Gazzetta n. 238 del 13 ottobre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 29 settembre 2015
Modifica del decreto 28 luglio 2015, relativo alla determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualita' dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 607/2009.


IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Reg. (UE) n. 1151 del 21 novembre 2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, che abroga i regolamenti (CE) numeri 509 e 510 del 29 marzo 2006;
Visto il Reg. (UE) n. 1308 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 607 del 14 luglio 2009 della Commissione recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Visto il Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 187/1 del 26 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti;
Visto il Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 193/25 del 1° luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
Visto il decreto ministeriale del 28 luglio 2015, n. 53334, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2015 al n. 3188, con il quale sono stati determinati i criteri e le modalita' per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualita' dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 607/2009;
Considerata la nota ARES(2015) 3313866 del 7 agosto 2015, con la quale la Commissione Europea ha formulato alcune osservazioni in merito al decreto ministeriale 28 luglio 2015, n. 53334;
Considerata l'opportunita' di garantire un tempestivo adeguamento delle disposizioni contenute negli allegati al decreto ministeriale 28 luglio 2015, n. 53334;
Ravvisata la necessita' di recepire le osservazioni della Commissione europea modificando conseguentemente il decreto ministeriale 28 luglio 2015, n. 53334 e di differire il termine per la presentazione delle istanze di contributo in attesa della ricezione del numero di identificazione dell'aiuto riportato sulla ricevuta inviata dalla Commissione europea;

Decreta:

Art. 1

1. L'art. 4 del decreto ministeriale 28 luglio 2015, n. 53334 e' sostituito dal seguente:

"Art. 4"

Soggetti esclusi

Sono esclusi dai contributi:
a) le grandi imprese, come definite ai sensi dell'allegato I al regolamento (U.E.) n. 702/2014;
b) le imprese in difficolta' ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, punto (14) del regolamento (U.E.) n. 702/2014 e ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4, punto c) del regolamento (U.E.) n. 651/2014;
c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, paragrafo 5 del Reg. (UE) 702/2014."
 
Art. 2

1. Al punto 5 dell'allegato A del decreto ministeriale 28 luglio 2015, n. 53334 la frase "all'art. 2 lettera a) e b)" e' sostituita dalla seguente "all'art. 3, lettera a) e b)" .
2. Al comma 8 dell'allegato B) del decreto ministeriale 28 luglio 2015, n. 53334 dopo la lettera e) sono inserite le seguenti indicazioni:
f) non e' un'impresa in difficolta' ai sensi dell'art. 2, punto 14, del Reg. (U.E) n. 702/2014 e dell'art. 2, paragrafo 1, punto 14, del Reg. (U.E). n. 651/2014;
g) non e' destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.
 
Art. 3

1. Al punto 1 dell'Allegato C del decreto ministeriale 28 luglio 2015, n. 53334 - Spese ammesse per l' organizzazione e partecipazione a fiere, convegni, esposizioni, concorsi, pubblicazioni e divulgazioni di conoscenze destinate a sensibilizzare il grande pubblico - sono infine inseriti i seguenti periodi:
"Per le pubblicazioni, il riferimento all'area geografica deve corrispondere a quella individuata nei disciplinari di produzione delle denominazioni DOP, IGP e STG, registrati dall'Unione europea.
I beneficiari del contributo devono garantire la partecipazione alle attivita' previste a tutte le imprese ricadenti nell'area di produzione di cui al paragrafo precedente, che operano in conformita' al Reg. (U.E) n. 1151/2012, a prescindere dall'adesione ad associazioni ed organizzazioni richiedenti il contributo".
 
Art. 4

1. Al punto 2 dell'allegato C del decreto ministeriale 28 luglio 2015, n. 53334 - Spese ammesse per l' attivita' di formazione professionale e acquisizione di competenze (corsi di formazione, seminari,) sono infine inseriti i seguenti periodi:
"Sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto dimostrativo, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.
I beneficiari del contributo devono garantire la partecipazione alle attivita' previste a tutte le imprese ricadenti nell'area di produzione, che operano in conformita' al Reg. (U.E) n. 1151/2012, a prescindere dall'adesione ad associazioni ed organizzazioni richiedenti il contributo".
 
Art. 5

1. Al punto 3 dell'Allegato C del decreto ministeriale 28 luglio 2015, n. 53334 - Spese ammesse per studi e ricerche idonei a migliorare la conoscenza e garantire lo sviluppo del settore dei prodotti a denominazione di origine - aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo - sono inserite le seguenti modificazioni:
al comma 4 dopo le parole «cosa avvenga» e' inserita la seguente parola: "prima";
infine e' inserito il seguente periodo:
"I contributi non comportano un sostegno in termini di prezzo dei prodotti agricoli a favore delle imprese attive nel settore agricolo."
 
Art. 6

All'art. 13 del decreto ministeriale 28 luglio 2015, n. 53334 la rubrica e' sostituita dalla seguente "Disposizioni attuative" ed al primo comma le parole "30 ottobre 2015" sono sostituite dalle seguenti "9 novembre 2015" ed e' inserito il seguente periodo "Le istanze possono essere presentate a decorrere dal giorno di pubblicazione sul sito internet del Ministero, del numero di identificazione dell'aiuto riportato sulla ricevuta inviata dalla Commissione europea".
Dopo il primo comma e' inserito il seguente "Gli allegati A, B, C e D del decreto ministeriale 28 luglio 2015, n. 53334, sono modificati con Decreti direttoriali, nel rispetto della procedura prevista agli articoli 11 e 12 del presente decreto."
 
Art. 7

Il presente decreto e' pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it, conformemente a quanto disposto dall'art. 9, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 702/2014 e dell'art. 9 del Reg. (CE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.
Il presente decreto sara' inviato all'Organo di controllo per la registrazione, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entrera' in vigore dalla data di ricezione del numero di identificazione dell'aiuto riportato sulla ricevuta inviata dalla Commissione europea.
Roma, 29 settembre 2015

Il Ministro: Martina

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2015 Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3523
 
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