Gazzetta n. 229 del 2 ottobre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 30 luglio 2015, n. 154
Regolamento recante norme di individuazione dei criteri e delle procedure di assegnazione degli alloggi di servizio connessi all'incarico, senza canone a carico dell'assegnatario.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 9 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, recante: "Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia", inserito dalla legge di conversione 20 novembre 1987, n. 472, il quale estende alla Polizia di Stato il disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 1° dicembre 1986, n. 831, concernente: "Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza";
Visti gli articoli 7 e 8 della predetta legge 1° dicembre 1986, n. 831;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza";
Visto il decreto ministeriale del 6 agosto 1992, n. 574, "Regolamento recante norme sui criteri per la classificazione degli alloggi di servizio in temporanea concessione";
Visto il decreto ministeriale del 16 ottobre 1991;
Ritenuto di dover disciplinare l'assegnazione degli alloggi di servizio connessi all'incarico senza canone a carico dell'assegnatario, al fine di consolidare una positiva sperimentazione dell'utilizzo di detti alloggi come strumento di mobilita';
Ritenuto di dover favorire la disponibilita' del personale della Polizia di Stato che espleta incarichi di direzione per il soddisfacimento delle esigenze di servizio;
Ritenuto altresi', di dover salvaguardare le esigenze di mobilita' del personale, nonche' quelle correlate alla funzionalita' delle articolazioni territoriali della Polizia di Stato e del Dipartimento della pubblica sicurezza, tenuto conto delle effettive situazioni alloggiative sul territorio;
Ritenuto di dover procedere, per i mutati assetti organizzativo-ordinamentali delle articolazioni centrali e territoriali della Polizia di Stato e delle connesse esigenze funzionali, ad una revisione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2014;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 46/A2015 - 000385, del 9 febbraio 2015;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Al fine di salvaguardare sia le esigenze di costante ed immediata disponibilita' del personale, sia quelle correlate alla mobilita' dello stesso ed alla funzionalita' degli uffici della Polizia di Stato e del Dipartimento della pubblica sicurezza, il presente decreto disciplina l'assegnazione degli alloggi di servizio individuali connessi all'incarico senza canone a carico dell'assegnatario, di seguito denominati "alloggi", tenuto conto delle effettive situazioni alloggiative sul territorio.
2. La cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo determina la perdita del titolo di fruizione dell'alloggio di servizio e si procede al suo recupero con le modalita' di seguito indicate.

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente del Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legge 21
settembre 1987, n. 387 (Copertura finanziaria del D.P.R. 10
aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo
contrattuale triennale relativo al personale della Polizia
di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia)
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 1987, n. 472:
"Art. 9. 1. Le disposizioni dell'articolo 7 della legge
1° dicembre 1986, n. 831 , si applicano altresi' al
personale della Polizia di Stato e del Corpo forestale
dello Stato, sostituendo al Ministro delle finanze
rispettivamente il Ministro dell'interno e il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello
dell'interno, nonche' al Comando generale del Corpo della
guardia di finanza, rispettivamente, il Dipartimento della
pubblica sicurezza e la Direzione generale dell'economia
montana e delle foreste.
2. Con decreto del Ministro dell'interno per il
personale della Polizia di Stato e con decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello
dell'interno per il personale del Corpo forestale dello
Stato, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono dettate disposizioni in analogia a quanto
disposto dall' articolo 8 della legge 1° dicembre 1986, n.
831, per il Corpo della guardia di finanza.
3. Per la formulazione dei provvedimenti di cui al
comma 2, i pareri degli organi di rappresentanza del
personale previsti dai rispettivi ordinamenti devono essere
comunicati rispettivamente al Dipartimento della pubblica
sicurezza e alla Direzione generale dell'economia montana e
delle foreste entro il termine di quindici giorni dalla
richiesta, oltre il quale si intendono acquisiti.
4. I canoni stabiliti ai sensi del comma 2 sono
trattenuti sulle competenze mensili del concessionario e
vengono versati in apposito capitolo dello stato di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per
essere riassegnati in appositi capitoli dello stato di
previsione del Ministero competente per l'accasermamento
nella misura del 20 per cento dell'importo rispettivamente
trattenuto, per le spese di manutenzione straordinaria
degli alloggi e in apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'interno Rubrica sicurezza
pubblica - nella misura del restante 80 per cento, per la
realizzazione di nuovi alloggi per il personale di cui al
comma 1.
5. Per gli appartenenti alle forze di polizia, di cui
all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121,
l'utilizzazione degli alloggi di servizio gratuiti connessi
all'incarico non costituisce reddito ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche.
6. Per quanto non previsto, si applicano le
disposizioni dell'articolo 8 della legge 1° dicembre 1986,
n. 831.".
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 1°
dicembre 1986, n. 831 (Disposizioni per la realizzazione di
un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze
operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di
finanza):
"Art. 7. 1. Il Ministro delle finanze stabilisce, con
proprio decreto, sulla base delle esigenze rappresentate
dal Comando generale del Corpo, i criteri per la
classificazione degli alloggi di servizio nelle seguenti
categorie:
a) alloggi di servizio gratuiti connessi
all'incarico;
b) alloggi di servizio in temporanea concessione.
2. La concessione dell'alloggio di servizio di cui alla
lettera a) del comma 1 e' autorizzata dal Comando generale
del Corpo e decade con la cessazione dell'incarico. Della
concessione e' data notizia all'Intendenza di finanza
competente per territorio.
3. I criteri per la determinazione dei canoni di
concessione degli alloggi di cui alla lettera b) del comma
1 sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sulla base
delle disposizioni di legge vigenti in materia di
definizione dell'equo canone.
4. Le disposizioni osservate per la concessione degli
alloggi di servizio, ivi comprese le determinazioni dei
canoni, anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono convalidate e cessano di avere
efficacia con l'emanazione del regolamento di cui
all'articolo 8".
- Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge n.
831 del 1986:
"Art. 8. 1. Entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle
finanze, con proprio decreto, emana il regolamento
contenente disposizioni per la ripartizione tra ufficiali,
sottufficiali, appuntati e finanzieri degli alloggi di cui
alla lettera b) dell'articolo 7, le modalita' di
assegnazione degli alloggi stessi, il calcolo del canone e
degli altri oneri, i tempi di adeguamento dei canoni per
gli alloggi preesistenti, la formazione delle graduatorie,
con particolare riferimento al punteggio, che e'
determinato in base alla composizione ed al reddito del
nucleo familiare, nonche' ai benefici gia' goduti o alle
condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede, e la
composizione, d'intesa con gli organi della rappresentanza
militare, di commissioni per l'assegnazione degli alloggi
stessi. Sono comunque a carico del concessionario, che deve
provvedervi direttamente, le spese per le piccole
riparazioni di cui all'articolo 1609 del codice civile,
nonche' le spese per il consumo di acqua, luce e
riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi
necessari, ivi comprese, in rapporto alla consistenza
millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e
funzionamento degli ascensori, di pulizia delle parti in
comune e della loro illuminazione. Il canone e' trattenuto
sulle competenze mensili del concessionario e viene versato
in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata
del bilancio statale, per essere riassegnato allo stato di
previsione del Ministero delle finanze - Guardia di
finanza, nella misura del 20 per cento dell'importo per le
spese di manutenzione straordinaria degli alloggi e del
restante 80 per cento per la realizzazione, a cura del
Ministero delle finanze - Guardia di finanza, di altri
alloggi per il personale del Corpo.
2. Il Consiglio centrale di rappresentanza - Sezione
guardia di finanza e' chiamato preventivamente ad esprimere
il parere sul regolamento di cui al comma 1".
La legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n.100
S.O.
Il decreto ministeriale del 6 agosto1992, n. 574
(Regolamento recante norme sui criteri per la
classificazione degli alloggi di servizio in temporanea
concessione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
aprile 1993, n. 80.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
"Art. 17. 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando
leduplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.".
 
Allegato A INDIVIDUAZIONE DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE DEGLI UFFICI PER
L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO A TITOLO GRATUITO

+-------------------------------------+-----------------------------+ |Questure |Vicario del Questore | +-------------------------------------+-----------------------------+ | |Capo di Gabinetto | +-------------------------------------+-----------------------------+ | |Dirigente Squadra Mobile | +-------------------------------------+-----------------------------+ | |Dirigente DIGOS | +-------------------------------------+-----------------------------+ | |Dirigente U.P.G. | +-------------------------------------+-----------------------------+ | |Dirigenti Ufficio Polizia | | |dell'Immigrazione e degli | | |Stranieri | +-------------------------------------+-----------------------------+ | |Dirigente Divisione Polizia | | |amministrativa e Sociale e | | |dell'Immigrazione | +-------------------------------------+-----------------------------+ | |Dirigente Divisione | | |Anticrimine | +-------------------------------------+-----------------------------+ | |Dirigente Ufficio Personale | +-------------------------------------+-----------------------------+ | |Dirigente Ufficio | | |Tecnico-Logistico | +-------------------------------------+-----------------------------+ |Commissariati sezionali |Dirigente | +-------------------------------------+-----------------------------+ |Commissariati distaccati |Dirigente | +-------------------------------------+-----------------------------+ |Polizia Stradale |Dirigente Compartimento | +-------------------------------------+-----------------------------+ | |Dirigente Sezione | +-------------------------------------+-----------------------------+ | |Dirigente Reparto Operativo | | |Speciale | +-------------------------------------+-----------------------------+ | |Dirigente Centro Operativo | | |Autostradale | +-------------------------------------+-----------------------------+ | |Dirigente R.I.P.S. | +-------------------------------------+-----------------------------+ | |Dirigente Sottosezione | | |Ordinaria | +-------------------------------------+-----------------------------+ | |Dirigente Sottosezione | | |Autostradale | +-------------------------------------+-----------------------------+ | |Dirigente Distaccamento | +-------------------------------------+-----------------------------+ |Polizia Ferroviaria (3) |Dirigente Compartimento | +-------------------------------------+-----------------------------+ | |Dirigente Sezione | +-------------------------------------+-----------------------------+ | |Dirigente Sottosezione | +-------------------------------------+-----------------------------+ |Polizia di Frontiera |Dirigente Zona | +-------------------------------------+-----------------------------+ | |Dirigente Ufficio Polizia | | |Scalo aereo/marittimo | +-------------------------------------+-----------------------------+ | |Dirigente Settore | +-------------------------------------+-----------------------------+ |Polizia Postale e delle Comunicazioni|Dirigente Compartimento | +-------------------------------------+-----------------------------+ |Reparti Mobili |Dirigente | +-------------------------------------+-----------------------------+ |Gabinetti Regionali ed Interregionali| | |di Polizia Scientifica |Dirigente | +-------------------------------------+-----------------------------+ |Reparti Volo |Dirigente | +-------------------------------------+-----------------------------+ |Centro Elettronico Nazionale |Direttore | +-------------------------------------+-----------------------------+ |Reparti Prevenzione Crimine |Dirigente | +-------------------------------------+-----------------------------+ |Istituti di Istruzione e Centro | | |Polifunzionale-Scuola tecnica di | | |Polizia |Direttore | +-------------------------------------+-----------------------------+ |Servizi Tecnico-Logistici e | | |Patrimoniali |Dirigente | +-------------------------------------+-----------------------------+ |Zone Telecomunicazione |Dirigente | +-------------------------------------+-----------------------------+ |Autocentri |Dirigente | +-------------------------------------+-----------------------------+ |Stabilimento e Centro Raccolta Armi |Dirigente | +-------------------------------------+-----------------------------+ |Centri Regionali ed Interregionali | | |Raccolta V.E.C.A. |Dirigente | +-------------------------------------+-----------------------------+ |Centro di Coordinamento Servizi a | | |Cavallo e Cinofili P. di S. |Dirigente | +-------------------------------------+-----------------------------+ |Ispettorati ed Uffici Speciali privi | | |di competenza territoriale |Dirigente | +-------------------------------------+-----------------------------+

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - Vice direttori generali della pubblica sicurezza; - Capo della Segreteria del Dipartimento e Direttori centrali o titolari di Uffici di pari livello; - Dirigenti Generali titolari di Uffici centrali; - Dirigenti Superiori titolari di incarico di Direttore di Servizio o di Ufficio equivalente.

 
Art. 2
Criteri di assegnazione degli alloggi di servizio connessi
all'incarico

1. Salva la destinazione di un alloggio al Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, per esigenze di sicurezza e di rappresentanza, le unita' abitative destinate ad alloggi di servizio dei Questori sono individuate, su proposta del Direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale, con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. I rimanenti alloggi sono individuati e assegnati nell'ambito dei settori di cui all'allegato A al presente decreto.
2. Gli alloggi di cui all'ultimo capoverso del comma 1, ove disponibili, sono assegnati ai titolari degli incarichi di direzione indicati nell'allegato A al presente decreto, secondo l'ordine ivi individuato per ciascun settore, nei limiti delle disponibilita' conseguenti alle assegnazioni gia' disposte.
3. Gli alloggi non assegnati ai sensi del comma 2 possono essere temporaneamente assegnati ad altro personale, ferma restando la facolta' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di procedere al recupero degli stessi per assicurare il rispetto del preminente criterio di cui ai commi 1 e 2.
4. Anche ai fini delle necessarie misure di sicurezza e per la durata del mandato, il Ministro dell'interno puo' fruire di un alloggio di servizio della Polizia di Stato. In caso di motivata necessita', esclusivamente per motivi di sicurezza e per periodi determinati, il Vice Ministro dell'interno o il Sottosegretario di Stato per l'interno che esercitano, per delega del Ministro, attribuzioni in materia di pubblica sicurezza, ivi comprese quelle concernenti la trattazione degli affari relativi al personale della Polizia di Stato, possono fruire di alloggi di servizio della Polizia di Stato.
 
Art. 3

Esclusione dell'assegnazione

1. Gli alloggi non possono essere assegnati a coloro che:
a) siano titolari di un diritto di piena proprieta' o di un diritto reale di godimento ovvero assegnatari in cooperativa, ancorche' indivisa, di un'abitazione ubicata nell'ambito del comune ove prestano servizio o dei comuni limitrofi;
b) siano assegnatari o concessionari di un alloggio a canone agevolato, da parte di enti di diritto pubblico o privato o da parte di amministrazioni pubbliche, ubicato nell'ambito del comune ove prestano servizio o dei comuni limitrofi;
c) abbiano un familiare o altra persona stabilmente convivente nelle condizioni sopraindicate.
 
Art. 4

Organi competenti all'assegnazione

1. Presso le sedi territoriali, l'assegnazione degli alloggi al personale della Polizia di Stato fino alla qualifica di primo dirigente e' disposta, su proposta del Questore, con provvedimento del Direttore del Servizio tecnico-logistico e patrimoniale della Polizia di Stato competente; l'assegnazione degli alloggi al personale della Polizia di Stato con la qualifica di dirigente superiore e di dirigente generale e' disposta con provvedimento del Direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale.
2. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, l'assegnazione degli alloggi e' disposta con provvedimento del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, con facolta' di delega al Direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale.
 
Art. 5

Disciplina del rapporto

1. La disciplina del rapporto tra Amministrazione della pubblica sicurezza ed assegnatario e' oggetto dell'atto di assegnazione, comprese le prescrizioni per il godimento dell'immobile.
 
Art. 6

Oneri

1. Sono a carico degli utenti degli alloggi i seguenti oneri:
a) le spese per le piccole riparazioni;
b) le spese per i danni prodotti o causati da colpa, negligenza o cattivo uso dell'alloggio;
c) le spese per i consumi relativi all'alloggio per la fornitura di acqua, di energia elettrica e di riscaldamento, nonche' gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti urbani; ove l'alloggio insista su un edificio comune, le spese per i consumi sono pro-quota;
d) le spese per l'ordinaria manutenzione non rientranti tra quelle previste dal comma 2;
e) gli oneri accessori di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
f) ogni ulteriore onere per le utenze riconducibili all'alloggio in uso.
2. Salvo che l'immobile sia di proprieta' privata, sono a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza le spese relative a:
a) impianti per la sicurezza, per la prevenzione infortuni e servizi antincendio previsti dalla normativa vigente;
b) illuminazione delle strade d'accesso, dei cortili e delle aree di transito;
c) imposte, tasse ed assicurazioni relative agli immobili e agli impianti connessi;
d) esecuzione dei lavori concernenti la stabilita' e la straordinaria manutenzione.
3. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile, articoli 1609 e seguenti.

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 9 della legge 27
luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili
urbani), pubblicata nella Gazz. Uff. 29 luglio 1978, n.
211:
"Art. 9. Oneri accessori.
Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto
contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al
funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore,
alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del
riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo
dei pozzi neri e delle latrine, nonche' alla fornitura di
altri servizi comuni.
Le spese per il servizio di portineria sono a carico
del conduttore nella misura del 90 per cento, salvo che le
parti abbiano convenuto una misura inferiore.
Il pagamento deve avvenire entro due mesi dalla
richiesta. Prima di effettuare il pagamento il conduttore
ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese
di cui ai commi precedenti con la menzione dei criteri di
ripartizione. Il conduttore ha inoltre diritto di prendere
visione dei documenti giustificativi delle spese
effettuate.
Gli oneri di cui al primo comma addebitati dal locatore
al conduttore devono intendersi corrispettivi di
prestazioni accessorie a quella di locazione ai sensi e per
gli effetti dell'art. 12 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633.
La disposizione di cui al quarto comma non si applica
ove i servizi accessori al contratto di locazione forniti
siano per loro particolare natura e caratteristiche
riferibili a specifica attivita' imprenditoriale del
locatore e configurino oggetto di un autonomo contratto di
prestazione dei servizi stessi.".
 
Art. 7

Obbligo di rilascio

1. Gli alloggi devono essere liberati dall'occupante da cose, persone o animali entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di cessazione dell'incarico o dalla sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui all'articolo 3.
2. Oltre il termine del rilascio e sino all'effettiva liberazione dell'unita' immobiliare, agli utenti non aventi titolo alla concessione dell'alloggio, fermo restando l'obbligo di rilascio, e' applicata un'indennita' di occupazione corrispondente al canone di locazione, determinato con riferimento ai prezzi di mercato, maggiorato di una componente economica correlata al mancato tempestivo rilascio.
 
Art. 8

Provvedimento di rilascio e modalita' di esecuzione

1. Nel caso in cui l'alloggio non venga liberato nel termine fissato, gli organi competenti all'adozione dei provvedimenti di assegnazione, nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la riconsegna, adottano un provvedimento di rilascio, fissandone la data dell'esecuzione che non dovra' comunque essere superiore a trenta giorni dalla notifica all'interessato del provvedimento.
2. Il provvedimento di rilascio viene notificato mediante consegna di copia per mezzo di personale appartenente all'Amministrazione della pubblica sicurezza ed eseguito in via amministrativa anche se pendente ricorso amministrativo e giurisdizionale, salvo che il giudice adito abbia accolto l'istanza di sospensiva.
3. E' possibile il differimento dell'avvio della procedura di rilascio, in caso di comprovata, eccezionale necessita', valutata di volta in volta dall'organo competente all'assegnazione.
 
Art. 9

Revoca dell'assegnazione

1. L'organo competente all'assegnazione puo' disporre in qualunque momento, con atto motivato e con preavviso di almeno sessanta giorni, la revoca del provvedimento di assegnazione per conduzione dell'immobile che si risolve in un abuso del titolo o per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.
 
Art. 10

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, l'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 11

Ricognizione e recupero

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, si procede ad una periodica ricognizione, almeno annuale, sullo stato di attuazione dello stesso. Gli esiti della ricognizione sono presentati al Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, responsabile dell'adozione delle conseguenti, opportune iniziative.
 
Art. 12

Abrogazione di norme

1. E' abrogato il decreto del Ministro dell'interno 16 ottobre 1991.
 
Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 luglio 2015

Il Ministro: Alfano Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2015 Interno, foglio n. 1737
 
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