Gazzetta n. 234 del 8 ottobre 2015 (vai al sommario)
UNIVERSITA' SAN RAFFAELE - ROMA
DECRETO 17 settembre 2015
Modifica dello Statuto.


IL PRESIDENTE

Visto lo statuto dell'Universita' Telematica San Raffaele Roma, approvato con decreto ministeriale del 8 maggio 2006 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 126 del 1° giugno 2006) e successivamente modificato con delibera del Consiglio di amministrazione del 22 marzo 2010 e del 21 aprile 2011;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'art. 2, ove applicabile, che prevede tra l'altro la modifica degli statuti delle universita' in materia organizzazione e di organi di governo di ateneo;
Visto la delibera del Consiglio di amministrazione dell'Universita' Telematica San Raffaele Roma del 27 aprile 2015 con la quale sono state approvate le modifiche dello statuto dell'Universita' Telematica San Raffaele Roma;
Vista la nota del 26 giugno 2015, n. 1465 con la quale la suddetta modifica di Statuto e' stata inviata al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989;
Visto l'art. 6, comma 11, della legge n. 168 del 1989;

Decreta:

E' emanata la modifica di statuto dell'Universita' Telematica San Raffaele Roma, il cui testo integrale e' allegato al presente decreto come parte integrante.
La modifica di Statuto emanata con il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 settembre 2015

Il presidente: Pasquantonio
 
Allegato

Statuto
Art. 1.
Istituzione e denominazione

1.1 E' istituita l'«Universita' Telematica San Raffaele Roma» non statale legalmente riconosciuta (originariamente istituita nel comune di Milano con denominazione «Universita' Telematica Internazionale Unitel», di seguito denominata Universita').
1.2 L'Universita' ha personalita' giuridica e autonomia didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa, regolamentare e disciplinare, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, nei limiti delle norme vigenti sull'ordinamento universitario, nonche' del presente Statuto.
1.3 L'Universita' non ha fini di lucro e appartiene alla categoria degli istituti universitari previsti dall'art. 1, n. 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
1.4 L'Universita' e' promossa dalla societa' di gestione e partecipazione dell'Universita' Telematica San Raffaele Roma srl che ne garantisce il perseguimento dei fini istituzionali e ne assicura la dotazione finanziaria ed il mantenimento.

Art. 2.
Sedi

2.1 L'Universita' ha sede legale a Roma, in via di Val Cannuta, una sede periferica in Milano, Via Francesco Daverio, 7 e una sede periferica ad Acireale (CT) in corso Umberto, 188.
2.2 Il Consiglio di Amministrazione puo' istituire nuove sedi secondarie e sedi distaccate e decentrate secondo le norme vigenti.

Art. 3.
Finalita'

3.1. La Universita' nasce con la finalita' specifica di dare completa attuazione a quanto affermato dall'art. 27 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo in materia di istruzione del 10 dicembre 1948 e dall'art. 34 della Costituzione italiana che garantisce «a tutti i cittadini il diritto a ricevere quell'istruzione che contribuisca alla formazione dell'individuo ponendo tutti i capaci e meritevoli» in condizioni di svolgere un ruolo utile nella societa', di sviluppare la loro personalita', e il rispetto per i diritti degli uomini e per le liberta' fondamentali.
3.2. Per il perseguimento di tali obiettivi l'Universita', ai sensi dall'art. 26 della legge 27, dicembre 2002, n. 289 e del decreto ministeriale 17 aprile 2003, ha il compito primario di svolgere, oltre all'attivita' di ricerca e di studio, attivita' di formazione mediante l'utilizzo delle metodologie della formazione a distanza con particolare riguardo alle applicazioni di e-learning. A tale fine l'Universita' adotta ogni idonea iniziativa per rendere accessibili agli studenti i corsi di studio a distanza e per favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e lo sviluppo professionale dei lavoratori. L'Universita' promuove e favorisce la collaborazione interdisciplinare e di gruppo, la collaborazione degli organi dell'Universita' con le altre istituzioni universitarie e di alta cultura italiane e straniere. L'Universita' intrattiene rapporti con enti pubblici e privati, italiani e stranieri; puo' stipulare contratti e convenzioni per attivita' didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi; puo' costituire e partecipare a societa' di capitali; puo' costituire centri e servizi interdipartimentali ed interuniversitari, e intrattenere collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura; puo' infine promuovere o partecipare a consorzi con altre Universita', organizzazioni ed Enti pubblici e privati, italiani e stranieri.
3.3. L'Universita' appartiene alla categoria delle istituzioni previste dall'articolo 1, comma 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed e' dotata di personalita' giuridica.
3.4. L'Universita' e' autonoma ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e pertanto gode di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e disciplinare in conformita' alle leggi ed ai regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente Statuto.

Art. 4.
Titoli di studio

4.1 L'Universita' rilascia i seguenti titoli di studio aventi valore legale:
a) laurea;
b) laurea magistrale;
c) dottorato di ricerca;
d) master universitario di primo e secondo livello.
4.2 L'Universita' puo' altresi' istituire i corsi previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341.
4.3 L'Universita' puo' inoltre rilasciare specifici attestati relativi ai corsi di alta formazione e di perfezionamento ed alle altre attivita' istituzionali da essa organizzate.

Art. 5.
Patrimonio e mezzi finanziari

5.1 L'Universita' utilizza, per l'esercizio delle attivita' istituzionali, beni e risorse proprie o di cui ha, a qualsiasi titolo, la disponibilita'.
5.2 I mezzi finanziari per lo sviluppo delle attivita' istituzionali sono costituiti da:
a) i proventi delle tasse, rette, soprattasse universitarie e dei contributi e diritti a carico degli studenti;
b) altri proventi delle attivita' istituzionali;
c) i beni, i contributi, le erogazioni ed i fondi ad essa conferiti o devoluti a qualsiasi titolo da Enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, italiani e stranieri, interessati al raggiungimento dei suoi fini istituzionali.

Art. 6.
Organi dell'Universita'

6.1 Sono organi centrali dell'Universita':
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Rettore;
d) il Senato Accademico;
e) il Nucleo di Valutazione interno;
f) il Collegio dei Revisori dei conti;
g) il Collegio di Disciplina.
6.2 Costituiscono strutture accademiche e di ricerca:
a) i Corso di studio;
b) i Dipartimenti.

Art. 7.
Consiglio di Amministrazione - Composizione

7.1 Il Consiglio di Amministrazione e' composto da:
a) il Presidente dell'Assemblea dei Soci della Societa' di gestione e partecipazione dell'Universita' Telematica San Raffaele Roma srl o suo delegato;
b) rappresentanti designati dalla Societa' di Gestione e partecipazione dell'Universita' Telematica San Raffaele Roma srl;
c) il Rettore;
7.2 Possono essere chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a tre, di enti pubblici e privati, italiani e stranieri, i quali si impegnano a fornire un contributo di particolare rilevanza secondo modalita' e criteri determinati dal Consiglio di Amministrazione stesso per il funzionamento dell'Universita'.
7.3 Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Rettore, rimangono in carica tre anni accademici e possono essere riconfermati. Il Rettore rimane in carica per l'intera durata del suo mandato. La cessazione dagli incarichi previsti al precedente art. 7.1 comporta la contestuale cessazione dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione.
7.4 Qualora anche un solo Consigliere dovesse dimettersi dall'incarico decadranno tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e dovra' essere convocata immediatamente la riunione per la rinomina dei componenti.
7.5 Il Direttore Amministrativo partecipa di diritto a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione, nei termini di cui al successivo art. 8.7.
7.6 La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione determina la decadenza dalla carica.
7.7 Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, che puo' essere scelto anche tra persone estranee al Consiglio; in tale ultimo caso, egli non ha diritto di voto.

Art. 8.
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

8.1 Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, ogni qualvolta si renda necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. In caso di mancanza del Presidente e di coloro che possono disporre la prima convocazione del Consiglio di Amministrazione, vi provvede il Presidente dell'Assemblea dei Soci della Societa' di gestione e partecipazione dell'Universita' Telematica San Raffaele Roma srl.
8.2 L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione con qualunque mezzo scritto, ivi compreso telefax ed e-mail, che dia garanzia dell'avvenuta ricezione; in caso di urgenza e' sufficiente il preavviso di un solo giorno.
8.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessita' - possono essere validamente tenute in videoconferenza, teleconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi detti presupposti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione. Nell'avviso di convocazione si deve specificare che la riunione si puo' tenere con le modalita' predette.
8.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente tenute qualora sia presente la maggioranza dei componenti in carica anche qualora non sia stata rispettata la formalita' della convocazione, purche' nessuno si opponga alla trattazione.
8.5 Salvo le diverse maggioranze previste per le modifiche statutarie, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. 8.6 In caso di parita' prevale il voto del Presidente.
8.7 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Amministrativo, con voto consultivo.
8.8 Il Presidente puo' altresi' invitare altri soggetti a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto alla luce delle loro specifiche competenze e per specifici argomenti.

Art. 9.
Competenze del Consiglio di Amministrazione

9.1 Il Consiglio di Amministrazione sovraintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale dell'Universita', fatte salve le attribuzioni degli altri organi previsti dal presente Statuto.
9.2 Il Consiglio di Amministrazione ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il governo dell'Universita'.
9.3 In ogni caso il Consiglio di Amministrazione delibera gli atti fondamentali di governo dell'Universita', al fine di assicurarne e garantirne il perseguimento dei fini istituzionali.
9.4 Compete al Consiglio di Amministrazione:
I) determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita' e deliberare i relativi programmi;
II) deliberare, a maggioranza dei componenti, l'approvazione dello Statuto e le eventuali modifiche;
III) deliberare i regolamenti di Ateneo e le eventuali modifiche eccetto il regolamento didattico di Ateneo;
IV) nominare il Rettore;
V) deliberare la costituzione del Comitato Esecutivo, di cui all'art. 10, determinando le competenze ad esso delegate e nominandone i membri non di diritto;
VI) nominare il Direttore Amministrativo, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
VII) deliberare, su proposta dei Consigli di Facolta' o del Senato Accademico, in ordine alle nomine dei Docenti e dei Ricercatori dando mandato al Presidente per l'esecuzione delle delibere;
VIII) deliberare, su proposta dei Consigli di Facolta', in ordine agli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e agli incarichi e contratti da conferire per lo svolgimento di attivita' didattica a Professori e Ricercatori di altre Universita', nonche' a persone di alta qualificazione scientifica e professionale;
IX) approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell'Universital;
X) deliberare l'istituzione di nuove sedi secondarie ovvero di sedi distaccate e decentrate secondo le norme vigenti;
XI) assumere i provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale tecnico ed amministrativo (ivi compresi i dirigenti), alla determinazione degli organici del personale stesso, alle relative assunzioni e alla stipula dei contratti di lavoro, nonche' all'adozione dei provvedimenti disciplinari e degli altri provvedimenti relativi al personale;
XII) deliberare in ordine al trattamento economico del personale docente, alle indennita' di funzione del Rettore, del Preside di Facolta' e delle altre cariche istituzionali;
XIII) istituire, attivare e sopprimere le strutture didattiche ed i relativi corsi accademici su proposta del Senato Accademico e secondo le norme vigenti;
XIV) deliberare in ordine al conferimento di borse di studio e di perfezionamento a studenti e laureati, su proposta del Senato Accademico;
XV) deliberare in ordine ai contratti a termine di addestramento didattico e scientifico a laureati e specializzati;
XVI) deliberare sull'ammontare delle rette, tasse, soprattasse e contributi e sul loro eventuale esonero;
XVII) deliberare, sentito il Senato Accademico, convenzioni con altre Universita' o centri di ricerca, e con altri soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri;
XVIII) deliberare l'accettazione di donazioni, eredita', lasciti e legati;
XIX) deliberare le modalita' di ammissione degli studenti, su proposta dei Consigli di Facolta' e valutata l'adeguatezza delle strutture scientifiche, didattiche e logistiche;
XX) sentito il Senato Accademico, deliberare la partecipazione a consorzi e a societa' o altre forme associative di diritto privato o pubblico, italiani e stranieri, per l'ideazione, la promozione, la realizzazione o lo sviluppo di attivita' di formazione e ricerca o comunque strumentali alle attivita' didattiche, ovvero utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali;
XXI) deliberare sulla costituzione in giudizio dell'Universita', nel caso di liti attive e passive e in ordine alle controversie e alle relative determinazioni transattive, nonche' ai procedimenti arbitrali;
XXII) deliberare in ordine alla designazione di rappresentanti dell'Universita' presso altri enti, pubblici e privati, italiani e stranieri;
XXIII) deliberare su ogni altra materia di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuita alla competenza di altri organi previsti dallo Statuto;
XXIV) deliberare su ogni materia ad esso attribuita ai sensi delle norme vigenti, del presente Statuto e dei regolamenti di Ateneo, fatte salve le competenze degli altri organi previste dal presente Statuto.

Art. 10.
Presidente

10.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca e presiede le riunioni del Consiglio stesso e del Comitato Esecutivo, ove costituito.
10.2 Il Presidente, in particolare:
I) ha la rappresentanza legale dell'Universita';
II) provvede a garantire l'adempimento delle finalita' statutarie;
III) assicura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e nelle materie di competenza degli stessi organi puo' adottare provvedimenti urgenti, fatte salve le competenze degli altri organi in materia scientifica e didattica; tali provvedimenti sono portati alla ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima riunione successiva;
IV) provvede, su delega espressa del Consiglio, all'adozione degli atti per le materie individuate con apposita deliberazione;
V) delibera su ogni materia ad esso attribuita ai sensi delle norme vigenti, del presente Statuto e dei regolamenti di Ateneo, fatte salve le competenze degli altri organi previste dal presente Statuto.

Art. 11.
Vice Presidente

11.1 Su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione nomina un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 12.
Rettore

12.1 Il Rettore svolge le funzioni generali di indirizzo didattico e scientifico dell'Universita' nell'ambito delle competenze previste dal presente Statuto.
12.2 II Rettore e' nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i professori di prima fascia dell'Universita' ovvero fra personalita' del mondo accademico che si sono comunque distinte per il buon funzionamento dell'Universita'. Egli resta in carica tre anni e puo' essere riconfermato.
12.3 Il Rettore:
I) rappresenta l'Universita' nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici e delle borse di studio;
Il) convoca e presiede il Senato Accademico, assicurando l'esecuzione delle relative deliberazioni e il coordinamento con l'attivita' del Consiglio di Amministrazione e delle singole Facolta';
III) sovraintende allo svolgimento dell'attivita' didattica e scientifica, riferendone al Consiglio di Amministrazione con relazione annuale;
IV) formula proposte e riferisce al Consiglio di Amministrazione sull'attivita' didattica e scientifica dell'Universita';
V) propone al Consiglio di Amministrazione direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche;
VI) fa parte di diritto, per la durata del suo mandato, del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Senato Accademico;
VII) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori;
VIII) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia didattica e scientifica;
IX) esercita l'autorita' disciplinare sul corpo docente e di ricerca, e sugli studenti;
X) delibera su ogni materia ad esso attribuita ai sensi delle norme vigenti, del presente Statuto e dei regolamenti di Ateneo, fatte salve le competenze degli altri organi previste dal presente Statuto.
12.4 Il Rettore puo' nominare, tra i professori di prima fascia dell'Universita', un Pro Rettore chiamato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento; al Pro Rettore puo' essere delegato l'esercizio di funzioni determinate per singoli settori.

Art. 13.
Direttore Amministrativo

13.1 L'organizzazione della struttura amministrativa e' regolata dal Consiglio di Amministrazione.
13.2 La direzione della struttura amministrativa e' affidata al Direttore Amministrativo, nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.
13.3 Il Direttore Amministrativo:
I) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici, nonche' l'adozione degli atti di gestione del personale tecnico ed amministrativo, in conformita' alle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione;
Il) formula proposte al Consiglio di Amministrazione anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive e di progetti di competenza degli organi di governo e cura l'attuazione dei programmi stessi;
III) e' responsabile del funzionamento dell'amministrazione e risponde nei confronti degli organi di governo;
IV) sovraintende all'attivita' delle strutture centrali e verifica e coordina l'attivita' dei dirigenti;
V) partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico;
VI) opera sulla base di specifiche deleghe eventualmente conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14.
Senato Accademico

14.1 Il Senato Accademico e' composto:
a) dal Rettore, che lo presiede;
b) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
c) dal Direttore del Dipartimento;
d) Dai Presidenti/coordinatori dei corsi di Studio.
14.2 In caso di assenza od impedimento del Rettore, il Senato Accademico e' presieduto dal Pro Rettore se nominato, ovvero, in sua assenza, dal Preside con maggiore anzianita' nella carica di Preside.
14.3 Alle sedute del Senato Accademico partecipa con voto consultivo il Direttore Amministrativo dell'Universita'.
14.4 II Senato Accademico e' convocato dal Rettore almeno ogni due mesi o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.
14.5 Spettano al Senato Accademico tutte le competenze relative all'ordinamento, alla programmazione e al coordinamento delle attivita' didattiche e di ricerca, che non siano riservate ad altri organi dell'Universita' ed alle strutture didattiche e di ricerca.
14.6 In particolare e' di competenza del Senato Accademico:
I) formulare proposte ed esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione in ordine all'adozione e alla modifica dello Statuto;
II) formulare proposte ed esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione sui programmi di sviluppo dell'Universita' e su altre questioni che gli altri organi intendano rimettere alla sua valutazione;
III) esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione in materia di determinazione delle tasse e dei contributi a carico degli studenti;
IV) definire gli indirizzi dell'attivita' di ricerca;
V) deliberare il regolamento didattico di Ateneo;
VI) proporre al Consiglio di Amministrazione l'attivazione di nuovi corsi di studio;
VII) proporre al Consiglio di Amministrazione la ripartizione dei fondi per la didattica e la ricerca, tenuto conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche;
VIII) fissare le modalita' di ammissione degli studenti ai corsi di studio dell'Universita';
IX) deliberare su ogni materia ad esso attribuita ai sensi delle norme vigenti, del presente Statuto e dei regolamenti di Ateneo, fatte salve le competenze degli altri organi previste dal presente Statuto.
14.7 II Rettore potra' altresi' invitare altri soggetti a partecipare alle riunioni, alla luce delle loro specifiche competenze e per specifici argomenti.

Art. 15.
Dipartimenti

15.1 I Dipartimenti sono strutture organizzative di promozione e coordinamento dell'attivita' di ricerca e di sostegno dell'attivita' didattica.
15.2 I Professori e i Ricercatori dell'Universita', nonche' gli altri collaboratori all'attivita' didattica e di ricerca, afferiscono ciascuno ad un solo Dipartimento.
15.3 Sono organi del Dipartimento:
a) il Direttore;
b) il Consiglio di Dipartimento.
15.4 L'Istituzione dei Dipartimenti, la definizione delle competenze, della composizione e delle modalita' di funzionamento dei rispettivi organi sono disciplinate nei regolamenti di Ateneo, fatte salve le vigenti norme dell'ordinamento universitario.
15.5 Le funzioni di Direttore dell'organo sono attribuite ad un professore universitario afferente alla struttura eletto dall'organo stesso.
15.6 Il Consiglio di Dipartimento si compone del Direttore e di tutti i coordinatori dei corsi di studio afferenti il dipartimento stesso.
15.7 Finche' l'universita' avra' un organico di professori, di ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato inferiore a cinquecento unita', e' adottata un'articolazione organizzativa interna semplificata ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera e della legge n. 240/2010, con contestuale attribuzione al dipartimento delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita' didattiche e formative, nonche' delle attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.

Art. 16.
Laboratori e Centri di Ricerca

16.1 L'Universita', con decisione del Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico, puo' istituire Laboratori e Centri di Ricerca per la promozione e lo svolgimento dell'attivita' di ricerca finalizzata a specifici obiettivi, affidandone la direzione a docenti dell'Universita' o a tecnici specializzati di comprovata esperienza professionale.
16.2 L'istituzione di Laboratori e Centri di Ricerca puo' avvenire anche in collaborazione con altre istituzioni, universitarie e non, italiane e straniere, attraverso apposite convenzioni con Enti pubblici e privati, italiani e stranieri.
16.3 L'organizzazione e il funzionamento dei Laboratori e dei Centri di Ricerca e' disciplinata dai rispettivi regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 17.
Biblioteca

17.1 La Biblioteca e' una struttura di servizio e sostegno delle esperienze didattiche di apprendimento e ricerca dell'Universita'. Puo' essere costituita in sezioni, anche decentrate, che comunque costituiscono un unico sistema.
17.2 La gestione della Biblioteca e' affidata dal Consiglio di Amministrazione ad un professionista che possieda i requisiti professionali specifici.
17.3 L'organizzazione della Biblioteca e i servizi da essa erogati sono regolati in apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 18.
Collegio di Disciplina

18.1 Al fine di esercitare le competenze disciplinari nei confronti del professori e dei ricercatori, e' istituito un Collegio di disciplina composto da tre membri effettivi scelti tra professori univeristari e da ricercatori. Per ciascuno di essi e' previsto un membro supplente.
18.2 La nomina dei componenti spetta al Senato Accademico, su proposta del Rettore. L'incarico ha durata quadriennale ed e' rinnovabile.
18.3 Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente e un Presidente vicario che lo supplisce in caso di assenza o impedimento.
18.4 Compete al Rettore l'avvio del procedimento disciplinare. Per ogni fatto di cui venga a conoscenza e che possa dare luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura tra quelle prevista dall'art. 87 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, il Rettore, entro trenta giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza del fatto, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta in merito o alla sanzione da irrogare o alla archiviazione.
18.5 Il Collegio di disciplina, che opera secondo il principio del giudizio tra pari e nel rispetto del contraddittorio, svolge la fase istruttoria del procedimento disciplinare, seguendo la normativa statale che regolamenta il procedimento amministrativo. Uditi il Rettore o un suo delegato, nonche' il professsore o il ricercatore per il quale si ipotizza la violazione di uno o piu' doveri disciplinari, assistito - se lo ritiene opportuno - da un difensore di fiducia , esprime un motivato parere vincolante sulla proposta avanzata dal Rettore. Il parere, unitamente agli atti dello stesso, va trasmesso al Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni da quello in cui il Collegio e' stato investito della questione.
18.6 Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di Amministrazione assume, senza la rappresentanza degli studenti, la deliberazione che chiude il procedimento. Con essa, il Consiglio, o infligge la sanzione o dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.
18.7 Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non assuma alcuna decisione entro il termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti da parte del Collegio di disciplina il procedimento si estingue.
18.8 I termini di cui ai commi 6 e 7 si intendono sospesi rispettivamente fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina o del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui siano in corso operazioni che ne impediscono il regolare funzionamento, in quanto preordinate alla formazione o al rinnovo, in tutto o in parte, degli stessi. Il termine di cui al comma 6 e' altresi' sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Consiglio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori, dandone notifica al Consiglio di amministrazione. Il Rettore e' tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

Art. 19
Commissione Paritetica Docenti-Studenti

In ciascun Dipartimento e' istituita una Commissione Paritetica Docenti-Studenti, competente a svolgere attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio. La partecipazione alla commissione paritetica di cui alla presente lettera non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. La Commissione e' composta da Docenti e Studenti afferenti a ciascun Corso di Studio in numero proporzionale alla numerosita' dei relativi iscritti.

Art. 20.
Personale tecnico-amministrativo

20.1 L'organizzazione del personale tecnico-amministrativo nel suo complesso e' determinata dal Consiglio di Amministrazione, che provvede anche alla nomina dei dirigenti.
20.2 La dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale tecnico-amministrativo e del Direttore Amministrativo dell'Universita', nonche' l'ordinamento dei relativi servizi, sono disciplinati da apposito regolamento, adottato dal Consiglio di Amministrazione e dai contratti di lavoro aziendali di diritto privato.

Art. 21.
Personale docente

21.1 Gli insegnamenti sono impartiti dai professori di ruolo di prima e seconda fascia, da Ricercatori nonche' da esperti idoneamente qualificati sulla base delle vigenti disposizioni, mediante la stipula di contratti di diritto privato.
21.2 Possono essere proposti per la nomina di Professori a contratto Professori di ruolo in altre Universita' o studiosi dotati di comprovata ed adeguata qualificazione scientifica o tecnica.
21.3 Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a Docenti o studiosi non aventi la cittadinanza italiana.
21.4 Il trattamento economico dei professori a contratto e la disciplina delle loro attivita' sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, con apposito regolamento. Il contratto non da' titolo a trattamento assistenziale o previdenziale.
21.5 L'attivita' di insegnamento presso l'Universita' comporta il rispetto dei principi ispiratori dell'Universita' stessa.

Art. 22.
Ruoli organici dei Professori

22.1 Il ruolo dei Professori dell'Universita' si articola in due fasce:
a) Professori di prima fascia;
b) Professori di seconda fascia.
22.2 Il ruolo organico dei Professori di prima e seconda fascia e dei Ricercatori puo' essere variato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su proposta dei Consigli di Facolta' interessati, sentito il Senato Accademico.
22.3 Ai Professori di ruolo e ai Ricercatori di ruolo dell'Universita' e' assicurato stato giuridico, trattamento economico, di carriera e di quiescenza non inferiore a quello previsto per i Professori di ruolo ed i Ricercatori delle Universita' statali.

Art. 23.
Stato giuridico del personale docente

23.1 Alla copertura dei posti in organico dei Professori di ruolo e dei Ricercatori si applicano le disposizioni vigenti per il corrispondente personale delle Universita' statali.

Art. 24.
Nucleo di Valutazione di Ateneo

24.1 Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, di cui all'art. 1, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, procede alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando anche, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa.
24.2 Il Nucleo di Valutazione di Ateneo e' composto da cinque membri; i componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370.
24.3 Il Nucleo di Valutazione di Ateneo riferisce ogni anno, con apposita relazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Rettore.
24.4 L'organizzazione, il funzionamento e le prerogative del Nucleo di Valutazione di Ateneo sono definiti nel regolamento di Ateneo.

Art. 25.
Collegio dei Revisori dei Conti

25.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la regolare tenuta della contabilita'. Il Collegio esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni; effettua verifiche di cassa con periodicita' trimestrale; accerta inoltre la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili.
25.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti e' composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente e due supplenti, scelti tra gli iscritti al registro dei Revisori Contabili.
25.3 Il Consiglio di Amministrazione nomina i membri del Collegio dei Revisori che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 26.
Diritto allo studio

26.1 L'Universita', nell'ambito della propria autonomia e delle proprie competenze, adotta i provvedimenti necessari per assicurare la realizzazione del diritto allo studio, con particolare attenzione agli Studenti capaci e meritevoli, ma di condizioni economiche non agiate.
26.2 A tale scopo l'Universita' puo' stipulare apposite convenzioni con altre Istituzioni, pubbliche e private, italiane e straniere, per fornire prestazioni e servizi agli Studenti.
26.3 L'Universita' garantisce agli studenti dell'Ateneo le condizioni di studio adeguate per sviluppare la loro formazione culturale e favorisce il loro inserimento nel mondo del lavoro, anche attraverso l'erogazione di borse di studio e premi per gli Studenti piu' capaci e meritevoli e privi di mezzi.

Art. 27.
Devoluzione del patrimonio

27.1 In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dell'attivita' dell'Universita', il suo patrimonio sara' devoluto interamente alla Societa' di gestione e partecipazione dell'Universita' Telematica San Raffaele Roma srl , o ad altro Ente da quest'ultima indicato.

Art. 28.
Rinvio

28.1 Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, si applicano le norme dell'ordinamento universitario e, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile.
 
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