidente nazionale, il Tesoriere nazionale;
elegge il collegio nazionale dei probiviri;
approva entro il 31 dicembre dell'anno precedente il bilancio preventivo ed entro il 31 maggio di ogni anno, il rendiconto di esercizio e stato patrimoniale, e ne assume la responsabilita' anche ai fini dell'art. 5, legge n. 96/2012;
puo' istituire eventuali forum tematici, finalizzati alla realizzazione di momenti pubblici di discussione;
approva il regolamento per il congresso nazionale;
approva i regolamenti di gestione e di distribuzione delle eventuali risorse alle articolazioni territoriali;
approva i regolamenti delle formazioni associative collegate al Partito;
approva il regolamento per le candidature;
approva il regolamento del collegio dei probiviri.
Tre assenze di seguito, senza giustificazione, comportano la decadenza automatica dal consiglio nazionale. Ogni sostituzione dei componenti del consiglio nazionale tra un congresso e un altro e' attribuita alla Direzione nazionale.
Nell'insieme dell'organo nessuno dei due generi puo' essere rappresentato in misura superiore ai due terzi e nella sua composizione deve essere garantita in modo proporzionale la presenza di eventuali minoranze.
Il consiglio nazionale viene rinnovato ad ogni congresso nazionale.

Art. 20.
La Direzione nazionale

La Direzione nazionale e' composta da massimo trenta membri, eletti dal consiglio nazionale con metodo proporzionale, garantendo la presenza di eventuali minoranze e la rappresentanza di genere.
La Direzione nazionale e' convocata e presieduta dal Presidente nazionale.
Sono membri di diritto, oltre al Presidente nazionale, i parlamentari nazionali e i segretari regionali, il Tesoriere nazionale, il responsabile dei giovani, il responsabile delle pari opportunita'. I responsabili di settore sono convocati per le materie di loro competenza.
La Direzione nazionale ha funzioni esecutive ed attua le linee politiche del Partito in conformita' agli orientamenti del congresso nazionale e del consiglio nazionale.
La Direzione nazionale coadiuva il Presidente nazionale nella direzione del lavoro del Partito, ne controlla la realizzazione ed e' consultato sulle questioni politiche ed organizzative di particolare rilievo.
La Direzione nazionale e' convocata dal Presidente almeno ogni tre mesi e, in via straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti. La Direzione nazionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei suoi membri; in caso di parita' di voto, prevale quello espresso dal Presidente.
La Direzione nazionale:
approva i dati del tesseramento e il relativo regolamento;
approva le liste per le elezioni politiche ed europee garantendo il rispetto per le minoranze; ratifica le liste per le elezioni regionali;
determina sia l'importo della quota associativa annuale dovuta dagli associati che il contributo dovuto dagli amministratori e dagli eletti nelle assemblee rappresentative;
delibera sui documenti e sulle proposte da sottoporre al consiglio nazionale;
nomina la societa' di revisione contabile;
determina i criteri con i quali sono assicurate le risorse ai vari organi e strutture territoriali.
Nell'insieme della direzione nazionale nessuno dei due generi puo' essere rappresentato in misura superiore ai due terzi e nella sua composizione deve essere garantita la presenza di eventuali minoranze.
La direzione nazionale dura in carica due anni; tre assenze ingiustificate consecutive comportano l'automatica decadenza dall'organo.

Art. 21.
L'ufficio di Presidenza nazionale

Il Presidente nazionale nelle sue funzioni nomina per affiancarlo nella sua attivita' un ufficio di Presidenza nazionale con compiti e deleghe specifiche. L'ufficio di Presidenza nazionale attua i deliberati della Direzione nazionale e del consiglio nazionale.
E' presieduto e convocato dal Presidente nazionale che su specifiche tematiche puo' convocare i responsabili di settore competenti della materia.
Nell'insieme dell'organo nessuno dei due generi puo' essere rappresentato in misura superiore ai due terzi e nella sua composizione deve essere garantita in modo proporzionale la presenza di eventuali minoranze.

Art. 22.
Il Presidente nazionale

Il Presidente nazionale ha la rappresentanza politica ed elettorale del «Centro democratico», lo rappresenta in tutte le sedi politiche ed istituzionali, attua la linea politica e programmatica decisa dal congresso nazionale e dal consiglio nazionale.
Il Presidente nazionale:
dirige e coordina l'attivita' del Partito;
convoca e presiede la Direzione nazionale, il consiglio nazionale e l'ufficio di Presidenza nazionale e ne stabilisce l'ordine del giorno;
guida la delegazione del Partito nelle consultazioni del Presidente della Repubblica e nei rapporti con le altre forze politiche;
ha la rappresentanza elettorale del Partito, gestisce l'uso della denominazione e del simbolo ed autorizza il deposito del contrassegno e la presentazione dei candidati alle elezioni di ogni livello;
nomina i responsabili di settore;
dura in carica tre anni e puo' essere eletto per un secondo mandato;
viene eletto a maggioranza dal congresso nazionale.

Art. 23.
Il Tesoriere nazionale

Il Tesoriere nazionale e' eletto dal consiglio nazionale, dura in carica due anni e non puo' essere eletto, senza possibilita' di deroga, per piu' di tre mandati consecutivi.
Nell'ipotesi in cui, per qualunque motivo, il Tesoriere cessi dalla carica prima del termine, il Presidente nazionale designa un Tesoriere che rimane in carica sino alla successiva convocazione del consiglio nazionale per l'elezione del nuovo Tesoriere.
Il Tesoriere nazionale ha la rappresentanza legale e giudiziale del Partito, in tutti i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile, nei limiti delle sue competenze;
Il Tesoriere nazionale puo' essere revocato dal consiglio nazionale con voto a maggioranza assoluta, quando ne faccia richiesta il Presidente nazionale o almeno un terzo dei componenti l'assemblea nazionale.
Il Tesoriere nazionale cura ed e' responsabile delle attivita' economiche, finanziarie, patrimoniali, contabili ed amministrative del Partito. Non puo' assumere cariche in societa', associazioni ed enti che erogano o ricevono contributi dal Partito.
Il Tesoriere nazionale:
cura la tenuta e l'aggiornamento dei registri contabili, amministrativi e sociali previsti dalla legge;
gestisce ogni attivita' relativa alle erogazioni liberali in denaro o a contributi in beni o servizi effettuate da persone fisiche o da persone giuridiche;
compie atti di ordinaria e straordinaria amministrazione aventi rilevanza giuridica economica e finanziaria in nome e per conto del «Centro democratico»;
e' responsabile della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale, a tutti i fini di legge, incluso l'art. 5 della legge n. 96/2012 e successive modifiche ed integrazioni;
agisce nel rispetto del principio di economicita' della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario e ha la responsabilita' autonoma, individuale ed esclusiva;
e' legittimato alla riscossione delle entrate di cui all'art. 36;
effettua pagamenti ed incassa crediti;
stipula convenzioni con gli enti locali per l'uso di locali per lo svolgimento di convegni, assemblee, riunioni o altre iniziative di natura politica, ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 8 della legge n. 96/2012;
recluta il personale, determinandone stato giuridico, trattamento economico ed eventuali promozioni; richiede l'ammissione a trattamenti straordinari di integrazione salariale consentiti dalla legge; decide le sanzioni disciplinari e i licenziamenti nei casi e nelle forme previste dalla legge;
puo' avvalersi della consulenza e assistenza di professionisti in materia legale e di adempimenti contabili, fiscali, previdenziali e giuslavoristici;
instaura rapporti bancari continuativi nel rispetto della vigente normativa antiriciclaggio sulla tracciabilita' delle operazioni aprendo conti correnti, richiedendo fidi, aperture di credito e anticipazioni, contraendo mutui e prestiti e in generale compiendo tutte le operazioni bancarie ritenute necessarie;
predispone il bilancio di esercizio e lo sottopone al consiglio nazionale.
predispone il rendiconto di esercizio e stato patrimoniale con i relativi allegati in conformita' alla disciplina di legge applicabile e ne cura, ai fini anche della trasparenza, la pubblicazione entro il 15 luglio sul sito Internet di «Centro democratico».
Ogni organo delle strutture regionali, provinciali e territoriali, anche se dotato di autonomia statutaria, amministrativa e negoziale, e' tenuto a uniformarsi alle disposizioni del Tesoriere. La mancata osservanza di tale disposizioni e' motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli associati.
Il Tesoriere non puo', senza preventiva autorizzazione del consiglio nazionale da richiedersi presentando apposita relazione, concludere operazioni eccedenti il limite di spesa di euro 100.000,00.
Il Tesoriere detiene la competenza per i rapporti istituzionali con la «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici». Egli provvede a tutti gli adempimenti connessi ai controlli ed agli obblighi di trasparenza e pubblicita' del rendiconto di esercizio previsti dalla legge. Il Tesoriere e' l'organo competente a ricevere comunicazioni della commissione, inclusi gli inviti a sanare eventuali irregolarita' contabili e inottemperanze ad obblighi di legge.

Art. 24.
Controllo contabile e finanziario

Il controllo della gestione contabile e finanziaria e' affidato a una societa' di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla CONSOB ai sensi dell'art. 161, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
La societa' di revisione e' nominata dalla Direzione nazionale.
La societa' di revisione certifica la regolare tenuta della contabilita' sociale ed esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria., in applicazione dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Art. 25.
Il bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Tesoriere nazionale redige annualmente il bilancio di esercizio del Partito in conformita' alla normativa speciale in materia di partiti politici, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sull'andamento della gestione.
Il bilancio preventivo ed il rendiconto di esercizio e stato patrimoniale sono approvati dal consiglio nazionale rispettivamente entro il 31 dicembre ed entro il 31 maggio di ogni anno.

Art. 26.
Finanziamenti e patrimonio

Le attivita' del Partito sono finanziate da:
le quote di adesione degli iscritti;
le quote versate dagli eletti e dagli amministratori;
i contributi di legge;
i proventi delle feste, delle manifestazioni del Partito e delle raccolte fondi;
ogni altro provento ordinario o straordinario proveniente da alienazione di beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili;
erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e giuridiche nei limiti previsti dalla legge, lasciti mortis causa e ogni altra entrata prevista dalla legge;
i contributi indiretti derivanti dalla destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
I criteri con cui vengono assicurate le risorse ai vari organi e strutture territoriali - nonche' alla promozione delle azioni positive in favore dei giovani e della parita' tra i sessi nella partecipazione politica e per l'accesso alle cariche elettive ad ogni livello - sono quelli di proporzionalita', programmazione, economicita' ed equa ripartizione.
Il patrimonio di «Centro democratico» e' costituito, oltre che dalle suddette voci, anche dai beni mobili, mobili registrati ed immobili, dai valori mobiliari e dai diritti patrimoniali, reali e personali, acquisiti dal Partito ad oggi e in futuro, a seguito di atti tra vivi o mortis causa. Suddetto patrimonio puo' essere utilizzato - nel rispetto del principio di economicita' - all'unico scopo di soddisfare le finalita' statutarie di «Centro democratico» e per garantire il funzionamento dei suoi organi e delle sue attivita' istituzionali.

Art. 27.
Autonomia patrimoniale e gestionale

La struttura organizzativa nazionale e tutte le articolazioni territoriali previste dal presente statuto hanno una propria autonomia legale, patrimoniale e finanziaria. Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere e non e' responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni.

Art. 28.
Formazioni associative

Le formazioni associative, i movimenti e le fondazioni che si ricollegano al Partito operano sulla base dei rispettivi regolamenti, approvati dal consiglio nazionale.

Art. 29.
I giovani del «Centro democratico»

Il «Centro democratico» riconosce l'importanza del contributo delle nuove generazioni alla vita del Partito, promuove attivamente la formazione politica dei giovani e ne favorisce la partecipazione, come anche una rappresentanza giovanile equilibrata, nella vita politica ed istituzionale del Paese.
Il «Centro democratico» riconosce al proprio interno un'organizzazione giovanile, dotata di propri organi dirigenti, alla quale garantisce pieno sostegno socio-politico-ecomomico, nella strutturazione di proprie iniziative e manifestazioni.
Tale organizzazione giovanile si costituisce tramite coinvolgimento diretto dei giovani e delle giovani, senza discriminazione di genere, religione ed etnia. Gli organi sociali riconosciuti dal «Centro democratico» collaborano con i promotori e i dirigenti dell'organizzazione giovanile a tutti i livelli.
L'assemblea costituente nazionale dell'organizzazione giovanile redige ed approva il regolamento dell'organizzazione stessa.

Art. 30.
Formazione politica

Il «Centro democratico» ritiene di fondamentale importanza la formazione politica, la costruzione di percorsi comuni, per ricercare insieme le finalita' dell'azione politica ed acquisire competenze specifiche, pertanto promuove iniziative ed itinerari di formazione rivolti ai giovani uomini e alle giovani donne, protagonisti del cambiamento.

Art. 31.
Elezioni e candidature

Le candidature per elezioni al Parlamento nazionale e per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono approvate dalla Direzione nazionale, garantendo in modo proporzionale la presenza di eventuali minoranze.
Le candidature per i consigli delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, nonche' per l'elezione del presidente di regione e di provincia autonoma, sono discusse e approvate dalla direzione provinciale e regionale competente e trasmesse alla direzione nazionale per la ratifica e devono essere garantite in modo proporzionale eventuali minoranze.
Le proposte di candidatura alle elezioni dei consigli comunali, nonche' per le cariche di sindaco sono discusse e deliberate dall'assemblea del circolo interessata all'elezione e trasmesse alla direzione provinciale per la ratifica. Per i comuni capoluogo vanno trasmesse per la ratifica alla direzione regionale.
Nel caso di decisioni che comportino un'alleanza politica con partiti non coalizzati con «Centro democratico» a livello nazionale, l'organo territoriale competente e' tenuto a chiedere l'autorizzazione alla Direzione nazionale.
Tutte le candidature dovranno essere conformi ai criteri stabiliti dal presente statuto e dal codice etico e da un regolamento approvato dal consiglio nazionale.
Il regolamento si attiene ai seguenti principi:
uguaglianza di tutti elettori;
ineleggibilita' in caso di cumulo di diversi mandati elettivi;
rappresentativita' sociale, e territoriale dei candidati;
merito e competenza;
trasparenza nella procedura di selezione;
garanzia dell'obiettivo della parita' tra i generi;
rappresentanza delle minoranze interne.

Art. 32.
Incandidabilita'

In base alle norme del codice etico del «Centro democratico» non sono candidabili ad ogni tipo di elezione anche di carattere interno al Partito, coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorra una delle seguenti condizioni:
sia stata emessa sentenza di condanna, ancorche' non definitiva ovvero a seguito di patteggiamento, per delitti di corruzione nelle diverse forme previste e di concussione;
sia stata emessa sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di patteggiamento, per reati inerenti a fatti che presentino per modalita' di esecuzione o conseguenze, carattere di particolare gravita';
sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorche' non definitive, dalle funzioni espletate, previste dalla legge antimafia, ovvero siano stati imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della medesima normativa;
vi sia rinvio a giudizio per reati contro la Pubblica amministrazione;
per i proprietari o coloro che ricoprano incarichi di presidente o di amministratore delegato di imprese che operano a livello nazionale nel settore della informazione, ovvero il loro coniuge, parenti o affini;
per i proprietari ovvero coloro che ricoprano incarichi di presidente o di amministratore delegato di imprese che operano nel settore della informazione a livello locale, nel caso in cui l'organo di garanzia previsto dallo statuto accerti che per il rilievo dell'attivita' dell'impresa si possa determinare un sostegno privilegiato a loro esclusivo vantaggio.
Ove sopravvengano le condizioni di cui ai commi precedenti, gli eletti, i titolari di incarichi all'interno del Partito, ovvero il personale di nomina politica, rassegnano le dimissioni dal relativo incarico.

Art. 33.
Doveri degli eletti

Gli eletti devono:
conformarsi alle iniziative e agli orientamenti del Partito;
versare al Partito una quota dell'indennita' di carica ed ogni emolumento derivanti dalla carica ricoperta in virtu' del loro mandato sulla base del regolamento approvato dalla direzione nazionale
collaborare con lealta' e correttezza con gli altri esponenti del «Centro democratico» per attuare la linea politica del Partito.

Art. 34.
Il collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal consiglio nazionale con metodo proporzionale, e dura in carica tre anni.
I membri del collegio dei probiviri non possono ricoprire altre cariche all'interno del Partito.
Il Presidente del collegio viene eletto dai membri effettivi a maggioranza.
Il collegio dei probiviri ha il compito di decidere in merito ad ogni controversia relativa all'applicazione del presente statuto, dei regolamenti e ad ogni altra questione individuata dal consiglio nazionale o, in caso di urgenza, proposta dal Presidente nazionale.
Per la validita' delle decisioni e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il collegio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del Presidente.
Il collegio dei probiviri:
garantisce il rispetto delle regole di funzionamento della democrazia interna e l'attuazione dello statuto, con particolare attenzione alla democrazia di genere;
si pronuncia sulle questioni attinenti l'elezione ed il corretto funzionamento degli organi nazionali;
si pronuncia sulle controversie insorte tra organi comunali, provinciali, regionali e nazionali;
adotta le sanzioni disciplinari nei casi di violazione dello statuto;
verifica la rispondenza delle candidature ai criteri stabiliti dal presente statuto e dal codice etico;
decide in ordine alle controversie tra singoli iscritti e/o con il Partito;
espelle gli iscritti condannati per reati che comportino incompatibilita' sostanziale con le finalita' e gli obiettivi del Partito.
Gli iscritti al «Centro democratico», nonche' i rappresentanti degli organi territoriali (regionali, provinciali e cittadini) e gli esponenti degli organi nazionali sono tenuti a ricorrere preventivamente al collegio dei probiviri in caso di controversie riguardanti la propria attivita' nei confronti del Partito, l'applicazione dello statuto e dei regolamenti, i rapporti del Partito con gli organi territoriali regionali, provinciali e cittadini, nonche' i rapporti tra questi ultimi.

Art. 35.
Sanzioni disciplinari

Il collegio dei probiviri e' titolare delle applicazioni delle seguenti sanzioni derivanti dalle violazioni allo statuto, nonche' dei regolamenti:
il richiamo: dichiarazione scritta e motivata di biasimo, irrogata per lievi trasgressioni
sospensione: provvedimento inflitto per trasgressioni ai doveri morali e politici che l'appartenenza al Partito comporta. Essa non puo' superare la durata di dodici mesi.
espulsione: provvedimento inflitto per gravi violazioni dei doveri morali e politici che l'appartenenza al Partito comporta.
I provvedimenti sono comunicati alla Direzione nazionale.

Art. 36.
Procedimento disciplinare

Gli iscritti possono presentare ricorso al collegio dei probiviri in ordine al mancato rispetto del presente statuto e dei regolamenti
Il collegio dei probiviri puo' procedere d'ufficio.
Il Presidente del collegio contesta agli iscritti interessati con lettera raccomandata gli addebiti.
E' garantito il diritto di difesa dell'iscritto sulla base del principio della contestazione degli addebiti e del contraddittorio.
Il collegio dei probiviri emette la decisione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della denuncia e tale decisione e' vincolante, ed inappellabile per tutti gli iscritti.

Art. 37.
Commissariamento

La Direzione nazionale puo', in presenza di gravi motivi e su proposta del Presidente nazionale, commissariare gli organi periferici elettivi, con contestuale nomina di un commissario per il tempo necessario, e comunque non oltre un anno, alla ricostituzione dell'organo commissariato.
La Direzione nazionale delibera i commissariamenti a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il provvedimento e' immediatamente esecutivo. Avverso il provvedimento di commissariamento puo' essere proposto ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al collegio dei probiviri.
Sono da considerarsi gravi motivi:
mancata nomina degli organi statutari nei modi e nei tempi previsti dallo statuto e dei regolamenti nazionali;
mancata indizione del congresso, e dell'assemblea nei termini previsti dai relativi statuti e dai regolamenti;
inadeguatezza dell'organo a svolgere le funzioni connesse al proprio ruolo;
irregolarita' amministrative.
Le procedure di commissariamento sono previste anche in caso di scioglimento, chiusura o sospensione dell'organo periferico con la nomina di un commissario ad acta con il compito di ricostruire l'organo.

Art. 38.
Il responsabile per il trattamento dei dati personali

Il responsabile per il trattamento dei dati personali viene nominato dalla Direzione nazionale, su proposta del Presidente nazionale.
E' individuato tra soggetti che per esperienza, capacita' ed affidabilita' forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
Assicura il rispetto delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali in possesso del Partito, in particolare con riferimento a quanto disposto dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 107 del 6 marzo 2014, nonche' delle eventuali successive modificazioni.

Art. 39.
Norme integrative ed attuative

Per la regolazione degli aspetti non previsti in questo statuto, e si applicano le norme del codice civile e le norme di legge vigenti in materia. Potranno essere emanati appositi regolamenti approvati quale parte integrante e sostanziale del presente statuto.

Art. 40.
Scioglimento

In caso di scioglimento del Partito politico, il patrimonio sara' devoluto ad altre associazioni e/o fondazioni aventi scopi simili, secondo le determinazioni del congresso nazionale.
Si allega al presente atto sotto la lettera «C» il simbolo del Partito «Centro democratico» nella sua forma grafica.
(Omissis).

Allegato «C»

Parte di provvedimento in formato grafico
STATUTO DI «ITALIA DEI VALORI»

Art. 1. - Principi, denominazione, sede, durata e contrassegno
Art. 2. - Finalita' del Partito
Art. 3. - Oggetto sociale e struttura organizzativa
Art. 4. - Adesioni al Partito
Art. 5. - Organi e strutture nazionali del Partito
Art. 6. - L'assemblea nazionale
Art. 7. - L'esecutivo nazionale
Art. 8. - Il segretario nazionale del Partito
Art. 9. - La segreteria nazionale
Art. 10. - Il Tesoriere nazionale
Art. 11. - I revisori contabili e la certificazione di bilancio
Art. 12. - Finanze e patrimonio
Art. 13. - Il collegio nazionale di controllo e garanzia
Art. 14. - I laboratori tematici e il coordinatore nazionale dei laboratori
Art. 15. - Disposizioni transitorie

Art. 1.
Principi, denominazione, sede, durata e contrassegno

Il presente statuto e' applicabile a tutte le strutture del Partito, si conforma ai principi democratici nella vita interna, con particolare riguardo alla scelta dei candidati, al rispetto delle minoranze e ai diritti degli iscritti, a norma dell'art. 5, comma 1 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e degli articoli 3 e 4 della legge n. 13 del 21 febbraio 2014.
E' costituito il Partito nazionale - detto anche associazione - denominato «Italia dei valori» ovvero nella forma abbreviata «IDV».
Il Partito ha sede sociale, legale e amministrativa a Roma, via di Santa Maria in Via n. 12.
Possono essere istituite altre sedi nazionali e internazionali, centrali e periferiche.
L'associazione ha durata fino al 31 dicembre 2030, successivamente prorogabile, e comunque fino allo scioglimento.
Il Partito ha un proprio contrassegno:

Parte di provvedimento in formato grafico

Cosi' definito: «Linea di circonferenza color nero con, all'interno del cerchio, sulla destra nella meta' superiore del campo, su sfondo azzurro decrescente dal bordo verso il centro, la figura stilizzata di un gabbiano in quadricromia con i colori - da sinistra verso destra - in rosso, giallo, verde, celeste-azzurro (quest'ultimo da sfumato a intenso). Nella parte mediana del cerchio la scritta italia dei valori su due righe (sopra la scritta «italia» in carattere maiuscolo e grassetto, sotto la scritta «dei» in carattere minuscolo seguita dalla scritta «valori» in carattere maiuscolo e grassetto). Nella parte inferiore del cerchio compare una sottile striscia ondulata con i colori del tricolore (da sinistra a destra verde, bianco e rosso) che attraversa tutto il cerchio azzurro. Una semicirconferenza azzurra e' presente, dalla meta' inferiore sinistra alla meta' superiore destra, tra la linea nera che delimita il simbolo e il bollo azzurro al suo interno».
All'interno, possono essere inserite altre diciture, previo nulla osta dei soggetti interessati.

Art. 2.
Finalita' del Partito

L'«Italia dei valori» e' un Partito politico autonomo e indipendente in grado di offrirsi come luogo di partecipazione, proposta, elaborazione, confronto democratico, e puo' concorrere alle competizioni politiche, elettorali e referendarie a qualsiasi livello, anche raggruppandosi con altre forze politiche, sociali e culturali.
L'«Italia dei valori» si riconosce e persegue la piena attuazione dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana, su cui fonda la propria struttura organizzativa, la gestione interna e l'azione politica.
L'«Italia dei valori» si riconosce nell'insieme delle grandi culture riformiste del Novecento: la laicita' dello stato, la cultura cristiana della solidarieta', la cultura socialista del lavoro e della giustizia sociale, la cultura liberaldemocratica e dell'economia sociale di mercato, della liberta' individuale e del buon governo, attraversate dalle grandi tematiche dei diritti civili, della questione morale e dei nuovi diritti di cittadinanza ai quali i grandi movimenti ambientalisti, delle donne e dei giovani hanno dato un contributo essenziale.
L'«Italia dei valori» vuole integrare i tradizionali valori di liberta', uguaglianza, legalita' e giustizia con i valori nuovi del nostro tempo: pari opportunita', sviluppo sostenibile, autogoverno, solidarieta' e sussidiarieta', responsabilita', iniziativa, partecipazione ed europeismo, nel quadro di un sempre piu' avanzato federalismo europeo che metta al centro la sovranita' popolare.
Obiettivi primari del Partito sono la riforma dello Stato e della pubblica amministrazione, un reale federalismo, lo sviluppo economico equo, solidale e sostenibile, improntato alla difesa e alla valorizzazione dei beni comuni e alla salvaguardia del territorio, la realizzazione di uno Stato di diritto, libero dai conflitti di interessi, con una seria e concreta divisione e autonomia tra i poteri, auspica uno sviluppo sociale basato non solo sulle regole del commercio, ma anche su interventi correttivi per renderle piu' favorevoli ai soggetti piu' deboli, specie nei paesi e nelle aree territoriali povere ed arretrate, favorendo un'equa ripartizione delle risorse.
Alla globalizzazione dei mercati deve corrispondere una reale libera concorrenza e soprattutto la globalizzazione dei diritti umani e delle liberta' fondamentali.
Gli eletti praticano nell'azione politica all'interno delle istituzioni i principi di legalita', etica, moralita', trasparenza e della riduzione dei costi della politica.

Art. 3.
Oggetto sociale e struttura organizzativa

Il Partito nazionale IDV e' organizzato su base territoriale (regionale e provinciale alla quale fanno riferimento i circoli costituiti nel territorio) secondo lo statuto unico regionale, con possibilita' di norme particolari e aggiuntive per le regioni a statuto speciale.
Le province autonome di Trento e Bolzano racchiudono le funzioni proprie sia delle province che delle regioni.
Le strutture regionali e territoriali del Partito hanno propria responsabilita' amministrativa, finanziaria, contabile, fiscale e civile, nel rispetto dei principi generali e delle norme stabilite nel presente statuto, nello statuto regionale e dalle leggi vigenti.
Le strutture regionali del Partito traggono le proprie risorse finanziarie trattenendo le quote degli iscritti della propria regione, i contributi degli eletti nel relativo territorio ed eventuali contributi della Tesoreria nazionale.
In considerazione della rilevanza del numero degli iscritti o dei temi, possono essere istituiti circoli territoriali o tematici.
Le strutture regionali e territoriali non possono in alcun modo vincolare o impegnare il Partito nazionale.
Le strutture nazionali e territoriali del Partito a qualsiasi livello possono concorrere alle competizioni elettorali e referendarie previa specifica ed espressa autorizzazione del segretario nazionale, nei limiti anche temporali della delega scritta.
Gli organi elettivi del Partito, a qualsiasi livello, deliberano a maggioranza assoluta dei presenti se non diversamente stabilito dal presente statuto e dallo statuto regionale.
La composizione dei coordinamenti regionali e provinciali, rinnovati in occasione dei congressi degli iscritti al Partito da tenersi ogni due anni, e' cosi' definita.
Coordinamento regionale:
il segretario regionale;
il Tesoriere regionale nominato dal coordinamento regionale;
i componenti eletti al congresso regionale proporzionalmente ai voti conseguiti, garantendo alla lista vincente almeno 2/3 dei componenti;
i coordinatori provinciali;
i componenti dell'esecutivo nazionale residenti nella regione;
la coordinatrice regionale politiche di genere;
il coordinatore regionale politiche giovanili.
Coordinamento provinciale:
il coordinatore provinciale;
i componenti eletti al congresso provinciale proporzionalmente ai voti conseguiti, garantendo alla lista vincente almeno 2/3 dei componenti;
il rappresentante degli eletti;
la coordinatrice provinciale politiche di genere;
il coordinatore provinciale politiche giovanili.

Art. 4.
Adesioni al Partito

L'adesione politica al Partito e' su base annuale (salvo i casi di rinuncia o revoca anticipata) e dura dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno (e cessa al 31 dicembre dell'anno di adesione indipendentemente dal giorno in cui e' stata effettuata), e rinnovata con il pagamento della quota.
Possono iscriversi al Partito tutti coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di eta', la cui richiesta di adesione viene accettata dagli organi statutari a cio' preposti, secondo le modalita' stabilite dallo statuto nazionale e dallo statuto regionale.
Gli aderenti si impegnano al rispetto del codice etico approvato dall'esecutivo nazionale.
Le adesioni sono individuali.
Gli aderenti non possono ricoprire per un intero anno dalla loro iscrizione al Partito nessun incarico dirigenziale e non possono, per lo stesso periodo concorrere in liste elettorali.
Le adesioni vanno formalizzate direttamente alla segreteria nazionale oppure attraverso le strutture regionali e territoriali.
E' facolta' della segreteria nazionale e del responsabile dell'organizzazione, non accogliere motivatamente richieste di adesione.
Non possono piu' aderire coloro che siano stati espulsi per aver recato danno al Partito e alla sua immagine o per aver operato contro le finalita' stabilite dagli organismi del Partito stesso.
Le strutture territoriali provvedono a comunicare alla sede nazionale le adesioni al Partito, unitamente alle eventuali rinunce, rinnovi e sanzioni.
La sede nazionale, e per essa il responsabile dell'organizzazione, cura la tenuta e l'aggiornamento del «Registro nazionale degli iscritti» e trasmette periodicamente, alle varie sedi territoriali, l'elenco aggiornato.
Tale elenco fa fede al fine di mantenere aggiornati gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo interno al Partito.
L'adesione al Partito comporta il versamento della quota associativa annuale secondo le indicazioni della segreteria nazionale.
Le strutture regionali (ovvero segretario regionale e Tesoriere regionale) sono responsabili della ripartizione e utilizzo nel rispetto dello statuto regionale, dei fondi a loro destinati a qualsiasi titolo.
Tutti gli eletti che si riconoscono nell'IDV, gli amministratori e i destinatari di incarichi pubblici, a qualsiasi livello, sono tenuti a contribuire alle spese del Partito proporzionalmente all'incarico ricoperto nella misura fissata e secondo le modalita' stabilite dalla segreteria nazionale.
La non osservanza di tale onere per oltre tre versamenti periodici comporta la decadenza dell'iscrizione dal Partito e di qualsiasi carica o incarico svolto per conto del Partito stesso.
I relativi fondi sono ripartiti a livello territoriale o nazionale a seconda del tipo di carica elettiva o di incarico istituzionale ricoperto da chi effettua il versamento.
Sul sito nazionale del Partito e sui siti regionali per la parte di competenza territoriale, tutti gli eletti pubblicano le dichiarazioni dei redditi percepiti, la situazione patrimoniale e l'indicazione dei contributi ricevuti.
A tutti gli aderenti, iscritti ad IDV compete il diritto di partecipazione e di elettorato attivo all'interno del Partito nei termini fissati dal regolamento congressuale proposto dalla segreteria nazionale e approvato dall'esecutivo nazionale.
Tale diritto puo' essere esercitato a ogni livello solo personalmente ed e' esclusa ogni facolta' di delega.
La qualita' di aderente si perde per dimissioni, mancato rinnovo annuale dell'adesione ed espulsione e puo' essere sospesa.
Tali sanzioni possono essere irrogate ogni qualvolta si ravvisano fatti o comportamenti contrastanti con le finalita' del Partito.
L'adesione all'«Italia dei valori» e' incompatibile con la contemporanea adesione ad altri partiti e movimenti politici, ovvero ad associazioni - di qualsiasi natura - aventi finalita', o che svolgano azioni, contrarie a quelle del Partito; conseguentemente, tale eventualita', comporta la decadenza automatica dall'iscrizione ad IDV e da qualsiasi carica, ruolo o incarico svolto all'interno o per conto del Partito.
Chi intende recedere dall'adesione al Partito deve darne comunicazione per iscritto alle strutture regionali competenti o direttamente alla struttura nazionale e per essa al responsabile dell'organizzazione.
Il recesso ha effetto immediatamente.
Il segretario nazionale, la segreteria nazionale e l'esecutivo nazionale possono nominare membri onorari.
Il Partito presta particolare attenzione riguardo alla scelta dei candidati, nel rispetto delle minoranze.
Il Partito valorizza il merito, le competenze, la continuita' nella militanza, l'esperienza politica.
La selezione delle candidature e la formazione delle liste per le elezioni regionali, politiche e al Parlamento europeo, deve essere compiuta secondo criteri di pubblico dominio e con forme di partecipazione diretta degli iscritti, nel rispetto dell'equilibrio dell'equa rappresentanza tra i generi e giovanile (ove possibile), tenendo conto della competenza e del radicamento territoriale dei candidati.
Nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto, le candidature per le elezioni politiche nazionali ed europee, per i Presidenti delle regioni e per i sindaci delle citta' metropolitane sono approvate dall'ufficio di segreteria nazionale sulla base delle proposte formulate dai coordinamenti regionali.
Le candidature per le elezioni regionali e locali sono approvate dai coordinamenti dei rispettivi livelli territoriali e ratificate dall'ufficio di segreteria nazionale.
«Italia dei valori» si impegna a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla piena partecipazione politica delle donne. Agevola, a tutti i livelli, la presenza paritaria di donne e di uomini nei suoi organismi dirigenti. Favorisce la parita' fra i generi nelle candidature per le assemblee elettive. Assicura le risorse finanziarie al fine di promuovere la partecipazione attiva delle donne in politica.
Gli stessi criteri vengono rispettati nella designazione degli incarichi dirigenziali.
Per la candidabilita' alle competizioni elettorali e' consentita deroga scritta e motivata del segretario nazionale per persone che si siano distinte, a livello locale o nazionale, nella promozione degli ideali in cui il Partito si riconosce.
Per le competizioni negli enti locali e nella designazione delle cariche territoriali interne al Partito, l'anzianita' di iscrizione puo' essere derogata con atto scritto e motivato del segretario nazionale.
Nessuno puo' ricoprire contemporaneamente piu' di un incarico monocratico di Partito e piu' di un incarico istituzionale.
Qualsiasi incarico monocratico nel Partito e' incompatibile con incarichi di governo nelle istituzioni al medesimo livello territoriale.
Ogni tesserato ha diritto a consultare presso le sedi regionali l'elenco degli iscritti aderenti della propria regione, assicurando la protezione dei dati personali attraverso la gestione degli stessi in capo esclusivamente al responsabile nazionale dell'organizzazione.
«Italia dei valori» assicura il rispetto della vita privata di ciascuno dei suoi iscritti e assicura la tutela dei dati personali nelle modalita' richiamate dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 107 del 6 marzo 2014 e dalle eventuali successive modificazioni del medesimo provvedimento, nonche' di quelle eventualmente previste dalla normativa vigente.

Art. 5.
Organi e strutture nazionali del Partito

Gli organi e le strutture nazionali del Partito sono:
1) l'assemblea nazionale;
2) il segretario nazionale del Partito;
3) la segreteria nazionale;
4) l'esecutivo nazionale;
5) il Tesoriere nazionale;
6) i laboratori delle idee;
7) il collegio nazionale di controllo e garanzia;
8) il collegio dei revisori dei conti.
Sono altresi' costituiti i coordinamenti «Politiche di genere» e «Politiche giovanili» i cui responsabili nazionali sono eletti dai relativi congressi.
In caso di commissariamento di organi o cariche elettive deve essere indetto nei quattro mesi successivi il congresso territoriale di riferimento; salvo deroghe motivate e temporanee.
I verbali di tutte le decisioni assunte dall'assemblea nazionale e dall'esecutivo nazionale, devono essere sollecitamente messi a disposizione di tutti gli iscritti nel sito internet nazionale del Partito.

Art. 6.
L'assemblea nazionale

L'assemblea nazionale definisce e indirizza la linea politica dell'«Italia dei valori» ed elegge il segretario nazionale del Partito secondo il regolamento fissato dall'esecutivo nazionale.
L'assemblea nazionale si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni.
Partecipano all'assemblea nazionale tutti gli aderenti al Partito, regolarmente iscritti nell'anno solare in cui si svolge l'assemblea.
Non sono ammesse deleghe e l'assemblea nazionale delibera, se non diversamente stabilito, qualunque sia il numero degli intervenuti a maggioranza assoluta.
Il voto e' palese, per alzata di mano, o nominativo e puo' essere effettuato anche on-line.
Compete in via esclusiva all'assemblea nazionale deliberare lo scioglimento del Partito e la devoluzione allo Stato dei fondi pubblici del Partito.
Possono essere realizzate, previo consenso a maggioranza dei presenti, dirette streaming delle assemblee delle strutture del Partito in particolari momenti politici e su temi di interesse pubblico.

Art. 7.
L'esecutivo nazionale

L'esecutivo nazionale e' l'organo di conduzione della politica nazionale del Partito e a tal fine:
attua le direttive indicate dall'assemblea nazionale e realizza le attivita' politiche del Partito;
approva o ratifica gli accordi con altri gruppi, associazioni, movimenti o partiti;
approva o ratifica i programmi elettorali;
delibera sulle altre questioni che il segretario nazionale o la segreteria nazionale del Partito sottopongono alla sua valutazione;
nomina il collegio dei revisori dei conti;
nomina la societa' di revisione contabile;
approva il codice etico;
elegge il collegio nazionale di controllo e garanzia;
modifica lo statuto nazionale e approva lo statuto unico regionale con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti;
approva annualmente - o ratifica se approvato in via di urgenza dalla segreteria nazionale - il rendiconto economico finanziario richiesto dalle vigenti leggi e il rendiconto con i relativi allegati previsti dalle leggi sulla contabilita' dei partiti politici e sui rimborsi elettorali.
Fanno parte dell'esecutivo nazionale:
il segretario nazionale del Partito che ne assume la presidenza;
i componenti della segreteria nazionale;
il Tesoriere nazionale;
gli eletti al Parlamento italiano e al Parlamento europeo;
gli eletti ai consigli regionali e gli assessori regionali;
i segretari regionali del Partito;
il presidente del collegio nazionale di garanzia;
i responsabili nazionali dei laboratori tematici;
il responsabile nazionale enti locali;
il responsabile nazionale dell'organizzazione;
la responsabile nazionale delle «politiche di genere»;
una rappresentante di genere femminile, per ciascuna delle circoscrizioni europee, elette dalle coordinatrici regionali donne;
il coordinatore nazionale delle «politiche giovanili under 35»;
un rappresentante dei giovani, per ciascuna delle circoscrizioni europee, eletti dai coordinatori regionali under 35;
i presidenti di provincia;
il rappresentante della circoscrizione estero, individuato secondo metodi democratici;
i sindaci dei comuni superiori a 15.000 abitanti;
personalita' di comprovata importanza individuate dall'ufficio di segreteria nazionale.
Fanno altresi' parte dell'esecutivo nazionale un rappresentante per ognuna delle attuali circoscrizioni elettorali nazionali e della circoscrizione estera alla Camera dei deputati, ciascuno eletto dai rispettivi congressi regionali del Partito.
I segretari provinciali, i responsabili regionali delle politiche di genere e delle politiche giovanili partecipano all'esecutivo nazionale quando sono trattati argomenti territoriali e comunque almeno una volta all'anno in occasione dell'approvazione del rendiconto annuale.
L'esecutivo nazionale si riunisce - su convocazione del segretario nazionale ovvero su richiesta della segreteria nazionale o di almeno un terzo dei componenti l'esecutivo - ogni volta se ne ravvisi la necessita' e comunque almeno tre volte l'anno.
Il presidente del collegio di garanzia partecipa senza diritto di voto alle riunioni dell'esecutivo nazionale.
L'esecutivo nazionale delibera qualunque sia il numero degli intervenuti a maggioranza assoluta dei presenti.
Il voto e' palese, per alzata di mano, o nominativo; in caso di parita' prevale il voto del segretario nazionale.
A ogni riunione viene nominato un segretario d'assemblea, il quale redige il verbale della seduta.

Art. 8.
Il segretario nazionale del Partito

Il segretario nazionale del Partito viene eletto dall'assemblea nazionale secondo il regolamento approvato dall'esecutivo nazionale, dura in carica quattro anni ed e' rieleggibile una sola volta.
Al segretario nazionale del Partito spettano tutte le attribuzioni che non sono statutariamente conferite ad altri organi del Partito, ivi compresi i seguenti compiti:
rappresenta politicamente il Partito in tutte le sedi;
garantisce l'attuazione del programma politico ed elettorale del Partito;
coordina le iniziative nelle sedi politiche e istituzionali;
convoca l'esecutivo nazionale e la segreteria nazionale;
dirige l'attivita' politica e organizzativa;
interloquisce con i rappresentanti degli altri partiti, movimenti e gruppi parlamentari a livello nazionale;
guida la delegazione che rappresenta il Partito nelle consultazioni di rilievo;
attribuisce compiti e funzioni politiche;
rilascia le autorizzazioni e le deleghe per la presentazione delle liste elettorali;
in via d'urgenza e salvo ratifica della segreteria, revoca gli incarichi;
commina le sanzioni (sospensione da incarichi e/o espulsione dal Partito) in caso di grave violazione dello statuto o del codice etico.

Art. 9.
La segreteria nazionale

La segreteria nazionale del Partito e' composta da:
segretario nazionale;
Tesoriere nazionale;
responsabile dell'organizzazione;
responsabile degli enti locali;
tre eletti dal congresso unitamente al segretario nazionale e su proposta dello stesso;
il primo dei candidati alla carica di segretario nazionale risultati non eletti;
capogruppo pro-tempore alla Camera dei deputati;
capogruppo pro-tempore al Senato della Repubblica;
capogruppo pro-tempore al Parlamento europeo;
responsabile dei consiglieri/assessori regionali, eletto dagli stessi.
La segreteria nazionale:
nomina il Tesoriere nazionale;
nomina il responsabile nazionale organizzazione;
nomina il responsabile nazionale enti locali;
nomina i responsabili dei laboratori delle idee;
svolge i compiti ed esercita le funzioni assegnate dal presente statuto;
coordina le attivita' di comunicazione;
revoca, in caso di gravi anomalie, gli incarichi e scioglie gli organi di coordinamento territoriali (regionali, provinciali e comunali) nominando uno o piu' commissari che curino gli affari correnti e dispongano la convocazione di nuove assemblee elettive territoriali da tenersi entro quattro mesi, a pena di decadenza dei commissari medesimi, i quali non possono essere candidati alle cariche locali;
ratifica le eventuali revoche e nomine effettuate in via d'urgenza dal segretario nazionale;
nomina i commissari o garanti in caso di necessita' i quali non possono risiedere, oppure non possono candidarsi a cariche interne al Partito per due anni, nel territorio interessato al provvedimento;
a ciascuno dei suoi membri possono essere conferite deleghe settoriali dal segretario nazionale o dalla segreteria nazionale, ivi compresa l'attribuzione di fondi di dotazione per attivita' istituzionali;
approva le liste per le elezioni politiche nazionali ed europee, dei consigli regionali osservando il limite di due legislature complete per ogni livello istituzionale (dieci anni); salvo deroghe motivate.
La segreteria nazionale dura in carica fino alla scadenza del mandato del segretario nazionale del Partito.

Art. 10.
Il Tesoriere nazionale

Il Tesoriere nazionale e' nominato dalla segreteria del Partito, cessa dall'incarico con la scadenza del mandato del segretario nazionale e puo' essere riconfermato una sola volta.
Il Tesoriere nazionale del Partito:
e' componente della segreteria nazionale;
ha la responsabilita' individuale, autonoma ed esclusiva delle attivita' amministrative, patrimoniali e finanziarie dell'associazione, nel rispetto delle leggi vigenti;
ha la rappresentanza legale e giudiziale, sia attiva che passiva del Partito;
puo' compiere atti di ordinaria amministrazione; per gli atti di straordinaria amministrazione, e' necessaria apposita delibera della segreteria nazionale;
predispone annualmente il rendiconto economico finanziario richiesto dalle vigenti leggi, il rendiconto con i relativi allegati previsti dalle leggi sulla contabilita' dei partiti politici e il rendiconto delle spese elettorali, come previsto per legge;
richiede i rimborsi elettorali alle autorita' competenti, a qualunque livello territoriale;
inoltra ogni domanda e consegna ogni documentazione con riferimento ad eventuali contributi per le spese elettorali e ne incamera gli introiti per conto del Partito;
ha facolta' per l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari e per tutte le operazioni bancarie in genere, comprese eventuali fideiussioni e depositi;
puo' acquisire beni e lasciti per conto del Partito;
cura la tenuta e l'aggiornamento dei registri contabili, amministrativi e sociali del Partito previsti dalle leggi vigenti e ne predispone lo schema del bilancio preventivo e consuntivo;
cura l'assunzione e la gestione del personale e il regolare funzionamento degli uffici, delle sedi del Partito e di ogni attivita' logistica del Partito;
assegna incarichi retribuiti e commesse di servizio e di gestione;
predispone il bilancio almeno un mese prima dell'approvazione dell'esecutivo e comunque nei tempi tecnici necessari per l'approvazione successiva da parte della societa' di revisione contabile esterna;
ha la responsabilita' della pubblicazione del bilancio del Partito, e delle movimentazioni in entrata e uscita, aggiornate ogni mese;
provvede tempestivamente alla pubblicazione del bilancio del Partito sul proprio sito internet, una volta che lo stesso e' approvato dall'esecutivo nazionale.

Art. 11.
I revisori contabili e la certificazione di bilancio

Nel rispetto della normativa vigente, al fine di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, il Partito si avvale di una societa' di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa ai sensi dell'art. 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Alla societa' di revisione, nominata dall'esecutivo nazionale, e' affidato il controllo della gestione contabile e finanziaria del Partito.
L'incarico ha durata triennale e potra' essere rinnovato per un massimo di tre esercizi consecutivi.
La societa' di revisione dovra' esprimere, con apposita relazione scritta, un giudizio sul rendiconto di esercizio del Partito secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
A tale fine la societa' di revisione sara' tenuta a verificare nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilita' e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
Dovra' inoltre controllare che il rendiconto d'esercizio sia conforme alle scritture e alla documentazione contabile, alle risultanze degli accertamenti eseguiti, alle norme che lo disciplinano.
I bilanci e le relazioni di revisione sono consultabili sul sito nazionale del Partito.
Il collegio dei revisori dei conti, nominato dall'esecutivo nazionale, e' costituito da tre componenti che eleggono il Presidente al loro interno.

Art. 12.
Finanze e patrimonio

L'associazione non ha fini di lucro.
Essa trae i mezzi per conseguire i propri scopi: dalle quote associative, da proventi di iniziative sociali (senza che queste abbiano carattere di operazione commerciale), da donazioni, elargizioni, lasciti, disposizioni testamentarie, contributi di persone e di enti pubblici e privati, contribuzioni, rimborsi elettorali e finanziamenti pubblici e privati nel rispetto delle leggi vigenti in materia.
L'associazione risponde dei propri debiti e delle obbligazioni assunte e amministra il proprio patrimonio sociale sulla base delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione statutariamente competenti.
In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea nazionale decide sulla destinazione del patrimonio residuo nel rispetto del codice civile e delle leggi vigenti.
L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Partito provvede, in ragione delle risorse a disposizione e per quanto possibile, a sostenere economicamente le strutture territoriali.
La Tesoreria nazionale e gli organi nazionali del Partito non sono responsabili in alcun modo della gestione dei fondi regionali o territoriali a qualsiasi titolo ricevuti e incassati, ne' sono responsabili della gestione delle somme devolute dalla Tesoreria nazionale alle tesorerie regionali.
Gli obblighi assunti a ogni livello territoriale non impegnano a nessun titolo e per nessun motivo il livello nazionale ne' si verifica alcuna successione contrattuale.
La Tesoreria nazionale e gli organi nazionali del Partito possono compiere verifiche sull'uso delle risorse economiche in coerenza con le finalita' del Partito, sulla gestione dei fondi regionali e territoriali a qualsiasi titolo ricevuti dalle strutture locali del Partito, nonche' dai gruppi consiliari costituiti nelle assemblee elettive come pure sull'uso delle somme devolute dalla Tesoreria nazionale alle tesorerie regionali.

Art. 13.
Il collegio nazionale di controllo e garanzia

Il collegio nazionale di controllo e garanzia ha competenza su questioni che riguardano il codice etico degli aderenti al Partito, le controversie relative alle adesioni, i provvedimenti disciplinari comminati o da comminare agli iscritti ed ogni altra controversia interna in materia elettorale o assembleare.
Il collegio nazionale di controllo e garanzia e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'esecutivo nazionale ed elegge al proprio interno il Presidente nazionale del collegio.
I suoi componenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili salvo rinuncia o revoca.
I componenti del collegio nazionale di controllo e garanzia non possono ricoprire nessun altro incarico interno al Partito.
Il collegio nazionale di controllo e garanzia giudica sui ricorsi avverso i provvedimenti della segreteria nazionale di revoca di incarichi individuali o di commissariamenti territoriali.
Il collegio nazionale di controllo e garanzia si deve dotare degli strumenti necessari a espletare le sue funzioni anche attraverso la stesura di un articolato comprendente commi d'infrazione e relative sanzioni.
Possono essere comminate le seguenti sanzioni: richiamo, diffida scritta, sospensione ed espulsione.
La sospensione e l'espulsione possono essere comminate solamente dal segretario nazionale.
Il collegio nazionale di controllo e garanzia giudica:
sui ricorsi avverso i provvedimenti della segreteria nazionale di revoca di incarichi individuali o di commissariamenti territoriali;
sulle impugnazioni di decisioni e votazioni da parte di assemblee elettive;
in sede di impugnazione dei provvedimenti disciplinari.
Le decisioni del collegio nazionale di controllo e garanzia sono definitive e vincolanti.
Le sanzioni disciplinari sono comminate dal segretario nazionale o da ciascun coordinamento regionale, per quanto di competenza.
Su tali provvedimenti e' ammesso reclamo alla segreteria nazionale che puo' accogliere, modificare o annullare il provvedimento impugnato.
In caso di mancata pronuncia della segreteria nazionale entro 15 giorni dalla presentazione, il reclamo si intende rigettato e puo' essere proposto ricorso al collegio nazionale di controllo e garanzia.

Art. 14.
I laboratori tematici e il coordinatore nazionale dei laboratori

A sostegno dell'attivita' politica e programmatica del Partito sono costituiti appositi organismi tematici di confronto e proposta denominati «Laboratori delle idee» su temi definiti dalla segreteria nazionale.
I responsabili nazionali dei laboratori durano in carica fino a revoca da parte della segreteria nazionale.
Decadono inoltre a ogni elezione politica nazionale o a ogni assemblea nazionale convocata per l'elezione del segretario nazionale.
I laboratori tematici devono essere aperti al contributo degli aderenti e prevedere l'individuazione, per ogni regione, di un responsabile regionale di ogni singola tematica, che svolge la sua attivita' raccordandosi con il relativo responsabile tematico nazionale.
I «Laboratori tematici» del Partito suggeriscono le linee politiche su temi specifici le cui determinazioni appartengono agli organismi nazionali competenti (assemblea nazionale, esecutivo nazionale, segretario nazionale e segreteria nazionale).
Nell'ambito dell'azione politica dell'«Italia dei valori», nei rapporti con i cittadini italiani residenti all'estero, si costituisce il «Laboratorio estero» il cui responsabile svolge la funzione di raccordo con tutti i coordinamenti nazionali.
E' istituita una consulta della cultura, composta da personalita' esterne o iscritte, che rinnovi il rapporto tra politica e mondo della cultura e che aiuti il Partito nell'analisi dei processi sociali e culturali e nell'elaborazione di politiche adeguate.
Con la supervisione del responsabile nazionale dei laboratori, il Partito prevede l'organizzazione di eventi di formazione per gli eletti.

Art. 15.
Disposizioni transitorie

In considerazione del fatto che il presente statuto dovra' essere sottoposto alla «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici» per la verifica di compatibilita' con quanto previsto dalla legge n. 13/2014, l'esecutivo nazionale delega sin d'ora l'ufficio di segreteria nazionale ad apportare le necessarie modifiche, qualora la commissione le ritenesse non conformi agli articoli 3 e 4 della sopra citata legge.
Detta delega alla modifica dello statuto nazionale IDV e' da intendersi per le sole modifiche formali richieste dalla «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici» ai fini dell'iscrizione al registro dei partiti politici (parte prima), limitatamente a quanto eccepito dalla commissione medesima.
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si rimanda alle vigenti disposizioni di legge in materia.

 

STATUTO DELLA «SÜDTIROLER VOLKSPARTEI» (SVP)
Nella traduzione in lingua italiana tutti i riferimenti a persone si
intendono validi per ambedue i sessi

I. PRINCIPI

§ 1.
Natura della «Südtiroler Volkspartei»

La «Südtiroler Volkspartei» (SVP) e' il Partito di raccolta dei sudtirolesi tedeschi e ladini di tutti i ceti sociali.
Costituisce la forza che unisce e il tetto spirituale-politico che punta al contemperamento degli interessi.
Ha l'obiettivo di rappresentare gli interessi generali e particolari dei sudtirolesi con tutti i mezzi legittimi, sulla base del programma allineato secondo i principi cristiani.
Decide in modo democratico l'orientamento della politica dei sudtirolesi.
In senso giuridico e' Partito ai sensi dell'art. 49 della Costituzione.
Ha la propria sede a 39100 Bolzano, via Brennero n. 7/A.
Il Partito ha per simbolo: «Stella alpina in bianco su fondo nero, con le tre lettere "S" "V" "P" entro la circonferenza di sotto: S (nero), V (bianco con una "outline" in nero e un'ombra in rosso), P (nero)».

§ 2.
Ladini

La «Südtiroler Volkspartei» emana norme speciali per la tutela ed il sostegno del gruppo etnico ladino. I ladini nella «Südtiroler Volkspartei» decidono autonomamente sulle esigenze linguistiche, culturali del gruppo etnico ladino.
I ladini hanno il diritto di essere rappresentati in tutte le organizzazioni e organi di Partito a livello provinciale.

II. TESSERAMENTO

§ 3.
Acquisto della tessera

1. Ciascun sudtirolese, con il compimento del quindicesimo anno di eta', acquista il diritto di iscriversi al Partito e viene esortato a farlo, a condizione che condivida i principi e il programma.
2. La condizione di iscritto viene acquistata al momento della consegna, da parte dell'incaricato dell'esecutivo di sezione, della tessera di appartenenza.
3. In caso di dubbio sull'iscrizione decide la direzione del circondario, sentito l'esecutivo della sezione locale interessata.
4. La tessera deve essere rinnovata annualmente con il pagamento della quota associativa.
5. La tessera annua ha valore di documento di identificazione e autorizza il detentore a richiedere tutti i diritti dell'iscritto.
6. Sino all'inizio del diciannovesimo anno la tessera e' gratuita. Nuovi iscritti che entrano nel Partito tra il diciannovesimo ed il venticinquesimo anno di eta' compiuto, possono richiedere una «tessera di assaggio» che e' gratuita per il primo anno.
7. L'appartenenza locale dell'iscritto viene decisa secondo i criteri del § 34, comma 2.
8. I dati personali degli iscritti/e sono trattati nell'osservanza delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali in ottemperanza a quanto disposto dal decreto legislativo n. 196/2003, c.d. Codice della privacy, successive modifiche e relative delibere.

§ 4.
Perdita della tessera

Gli iscritti che candidano per altri partiti o liste che si presentano alle elezioni in concorrenza con la «Südtiroler Volkspartei» o che sono iscritti ad altro Partito, perdono automaticamente la tessera e tutte le cariche e funzioni connesse.
L'istanza di reiscrizione puo' essere inoltrata passati cinque anni. Su eventuali eccezioni la decisione spetta alla Direzione del Partito.

§ 5.
Diritti degli iscritti

Ciascun iscritto, quindici giorni dopo aver ricevuto la tessera, dispone del:
a) diritto di voto attivo e passivo nella sezione locale;
b) diritto passivo di voto per essere inviato negli organi superiori del Partito;
c) diritto di partecipare alle decisioni del Partito mediante presentazione di istanze e di dare impulsi ai diversi organi di Partito.

§ 6.
Doveri degli iscritti

I doveri degli iscritti sono:
a) servizio altruista alla Heimat e per il bene del popolo sudtirolese;
b) impegno per gli obiettivi del Partito;
c) disponibilita' alla collaborazione;
d) reclutamento di iscritti;
e) pagamento delle quote associative prescritte entro i termini fissati;
f) rispetto dello statuto del Partito;
g) non recare danno al Partito ne' con le parole ne' con i fatti, e non danneggiarne il buon nome.

§ 7.
Iscritti sostenitori

1. Gli iscritti sostenitori danno sostegno al Partito
2. Possono essere delle persone che risiedono fuori del Sudtirolo oppure sudtirolesi che sostengono il Partito in modo particolare.
3. Gli iscritti sostenitori vengono invitati a partecipare alle riunioni ma non hanno diritto di voto.

§ 8.
Mandatari e cariche di Partito

1. Solo gli iscritti al Partito possono essere proposti, eletti o nominati come mandatari nel consiglio provinciale, nel Parlamento, nel Parlamento europeo nonche' per le cariche di Partito.
2. Cio' vale anche per i mandatari nei comuni, dove tuttavia sono ammesse delle eccezioni.

III. DIRETTIVE GENERALI

§ 9.
Durata della carica

1. Ciascun organo/esecutivo del Partito dura in carica tre anni dal momento dell'elezione.
2. Se un organo non viene rinnovato entro un anno dal compimento della carica triennale, e' decaduto.

§ 10.
Istanza di convocazione

Se lo statuto non dispone diversamente, ciascun organo/esecutivo di Partito deve essere convocato dal rispettivo presidente entro trenta giorni, se cio' viene richiesto da un terzo degli iscritti con indicazione di causa.

§ 11.
Convocazione di riunioni e riunioni urgenti

1. L'invito alle riunioni di norma avviene di norma per iscritto e almeno cinque giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza motivata l'invito puo' essere fatto anche oralmente, in accordo con il presidente dell'esecutivo di Partito di livello immediatamente superiore; in questo caso deve essere rispettato il preavviso di almeno 24 ore.
2. Non sono ammessi riunioni urgenti in casso di elezioni.
3. Gli inviti e le comunicazioni possono avvenire anche per mezzo di posta elettronica.

§ 12.
Dovere di presenza

In caso di tre assenze consecutive ingiustificate come anche nel caso di assenze in piu' della meta' delle riunioni nel corso di un anno, l'organo competente previa informazione dell'interessato puo' dichiarare la decadenza dell'iscrizione nel rispettivo organo/esecutivo di Partito per la durata del mandato.

§ 13.
Numero legale

Ciascun organo di Partito e' in grado di deliberare se sono presenti piu' della meta' dei membri oppure la maggioranza degli aventi diritto di voto.

§ 14.
Presidente

La funzione di presidente a livello di sezione locale, comunale, circondariale e provinciale e' incompatibile con la stessa funzione in organizzazioni e organi consultivi al medesimo livello.

§ 15.
Sostituti

1. I presidenti di tutti gli organi o esecutivi di Partito in caso di impedimento devono informare i propri sostituti per essere rappresentati da questi.
2. Se la carica di presidente e' vacante, il sostituto deve provvedere alla rielezione.

§ 16.
Membri di diritto

a) Negli organi di Partito: membri di diritto eletti nell'esecutivo di sezione non vengono sostituiti come tali. Nessun membro di un organo puo' essere presente in base a funzioni plurime che danno diritto alla presenza in un organo in una funzione, facendosi rappresentare in altre funzioni da un sostituto.
b) Nei gruppi: alle riunioni dei gruppi nei consigli comunali, provinciale, regionale nonche' alle riunioni dei gruppi parlamentari viene invitato il presidente del Partito al corrispondente livello, con diritto di seggio e voto.
Nei comuni con piu' sezioni locali tutti i presidenti di sezione vengono invitati alle riunioni del gruppo consiliare senza diritto di voto. Il diritto di voto compete invece al presidente dell'esecutivo di coordinazione nel gruppo consiliare o, se non esiste tale organo, il presidente della sezione locale con il maggiore numero di iscritti.
Alle riunioni dei gruppi provinciale e regionale nonche' dei gruppi parlamentari il vicepresidente ladino viene sempre invitato allorquando l'ordine del giorno comprende temi riguardanti il gruppo ladino. In tal caso essi hanno diritto di seggio e di voto.

§ 17.
Membri cooptati

Il numero dei membri cooptati non deve superare un sesto del numero dei membri eletti. I membri cooptati hanno gli stessi diritti e doveri dei membri eletti, eccetto quanto disposto nel paragrafo 40, comma 3.

§ 18.
Consulenti esterni

1. Tutti gli organi/esecutivi di Partito possono invitare a prendere parte alle riunioni, senza diritto di voto, iscritti, esperti e rappresentanti di associazioni per questioni speciali.
2. Possono essere chiamati a collaborare negli organi consultivi del Partito, nelle commissioni di esperti o in gruppi di progetto anche persone che non sono iscritte al Partito. Questi pero' non possono essere iscritti in altri partiti o liste elettorali.

§ 19.
Liberta' di opinione e di critica

1. Nell'ambito di questo statuto e del programma di Partito gli iscritti hanno liberta' di opinione e di critica.
2. Affinche' la critica diventi fruttuosa, va espressa all'interno degli organi di Partito.
3. Gli organi decisionali del Partito a livello locale, comunale, circondariale e provinciale, sui temi di rilievo dei giovani, delle donne, dei seniores, degli organi delle parti sociali nonche' degli organi consultivi e degli esecutivi consultivi, richiedono le rispettive prese di posizione inserendole tenendone conto nelle proprie decisioni.
4. Se in tal modo si raggiungono le decisioni a maggioranza, queste sono vincolanti anche per le minoranze.

§ 20.
Indizione di elezioni

Il rinnovo degli organi/esecutivi di Partito viene indetto, dall'organo in questione, almeno trenta giorni prima della data fissata:
elezioni a livello provinciale, circondariale e comunale mediante circolare indirizzata a tutti gli iscritti delle sezioni locali;
elezioni a livello locale mediante circolare a tutti gli iscritti oppure mediante pubblicazione sul giornale comunale o nell'organo del Partito, con posta elettronica o comunque secondo l'uso locale.

§ 21.
Presentazione delle candidature

1. Le proposte di candidature possono essere depositate comprovatamente entro le ore 18 del quindicesimo giorno prima della data delle elezioni presso il presidente competente, la cancelleria circondariale o la segreteria provinciale.
2. Fino al decimo giorno prima delle elezioni l'organo dirigente di competenza mette in lista le candidature, completando la lista sino a raggiungere il numero minimo di candidati prescritto, e ne dispone l'ordine di inserimento.

§ 22.
Candidature

1. Tutte le liste dei candidati per gli organi di Partito devono comprendere un numero di candidati che sia almeno una volta e mezzo il numero di candidati da eleggere nell'organo. Ciascuna lista di candidati deve offrire tante righe libere quanti sono i voti di preferenza da dare.
2. Su tutte le liste di candidati a ciascun livello, che devono comprendere almeno una volta e mezza il numero di candidati da eleggere, un quarto dei posti deve essere riservato all'altro sesso. Le istituzioni e le organizzazioni che hanno il diritto di presentare delle proposte, devono osservare tale quota a tutti i livelli.
3. Per ciascuna elezione a livello circondariale e locale le cancellerie circondariali e gli uffici della altre organizzazioni devono essere informati trenta giorni prima della data delle elezioni.

§ 23.
Procedura elettorale

Le elezioni devono svolgersi secondo le seguenti procedure:
a) con una lista delle candidature messa a punto dagli organi direttivi competenti;
b) senza liste delle candidature.
Nel procedimento elettorale secondo la lettera a) possono essere eletti anche dei candidati che non appaiono sulla scheda elettorale.
Se non e' possibile votare secondo quanto sotto la lettera a), si vota secondo la lettera b). In tal caso sulla scheda ci sono tante righe vuote quanti possono essere i voti di preferenza da dare, e cioe' un terzo delle persone da eleggere.
Solo a livello locale, per le elezioni senza lista di candidature, vale l'obbligo che il sesso in posizione di minoranza deve avere almeno un quarto dei seggi a disposizione.

§ 24.
Svolgimento delle elezioni

Di norma le elezioni si svolgono mediante urna o voto per corrispondenza. Le relative modalita' vengono fissate sulla base di un regolamento elettorale approvato da parte dell'esecutivo provinciale del Partito.

§ 25.
Voto di preferenza - Sistema dei terzi

1. Nelle elezioni di persone a tutti i livelli di Partito, nella nomina dei candidati per le elezioni politiche nonche' nelle primarie per le elezioni politiche, ciascun elettore puo' dare un numero di voti di preferenza non superiore ad un terzo delle persone da eleggere. Frazioni di voti dallo lo 0,5 in su vengono arrotondate verso l'alto, sotto lo 0,5 vengono arrotondate verso il basso.
2. Sono escluse le nomine dei candidati per il consiglio provinciale secondo il paragrafo 136, punto 6, nonche' le nomine dei membri delle amministrazioni comunali e del governo provinciale e regionale.
a) Livello comunale: il sindaco, d'accordo con il presidente della sezione locale, con il presidente dell'esecutivo di coordinamento rispett. con il presidente della sezione locale con il maggior numero di iscritti, presenta all'organo di riferimento una proposta globale che viene approvata con voto comune del competente organo di Partito assieme ai consiglieri comunali secondo il sistema dei due terzi degli aventi diritto al voto presenti. Se la proposta globale non dovesse ricevere la maggioranza dei due terzi in due votazioni, vale il punto 1. Per comuni con piu' sezioni locali che non hanno eletto un'esecutivo di coordinamento, le modalita' della votazione comune vengono fissate con regolamento da parte dell'esecutivo del Partito.
b) Livello provinciale e regionale: il presidente designato, d'accordo con il presidente del Partito, presenta una proposta globale all'esecutivo che deve essere votata con la maggioranza degli aventi diritto di voto presenti. Se la proposta globale non dovesse raggiungere in due votazioni consecutive la maggioranza richiesta dei due terzi, vale il punto 1.

§ 26.
Votazioni ed elezioni

1. Votazioni di persone si effettuano con votazione segreta.
2. Risulta eletto chi raccoglie il maggior numero di voti.
3. In caso di parita' di voti tra piu' candidati risulta eletto il candidato piu' giovane.
4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, eccetto nei casi in cui lo statuto prevede maggioranze diverse. Negli scrutini aperti in caso di parita' di voti decide il voto del Presidente.
5. I candidati per tutti gli organi/esecutivi di Partito a livello locale, comunale, circondariale e provinciale e per mandati a tutti i livelli (comune, provincia, regione, Parlamento, Parlamento europeo) nonche' per enti e societa' da essi dipendenti, non possono essere presenti nelle discussioni loro riguardanti.
6. Persone che non vengono proposte nel dibattito sull'elezione per funzioni nei diversi organi, non possono essere eletti.

§ 27.
Piccola stella alpina

1. Se dopo aver esaurito tutte le possibilita' per la formazione di un'unica lista della stella alpina per le elezioni comunali, come ultima soluzione si offre solo l'ammissione di piu' liste SVP con la «Piccola stella alpina» o con la «Piccola stella alpina» assieme alla «Stella alpina tradizionale», puo' essere ammessa anche la lista della «Piccola stella alpina».
2. Le direttive in merito vengono emanate dall'esecutivo del Partito a norma del paragrafo 90, lettera g).

§ 28.
Dimissioni anticipate

1. Nel caso di dimissioni anticipate di un membro di organo di Partito, subentra, per il resto del periodo, il primo dei non eletti.
2. Se il presidente a livello locale e comunale lascia la propria carica, la funzione di presidente viene assunta dal suo sostituto. L'elezione di un nuovo presidente deve aver luogo entro sei mesi.
3. Se un presidente circondariale lascia anticipatamente la carica, la funzione di presidente viene assunta dal vicepresidente che entro sei mesi deve indire la nuova elezione di tutta la direzione circondariale.
4. Se il presidente del Partito lascia anticipatamente la carica, le sue funzioni vengono assunte dal primo vicepresidente che indice l'elezione del nuovo presidente e dei suoi vice entro sei mesi.
5. Se piu' della meta' dei membri eletti di un organo lascia anticipatamente la carica, entro sei mesi devono essere effettuate le nuove elezioni.
6. Se un vicepresidente a livello circondariale e provinciale lascia anticipatamente la carica, entro sei mesi viene effettuata la nuova elezione, e l'eletto rimane in carica per il resto del periodo. A livello provinciale tale elezione si effettua in occasione del prossimo congresso.

§ 29.
Scioglimento degli organi di Partito

1. Organi di Partito che rimangono inattivi per un anno o non dispongono piu' del numero legale secondo il paragrafo 28, punto 5, si ritengono sciolti. Per la rielezione viene nominata una direzione commissariale, che viene insediata dal presidente dell'organo direttamente superiore ed e' composta da due fino a cinque membri.
2. La rielezione dell'organo avviene entro sei mesi dall'insediamento della direzione commissariale.
3. E' pure compito della direzione commissariale reclutare candidati e iscritti.

§ 30.
Limitazioni della durata in carica
per cariche di Partito

Le cariche di Partito in seguito elencate non possono essere rivestite dalle stesse persone per piu' di venticinque anni nella medesima funzione:
a) presidente del Partito;
b) vicepresidenti del Partito;
c) segretario provinciale;
d) presidente di circondario;
e) vicepresidenti di circondario;
f) Presidente provinciale dell'unione donne;
g) vicepresidente provinciale dell'unione femminile;
h) incaricata circondariale femminile e sua sostituta;
i) presidente provinciale e vicepresidente dei seniores;
j) presidente provinciale e vicepresidente degli organi delle parti sociali;
k) presidente di sezione locale;
l) presidente dell'esecutivo di coordinamento.

§ 31.
Limitazioni dei mandati

1. In consiglio provinciale, nel Parlamento nazionale e nel Parlamento europeo la durata della carica viene limitata a venticinque anni complessivamente.
2. E' comunque possibile una ricandidatura prima della scadenza dei ventuno anni per la piena durata del mandato in questione.
3. Per gli assessori provinciali la durata del mandato viene limitata a tre legislature complete.
4. Per il Presidente della giunta provinciale in carica la limitazione prevista al primo comma non ha effetto.
5. Nel calcolo della durata in carica viene tenuto conto anche dei periodi in carica precedenti l'entrata in vigore del presente statuto. La disposizione di cui al comma terzo entra in vigore con l'elezione del nuovo consiglio provinciale nell'autunno del 2013.

§ 32.
Funzioni in societa' ed enti

Mandatari a livello europeo, nazionale e provinciale non possono rivestire funzioni rimunerate in societa' ed enti la cui nomina spetta all'amministrazione pubblica e che non sono legati direttamente all'incarico politico.

§ 33.
Formazione politica

La «Südtiroler Volkspartei» sostiene la formazione politica e l'aggiornamento dei suoi iscritti e funzionari. Nozioni politiche di base e in particolare la conoscenza delle posizioni di minoranze, la conoscenza della storia tirolese e dell'autonomia altoatesina sono di importanza decisiva per l'attivita' in seno al Partito.

IV. ORGANI - ORGANIZZAZIONI - ORGANI CONSULTVI

A) La sezione locale

1. Considerazioni generali

§ 34.
Composizione

1. La sezione locale costituisce l'unita' piu' piccola autonoma del Partito.
2. E' costituita dagli iscritti che abitano nella zona della sezione o vi svolgono l'attivita' principale. L'esecutivo della sezione puo' rifiutare l'iscrizione di persone che non abitano nella zona della sezione e non vi svolgono l'attivita' principale.
3. Nessuna persona puo' essere iscritta in piu' sezioni.

§ 35.
Frazioni di comuni

Nei comuni con piu' frazioni possono essere costituite piu' sezioni locali.

§ 36.
Costituzione e fusione di sezioni locali

1. La costituzione di una nuova sezione locale deve essere autorizzata dalla Direzione circondariale di competenza. Il Presidente del livello direttamente superiore nomina una direzione commissariale che si compone da due fino a cinque membri, la quale entro sei mesi recluta candidati e iscritti e provvede all'elezione dell'esecutivo di sezione.
2. La fusione di sezioni esistenti deve essere autorizzata dalla Direzione circondariale di competenza.

§ 37.
Assemblea degli iscritti

1. La sezione locale viene convocata almeno una volta all'anno dal presidente per l'assemblea oppure per una riunione di carattere informativo.
2. L'assemblea degli iscritti deve essere convocata inoltre se lo richiedono almeno un terzo dei membri dell'esecutivo locale con indicazione dell'ordine del giorno e della motivazione della richiesta di convocazione.
3. Se entro diciotto mesi non viene effettuata l'assemblea degli iscritti oppure la riunione informativa, i diritti di voto della sezione sono sospesi fino alla prossima assemblea.

§ 38.
Compiti dell'assemblea degli iscritti

All'assemblea degli iscritti sono riservati i seguenti compiti:
a) accogliere la relazione sull'attivita' da parte dell'esecutivo della sezione;
b) impartire direttive generali all'esecutivo della sezione.

§ 39.
Organi della sezione locale

Gli organi della sezione locale sono:
a) il presidente;
b) l' esecutivo.

2. Il presidente della sezione locale

§ 40.
Elezione

1. Il presidente di sezione e il suo sostituto vengono eletti dagli iscritti eletti e dai membri di diritto dell'esecutivo locale in votazioni distinte con maggioranza semplice dei presenti.
2. La votazione avviene nella prima riunione del nuovo eletto esecutivo locale.
3. I membri di diritto e quelli cooptati non possono essere eletti presidente o sostituto.

§ 41.
Compiti

1. Il presidente rappresenta la sezione locale verso l'esterno e porta la responsabilita' per l'attivita' politica e l'amministrazione della sezione.
2. E' suo dovere garantire che i rapporti di forza all'interno della sezione possano svilupparsi liberamente.
3. Egli e' membro con diritto di voto di tutti gli organi della sezione e cura il rispetto dello statuto e l'attuazione delle delibere dell'esecutivo.
4. Egli presiede l'esecutivo della sezione locale e le assemblee degli iscritti oppure le riunioni informative.

3. L'esecutivo locale

§ 42.
Composizione

1. L'esecutivo di sezione e' composto da:
membri con diritto di voto:
a) membri eletti;
b) membri di diritto;
c) membri cooptati;
membri senza diritto di voto:
a) i membri della direzione circondariale presenti nella sezione.
2. Tutti i membri devono essere anche iscritti nella sezione.

§ 43.
Membri eletti

1. Il numero dei membri eletti dell'esecutivo varia tra sei e quindici, a seconda della dimensione della sezione.
2. In casi particolari il numero dei membri dell'esecutivo puo' essere aumentato, previo assenso della direzione circondariale, oppure ridotto a quattro unita'.
3. L'esecutivo locale decide il numero dei membri da eleggere e il giorno dell'elezione.

§ 44.
Membri di diritto

Sono membri di diritto:
a) il referente giovanile locale nonche' il presidente dell'esecutivo di coordinamento giovanile nell'esecutivo locale di origine;
b) la rappresentante del movimento femminile, la cui referente femminile del comune, se non gia' membro in un esecutivo locale comunale, e' membro di diritto nell'esecutivo locale di origine;
c) il presidente/rappresentante dei seniores;
d) i presidenti degli organi delle parti sociali negli esecutivi locali de origine;
e) il membro di rango maggiore dell'amministrazione comunale del luogo di origine, o il membro di rango maggiore dell'amministrazione e' sempre, se appartiene alle rispettiva sezione locale;
f) il sindaco, oppure
il vicesindaco, o
il referente comunale oppure il consigliere comunale con il maggior numero di voti di preferenza della localita' in questione, salvo che unreferente comunale oppure un consigliere comunale sia gia' stato eletto direttamente nell'esecutivo locale.

§45.
Delegato per le questioni giovanili

Se non esiste un esecutivo locale giovanile, l'esecutivo locale puo' nominare incaricato per le questioni giovanili un membro dell'esecutivo locale che non abbia superato i trent'anni.

§ 46.
Elezione con lista di candidati preparata
dall'esecutivo locale

1. Nella presentazione dei candidati devono essere adeguatamente considerati tutti i ceti della popolazione.
2. Se gli viene richiesto da parte degli iscritti, il presidente della sezione deve comunicare quali candidati sono presenti sulla lista dell'esecutivo locale.

§ 47.
I giovani nelle elezioni dell'esecutivo locale

Se non e' stato eletto nell'esecutivo locale nessun iscritto sotto i trent'anni, il primo candidato giovanile non eletto viene cooptato. In tal caso non ha validita' la limitazione che il numero dei membri cooptati nel suo insieme non deve superare un sesto dei membri eletti.

§ 48.
Le donne nelle elezioni dell'esecutivo locale

Se nessuna donna risulta eletta nell'esecutivo locale, la prima donna tra i candidati non eletti viene cooptata. In tal caso non ha validita' la limitazione che il numero dei membri cooptati nel suo insieme non deve superare un sesto dei membri eletti.

§ 49.
Doveri generali

1. L'esecutivo locale e' l'organo, attraverso il quale la sezione forma la propria volonta' politica.
2. Esso ha i seguenti compiti generali:
a) sollevare, in applicazione dei principi di solidarieta' e sussidiarieta', i problemi politici, culturali, economici, sociali e ambientali del luogo e risolverli autonomamente, per quanto possibile, cercando l'accordo, per quanto cio' rientri nelle proprie possibilita', oppure raggiungere l'aiuto delle forze competenti;
b) influire attivamente sulle vicende politiche a livello locale e comunale;
c) sostenere la formazione permanente politica ed etnopolitica.

§ 50.
Compiti specifici

L'esecutivo locale inoltre riveste i seguenti compiti specifici:
a) elezione e rimozione del presidente e/o del suo vice;
b) cooptazione di iscritti nell'esecutivo;
c) nomina di referenti per le diverse materie;
d) elezione dei delegati per l'esecutivo circondariale e per il congresso nonche' nomina dei delegati per l'esecutivo provinciale del Partito;
e) tempestiva informazione degli iscritti della sezione;
f) presentazione della lista dei candidati per le elezioni comunali e del sindaco secondo le direttive dell'esecutivo provinciale;
g) votazione della proposta relativa alla formazione dell'amministrazione comunale come anche delle eventuali sostituzioni secondo il paragrafo 25, punto 2, lettera a);
h) proposte per le candidature per gli organi del Partito e per elezioni politiche a tutti i livelli;
i) presentazione di proposte per la copertura di posizioni amministrative locali in cooperazione e con votazione comune con i consiglieri SVP;
j) reclutamento di iscritti e raccolta delle quote associative; a tale riguardo i membri dell'esecutivo di sezione hanno il diritto di visionare la lista degli iscritti della propria sezione;
k) nomina dei rappresentanti dell'esecutivo di sezione nell'esecutivo di coordinamento.

§ 51.
Sedute comuni

1. Di norma prima di ogni riunione del consiglio comunale e comunque su proposta dell'esecutivo e degli esecutivi delle sezioni ha luogo una riunione comune del gruppo SVP nel comune e dell'esecutivo di sezione rispett. dell'esecutivo di coordinamento.
2. Nei casi alle lettere f), g), i) del paragrafo precedente e comunque sempre quando appare necessario, gli esecutivi delle sezioni di un comune si riuniscono in seduta comune.
3. Nel caso previsto alla lettera i) del precedente paragrafo e comunque in tutti i casi in cui gli esecutivi di sezione lo ritengano opportuno, vanno invitati a prendere parte alle riunioni con diritto di voto anche i consiglieri comunali.
4. Su proposta del presidente di sezione, del sindaco SVP o del vicesindaco SVP deve essere convocata una seduta comune tra il gruppo SVP nel consiglio comunale e l'esecutivo di sezione rispett. l'esecutivo di coordinamento.
5. Tale riunione in comune deve tenersi sempre quando nel comune si trovano all'ordine del giorno temi politici di principio e altre questioni importanti, in modo da poter deliberare e votare in merito.
6. Gli esecutivi di sezione decidono in sedute comuni con i propri diritti di voto, i consiglieri comunali dispongono di diritto di voto individuale.

§ 52.
Convocazione delle sedute

1. La prima seduta dell'esecutivo di sezione deve essere convocata entro trenta giorni della sua elezione, dal presidente facente funzione o, in sostituzione, dal presidente del circondario di appartenenza.
2. A parte cio', il presidente di sezione convoca una riunione dell'esecutivo di sezione almeno quattro volte l'anno.
3. Di tutte le riunioni e manifestazioni della sezione locale il presidente del circondario va informato in tempo utile.

§ 53.
Diritti di voto

A ciascuna sezione spetta, per un numero di iscritti tra ventisei e cinquanta, che hanno pagato la quota associativa annua, un diritto di voto, e un ulteriore diritto di voto per altri 50 iscritti oppure frazione sopra i ventuicinque iscritti.

§ 54.
Ripartizione dei diritti di voto

1. Su proposta di un membro dell'esecutivo di sezione, i diritti di voto devono essere ripartiti in modo adeguato tra le diverse correnti che sono presenti nell'esecutivo e chiedono diritto di voto.
2. Nella ripartizione dei diritti di voto, frazioni di voti vengono arrotondati a seconda che la percentuale sia superiore o inferiore a 0,5. Frazioni che sono esattamente dello 0,5, vanno attribuite alla corrente piu' debole.

§ 55.
I delegati

1. L'esecutivo di sezione puo' incaricare, per ciascuno diritto di voto, un delegato, oppure puo' concentrare piu' o tutti i diritti di voto della sezione su persona singola.
2. Tutti i delegati devono essere membri dell'esecutivo di sezione.
3. Primo delegato e' sempre il presidente di sezione, al quale spetta in ogni caso il primo diritto di voto, se la sezione locale dispone di almeno tre diritti di voto.
4. La nomina dei delegati per votazioni, elezione e primarie deve avvenire entro dieci giorni prima della rispettiva riunione. Se cio' non dovesse succedere, e se un membro dell'esecutivo di sezione entro i cinque giorni successivi dovesse inoltrare un reclamo scritto presso la direzione circondariale, da inviare per conoscenza anche al presidente della sezione, la sezione perde i diritti di voto, se la delega non viene recuperata primo dell'inizio della rispettiva assemblea.

4. L'esecutivo di coordinamento

§ 56.
Compiti

1. Nei comuni con tre o piu' sezioni locali viene costituito un esecutivo di coordinamento per trattare temi di interesse comune.
2. La direzione circondariale va informata della formazione dell'esecutivo di coordinamento.
3. L'esecutivo di coordinamento detiene la responsabilita' politica a livello comunale. Per inciso esso assume i compiti elencati alle lettere f), g), h) e i) del paragrafo 50 e i compiti dell'esecutivo di sezione di cui al paragrafo 51.

§ 57.
Composizione

L'esecutivo di coordinamento e' composto da:
a) i presidenti di sezione;
b) un rappresentante degli esecutivi per ogni cinque diritti di voto o frazioni di oltre due diritti di voto di ciascuna sezione. Se un esecutivo di sezione, in base ai propri diritti di voto, puo' inviare due o piu' rappresentanti nell'esecutivo di coordinamento, il secondo rappresentante deve appartenere all'altro sesso. Il numero dei rappresentanti e' fissato annualmente entro il 31 maggio in base ai diritti di voto assegnati;
c) il mandatario SVP di rango piu' alto nel comune; a Bolzano, Merano e Laives dai rappresentanti di queste citta' nell'esecutivo provinciale;
d) il presidente dell'esecutivo di coordinamento della gioventu' di Partito oppure un rappresentante giovanile nominato dai referenti giovani nel comune;
e) il presidente dei seniores nonche' i presidenti degli organi delle parti sociali a livello comunale oppure, se in un comune esistono piu' esecutivi dei seniores o delle parti sociali, uno dei presidenti di tali organi nominato da essi;
f) il presidente del gruppo consiliare SVP in consiglio comunale.

§ 58.
Presidenza

Nella prima riunione dell'esecutivo di coordinamento oppure nella prima riunione dopo la scadenza della carica del presidente uscente, i membri eleggono tra di loro il nuovo presidente e il suo sostituto.
In caso di dimissione del presidente secondo il paragrafo 59 la riunione viene convocata dal sostituto. Se viene a mancare anche questo secondo il paragrafo 59, la riunione viene convocata dal presidente della sezione con il maggior numero di iscritti.

§ 59.
Fine dell'appartenenza

L'appartenenza all'esecutivo di coordinamento termina con la scadenza della carica che era alla base dell'appartenenza.

B) Il circondario

1. Condizioni generali

§ 60.
Articolazione dei circondari

1. Il Sudtirolo viene suddiviso nei seguenti circondari:
a) Bolzano (comuni di: Andriano, Bolzano, Nova Ponente, Appiano, San Genesio, Caldaro, Cornedo, Castelrotto, Laives, Meltina, Vadena, Renon, Sarentino, S. Cristiana, Ortisei, Terlano, Tires, Fie', Nova Levante, Selva di Val Gardena);
b) Bressanone (comuni: Barbiano, Bressanone, Velturno, Chiusa, Lajon, Luson, Rio Molini, Naz-Sciaves, Rodengo, Varna, Villandro, Funes, Vandoies, Ponte Gardena);
c) Burgraviato (comuni: Lagundo, Postal, Gargazzone, Avelengo, Cunes, Lana, Lauregno, Marlengo, Merano, Moso i. P., Nalles, Naturno, Parcines, Plaus, Proves, Riffiano, Scena, S. Felice, S. Leonardo, S. Martino i. P., S. Pancrazio, Tirolo, Tesimo, Cermes, Ultimo, Verano);
d) Val Pusteria (comuni: Badia, Valle Aurina, Brunico, Corvara, Marebbe, Gais, Casies, San Candido, Chienes, Rio Molini, Villabassa, Valdaora, Perca, Falzes, Braies, Predoi, Rasun-Anterselva, Campo Tures, Sesto, S. Lorenzo, S. Martino in Badia, Terento, Dobbiaco, Monguelfo, La Villa);
e) Alta Valle Isarco (comuni: Brennero, Fortezza, Campo Trens, Val di Vizze, Racines, Vipiteno);
f) Bassa Atesina (comuni: Aldino, Anterivo, Ora, Bronzolo, Cortaccia, Cortina all'Adige, Magre', Montagna, Egna, Salorno, Termeno, Trodena);
g) Val Venosta (comuni: Glorenza, Curon, Castelbello, Lasa, Laces, Malles, Martello, Prato allo Stelvio, Silandro, Sluderno, Senales, Stelvio, Tubre).
2. L'esecutivo provinciale del Partito puo', in accordo con i rispettivi esecutivi delle sezioni locali e con i circondari interessati, modificare il numero e l'articolazione dei circondari.

§ 61.
Organi del circondario

Gli organi del circondario sono:
a) il presidente del circondario;
b) l'esecutivo circondariale;
c) la direzione circondariale.

2. Il presidente del circondario

§ 62.
Compiti

1. Il presidente del circondario rappresenta la SVP del circondario e il circondario nell'esecutivo provinciale e nella direzione provinciale.
2. Egli porta la responsabilita' per l'attuazione delle delibere e per l'attivita' della direzione e dell'esecutivo circondariale.
3. Egli convoca la direzione circondariale e l'esecutivo circondariale e li presiede.

§ 63.
La nomina

1. Il presidente del circondario e il suo sostituto vengono eletti in base ai diritti di voto dai presidenti di sezione e dai delegati degli esecutivi di sezione del circondario, in due elezioni separate, con maggioranza semplice dei diritti di voto presenti.
2. Il presidente del circondario e il suo sostituto dovrebbero essere membri di un esecutivo di sezione del circondario.

§ 64.
Ufficio del circondario

Il presidente del circondario dispone del personale dell'ufficio circondariale nella misura in cui e' necessario per l'attivita' autonoma del circondario.

§ 65.
Partecipazione e diritto di voto

1. Il presidente del circondario ha il diritto di partecipare a tutte le sedute degli organi di Partito a livello locale, comunale e circondariale.
2. Egli ha diritto di partecipazione e di voto in tutti gli organi del Partito a livello del circondario.
3. L'esecutivo circondariale

§ 66.
Composizione

L'esecutivo circondariale e' composto da:
a) presidenti delle sezioni;
b) delegati delle sezioni del circondario;
c) membri della direzione circondariale;
d) referenti femminili dei circondari;
e) referenti giovanili dei circondari;
f) presidenti seniores dei circondari;
g) presidenti circondari degli organi delle parti sociali;
h) due rappresentanti per ciascuna delle organizzazioni
i) sindaci e vicesindaci SVP del circondario.

§ 67.
Diritti di voto

Ciascun membro dell'esecutivo del circondario dispone di un solo diritto di voto, eccetto i delegati degli esecutivi delle sezioni che possono avere anche piu' diritti di voto.

§ 68.
Riunioni

1. Anche i presidenti e vicepresidenti delle sezioni vanno invitati per iscritto a prendere parte alle riunioni.
2. Inoltre, di ciascuna riunione deve essere tempestivamente informato il presidente del Partito.

§ 69.
Decisioni concernenti le persone

In relazione alle votazioni e le decisioni concernenti le persone nell'esecutivo del circondario, tutti i membri degli esecutivi di sezione vanno informati dai presidenti sulle relative proposte entro i termini prescritti.

§ 70.
Compiti generici

1. L'esecutivo del circondario e' l'organo nel quale vengono formulate le decisioni politiche a livello circondariale.
2. Esso ha i seguenti compiti:
a) sollevare, in applicazione dei principi di solidarieta' und sussidiarieta', i problemi politici, culturali, economici, sociali e ambientali del circondario e risolverli autonomamente, per quanto possibile, cercando l'accordo, per quanto cio' rientri nelle proprie prerogative, oppure raggiungere l'aiuto delle forze competenti;
b) gestire attivamente la politica a livello del circondario;
c) elaborare dei pareri su progetti di grande importanza per il circondario.

§ 71.
Compiti speciali

L'esecutivo del circondario deve inoltre adempiere ai seguenti compiti speciali:
a) elezione o rimozione del presidente e del vicepresidente;
b) presentazione delle proposte per le candidature per il Parlamento, il Parlamento europeo e il consiglio provinciale;
c) elezione dei membri della direzione del circondario;
d) elezione dei rappresentanti del circondario per l'esecutivo provinciale;
e) presentazione all'esecutivo provinciale delle proposte per l'elezione del presidente del Partito e dei vicepresidenti.

4. Direzione del circondario

§ 72.
Composizione

La direzione del circondario e' composta da:
a) presidente e vicepresidente;
b) da cinque a sette membri da scegliere mediante votazione;
c) presidenti circondariali del movimento femminile, del movimento giovanile, dei seniores e delle parti sociali;
d) sindaco SVP e/o vicesindaco del capoluogo del circondario;
e) presidenti delle comunita' di valle che sono iscritti dell'SVP;
f) membri eletti e membri di diritto del circondario nell'esecutivo provinciale;
g) presidenti circondariali degli organi consultivi.

§ 73.
Elezione dei membri da eleggere

1. I cinque/sette membri della direzione del circondario da eleggere vengono eletti nella stessa riunione, con votazione separata, nella quale vengono eletti il presidente e il vicepresidente.
2. La votazione viene effettuata dai presidenti di sezione e dai delegati degli esecutivi delle sezioni.

§ 74.
Compiti

1. La direzione del circondario delibera e decide in merito alle correnti questioni politiche e organizzative del circondario.
2. Essa prepara le riunioni dell'esecutivo del circondario.
3. La direzione del circondario ha il compito di presentare le proposte contenenti le candidature per la copertura di posizioni amministrative pubbliche a livello di circondario.
4. Si fa carico inoltre dei compiti ad essa attribuiti dallo statuto.

§ 75.
Riunioni

Alle riunioni della direzione circondariale il presidente invita anche i mandatari nel Parlamento e nel Parlamento europeo della circoscrizione.
5. I rappresentanti del circondario nell'esecutivo provinciale del Partito.

§ 76.
Norme generali

a) I rappresentanti del circondario nell'esecutivo provinciale vengono eletti dopo la scadenza della carica dell'esecutivo provinciale.
b) Per 1.500 iscritti al Partito o frazioni di oltre 750 iscritti e' previsto un rappresentante nell'esecutivo provinciale. Il numero dei delegati e' stabilito in base al numero degli iscritti al 31 maggio di ogni anno e rimane invariato per la durata della carica.
c) L'elezione viene effettuata dai presidenti di sezione e dai delegati delle sezioni.
d) La direzione del Partito stabilisce la data dell'elezione nel circondario almeno trenta giorni prima della sua effettuazione.

C. Gli organi a livello provinciale

1. Il congresso provinciale

§ 77.
Composizione

1. Il congresso provinciale e' il massimo organo politico del Partito.
2. Esso e' composto da:
a) membri con diritto di voto;
b) ospiti.

§ 78.
Membri con diritto di voto

Membri con diritto di voto sono:
a) i presidenti di sezione e i delegati delle sezioni;
b) i membri dell'esecutivo provinciale;
c) i membri della direzione provinciale del movimento femminile, se non dispongono gia' di un diritto di voto personale;
d) i membri della direzione provinciale del movimento giovanile, se non dispongono gia' di un diritto di voto personale;
e) i membri degli esecutivi provinciali degli organi delle parti sociale nonche' i membri dell'esecutivo provinciale seniores, se non dispongono gia' di un diritto di voto personale.

§ 79.
O s p i t i

Vengono invitati al congresso in qualita' di ospiti:
a) i membri onorari della «Südtiroler Volkspartei»;
b) i membri sostenitori e gli ospiti d'onore;
c) i membri delle direzioni circondariali;
d) i membri degli organi consultivi a livello di circondario e provinciale;
e) i presidenti delle comunita' di valle e i sindaci che appartengono alla «Südtiroler Volkspartei».

§ 80.
Compiti

Fanno parte in particolare dei compiti del congresso:
a) approvazione e modifica del programma del Partito;
b) approvazione e modifica dello statuto del Partito;
c) decisioni politiche di principio;
d) approvazione dell'operato degli organi provinciali;
e) elezione e rimozione del presidente e dei vicepresidenti;
f) decisione sullo scioglimento del Partito.

§ 81.
Delega di compiti

Il congresso puo' delegare taluni compiti di cui al paragrafo 80, lettera c), all'esecutivo provinciale.

§ 82.
Convocazione del congresso provinciale ordinario

1. Il congresso ordinario viene di norma convocato una volta l'anno, per chiedere agli organi provinciali di rendere conto del proprio operato nell'anno decorso e per rilasciare delle direttive.
2. La convocazione viene effettuata dal presidente o, in caso di impedimento dello stesso, da un vicepresidente.

§ 83.
Convocazione del congresso straordinario

1. Il presidente puo', se lo ritiene necessario, convocare anche un congresso straordinario.
2. Il congresso deve anche essere convocato, se la meta' dei membri dell'esecutivo provinciale lo richiede adducendone il motivo e indicando l'ordine del giorno.

§ 84.
Svolgimento dell'assemblea

Il congresso si svolge secondo il regolamento proposto dalla direzione del Partito e approvato dall'esecutivo del Partito con maggioranza dei due terzi.

§ 85.
Delibere

Il congresso delibera con maggioranza semplice dei diritti di voto presenti, eccetto quanto previsto alle lettere a) e b) del paqragrafo 80 e al punto 2 del paragrafo 172, casi in cui e' richiesta la maggioranza dei due terzi dei diritti di voto presenti.

2. La conferenza dei presidenti di sezione

§ 86.
Convocazione e presidenza

Il presidente del Partito convoca la conferenza dei presidenti delle sezioni almeno una volta l'anno e la presiede.

§ 87.
Composizione

La conferenza dei presidenti di sezione e' composta da tutti i presidenti di sezione, il presidente provinciale, i suoi vicepresidenti, i presidenti dei circondari e dal segretario provinciale che e' responsabile della verbalizzazione.

§ 88.
Compiti

La conferenza dei presidenti di sezione adempie ai seguenti compiti:
a) consultazione nelle questioni organizzative;
b) consultazione sui temi che vengono presentati alla conferenza su proposta del presidente o della direzione provinciale del Partito;
c) prese di posizione su temi di rilievo politico che poi confluiranno nelle decisioni degli organi di livello superiore.

3. L'esecutivo provinciale del Partito

§ 89.
Composizione

L'esecutivo provinciale del Partito e' composto dai seguenti membri con voto deliberante:
a) i membri della direzione provinciale;
b) i mandatari nel consiglio provinciale, nel Parlamento, nel Parlamento europeo, che dal giorno della loro elezione sono membri dell'esecutivo del Partito, nonche' gli assessori provinciali della «Südtiroler Volkspartei»;
c) i delegati eletti dei circondari;
d) i due presidenti dei comprensori ladini di Val Badia e Val Gardena con in piu' un rappresentante per ciascuno di questi due comprensori;
e) un rappresentante delle citta' di Bolzano, Merano e Laives, da eleggere dai rispettivi esecutivi di coordinamento;
f) un rappresentante accessorio della Bassa Atesina;
g) le vicepresidenti del movimento provinciale femminile;
h) i vicepresidenti del movimento provinciale giovanile;
i) le referenti femminili dei circondari;
j) i referenti giovanili dei circondari;
k) il vicepresidente dell'organizzazione provinciale seniores;
l) i presidenti delle organizzazioni seniores circondariali;
m) altri due rappresentanti degli organi delle parti sociali.

§ 90.
Compiti

L'esecutivo provinciale del Partito adempie ai seguenti impegni:
a) preparazione del congresso;
b) deliberare su tutte le questioni politiche relative all'attuazione del programma di Partito, per quanto non siano espressamente riservate al congresso provinciale;
c) presentazione delle liste dei candidati per l'elezione del presidente e dei suoi vicepresidenti di Partito;
d) elezione del segretario provinciale su proposta del presidente del Partito;
e) presentazione della lista dei candidati definitiva per il Parlamento, il Parlamento europeo e il consiglio provinciale;
f) deliberare le precisazioni e le direttive e, se necessario, un ordinamento elettorale apposito per le elezioni interne a tutti i livelli;
g) deliberare le direttive e, se necessario, un ordinamento elettorale apposito per elezioni politiche a tutti i livelli;
h) nominare i candidati per le funzioni a livello provinciale, regionale, statale ed europeo;
i) nominare la commissione arbitrale;
j) deliberare il regolamento proprio nonche' quelli del congresso provinciale, del movimento femminile, del movimento giovanile, dei seniores, degli organi delle parti sociali, degli organi consultivi nonche' tutti gli altri regolamenti interni del Partito;
k) deliberare il codice d'onore;
l) nominare i revisori dei conti.

§ 91.
Convocazione e presidenza

L'esecutivo provinciale del Partito viene convocato almeno due volte l'anno, in intervalli possibilmente regolari, dal presidente oppure su istanza della meta' dei membri della direzione provinciale del Partito.

§ 92.
Delibere

Le delibere dell'esecutivo provinciale del Partito vengono prese a maggioranza semplice dei membri presenti, eccetto l'approvazione del regolamento del congresso provinciale e dell'esecutivo provinciale del Partito che vanno approvati con maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

4. La conferenza dei presidenti di circondario

§ 93.
Composizione

1. La conferenza dei presidenti di circondario e' composta di tutti presidenti dei circondari.
2. Se nella conferenza dei presidenti di circondario vengono trattate questioni ladine, viene invitato il vicepresidente provinciale ladino.

§ 94.
Compiti

La conferenza dei presidenti circondariali ha i seguenti compiti:
a) consulenza nelle questioni dello statuto;
b) consulenza nelle questioni organizzative;
c) consulenza del presidente di Partito in genere.

§ 95.
Portavoce dei presidenti di circondario

1. La conferenza dei presidenti di circondario elegge ogni tre anni al proprio interno il portavoce e il suo vicepresidente.
2. Il portavoce rappresenta i presidenti di circondario nel presidio del Partito.

5. La direzione del Partito

§ 96.
Composizione

La direzione del Partito e' composta di:
a) presidente del Partito;
b) vicepresidenti del Partito;
c) presidente onorario;
d) segretario provinciale;
e) presidente della giunta provinciale;
f) presidente del gruppo nella Camera dei deputati;
g) presidente del gruppo nel Senato;
h) deputato al Parlamento europeo;
i) capigruppo nel consiglio provinciale,
j) capigruppo del consiglio regionale;
k) presidenti dei circondari;
l) rappresentante dei ladini eletto dall'esecutivo di collegamento ladino;
m) referente del movimento giovanile;
n) referente provinciale del movimento femminile;
o) presidente provinciale dei seniores;
p) presidente provinciale degli organi delle parti sociali;
q) presidente degli organi consultivi provinciali;
r) mandatario di rango piu' alto nel consiglio comunale della citta' di Bolzano.
s) membri SVP della giunta provinciale.

§ 97.
Compiti

I compiti della direzione del Partito sono:
a) consulenza e deliberazione in tutte le questioni politiche di rilievo, se non sono riservate ad altro organo;
b) interpretazione del programma di Partito, dello statuto e dei regolamenti in casi di dubbio;
c) preparazione delle riunioni dell'esecutivo del Partito;
d) approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto annuo.
e) decisione sull'esclusione dal Partito e sull'applicazione di sanzioni in caso di fatti che intaccano il buon nome del Partito.

§ 98.
Delega di compiti

La direzione del Partito puo' delegare propri compiti al presidio del Partito.

§ 99.
Convocazione

1. La direzione del Partito viene convocata dal presidente del Partito almeno una volta al mese.
2. La direzione del Partito si riunisce almeno due volte l'anno in seduta comune con i gruppi del consiglio provinciale e del consiglio regionale.

6. Il presidio (la presidenza)

§ 100.
Composizione

Il presidio e' composto dei seguenti membri:
a) il presidente del Partito;
b) i vicepresidenti del Partito;
c) il segretario provinciale;
d) il presidente della giunta provinciale;
e) il portavoce dei presidenti circondariali;
f) il capogruppo in consiglio provinciale;
g) il capogruppo in consiglio regionale;
h) il capogruppo nella Camera dei deputati;
i) il capogruppo nel Senato;
j) il parlamentare europeo.

§ 101.
Compiti

Sono compiti del presidio:
a) trattare e deliberare delle questioni correnti organizzative, politiche e tecnico-amministrative;
b) deliberare sugli argomenti delegati da parte della direzione del Partito.

§ 102.
Convocazione

1. La convocazione delle riunioni del presidio avviene da parte del presidente del Partito.
2. Il presidio va convocato in casi di necessita'.

7. Il presidente del Partito e i vicepresidenti

§ 103.
Compiti

Il presidente del Partito e' l'organo esecutivo e detiene i seguenti compiti:
a) dirige il Partito e garantisce che l'equilibrio democratico tra le diverse correnti si possa liberamente sviluppare;
b) rappresenta il Partito verso l'esterno;
c) cura la convocazione degli organi centrali, ne assume la presidenza, dirige le sue attivita' e vigila sull'attuazione delle sue delibere;
d) presenta la relazione annuale al congresso provinciale;
e) ha seggio e diritto di voto, secondo il paragrafo 16, lettera b) nelle sedute dei gruppi in consiglio provinciale, regionale e del Parlamento;
f) ha il diritto di partecipare a tutte le riunioni degli organi di Partito a livello provinciale, circondariale, comunale e di sezione;
g) ha seggio e diritto di voto in tutti gli organi a livello provinciale.

§ 104.
Responsabilita'

Delle sue attivita' il presidente del Partito deve rendere conto agli organi collegiali del Partito a livello provinciale.

§ 105.
Vicepresidenti

1. Il presidente del Partito viene affiancato da tre vicepresidenti, di cui uno deve essere ladino.
2. Il vicepresidente ladino e' il primo sostituto del presidente, se questi non e' egli stesso un ladino.
3. Il presidente del Partito puo' delegare ai vicepresidenti diversi compiti e materie.

§ 106.
Elezione del presidente e dei vicepresidenti

Il presidente e due vicepresidenti vengono eletti dal congresso ordinario del Partito.
Il vicepresidente ladino viene eletto secondo il paragrafo 25, punto 2, e confermato dal congresso provinciale.

§ 107.
Regolamento elettorale

L'elezione del presidente e dei vicepresidenti avviene in quest'ordine e in due votazioni separate.

§ 108.
Presentazione dei candidati

1. I candidati per la carica di presidente del Partito e per i vicepresidenti elettivi vengono presentati dall'esecutivo provinciale del Partito in seguito alle proposte degli esecutivi di sezione, degli esecutivi dei circondari e delle organizzazioni a livello provinciale.
2. Fino alle ore 18 del quindicesimo giorno prima del congresso provinciale possono essere presentate le candidature per la carica di presidente da almeno il due per cento degli iscritti e da almeno l'uno per cento degli iscritti per i vicepresidenti, e tali candidati devono essere messi in lista.
3. I candidati che non vengono eletti nella carica di presidente, possono candidare per le cariche di vicepresidenti.

8. Il Segretario provinciale

§ 109.
Compiti

Il segretario provinciale e' l'organo esecutivo e possiede i seguenti compiti:
a) d'intesa con il presidente o la direzione del Partito egli cura l'organizzazione politica, l'attuazione delle direttive e delle delibere degli organi del Partito e l'osservanza dello statuto;
b) ha in particolare il compito di coordinare il contatto tra gli elettori, tra gli organi del Partito e i mandatari politici ed in special modo di sostenere le sezioni locali nella loro attivita';
c) d'intesa con il presidente egli prepara le riunioni degli organi a livello provinciale e ne cura, a seconda delle rispettive delibere, il protocollo e le annotazioni;
d) dirige la segreteria provinciale;
e) dirige il personale del Partito, che egli assume e licenzia d'intesa con il presidente politico del Partito, con le organizzazioni come anche con i presidenti di circondario in carica;
f) partecipa di diritto a tutte le riunioni di Partito a livello provinciale, circondariale, comunale e locale;
g) mette a punto il bilancio di previsione e il rendiconto annuo per la direzione del Partito e porta la responsabilita' per l'intera amministrazione, gestione finanziaria e organizzazione interna d'accordo con il presidente del Partito.

§ 110.
Nomina e durata della carica

1. Il segretario provinciale viene eletto dall'esecutivo provinciale su proposta del presidente del Partito.
2. La sua durata in carica e' di quattro anni.

D) Organizzazioni

§111.
Norme generali per le organizzazioni

La «Südtiroler Volkspartei» sostiene le organizzazioni nelle loro attivita' e a tale scopo mette a loro disposizione i mezzi finanziari.

§ 112.
Le donne

1. La «Südtiroler Volkspartei» riconosce la parita' tra uomo e donna come inalienabile valore di fondo della societa'.
2. Propugna la partnership nella famiglia e si impegna a favore della donna e della comunita', per la vera uguaglianza nella professione, nella societa' e nella vita pubblica.
3. La «Südtiroler Volkspartei» percio' sostiene il lavoro del movimento femminile.
4. L'attivita' del movimento femminile si svolge secondo il regolamento approvato dall'esecutivo del Partito.

§ 113.
I giovani

1. Tutti gli iscritti al Partito, fino al raggiungimento del trentesimo anno di eta', fanno parte della Giovane generazione. Il limite di eta' per i funzionari giovanili viene disciplinato dal regolamento della Giovane generazione.
2. La «Südtiroler Volkspartei» considera tra i suoi impegni speciali quello del sostegno politico alla gioventu'.
3. Per questa ragione la «Südtiroler Volkspartei» sostiene il movimento «Giovane generazione nell'SVP (JG)».
4. Se nel gruppo SVP in consiglio provinciale e nei gruppi SVP nei consigli comunali non sono presenti dei membri di eta' inferiore ai trentacinque anni, il presidente JG del rispettivo livello viene invitato, quando l'ordine del giorno comprende temi concernenti i giovani.
5. L'attivita' della Giovane generazione si svolge secondo il regolamento approvato dall'esecutivo provinciale del Partito.

§ 114.
Seniores

1. Tutti gli iscritti che hanno raggiunto il sessantesimo anno di eta', fanno parte del movimento seniores. Il limite di eta' dei funzionari invece viene stabilito dal regolamento del movimento seniores SVP.
2. Fa parte dei compiti SVP cercare soluzioni politiche per il superamento dei problemi delle persone anziane e sostenere e consolidare la comunita' solidale tra le generazioni.
3. Per tale ragione la SVP sostiene il movimento seniores SVP.
4. L'attivita' del movimento seniores si svolge secondo il regolamento approvato dall'esecutivo provinciale.

E) Organi delle parti sociali

§ 115.
Norme generali per gli organi delle parti sociali

1. La «Südtiroler Volkspartei» riconosce e sostiene la partnership sociale e approva norme particolari per gli organi delle parti sociali.
2. La «Südtiroler Volkspartei» mette a disposizione degli organi delle parti sociali i mezzi finanziari per la loro attivita'.

§ 116.
I lavoratori nella SVP

1. Per cogliere le iniziative nell'ambito politico sociale e sottoporre delle proposte per la soluzione dei problemi politico sociali, la «Südtiroler Volkspartei» sostiene l'organizzazione dei «Lavoratori nella SVP».
2. L'attivita' di queste commissioni si svolge sulla base del regolamento approvato dall'esecutivo provinciale.

§ 117.
Commissioni economiche

1. Per prendere iniziative sul piano economico e influire in particolare, mediante delle proposte specifiche agli organi della «Südtiroler Volkspartei», a favore dell'economia, la SVP sostiene le «Commissioni economiche nella SVP».
2. L'attivita' di tali commissioni si svolge sulla base del regolamento approvato dall'esecutivo provinciale.

§ 118.
Commissioni per la politica agricola

1. Per prendere iniziative nel settore agricolo e per elaborare delle proposte per la soluzione dei problemi dell'agricoltura, la SVP sostiene le «Commissioni per la politica agricola nell'SVP».
2. L'attivita' di tali commissioni si svolge sulla base del regolamento approvato dall'esecutivo provinciale.

§ 119.
Foro delle parti sociali

1. I rappresentanti delle tre commissioni sopra indicate costituiscono insieme il «Foro delle parti sociali».
2. E' compito di questo foro coordinare le attivita' in comune delle singole commissioni ed elaborare per la direzione provinciale del Partito delle proposte di soluzioni per i problemi comuni a piu' settori.
3. L'attivita' del foro delle parti sociali si svolge sulla base del regolamento approvato dall'esecutivo provinciale del Partito.

F) Organi consultivi

§ 120.
Commissioni SVP per Heimat, scuola, cultura e sport
Commissioni SVP per la politica comunale
Commissioni ambientali SVP

1. La «Südtiroler Volkspartei» approva e sostiene gli organi consultivi.
2. L'attivita' degli organi consultivi si svolge secondo il regolamento approvato dall'esecutivo provinciale del Partito.

§ 121.
Costituzione

A livello provinciale, circondariale e comunale nonche' nelle sezioni locali con piu' di 400 iscritti, da parte degli organi competenti e in collaborazione con le autorita' competenti, associazioni e organizzazioni, possono essere istituiti degli organi consultivi per i settori della scuola, della cultura, dello sport, dell'ambiente e della politica comunale.

§ 122.
Compiti

1. Gli organi consultivi indicati nel paragrafo precedente possono prendere iniziative nel proprio campo e sottoporre ai competenti organi del Partito delle proposte risolutive che vanno dettagliatamente circoscritte e motivate.
2. Inoltre tutti gli organi del Partito possono presentare agli organi consultivi determinate questioni per essere studiate, e chiedere a loro delle perizie.

G) Commissioni consultive

§ 123.

La «Südtiroler Volkspartei» approva e sostiene le commissioni consultive che vengono insediate con delibera dell'esecutivo del Partito e svolgono la loro attivita' sulla base del regolamento approvato dall'esecutivo provinciale del Partito.

V. NORME SPECIALI PER I LADINI

§ 124.
Zone specifiche nei circondari
della Val Punteria e di Bolzano

1. La Val Badia costituisce all'interno del circondario Val Punteria, Gardena all'interno del circondario di Bolzano, una propria zona. Gli esecutivi locali di tali zone costituiscono l'esecutivo zonale ed eleggono al loro interno, in base ai diritti di voto delle sezioni locali, il rispettivo presidente territoriale e il suo vice, nonche' il rappresentante di questi territori nell'esecutivo provinciale.
2. I presidenti zonali hanno seggio e diritto di voto nell'esecutivo provinciale.

§ 125.
Vicepresidente provinciale ladino

Il vicepresidente ladino viene proposto dai presidenti delle sezioni ladine e dai delegati degli esecutivi di sezione in seduta comune sulla base dei diritti di voto, e confermato dal congresso provinciale.

§ 126.
Esecutivo di collegamento

1. Per trattare i problemi in comune e per consultazioni e deliberazioni su questioni politiche rilevanti, i due territori ladini costituiscono un esecutivo di collegamento.
2. Fanno parte dell'esecutivo di collegamento:
a) il vicepresidente ladino provinciale in qualita' di presidente;
b) due presidenti di sezione e due sindaci SVP per ciascuno dei due territori;
c) i membri ladini dell'esecutivo provinciale;
d) i rappresentanti ladini nelle organizzazioni e negli organi della «Südtiroler Volkspartei» a livello provinciale.

§ 127.
Candidati propri per le elezioni

1. Nelle elezioni per il consiglio provinciale, per il Parlamento e per il Parlamento europeo, i ladini hanno il diritto di proporre propri candidati.
2. Le proposte vengono elaborate dall'esecutivo di collegamento e presentate in seduta comune di tutti gli esecutivi di sezione ladini, sotto la presidenza del vicepresidente provinciale ladino, sulla base dei relativi diritti di voto.
3. Le proposte presentate vengono quindi inoltrate, da parte dell'esecutivo di collegamento, all'esecutivo provinciale del Partito.

§ 128.
Assessore provinciale ladino

I candidati per la carica di assessore SVP ladino, scelti per chiamata esterna, vengono proposti all'esecutivo provinciale del Partito dai presidenti di sezione dei due territori ladini sulla base dei diritti di voto delle rispettive sezioni locali e d'intesa con il presidente della giunta provinciale secondo il paragrafo 25, punto 2, lettera b).

§ 129.
Rappresentante ladino nella direzione del Partito

Oltre al vicepresidente ladino, ai consiglieri ladini nel consiglio provinciale e nella giunta provinciale un rappresentante nominato dall'esecutivo di collegamento ha seggio e diritto di voto nella direzione del Partito.

VI. MANDATARI

1. Norme generali

§ 130.
Definizione

Per mandatari ai sensi del presente statuto si intendono i consiglieri comunali, provinciali, i parlamentari, i parlamentari europei nonche' i membri di governo a qualsiasi livello.

§ 131.
Elezioni primarie

Tutti i candidati per le elezioni politiche a qualunque livello possono essere individuati attraverso elezioni primarie secondo il paragrafo 90, lettere f) e g).
Per rafforzare la base e sostenere la partecipazione di tutti gli iscritti, di norma, per la nomina dei candidati di punta per le elezioni europee nonche' per tutte le candidature per i mandati politici a qualunque livello che non vengono determinati mediante voti di preferenza, vengono effettuate le elezioni primarie tra gli iscritti.

§ 132.
Campagna elettorale

Ciascun candidato e' tenuto a gestire la propria campagna elettorale secondo le direttive e secondo il regolamento elettorale del Partito, in modo da non recare danno ne' all'immagine del Partito ne' agli altri candidati in lizza.

2. Presentazione candidati per Parlamento e Parlamento europeo

§ 133.
Norme generali

L'esecutivo provinciale del Partito determina la lista definitiva dei candidati e ne decide l'ordine di successione.

§ 134.
Proposta di candidati

La presentazione dei candidati per il Parlamento e per il Parlamento europeo viene decisa in base ad un apposito regolamento elettorale approvato dall'esecutivo provinciale del Partito ai sensi del paragrafo 90, lettera g).

3. Presentazione dei candidati per il consiglio provinciale

§ 135.
Norme generali

1. L'esecutivo provinciale del Partito determina la lista definitiva dei candidati e ne decide l'ordine.
2. Per l'elezione del consiglio provinciale di norma viene presentata una lista composta dal massimo numero di candidati ammessi dalla legge.
3. Sulla lista dei candidati almeno uno deve appartenere al gruppo ladino.
4. I circondari determinano due terzi dei candidati, mentre i restanti candidati vengono determinati in base al § 136, comma 5 e 6, nonche' al § 137.

§ 136.
Procedura di nomina

1. Ciascun circondario determina, secondo le proposte degli esecutivi di sezione e i rispettivi diritti di voto, i 2/3 dei candidati che gli competono, in rapporto ai complessivi voti ottenuti dalla SVP nelle ultime elezioni precedenti identiche.
2. I candidati del circondario possono essere individuati anche mediante elezioni primarie tra gli iscritti in base al § 131, comma 1.
3. I candidati individuati secondo i commi 1 e 2 sono vincolanti e vengono inseriti nella lista provinciale dei candidati.
4. Possono proporre candidati anche le associazioni e le organizzazioni che pero' non sono vincolanti per l'esecutivo provinciale.
5. Sono inoltre vincolanti per l'esecutivo provinciale due candidati proposti dal movimento giovanile in base a elezioni primarie. Il relativo regolamento elettorale viene approvato dall'esecutivo provinciale su proposta della direzione del movimento giovanile ai sensi del paragrafo 90, lettera g).
6. Per i candidati non determinati secondo i commi 1, 2 e 5 dell'art. 137, il Presidente del Partito, d'accordo con il candidato di punta designato e con la Direzione del Partito, sottopone all'esecutivo provinciale una proposta complessiva incluso l'ordine, che deve essere approvata a maggioranza dei due terzi dagli aventi diritto al voto presenti. Se la proposta complessiva non dovesse ottenere la maggioranza richiesta, i candidati vengono nominati dall'esecutivo provinciale sulla base del § 25, comma 1, che ne stabilisce anche l'ordine.

§ 137.
Presentazione candidati ladini

1. I candidati ladini vengono proposti dall'esecutivo di collegamento ai sensi del paragrafo 127, punti 2 e 3.
2. Se viene presentato un solo candidato, esso e' vincolante per l'esecutivo provinciale. Se vi sono piu' proposte, allora e' vincolante per l'esecutivo provinciale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

§ 138.
Comizi elettorali

Il piano di presenza dei candidati nei comizi elettorali viene deciso da una commissione insediata dalla direzione del Partito; la commissione deve rispettare, quanto possibile, le proposte degli esecutivi di sezione.
4. Doveri dei mandatari in provincia, Parlamento e Parlamento europeo

§ 139.
Norme generali

1. L'elezione del mandatario richiede a quest'ultimo impegno e massimo senso di responsabilita'.
2. I mandatari sono tenuti a dedicarsi al mandato e di ridurre al minimo un'eventuale attivita' professionale che non deve essere in contrasto con il mandato o ostacolarlo.

§ 140.
Dichiarazione di impegno

I candidati, con l'accettazione del mandato, sottoscrivono una dichiarazione con la quale si impegnano a rispettare la disciplina di Partito e di gruppo e le delibere del Partito.

§ 141.
Contributi al Partito

I mandatari devolvono al Partito una parte della loro dieta, l'ammontare della quale viene fissata dalla Direzione del Partito, sentito il gruppo.

§ 142.
Impegni politici di Partito

I mandatari devono stare a disposizione del Partito per riunioni, assemblee civiche, appuntamenti con singoli elettori e supplenze e si impegnano di tenere stretti contatti con le sezioni locali.
I mandatari si impegnano inoltre di tener conto nelle proprie decisioni dei pareri espressi dai competenti organi di Partito a tutti i livelli.

§ 143.
Appartenenza ai circondari

Ciascun mandatario puo' far parte di un solo circondario e cioe' di quello, nel quale e' iscritto a una sezione locale.

§ 144.
Presidenti di gruppi in provincia, regione e Parlamento

1. I parlamentari eleggono al proprio interno, su proposta dei deputati un presidente del gruppo nella Camera dei deputati, e su proposta dei senatori un presidente del gruppo nel Senato.
2. I consiglieri provinciali eleggono al proprio interno, il presidente del gruppo consiliare in provincia e il presidente del gruppo consiliare in regione.
3. Essi hanno il compito di riferire agli organi di Partito sull'attivita' del gruppo in provincia, regione e Parlamento.

§ 145.
Assessore per chiamata esterna

Gli impegni elencati in questa sezione valgono, per quanto applicabili, anche per gli assessori della SVP assegnati per chiamata esterna.

5. Mandatari nei comuni

§ 146.
Presentazione candidati a livello comunale

1. La presentazione della lista SVP oppure di piu' liste SVP, la nomina dei candidati per la carica di sindaco e del consiglio comunale, viene effettuata dall'esecutivo di sezione rispett. all'esecutivo di coordinamento secondo le direttive emesse dall'esecutivo provinciale del Partito ai sensi del paragrafo 50, lettera f).
2. Contro tali delibere puo' essere inoltrato ricorso ad una commissione composta dal presidente di sezione, dal competente presidente dell'esecutivo di coordinamento, dal competente presidente del circondario, dal presidente del Partito e dal segretario provinciale.
3. La commissione, sentite le parti interessate, prende decisione definitiva.

§ 147.
Elezione del sindaco

1. Nella presentazione delle liste comunali nei comuni, in cui l'elezione di un sindaco SVP non appare a rischio, va garantita la nomina di piu' candidati per la carica di sindaco.
2. Nei comuni etnicamente sensibili va rispettato il pluralismo dei candidati in fase di costituzione della lista, anche se poi viene messo in lista un solo candidato.

§ 148.
Dovere di informazione e di audizione

1. I mandatari SVP nei comuni sono tenuti a informare regolarmente l'esecutivo locale o/e l'esecutivo di coordinamento sulla politica comunale e di mettere a sua disposizione le rispettive documentazioni.
2. Prima di trattare importanti punti all'ordine del giorno, e tra di essi il bilancio comunale e il piano regolatore, questi temi vanno deliberati in seduta comune del gruppo SVP in consiglio comunale e dell'esecutivo di sezione o/e dell'esecutivo di coordinamento.

§ 149.
Contributi al Partito

1. I mandatari SVP nel comune devolvono una quota delle loro diete al Partito, eccetto i gettoni di presenza.
2. L'ammontare di questa quota viene fissato dalla direzione del Partito, sentita la giunta per le questioni comunali.

§ 150.
Altri doveri dei mandatari comunali

Tutti gli altri doveri dei mandatari nel comune vengono fissati nelle direttive emanate dall'esecutivo provinciale del Partito e nel regolamento elettorale.

VII. PATRIMONIO E FINANZE

§ 151.
Principi generali

1. Il patrimonio della «Südtiroler Volkspartei» e' indivisibile.
2. La SVP adotta regolare contabilita' secondo gli standard del diritto civile generalmente riconosciuti. La contabilita' si estende a tutto il Partito. La gestione delle sezioni locali puo' rimane esclusa dalla contabilita' del Partito. In questo caso e' la sezione locale a tenere la contabilita' adeguata delle finanze da essa amministrate.
3. Nel caso di scioglimento di sezione locale e' la sezione locale stessa a essere responsabile di eventuali perdite.
4. Nel caso di scioglimento di un circondario l'amministrazione di eventuali beni patrimoniali, dopo aver coperto tutte le perdite e i debiti, passa alla direzione provinciale del Partito.

§ 152.
E n t r a t e

1. I mezzi necessari all'adempimento dei doveri del Partito vengono reperiti da:
a) quote degli iscritti;
b) contributi dei mandatari a livello europeo, nazionale, provinciale, comunale e di altri enti;
c) offerte e donazioni;
d) attribuzioni previste per legge.

§ 153.
Commissione finanze

1. Per la valutazione corrente delle finanze di Partito e per l'approvazione del bilancio di previsione, per il finanziamento di grandi progetti e per le spese straordinarie, la Direzione del Partito insedia una propria commissione delle finanze.
2. La commissione delle finanze e' composta di tre membri che vengono proposti dal presidente del Partito ed eletti dalla Direzione.

§ 154.
Rendiconto annuale

1. La segreteria provinciale elabora il rendiconto annuale entro il termine di centoventi giorni dalla fine dell'esercizio, previsto dal codice di diritto civile, art. 2364, comma 2.
2. Il rendiconto viene esaminato da almeno due revisori dei conti e presentato quindi alla direzione del Partito per l'approvazione.

§ 155.
Rendicontazione degli uffici circondariali

Gli uffici circondariali rendono conto mensilmente alla segreteria provinciale.

§ 156.
Determinazione delle quote associative
e delle quote degli iscritti sostenitori

L'ammontare delle quote per gli iscritti e delle quote minime degli iscritti sostenitori viene determinato dalla Direzione del Partito.

§ 157.
Raccolta delle quote

1. Le quote associative vengono raccolte annualmente dai membri dell'esecutivo di sezione, dai funzionari e dai mandatari nonche' dagli incaricati degli esecutivi di sezione. La tessera viene consegnata direttamente all'iscritto oppure ad un membro della famiglia.
2. Il presidente di sezione consegna le quote all'ufficio del circondario competente.
3. La conferma dell'avvenuta consegna costituisce la base per l'assegnazione dei diritti di voto. Data di scadenza e' il 31 maggio di ciascun anno.

§ 158.
Contributi spese per le sezioni locali

1. L'esecutivo di sezione puo' trattenere una parte delle quote associative per le spese da sostenere da parte della sezione.
2. In piu', la sezione riceve una parte delle quote pagate dai mandatari SVP nel consiglio comunale.
3. L'ammontare di tali contributi viene unitariamente stabilito dalla Direzione del Partito.

VIII. COMMISSIONE ARBITRALE

§ 159.
Composizione

1. La commissione arbitrale e' composta di sette membri ordinari e sette membri supplenti, cioe' un membro per circondario.
2. Il membro ordinario in caso di impedimento viene sostituito dal membro supplente dello stesso circondario.
3. Tutti i membri della commissione arbitrale devono essere iscritti al Partito e non possono ricoprire altre cariche in seno al Partito.
4. Tutti i membri devono inoltre possedere i necessari requisiti morali e umani, per poter decidere in modo imparziale e non influenzato.

§ 160.
Nomina, durata in carica, presidenza

1. La commissione arbitrale viene nominata dall'esecutivo provinciale del Partito mediante votazione.
2. La presentazione dei candidati da parte della direzione del Partito avviene su proposta delle direzioni circondariali.
3. La commissione arbitrale rimane in carica per tre anni.
4. I membri della commissione eleggono al proprio interno il presidente e il suo sostituto.

§ 161.
Compiti

La commissione arbitrale decide definitivamente e inoppugnabilmente in merito a:
a) controversie sull'interpretazione e osservazione dello statuto del Partito e dei regolamenti interni.
b) controversie concernenti il comportamento dei mandatari, dei candidati nelle elezioni, dei funzionari nonche' dei fatti che possono danneggiare il buon nome del Partito;
c) controversie riguardanti l'assunzione e la permanenza nel Partito;
d) controversie tra gli iscritti se queste investono gli interessi del Partito.

§ 162.
Sanzioni

La commissione arbitrale puo' deliberare, tra l'altro, le seguenti sanzioni:
a) ammonimento e rimprovero interno;
b) ammonimento e rimprovero pubblico;
c) destituzione dalle funzioni di Partito;
d) annullamento di elezioni interne di Partito;
e) dichiarazione di perdita del diritto di candidatura per la SVP;
f) dichiarazione di decadenza del mandato sulla lista SVP;
g) esclusione dal Partito.

§ 163.
Durata delle sanzioni

1. Le sanzioni possono essere deliberate limitate nel tempo oppure durature.
2. Nel caso di sanzioni limitate nel tempo la commissione arbitrale decide la durata delle stesse.

§ 164.
Decisioni definitive e provvedimenti interinali

1. Tutte le decisioni della commissione arbitrale sono definitive.
2. La commissione arbitrale puo' prendere, nell'ambito delle proprie competenze, anche dei provvedimenti interinali.

§ 165.
Misure legali

La commissione arbitrale, in tutti i suoi ambiti di competenza, decide anche sull'avvio di eventuali misure legali.

§ 166.
Principio di istanza

1. La commissione arbitrale agisce solo su istanza.
2. Hanno diritto di istanza tutti gli iscritti e gli organi/esecutivi del Partito.

§ 167.
Termini per istanze e decisioni

1. Le istanze indirizzate alla commissione arbitrale devono essere presentate alla sede del Partito entro un termine di scadenza di quarantacinque giorni dopo il verificarsi del fatto.
2. La commissione arbitrale deve prendere la propria decisione entro sessanta giorni dalla data della presentazione dell'istanza. Se si rende necessaria l'assunzione delle prove, questo termine viene prolungato di altri sessanta giorni.

§ 168.
Ordinamento procedurale

1. Il procedimento davanti alla commissione arbitrale si svolge secondo il regolamento approvato dall'esecutivo del Partito.
2. Le riunioni della commissione arbitrale non sono pubbliche.

IX. CARICHE ONORARIE E ONORIFICENZE

A) Cariche onorarie

§ 169.
Presidente onorario

Su proposta dell'esecutivo provinciale del Partito, il congresso puo' nominare per acclamazione, un Presidente onorario con seggio e diritto di voto nella direzione e nell'esecutivo provinciale del Partito.

B) Onorificenze

§ 170.
Iscrizione onoraria

L'esecutivo provinciale del Partito puo' assegnare a collaboratori meritevoli e sostenitori della SVP all'interno e all'estero la qualita' di socio onorario.

§ 171.
Regolamento delle onorificenze

Il regolamento delle onorificenze viene deliberato all'esecutivo provinciale del Partito.

X. DISPOSIZIONI FINALI

§ 172.
Scioglimento del Partito

1. Lo scioglimento del Partito avviene mediante delibera del congresso provinciale, il quale deve decidere anche del patrimonio.
2. La delibera deve essere presa a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto di voto.
3. In caso di scioglimento d'ufficio le decisioni suo patrimonio vengono prese dalle persone che per ultime hanno fatto parte della direzione provinciale del Partito.

§ 173.
Approvazione ed entrata in vigore dello statuto

1. Il presente statuto venne approvato dal settimo congresso straordinario il 28 marzo del 2009 ed entra immediatamente in vigore.
2. La carica dell'attuale presidente del Partito come anche dei suoi vicepresidenti termina in occasione del congresso provinciale successivo al congresso che ha approvato lo statuto e nel quale avranno luogo le nuove elezioni.
3. Il congresso da incarico alla direzione del Partito di coordinare il testo ivi compresi i necessari adeguamenti tecnici dello statuto alle modifiche decise in data odierna.
4. Il vecchio statuto, con l'entrata in vigore del nuovo statuto, non ha piu' validita'.
(Omissis).
Statut der Südtiroler Volkspartei

Parte di provvedimento in formato grafico

 

STATUTO DEL «MOVIMENTO POLITICO "FORZA ITALIA"»

Parte 1

LE FINALITA' E I SOCI DI «FORZA ITALIA»

Art. 1.
Finalita'

Il movimento politico «Forza Italia» e' una associazione di cittadini che si riconoscono negli ideali propri delle tradizioni democratiche liberali, cattolico liberali, laiche e riformiste europee. Essi ispirano la loro azione politica ai valori universali di liberta', giustizia e solidarieta' concretamente operando a difesa del primato della persona in ogni sua espressione, per lo sviluppo di una moderna economia di mercato e per una corretta applicazione del principio di sussidiarieta'.

Art. 1-bis.
Denominazione, sede sociale e simbolo

La denominazione sociale e' «Movimento politico "Forza Italia"». La denominazione puo' essere modificata secondo le procedure dell'art. 74.
La sede legale del Movimento e' fissata in Roma, a piazza di San Lorenzo in Lucina n. 4, e puo' essere modificata con delibera del Comitato di presidenza.
Il simbolo del Movimento e' costituito da un cerchio di colore blu contenente bandiera sventolante suddivisa in due campi, l'uno in alto verde, l'uno in basso rosso, separati con linea obliqua bianca; scritta forza italia in carattere maiuscolo bianco; la parola forza in campo verde, la parola italia in campo rosso. Il simbolo puo' essere modificato dal Comitato di presidenza.
Alle eventuali modifiche della sede legale e del simbolo non si applicano le procedure di cui all'art. 74.

Art. 2.
S o c i

Sono soci del movimento politico «Forza Italia» i cittadini italiani di eta' maggiore di quattordici anni che, condividendo i principi ed il programma politico del Movimento, vi abbiano formalmente aderito in ottemperanza alle disposizioni contenute nel regolamento predisposto dal responsabile nazionale organizzazione ed approvato dal Comitato di presidenza.
La domanda di adesione comporta la condivisione dei principi e dei programmi del Movimento e l'impegno a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi secondo le attitudini e capacita' di ognuno, anche tramite la partecipazione ai club «Forza Italia».
Spetta al Comitato di presidenza decidere sulla compatibilita' tra l'adesione a «Forza Italia» e l'appartenenza ad organizzazioni che svolgono attivita' politiche di rilievo.

Art. 3.
Modalita' di adesione

La domanda di adesione va compilata e sottoscritta su apposito modulo e deve recare la firma di almeno un socio presentatore. La presentazione della domanda comporta il versamento della quota associativa annuale secondo le norme previste dal regolamento di cui all'art. 2.
Qualora la domanda di adesione venga accolta, la qualifica di socio si intende assunta a decorrere dalla data di versamento della quota associativa.
Coloro che siano stati soci di «Forza Italia» nei tre anni precedenti, ed abbiano perso tale qualifica per mancato rinnovo, dimissioni o provvedimento probivirale, qualora intendano nuovamente aderire al Movimento dovranno segnalare sulla domanda tale circostanza. Coloro che si trovano in tale condizione non possono esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo nella prima votazione successiva alla reiscrizione per ciascun livello di elezione (comunale, circoscrizionale, provinciale e cittadino, congressuale).
La mancata segnalazione della condizione di cui al precedente comma 3 e' causa di non accoglimento della domanda, ovvero, se rilevata successivamente all'accoglimento, di espulsione.

Art. 3-bis.
La Commissione di garanzia

Il Comitato di presidenza nomina la Commissione di garanzia alla quale e' devoluta la competenza a decidere in ultima istanza sulle controversie relative all'assunzione della qualifica di socio, nonche' alla decadenza da tale qualifica se conseguente al mancato versamento della quota associativa.
La Commissione di garanzia e' composta da sette membri, che rimangono in carica tre anni. La commissione elegge nel proprio seno un Presidente, che rimane in carica tre anni.
Per la designazione dei membri della Commissione di garanzia il Comitato di presidenza procede con voto segreto individuale limitato ai 3/4 degli eligendi. Tale votazione non viene effettuata se il Presidente del Movimento formula una proposta che raccoglie l'unanimita' dei consensi. In tal caso e' consentita l'approvazione per alzata di mano.
La commissione opera mediante le procedure definite dal regolamento.

Art. 4.
Diritti e doveri dei soci

I soci partecipano alle attivita' del Movimento in tutte le sue espressioni ed esercitano i diritti di elettorato attivo e passivo secondo le norme dello statuto e le disposizioni regolamentari, a condizione di essere in regola con il versamento della quota associativa annuale.
Ogni socio e' tenuto, nello svolgimento di attivita' inerenti allo scopo associativo, al rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle delibere degli organi direttivi.
Ogni socio si impegna alla massima lealta' nei confronti di «Forza Italia» e a tenere comportamenti ispirati al rispetto della dignita' degli altri soci.

Art. 5.
Perdita della qualita' di socio

La qualita' di socio del movimento politico si perde nei seguenti casi:
a) dimissioni
b) mancato rinnovo
c) espulsione
Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto, inviate alla sede centrale ed hanno effetto immediato. L'ufficio nazionale soci provvede a darne comunicazione agli organi periferici interessati.
Le dimissioni estinguono eventuali procedimenti in corso dinanzi ai probiviri.
Il mancato rinnovo conseguente all'omesso pagamento della quota nei termini previsti comporta la decadenza dalla qualita' di socio.
L'espulsione viene inflitta in seguito a procedimento disciplinare.

Art. 6.
Elettorato attivo e passivo

Il diritto di elettorato attivo e il diritto di elettorato passivo sono esercitati dai soci che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e si acquisiscono decorsi i termini di accoglimento della domanda di adesione previsti dal regolamento.

Art. 7.
Quote associative decadenza per mancato rinnovo
esercizio del diritto di voto

Il Comitato di presidenza entro il mese di novembre di ogni anno determina l'ammontare delle quote associative per l'anno successivo.
Il versamento della quota associativa deve avvenire di norma entro il mese di marzo. Il mancato versamento entro il 30 novembre determina la decadenza automatica dalla qualita' di socio. Il diritto di voto nelle assemblee, puo' essere esercitato solo dai soci che abbiano gia' versato la quota per l'anno in corso.

Art. 8.
Esercizio dei diritti associativi e trasferimenti

L'adesione al movimento politico «Forza Italia» comporta l'esercizio dei diritti associativi, ed in particolare l'eleggibilita' ad ogni carica all'interno del Movimento, salvo i limiti di cui all'art. 6.
L'elettorato attivo nelle assemblee di primo grado viene esercitato nell'ambito del comune e della provincia in cui il socio risiede. In caso di trasferimento di residenza il socio e' tenuto ad informare l'ufficio nazionale soci che provvede alle necessarie comunicazioni alle varie sedi territoriali di provenienza e di destinazione.

Art. 9.
Pubblicita' e aggiornamento dell'elenco dei soci

L'elenco dei soci non e' segreto.
Tutte le operazioni riguardanti le adesioni ed i rinnovi sono svolte dall'ufficio nazionale soci sotto la diretta responsabilita' del responsabile nazionale organizzazione.
L'ufficio nazionale soci conserva e aggiorna il registro generale dei soci. Comunica periodicamente alle varie sedi territoriali tutte le variazioni riguardo la situazione dei soci.
I responsabili di ciascuna articolazione territoriale del Movimento, sulla base di tali comunicazioni, mantengono aggiornato l'elenco ad essi relativo.
Il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali sono assicurati dal regolamento pubblicita' elenco soci, che e' approvato a maggioranza assoluta dal Comitato di presidenza e deve garantire piena conformita' a quanto previsto dal «Codice in materia di protezione dei dati personali», di cui al decreto legislativo n. 196/2003.
In particolare, tale regolamento deve disciplinare:
1) la composizione, la tenuta e le forme di pubblicita' dell'elenco dei soci;
2) le modalita' di accesso ai dati contenuti nell'elenco dei soci da parte dei dirigenti di ciascun livello territoriale, degli eletti, ed eventualmente dei candidati di «Forza Italia» a cariche istituzionali. In ogni caso nessun accesso ai dati e' possibile al di fuori delle fattispecie disciplinate dal regolamento;
3) le forme nelle quali la Commissione di garanzia di cui all'art. 3-bis vigila sull'utilizzo dei dati contenuti nell'elenco dei soci e decide in caso di contestazioni.
Lo stesso regolamento deve inoltre garantire, con criteri analoghi, la protezione dei dati personali di coloro, persone fisiche o giuridiche, che versano contributi al Movimento, nonche' del personale dipendente e dei collaboratori a qualsiasi titolo.
In ogni caso, nessun utilizzo del recapito postale, telefonico o telematico del socio potra' essere effettuato se non previa autorizzazione della persona interessata all'atto dell'adesione.

Art. 9-bis.
Parita' di genere

In attuazione dell'art. 51 della Costituzione, «Forza Italia» persegue l'obiettivo della parita' tra i sessi negli organismi collegiali e per le cariche elettive.
Gli organismi collegiali sono formati attraverso procedure definite dai regolamenti, tali da garantire che nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore ad un terzo. Esclusivamente a questo fine, i regolamenti possono prevedere un ampliamento del numero totale dei membri previsti in ciascun organo collegiale dal presente statuto, ad eccezione dei delegati ai congressi. Per i collegi probivirali e la Commissione di garanzia si applicano le norme di cui all'art. 14-bis lettera a).
Nella competizione per le cariche elettive e' garantita la partecipazione, in condizioni di parita' di donne e uomini. Fatte salve le prescrizioni di legge, in nessuna lista di candidati presentata da «Forza Italia» in occasione di competizioni elettorali, uno dei due generi puo' essere rappresentato in proporzione inferiore a un terzo.

Parte 2

GLI ORGANI E LA STRUTTURA

Art. 10.
Organi nazionali

Sono organi nazionali di «Forza Italia»:
1) il Congresso nazionale;
2) il Presidente;
3) il Consiglio nazionale;
4) il Comitato di presidenza;
5) la Conferenza dei coordinatori regionali;
6) l'Amministratore nazionale;
7) il Collegio nazionale dei probiviri.

Art. 11.
Struttura nazionale

Coordinano ed attuano le delibere degli organi nazionali i responsabili nazionali dei settori:
organizzazione;
enti locali;
dipartimenti;
comunicazione ed immagine;
formazione.
Il Presidente, sentito il Comitato di presidenza, puo' istituire nuovi settori oltre a quelli indicati al comma precedente.

Art. 12.
Organi regionali

Sono organi regionali di «Forza Italia»:
1) il coordinatore regionale;
2) il Comitato regionale;
3) il Consiglio regionale;
4) il Collegio regionale dei probiviri.

Art. 13.
Organi periferici

Sono organi periferici di «Forza Italia»:
1) nelle provincie:
il congresso provinciale;
il coordinatore provinciale;
il comitato provinciale;
2) nei comuni:
l'assemblea comunale;
il coordinatore comunale;
il comitato comunale;
3) nelle citta' indicate all'art. 30:
il congresso di grande citta';
il coordinatore cittadino;
il comitato cittadino;
l'assemblea di circoscrizione;
i coordinatori di circoscrizione.

Art. 14.
Validita' delle delibere

Gli organi collegiali deliberano a maggioranza dei presenti, salvo che sia diversamente disposto.

Art. 14-bis.
Metodi elettorali

Al fine di garantire la democrazia interna, il pluralismo e il rispetto delle minoranze, nelle elezioni interne sono utilizzati i seguenti metodi:
a) metodo del voto limitato. I candidati non sono raggruppati in liste. Tutti i soci sono eleggibili, a condizione che - ove previsto dai regolamenti - la candidatura sia stata depositata nelle forme e nei termini stabiliti. Ogni votante puo' indicare sulla scheda i nomi dei soci che desidera votare, in numero non superiore a una percentuale degli eligendi prevista di volta in volta dallo statuto e dai regolamenti. Risultano eletti coloro che hanno ricevuto il maggior numero di voti, fino a completamento del numero degli eligendi. In caso di parita', viene scelto il candidato con maggiore anzianita' di adesione a «Forza Italia» e in caso di ulteriore parita' il piu' anziano d'eta'. Non e' previsto alcun quorum minimo di voti.
Qualora nell'organo collegiale cosi' eletto uno dei due sessi risulti rappresentato per una quota inferiore a un terzo del totale, si esclude, fra coloro che risulterebbero eletti, il meno votato fra gli appartenenti al genere piu' rappresentato, e si sostituisce con il piu' votato fra i non eletti, appartenente al genere meno rappresentato. Quest'operazione viene ripetuta fino a quando il genere meno rappresentato non abbia superato la soglia di un terzo del totale. Qualora non vi siano, fra coloro che hanno ottenuto voti, appartenenti al genere meno rappresentato in numero sufficiente, si ripete la votazione, limitatamente al numero di seggi che non e' stato possibile ricoprire. In questo caso possono essere validamente votati solo appartenenti al genere meno rappresentato;
b) metodo D'Hondt. I candidati sono raggruppati in liste. Le liste devono essere depositate in anticipo nelle forme e nei termini previsti dai regolamenti. L'attribuzione dei seggi si effettua dividendo il numero dei voti di ciascuna lista per i successivi divisori interi, fino al numero totale di seggi da attribuire. Si scelgono i quozienti piu' alti fra quelli cosi' ottenuti, in numero eguale a quello dei seggi da attribuire. Una volta scelti, si dispongono in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista, avra' tanti consiglieri quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. In caso di parita' di quoziente, viene scelto il candidato con maggiore anzianita' di adesione a «Forza Italia» e in caso di ulteriore parita' il piu' anziano d'eta';
c) alzata di mano o acclamazione. In tutte le elezioni previste dal presente statuto e' sempre possibile procedere per alzata di mano o per acclamazione, qualora non ci siano obiezioni, nel solo caso in cui il numero dei candidati proposti ad un organo sia pari o inferiore al numero degli eligendi.

Parte 3

GLI ORGANI E LE FUNZIONI NAZIONALI

Art. 15.
Il Congresso nazionale

Il Congresso nazionale e' la piu' alta assise del Movimento, definisce ed indirizza la linea politica di «Forza Italia».
Elegge il Presidente, sei membri del Comitato di presidenza, cinquanta membri del Consiglio nazionale.
Compete al Congresso nazionale modificare il presente statuto, secondo quanto stabilito dall'art. 74.
Il Congresso nazionale si riunisce in via ordinaria almeno ogni tre anni; e' convocato dal Presidente su delibera del Comitato di presidenza che ne stabilisce il luogo, la data e l'ordine del giorno.

Art. 16.
Composizione del Congresso nazionale

Partecipano al Congresso nazionale con diritto di voto:
a) i delegati eletti nei congressi provinciali e di grande citta';
b) i delegati rappresentanti dei soci residenti all'estero con un massimo di cento delegati;
c) i soci del Movimento che siano:
parlamentari nazionali ed europei;
deputati regionali e consiglieri regionali;
presidenti o vice presidenti di provincia;
capigruppo nei consigli provinciali;
sindaci delle citta' con oltre 15.000 abitanti;
capigruppo nei consigli comunali delle citta' capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
coordinatori regionali;
coordinatori provinciali;
coordinatori cittadini;
delegati di circoscrizione delle grandi citta';
dirigenti nazionali degli uffici clubs e promotori Azzurri;
responsabili nazionali di «Forza Italia» giovani per la liberta', di «Forza Italia» azzurro donna, di «Forza Italia» seniores.
Le modalita' di calcolo e di individuazione dei delegati di cui alle lettere a) e b) sono previste da apposito regolamento, che deve tenere conto - per quanto riguarda la lettera a) - dei voti ottenuti da «Forza Italia» alle piu' recenti elezioni europee o politiche per la Camera dei deputati, nonche' del numero di aderenti di ciascuna provincia.
Non sono ammesse deleghe.

Art. 17.
Operazioni preliminari al Congresso nazionale

Il Comitato di presidenza fissa il luogo, la data e l'ordine del giorno del Congresso nazionale.
Almeno novanta giorni prima della data fissata:
a) nomina una commissione alla quale sono demandate tutte le questioni e le controversie relative allo svolgimento delle assemblee locali ed alle elezioni dei delegati e la determinazione del numero dei delegati da eleggere nelle singole assemblee, in base al criterio stabilito dall'articolo precedente;
b) determina con regolamento i delegati da eleggere in rappresentanza dei soci residenti all'estero;
c) detta le norme regolamentari relative allo svolgimento del congresso con particolare riferimento alla costituzione dei seggi elettorali, alle modalita' per la presentazione delle candidature, per le votazioni e per lo spoglio delle schede relative all'elezione del Presidente, dei membri elettivi del Comitato di presidenza e del Consiglio nazionale secondi i criteri di cui al successivo comma 3;
d) detta ogni ulteriore disposizione ritenuta utile.
Il regolamento congressuale deve prevedere i seguenti criteri:
1) l'elezione del Presidente del Movimento, dei Membri del Comitato di presidenza e dei consiglieri nazionali avviene di norma a scrutinio segreto;
2) l'elezione del Presidente avviene mediante schede. E' eletto Presidente chi abbia conseguito il maggior numero di voti, purche' non inferiore al 40% degli aventi diritto;
3) i membri del Comitato di presidenza e del Consiglio nazionale sono eletti sulla base di liste, mediante applicazione del metodo D'Hondt;
4) nelle elezioni di cui ai numeri precedenti, la Presidenza del congresso puo' autorizzare il voto per acclamazione o per alzata di mano, qualora i candidati per una carica siano in numero pari o inferiore agli eligendi.
Le nomine dei delegati rimangono valide anche in caso di eventuale rinvio del Congresso nazionale, purche' lo stesso abbia luogo entro l'anno solare.

Art. 18.
Svolgimento del Congresso nazionale

Il congresso nomina il Presidente del congresso, l'ufficio di presidenza, la commissione verifica poteri, i componenti dei seggi ed i questori.
Le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto.
Il numero legale e' presunto salvo che per le deliberazioni in cui e' espressamente previsto un quorum di presenti o di voti.
Il regolamento del Congresso nazionale definisce le modalita' di verifica del numero legale e gli effetti conseguenti.

Art. 19.
Il Presidente

Il Presidente del movimento politico «Forza Italia» e' eletto dal Congresso nazionale secondo le modalita' previste da apposito regolamento.
Resta in carica tre anni e puo' essere rieletto.
Il Presidente dirige il Movimento e lo rappresenta in tutte le sedi istituzionali e politiche. Convoca e presiede il Comitato di presidenza, il Consiglio nazionale, e il Congresso nazionale.
Nomina sei membri del Comitato di presidenza. Nomina i responsabili nazionali di settore. Nomina i coordinatori regionali.
Puo' inoltre delegare specifiche funzioni.
In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente, il Comitato di presidenza convoca immediatamente il Consiglio nazionale che provvede alla sua sostituzione temporanea per il periodo strettamente necessario per la convocazione del Congresso nazionale.

Art. 20.
La Consulta del Presidente

Il Presidente puo' avvalersi della collaborazione di una Consulta costituita da esponenti, anche esterni al Movimento, di alto prestigio e rilevanza politica, culturale, professionale e sociale.
La Consulta, nominata dal Presidente, ha il compito di fornirgli indicazioni e proposte nonche' di elaborare studi ed approfondimenti sui principali temi di carattere politico.

Art. 21.
Il Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale promuove e coordina l'azione politica del Movimento secondo gli indirizzi programmatici dettati dal Congresso nazionale.
Il Consiglio nazionale e' presieduto dal Presidente o da un suo delegato.
Elegge ogni tre anni il Collegio nazionale dei probiviri.
Sono membri del Consiglio nazionale i soci che siano:
a) il Presidente;
b) i cinquanta soci del Movimento eletti ogni tre anni dal Congresso nazionale secondo le modalita' previste dal regolamento;
c) componenti del Comitato di presidenza;
d) ex Presidenti del Consiglio, ex Presidenti di Camera, Senato e Parlamento europeo;
e) deputati, senatori e parlamentari europei;
f) coordinatori regionali;
g) presidenti delle giunte regionali o, in mancanza, vice Presidenti;
h) presidenti delle assemblee regionali;
i) coordinatori provinciali;
j) presidenti di giunta provinciale;
k) coordinatori cittadini;
l) sindaci dei capoluoghi di provincia, o delle citta' con oltre 50.000 abitanti;
m) capigruppo dei consigli regionali;
n) i dirigenti nazionali dell'ufficio clubs e dei promotori Azzurri;
o) il responabile nazionale di «Forza Italia» giovani per la liberta';
p) il responsabile nazionale di «Forza Italia» azzurro donna;
q) il responsabile nazionale «Forza Italia» seniores;
r) il presidente del Collegio nazionale dei probiviri;
s) il Presidente della Commissione di garanzia.
Partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio nazionale, senza diritto di voto, ma con facolta' di prendere la parola, e sempre che non ne facciano parte ad altro titolo, i membri del Collegio nazionale dei probiviri, i membri della Commissione di garanzia, i dirigenti degli uffici nazionali.
Il Presidente puo' invitare al Consiglio nazionale rappresentanti di associazioni di comune ispirazione ideale con il movimento politico e personalita' del mondo politico e culturale. Gli invitati hanno diritto di intervento. In caso di perdita della qualita' di socio o impedimento permanente di un membro elettivo, questo viene sostituito da colui che, nella relativa elezione, sia risultato primo dei non eletti.
In caso di parita' di voti, prevale l'anzianita' di iscrizione al Movimento e, in subordine, l'eta' anagrafica.
I membri elettivi del Consiglio nazionale rimangono in carica tre anni, ovvero fino al successivo Congresso nazionale. I membri di diritto rimangono in carica fino a quando rivestono il ruolo in ragione del quale partecipano al Consiglio nazionale.

Art. 22.
Convocazione del Consiglio nazionale

Il Presidente convoca il Consiglio nazionale in via ordinaria almeno due volte all'anno.
Il Consiglio nazionale e' convocato altresi' ogni volta che lo richieda almeno ¼ dei suoi componenti. La richiesta, sottoscritta da tutti gli interessati e corredata dall'ordine del giorno da porre in discussione, deve essere presentata al Presidente del Movimento che fissa la data ed il luogo del Consiglio nazionale e provvede alla convocazione entro sessanta giorni.

Art. 23.
Il Comitato di presidenza

Il Comitato di presidenza da' attuazione alle deliberazioni del Congresso nazionale e del Consiglio nazionale. Coordina le attivita' del Movimento e dei gruppi parlamentari.
Il Comitato di presidenza e' composto da:
1) il Presidente del Movimento;
2) sei membri eletti dal Congresso nazionale;
3) i capigruppo di Senato, Camera e Parlamento europeo;
4) sei membri nominati dal Presidente stesso;
5) l'Amministratore nazionale;
6) i responsabili nazionali dei settori di cui all'art. 11;
7) il segretario della Conferenza dei coordinatori regionali;
8) i presidenti o i vicepresidenti del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e del Parlamento europeo aderenti a «Forza Italia»;
9) i presidenti delle giunte regionali aderenti a «Forza Italia»;
10) tre membri della Conferenza dei coordinatori regionali, nominati dal Presidente.
I componenti elettivi del Comitato di presidenza e quelli nominati dal Presidente, di cui ai numeri 2 e 4 del precedente comma, restano in carica tre anni, ovvero fino al successivo Congresso nazionale. I componenti di diritto rimangono in carica fino a quando rivestono il ruolo in ragione del quale partecipano al Comitato di presidenza.
Il Comitato di presidenza in particolare:
approva il conto preventivo ed il rendiconto consuntivo del movimento politico;
nomina i revisori dei conti per le verifiche contabili secondo quanto previsto dall'art. 47;
emana tutte le norme regolamentari necessarie per l'attuazione dello statuto.
Possono essere invitati al Comitato di presidenza soci del Movimento affinche' riferiscano su fatti o argomenti determinati.
In caso di perdita della qualita' di socio, dimissioni o impedimento permanente di un membro elettivo, questi e' sostituito da colui che sia risultato primo dei non eletti nella votazione relativa. In mancanza, i membri residui del Comitato di presidenza provvedono alla sostituzione per cooptazione scegliendo fra i membri del Consiglio nazionale eletti dal Congresso nazionale. In caso di dimissioni di tutti i membri elettivi, e' convocato il Consiglio nazionale per una nuova elezione.
Entro trenta giorni dall'elezione da parte del Congresso nazionale dei sei componenti elettivi del Comitato di presidenza, il Presidente provvede al rinnovo della nomina dei membri di cui al comma 2, punto 4, del presente articolo.
In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei membri nominati dal Presidente, questi provvede alla sostituzione.
Il Comitato di presidenza delibera a maggioranza.

Art. 24.
La Conferenza dei coordinatori regionali

La Conferenza dei coordinatori regionali coordina l'attivita' politica ed organizzativa del Movimento a livello regionale, provinciale e locale secondo le direttive del Presidente e le indicazioni del responsabile nazionale della organizzazione. E' presieduta dal Presidente ed e' composta dai coordinatori regionali, dall'Amministratore nazionale e dai responsabili della struttura nazionale di cui all'art. 11, dal coordinatore nazionale «Forza Italia» - Giovani per la liberta' e dai dirigenti nazionali degli uffici: adesioni, club, promotori Azzurri, Azzurro donna e seniores.
Il Presidente del Movimento nomina il segretario della Conferenza che ne coordina l'attivita'.
I coordinatori regionali rimangono in carica tre anni. Gli altri membri della Conferenza dei coordinatori regionali rimangono in carica fino a quando rivestono il ruolo in ragione del quale partecipano alla Conferenza.

Art. 25.
L'Amministratore nazionale

L'Amministratore nazionale ha la legale rappresentanza del movimento politico di fronte ai terzi ed in giudizio senza alcuna limitazione, per gli atti riferibili agli organi nazionali, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Egli e' abilitato alla riscossione dei contributi previsti dalla legge.
L'Amministratore nazionale e' eletto a maggioranza dei presenti dal Consiglio nazionale, su proposta del Comitato di presidenza. Rimane in carica tre anni.
L'Amministratore nazionale fa parte del Comitato di presidenza.
Le funzioni dell'Amministratore nazionale sono descritte nell'art. 46.

Art. 26.
Responsabili nazionali di settore di attivita'

Sono nominati dal Presidente i responsabili nazionali dei settori:
organizzazione;
enti locali;
dipartimenti;
comunicazione ed immagine;
formazione.
Essi collaborano con il Presidente al fine di coordinare l'attivita' del Movimento nei rispettivi settori di competenza.
Il Presidente, sentito il Comitato di presidenza, puo' istituire nuovi settori oltre a quelli indicati nel presente articolo.

Parte 4

L'ASSETTO REGIONALE

Art. 27.
Il coordinatore regionale

Il Presidente nomina per ogni regione il coordinatore regionale.
Il coordinatore regionale rappresenta il Movimento nelle sedi istituzionali e politiche nell'ambito della regione, controlla ed indirizza l'attivita' politica dei coordinatori provinciali e assicura la continuita' della linea politica degli organi nazionali del Movimento su tutto il territorio regionale.
Dura in carica tre anni.
Il coordinatore regionale nomina:
a) cinque componenti del Comitato regionale ed indica chi debba assumere la funzione di vice coordinatore;
b) i responsabili regionali di settore per le funzioni indicate dall'art. 11.
Il coordinatore regionale convoca e presiede il Comitato regionale ed il Consiglio regionale.
In caso di impedimento temporaneo le sue funzioni sono svolte dal vice coordinatore regionale.

Art. 28.
Il Comitato regionale

Sono membri del Comitato regionale i soci che siano:
1) il coordinatore regionale;
2) cinque membri nominati dal coordinatore regionale;
3) responsabili regionali di settore;
4) il Tesoriere regionale, nominato ai sensi dell'art. 28-bis;
5) membri del Comitato di presidenza iscritti nella regione;
6) coordinatori provinciali;
7) coordinatori delle grandi citta';
8) il responsabile regionale di «Forza Italia» - Giovani per la liberta';
9) il responsabile regionale di «Forza Italia» - Azzurro donna;
10) il responsabile regionale di «Forza Italia» - seniores;
11) il presidente o il vice presidente della giunta regionale;
13) il capogruppo in Consiglio regionale;
13) il responsabile regionale dei clubs;
14) il responsabile regionale dei promotori Azzurri.
I membri di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) durano in carica tre anni. Tutti gli altri rimangono in carica fino a quando rivestono il ruolo in ragione del quale sono membri del Comitato regionale.
Il Comitato regionale si riunisce su convocazione del coordinatore regionale almeno una volta ogni due mesi ed opera sotto la sua responsabilita'.
Il Comitato regionale individua le attivita' da svolgere in ambito regionale per attuare la linea politica del Movimento deliberata in sede nazionale, determina la linea politica regionale del Movimento; coordina le attivita' svolte in ambito regionale con quelle svolte in ambito provinciale e cittadino.
Il coordinatore regionale, il vice coordinatore ed i responsabili regionali di settore costituiscono, in seno al Comitato regionale, la giunta esecutiva regionale per l'attuazione delle delibere degli organi regionali.

Art. 28-bis.
Il Tesoriere regionale

Il Tesoriere regionale e' nominato dall'Amministratore nazionale, con il gradimento del coordinatore regionale.
Amministra i fondi destinati alla struttura regionale, e agisce in forza di procura rilasciata dall'Amministratore nazionale.
Il Tesoriere regionale e' responsabile della gestione amministrativa e del rispetto delle procedure impartite dall'Amministratore nazionale, come specificato nella parte 7ª del presente statuto.
La sua azione e' sempre indirizzata alla realizzazione degli obbiettivi politici individuati dal coordinatore regionale e dagli organi regionali.
Il Tesoriere regionale resta in carica tre anni. Puo' essere riconfermato.
Puo' essere revocato e sostituito, sentito il coordinatore regionale, in qualsiasi momento dall'Amministratore nazionale.

Art. 29.
Il Consiglio regionale

Compongono il Consiglio regionale i soci che siano:
1) il coordinatore regionale e gli altri membri del Comitato regionale;
2) (abrogato);
3) parlamentari nazionali eletti nella regione;
4) parlamentari europei residenti nella regione;
5) consiglieri regionali;
6) presidenti delle provincie e capigruppo dei consigli provinciali;
7) sindaci dei comuni della regione;
8) capigruppo nei consigli comunali dei capoluoghi di provincia e delle citta' con oltre 50.000 abitanti.
I componenti del Consiglio rimangono in carica fin quando rivestono il ruolo in ragione del quale sono membri dello stesso.
Il Consiglio regionale si pronuncia sui fatti politici importanti che riguardano direttamente o indirettamente l'ambito regionale. Ha funzione di sintesi politica delle attivita' svolte a livello locale dal Movimento e di supporto all'attivita' del Comitato regionale.
Il Consiglio regionale ogni tre anni elegge a scrutinio segreto i membri del Collegio regionale dei probiviri.
Si riunisce su convocazione del coordinatore regionale o su richiesta di almeno ¼ dei suoi membri.

Parte 5

GLI ORGANI PERIFERICI
LE GRANDI CITTA' - LE PROVINCIE

Art. 30.
Assetto territoriale di base

Nei comuni nei quali sia residente un numero minimo di aderenti al Movimento, fissato annualmente dal Comitato di presidenza, e' costituito il coordinamento comunale. Qualora il Comitato di presidenza non indichi una nuova soglia minima si intende confermata quella dell'anno precedente. In ogni caso il coordinamento comunale puo' essere costituito in tutti i comuni nei quali siano residenti almeno dieci aderenti al Movimento.
Negli altri comuni il comitato provinciale, su proposta del coordinatore, puo' nominare un delegato comunale.
In tutte le province previste dalla legge dello Stato e' costituito il coordinamento provinciale (art. 13, n. 1). Eventuali deroghe al predetto criterio di competenza territoriale, possono essere autorizzate dal Comitato di presidenza.
Nelle citta' di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Messina, definite «grandi citta'», e' costituito il coordinamento cittadino (di grande citta', art. 13, n. 3). In questo caso, il coordinamento cittadino ha competenza sul territorio comunale della grande citta', mentre sul residuo territorio della provincia e' competente il coordinamento provinciale.
Nell'ambito delle grandi citta' e' costituito il coordinamento circoscrizionale in ogni zona di decentramento amministrativo nell'ambito del cui territorio siano residenti almeno dieci aderenti a «Forza Italia».
Nelle rimanenti zone di decentramento amministrativo, il coordinamento cittadino, su proposta del coordinatore, puo' nominare un delegato di circoscrizione.
Nelle provincie al di fuori delle grandi citta', i soci esercitano il diritto di voto:
a) nell'assemblea comunale, per l'elezione del coordinatore comunale, dei membri elettivi del coordinamento comunale nonche' dei delegati al congresso provinciale.
Nelle grandi citta', i soci esercitano il diritto di voto:
a) nell'assemblea di circoscrizione: per l'elezione del coordinatore circoscrizionale;
b) nel congresso cittadino: per l'elezione del coordinatore cittadino (della grande citta'), dei membri elettivi del comitato cittadino e dei delegati al Congresso nazionale.

Art. 30-bis.
Disposizioni speciali per la regione Valle d'Aosta

Ai fini del presente statuto e dei regolamenti che ne derivano, la regione Valle d'Aosta e' soggetta alle seguenti disposizioni particolari:
1) la citta' di Aosta e' equiparata alle grandi citta' di cui al precedente art. 30;
2) il resto del territorio della regione e' equiparato ad una provincia ordinaria;
3) il regolamento determinera' il numero dei delegati al Congresso nazionale da attribuire alla Valle d'Aosta.

Art. 30-ter.
I grandi elettori nei congressi provinciali e cittadini

Ai fini dei congressi provinciali e di grande citta', i soci del Movimento eletti nell'ambito del territorio della provincia o della grande citta' che siano parlamentari nazionali ed europei, presidenti di regione, presidenti di provincia, consiglieri regionali, consiglieri provinciali o metropolitani e comunali, presidenti e consiglieri di circoscrizione, il sindaco della grande citta', assumono le prerogative di grandi elettori.
Gli assessori regionali, provinciali e comunali in carica, che siano stati eletti nel rispettivo consiglio all'atto iniziale della consiliatura in corso, e che si siano successivamente dimessi da consigliere, conservano le prerogative di grande elettore nella categoria corrispondente all'incarico al quale erano stati eletti.
A ciascun grande elettore viene attribuito un voto ponderato secondo quanto previsto da apposito regolamento.
I grandi elettori, oltre a votare ordinariamente come gli altri soci, esercitano il loro diritto al voto ponderato esclusivamente per l'elezione del coordinatore e del comitato provinciale o cittadino.
I grandi elettori hanno diritto di voto solamente nel congresso provinciale o nel congresso di grande citta' corrispondente al comune di residenza, eccettuati i seguenti casi:
1) i parlamentari nazionali ed europei eletti in un collegio o una circoscrizione diversa da quella di residenza devono optare se esercitare le prerogative di grande elettore nel congresso provinciale o di grande citta' del comune di residenza o scegliendone uno fra quelli compresi nella circoscrizione di elezione. Tale opzione non e' piu' reversibile nel corso della legislatura, e ne va data comunicazione scritta al coordinamento regionale di competenza e al coordinamento nazionale, entro il termine da quest'ultimo stabilito;
2) i consiglieri regionali eletti con il sistema maggioritario, qualora la regione di elezione non coincida con quella di residenza, devono optare se esercitare le prerogative di grande elettore nel congresso provinciale o di grande citta' scegliendone uno fra quelli compresi nella regione di elezione. Tale opzione non e' piu' reversibile nel corso della legislatura, e ne va data comunicazione scritta al coordinamento regionale di competenza e al coordinamento nazionale, entro il termine da quest'ultimo stabilito;
3) i consiglieri regionali eletti con il sistema proporzionale e i consiglieri provinciali esercitano le prerogative di grandi elettori nel congresso provinciale della provincia o della grande citta' nella quale sono stati eletti, qualora essa non coincida con la provincia di residenza;
4) qualora la provincia di elezione non corrisponda con quella di residenza, e nel solo caso in cui il collegio di elezione insista in parte sul territorio comunale di una grande citta', e in parte sul territorio del resto della provincia, i consiglieri regionali eletti con il sistema proporzionale, i consiglieri metropolitani e i consiglieri provinciali devono optare a quale congresso provinciale o di grande citta' partecipare fra quelli compresi nel collegio di elezione. Tale opzione non e' reversibile nel corso della legislatura rispettivamente regionale o provinciale.

Art. 30-quater.
I grandi elettori nei congressi comunali

Ai fini dei congressi comunali assumono le prerogative di grandi elettori i soci del Movimento residenti nel comune eletti a far parte di assemblee rappresentative a partire da consigliere circoscrizionale, a condizione che il loro collegio o circoscrizione di elezione insista, in tutto o in parte, sul territorio del comune.
Per i comuni ove vige il sistema elettorale a turno unico, sono grandi elettori tutti i consiglieri comunali di quel comune se soci di «Forza Italia», ovunque residenti. Per i comuni ove vige il sistema elettorale a doppio turno, sono grandi elettori i consiglieri comunali, ovunque residenti, eletti nelle liste di «Forza Italia» o anche in altre liste in regola con il tesseramento di «Forza Italia».
Gli assessori comunali e regionali in carica, che siano stati eletti nel rispettivo consiglio all'atto iniziale della legislatura in corso e che si siano successivamente dimessi da consigliere, conservano le prerogative di grandi elettori.
A ciascun grande elettore viene attribuito un voto ponderato secondo quanto previsto da apposito regolamento.

Art. 31.
I congressi provinciali

Partecipano con diritto di voto ai congressi provinciali:
a) i delegati eletti dalle assemblee comunali secondo le modalita' di cui al successivo art. 33-bis;
b) i grandi elettori di cui all'art. 30-ter.
Il numero di delegati al congresso provinciale attribuiti ad ogni assemblea comunale viene stabilito con apposito regolamento, tenendo conto del numero di voti ottenuti da «Forza Italia» in quel comune nelle piu' recenti elezioni per il Parlamento europeo o per la Camera dei deputati, nonche' del numero di aderenti di ciascun comune.
Ogni congresso provinciale e' convocato almeno una volta ogni tre anni per l'elezione del coordinatore provinciale e dei membri elettivi del comitato provinciale.
Il congresso provinciale, inoltre, e' convocato ogni volta che lo richieda almeno il 50% degli aventi diritto al voto.
Il congresso provinciale elegge il coordinatore provinciale e sei membri del comitato provinciale.

Art. 31-bis.
Elezione del coordinatore provinciale,
dei membri del comitato provinciale
e dei delegati al Congresso nazionale

L'elezione del coordinatore provinciale, dei membri del comitato provinciale e dei delegati al Congresso nazionale e' disciplinata da apposito regolamento, che deve rispettare i seguenti criteri:
a) e' eletto coordinatore il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti;
b) ad ogni candidato coordinatore e' collegata una lista di candidati al comitato provinciale. I seggi nel comitato provinciale vengono attribuiti a ciascuna lista sulla base dei voti ottenuti dal candidato coordinatore ad essa collegata. La ripartizione dei seggi fra le diverse liste e' calcolata applicando il metodo D'Hondt.
I delegati al Congresso nazionale sono eletti con voto individuale limitato ai 2/3 degli eligendi. Non sono previste liste.

Art. 32.
Il coordinatore provinciale

Il coordinatore provinciale e' eletto a scrutinio segreto dal congresso provinciale.
Resta in carica tre anni.
Il coordinatore provinciale rappresenta il Movimento nelle sedi istituzionali e politiche nell'ambito della provincia. E' coadiuvato dai membri del comitato provinciale, determina la linea politica del Movimento a livello provinciale, nell'ambito delle scelte di carattere generale operate dagli organi nazionali, regionali e provinciali.
Propone al comitato provinciale il nome del responsabile amministrazione e Tesoreria e dei responsabili di settore per le funzioni indicate all'art. 11. Tali nomine diventano effettive con il voto favorevole del comitato provinciale. Qualora il comitato respinga per tre volte consecutive la proposta del coordinatore per uno dei predetti incarichi, entro novanta giorni il coordinatore regionale convoca il congresso provinciale per il rinnovo totale degli organi.
Il coordinatore nomina fra i responsabili di settore il vice coordinatore provinciale. In caso di impedimento temporaneo il coordinatore provinciale e' sostituito dal vice coordinatore provinciale.
In caso di impedimento permanente o dimissioni il comitato provinciale convoca il congresso provinciale per l'elezione del nuovo coordinatore.

Art. 33.
Il comitato provinciale

Compongono con diritto di voto il comitato provinciale i soci che siano:
A) il coordinatore provinciale;
B) i coordinatori comunali del capoluogo della provincia - tranne le province nelle quali sia costituita la grande citta' ai sensi dell'art. 30, comma 4 - e dei comuni con oltre 30.000 abitanti;
C) i membri dell'ufficio di presidenza iscritti nella provincia;
D) i responsabili provinciali di «Forza Italia» - Giovani per la liberta' e «Forza Italia» seniores;
E) il presidente o vice presidente della provincia;
F) il capogruppo di «Forza Italia» in consiglio provinciale;
G) il sindaco e il capogruppo nel comune capoluogo, tranne le province nelle quali sia costituita la grande citta' ai sensi dell'art. 30, comma 4;
H) i parlamentari nazionali, parlamentari europei e consiglieri regionali eletti nella provincia;
I) il dirigente dell'ufficio provinciale club;
J) i membri eletti dal congresso provinciale in numero pari al totale dei componenti di cui alle lettere B, C, D, E, F, G, H, I, L, M;
K) i vice coordinatori provinciali;
L) i responsabili di settore organizzazione, enti locali, dipartimenti, comunicazione, formazione e adesioni;
M) il responsabile amministrazione e Tesoreria (senza diritto di voto se non gia' membro ad altro titolo).
I soci di cui alle lettere E, F ed H fanno parte del comitato provinciale solo nel caso abbiano titolo per esercitare le prerogative di grande elettore nel relativo congresso provinciale.
I membri del comitato provinciale di cui al precedente comma, ai numeri 1), 2), 3) e 4) durano in carica tre anni. Gli altri durano in carica fino alla scadenza dell'incarico in ragione del quale sono membri del comitato comunale.
Il comitato provinciale e' convocato dal coordinatore provinciale, almeno ogni quattro mesi. Approva il conto annuale, preventivo e consuntivo. E' inoltre convocato ogni volta che lo richiedano almeno sei membri del comitato stesso.
E' presieduto dal coordinatore provinciale o, in mancanza, dal vice coordinatore provinciale.
Il coordinatore provinciale, il responsabile amministrazione e Tesoreria e i responsabili provinciali di settore costituiscono, in seno al comitato provinciale, la giunta esecutiva provinciale per l'attuazione delle delibere degli organi provinciali.

Art. 33-bis.
Assemblea comunale

Costituiscono l'assemblea comunale:
a) i soci residenti nel territorio del comune;
b) i grandi elettori.
L'assemblea comunale e' convocata almeno una volta ogni tre anni per l'elezione del coordinatore comunale e dei membri elettivi del comitato comunale. L'assemblea comunale, inoltre, e' convocata ogni volta che lo richieda almeno il 50% degli aventi diritto al voto.
L'assemblea comunale elegge il coordinatore comunale, i membri del comitato comunale in un numero definito dal regolamento, e i delegati al congresso provinciale, con le modalita' previste dal regolamento, che deve rispettare i seguenti criteri:
a) e' eletto coordinatore il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti;
b) ad ogni candidato coordinatore e' collegata una lista di candidati al comitato comunale. I seggi nel comitato comunale vengono attribuiti a ciascuna lista sulla base dei voti ottenuti dal candidato coordinatore ad essa collegata. La ripartizione dei seggi fra le diverse liste e' calcolata applicando il metodo D'Hondt.
I delegati al congresso provinciale sono eletti con voto individuale limitato ad 1/3 degli eligendi. Non sono previste liste.

Art. 33-ter.
Il coordinatore comunale

Il coordinatore comunale e' eletto a scrutinio segreto dal congresso comunale con le modalita' previste da apposito regolamento. Resta in carica tre anni.
Il coordinatore comunale rappresenta il Movimento nelle sedi istituzionali e politiche nell'ambito del comune. E' coadiuvato dai membri del comitato comunale, determina la linea politica del Movimento a livello comunale, nell'ambito delle scelte di carattere generale operate dagli organi nazionali, regionali e provinciali.
Propone al comitato comunale il nome del responsabile amministrazione e Tesoreria; puo' proporre inoltre i nomi di tutti o solo di alcuni fra i responsabili di settore per le funzioni indicate all'art. 11. Tali nomine diventano effettive con il voto favorevole del comitato comunale. Qualora il comitato respinga per tre volte consecutive la proposta del coordinatore per uno dei predetti incarichi, entro novanta giorni il coordinatore provinciale deve convocare l'assemblea comunale per il rinnovo totale degli organi.
Il coordinatore nomina fra i responsabili di settore il vice coordinatore provinciale.
In caso di impedimento temporaneo il coordinatore comunale e' sostituito dal vice coordinatore comunale.
In caso di impedimento permanente o dimissioni il vice coordinatore convoca il congresso comunale per l'elezione del nuovo coordinatore.

Art. 33-quater.
Il comitato comunale

Costituiscono il comitato comunale i soci che siano:
1) il coordinatore comunale;
2) membri eletti dal congresso comunale;
3) il responsabile amministrazione e Tesoreria;
4) membri del Comitato di presidenza residenti nel comune;
5) il responsabile comunale di «Forza Italia» - Giovani per la liberta';
6) sindaco o vice sindaco;
7) il capogruppo in consiglio comunale;
8) dirigenti dell'ufficio comunale club, promotori Azzurri, Azzurro donna, seniores;
9) parlamentari nazionali, parlamentari europei e consiglieri regionali residenti nel comune.
I membri del comitato comunale di cui al precedente comma, ai numeri 1), 2) e 3) durano in carica tre anni. Gli altri durano in carica fino alla scadenza dell'incarico in ragione del quale sono membri del comitato comunale.

Art. 34.
Il delegato di Collegio

(Abrogato).

Art. 35.
Le assemblee di Collegio

(Abrogato).

Art. 36.
I delegati comunali

Il comitato provinciale, su proposta del coordinatore provinciale puo' nominare un delegato comunale, in ogni comune in cui non sia costituito il coordinamento comunale.
Il delegato comunale collabora con il coordinatore provinciale per la realizzazione delle iniziative che interessano il territorio comunale.
E' coadiuvato dal direttivo comunale composto da persone da lui nominate, che agiscono sotto la sua responsabilita' e che costituiscono la struttura organizzativa necessaria per l'adempimento delle sue funzioni.
Rimane in carica tre anni.

Art. 37.
I congressi delle grandi citta'

Partecipano con diritto di voto ai congressi di grande citta':
a) gli iscritti al Movimento residenti nella grande citta';
b) i grandi elettori.
Ogni congresso di grande citta' e' convocato almeno una volta ogni tre anni per l'elezione del coordinatore di grande citta' e dei membri elettivi del comitato della grande citta'.
Il congresso della grande citta', inoltre, e' convocato ogni volta che lo richieda almeno il 50% degli aventi diritto al voto.
Il congresso della grande citta' elegge il coordinatore e sei membri del comitato della grande citta'.

Art. 37-bis.
Elezione del coordinatore della grande citta',
dei membri del comitato cittadino
e dei delegati al Congresso nazionale

L'elezione del coordinatore della grande citta', dei membri del comitato cittadino e dei delegati al Congresso nazionale e' disciplinata da apposito regolamento, che deve rispettare i seguenti criteri:
a) e' eletto coordinatore il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti;
b) ad ogni candidato coordinatore e' collegata una lista di candidati al comitato cittadino. I seggi nel comitato cittadino vengono attribuiti a ciascuna lista sulla base dei voti ottenuti dal candidato coordinatore ad essa collegata. La ripartizione dei seggi fra le diverse liste e' calcolata applicando il metodo D'Hondt;
c) i delegati al Congresso nazionale sono eletti con voto individuale limitato ai 2/3 degli eligendi. Non sono previste liste.

Art. 38.
Il coordinatore cittadino nelle grandi citta'

Il coordinatore cittadino e' eletto a scrutinio segreto dal congresso della grande citta'.
Resta in carica tre anni.
Il coordinatore cittadino rappresenta il Movimento nelle sedi istituzionali e politiche nel territorio della grande citta'; coadiuvato dai membri del comitato della grande citta' determina la linea politica del Movimento a livello comunale nell'ambito delle scelte di carattere generale operate dagli organi nazionali e regionali.
Propone al comitato cittadino il nome del responsabile amministrazione e Tesoreria e dei responsabili di settore per le funzioni indicate all'art. 11. Tali nomine diventano effettive con il voto favorevole del comitato cittadino. Qualora il comitato respinga per tre volte consecutive la proposta del coordinatore per uno dei predetti incarichi, entro novanta giorni il coordinatore regionale deve convocare il congresso cittadino per il rinnovo totale degli organi.
Il coordinatore nomina fra i responsabili di settore il vice coordinatore cittadino.
In caso di impedimento temporaneo il coordinatore cittadino e' sostituito dal vice coordinatore cittadino. In caso di impedimento permanente o dimissioni il comitato cittadino convoca il congresso della grande citta' per l'elezione del nuovo coordinatore.

Art. 39.
Il comitato cittadino nelle grandi citta'

Compongono, con diritto di voto il comitato cittadino i soci che siano:
A) il coordinatore cittadino;
B) i coordinatori circoscrizionali della citta';
C) i membri del comitato di presidenza iscritti nel comune della grande citta';
D) i responsabili cittadini di «Forza Italia» - Giovani per la liberta' e seniores;
E) il presidente o vice presidente della provincia o della citta' metropolitana;
F) il capogruppo di «Forza Italia» in consiglio provinciale o di citta' metropolitana;
G) il sindaco ed il capogruppo nel consiglio comunale;
H) i parlamentari nazionali, parlamentari europei e consiglieri regionali;
I) il dirigente dell'ufficio cittadino club;
J) i membri eletti dal congresso di grande citta', in numero pari al totale dei componenti di cui alle B, C, D, E, F, G, H, I, J, P, Q;
K) i vice coordinatori cittadini;
L) i responsabili di settore organizzazione, enti locali, dipartimenti, comunicazione, formazione e adesioni;
M) il responsabile amministrazione e Tesoreria (senza diritto di voto se non gia' membro ad altro titolo);
N) il presidente del consiglio comunale e i presidenti di circoscrizione.
I soci di cui alle lettere E, F ed H fanno parte del comitato cittadino solo nel caso abbiano titolo per esercitare le prerogative di grande elettore nel relativo congresso cittadino.
Il comitato di grande citta' e' convocato dal coordinatore cittadino almeno ogni quattro mesi. Approva il conto annuale, preventivo e consuntivo. E' inoltre convocato ogni volta che lo richiedano almeno sei membri del comitato stesso.
E' presieduto dal coordinatore cittadino o, in mancanza, dal vice coordinatore cittadino. Il coordinatore cittadino ed i responsabili di settore costituiscono, in seno al comitato di grande citta', la giunta esecutiva di grande citta' per l'attuazione delle delibere degli organi cittadini.

Art. 39-bis.
L'assemblea di circoscrizione

L'assemblea di circoscrizione e' costituita da tutti i soci residenti nel territorio della circoscrizione, dai consiglieri della circoscrizione sede del coordinamento circoscrizionale, ovunque siano residenti, purche' soci di «Forza Italia».
L'assemblea di circoscrizione e' convocata almeno una volta ogni tre anni per l'elezione del coordinatore circoscrizionale. L'assemblea di circoscrizione inoltre, e' convocata ogni volta che lo richieda almeno il 50% degli aventi diritto al voto.
L'assemblea di circoscrizione elegge il coordinatore circoscrizionale con le modalita' previste da apposito regolamento.

Art. 39-ter.
Il coordinatore circoscrizionale

Il coordinatore circoscrizionale e' eletto a scrutinio segreto dalla assemblea di circoscrizione con le modalita' previste da apposito regolamento.
Resta in carica tre anni.
Il coordinatore circoscrizionale rappresenta il Movimento nell'ambito della circoscrizione. Determina la linea politica del Movimento a livello circoscrizionale, nell'ambito delle scelte di carattere generale operate dagli organi nazionali, regionali, e cittadini.
Nomina il vice coordinatore circoscrizionale e la struttura organizzativa necessaria per l'adempimento delle sue funzioni.
In caso di impedimento temporaneo il coordinatore circoscrizionale e' sostituito dal vice coordinatore circoscrizionale.
In caso di impedimento permanente o dimissioni il vice coordinatore convoca il congresso circoscrizionale per l'elezione del nuovo coordinatore.

Art. 40.
I delegati di circoscrizione

Nelle grandi citta' indicate all'art. 30, ove non sia costituito il coordinamento circoscrizionale, il coordinatore cittadino nomina un delegato per ogni circoscrizione in cui e' suddiviso il territorio comunale.
Nelle altre citta' nelle quali vi sia una ripartizione in zone di decentramento amministrativo, il coordinatore comunale puo' nominare un delegato per ogni circoscrizione in cui e' suddiviso il territorio comunale.
Il delegato di circoscrizione collabora con il coordinatore cittadino per la realizzazione delle iniziative che riguardano la circoscrizione e riferisce al coordinatore cittadino le esigenze e le problematiche emerse nell'ambito della circoscrizione. Il delegato di circoscrizione crea la struttura organizzativa necessaria per l'adempimento dei suoi compiti.
Il delegato di circoscrizione rimane in carica tre anni.

Art. 41.
Rinvio ad altre norme

Per tutto cio' che non e' previsto espressamente in questa parte dello statuto provvede il Comitato di presidenza con appositi regolamenti. In mancanza si applicano in quanto compatibili le norme relative agli organi nazionali.

Parte 6

LE INCOMPATIBILITA' LA DETERMINAZIONE
E LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Art. 42.
Incompatibilita'

Il Comitato di presidenza emana un regolamento sulle incompatibilita' fra le cariche del Movimento e gli incarichi istituzionali e di rappresentanza esterna.

Art. 43.
Determinazione e presentazione
delle candidature nelle elezioni politiche

Tutti i soci del Movimento sono chiamati a concorrere al processo di formazione delle candidature per le elezioni politiche nazionali ed europee, fornendo ai responsabili in sede locale, provinciale, regionale e nazionale ogni informazione utile a tale proposito. Le liste dei candidati vengono definite dal Comitato di presidenza, sentiti i coordinatori regionali.
La presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali avviene per mezzo di procuratori speciali nominati dall'Amministratore nazionale.

Art. 44.
Determinazione e presentazione delle candidature
nelle elezioni regionali, provinciali e comunali

a) Elezioni regionali: le liste dei candidati alle elezioni dei consigli regionali sono proposte dal coordinatore regionale, sentiti i coordinatori provinciali e i coordinatori cittadini, e sono approvate dalla Conferenza dei coordinatori regionali.
La candidatura a Presidente di regione e' di competenza del Comitato di presidenza, sentito il coordinatore regionale.
b) Elezioni provinciali: le candidature a Presidente di provincia sono di competenza del Comitato di presidenza, sentiti il coordinatore regionale, il comitato provinciale ed il comitato cittadino.
La scelta dei candidati in lista alle elezioni provinciali e' affidata al coordinatore regionale, su proposta del comitato provinciale, sentito il coordinatore cittadino ed i coordinatori comunali interessati.
c) Elezioni comunali: la scelta dei candidati alle elezioni comunali e' affidata ai seguenti organi:
comuni fino a 15.000 abitanti: al comitato provinciale su proposta del comitato comunale o del delegato di comune;
comuni con abitanti fra 15.000 e 50.000:
1) candidatura a consigliere comunale: al comitato provinciale su proposta del comitato comunale o del delegato di comune, sentito il coordinatore regionale;
2) candidatura a sindaco: al coordinatore regionale, sentiti il comitato provinciale ed il comitato comunale o il delegato di comune;
capoluoghi di provincia e comuni con oltre 50.000 abitanti:
1) le candidature a consigliere comunale e a sindaco: al coordinatore regionale su proposta del comitato provinciale e del comitato comunale o del delegato di comune, con il gradimento della Conferenza dei coordinatori regionali;
2) le candidature alle elezioni circoscrizionali (escluse le grandi citta'): al comitato provinciale su proposta del comitato comunale o del delegato comunale;
grandi citta':
1) candidatura a consigliere comunale: al comitato cittadino, approvata dal coordinatore regionale;
2) candidatura a sindaco: al comitato di presidenza sentiti il coordinatore regionale ed il comitato cittadino;
3) candidatura a consigliere circoscrizionale: al comitato cittadino sentito il coordinatore di circoscrizione o il delegato di circoscrizione. Ove sia prevista la candidatura a presidente di circoscrizione, essa deve essere approvata dal comitato cittadino.
In ogni caso il Comitato di presidenza puo' designare fino a un massimo del 10% dei posti nelle varie liste regionali, provinciali e comunali. Analoga facolta' e' riservata al coordinatore regionale per le liste provinciali, comunali e circoscrizionali.
La presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali in sede locale avviene per mezzo di procuratori speciali nominati dall'Amministratore nazionale.

Parte 7

L'ASSETTO AMMINISTRATIVO

Art. 45.
Finanziamento delle attivita'
del movimento politico «Forza Italia»

Le attivita' del Movimento sono finanziate da:
quote associative versate dai soci;
quote di affiliazione dei club e delle altre associazioni riconosciute;
contributi volontari di soci o di terzi;
contributi degli eletti nelle assemblee rappresentative;
contributi pubblici;
sottoscrizioni pubbliche ed ogni altra attivita' di raccolta ammessa dalla legge.
L'ammontare delle quote associative, delle quote di affiliazione e dei contributi dovuti dagli eletti nelle assemblee rappresentative e' stabilito dal Comitato di presidenza sentito l'Amministratore nazionale.
Il Comitato di presidenza determina i criteri di ripartizione delle risorse fra gli organi nazionali e periferici del Movimento e approva il piano di distribuzione predisposto dall'Amministratore nazionale.
Ogni quota associativa e' destinata a finanziare le attivita' degli organi nazionali e locali ed e' ripartita come segue:
sede nazionale 20%;
organi locali 80%.
La normativa di carattere generale ed i criteri di ripartizione tra gli organi locali del movimento politico e' predisposta con regolamento dal Comitato di presidenza.

Art. 46.
Funzioni dell'Amministratore nazionale

L'Amministratore nazionale ha la legale rappresentanza del movimento politico e svolge l'attivita' negoziale necessaria per il raggiungimento dei fini associativi. Rappresenta in giudizio il movimento politico e nomina difensori e procuratori.
L'Amministratore nazionale svolge e coordina le attivita' necessarie per la corretta gestione amministrativa del Movimento; esegue le delibere del Comitato di presidenza relative alla gestione amministrativa ordinaria e straordinaria.
Puo' compiere tutte le operazioni bancarie, compresa la nomina di procuratori, l'accensione di mutui e le richieste di affidamento; effettua pagamenti, incassa crediti; puo' rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni; provvede alla riscossione dei contributi pubblici o comunque dovuti per legge.
Predispone annualmente il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo e li presenta al Comitato di presidenza per l'approvazione, che viene deliberata non prima del decimo giorno successivo alla loro recezione.
Nel periodo compreso tra la presentazione e l'approvazione, i documenti di cui al comma precedente sono resi disponibili alla consultazione presso la sede del Movimento ai soci che ne facciano richiesta al Comitato di presidenza.
Predispone il piano generale di distribuzione delle risorse secondo i criteri determinati dal Comitato di presidenza e dalle norme regolamentari.
Gestisce i fondi destinati alle campagne elettorali e predispone i rendiconti richiesti dalla legge.
L'Amministratore nazionale e' il solo autorizzato, in sede nazionale e locale, al deposito delle candidature e all'utilizzo del contrassegno elettorale; svolge tale funzione per mezzo di procuratori speciali all'occorrenza nominati.
L'Amministratore nazionale predispone le procedure per la redazione dei conti, per la raccolta dei fondi e per tutto cio' che ritenga opportuno per la corretta amministrazione del Movimento.
L'Amministratore nazionale sottopone con cadenza trimestrale al Comitato di presidenza una relazione in ordine all'attuazione delle funzioni di cui al presente articolo, e degli atti a cio' relativi. Tale relazione dev'essere approvata dal Comitato di presidenza e quindi resa pubblica, anche per via telematica, sul sito del Movimento, entro una settimana dalla sua approvazione.
Ogni organo periferico, anche se dotato di autonomia amministrativa e negoziale, e' tenuto ad uniformarsi alle indicazioni dell'Amministratore nazionale.
Il mancato rispetto delle disposizioni dell'Amministratore nazionale e' motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli e puo' comportare, nei casi piu' gravi, il commissariamento dell'organo.

Art. 47.
Revisori contabili

I revisori contabili previsti dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, come modificato dall'art. 1 della legge 27 novembre 1982, n. 22, sono nominati dal Comitato di presidenza.
E' richiesta la qualifica di revisore contabile iscritto al registro istituito dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, in attuazione della direttiva n. 84/253/CEE.
I revisori contabili durano in carica tre anni e possono ricevere l'incarico anche piu' volte consecutivamente.

Art. 48.
Autonomia amministrativa periferica

Le organizzazioni locali e periferiche rette da un organo elettivo hanno autonomia amministrativa e negoziale nei limiti delle attivita' riguardanti l'ambito territoriale di appartenenza e ne sono legalmente responsabili.
I conti preventivi e consuntivi devono essere redatti secondo il modello predisposto dall'Amministratore nazionale.
Ogni previsione di spesa deve essere sempre accompagnata dall'indicazione della fonte di finanziamento.
Gli organi nazionali non rispondono dell'attivita' negoziale svolta in ambito locale e delle relative obbligazioni.
I membri degli organi Locali rispondono personalmente delle obbligazioni assunte al di fuori dei limiti consentiti.
E' in ogni caso esclusa la facolta' di stipulare i seguenti atti:
compravendita di beni immobili;
compravendita di titoli (titoli di Stato, obbligazioni, azioni e simili);
costituzione di societa';
acquisto di partecipazioni in societa' gia' esistenti;
concessioni di prestiti;
contratti di mutuo;
rimesse di denaro all'estero;
apertura di conti correnti all'estero e valutari;
acquisto di valuta;
richiesta e rilascio di avallo fidejussioni o altra forma di garanzia.
E' inoltre sempre esclusa dai poteri dei rappresentanti locali la presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali, attivita' di competenza esclusiva dell'Amministratore nazionale il quale agisce per mezzo di procuratori speciali.

Art. 49.
Attivita' negoziale in ambito locale

Ai fini dell'attuazione degli obbiettivi politici individuati in ambito regionale sotto la diretta responsabilita' politica dei coordinatori regionali, i fondi regionali destinati all'organizzazione regionale sono gestiti dal Tesoriere regionale, il quale agisce per procura rilasciata dall' Amministratore nazionale, secondo quanto deliberato dal Comitato di presidenza e previsto dalle norme regolamentari .
La procura conferita ai Tesorieri regionali non potra' comunque comprendere la facolta' di stipulare i seguenti atti:
compravendita di beni immobili;
compravendita di titoli (titoli di Stato, obbligazioni, azioni e simili);
costituzione di societa';
acquisto di partecipazioni in societa' gia' esistenti;
concessioni di prestiti;
contratti di mutuo;
rimesse di denaro all'estero;
apertura di conti correnti all'estero o in valuta;
acquisto di valuta;
richiesta e rilascio di avallo fidejussioni o altra forma di garanzia.
Le norme contabili per coordinare la gestione regionale con la gestione nazionale sono predisposte dall'Amministratore nazionale anche secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge relative ai bilanci dei partiti politici.

Parte 8

GLI ORGANI DI GIURISDIZIONE INTERNA
IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
I RICORSI - IL COMMISSARIAMENTO

Art. 50.
Giurisdizione esclusiva

I soci del movimento politico, i rappresentanti dei club «Forza Italia» e delle altre associazioni riconosciute dal Movimento ai sensi degli articoli 71 e 72, sono tenuti a ricorrere preventivamente ai collegi dei probiviri in caso di controversie riguardanti l'attivita' del Movimento, l'applicazione dello statuto, i rapporti del Movimento con i club e con le associazioni riconosciute, nonche' i rapporti tra questi ultimi.

Art. 51.
Collegio regionale dei probiviri

Il Collegio regionale dei probiviri e' composto da cinque membri effettivi e quattro supplenti eletti a scrutinio segreto dal Consiglio regionale, secondo le modalita' previste da apposito regolamento fra i soci con almeno quaranta anni di eta' che non ricoprano cariche a livello periferico all'interno del movimento politico.
Restano in carica tre anni.
Il Collegio regionale dei probiviri nomina nel suo seno un presidente ed un segretario del collegio.
Il Collegio regionale dei probiviri e' competente a giudicare nel proprio ambito territoriale in primo grado:
a) le infrazioni disciplinari commesse dai soci del Movimento, salvo quanto di competenza esclusiva del collegio nazionale dei probiviri;
b) le infrazioni alle regole di affiliazione commesse da club «Forza Italia» (o da altre associazioni riconosciute) e le controversie fra club «Forza Italia» (o altre associazioni riconosciute) e movimento politico;
c) le controversie fra i club «Forza Italia» che interessino direttamente l'attivita' politica del Movimento;
d) i ricorsi contro la revoca dell'affiliazione di un club «Forza Italia» (o di altra associazione riconosciuta) per motivi formali, prevista dall'art. 67.
Tutti gli altri ricorsi aventi ad oggetto l'applicazione dello statuto, compresi i conflitti fra organi, salvo i casi di competenza esclusiva del Collegio nazionale dei probiviri.

Art. 51-bis.
Elezione del Collegio regionale dei probiviri

I membri effettivi e supplenti del Collegio regionale dei probiviri sono eletti dal Consiglio regionale, a scrutinio segreto, con il metodo del voto limitato.
Ciascun membro del Consiglio regionale indica su una scheda quattro nomi per i membri effettivi e tre nomi per i membri supplenti.
Le votazioni avvengono con schede separate per i membri effettivi e per i membri supplenti.
Sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei membri effettivi o supplenti da eleggere, i candidati con maggior numero di voti in ciascuna delle due votazioni.
Qualora i candidati cosi' eletti fossero meno dei membri del collegio da eleggere, si procede a successive votazioni, fino all'elezione di tutti i membri del collegio previsti.
Qualora il numero dei membri (effettivi piu' supplenti) del collegio si riducesse a meno di sei, occorre procedere entro novanta giorni alla convocazione di un Consiglio regionale per l'elezione dei componenti mancanti.

Art. 52.
Collegio nazionale dei probiviri

Il Collegio nazionale dei probiviri e' composto da cinque membri effettivi e da quattro membri supplenti eletti dal Consiglio nazionale.
Possono essere eletti probiviri nazionali solo i soci che abbiano almeno quaranta anni di eta' e che non facciano parte del Comitato di presidenza e della Conferenza dei coordinatori regionali.
I componenti del Collegio nazionale dei probiviri restano in carica tre anni.
Il Collegio nazionale dei probiviri nomina nel suo seno un Presidente ed un segretario del Collegio.
Il Collegio nazionale dei probiviri e' competente a giudicare:
a) le infrazioni disciplinari commesse dai soci del Movimento che ricoprano cariche nazionali oppure siano coordinatori regionali, parlamentari, Presidenti di regione;
b) i ricorsi relativi ai congressi provinciali e delle dodici grandi citta';
c) i ricorsi relativi alla conformita' allo statuto degli atti adottati dagli organi del Movimento regionali e nazionali;
d) i ricorsi aventi ad oggetto conflitti fra organi del Movimento, nei casi in cui sia coinvolto un organo regionale o nazionale;
e) i ricorsi contro le operazioni elettorali e la proclamazione degli eletti nel Congresso nazionale, con esclusione del Presidente e dei membri elettivi del Comitato di presidenza.
In ordine alle decisioni di cui ai precedenti punti il Collegio nazionale dei probiviri e' giudice unico non appellabile. Per le infrazioni disciplinari di cui alla lettera a) dell'art. 51 e' ammessa l'impugnazione per revocazione avanti lo stesso organo, in relazione a fatti non conosciuti all'epoca del giudizio.
Il Collegio nazionale dei probiviri e' giudice d'appello contro le decisioni dei Collegi regionali dei probiviri.

Art 52-bis.
Elezione del Collegio nazionale dei probiviri

I membri effettivi e supplenti del Collegio nazionale dei probiviri sono eletti dal Consiglio nazionale, a scrutinio segreto, con il metodo del voto limitato.
Ciascun membro del Consiglio nazionale indica su una scheda quattro nomi per i membri effettivi e tre nomi per i membri supplenti.
Le votazioni avvengono con schede separate per i membri effettivi e per i membri supplenti.
Sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei membri effettivi o supplenti da eleggere, i candidati con maggior numero di voti in ciascuna delle due votazioni.
Qualora i candidati cosi' eletti fossero meno dei membri del Collegio da eleggere, si procede a successive votazioni, fino all'elezione di tutti i membri del Collegio previsti.
Qualora il numero dei membri (effettivi piu' supplenti) del Collegio si riducesse a meno di sei, occorre procedere entro novanta giorni alla convocazione di un Consiglio nazionale per l'elezione dei componenti mancanti.

Art. 53.
Decisioni dei Collegi dei probiviri. Impugnazione
Dimissioni o impedimento permanente di un proboviro

I Collegi regionali ed il Collegio nazionale dei probiviri decidono a maggioranza con l'intervento di almeno quattro membri, di cui due effettivi.
La decisione del Collegio regionale dei probiviri e' impugnabile avanti al Collegio nazionale dei probiviri. Il provvedimento assunto in secondo grado dal Collegio nazionale dei probiviri e' definitivo.
In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei membri effettivi di un Collegio di probiviri, questi viene sostituito da colui che sia risultato primo dei non eletti nella relativa elezione; in mancanza assume la carica di membro effettivo il membro supplente piu' anziano. Qualora complessivamente i membri del Collegio fossero meno di sei si procede ad elezione suppletiva dei componenti mancanti.

Art. 54.
Impugnazione dell'elezione del Presidente
e dei membri elettivi del Comitato di presidenza

Competente in grado unico a risolvere le questioni relative all'elezione del Presidente e dei sei membri elettivi del Comitato di presidenza e' il Collegio nazionale dei probiviri integrato dalla presenza dei capigruppo di Camera, Senato e Parlamento europeo.
La delibera e' assunta a maggioranza con la presenza di almeno sei componenti di cui almeno tre probiviri effettivi.

Art. 55.
Procedimento disciplinare

Ogni iscritto che ritenga sia stata violata una norma dello statuto o che sia stata commessa una infrazione disciplinare o un atto comunque lesivo della integrita' morale del Movimento o degli interessi politici dello stesso, puo' promuovere con ricorso scritto il procedimento disciplinare avanti al Collegio dei probiviri competente. Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto delle regole del contraddittorio e del diritto di difesa, secondo la normativa regolamentare approvata dal Comitato di presidenza.
Le sedute degli organi giudicanti non sono pubbliche.
Il procedimento disciplinare non puo' durare oltre trenta giorni per ogni grado di giudizio. Il termine per le impugnazioni e' di dieci giorni dalla comunicazione della decisione all'interessato.
Le decisioni vengono depositate presso la segreteria del Collegio giudicante e ciascun socio puo' prenderne visione. Gli stessi principi si applicano ai procedimenti nei confronti di organi di club «Forza Italia» (o di altre associazioni riconosciute dal Movimento).

Art. 56.
Misure disciplinari

Le misure disciplinari sono:
a) il richiamo;
b) la sospensione;
c) l'espulsione;
d) la revoca dell'affiliazione nel caso di infrazione commessa da club «Forza Italia» (o altra associazione riconosciuta dal Movimento).
Il richiamo e' inflitto per fatti di lieve entita'.
La sospensione e' inflitta per gravi mancanze, oppure in caso di recidiva o in caso di svolgimento di attivita' contrastanti con le direttive degli organi del Movimento qualora cio' non comporti l'espulsione.
L'espulsione e' inflitta per infrazioni gravi alla disciplina del Movimento o per indegnita' morale o politica.
Equivale all'espulsione la revoca dell'affiliazione di un club «Forza Italia» (o di altra associazione riconosciuta dal Movimento).
Il provvedimento di espulsione o di revoca dell'affiliazione e' sempre reso di pubblico dominio.

Art. 57.
Altri ricorsi

I ricorsi in tutte le materie di competenza dei Collegi dei probiviri possono essere presentati da chiunque sia socio e vi abbia diretto interesse personale o quale rappresentante di un club «Forza Italia» o altra associazione affiliata. I ricorsi sono presentati in forma scritta alla segreteria del Collegio competente nel termine di trenta giorni dall'evento oggetto della controversia, salvo che sia diversamente disposto.
I ricorsi per nullita' dei congressi provinciali e dei congressi delle grandi citta' devono essere presentati, anche a mezzo telefax, entro dieci giorni dalla data del congresso a pena di decadenza.
Il Comitato di presidenza approva il regolamento relativo alla procedura da adottare per la presentazione e decisione dei ricorsi, sempre nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

Art. 58.
Commissariamento

Il Comitato di presidenza puo', ove ricorrano gravi motivi, commissariare gli organi nazionali delle organizzazioni interne al Movimento.
Analogamente il Comitato di presidenza, sempre nel caso ricorrano gravi motivi, puo' sciogliere qualsiasi organo del Movimento, nominando un Commissario per il tempo necessario alla ricostituzione dell'organo.
Sono da considerarsi sempre motivi gravi l'impossibilita' di funzionamento di un organo Collegiale, la commissione di irregolarita' di carattere amministrativo e la manifesta inadeguatezza a conseguire gli obiettivi preposti.
In casi gravi ed urgenti il Presidente direttamente, o delegando il responsabile nazionale organizzazione, puo' adottare in via immediata provvedimenti temporanei di commissariamento che dovranno essere convalidati dal Comitato di presidenza nella prima riunione successiva all'emissione del provvedimento.

Art. 58-bis.
Chiusura organi periferici

Qualora in un comune il numero dei soci scenda sotto il minimo previsto dall'art. 30 comma 1, il settore adesioni ne da' immediata comunicazione al coordinatore provinciale, il quale provvede nel termine massimo di sei mesi - se nel frattempo non si sia ricostituito il numero minimo di aderenti necessario - a chiudere il relativo coordinamento comunale e, se lo ritiene opportuno, propone al comitato provinciale di nominare un delegato comunale.
Nessun altro organo del Movimento puo' essere sottoposto a misure di scioglimento, sospensione o chiusura, se non nei casi di procedura commissariale di cui all'art. 58.

Art. 59.
Sospensione dall'attivita' del Movimento

In casi di particolare gravita' il responsabile nazionale organizzazione puo' decidere in via immediata di sospendere un socio dall'attivita' del Movimento. In tal caso e' aperto d'ufficio un procedimento disciplinare, nei confronti dell'interessato innanzi al Collegio dei probiviri competente. Il giudizio definitivo dovra' essere emesso entro tre mesi dalla sospensione. I provvedimenti di sospensione dovranno essere convalidati dal Comitato di presidenza nella prima riunione successiva all'emissione del provvedimento.

Parte 9

RAPPORTI CON I CLUB «FORZA ITALIA»

Art. 60.
Denominazione club «Forza Italia»

Possono utilizzare la denominazione club «Forza Italia», e le relative composizioni grafiche, solo le associazioni che essendo in possesso dei requisiti sotto indicati, ne facciano richiesta al movimento politico «Forza Italia» e da questo vengano riconosciute idonee.
Il riconoscimento comporta l'affiliazione al movimento politico.

Art. 61.
Caratteristiche per l'affiliazione

Per essere affiliati al movimento politico «Forza Italia», i club devono avere la forma di associazioni non riconosciute senza scopo di lucro, con statuto conforme al modello approvato dal Comitato di presidenza e comprendenti non meno di venticinque soci.
Sono ammesse norme statutarie difformi dal modello approvato purche' ne vengano rispettate le caratteristiche fondamentali.
In ogni caso i seguenti principi non ammettono deroghe, i club devono:
a) essere libere associazioni di cittadini che si propongono di sviluppare iniziative culturali sociali e politiche volte alla diffusione dell'ideale liberal-democratico;
b) avere organi rappresentativi liberamente e democraticamente eletti;
c) consentire la massima liberta' di iscrizione e di dibattito politico interno.
I club con meno di venticinque soci hanno tre mesi di tempo dalla data della domanda di affiliazione per integrare il numero minimo richiesto. In mancanza di raggiungimento del numero minimo l'affiliazione viene revocata.
La domanda di affiliazione comporta l'accettazione delle norme contenute nel presente statuto e della giurisdizione dei probiviri.

Art. 62.
Riconoscimento e affiliazione

Il riconoscimento dei club e la conseguente loro affiliazione avviene ad opera dell'ufficio nazionale dei club previa istruttoria in sede locale.

Art. 63.
Partecipazione al movimento politico «Forza Italia»

Coloro che aderiscono al movimento politico «Forza Italia» pur non appartenendo ad alcun club affiliato (o altra associazione affiliata) sono tenuti, nel termine stabilito dal Comitato di presidenza, ad associarsi ad un club «Forza Italia» per poter svolgere attivita' politica locale.

Art. 64.
Attivita' politica

L'affiliazione del club comporta l'accettazione della linea politica deliberata dagli organi del movimento politico «Forza Italia» e l'accettazione del coordinamento delle proprie iniziative, aventi valenza politica, da parte dei dirigenti locali di «Forza Italia».

Art. 65.
Contributo annuale

I club affiliati si impegnano a versare ogni anno al movimento politico il contributo determinato dal Comitato di presidenza.

Art. 66.
Revoca dell'affiliazione

L'affiliazione puo' essere revocata per motivi formali (quali la perdita di caratteristiche oggettive necessarie per l'affiliazione) o in seguito a procedimento disciplinare.
Nel primo caso provvede l'ufficio nazionale club che, constatata la perdita di una o piu' caratteristiche fondamentali dell'associazione affiliata, comunica la revoca dell'affiliazione al club (o associazione) interessato. Il provvedimento di revoca puo' essere impugnato con ricorso al Collegio regionale dei probiviri. La decisione e' appellabile avanti al Collegio nazionale dei probiviri.
Nel secondo caso (procedimento disciplinare) la revoca dell'affiliazione e' pronunciata in prima istanza dal Collegio regionale dei probiviri ed in seconda istanza dal Collegio nazionale dei probiviri. La revoca dell'affiliazione determina l'immediata decadenza dal diritto di uso della denominazione club «Forza Italia» e di tutte le relative utilizzazioni grafiche.
Si applicano le norme contenute nella parte 8 dello statuto.

Art. 67.
Motivi di revoca dell'affiliazione

Sono considerati gravi motivi comportanti la revoca dell'affiliazione tutti i comportamenti in contrasto con gli interessi politici del Movimento, come lo svolgimento di attivita' in favore di altre formazioni politiche o di candidati non appartenenti alle liste o ai gruppi «Forza Italia».
E' altresi' motivo di revoca il comprovato svolgimento di attivita' illecite nella sede del club o in occasione di manifestazioni o altre attivita' organizzate dal club o alle quali il club partecipi o che comunque coinvolgano l'immagine del movimento politico «Forza Italia».

Art. 68.
Controversie

Sono devolute al giudizio dei probiviri le controversie fra club che comportino un interesse specifico del Movimento e le controversie fra club e movimento politico.

Art. 69.
Rapporti con altre associazioni

Il Comitato di presidenza puo' deliberare l'affiliazione di altre associazioni vicine al movimento politico «Forza Italia» che si occupino di particolari settori purche' presentino, in linea di massima, le stesse caratteristiche richieste per l'affiliazione dei club: i soci di tali associazioni acquisiscono, nei confronti del movimento politico, i medesimi diritti e doveri dei soci dei club «Forza Italia».

Parte 10

ORGANIZAZZIONI INTERNE AL MOVIMENTO

Art. 70.
Organizzazione giovanile

In seno al movimento politico «Forza Italia» e' costituita l'organizzazione interna denominata «Forza Italia» - Giovani per la liberta', cui possono partecipare i soci dai 14 ai 28 anni compiuti.
«Forza Italia» - Giovani per la liberta' persegue i medesimi scopi del movimento politico «Forza Italia» con particolare attenzione al mondo giovanile, nell'ambito della scuola, dell'universita', del lavoro e delle attivita' sociali e di solidarieta'.
«Forza Italia» - Giovani per la liberta' ha una propria struttura organizzativa, determinata con regolamento approvato dal Comitato di presidenza.
Le risorse economiche di «Forza Italia» - Giovani per la liberta' vengono stabilite di anno in anno dal Comitato di presidenza. Tali risorse non possono in ogni caso essere inferiori all'ammontare complessivo delle quote associative versate dai soci all'organizzazione giovanile.
I predetti fondi cosi' attribuiti vengono gestiti direttamente da «Forza Italia» - Giovani per la liberta' secondo quanto stabilito in merito dal regolamento.
I responsabili di «Forza Italia» - Giovani per la liberta', locali e nazionali eletti in apposite assemblee, partecipano agli organismi del Movimento ed alle varie articolazioni organizzative secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento predisposto dal Comitato di presidenza.
I soci di eta' inferiore ai 18 anni esercitano il loro diritto di elettorato attivo esclusivamente nell'ambito del Movimento «Forza Italia» - Giovani per la liberta' secondo quanto previsto dal regolamento di «Forza Italia» - Giovani per la liberta'.
I minori di 18 anni non possono assumere incarichi con rappresentativita' esterna a nessun livello, ne' in «Forza Italia» - Giovani per la liberta' ne' in «Forza Italia».

Art. 71.
Attivita' di «Forza Italia» - Giovani per la liberta'

«Forza Italia» - Giovani per la liberta' opera nel rispetto della linea politica del Movimento deliberata dagli organi nazionali e locali; i suoi componenti sono sottoposti alla giurisdizione dei probiviri.

Art. 72.
«Forza Italia» Azzurro donna

Le socie del Movimento possono partecipare alle attivita' di «Forza Italia» Azzurro donna attraverso le articolazioni regionali e locali, secondo quanto previsto dal presente statuto e dai regolamenti.
«Forza Italia» Azzurro donna promuove e valorizza la partecipazione della donna alla politica e ne approfondisce le problematiche.
Coordina e promuove l'attivita' legislativa, politica ed organizzativa nelle materie che toccano il mondo delle donne.
Ad essa fanno riferimento coloro che si occupano della materia, in ambito nazionale, parlamentare, locale, nell'organizzazione, nei dipartimenti, negli incarichi istituzionali esterni.

Art. 72-bis.
«Forza Italia» seniores

I soci del Movimento di eta' superiore ai 65 anni possono partecipare a «Forza Italia» seniores, organizzazione nazionale con articolazioni regionali e locali.
«Forza Italia» seniores promuove la partecipazione dei soci di eta' superiore ai 65 anni alla vita politica ed alle attivita' del Movimento.
Elabora studia e promuove iniziative anche di carattere legislativo, volte alla valorizzazione sociale dei seniores.
I rappresentanti di «Forza Italia» seniores partecipano con propri rappresentanti agli organi del Movimento, ed alle varie articolazioni organizzative secondo quanto previsto dallo statuto e dai regolamenti.

Parte 11

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 73.
Potere regolamentare del Comitato di presidenza

Il Comitato di presidenza provvede all'emanazione di tutte le norme regolamentari necessarie per l'esecuzione del presente statuto.

Art. 74.
Modifiche statutarie

Le modifiche statutarie sono di competenza del Congresso nazionale e del Consiglio nazionale. Le delibere di entrambi gli organi sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti purche' costituiscano almeno i due terzi degli aventi diritto al voto.

Parte 12

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

VIII) Le scadenze dei mandati introdotte con le norme approvate nel Consiglio nazionale del 4 agosto 2015 si intendono considerando la data di effettiva assunzione del corrispondente incarico, anche se attribuito con modalita' diverse da quelle previste dalle nuove norme.
IX) Fino al 30 settembre 2015 il Comitato di presidenza e' autorizzato ad apportare le ulteriori modifiche allo statuto che si rendessero necessarie - su richiesta della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici - per l'iscrizione del movimento politico «Forza Italia» al registro dei partiti politici previsto dal decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 13.

STATUTO DEL MOVIMENTO POLITICO
«PROGETTO TRENTINO»

Art. 1.
Denominazione

La denominazione del Movimento politico con forma giuridica di associazione non riconosciuta e' «Progetto trentino» (di seguito Movimento).

Art. 2.
Contrassegno del Movimento

Il Movimento «Progetto trentino» ha un proprio contrassegno con le seguenti caratteristiche: «Lettere "P" e "t" rispettivamente maiuscola e minuscola disposte una di seguito all'altra, in carattere bastoncino, la "P" in colore arancione e la "t" in colore rosso ciliegia, inferiormente a quest'ultima e' posta la scritta "Progetto trentino" in carattere bastoncino di colore rosso ciliegia, disposta su due righe; il tutto in un cerchio bianco con un piccolo uncino esterno in basso a sinistra.
Tale cerchio e' a sua volta inscritto in un altro cerchio di colore rosso carminio sfumato in rosso ciliegia».
Detto contrassegno si allega al presente statuto sotto la lettera «A».
Puo', di volta in volta, essere stabilito che il medesimo sia integrato, a seconda dell'utilizzo, su proposta del consiglio direttivo e deliberazione del comitato provinciale, mediante aggiunta di simboli, nomi o diciture all'interno di esso, senza tuttavia che la nuova parte aggiunta venga per questo a costituire permanentemente parte del simbolo stesso.

Art. 3.
Scopo del Movimento

«Progetto trentino» e' un Movimento che ha il fine di attuare un programma politico che attingendo ai valori della storia trentina e della sua proiezione europeista, pone alla base della propria azione politica ed istituzionale, improntata ai principi di democrazia, liberta', giustizia, uguaglianza e solidarieta' sociale:
la tradizione cristiana che e' alla radice dell'umanesimo e del solidarismo della gente trentina;
la visione dell'autonomia in un confronto con le altre tradizioni liberali, democratiche e riformiste;
la partecipazione democratica dei cittadini alla vita politica ad ogni livello politico ed istituzionale;
l'identita' territoriale e l'idea dell'integrazione in ambito europeo, dando seguito all'intuizione degasperiana della necessita' di un'Europa unita;
la coesione sociale, la solidarieta', la valorizzazione degli universi della cooperazione dell'associazionismo, del volontariato, del privato sociale;
il principio di sussidiarieta', in particolare nella sua dimensione «orizzontale»;
lo sviluppo durevole e le sfide della modernizzazione;
la cittadinanza responsabile e la liberta' attiva, in particolare in rapporto alle nuove sfide che provengono dai fenomeni di immigrazione;
l'etica della responsabilita';
la promozione delle relazioni umane autentiche, l'amicizia, la centralita' della persona e il perseguirne il benessere individuale e sociale;
il vero senso di liberta', rispondente alla maturita' civile della gente trentina e al piu' alto sviluppo delle sue energie.
Il Movimento promuove il proprio programma attraverso l'azione politica dei suoi aderenti, dei suoi sostenitori e simpatizzanti e di tutti coloro che si riconoscono nei progetti di partecipazione all'amministrazione e al governo delle istituzioni, anche solo attraverso l'espressione del proprio voto, in occasione delle consultazioni elettorali cui «Progetto trentino» prendera' parte con la presentazione di proprie liste di candidati.
«Progetto trentino» ha, pertanto, come proprio principale scopo quello della partecipazione con liste di propri candidati, anche in collegamento, in unione o in via congiunta con altre forze e formazioni politiche, alle consultazioni elettorali che si terranno per il rinnovo degli organi politici rappresentativi delle istituzioni ad ogni livello ed in particolare per l'elezione del Presidente della Provincia autonoma di Trento, per il rinnovo del consiglio regionale e provinciale, per l'elezione dei sindaci e per il rinnovo dei consigli comunali, oltre che per l'elezione dei componenti di ogni altro consesso politico o amministrativo di cui e' previsto il rinnovo elettivo.
Il Movimento ha, infine, come ulteriore scopo quello della partecipazione al dibattito e, in generale, all'attivita' politica e istituzionale, in ogni sede politica e in ogni sede istituzionale, in ogni sua tradizionale forma e, segnatamente, attraverso l'attivita' dei gruppi costituiti nelle varie sedi istituzionali, secondo quanto previsto nei relativi regolamenti.

Art. 4.
Sede del Movimento

Il Movimento ha sede legale in Trento in via Alcide Degasperi n. 114. L'indirizzo della sede potra' essere trasferito, con delibera del comitato provinciale, sul territorio della Provincia autonoma di Trento.

Art. 5.
Iscritti al Movimento

Sono iscritti al Movimento «Progetto trentino» i fondatori comparenti nell'atto costitutivo, nonche' gli associati all'associazione culturale e di pensiero politico «Progetto trentino» salvo espressa dichiarazione di non adesione al Movimento, nonche' coloro la cui iscrizione risulti accettata dal consiglio direttivo e siano in regola con il versamento della quota annuale.
Possono partecipare al Movimento, secondo modalita' definite dal consiglio direttivo, coloro che riterranno di riconoscersi nei suoi valori fondanti, anche come esemplificati all'art. 3 che precede, e che ne condivideranno i programmi elettorali e di funzionamento di volta in volta elaborati e condivisi.
Costituisce dovere degli aderenti al Movimento il rispetto del presente statuto e di ogni altra decisione assunta in conformita' ad esso, all'atto costitutivo e a qualsiasi altro accordo stipulato per il funzionamento del Movimento e per l'attuazione dei suoi scopi e delle sue finalita', ivi aggiunti gli eventuali accordi da questo stipulati con altri movimenti o formazioni politiche o altri terzi. Il mancato rispetto dei doveri fra gli aderenti puo' costituire ragione di estromissione dal Movimento, deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 6.
La partecipazione della donna

Il Movimento riconosce alla donna il proprio fondamentale ruolo nella moderna societa'. Favorisce pertanto il suo inserimento ad ogni livello, negli organi direttivi del Movimento e nei posti di responsabilita' nelle cariche pubbliche, garantendo il pieno rispetto e la dignita' della donna.
Il Movimento promuove la partecipazione politica delle donne. Favorisce le pari opportunita' tra i sessi nelle candidature per le assemblee elettive e favorisce la parita' nei suoi organismi dirigenti ed esecutivi prevedendo che nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi. Promuove inoltre la partecipazione attiva della donne alla politica con il sostegno al movimento femminile. In tale prospettiva il Movimento promuove la costituzione di un movimento femminile composto da tutte le iscritte.

Art. 7.
La partecipazione dei giovani

Il Movimento favorisce e segue con particolare interesse ed attenzione l'organizzazione dei gruppi giovanili nell'ambito del Movimento stesso, affinche' in essi si sviluppi la coscienza e la cultura politica popolare accompagnate dal piu' alto senso di responsabilita' per la difesa degli inalienabili diritti morali e civili del nostro popolo, della liberta' e della democrazia nell'ambito di una ordinata e progredita civilta' europea.
Il Movimento promuove la costituzione di un Movimento giovanile composto da tutti gli iscritti che non abbiano ancora compiuto il ventiseiesimo anno di eta'.

Art. 8.
Quota associativa

Gli iscritti, la cui eta' minima di adesione e' di 16 anni, sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale il cui importo e' deliberato annualmente dal consiglio direttivo. Tale importo puo' essere aumentato in relazione ad incarichi elettivi o in istituzioni dell'aderente.
Le quote annuali devono essere versate in unica soluzione nei termini stabiliti dal consiglio direttivo.
Esse sono dovute per l'intero anno solare in corso, indipendentemente dal momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi aderenti.
Gli iscritti di nuova ammissione devono provvedere al versamento della quota dovuta contestualmente alla domanda per poter far parte a tutti gli effetti del Movimento. La quota verra' restituita in caso di non ammissione al Movimento.
Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, ne' in caso di scioglimento del Movimento, ne' sono trasmissibili, essendo l'adesione strettamente personale.
I dati personali degli iscritti/e sono trattati nell'osservanza delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali in ottemperanza a quanto disposto dal decreto legislativo n. 196/2003, c.d. Codice della privacy, successive modifiche e relative delibere. Saranno pertanto archiviati in armadi chiusi per il cartaceo e in software protetti quelli informatici.

Art. 9.
Perdita dello status di iscritto

Lo status di iscritto deve risultare da apposito registro tenuto a cura del consiglio direttivo.
Tale status puo' venir meno per i seguenti motivi:
a) in caso di decesso del socio;
b) per decadenza e cioe' per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali e' avvenuta l'ammissione;
c) per delibera di esclusione del consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilita', per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto e degli eventuali regolamenti, per aver arrecato grave pregiudizio o danni morali o materiali al Movimento, per essersi iscritto o essersi presentato alle elezioni in altre formazioni politiche, per morosita' nel pagamento delle quote dovute, per interdizione, inabilitazione o condanna del socio per reati gravi in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa, per condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico e comunque nei casi previsti all'art. 5;
d) per recesso, da notificarsi con lettera raccomandata A.R., al Presidente dell'associazione, o recapitata a mano presso la sede del movimento con efficacia dalla data di ricezione.
L'assunzione di qualsiasi provvedimento di esclusione per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata A.R. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali lo stesso e' stato assunto.
L'iscritto colpito da provvedimento di esclusione puo' fare ricorso al Collegio dei probiviri entro trenta giorni dalla notifica.
La riammissione puo' essere richiesta solo dopo che siano cessate le cause che hanno determinato l'esclusione.
Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dal codice civile, nonche' il rispetto degli obblighi assunti fino a quel momento nei confronti del Movimento, l'iscritto receduto non potra' vantare alcun diritto in ordine alle attivita' svolte per la realizzazione anche parziale degli obiettivi del Movimento.

Art. 10.
Organi del Movimento

Sono organi del Movimento:
a) il congresso;
b) il comitato provinciale;
c) il consiglio direttivo;
d) il Presidente;
e) il vice Presidente;
f) i coordinamenti territoriali e i relativi coordinatori;
g) il Tesoriere;
h) il Collegio dei probiviri;
i) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 11.
Il congresso

Il congresso e' l'organo plenario e sovrano composto da tutti gli iscritti nel registro tenuto a cura del consiglio direttivo e rappresenta l'universalita' degli associati stessi. Le sue deliberazioni, prese in conformita' alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti gli aderenti anche se assenti o dissenzienti.

Art. 12.
Convocazione del congresso

Il congresso, di norma, e' convocato dal Presidente ogni tre anni e provvede alla nomina del Presidente, dei membri del comitato provinciale, del collegio dei revisori dei conti e del Collegio dei probiviri. Puo' essere convocato anche fuori dalla sede sociale purche' nel territorio dell'Unione europea.
Il congresso puo' inoltre essere convocato ogni qualvolta il consiglio direttivo ne ravvisi la necessita' o quando ne sia fatta richiesta motivata al consiglio direttivo da almeno un quinto dei tesserati.
I congressi sono convocati con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito ad ogni tesserato mediante lettera, fax o e-mail, all'indirizzo indicato dal tesserato stesso, oppure a mezzo pubblicazione sul sito internet del Movimento almeno sette giorni prima della data fissata.
L'avviso di convocazione fissa anche la data per la seconda convocazione, ove del caso.

Art. 13.
Deliberazioni del congresso

Le deliberazioni del congresso ordinario e straordinario sono prese in prima convocazione a maggioranza di voti dei presenti, purche' essi siano almeno la meta' degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nelle deliberazioni che riguardano eventuali azioni per la loro responsabilita' o nelle quali gli stessi siano direttamente coinvolti, i membri del consiglio direttivo non hanno diritto di voto.
Non e' ammesso il voto per corrispondenza.

Art. 14.
Presidenza del congresso e verbalizzazione

Il congresso e' presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente assistito da un segretario eletto dal congresso stesso.
Delle riunioni dei congressi sono redatti processi verbali firmati dal Presidente e dal segretario.

Art. 15.
Espressione del voto in congresso

Il congresso vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente per argomenti di particolare importanza, in ogni caso ed in via tassativa se si tratta di questioni riguardanti persone, la votazione e' effettuata con scrutinio segreto.
Il Presidente, in questo caso, propone due scrutatori tra i presenti che vengono nominati dal congresso e incaricati dello svolgimento delle attivita' connesse al voto e al suo spoglio.
E' possibile derogare a tale criterio quando si tratti di votazioni in presenza di un unico candidato o di un numero di candidati pari alle cariche disponibili, per cui e' ammesso il voto palese per alzata di mano in caso non pervengano richieste di voto segreto. Tale deroga deve essere preventivamente approvata dal congresso con voto palese ad alzata di mano. Se il 20% degli aventi diritto presenti e' contrario si procede comunque con scrutinio segreto.
Al fine di dare concreta attuazione al principio delle pari opportunita' tra i sessi contenuto nell'art. 51 della Costituzione, nelle votazioni all'interno degli organi collegiali, ogni avente diritto al voto puo' esprimere sino a tre preferenze, in tal caso la terza deve essere di sesso diverso. Allo steso scopo viene garantita la rappresentanza a raggruppamenti di minoranza nel comitato provinciale del Movimento, ove presenti e superino la soglia del 20% degli aderenti.
Al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze interne al Movimento, ove presenti, la nomina dei delegati e dei membri proposti per la carica di consigliere avviene con il sistema del voto limitato. Ciascun elettore potra' esprimere la sua preferenza per un numero di candidate o candidati non superiore al 65% di quelli assegnati all'ambito arrotondati per eccesso.

Art. 16.
Materie di competenza del congresso

Il congresso in sede ordinaria e' chiamato a:
a) approvare o comunque determinare il programma e la linea politica;
b) eleggere il Presidente;
c) eleggere i membri del comitato provinciale, i membri del collegio dei revisori dei conti e del Collegio dei probiviri;
d) deliberare sulle direttive di ordine generale del Movimento da impartire al consiglio direttivo e sull'attivita' da esso svolta o da svolgere nei vari settori di competenza;
e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Presidente del Movimento;
f) nominare, di volta in volta per ogni adunanza, il segretario del congresso.
In sede straordinaria il congresso:
a) delibera sullo scioglimento dell'associazione;
b) delibera sulle proposte di modifica dello statuto e dell'atto costitutivo;
c) delibera, su proposta del comitato provinciale, in materia di modifica della denominazione e del simbolo del Movimento;
d) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Presidente del Movimento;
e) delibera la vendita o l'acquisizione dei beni immobili;
f) delibera in merito alla devoluzione del patrimonio;
g) delibera in merito alle azioni di responsabilita' nei confronti degli amministratori.
I documenti sottoposti all'approvazione del congresso in sede straordinaria e alle lettere e) ed f) in sede ordinaria devono essere recapitati per posta elettronica ovvero per posta ordinaria al socio/iscritto o pubblicati sul sito contestualmente alla convocazione.

Art. 17.
Il comitato provinciale

Il congresso elegge il comitato provinciale che e' presieduto dal Presidente del Movimento ed e' composto da venti membri a cui si aggiungono i membri di diritto.
Le modalita' di elezione del Presidente e del comitato provinciale sono disciplinate da un apposito regolamento approvato dal congresso con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Tale regolamento deve prevedere sia le modalita' di presentazione delle candidature sia il sistema elettorale che dovra' essere comunque improntato alla massima valorizzazione del tesserato, quindi prevedere anche le preferenze.
Fanno parte di diritto del comitato provinciale, i parlamentari, i consiglieri regionali e provinciali, nonche' i coordinatori dei coordinamenti territoriali.
Il comitato provinciale rimane in carica per tre anni.
Per la discussione su specifiche tematiche il Presidente puo' invitare a prendere parte alle riunioni del comitato provinciale personalita' ed esperti esterni.
Il comitato provinciale si riunisce almeno due volte all'anno ed ogni volta che il Presidente lo convochi di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.
Il comitato provinciale e' l'organo di indirizzo politico del Movimento:
a) elegge i membri del consiglio direttivo;
b) approva il trasferimento e cambio di indirizzo della sede legale;
c) approva il rendiconto annuale dell'esercizio predisposto dal Tesoriere e approvato dal consiglio direttivo previo parere favorevole del collegio dei revisori dei conti;
d) approva il programma annuale delle attivita' predisposto dal consiglio direttivo;
e) propone attivita' inerenti la realizzazione della linea politica e del programma del Movimento;
f) fornisce indicazioni per la migliore divulgazione del programma politico del Movimento;
g) approva gli atti proposti dal consiglio direttivo;
h) si pronuncia sugli argomenti che gli sono sottoposti dal Presidente e dal consiglio direttivo;
i) elegge il Tesoriere del Movimento, anche al di fuori dei suoi componenti.

Art. 18.
Il consiglio direttivo

Il Movimento e' retto da un consiglio direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri, oltre il Presidente, eletti dal comitato provinciale tra i suoi componenti.
I membri del consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 19.
Sostituzione di membri del consiglio direttivo
e del comitato provinciale in corso di mandato

Qualora nel corso del mandato triennale venissero a mancare uno o piu' membri del consiglio direttivo, gli stessi sono sostituiti dai primi dei non eletti. In mancanza di sostituti il Presidente convoca il comitato provinciale per la nomina dei nuovi membri sostituiti.
I membri cosi' nominati restano in carica sino alla scadenza del consiglio direttivo in carica. Se la maggioranza dei componenti danno contestualmente le dimissioni o il Presidente rassegna le dimissioni, gli organi decadono ed entro due mesi il Presidente, o in sua assenza il vicepresidente, deve convocare il congresso degli iscritti.

Art. 20.
Convocazione degli organi

Il consiglio direttivo e il comitato provinciale sono convocati dal Presidente con lettera ordinaria, fax o e-mail da spedirsi all'indirizzo indicato dal singolo componente almeno cinque giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante fax, SMS o e-mail da inviarsi almeno ventiquattro ore prima, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattare.
Per la validita' delle deliberazioni del consiglio direttivo e' richiesta la presenza di almeno la meta' dei membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede la riunione.
Per la validita' delle deliberazioni del comitato provinciale e' richiesto, in prima convocazione, il voto favorevole della meta' piu' uno dei componenti.
Per la validita' delle deliberazioni del comitato provinciale e' richiesto, in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Delle deliberazioni del consiglio direttivo e del comitato provinciale si redige processo verbale firmato dal Presidente e da un segretario verbalizzante.
Nei casi d'urgenza, con la presenza di tutti i membri e per accettazione unanime del consiglio direttivo o del comitato provinciale si puo' anche decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 21.
Partecipazione alle sedute del consiglio direttivo
e del comitato provinciale

E' fatto obbligo ai membri di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e del comitato provinciale.
Qualora un membro non partecipi a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo e' considerato dimissionario e viene sostituito secondo l'iter di cui all'art. 18.

Art. 22.
Riunioni del consiglio direttivo e del comitato provinciale

Il consiglio direttivo si riunisce almeno sei volte all'anno e comunque tutte le volte che il Presidente del Movimento lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri.
Le sedute del consiglio direttivo e del comitato provinciale sono presiedute dal Presidente del Movimento o, in sua assenza, dal vice Presidente.

Art. 23.
Materie di competenza del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Movimento, ad eccezione di quanto per legge o statuto sia devoluto alla competenza del congresso e del comitato provinciale. In particolare il consiglio direttivo:
a) attua la linea politica e il programma del Movimento;
b) propone la partecipazione alle elezioni ad ogni livello, gli accordi con altri movimenti e partiti e predispone le liste e le candidature. Tali atti sono sottoposti all'approvazione del comitato provinciale;
c) delibera sull'ammissione di nuovi tesserati e sulla loro esclusione;
d) delibera le proposte di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del comitato provinciale;
e) propone i regolamenti e le norme per l'organizzazione ed il funzionamento del Movimento;
f) acquista ed aliena beni mobili; accetta eredita' e legati; determina l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'associazione;
g) stabilisce l'ammontare delle quote di adesione al Movimento per i singoli esercizi;
h) sottopone al comitato provinciale ed al congresso, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
i) delibera su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata al congresso o ad altri organi.

Art. 24.
Il Presidente del Movimento

Il Presidente rappresenta politicamente e legalmente il Movimento nei confronti dei terzi ed in giudizio, con facolta' di nominare all'uopo procuratori alle liti. Egli ha la formale titolarita' dell'uso del contrassegno e ne autorizza o concede l'uso su deliberazione favorevole del comitato provinciale. In caso di assenza o impedimento, il Presidente e' sostituito dal vicepresidente per tutte le sue funzioni, compreso l'utilizzo del contrassegno per le competizioni politiche nel rispetto del presente statuto. La sottoscrizione degli atti da parte del vicepresidente costituisce attestazione dell'assenza o impedimento del Presidente.
Il Presidente viene eletto dal congresso, unitamente al comitato provinciale e sceglie il vice Presidente tra i membri del consiglio direttivo.
Rimane in carica tre anni e puo' essere riconfermato.
Il Presidente:
a) convoca e presiede il congresso, il comitato provinciale e il consiglio direttivo;
b) propone al comitato provinciale la linea politica del Movimento;
c) provvede all'attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi del Movimento, assicurando l'osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti;
d) sottoscrive convenzioni e contratti;
e) esercita ogni altra attribuzione a lui deferita dal comitato provinciale o da norme di legge;
f) adotta provvedimenti d'urgenza di competenza del consiglio direttivo sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima seduta utile.

Art. 25.
I coordinamenti territoriali

Il Movimento promuove l'articolazione democratica e territoriale, la presenza di entrambi i sessi e il pluralismo come strumenti per la crescita dialettica interna. A questo scopo, per garantire e promuovere in particolare l'articolazione e la rappresentanza territoriale, i delegati al congresso ed i membri elettivi del comitato provinciale del Movimento vengono eletti direttamente dalle assemblee degli ambiti territoriali, il cui numero e territorio di riferimento sono stabiliti dallo stesso comitato provinciale su proposta del consiglio direttivo.
Essi sono coordinati da un coordinatore territoriale e la loro composizione numerica e' stabilita dal comitato provinciale.
Le norme di elezione e di funzionamento del coordinamento territoriale e le competenze sono quelle previste per il comitato provinciale con il vincolo del territorio corrispondente.
Il coordinatore territoriale e' membro di diritto del comitato provinciale.

Art. 26.
Il Tesoriere

Il Tesoriere viene eletto, su proposta del Presidente, dal comitato provinciale con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. Il Tesoriere deve possedere adeguati requisiti di onorabilita' e professionalita'.
Il Tesoriere cura l'organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del Partito. E' preposto allo svolgimento di tutte le attivita' di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria del Partito e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicita' della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario.
Il Tesoriere ha poteri di firma per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni. A tal fine compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la prestazione di fideiussioni, avalli e/o altre garanzie nell'interesse del Partito.
Spetta al Tesoriere la responsabilita' di predisporre il rendiconto annuale d'esercizio con chiarezza e diligenza, al fine di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Partito.
Copia del rendiconto annuale di esercizio e' resa pubblica secondo le modalita' previste dalla normativa in materia di bilancio di partiti politici.
Il Tesoriere dura in carica per tre esercizi e puo' essere riconfermato.
Qualora il Tesoriere non venga nominato, o cessi per qualsiasi motivo e non venga sostituito, le sue funzioni sono assunte dal Presidente del Partito.

Art. 27.
Il collegio dei revisori dei conti o il revisore dei conti

Il Movimento puo' nominare un collegio dei revisori dei conti o un revisore dei conti.
Nel caso di nomina di un collegio dei revisori dei conti lo stesso e' composto da un Presidente, da due membri effettivi nominati dal congresso, anche tra persone non associate e dotate di specifica competenza in materia contabile e di revisione di bilancio.
Al collegio dei revisori dei conti o al revisore dei conti spetta il compito di:
a) provvedere al riscontro degli atti di gestione;
b) accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
c) esaminare il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;
d) effettuare verifiche di cassa.
La carica di revisore e' incompatibile con quella di consigliere ed ha la durata di tre esercizi ed e' rinnovabile piu' volte.
I revisori dei conti partecipano al comitato provinciale che approva il bilancio di previsione e consuntivo e sono invitati ad assistere, con facolta' di parola e senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 28.
Collegio dei probiviri

II Collegio dei probiviri e' formato da tre membri eletti a maggioranza dei presenti dal congresso tra i tesserati e resta in carica per tre esercizi. I suoi membri sono eleggibili per non piu' di due mandati consecutivi.
In caso di decesso, incapacita', impedimento o dimissioni di uno dei membri del Collegio dei probiviri lo stesso viene sostituito per cooptazione dal Presidente.
Il Collegio dei probiviri definisce inappellabilmente, in qualita' di arbitro, tutte le controversie che dovessero sorgere in merito alla posizione dei tesserati o per l'interpretazione delle previsioni dello statuto.

Art. 29.
Bilancio e libri sociali

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ciascun esercizio il Tesoriere procede alla redazione del bilancio consuntivo da presentare per l'approvazione, unitamente al programma economico dell'attivita' per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese al comitato provinciale da convocarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.
Il Movimento terra', a cura del consiglio direttivo, i seguenti documenti:
libro verbali dei congressi;
libro verbali del consiglio direttivo e comitato provinciale;
libro giornale e, se necessario, registri fiscali;
libro inventari;
libro dei soci.
Il bilancio annuale e le informazioni economico-finanziarie sono pubblicate sul sito di «Progetto trentino» e devono essere liberamente accessibili a chiunque.

Art. 30.
Utili della gestione

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonche' di fondi, riserve o capitale durante la vita del Movimento, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 31.
Scioglimento del Movimento

Il Movimento ha durata illimitata.
Lo scioglimento del Movimento e' deliberato dal congresso che, contestualmente all'atto di scioglimento, nomina uno o piu' liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio, secondo le norme di legge.
Rappresenta causa di scioglimento del Movimento anche l'impossibilita' di funzionamento del congresso. In tale caso, ciascuno dei membri del consiglio direttivo potra' chiedere all'autorita' competente la nomina del o dei liquidatori.
Quanto residuera', esaurita la liquidazione, viene devoluto ad altro ente o soggetto giuridico non avente scopo di lucro, con finalita' analoghe o a fini di pubblica utilita' scelto dal/i liquidatore/i in base alle indicazioni fornite dal congresso e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 32.
Fonti di sostentamento del Movimento
e gestione economico finanziaria del Movimento

I mezzi di sostentamento finanziario del Movimento sono i seguenti:
a) le quote ordinarie annuali degli iscritti;
b) i contributi volontari di iscritti, simpatizzanti, di persone che ricoprono cariche elettive rappresentative di Partito, di altri soggetti organizzati;
c) le somme ricevute a norma di legge a titolo di rimborso elettorale;
d) ogni altro contributo ricevuto a norma di legge.
Il sostegno dell'attivita' delle articolazioni territoriali del Partito viene deliberato dal comitato provinciale tenendo conto del numero degli iscritti, delle singole articolazioni e delle quote e contribuzioni dagli stesse versate, nonche' tenendo conto delle consultazioni elettorali o manifestazioni relative al territorio di competenza. Nella deliberazione di assegnazione saranno stabilite le spese ammissibili e le modalita' di rendicontazione.

Art. 33.
Disposizioni generali e finali

Per la scelta dei candidati alle elezioni di tutti i livelli istituzionali, con regolamento approvato dal comitato provinciale verranno stabilite le modalita' di scelta, di iniziativa e relative eventuali sottoscrizioni in modo tale da garantire e promuovere la massima partecipazione possibile.
Secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 460/1997, che regolamenta la definizione di ente non commerciale, il Movimento deve far rispettare - per quanto riassunto o non presenti negli articoli precedenti dello statuto - le seguenti clausole espresse obbligatorie:
a) e' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale del Movimento durante la vita dello stesso, salvo che la distribuzione non sia prevista dalla legge;
b) il consuntivo di gestione elaborato dal consiglio direttivo sara' redatto nella forma di rendiconto economico e finanziario. Lo stesso deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Partito, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati;
c) le quote o contributi associativi non sono trasmissibili. Le quote ed i contributi non sono rivalutabili nel tempo.
Per il raggiungimento degli scopi il Movimento puo' avvalersi, oltre che del volontariato dei soci, dei seguenti mezzi:
a) dell'eventuale assunzione di dipendenti;
b) di eventuali prestazioni professionali o di collaboratori.
Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni e movimenti politici. Competente all'attuazione di ogni obbligo di legge in materia elettorale o relativa alla percezione di contributi, rimborsi elettorali o quant'altro non specificamente previsto e' il consiglio direttivo.
(Omissis).

Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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