Gazzetta n. 233 del 7 ottobre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 25 settembre 2015
Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante «Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE»;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare:
l'art. 10, comma 2, lettera g), che prevede fra i destinatari degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette gli uffici della pubblica amministrazione;
l'art. 41, comma 2, lettera c), che, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, dispone che, su proposta dell'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia, sono emanati e periodicamente aggiornati, con decreto del Ministro dell'interno, indicatori di anomalia per i soggetti indicati nell'art. 10, comma 2, lettere e) e g), e nell'art. 14 dello stesso decreto;
l'art. 41, comma 3, che dispone che gli indicatori di anomalia, elaborati ai sensi del comma 2, sono sottoposti, prima della loro emanazione, al Comitato di sicurezza finanziaria per assicurarne il coordinamento;
l'art. 66, comma 4, che stabilisce che la definizione di pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera r), e' modificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
Tenuto conto del decreto del Ministro dell'interno del 17 febbraio 2011 e successive modificazioni, recante determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari;
Visto il provvedimento dell'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia del 4 maggio 2011, recante istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette;
Visto l'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione;
Considerato che il Comitato di sicurezza finanziaria si e' pronunciato favorevolmente nella riunione del 15 luglio 2015;
Su proposta dell'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Nel presente decreto e nel relativo allegato si intendono per:
a) «codice appalti»: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni;
b) «decreto antiriciclaggio»: il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni;
c) «finanziamento del terrorismo»: in conformita' con l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, «qualsiasi attivita' diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o piu' delitti con finalita' di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o piu' delitti con finalita' di terrorismo previsti dal codice penale, e cio' indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti»;
d) «Paesi o territori a rischio»: i Paesi o i territori non annoverati in quelli a regime antiriciclaggio equivalente di cui al relativo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e, in ogni caso, quelli indicati da organismi internazionali competenti (ad es. GAFI, OCSE) come esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero non cooperativi nello scambio di informazioni anche in materia fiscale;
e) «persone politicamente esposte»: in conformita' con l'art. 1, comma 2, lettera o), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonche' i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico del decreto antiriciclaggio;
f) «riciclaggio»: in conformita' con l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, «le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:
la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita', allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attivita' a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprieta' dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita';
l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita';
la partecipazione ad uno degli atti di cui agli alinea precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione»;
g) «UIF»: in conformita' con l'art. 1, comma 2, lettera z), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia, cioe' la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorita' competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
h) «uffici della pubblica amministrazione»: in conformita' con l'art. 1, comma 2, lettera r), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 «tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni», nonche' le citta' metropolitane di cui all'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.
 
Allegato

ALLEGATO
A. Indicatori di anomalia connessi con l'identita' o il comportamento del soggetto cui e' riferita l'operazione
1. Il soggetto cui e' riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi o territori a rischio, ovvero opera con controparti situate in tali Paesi, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalita' inusuali, in assenza di plausibili ragioni.
Il soggetto che richiede l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l'identificazione dei nominativi che ne detengono la proprieta' o il controllo.
Il soggetto che richiede l'operazione risiede in una zona o in un territorio notoriamente considerati a rischio, in ragione tra l'altro dell'elevato grado di infiltrazione criminale, di economia sommersa o di degrado economico-istituzionale.
Il soggetto cui e' riferita l'operazione presenta documenti (quali, ad esempio, titoli o certificati), specie se di dubbia autenticita', attestanti l'esistenza di cospicue disponibilita' economiche o finanziarie in Paesi o territori a rischio.
Il soggetto cui e' riferita l'operazione presenta garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi o territori a rischio ovvero attinenti a beni ubicati nei suddetti Paesi o territori.
2. Il soggetto cui e' riferita l'operazione fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione, in assenza di plausibili giustificazioni.
Il soggetto cui e' riferita l'operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticita' o di dubbio.
Il soggetto cui e' riferita l'operazione, all'atto di esibire documenti di identita' ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla.
Il soggetto cui e' riferita l'operazione rifiuta di ovvero e' reticente a fornire informazioni o documenti concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario dell'operazione.
3. Il soggetto cui e' riferita l'operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone politicamente esposte o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalita' inusuali, in assenza di plausibili ragioni.
Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato) ovvero opera per conto di persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro.
Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato) ovvero opera per conto di persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, nazionale o locale.
Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' un'impresa che e' connessa a vario titolo a una persona con importanti cariche pubbliche a livello domestico e che improvvisamente registra un notevole incremento del fatturato a livello nazionale o del mercato locale.
Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato) ovvero opera per conto di soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.
Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' un'impresa, specie se costituita di recente, partecipata da soci ovvero con amministratori di cui e' nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione o che sono censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, ovvero notoriamente contigui a questi.
Il soggetto cui e' riferita l'operazione intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre organizzazioni non profit ovvero organizzazioni non governative, riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, ovvero a soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.
Il soggetto cui e' riferita l'operazione risulta collegato con organizzazioni non profit ovvero con organizzazioni non governative che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarita' di molteplici rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti.
4. Il soggetto cui e' riferita l'operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificiosamente complessi od opachi e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalita' inusuali, in assenza di plausibili ragioni.
Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' caratterizzato da strutture societarie opache (desumibili, ad esempio, da visure nei registri camerali) ovvero si avvale artificiosamente di societa' caratterizzate da catene partecipative complesse nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, trust, fiduciarie, fondazioni, international business company.
Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' caratterizzato da ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il "direttore tecnico") o di controllo dell'impresa.
Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' di recente costituzione, effettua una intensa operativita' finanziaria, cessa improvvisamente l'attivita' e viene posto in liquidazione.
Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' un'impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome.
Il soggetto che effettua ripetute richieste di operazioni mantiene invariati gli assetti gestionali e/o la propria operativita', nonostante sia un'azienda sistematicamente in perdita o comunque in difficolta' finanziaria.
Il soggetto cui e' riferita l'operazione mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero e' accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all'operazione, generando il sospetto di agire non per conto proprio ma di terzi.
B. Indicatori di anomalia connessi con le modalita' (di richiesta o esecuzione) delle operazioni
5. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con oggetto o scopo del tutto incoerente con l'attivita' o con il complessivo profilo economico-patrimoniale del soggetto cui e' riferita l'operazione o dell'eventuale gruppo di appartenenza, desumibile dalle informazioni in possesso o comunque rilevabili da fonti aperte, in assenza di plausibili giustificazioni.
Acquisto di beni o servizi non coerente con l'attivita' del soggetto cui e' riferita l'operazione, specie se seguito da successivo trasferimento del bene o servizio in favore di societa' appartenenti allo stesso gruppo, in mancanza di corrispettivo.
Operazioni che comportano l'impiego di disponibilita' che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economico-patrimoniale del soggetto (ad esempio, operazioni richieste o eseguite da soggetti con "basso profilo fiscale" o che hanno omesso di adempiere agli obblighi tributari).
Operazioni richieste o effettuate da organizzazioni non profit ovvero da organizzazioni non governative che, per le loro caratteristiche (ad esempio, tipologie di imprese beneficiarie o aree geografiche di destinazione dei fondi), risultano riconducibili a scopi di finanziamento del terrorismo ovvero manifestamente incoerenti con le finalita' dichiarate o comunque proprie dell'ente in base alla documentazione prodotta, specie se tali organizzazioni risultano riconducibili a soggetti che esercitano analoga attivita' a fini di lucro.
Operazioni richieste o effettuate da piu' soggetti recanti lo stesso indirizzo ovvero la medesima domiciliazione fiscale, specie se tale indirizzo appartiene anche a una societa' commerciale e cio' appare incoerente rispetto all'attivita' dichiarata dagli stessi.
Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attivita' esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
Offerta di polizze di assicurazione relative ad attivita' sanitaria da parte di agenti o brokers operanti in nome e/o per conto di societa' estere, anche senza succursali in Italia, a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato.
6. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni prive di giustificazione commerciale con modalita' inusuali rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attivita', soprattutto se caratterizzate da elevata complessita' o da significativo ammontare, qualora non siano rappresentate specifiche esigenze.
Frequente e inconsueto rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti ovvero utilizzo di indirizzi, anche postali, diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede, o comunque ricorso ad altre forme di domiciliazione di comodo.
Frequente richiesta di operazioni per conto di uno o piu' soggetti terzi, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attivita' esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
Estinzione anticipata e inaspettata, in misura totale o parziale, dell'obbligazione da parte del soggetto cui e' riferita l'operazione.
Richiesta di estinzione di un'obbligazione effettuata da un terzo estraneo al rapporto negoziale, in assenza di ragionevoli motivi o di collegamenti con il soggetto cui e' riferita l'operazione.
Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell'esposizione del soggetto cui e' riferita l'operazione, specie laddove il pagamento sia effettuato in un'unica soluzione ovvero sia stato concordato in origine un pagamento rateizzato.
Presentazione di garanzie personali rilasciate da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati allo svolgimento dell'attivita' di prestazione di garanzie.
7. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con configurazione illogica ed economicamente o finanziariamente svantaggiose, specie se sono previste modalita' eccessivamente complesse od onerose, in assenza di plausibili giustificazioni.
Richiesta di operazione a un ufficio della pubblica amministrazione dislocato in localita' del tutto estranea all'area di interesse dell'attivita' del soggetto cui e' riferita l'operazione, specie se molto distante dalla residenza, dal domicilio o dalla sede effettiva.
Richiesta di modifica delle condizioni o delle modalita' di svolgimento dell'operazione, specie se tali modifiche comportano ulteriori oneri a carico del soggetto cui e' riferita l'operazione.
Richiesta di esecuzione dell'operazione in tempi particolarmente ristretti a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alle condizioni economiche.
Operazioni di acquisto o di vendita concernenti beni o servizi di valore significativo (ad esempio, beni immobili e mobili registrati; societa'; contratti; brevetti; partecipazioni) effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima.
Operazioni ripetute, di importo significativo, effettuate in contropartita con societa' che risultano costituite di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attivita' del soggetto che richiede o esegue l'operazione (ad esempio, nel caso di rapporti ripetuti fra appaltatori e subappaltatori "di comodo").
Richiesta di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi.
Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalita' tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione.
Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi ad oggetto diritti su beni immobili o partecipazioni societarie.
C. Indicatori specifici per settore di attivita'
Settore controlli fiscali (1)
Operazioni contabili aventi come scopo o come effetto quello di occultare disponibilita' finanziarie, soprattutto se per importi rilevanti.
Emissione o pagamenti di fatture per operazioni che appaiono inesistenti, o di importo sproporzionato rispetto al prezzo corrente di mercato del bene o servizio acquistato, specie se a favore di societa' fittizie.
Operazioni commerciali, specie se compiute da/verso Paesi extra-UE, effettuate per importi notevolmente inferiori al valore reale dei beni o servizi oggetto delle stesse.
Omessa dichiarazione del trasferimento di ingenti somme di denaro contante da parte di soggetti che risultano collegati a imprese, specie se in perdita o inattive, caratterizzate da elementi comuni quali la denominazione, la sede o la domiciliazione fiscale, ovvero aventi i medesimi soggetti quali legali rappresentanti o depositari delle scritture contabili.
Esecuzione di pagamenti infragruppo, specie se connessi con la prestazione di attivita' di consulenza, studio o progettazione, non supportate da idonea documentazione giustificativa.
Ricezione frequente di rilevanti disponibilita' finanziarie da parte di numerose o ricorrenti controparti estere, senza una plausibile giustificazione.
Operazioni con controparti estere ubicate in Paesi caratterizzati da regime fiscale privilegiato, in assenza di plausibili giustificazioni.
Richiesta di ricorrere, specie se per importi rilevanti, al contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli al portatore, nonche' a valuta estera o all'oro.
Versamento di un consistente acconto in contanti e regolamento della restante parte avvalendosi di un intermediario situato in Paesi o territori a rischio.
Operazioni inusuali tese a conseguire indebiti vantaggi fiscali, specie se compiute in relazione a procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture inerenti ad attivita' di pulizia e manutenzione, attivita' di consulenza e pubblicitarie, inerenti al settore edile, del trasporto pubblico, dei beni culturali, allo scambio di servizi e diritti negoziati su piattaforme informatiche, all'attivita' di commercio di beni a contenuto tecnologico o di societa'/associazioni sportive.
Settore appalti (2)
Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilita', specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi, organizzativi e gestionali), con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilita' di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.
Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture, in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale dell'operatore e alla localita' di svolgimento della prestazione.
Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante e' a sua volta riunito, raggruppato o consorziato.
Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici.
Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilita' dei requisiti facenti capo all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosita' ovvero l'irragionevolezza dello stesso da parte del concorrente.
Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda, o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della societa', prive di giustificazione.
Presentazione di offerta che presenta un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo piu' basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto e' caratterizzato da complessita' elevata.
Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo del contratto, specie se il bando di gara e' stato modificato durante il periodo di pubblicazione.
Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto non giustificati dalla necessita' di evitare soluzioni di continuita' di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara.
Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata.
Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalita', possibilita' tecnica o convenienza economica.
Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell'importo contrattuale.
Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda, o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della societa'.
Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge.
Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attivita' di acquisto dei crediti ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto.
Previsione nei contratti di concessione o di finanza di progetto, di importo superiore alle soglie comunitarie e di un termine di realizzazione di lunga durata, soprattutto se superiore a 4 anni, a fronte anche delle anticipazioni finanziarie effettuate dal concessionario o promotore.
Esecuzione delle attivita' affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi, in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacita' organizzativa tecnico-realizzativa e finanziaria.
Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilita' e/o valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile, con individuazione, da parte dello sponsor, di uno o piu' soggetti esecutori, soprattutto nel caso in cui questi ultimi coincidano con raggruppamenti costituiti da un elevato numero di partecipanti o i cui singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o consorziati, specie se privi dei prescritti requisiti di qualificazione per la progettazione e l'esecuzione.
Esecuzione della prestazione, oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti, oltre i limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a sub affidamenti, specie se in reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto.
Settore finanziamenti pubblici (3)
Richiesta di finanziamento pubblico incompatibile con il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui e' riferita l'operazione.
Richiesta di finanziamenti pubblici effettuata anche contestualmente da piu' societa' appartenenti allo stesso gruppo, dietro prestazione delle medesime garanzie.
Utilizzo di finanziamenti pubblici con modalita' non compatibili con la natura e lo scopo del finanziamento erogato.
Costituzione di societa' finalizzata esclusivamente alla partecipazione a bandi per l'ottenimento di agevolazioni finanziarie, specie se seguita da repentine modifiche statutarie e, in particolare, da cospicui aumenti di capitale, cambiamenti di sede ovvero da trasferimenti d'azienda.
Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di soggetti giuridici aventi il medesimo rappresentante legale, uno o piu' amministratori comuni, ovvero riconducibili al medesimo titolare effettivo o a persone collegate (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato).
Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di societa' costituite in un arco temporale circoscritto, specie se con uno o piu' soci in comune.
Richiesta di agevolazioni finanziarie previste da differenti disposizioni di legge da parte di piu' societa' facenti parte dello stesso gruppo, in assenza di plausibili giustificazioni.
Richiesta di agevolazioni finanziarie presentate da professionisti o procuratori che operano o sono domiciliati in localita' distanti dal territorio in cui sara' realizzata l'attivita' beneficiaria dell'agevolazione, specie se i predetti soggetti operano come referenti di piu' societa' richiedenti interventi pubblici.
Presentazione di dichiarazioni relative alla dimensione aziendale dell'impresa necessaria per ottenere le agevolazioni pubbliche, che appaiono false o carenti di informazioni rilevanti.
Estinzione anticipata di finanziamento agevolato con utilizzo di ingenti somme che appaiono non compatibili con il profilo economico del soggetto finanziato.
Settore immobili e commercio
Disponibilita' di immobili o di altri beni di pregio da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilita' economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui e' riferita l'operazione, la sede della sua attivita', ovvero in assenza di legami fra il luogo in cui si trovano i beni e il soggetto cui e' riferita l'operazione.
Acquisto di beni immobili per importi rilevanti da parte di societa' scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale.
Acquisto e vendita di beni immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se sia riscontrabile un'ampia differenza tra il prezzo di vendita e di acquisto.
Ripetuti acquisti di immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco temporale, in assenza di ricorso a mutui immobiliari o ad altre forme di finanziamento.
Operazioni di acquisto e vendita di beni o attivita' tra societa' riconducibili allo stesso gruppo.
Svolgimento di attivita' commerciali soggette a comunicazioni o ad autorizzazioni da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilita' economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui e' riferita l'operazione, la sede della sua attivita' ovvero in assenza di legami con il luogo in cui si svolge l'attivita'.
Acquisto di licenze di commercio per importi rilevanti da parte di societa' scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attivita' del soggetto cui e' riferita l'operazione.
Richieste di licenze di commercio da parte di societa' scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attivita' del soggetto cui e' riferita l'operazione.
Ripetute cessioni di licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se per importi molto differenti.
Ripetuti subentri in licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo ovvero frequente affitto o subaffitto di attivita'.
Ripetuto rilascio di licenze commerciali senza avvio dell'attivita' produttiva.

(1) Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto
anche dei criteri indicati nell'articolo 3, comma 6, del decreto.

(2) Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto
anche dei criteri indicati nell'articolo 3, comma 6, del
decreto.

(3) Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto
anche dei criteri indicati nell'articolo 3, comma 6, del
decreto.
 
Art. 2
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli uffici della pubblica amministrazione, di seguito riassuntivamente indicati come «operatori».
2. Ai fini del presente decreto per «soggetto cui e' riferita l'operazione» si intende il soggetto (persona fisica o entita' giuridica) nei cui confronti gli uffici della pubblica amministrazione svolgono un'attivita' finalizzata a realizzare un'operazione a contenuto economico, connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale ovvero nei cui confronti sono svolti i controlli di competenza degli uffici medesimi.
 
Art. 3
Indicatori di anomalia

1. Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive e hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.
2. L'elencazione degli indicatori di anomalia non e' esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalita' di svolgimento delle operazioni. L'impossibilita' di ricondurre operazioni o comportamenti ad uno o piu' degli indicatori previsti nell'allegato del presente decreto non e' sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. Gli operatori valutano pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto.
3. La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o piu' indicatori di anomalia non e' motivo di per se' sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali e' comunque necessaria una concreta valutazione specifica. Gli operatori effettuano, quindi, una valutazione complessiva dell'operativita' avvalendosi degli indicatori previsti nell'allegato, che attengono ad aspetti sia soggettivi che oggettivi dell'operazione, nonche' di tutte le altre informazioni disponibili.
4. Gli operatori applicano gli indicatori rilevanti alla luce della attivita' in concreto svolta e si avvalgono degli indicatori di carattere generale unitamente a quelli specifici per tipologia attivita'.
5. Per favorire la lettura e la comprensione degli indicatori, alcuni di essi sono stati specificati in sub-indici; i sub-indici costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore di riferimento e devono essere valutati congiuntamente al contenuto dello stesso. I riferimenti, contenuti nell'indicatore, a circostanze oggettive (quali, ad esempio, la ripetitivita' dei comportamenti o la rilevanza economica dell'operazione) ovvero soggettive (quali, ad esempio, l'eventuale giustificazione addotta o la coerenza con il profilo economico del cliente), seppure non specificamente richiamati, valgono anche con riferimento ai relativi sub-indici.
6. Le operazioni e i comportamenti inerenti ad attivita' economiche svolte nei settori dei controlli fiscali, degli appalti e dei finanziamenti pubblici, individuati nella sezione C dell'allegato, devono essere valutati sulla base degli elementi di anomalia indicati per ciascun settore e dei seguenti criteri, laddove non richiamati: incoerenza con l'attivita' o il profilo economico patrimoniale del soggetto cui e' riferita l'operazione; assenza di giustificazione economica; inusualita', illogicita', elevata complessita' o significativo ammontare dell'operazione.
 
Art. 4
Obbligo di segnalazione

1. Gli operatori inviano alla UIF una segnalazione, ai sensi dell'art. 41 del decreto antiriciclaggio, quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
2. Il sospetto deve fondarsi su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attivita' svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia emanati ai sensi dell'art. 41 del decreto antiriciclaggio e degli schemi di comportamento anomalo di cui all'art. 6, comma 7, lettera b) del decreto stesso.
3. Gli operatori sono tenuti a segnalare le operazioni sospette a prescindere dal relativo importo.
4. Gli operatori segnalano alla UIF anche le operazioni sospette rifiutate o comunque non concluse e quelle tentate, nonche' le operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte presso altri soggetti, sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione.
5. L'analisi dell'operativita' ai fini dell'eventuale segnalazione alla UIF e' effettuata per l'intera durata della relazione e non puo' essere limitata alle fasi di instaurazione o di conclusione del rapporto.
6. Nella valutazione delle operazioni sono tenute in particolare considerazione le attivita' che presentano maggiori rischi di riciclaggio in relazione alla movimentazione di elevati flussi finanziari e a un uso elevato di contante, nonche' i settori economici interessati dall'erogazione di fondi pubblici, anche di fonte comunitaria, e quelli relativi ad appalti, sanita', produzione di energie rinnovabili, raccolta e smaltimento dei rifiuti.
7. La segnalazione di operazione sospetta e' un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'autorita' giudiziaria.
8. Gli operatori non devono segnalare fatti che attengono esclusivamente a violazioni delle norme sull'uso del contante e dei titoli al portatore contenute nell'art. 49 del decreto antiriciclaggio in assenza di profili di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; tali violazioni vanno comunicate al Ministero dell'economia e finanze.
 
Art. 5
Obblighi in materia di contrasto
al finanziamento del terrorismo

1. Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo si desume anche dal riscontro di un nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili sul sito della UIF. Non e' sufficiente, ai fini della segnalazione, la mera omonimia, qualora il segnalante possa escludere, sulla base di tutti gli elementi disponibili, che uno o piu' dei dati identificativi siano effettivamente gli stessi indicati nelle liste. Tra i dati identificativi sono comprese le cariche, le qualifiche e ogni altro dato riferito nelle liste che risulti incompatibile con il profilo economico-finanziario e con le caratteristiche oggettive e soggettive del nominativo.
2. L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette e' distinto da quello di congelamento di fondi e risorse economiche di cui all'art. 4 del decreto legislativo 109/2007.
3. Gli operatori sono consapevoli che i fondi sottoposti a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo. E' vietato mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti designati o stanziarli a loro vantaggio.
4. Gli atti posti in essere in violazione dei divieti di cui al comma 3 sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 109/2007.
 
Art. 6
Procedure interne

1. Gli operatori adottano, in base alla propria autonomia organizzativa, procedure interne di valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestivita' della segnalazione alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneita' dei comportamenti.
2. Le procedure interne sono modulate tenendo conto della specificita' dell'attivita' svolta e delle dimensioni organizzative e operative.
3. Le procedure interne specificano le modalita' con le quali gli addetti agli uffici della pubblica amministrazione trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette a un soggetto denominato "gestore".
4. Il "gestore" di cui al comma precedente coincide con la persona che gli operatori individuano, con provvedimento formalizzato, quale soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF.
5. La persona individuata come gestore puo' coincidere con il responsabile della prevenzione della corruzione previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 190/2012. Nel caso in cui tali soggetti non coincidano, gli operatori prevedono adeguati meccanismi di coordinamento tra i medesimi.
6. Gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono individuare un gestore comune ai fini dell'adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.
7. Al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la UIF considera quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e gli approfondimenti connessi con le operazioni sospette segnalate la persona individuata dagli operatori quale "gestore", nonche' la relativa struttura organizzativa indicata in sede di adesione al sistema di segnalazione on-line. In caso di strutture organizzative particolarmente complesse e' possibile individuare piu' di un soggetto delegato dal gestore alla tenuta dei rapporti con la UIF. In tale ipotesi gli operatori prevedono adeguati meccanismi di coordinamento tra i delegati.
8. Le procedure adottate assicurano la pronta ricostruibilita' a posteriori delle motivazioni delle decisioni assunte in caso di richieste da parte delle autorita' competenti consentono la ripartizione delle rispettive responsabilita' tra gli addetti agli uffici che rilevano l'operativita' potenzialmente sospetta e il soggetto individuato quale gestore.
9. Le procedure previste favoriscono la diffusione e la conoscenza dei presupposti e dell'iter di segnalazione delle operazioni sospette tra i propri dipendenti e collaboratori.
10. Gli operatori si possono avvalere di procedure di selezione automatica delle operazioni anomale basate su parametri quantitativi e qualitativi.
11. Nella valutazione degli elementi soggettivi, i segnalanti tengono conto delle informazioni sul soggetto cui e' riferita l'operazione, acquisite nell'ambito dell'attivita' svolta, e in particolare di quelle inerenti a persone politicamente esposte, soggetti inquisiti o censiti nelle liste pubbliche di terrorismo.
12. Il trattamento delle informazioni da parte degli operatori avviene nel rispetto delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali.
 
Art. 7
Modalita' di segnalazione

1. La segnalazione deve contenere i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto indicati con provvedimento del 4 maggio 2011, emanato dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera e-bis) del decreto antiriciclaggio e, in particolare, elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi.
2. La segnalazione e' trasmessa senza ritardo alla UIF in via telematica, attraverso la rete Internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di segnalazione on-line.
3. Le modalita' per l'adesione al sistema di segnalazione on-line e per l'inoltro delle segnalazioni sono indicate sul sito della UIF, in allegato al provvedimento del 4 maggio 2011.
4. La segnalazione e' contraddistinta da un numero identificativo e da un numero di protocollo attribuito in modo univoco su base annua dal sistema informativo della UIF.
 
Art. 8
Formazione

1. Gli operatori adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori ai fini della corretta individuazione degli elementi di sospetto.
2. Periodici programmi di formazione sono volti a consentire di riconoscere attivita' potenzialmente connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, anche attraverso la valutazione dell'esito delle segnalazioni acquisito in fase di feedback.
3. La formazione deve avere carattere di continuita' e sistematicita', nonche' tenere conto dell'evoluzione della normativa in materia antiriciclaggio.
 
Art. 9
Disposizioni finali

1. Il presente decreto sara' aggiornato periodicamente al fine di integrare gli indicatori di anomalia per l'individuazione delle operazioni sospette, tenendo conto dell'articolazione degli uffici della pubblica amministrazione e degli esiti dell'analisi dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Roma, 25 settembre 2015

Il Ministro: Alfano
 
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