Gazzetta n. 228 del 1 ottobre 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 23 settembre 2015 |
Certificazioni di bilancio di previsione 2015 delle amministrazioni provinciali, delle citta' metropolitane, dei comuni, delle comunita' montane e delle unioni di comuni. |
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IL DIRETTORE CENTRALE della finanza locale
Visto l'art. 161, comma 1, del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale gli enti locali redigono apposita certificazione sui principali dati del bilancio di previsione, con modalita' da fissarsi con decreto del Ministro dell'interno; Visto il comma 2 del medesimo articolo, in base al quale le modalita' della certificazione sono da fissarsi con decreto del Ministero dell'interno, previo parere dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e dell'Unione delle province d'Italia (U.P.I.); Visto il decreto del 13 maggio 2015 del Ministro dell'interno, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015, da parte degli enti locali, e' ulteriormente differito al 30 luglio 2015; Visto il decreto del 30 luglio 2015 del Ministro dell'interno, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015, da parte delle citta' metropolitane, delle province e degli enti locali della regione Siciliana, e' differito al 30 settembre 2015; Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 con cui vengono date disposizioni in materia di citta' metropolitane; Visti i decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23 e 8 maggio 2011, n. 68 concernenti, rispettivamente, disposizioni in tema di federalismo fiscale di comuni e di regioni e province; Visto il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214; Visto l'art. 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; Visti i modelli dei nuovi schemi contabili cosi' come riportati nel sito internet «Arconet-Armonizzazione contabile enti territoriali»; Ravvisata la necessita' di fissare modalita' e termini di compilazione e presentazione del certificato relativo al bilancio di previsione dell'anno 2015; Considerata l'esigenza di acquisizione delle certificazioni contabili anche da parte degli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano; Vista la proposta con la quale la regione Valle d'Aosta - nella quale vige una diversa disciplina contabile - ha indicato le sezioni (quadri) del certificato che gli enti della stessa regione possono essere chiamati a compilare compatibilmente al sistema di registrazioni contabili adottato; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del presente decreto consiste nella approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale; Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia; Considerata, l'esigenza di acquisire i dati da tutti gli enti locali per posta elettronica certificata e con firma digitale dei sottoscrittori del documento per garantire la necessaria celerita', nonche' in applicazione alle disposizioni di cui all'art. 27 del decreto legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 concernenti la riduzione dell'utilizzo della carta;
Decreta:
Art. 1 Approvazione modelli di certificazione, soggetti tenuti agli adempimenti e termini per la trasmissione
1. Sono approvati i modelli di certificato del bilancio di previsione per l'anno 2015, allegati al presente decreto, che gli enti locali sono tenuti a predisporre e trasmettere entro il 16 novembre 2015. 2. I comuni e le comunita' montane della regione Valle d'Aosta sono tenuti a compilare e trasmettere esclusivamente le sezioni (quadri) del certificato di cui all'allegato tecnico. 3. Gli enti locali, sono tenuti a compilare e trasmettere oltre che la certificazione del bilancio di previsione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n.194, anche la certificazione relativa ai nuovi sistemi contabili prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, riportate in allegato al presente decreto. 4. Gli enti appartenenti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, che non applicano nel 2015 le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 118/2011, devono compilare soltanto la certificazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 194/1996. |
| Allegato tecnico per i Comuni e le Comunita' montane della Valle d'Aosta
Comuni: Compilare integralmente: i quadri «1», «2», «3», «6» (indicando la quota di oneri di urbanizzazione destinata, ai sensi della normativa regionale, al finanziamento delle spese correnti al codice 6160 del punto (B)), «6 bis», «6 ter», «6 quater». compilare: il quadro «4» limitatamente alla riga riguardante il totale e solo delle seguenti colonne: «personale»; «acquisto di beni di consumo e/o di materie prime» con i dati relativi all'intervento 02; «trasferimenti»; «interessi passivi e oneri finanziari diversi»; «imposte e tasse» con i dati relativi all'intervento 05; «fondo di riserva»; «totale»; il quadro «5» limitatamente alla riga riguardante il totale e solo delle seguenti colonne: acquisizione di beni immobili» con i dati relativi all'intervento 01; «trasferimenti di capitali»; «conferimenti di capitale» con i dati relativi all'intervento 03; «concessioni di crediti e anticipazioni»; «totale»; i quadri «7» e «9» desumendo i dati mancanti dalla contabilita' analitica. Comunita' montane: Compilare integralmente: i quadri «1», «2», «3», «6», «6 bis», «6 ter». compilare: il quadro «4» limitatamente alla riga riguardante il totale e solo delle seguenti colonne: «personale»; «acquisto di beni di consumo e/o di materie prime» con i dati relativi all'intervento 02; «trasferimenti»; «interessi passivi e oneri finanziari diversi»; «imposte e tasse» con i dati relativi all'intervento 05; «fondo di riserva»; «totale»; il quadro «5» limitatamente alla riga riguardante il totale e solo delle seguenti colonne: «acquisizione di beni immobili» con i dati relativi all'intervento 01; «trasferimenti di capitali»; «conferimenti di capitale» con i dati relativi all'intervento 03; «concessioni di crediti e anticipazioni»; «totale». |
| Art. 2
Trasmissione dei certificati tramite posta elettronica certificata
1. La trasmissione del certificato dovra' avvenire, per tutti gli enti locali, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, completa di firma digitale dei sottoscrittori. |
| Art. 3
Istruzioni per la trasmissione
1. Gli enti locali utilizzeranno le credenziali informatiche (userid e password) gia' richieste e ricevute in occasione della trasmissione delle precedenti certificazioni di bilancio ai fini dell'autenticazione all'apposito sistema tramite il sito della finanza locale www.finanzalocale.interno.it/ser/tbel_intro.html . 2. Gli enti locali trasmetteranno tramite posta elettronica certificata, entro il 16 novembre 2015, alla Direzione centrale della finanza locale all'indirizzo di posta elettronica finanzalocale.prot@pec.interno.it: il file contenente i dati del certificato firmato digitalmente in formato xml; il file, sempre in formato xml, concernente le informazioni riguardanti il tipo di certificato (certificato preventivo o certificato al rendiconto), l'anno di riferimento dello stesso, nonche' i dati identificativi dei soggetti referenti per la trasmissione del certificato, individuati nel Segretario dell'ente e/o nel Responsabile del servizio finanziario. 3. Dopo l'avvenuta trasmissione, gli enti riceveranno comunicazione circa il buon esito della stessa o l'eventuale messaggio di errore sulla stessa casella di posta elettronica certificata, per cui la sola ricevuta dell'avvenuto invio della certificazione tramite posta elettronica certificata, non e' sufficiente ad assolvere l'adempimento, in mancanza del riscontro positivo. |
| Art. 4
Specifiche tecniche e prescrizioni a carattere generale
1. I dati finanziari delle certificazioni devono essere espressi in euro con due cifre decimali, e quindi senza arrotondamenti. |
| Art. 5
Sottoscrizione della certificazione
1. Il Segretario, il responsabile del servizio finanziario, nonche' l'organo di revisione economico-finanziaria provvederanno a sottoscrivere la certificazione con firma digitale. |
| Art. 6
Divulgazione dei dati
1. I dati delle certificazioni del bilancio di previsione per l'anno 2015 una volta consolidati, verranno divulgati sulle pagine del sito internet della Direzione centrale della finanza locale www.finanzalocale.interno.it Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonche' sulla seguente pagina del sito internet della Direzione centrale della finanza locale finanzalocale.interno.it/circ/dbp2015.html. Sulla predetta pagina del sito internet vengono altresi' pubblicati i modelli di certificazione approvati con il presente decreto. Roma, 23 settembre 2015
Il direttore centrale: Verde |
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