Gazzetta n. 239 del 14 ottobre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 7 agosto 2015
Ripartizione delle risorse e definizione dei criteri per la costruzione di scuole innovative.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (di seguito, legge n. 107 del 2015) e, in particolare, l'art. 1, comma 153, che prevede di favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio;
Visto inoltre l'art. 1, comma 158, della citata legge n. 107 del 2015, che prevede che per la realizzazione delle scuole innovative, e' utilizzata quota parte delle risorse di cui all'art. 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazione, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pari a euro 300 milioni nel triennio 2015-2017;
Considerato che il citato art. 1, comma 153, della citata legge n. 107 del 2015 prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare d'intesa con la Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, sono ripartite tra le Regioni le risorse pari a 300 milioni di euro e sono definiti i criteri per l'acquisizione da parte delle stesse Regioni delle manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e in particolare l'art. 18, comma 8, con il quale erano stati destinati fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a un piano di edilizia scolastica, nell'ambito degli investimenti immobiliari dell'INAIL previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il quale e' stata istituita la Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica;
Considerato necessario ripartire le risorse a livello regionale tenendo conto dei dati relativi al numero di alunni e all'affollamento delle strutture contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, dando maggiore peso al primo criterio in ragione di assicurare strutture scolastiche nuove in considerazione del numero degli alunni presenti e dell'incremento della popolazione scolastica;
Ritenuto necessario, altresi', definire i criteri per l'acquisizione da parte delle Regioni delle manifestazioni di interesse da degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa;
Acquisita l'intesa con la Struttura di missione con nota prot. n. 268 del 7 agosto 2015;

Decreta:

Art. 1

Riparto risorse

1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107 pari a euro 300 milioni sono ripartite tra le Regioni tenendo conto dei dati relativi alla popolazione scolastica e alla densita' contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica e secondo la seguente tabella:

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|  Regione | Distribuzione  |
+=============================+=============================+
|Abruzzo |  9.937.211,32|
+-----------------------------+-----------------------------+
|Basilicata | 7.269.495,32|
+-----------------------------+-----------------------------+
|Calabria | 12.529.975,13|
+-----------------------------+-----------------------------+
|Campania | 29.033.809,81|
+-----------------------------+-----------------------------+
|Emilia-Romagna | 19.542.138,35|
+-----------------------------+-----------------------------+
|Friuli-Venezia G. | 8.920.892,66|
+-----------------------------+-----------------------------+
|Lazio | 24.441.381,17|
+-----------------------------+-----------------------------+
|Liguria | 10.069.879,41|
+-----------------------------+-----------------------------+
|Lombardia |  35.725.784,45|
+-----------------------------+-----------------------------+
|Marche | 11.233.977,82|
+-----------------------------+-----------------------------+
|Molise | 6.162.059,15|
+-----------------------------+-----------------------------+
|Piemonte | 19.166.930,84|
+-----------------------------+-----------------------------+
|Puglia | 21.633.515,52|
+-----------------------------+-----------------------------+
|Sardegna | 10.443.723,92|
+-----------------------------+-----------------------------+
|Sicilia | 24.940.702,70|
+-----------------------------+-----------------------------+
|Toscana | 17.917.125,10|
+-----------------------------+-----------------------------+
|Umbria | 8.501.706,68|
+-----------------------------+-----------------------------+
|Veneto | 20.946.743,29|
+-----------------------------+-----------------------------+
|Valle d'Aosta | 1.582.947,35|
+-----------------------------+-----------------------------+
|Totale | € 300.000.000,00|
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2. Le risorse non utilizzate o derivanti da economie vengono ripartite con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in favore delle Regioni stesse.
3. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a finanziare spese per la costruzione di una nuova scuola. Non sono in ogni caso ammesse e sono quindi a carico dell'ente locale le spese per:
a) indagini preliminari;
b) progettazione;
c) arredi, allestimenti e attrezzature per la didattica;
d) eventuale demolizione dei fabbricati;
e) bonifica dell'area;
f) spese per la collocazione temporanea degli alunni durante i lavori.
 
Art. 2

Criteri per acquisizione manifestazioni di interesse

1. Al fine di individuare le manifestazioni di interesse relative agli enti locali interessati alla costruzione di scuole innovative le Regioni devono tenere conto dei seguenti criteri:
a) utilizzo delle risorse esclusivamente per la costruzione di nuova scuola in un'area nella piena disponibilita' dell'ente e urbanisticamente consona all'edificazione, libera da vincoli, contenziosi in essere e quanto altro possa risultare motivo di impedimento o di ostacolo all'edificazione, anche tenendo conto di eventuale contestuale dismissione di immobili in locazione passiva;
b) ampiezza del bacino territoriale di riferimento, tenendo conto della popolazione scolastica interessata dalla proposta, nonche' degli obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica e di accorpamento o aggregazione di piu' sedi scolastiche esistenti;
c) disponibilita' di un servizio di trasporto per garantire collegamenti adeguati alle esigenze del territorio e dell'utenza della scuola da realizzare;
d) disponibilita' dell'ente a promuovere con la nuova scuola la riduzione dei fenomeni di dispersione scolastica attraverso strutture che garantiscano lo svolgimento di attivita' dirette ad assicurare un utilizzo esteso delle dotazioni scolastiche (quali biblioteche, palestre, auditorium, spazi comuni di condivisione, laboratori e altro) nonche' a garantire un'ampia apertura e coinvolgimento del territorio, anche attraverso processi di riqualificazione dello stesso;
e) livello di innovazione didattica che si intende promuovere nella nuova scuola, anche attraverso la sperimentazione di nuovi ambienti e modelli di apprendimento;
f) ulteriori criteri definiti a livello regionale sulla base delle proprie specificita' territoriali.
2. Le manifestazioni di interesse possono riguardare le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo e di secondo grado e, nel caso di piu' interventi proposti dalle Regioni, questi devono preferibilmente interessare istituzioni di diverso ordine e grado.
3. Le Regioni interessate selezionano le manifestazioni di interesse fino ad un massimo di cinque interventi e le trasmettono, ai sensi dell'art. 1, comma 154, della legge n. 107 del 2015, entro e non oltre il 15 ottobre 2015 al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca al seguente indirizzo di posta certificata: dgefid@postacert.istruzione.it, che si impegna a trasmettere le stesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per l'edilizia scolastica, pena la revoca delle risorse e l'assegnazione delle stesse in favore delle altre Regioni da disporre con successivo decreto.
4. La Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale fornisce alle Regioni indicazioni operative sulle modalita' di acquisizione degli interventi dalle stesse selezionati.
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 agosto 2015

Il Ministro: Giannini

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2015 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 3938
 
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