Gazzetta n. 227 del 30 settembre 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 20 maggio 2015 |
Determinazione del numero globale di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2014/2017 ed assegnazione dei contratti di formazione specialistica dei medici per l'anno accademico 2014/2015. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli"; Visto, in particolare, l'articolo 35 del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che prevede che, con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del terzo anno, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici specialisti da formare, comunicandolo al Ministero della sanita' ed al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Visti gli articoli 37 e seguenti del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, secondo i quali, all'atto dell'iscrizione alle scuole di specializzazione medica, i medici specializzandi stipulano uno specifico contratto annuale di formazione specialistica; Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 giugno 2014 n. 105, recante il Regolamento concernente le modalita' per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute del 4 febbraio 2015, n. 68, concernente il riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria; Visto l'articolo 117, comma 3 della Costituzione che, tra le materie attribuite alla potesta' legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni, include la "tutela della salute" e "le professioni"; Considerato che l'articolo 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)", prevede, dall'anno accademico 2006/2007, l'applicazione dei contratti di formazione specialistica; Tenuto conto che il summenzionato comma 300 dell'art. 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede che, agli oneri recati dal Titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, si provvede nei limiti delle risorse previste dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e dall'articolo 1 del decreto legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 8 maggio 2001, n.188, destinate al finanziamento della formazione dei medici specializzandi, incrementate di 70 milioni di euro per l'anno 2006 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2007, che stabilisce, in attuazione dell'art. 39, comma 3, del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che, a decorrere dall'anno accademico 2006-2007, il trattamento economico del medico in formazione specialistica e' di € 25.000,00 lordi per i primi due anni di corso e di € 26.000,00 lordi per i successivi anni di corso; Viste le note del 17 aprile 2014, n. prot. 170793 e del 22 luglio 2014, n. prot. 312034, con le quali la Regione del Veneto - Coordinamento tecnico della Commissione salute ha trasmesso i dati relativi alla rilevazione, da parte delle Regioni e Province autonome, ad eccezione della Regione Campania, del fabbisogno dei medici specialisti da formare per il triennio accademico 2014/2017; Vista la nota in data 23 gennaio 2015, prot. n. 38283 con la quale, in parziale modifica di quanto gia' comunicato in .precedenza, la Regione Lazio ha inviato un nuovo documento concernente i dati relativi al proprio fabbisogno di medici specialisti da formare nel triennio accademico 2014/2017; Vista, altresi', la nota in data 29 gennaio 2015, prot. n. 4760 con la quale la Regione Campania ha comunicato i dati relativi al proprio fabbisogno di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2014/2017; Tenuto conto che ai sensi del citato decreto interministeriale del 4 febbraio 2015, n. 68, la scuola in Neurofisiopatologia e' stata espunta dall'elenco delle scuole di specializzazione di area sanitaria; la scuola di specializzazione in Chirurgia dell'apparato digerente e' stata accorpata con quella in Chirurgia generale; la scuola di specializzazione in Medicina tropicale e' stata, accorpata con quella in Malattie infettive, assumendo la nuova denominazione di Malattie infettive, e tropicali; la scuola di specializzazione in Biochimica clinica e' stata accorpata con quella in Patologia clinica, assumendo la nuova denominazione di Patologia clinica e Biochimica clinica; la scuola di specializzazione in Tossicologia e' stata accorpata con quella in Farmacologia, assumendo la nuova denominazione di Farmacologia e tossicologia clinica; Considerato che il fabbisogno di medici specialisti da formare espresso dalle Regioni e Province autonome, a seguito del predetto riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria determinato dal citato decreto interministeriale del 4 febbraio 2015, n. 68, risulta essere per l'anno accademico 2014/2015 pari a complessive 8.073 unita'; per l'a.a. 2015/2016 pari a complessive 7.909 unita'; per l'a.a. 2016/2017 pari a complessive 7.967 unita'; Vista la nota dell'8 maggio 2015 n. prot. 7626, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha reso noto che le risorse disponibili per la formazione medico specialistica per l'a.a. 2014/2015, sono pari € 632.708.068,62, di cui € 18.806.192,34 quali economie derivanti dall'anno accademico precedente 2013-2014; € 262.101.876,28 quali disponibilita' per l'a.a. 2014-2015; € 300.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 300, della summenzionata legge n. 266 del 2005; € 50.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 424, della legge n. 147/2013 (legge di stabilita' 2014); € 1.800.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legge n. 90/2014 (disponibile sull'esercizio 2016); Considerato che, nella succitata nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dell'8 maggio 2015, e' stato altresi' precisato che il suddetto stanziamento di € 632.708.068,62 consente, per l'a.a. 2014/2015, il finanziamento di 5.000 contratti di formazione specialistica; Preso atto della nota n. prot. 10469/14116 del 15 maggio 2015 con cui il Ministro dell'economia e delle finanze ha comunicato al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il nulla osta all'attivazione per l'a.a. 2014/2015 di 5.000 contratti di specializzazione incrementabili di ulteriori 1.000 contratti (da 5.000 a 6.000) subordinatamente alla copertura dei relativi oneri - pari a 25 milioni di euro annui per il 2015 ed il 2016, ed euro 26 milioni a decorrere dal 2017 fino al termine dei corsi - mediante riduzione di capitoli di spesa del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in sede di approvazione del disegno di legge per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015; Visto l'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 7 maggio 2015, concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2014/2015-2015/2016-2016/2017 (Rep. Atti n. 87/CSR); Ritenuto, anche alla luce della pronuncia del Consiglio di Stato espressa nella sentenza n. 1183/2008 del 19 marzo 2008, che, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, puo' essere ammesso alle scuole di specializzazione, nel limite del dieci per cento in piu' del fabbisogno complessivo per ciascuna specialita' e della capacita' recettiva delle singole scuole, il personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola; Ritenuto di autorizzare anche per l'anno accademico 2014/2015, il ricorso a risorse finanziarie comunque acquisite dalle Universita', da parte delle regioni e province autonome o di altri soggetti, per la stipula di contratti di formazione specialistica aggiuntivi rispetto a quelli finanziati dallo Stato; Ritenuto che le regioni e le province autonome, ove non insistano Facolta' di medicina e chirurgia nel proprio territorio, per corrispondere alle esigenze della programmazione sanitaria regionale, possono attivare apposite convenzioni con Universita' di altre Regioni, al fine di destinare contratti di formazione specialistica aggiuntivi per la formazione di medici specialisti; Ritenuto che i periodi di formazione specialistica che i medici possono svolgere all'estero, nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico - scientifica tra Universita' italiane e straniere, ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, non possono essere superiori ai diciotto mesi, come stabilito dall'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 18 aprile 2007 (Rep. Atti n. 81/CSR);
Decreta:
Art. 1
1. Per il triennio accademico 2014/2017, il fabbisogno dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione di medicina e chirurgia e' determinato in 8.073 unita' per l'a.a. 2014/2015, in 7.909 unita' per l'a.a. 2015/2016 ed in 7.967 unita' per l'a.a. 2016/2017, cosi' come indicato nelle allegate Tabelle 1, 2 e 3, parte integrante del presente decreto. |
| Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
1. Per l'anno accademico 2014/2015, il numero dei contratti di formazione specialistica a carico dello Stato e' fissato in 5.000 unita' ed e' determinato per ciascuna specializzazione, cosi' come indicato nell'allegata Tabella 4, parte integrante del presente decreto. 2. Il numero dei contratti di formazione di cui al comma 1 e' incrementato di ulteriori 1.000 unita' cosi' come indicato nell'allegata Tabella 4 subordinatamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015, la quale abbia individuato le necessarie coperture finanziarie mediante riduzione dei capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, indicati nella tabella 5, parte integrante del presente decreto. 3. Nel riparto dei contratti di formazione di cui ai commi 1 e 2, al fine di garantire le esigenze rappresentate da ciascuna regione e provincia autonoma in sede di comunicazione dei fabbisogni, tenuto conto «delle risorse statali effettivamente disponibili, sono stati presi in considerazione, quali indicatori, il tasso di turnover dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, desunto del Conto annuale della Ragioneria Generale dello Stato per l'anno 2012, e il fabbisogno regionale, espresso in termini di variazione percentuale rispetto all'analogo dato riferito all'anno accademico 2013/2014. 4. Tenuto conto della capacita' ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa delle scuole, alla ripartizione dei contratti di formazione specialistica fra ciascuna scuola di specializzazione provvede con successivo decreto, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, acquisito il parere del Ministro della salute. |
| Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 3
1. Per far fronte ad esigenze formative specifiche evidenziate dalle singole regioni e province autonome in cui insistono le strutture formative, ove sussistano risorse aggiuntive, comunque acquisite dalle Universita' e nel limite dei posti programmati di cui all'articolo 1, possono essere previsti ulteriori contratti di formazione specialistica in aggiunta a quelli finanziati dallo Stato. 2. Le regioni e le province autonome, ove non insistano nel loro territorio Facolta' di medicina e chirurgia, possono attivare apposite convenzioni con Universita' di altre regioni al fine di destinare contratti di formazione specialistica aggiuntivi per la formazione di ulteriori medici secondo le esigenze della programmazione sanitaria regionale o provinciale. |
| Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 4
1. La specifica categoria destinataria della norma di cui al comma 4 dell'art. 35 del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e' espressamente individuata nel personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola. 2. Per l'ammissione in soprannumero alle scuole di specializzazione ai sensi del comma 1, i candidati devono avere superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola. |
| Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 5
1. I periodi di formazione specialistica che, ai sensi del comma 6 dell'articolo n. 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, i medici possono svolgere all'estero, nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica tra Universita' italiane e straniere, non possono essere superiori ai diciotto mesi. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 20 maggio 2015
Il Ministro della salute Lorenzin
Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Gelmini
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2015 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3367 |
| Parte di provvedimento in formato grafico |
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