Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 16 ottobre 2015, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 18 cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che siano abrogati: la legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati", limitatamente alle seguenti parti: articolo 1, comma 1, lettera f); nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati", limitatamente alle seguenti parti: articolo 1, comma 2, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati", limitatamente alle parole: "con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83»; Art. 11, comma aggiunto in fine dall'art. 2, comma 5, della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati"; Art. 31, comma 2-bis, aggiunto dall'art. 2, comma 17, lett. c), della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati"; Art. 83, comma 1, numero 2, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati"; Art. 83, comma 1, numero 5, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati"; Art. 83, comma 1, numero 6, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati"; Art. 83, comma 1, numero 7, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati"; Art. 83, comma 2, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati"; Art. 83, comma 3, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati"; Art. 83, comma 4, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati"; Art. 83, comma 5, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati"; Art. 83, comma 6, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati", limitatamente alle parole "per l'individuazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ovvero delle liste ammesse all'eventuale ballottaggio; ai fini del conseguimento della percentuale di cui al comma 1, numero 5)"; Art. 83-bis, comma 1, numero 1, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati"; Art. 83-bis, comma 1, numero 2, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati"; Art. 83-bis, comma 1, numero 3, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati"; Art. 83-bis, comma 1, numero 3, primo periodo, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati", limitatamente alle parole "L'ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste del gruppo di liste di minoranza"; Art. 83-bis, comma 1, numero 3, secondo periodo, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati", limitatamente alle parole "del gruppo di liste di minoranza"; nonche' alle parole "che compongono il gruppo"; nonche' alle parole "al gruppo stesso"; Art. 83-bis, comma 1, numero 3, quarto periodo, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati", limitatamente alle parole "del gruppo"; Art. 83-bis, comma 1, numero 5, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati"; Art. 92, primo comma, numero 1-bis, primo periodo, come inserito dall'art.2, comma 30, lett. a), della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati", limitatamente alle parole "e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale"; Art. 92, primo comma, numero 1-bis, terzo periodo, come inserito dall'art. 2, comma 30, lett. a), della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati"; Art. 93, comma 2, lett. c), come inserito dall'art. 2, comma 31, lett. b) della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati", limitatamente alle parole "La scheda per il ballottaggio e' la medesima con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale"; Art. 93-bis, comma 1, terzo periodo, come aggiunto dall'art.2, comma 32 della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati", limitatamente alle parole "e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale"; Art. 93-bis, comma 1, quinto periodo, come aggiunto dall'art. 2, comma 32 della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati", limitatamente alle parole "I seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono computati nel numero dei seggi ottenuti dalla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, quando il candidato nel collegio uninominale e' contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista ovvero quando tale lista e' collegata in un collegio uninominale ad un candidato proclamato eletto"; Art. 93-ter, comma 3, come aggiunto dall'art. 2, comma 32 della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati"; Art. 93-quater, comma 4, come aggiunto dall'art. 2, comma 32 della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati"; Art. 93-quater, comma 6, primo periodo, come aggiunto dall'art. 2, comma 32 della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati", limitatamente alle parole "Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 7),"; nonche' alle parole "ricevutane comunicazione"; Art. 93-quater, comma 7, come aggiunto dall'art. 2, comma 32 della legge 6 maggio 2015, n. 52, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati"? Dichiarano di eleggere domicilio presso la sede del Coordinamento Democrazia Costituzionale, Avv. Pietro Adami, Foro di Roma, Corso d'Italia, 97, 00198 Roma, e-mail: cdemocraziacostituzionale@gmail.com |