Gazzetta n. 239 del 14 ottobre 2015 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
DETERMINA 24 settembre 2015 |
Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Opdivo» - approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 1236/2015). |
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IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c); Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012; Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2011, registrato all'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011; Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5; Visto il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; Visto il Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del Regolamento (CEE) n. 1768/92, della Direttiva 2001/20/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE; Visto il Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004; Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia con delibera del 6 novembre 2014, n. 41, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 2015; Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 luglio 2015 che riporta la sintesi delle Decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° giugno al 30 giugno 2015 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate; Vista la lettera dell'Ufficio di farmacovigilanza dell'11 settembre 2015 (protocollo FV/0090895) con la quale viene autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale OPDIVO; Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio assessment europeo, dalla Commissione tecnico scientifico (CTS) di AIFA in data 14-16 settembre 2015;
Determina:
Le confezioni del seguente medicinale per uso umano, di nuova autorizzazione, corredate di numero di AIC e classificazione ai fini della fornitura: OPDIVO descritte in dettaglio nell'Allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', nelle more della presentazione da parte della azienda interessata di una eventuale domanda di diversa classificazione. Il titolare dell'AIC, prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Ufficio di attivita' HTA nel settore farmaceutico - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale. Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determinazione viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilita' entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-ter, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potra' essere ulteriormente commercializzato. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 24 settembre 2015
Il direttore generale: Pani |
| Allegato Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita' nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Farmaco di nuova registrazione OPDIVO Codice ATC - Principio Attivo: L01XC17 - Nivolumab Titolare: Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG GUUE 31 luglio 2015 - Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Cio' permettera' la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari e' richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalita' di segnalazione delle reazioni avverse.
Indicazioni terapeutiche
OPDIVO e' indicato in monoterapia per il trattamento del melanoma avanzato (non resecabile o metastatico) negli adulti.
Modo di somministrazione
Il trattamento deve essere iniziato e seguito da medici specialisti, esperti nel trattamento del cancro. OPDIVO e' solo per uso endovenoso. Deve essere somministrato per infusione endovenosa in un periodo di 60 minuti. La soluzione per infusione deve essere somministrata attraverso un filtro in linea, sterile, apirogeno, a basso legame proteico con dimensione dei pori da 0,2 a 1,2 µm. OPDIVO non deve essere somministrato per via endovenosa rapida o con iniezione in bolo. La dose totale necessaria di OPDIVO puo' essere infusa direttamente come soluzione 10 mg/mL o puo' essere diluita fino ad un minimo di 1 mg/mL in una soluzione iniettabile di sodio cloruro 9 mg/mL (0,9%) oppure in una soluzione iniettabile di glucosio 50 mg/mL (5%). Per le istruzioni sulla manipolazione del medicinale prima della somministrazione, vedere il paragrafo 6.6. Confezioni autorizzate: EU/1/15/1014/001 A.I.C.: n. 044291019/E - in base 32: 1B7NYC 10 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 4 ml - 1 flaconcino; EU/1/15/1014/002 A.I.C.: n. 044291021/E - i n base 32: 1B7NYF 10 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 10 ml - 1 flaconcino.
Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro 6 mesi successivi all'autorizzazione. In seguito, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio presentera' gli PSUR per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei.
Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale
Piano di gestione del rischio (RMP) Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attivita' e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP. Il RMP aggiornato deve essere presentato: su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali; ogni volta che il sistema di gestione del rischio e' modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio). Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo. Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio Prima dell'immissione in commercio di OPDIVO, in tutti gli Stati Membri, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve concordare con l'Autorita' nazionale competente il contenuto ed il formato del programma educazionale, inclusi il mezzo di comunicazione, le modalita' d distribuzione, e qualsiasi altro aspetto del programma. Il programma educazionale ha l'obiettivo di aumentare la consapevolezza sui potenziali eventi avversi immuno mediati associati all'uso di OPDIVO, su come gestirli e di migliorare la consapevolezza dei pazienti o di coloro che prestano le cure sui segni e sintomi precoci relativi a questi eventi avversi. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve assicurare che in tutti gli Stati Membri dove OPDIVO e' commercializzato, tutto il personale sanitario, i pazienti/coloro che prestano le cure che si prevede possano prescrivere e usare OPDIVO abbiano accesso/siano forniti del seguente materiale educazionale: Materiale educazionale per il medico; Scheda di allerta per il paziente. Il materiale educazionale per il medico deve contenere Il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; La guida per la gestione delle reazioni avverse. La guida per la gestione delle reazioni avverse deve contenere i seguenti elementi chiave: Informazioni rilevanti (ad es. serieta', gravita', frequenza, tempo di insorgenza, reversibilita' dell'evento avverso, se applicabile) per le seguenti problematiche di sicurezza: Polmoniti immuno-correlate Coliti immuno-correlate o Epatiti immuno-correlate Nefriti o disfunzione renale immuno-correlate Endocrinopatie immuno-correlate Rash immuno-correlato Altre reazioni avverse immuno-correlate Dettagli su come minimizzare la problematica di sicurezza attraverso un monitoraggio ed una gestione appropriata La scheda di allerta per il paziente dovra' contenere i seguenti elementi chiave: Che il trattamento con OPDIVO puo' aumentare il rischio: Polmoniti immuno-correlate Coliti immuno-correlate o Epatiti immuno-correlate Nefriti o disfunzione renale immuno-correlate Endocrinopatie immuno-correlate Rash immuno-correlato Altre reazioni avverse immuno-correlate Segni o sintomi delle problematica di sicurezza e quando richiedere l'intervento di un medico Riferimenti per contattare il prescrittore di OPDIVO
Obbligo di condurre misure post-autorizzative
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare entro la tempistica stabilita, le seguenti attivita': ===================================================================== | Descrizione | Termine | +===================================+===============================+ |1. Studi di Efficacia | | |post-autorizzazione (PAES): il | | |titolare dell'autorizzazione | | |all'immissione in commercio deve | | |sottomettere il rapporto finale | | |dello studio CA209037: uno studio | | |clinico di fase 3, randomizzato, in| | |aperto, di nivolumab vs terapia a | | |scelta dello sperimentatore in | | |pazienti affetti da melanoma in | | |stadio avanzato (non resecabile o |Il rapporto finale dello studio| |metastatico) in progressione dopo |deve essere sottomesso entro il| |trattamento con Anti-CTLA-4 |30 giugno 2016 | +-----------------------------------+-------------------------------+ |2. Studi di Efficacia | | |post-autorizzazione (PAES): il | | |titolare dell'autorizzazione | | |all'immissione in commercio deve | | |sottomettere i dati di OS | | |aggiornati per lo studio CA209066: | | |uno studio di fase 3, randomizzato,| | |in doppio cieco di nivolumab vs | | |dacarbazina, in soggetti con |I dati aggiornati/rapporto | |melanoma BRAF wild type, |dello studio devono essere | |metastatico o non resecabile, non |sottomessi entro il 31 dicembre| |precedentemente trattati. |2015 | +-----------------------------------+-------------------------------+ |Il valore dei marcatori biologici | | |nel predire l'efficacia di | | |nivolumab deve essere ulteriormente| | |esplorato, specificatamente: 1. | | |Continuare l'esplorazione del | | |cut-off ottimale per la positivita'| | |PD-L1 basata sull'attuale metodo di| | |determinazione usato per meglio | | |chiarire il suo valore come fattore| | |predittivo dell'efficacia di | | |nivolumab. Queste analisi saranno | | |condotte negli studi CA 209037 e | | |CA209066 in pazienti con melanoma | | |avanzato. 2. Investigare | | |ulteriormente il valore di | | |marcatori biologici diversi dallo | | |stato di espressione del PD-L1 a | | |livello della cellula della | | |membrana del tumore mediante IHC | | |(ad es. altri metodi/determinazioni| | |e cut-offs associati, che possano | | |dimostrarsi piu' sensibili e | | |specifici nel predire una risposta | | |al trattamento sulla base del | | |PD-L1, PD-L2, infiltrato | | |linfocitico del tumore con misura | | |della densita' del CD8+T, RNA | | |signature, etc.) come predittivi | | |dell'efficacia di nivolumab. | | |L'analisi di questi marcatori | | |biologici aggiuntivi sara' | | |effettuata nel contesto degli studi| | |CA209-038 e CA209-066. 3. | | |Investigare ulteriormente dopo | | |l'approvazione la relazione tra | | |l'espressione PDL-1 e PDL-2 nella | | |fase 1 (CA209009, CA209038 e | | |CA209064). 4. Investigare | | |ulteriormente l'analisi associativa| | |tra l'espressione PDL-1 e quella | | |PDL-2 condotte nello studio | | |CA209-066. 5. Investigare | | |ulteriormente dopo l'approvazione | | |la possibile modifica dello stato | | |PD-L1 del tumore durante il | | |tratatmento e/o la progressione del|30 settembre 2015 30 settembre | |tumore negli studi CA209-009, |2017 31 marzo 2017 31 dicembre | |CA209-038 e CA209-064. |2017 30 settembre 2017 | +-----------------------------------+-------------------------------+
Regime di prescrizione: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP). |
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