Gazzetta n. 229 del 2 ottobre 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 30 luglio 2015, n. 154 |
Regolamento recante norme di individuazione dei criteri e delle procedure di assegnazione degli alloggi di servizio connessi all'incarico, senza canone a carico dell'assegnatario. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'articolo 9 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, recante: "Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia", inserito dalla legge di conversione 20 novembre 1987, n. 472, il quale estende alla Polizia di Stato il disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 1° dicembre 1986, n. 831, concernente: "Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza"; Visti gli articoli 7 e 8 della predetta legge 1° dicembre 1986, n. 831; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"; Visto il decreto ministeriale del 6 agosto 1992, n. 574, "Regolamento recante norme sui criteri per la classificazione degli alloggi di servizio in temporanea concessione"; Visto il decreto ministeriale del 16 ottobre 1991; Ritenuto di dover disciplinare l'assegnazione degli alloggi di servizio connessi all'incarico senza canone a carico dell'assegnatario, al fine di consolidare una positiva sperimentazione dell'utilizzo di detti alloggi come strumento di mobilita'; Ritenuto di dover favorire la disponibilita' del personale della Polizia di Stato che espleta incarichi di direzione per il soddisfacimento delle esigenze di servizio; Ritenuto altresi', di dover salvaguardare le esigenze di mobilita' del personale, nonche' quelle correlate alla funzionalita' delle articolazioni territoriali della Polizia di Stato e del Dipartimento della pubblica sicurezza, tenuto conto delle effettive situazioni alloggiative sul territorio; Ritenuto di dover procedere, per i mutati assetti organizzativo-ordinamentali delle articolazioni centrali e territoriali della Polizia di Stato e delle connesse esigenze funzionali, ad una revisione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi; Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2014; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 46/A2015 - 000385, del 9 febbraio 2015;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Al fine di salvaguardare sia le esigenze di costante ed immediata disponibilita' del personale, sia quelle correlate alla mobilita' dello stesso ed alla funzionalita' degli uffici della Polizia di Stato e del Dipartimento della pubblica sicurezza, il presente decreto disciplina l'assegnazione degli alloggi di servizio individuali connessi all'incarico senza canone a carico dell'assegnatario, di seguito denominati "alloggi", tenuto conto delle effettive situazioni alloggiative sul territorio. 2. La cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo determina la perdita del titolo di fruizione dell'alloggio di servizio e si procede al suo recupero con le modalita' di seguito indicate.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente del Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387 (Copertura finanziaria del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472: "Art. 9. 1. Le disposizioni dell'articolo 7 della legge 1° dicembre 1986, n. 831 , si applicano altresi' al personale della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, sostituendo al Ministro delle finanze rispettivamente il Ministro dell'interno e il Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dell'interno, nonche' al Comando generale del Corpo della guardia di finanza, rispettivamente, il Dipartimento della pubblica sicurezza e la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste. 2. Con decreto del Ministro dell'interno per il personale della Polizia di Stato e con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dell'interno per il personale del Corpo forestale dello Stato, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate disposizioni in analogia a quanto disposto dall' articolo 8 della legge 1° dicembre 1986, n. 831, per il Corpo della guardia di finanza. 3. Per la formulazione dei provvedimenti di cui al comma 2, i pareri degli organi di rappresentanza del personale previsti dai rispettivi ordinamenti devono essere comunicati rispettivamente al Dipartimento della pubblica sicurezza e alla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, oltre il quale si intendono acquisiti. 4. I canoni stabiliti ai sensi del comma 2 sono trattenuti sulle competenze mensili del concessionario e vengono versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero competente per l'accasermamento nella misura del 20 per cento dell'importo rispettivamente trattenuto, per le spese di manutenzione straordinaria degli alloggi e in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno Rubrica sicurezza pubblica - nella misura del restante 80 per cento, per la realizzazione di nuovi alloggi per il personale di cui al comma 1. 5. Per gli appartenenti alle forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'utilizzazione degli alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico non costituisce reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. 6. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 1° dicembre 1986, n. 831.". - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 1° dicembre 1986, n. 831 (Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza): "Art. 7. 1. Il Ministro delle finanze stabilisce, con proprio decreto, sulla base delle esigenze rappresentate dal Comando generale del Corpo, i criteri per la classificazione degli alloggi di servizio nelle seguenti categorie: a) alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico; b) alloggi di servizio in temporanea concessione. 2. La concessione dell'alloggio di servizio di cui alla lettera a) del comma 1 e' autorizzata dal Comando generale del Corpo e decade con la cessazione dell'incarico. Della concessione e' data notizia all'Intendenza di finanza competente per territorio. 3. I criteri per la determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di cui alla lettera b) del comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di definizione dell'equo canone. 4. Le disposizioni osservate per la concessione degli alloggi di servizio, ivi comprese le determinazioni dei canoni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono convalidate e cessano di avere efficacia con l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 8". - Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge n. 831 del 1986: "Art. 8. 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, emana il regolamento contenente disposizioni per la ripartizione tra ufficiali, sottufficiali, appuntati e finanzieri degli alloggi di cui alla lettera b) dell'articolo 7, le modalita' di assegnazione degli alloggi stessi, il calcolo del canone e degli altri oneri, i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti, la formazione delle graduatorie, con particolare riferimento al punteggio, che e' determinato in base alla composizione ed al reddito del nucleo familiare, nonche' ai benefici gia' goduti o alle condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede, e la composizione, d'intesa con gli organi della rappresentanza militare, di commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi. Sono comunque a carico del concessionario, che deve provvedervi direttamente, le spese per le piccole riparazioni di cui all'articolo 1609 del codice civile, nonche' le spese per il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari, ivi comprese, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e funzionamento degli ascensori, di pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione. Il canone e' trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e viene versato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero delle finanze - Guardia di finanza, nella misura del 20 per cento dell'importo per le spese di manutenzione straordinaria degli alloggi e del restante 80 per cento per la realizzazione, a cura del Ministero delle finanze - Guardia di finanza, di altri alloggi per il personale del Corpo. 2. Il Consiglio centrale di rappresentanza - Sezione guardia di finanza e' chiamato preventivamente ad esprimere il parere sul regolamento di cui al comma 1". La legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n.100 S.O. Il decreto ministeriale del 6 agosto1992, n. 574 (Regolamento recante norme sui criteri per la classificazione degli alloggi di servizio in temporanea concessione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1993, n. 80. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: "Art. 17. 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando leduplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.". |
| Allegato A INDIVIDUAZIONE DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE DEGLI UFFICI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO A TITOLO GRATUITO
+-------------------------------------+-----------------------------+ |Questure |Vicario del Questore | +-------------------------------------+-----------------------------+ | |Capo di Gabinetto | +-------------------------------------+-----------------------------+ | |Dirigente Squadra Mobile | +-------------------------------------+-----------------------------+ | |Dirigente DIGOS | +-------------------------------------+-----------------------------+ | |Dirigente U.P.G. | +-------------------------------------+-----------------------------+ | |Dirigenti Ufficio Polizia | | |dell'Immigrazione e degli | | |Stranieri | +-------------------------------------+-----------------------------+ | |Dirigente Divisione Polizia | | |amministrativa e Sociale e | | |dell'Immigrazione | +-------------------------------------+-----------------------------+ | |Dirigente Divisione | | |Anticrimine | +-------------------------------------+-----------------------------+ | |Dirigente Ufficio Personale | +-------------------------------------+-----------------------------+ | |Dirigente Ufficio | | |Tecnico-Logistico | +-------------------------------------+-----------------------------+ |Commissariati sezionali |Dirigente | +-------------------------------------+-----------------------------+ |Commissariati distaccati |Dirigente | +-------------------------------------+-----------------------------+ |Polizia Stradale |Dirigente Compartimento | +-------------------------------------+-----------------------------+ | |Dirigente Sezione | +-------------------------------------+-----------------------------+ | |Dirigente Reparto Operativo | | |Speciale | +-------------------------------------+-----------------------------+ | |Dirigente Centro Operativo | | |Autostradale | +-------------------------------------+-----------------------------+ | |Dirigente R.I.P.S. | +-------------------------------------+-----------------------------+ | |Dirigente Sottosezione | | |Ordinaria | +-------------------------------------+-----------------------------+ | |Dirigente Sottosezione | | |Autostradale | +-------------------------------------+-----------------------------+ | |Dirigente Distaccamento | +-------------------------------------+-----------------------------+ |Polizia Ferroviaria (3) |Dirigente Compartimento | +-------------------------------------+-----------------------------+ | |Dirigente Sezione | +-------------------------------------+-----------------------------+ | |Dirigente Sottosezione | +-------------------------------------+-----------------------------+ |Polizia di Frontiera |Dirigente Zona | +-------------------------------------+-----------------------------+ | |Dirigente Ufficio Polizia | | |Scalo aereo/marittimo | +-------------------------------------+-----------------------------+ | |Dirigente Settore | +-------------------------------------+-----------------------------+ |Polizia Postale e delle Comunicazioni|Dirigente Compartimento | +-------------------------------------+-----------------------------+ |Reparti Mobili |Dirigente | +-------------------------------------+-----------------------------+ |Gabinetti Regionali ed Interregionali| | |di Polizia Scientifica |Dirigente | +-------------------------------------+-----------------------------+ |Reparti Volo |Dirigente | +-------------------------------------+-----------------------------+ |Centro Elettronico Nazionale |Direttore | +-------------------------------------+-----------------------------+ |Reparti Prevenzione Crimine |Dirigente | +-------------------------------------+-----------------------------+ |Istituti di Istruzione e Centro | | |Polifunzionale-Scuola tecnica di | | |Polizia |Direttore | +-------------------------------------+-----------------------------+ |Servizi Tecnico-Logistici e | | |Patrimoniali |Dirigente | +-------------------------------------+-----------------------------+ |Zone Telecomunicazione |Dirigente | +-------------------------------------+-----------------------------+ |Autocentri |Dirigente | +-------------------------------------+-----------------------------+ |Stabilimento e Centro Raccolta Armi |Dirigente | +-------------------------------------+-----------------------------+ |Centri Regionali ed Interregionali | | |Raccolta V.E.C.A. |Dirigente | +-------------------------------------+-----------------------------+ |Centro di Coordinamento Servizi a | | |Cavallo e Cinofili P. di S. |Dirigente | +-------------------------------------+-----------------------------+ |Ispettorati ed Uffici Speciali privi | | |di competenza territoriale |Dirigente | +-------------------------------------+-----------------------------+
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - Vice direttori generali della pubblica sicurezza; - Capo della Segreteria del Dipartimento e Direttori centrali o titolari di Uffici di pari livello; - Dirigenti Generali titolari di Uffici centrali; - Dirigenti Superiori titolari di incarico di Direttore di Servizio o di Ufficio equivalente. |
| Art. 2 Criteri di assegnazione degli alloggi di servizio connessi all'incarico
1. Salva la destinazione di un alloggio al Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, per esigenze di sicurezza e di rappresentanza, le unita' abitative destinate ad alloggi di servizio dei Questori sono individuate, su proposta del Direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale, con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. I rimanenti alloggi sono individuati e assegnati nell'ambito dei settori di cui all'allegato A al presente decreto. 2. Gli alloggi di cui all'ultimo capoverso del comma 1, ove disponibili, sono assegnati ai titolari degli incarichi di direzione indicati nell'allegato A al presente decreto, secondo l'ordine ivi individuato per ciascun settore, nei limiti delle disponibilita' conseguenti alle assegnazioni gia' disposte. 3. Gli alloggi non assegnati ai sensi del comma 2 possono essere temporaneamente assegnati ad altro personale, ferma restando la facolta' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di procedere al recupero degli stessi per assicurare il rispetto del preminente criterio di cui ai commi 1 e 2. 4. Anche ai fini delle necessarie misure di sicurezza e per la durata del mandato, il Ministro dell'interno puo' fruire di un alloggio di servizio della Polizia di Stato. In caso di motivata necessita', esclusivamente per motivi di sicurezza e per periodi determinati, il Vice Ministro dell'interno o il Sottosegretario di Stato per l'interno che esercitano, per delega del Ministro, attribuzioni in materia di pubblica sicurezza, ivi comprese quelle concernenti la trattazione degli affari relativi al personale della Polizia di Stato, possono fruire di alloggi di servizio della Polizia di Stato. |
| Art. 3
Esclusione dell'assegnazione
1. Gli alloggi non possono essere assegnati a coloro che: a) siano titolari di un diritto di piena proprieta' o di un diritto reale di godimento ovvero assegnatari in cooperativa, ancorche' indivisa, di un'abitazione ubicata nell'ambito del comune ove prestano servizio o dei comuni limitrofi; b) siano assegnatari o concessionari di un alloggio a canone agevolato, da parte di enti di diritto pubblico o privato o da parte di amministrazioni pubbliche, ubicato nell'ambito del comune ove prestano servizio o dei comuni limitrofi; c) abbiano un familiare o altra persona stabilmente convivente nelle condizioni sopraindicate. |
| Art. 4
Organi competenti all'assegnazione
1. Presso le sedi territoriali, l'assegnazione degli alloggi al personale della Polizia di Stato fino alla qualifica di primo dirigente e' disposta, su proposta del Questore, con provvedimento del Direttore del Servizio tecnico-logistico e patrimoniale della Polizia di Stato competente; l'assegnazione degli alloggi al personale della Polizia di Stato con la qualifica di dirigente superiore e di dirigente generale e' disposta con provvedimento del Direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale. 2. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, l'assegnazione degli alloggi e' disposta con provvedimento del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, con facolta' di delega al Direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale. |
| Art. 5
Disciplina del rapporto
1. La disciplina del rapporto tra Amministrazione della pubblica sicurezza ed assegnatario e' oggetto dell'atto di assegnazione, comprese le prescrizioni per il godimento dell'immobile. |
| Art. 6
Oneri
1. Sono a carico degli utenti degli alloggi i seguenti oneri: a) le spese per le piccole riparazioni; b) le spese per i danni prodotti o causati da colpa, negligenza o cattivo uso dell'alloggio; c) le spese per i consumi relativi all'alloggio per la fornitura di acqua, di energia elettrica e di riscaldamento, nonche' gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti urbani; ove l'alloggio insista su un edificio comune, le spese per i consumi sono pro-quota; d) le spese per l'ordinaria manutenzione non rientranti tra quelle previste dal comma 2; e) gli oneri accessori di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392; f) ogni ulteriore onere per le utenze riconducibili all'alloggio in uso. 2. Salvo che l'immobile sia di proprieta' privata, sono a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza le spese relative a: a) impianti per la sicurezza, per la prevenzione infortuni e servizi antincendio previsti dalla normativa vigente; b) illuminazione delle strade d'accesso, dei cortili e delle aree di transito; c) imposte, tasse ed assicurazioni relative agli immobili e agli impianti connessi; d) esecuzione dei lavori concernenti la stabilita' e la straordinaria manutenzione. 3. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile, articoli 1609 e seguenti.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), pubblicata nella Gazz. Uff. 29 luglio 1978, n. 211: "Art. 9. Oneri accessori. Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonche' alla fornitura di altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90 per cento, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore. Il pagamento deve avvenire entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese di cui ai commi precedenti con la menzione dei criteri di ripartizione. Il conduttore ha inoltre diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Gli oneri di cui al primo comma addebitati dal locatore al conduttore devono intendersi corrispettivi di prestazioni accessorie a quella di locazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. La disposizione di cui al quarto comma non si applica ove i servizi accessori al contratto di locazione forniti siano per loro particolare natura e caratteristiche riferibili a specifica attivita' imprenditoriale del locatore e configurino oggetto di un autonomo contratto di prestazione dei servizi stessi.". |
| Art. 7
Obbligo di rilascio
1. Gli alloggi devono essere liberati dall'occupante da cose, persone o animali entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di cessazione dell'incarico o dalla sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui all'articolo 3. 2. Oltre il termine del rilascio e sino all'effettiva liberazione dell'unita' immobiliare, agli utenti non aventi titolo alla concessione dell'alloggio, fermo restando l'obbligo di rilascio, e' applicata un'indennita' di occupazione corrispondente al canone di locazione, determinato con riferimento ai prezzi di mercato, maggiorato di una componente economica correlata al mancato tempestivo rilascio. |
| Art. 8
Provvedimento di rilascio e modalita' di esecuzione
1. Nel caso in cui l'alloggio non venga liberato nel termine fissato, gli organi competenti all'adozione dei provvedimenti di assegnazione, nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la riconsegna, adottano un provvedimento di rilascio, fissandone la data dell'esecuzione che non dovra' comunque essere superiore a trenta giorni dalla notifica all'interessato del provvedimento. 2. Il provvedimento di rilascio viene notificato mediante consegna di copia per mezzo di personale appartenente all'Amministrazione della pubblica sicurezza ed eseguito in via amministrativa anche se pendente ricorso amministrativo e giurisdizionale, salvo che il giudice adito abbia accolto l'istanza di sospensiva. 3. E' possibile il differimento dell'avvio della procedura di rilascio, in caso di comprovata, eccezionale necessita', valutata di volta in volta dall'organo competente all'assegnazione. |
| Art. 9
Revoca dell'assegnazione
1. L'organo competente all'assegnazione puo' disporre in qualunque momento, con atto motivato e con preavviso di almeno sessanta giorni, la revoca del provvedimento di assegnazione per conduzione dell'immobile che si risolve in un abuso del titolo o per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. |
| Art. 10
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, l'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
| Art. 11
Ricognizione e recupero
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, si procede ad una periodica ricognizione, almeno annuale, sullo stato di attuazione dello stesso. Gli esiti della ricognizione sono presentati al Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, responsabile dell'adozione delle conseguenti, opportune iniziative. |
| Art. 12
Abrogazione di norme
1. E' abrogato il decreto del Ministro dell'interno 16 ottobre 1991. |
| Art. 13
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 30 luglio 2015
Il Ministro: Alfano Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2015 Interno, foglio n. 1737 |
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