Gazzetta n. 233 del 7 ottobre 2015 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERA 14 settembre 2015
Valutazione di idoneita' del «Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle funzioni e/o dalle attivita' svolte dai notai», adottato, in data 8 luglio 2015, dal Collegio notarile dei Distretti riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano, dal Comitato dei Collegi notarili della Sardegna, dall'Associazione Italiana notai cattolici, dall'Associazione Italiana giovani notai, dalla Federnotai, dal Notaract e dal Sindacato sociale notarile. (Poss. 426 e 695/15). (Delibera n. 15/254)


LA COMMISSIONE

su proposta del Commissario delegato per il settore, Consigliere Salvatore Vecchione,
Premesso:
che, con nota del 4 marzo 2015, il Collegio notarile dei Distretti riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano trasmetteva, ai fini della relativa valutazione di idoneita' da parte della Commissione, una bozza di "Codice di autoregolamentazione delle astensioni dall'esercizio della funzione di notaio" (adottato in data 28 febbraio 2015);
che, con nota del 10 marzo 2015, il Comitato dei collegi notarili della Sardegna trasmetteva, ai fini della relativa valutazione di idoneita' da parte della Commissione, una bozza di "Codice di autoregolamentazione delle astensioni dall'esercizio della funzione di notaio" (adottato in data 6 marzo 2015);
che, con nota del 9 aprile 2015, le Associazioni nazionali A.I.N.C., AS.I.G.N., Federnotai e Notaract trasmettevano, ai fini della relativa valutazione di idoneita' da parte della Commissione, una bozza di "Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle funzioni e/o dalle attivita' svolte dai notai" (adottato in data 7 aprile 2015);
che, rispettivamente, in data 19 marzo e 16 aprile 2015, i testi dei Codici presentati venivano trasmessi al Ministero della giustizia, al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Cagliari, al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma e al Consiglio nazionale del notariato, al fine di acquisire un eventuale parere in merito, con riguardo alle attribuzioni di rispettiva competenza;
che, con nota del 24 marzo 2015 (atto pervenuto in data 26 marzo 2015), il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Cagliari esprimeva parere contrario ad una valutazione di idoneita' di un "Codice di autoregolamentazione delle astensioni dall'esercizio delle funzioni di Notaio", rilevando che le funzioni notarili: "ancorche' di natura pubblicistica...tuttavia non costituiscono servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, non essendo dirette a garantire il godimento dei beni primari di rilievo costituzionale ivi tassativamente indicati al comma 1";
che, con nota del 5 maggio 2015 (atto pervenuto in data 6 maggio 2015), il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma esprimeva parere positivo sullo schema di "Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle funzioni e/o attivita' svolte dai Notai", evidenziando, con favore, il bilanciamento "delle contrapposte esigenze della categoria e dell'utenza: quest'ultima..al centro di un apprezzabile nucleo di tutele...";
che, con nota del 22 maggio 2015 (atto pervenuto in pari data), il Ministero della giustizia evidenziava l'inaccoglibilita' del proposto Codice di autoregolamentazione, ritenendo che:"le funzioni di notaio ed i servizi che questi rende alla collettivita' non rientrano in nessuna delle categorie di servizi pubblici essenziali individuate dall'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146";
che, con note del 10 giugno 2015 (atti pervenuti in data 11 giugno 2015), il Consiglio nazionale del notariato, in relazione alle due bozze di Codici trasmessi, precisava che: "..l'esercizio del diritto costituzionale di astensione collettiva dei notai puo' considerarsi rientrare nella disciplina della legge n. 146/90, in quanto potenzialmente idoneo a ledere diritti fondamentali, costituzionalmente tutelati, dei cittadini....cosi' da richiedere l'attivazione dello specifico strumento giuridico.." ;
che, con nota dell'8 giugno 2015, perveniva alla Commissione, da parte del Sindacato Sociale notarile, l'adesione alla bozza del "Codice di autoregolamentazione delle astensioni dall'esercizio della funzione di notaio", presentato dal Comitato dei collegi notarili della Sardegna;
che, in data 19 giugno 2015, il Commissario delegato al settore, a fronte dei diversi testi pervenuti e di alcune sostanziali divergenze nei contenuti degli stessi, provvedeva a convocare in audizione tutti i soggetti promotori dei Codici di autoregolamentazione presentati;
che, nel corso dell'audizione, il Commissario delegato al settore formulava alcune osservazioni di merito relativamente ai Codici pervenuti, in particolare: 1) sulla legittimazione alla proclamazione; 2) sulla durata massima delle astensioni; 3) sugli effetti delle stesse e sulla corretta individuazione delle prestazioni indispensabili;
che, sempre in sede di audizione, il Commissario delegato al settore evidenziava, ai rappresentanti degli Organismi intervenuti, la necessita', per ragioni di opportunita', di addivenire ad un testo unico condiviso che potesse disciplinare le modalita' di astensione dall'esercizio delle attivita' e/o funzioni dei Notai;
che, successivamente, con nota del 9 luglio 2015, il Collegio notarile dei Distretti riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano, il Comitato dei collegi notarili della Sardegna, l'Associazione italiana notai cattolici, l'Associazione Italiana giovani notai, la Federnotai, il Notaract e il Sindacato Sociale notarile, recependo le osservazioni formulate in sede d'audizione, presentavano un nuovo testo unitario di "Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle funzioni e/o dalle attivita' svolte dai Notai" (adottato in data 8 luglio 2015);
che, pertanto, la Commissione, nella seduta del 13 luglio 2015, procedeva ad esaminare il testo del Codice adottato in data 8 luglio 2015, senza formulare alcuna osservazione nel merito;
che la Commissione, nella stessa data, provvedeva a trasmettere il predetto Codice alle associazioni dei consumatori, al fine di acquisire il relativo parere, disposto dall'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, assegnando il termine di 10 giorni;
che, decorso il termine di 10 giorni assegnato, non perveniva alcun parere da parte dell'Associazioni dei consumatori;
Considerato:
che la legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, all'art. 1, commi 1 e 2, definisce, quali servizi pubblici essenziali, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla liberta', alla vita e alla salute;
che, nella nota di accompagnamento al testo del Codice, viene evidenziata la necessita' di intendere il diritto alla liberta' costituzionalmente tutelata, richiamata dall'art. 1, comma 2, della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, come una nozione volutamente ampia ed inclusiva;
che, peraltro, l'attivita' notarile e' prestata per il compimento di numerosi atti, giuridicamente rilevanti (quali, ad esempio, la procura), attraverso i quali si consente a soggetti terzi l'esercizio di diritti e l'assunzioni di obbligazioni per conto di persone incapaci di intendere e volere, al fine di tutelare, indirettamente, le stesse esigenze di vita quotidiana dei soggetti rappresentati e, quindi, in ultima analisi, il loro diritto alla vita e alla salute;
che, inoltre, l'amministrazione della giustizia coinvolge in numerosi casi l'attivita' dei notai, sia in ambito civile (attivita' di GOA o Giudice ausiliario) che in ambito penale (funzioni delegate nei procedimenti penali);
che, pertanto, la Commissione, condividendo le argomentazioni sostenute dalle Associazioni e dai Consigli/collegi notarili, nonche' dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma e dal Consiglio nazionale del notariato,
ritiene che le attivita' svolte dai notai debbano ritenersi assoggettabili all'ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;
che la legge n. 83 del 2000 ha espressamente incluso, con il disposto dell'art. 2 (divenuto art. 2-bis della legge n. 146 del 1990), nel campo di applicazione della normativa in questione, anche le astensioni collettive dalle prestazioni poste in essere dai professionisti;
che il comma 1 dell'art. 2-bis della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, prevede l'obbligo, nel caso di astensioni collettive dei professionisti, del "rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili" di cui all'art. 1 ed afferma che la Commissione "promuove l'adozione da parte delle associazioni e degli organismi di rappresentanza delle categorie interessate, di codici di autoregolamentazione che realizzino, in caso di astensione collettiva, il contemperamento con i diritti della persona costituzionalmente tutelati";
che gli stessi Codici devono, in ogni caso, prevedere un termine di preavviso non inferiore a dieci giorni, nonche' l'indicazione della durata e delle motivazioni dell'astensione collettiva, e, devono, altresi', "assicurare in ogni caso un livello di prestazioni compatibile con le finalita' di cui al comma 2 dell'art. 1";
che il "Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle funzioni e/o dalle attivita' svolte dai notai" contiene:
l'indicazione di un preavviso di "almeno quindici giorni" per le astensioni dei notai, nonche' l'indicazione della relativa durata e delle motivazioni (art. 2, comma 2);
la fissazione del termine di cinque giorni per la comunicazione della revoca dell'astensione, al fine di evitare il c.d. "effetto annuncio" (art. 2, comma 3);
la determinazione della durata massima del periodo di astensione (art. 2, comma 6);
la previsione di un intervallo di tempo (15 giorni) tra il termine finale di un'astensione e l'inizio di quella successiva (art. 2, comma 6);
l'obbligo di effettuare apposita comunicazione al pubblico (almeno 5 giorni prima dell'astensione) circa le modalita' di effettuazione dello sciopero e l'orario di apertura degli studi durante l'astensione (art. 3);
gli effetti dell'astensione (art. 4);
l'individuazione analitica dei servizi minimi essenziali da garantire durante l'astensione, tra i quali: il ricevimento di testamenti pubblici e segreti; il ricevimento di atti di protesto, lo svolgimento di attivita' di GOA e/o Giudice ausiliario, lo svolgimento di attivita' nei procedimenti penali, etc (art. 5);
che, pertanto, l'insieme delle norme contenute nel Codice di autoregolamentazione in esame, in ordine ai vari profili dell'esercizio del diritto di astensione dei Notai, si puo' ritenere coerente con le regole dettate dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonche' con gli orientamenti applicativi risultanti dalle delibere della Commissione;
Valuta idoneo:
ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, il "Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle funzioni e/o dalle attivita' svolte dai notai", in tutte le sue parti;

Dispone

la comunicazione della presente delibera Collegio notarile dei Distretti riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano, dal Comitato dei collegi notarili della Sardegna, dall'Associazione italiana notai cattolici, dall'Associazione italiana giovani notai, dalla Federnotai, dal Notaract e dal Sindacato sociale notarile, al Ministero della giustizia, al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma, al Consiglio nazionale del notariato, nonche', ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri;
Dispone, inoltre,
la pubblicazione del "Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle funzioni e/o dalle attivita' svolte dai notai" e della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonche' l'inserimento dei predetti atti sul sito Internet della Commissione.
Roma, 14 settembre 2015

Il presidente: Alesse
 
Allegato

Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive
dalle funzioni e/o dalle attivita' svolte dai Notai
Adottato, in data 8 luglio 2015, da AINC, ASIGN, FEDERNOTAI, NOTAR
ACT, SISN, CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI CAGLIARI,
LANUSEI E ORISTANO, COMITATO DEI COLLEGI NOTARILI DELLA SARDEGNA) Valutato idoneo, dalla Commissione, nella seduta del 14 settembre
2015. (Delibera n. 15/254).

Art. 1
Ambito di applicazione

1. La presente regolamentazione disciplina le modalita' dell'astensione collettiva dei notai dalle loro funzioni e/o attivita', stante la pubblica funzione dagli stessi esercitata, con particolare riferimento a quelle relative agli atti di trasferimento, costituzione o estinzione di beni e/o diritti, agli atti e ai verbali di societa' e persone giuridiche, agli atti in materia di successioni e di diritto di famiglia, la delega di attivita' giudiziali, la mediazione, per i profili incidenti su diritti fondamentali degli utenti.

Art. 2
Proclamazione e durata delle astensioni

1. La proclamazione dell'astensione rientra nelle competenze di ciascuna Associazione e/o Sindacato di rappresentanza della categoria, dei Consigli notarili distrettuali, dei Comitati regionali notarili e del Consiglio nazionale del notariato.
2. La proclamazione dell'astensione, con l'indicazione della specifica motivazione e della sua durata, deve essere comunicata almeno quindici giorni prima della data dell'astensione alla Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ed al Consiglio nazionale del notariato. Analoga informazione va trasmessa, in ragione della motivazione dell'astensione collettiva, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia, al Ministro dell'economia e delle finanze, e agli altri Ministri eventualmente interessati, al Direttore dell'agenzia delle entrate, all'Unioncamere in rappresentanza delle Camere di commercio, ai Capi degli Uffici giudiziari interessati , alla Direzione generale dell'Ufficio centrale per gli archivi notarili.
3. La revoca della proclamazione deve essere comunicata agli stessi destinatari di cui al comma precedente almeno cinque giorni prima della data fissata per l'astensione medesima, salva la richiesta della Commissione di garanzia, del Ministero della giustizia o di altre Istituzioni competenti per legge ad emanare l'ordinanza di cui all'articolo 8 della legge 146/90 e successive modifiche e/o integrazioni ovvero la sopravvenienza di eventi oggettivamente impedienti.
4. Tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non puo' intercorrere un periodo superiore a sessanta giorni.
5. Le disposizioni in tema di preavviso e di durata possono non essere rispettate nei soli casi in cui l'astensione e' proclamata ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 146/1990, come modificata dalla Legge n. 83/2000.
6. L'astensione non puo' superare gli otto giorni lavorativi consecutivi, con l'esclusione dal computo della domenica e degli altri giorni festivi Con riferimento a ciascun mese dell'anno non puo' comunque essere superata la durata di otto giorni anche se si tratta di astensioni aventi ad oggetto questioni e temi diversi. In ogni caso tra il termine finale di' un'astensione e l'inizio di quella successiva deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni. Tali limitazioni non si applicano nei casi in cui e' prevista la proclamazione dell'astensione senza preavviso. Nel caso di piu' astensioni proclamate da parte di diversi soggetti rappresentativi della categoria, in mancanza di accordo tra gli stessi, la Commissione di garanzia provvedera' in via preventiva alla valutazione del prevedibile impatto delle proclamazioni in conflitto, fornendo eventualmente le necessarie indicazioni che terranno conto della precedenza temporale nelle date di proclamazione.

Art. 3
Comunicazione al pubblico

1. Almeno cinque giorni prima della data fissata per l'inizio dell'astensione, sara' data apposita comunicazione preventiva delle modalita' di effettuazione dell'astensione, delle prestazioni indispensabili che saranno garantite agli utenti e della regolamentazione dell'apertura al pubblico degli studi notarili durante l'astensione al fine di fornire i servizi garantiti. Tale comunicazione sara' effettuata tramite pubblicazione sui siti internet istituzionali e/o con ogni altro mezzo idoneo in relazione agli obiettivi perseguiti dall'astensione.

Art. 4
Effetti dell'astensione

1. L'astensione comporta la sospensione di tutte e/o parte delle attivita' dei Notai previste sia dalla legge notarile sia da Leggi speciali, fatta eccezione per le sole prestazioni indispensabili di cui al successivo articolo 5. Nel caso in cui l'astensione dovesse riguardare solo parte delle attivita' e/o delle funzioni, l'organismo proclamante dovra' specificare oltre alle modalita' di effettuazione dell'astensione anche quali sono le attivita' e/o le funzioni per le quali e' prevista l'astensione.

Art. 5
Prestazioni indispensabili

1. Durante il periodo di astensione saranno comunque garantite le seguenti prestazioni indispensabili:
a) Ricevimento di testamenti pubblici e di testamenti segreti;
b) Ricevimento di atti di protesto per titoli gia' ritirati dal notaio prima della proclamazione dell'astensione;
c) Verbalizzazione di delibere relative alla modifica degli atti costitutivi e degli statuti di organismi societari quotati in borsa e il cui differimento comporti la scadenza dei termini perentori previsti dalla legge entro cui assumere la relativa delibera e che possano comportare gravi e irreversibili effetti a carico dei soggetti interessati e/o dell'economia nazionale;
d) Evasione degli adempimenti telematici prescritti dalla legge e connessi agli atti ricevuti prima dell'inizio del periodo in cui e' stata proclamata l'astensione, nel rispetto dei termini previsti per ciascuno di tali adempimenti e comunque in tempi tali da prevenire gravi e irreversibili effetti a carico dei soggetti interessati;
e) Nel caso di svolgimento di attivita' di GOA o Giudice ausiliario, l'astensione non e' consentita per i processi relativi ai licenziamenti e ai procedimenti sommari di natura cautelare, inclusi quelli previsti dalle leggi speciali in tema di repressione delle condotte antisindacali e discriminatorie, ne' relativamente alle controversie per le quali e' stata dichiarata l'urgenza ai sensi dell'art. 92, comma 2, del R.D. 12/1941 e successive modifiche e integrazioni, ne' relativamente alle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di natura cautelare e sommari di cognizione ai sensi dell'art. 19 decreto legislativo n. 5/2003, lo stato e la capacita' delle persone, gli alimenti, la dichiarazione o la revoca dei fallimenti, la convalida di sfratto, la sospensione dell'esecuzione, la sospensione o revoca dell'esecutorieta' di provvedimenti giudiziali;
f) Lo svolgimento delle attivita' e delle funzioni demandate ai notai nell'ambito dei procedimenti penali, nonche' quelle concernenti i servizi elettorali, in ogni caso limitatamente ai servizi ritenuti essenziali dal codice di autoregolamentazione delle astensioni dei magistrati ordinari .
2. Le prestazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) saranno effettuate secondo le modalita' e gli orari di apertura dello studio che, al fine di garantire la sola prestazione di tali attivita', saranno comunicate all'utenza mediante pubblicazione da effettuarsi sui siti internet istituzionali e/o con ogni altro mezzo idoneo in relazione agli obiettivi perseguiti dall'astensione.

Art. 6
Controllo deontologico

1. Quanto alle violazioni delle disposizioni concernenti la proclamazione e l'attuazione dell'astensione, oltre a quanto previsto dagli artt. 2 bis e 4, comma 4, della legge n. 146/1990, cosi' come riformulati dalla legge n. 83/2000, da adeguare alla peculiarita' della posizione professionale dei soggetti interessati, resta ferma anche l'eventuale valutazione dei Consigli notarili distrettuali in sede di esercizio dell'azione disciplinare. Gli stessi Consigli notarili distrettuali vigilano sul rispetto individuale e collettivo delle regole e modalita' di astensione, ogni volta proclamate.
2. Le Associazioni nazionali di categoria si impegnano ad assicurare il coordinamento delle iniziative in caso di questioni applicative concernenti il codice di autoregolamentazione.
3. Le questioni saranno risolte e disciplinate secondo il principio della tutela dei cittadini e della necessita' di assoggettare gli stessi al minor disagio possibile nel caso concreto.
 
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