IL DIRETTORE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo al'istituzione dei "Registri obbligatori delle varieta'"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale; Visto il decreto ministeriale del 25/09/2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 250 del 24/10/2002, con il quale e' stata iscritta, nel relativo registro, la varieta' di erba medica denominata "Cecilia"; Vista la nota n. 11966 del 17/06/2015, con la quale Tombolan Giuseppe, in qualita' di responsabile del mantenimento in purezza, ha chiesto la modifica della denominazione della varieta' sopramenzionata da "Cecilia" a "Venice"; Considerato che la denominazione "Venice" proposta e' stata oggetto di pubblicazione sul «Bollettino delle varieta' vegetali» n. 3/2015 e non si sono ricevute osservazioni in merito; Considerato che il controllo effettuato sulla nuova denominazione proposta ha dato esito positivo e che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopra menzionata; Ritenuto di dover procedere in conformita':
Decreta: Articolo unico
La denominazione della varieta' di erba medica "Cecilia", iscritta con DM del 25/09/2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 250 del 24/10/2002, e' modificata come indicato nella tabella sotto riportata: ===================================================================== |Codice SIAN| Specie |Attuale denominazione| Nuova denominazione | +===========+===========+=====================+=====================+ | 7067 |Erba medica| Cecilia | Venice | +-----------+-----------+---------------------+---------------------+
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 settembre 2015
Il direttore generale: Cacopardi |