Gazzetta n. 222 del 24 settembre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 10 giugno 2015
Criteri e modalita' di concessione dei contributi relativi al finanziamento di progetti nel campo navale.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto art. 1, comma 357, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilita' 2015), che ha autorizzato un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2015 per il finanziamento di progetti innovativi di prodotti e di processi nel campo navale avviati o in fase di avvio;
Visto il Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651 del 2014 della Commissione del 17 giugno 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 187 del 26 giugno 2014 ed alla relativa rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 349 del 5 dicembre 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che subordina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonche' l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Ritenuto necessario disciplinare le modalita' di assegnazione dei finanziamenti previsti all'art. 1, comma 357, della richiamata legge 23 dicembre 2014, n. 190;
Visto il decreto 4 febbraio 2015, n. 5 del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Sulla proposta del Direttore generale per la vigilanza sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, di cui alle note n. 7614 del 5 magio 2015 e n. 009512 dell'8 giugno 2015;

Decreta:

Art. 1
Soggetti e oggetto del beneficio

1. Le imprese comunitarie di costruzione, riparazione e trasformazione navale iscritte negli albi speciali delle imprese navalmeccaniche di cui all'art. 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, possono beneficiare, in maniera autonoma o in collaborazione effettiva con altre imprese o con organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza dell'Unione Europea, degli aiuti per progetti di ricerca e sviluppo compresi in una o piu' delle seguenti categorie di ricerca:
a) ricerca fondamentale;
b) ricerca industriale;
c) sviluppo sperimentale;
d) studi di fattibilita';
e) innovazione dell'organizzazione;
f) innovazione di processo.
2. Le imprese armatoriali di cui all'art. 265 del codice della navigazione possono beneficiare, in maniera autonoma o in collaborazione effettiva con altre imprese o con organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza dell'Unione europea, degli aiuti per progetti compresi in una o piu' delle seguenti categorie:
a) innovazione dell'organizzazione;
b) innovazione di processo.
 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto, si intende per:
a) attivita' di ricerca fondamentale, i lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
b) attivita' di ricerca industriale, l'acquisizione di nuove conoscenze e capacita' da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se cio' e' necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
c) sviluppo sperimentale, l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale e di altro tipo per sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Lo sviluppo sperimentale puo' comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende, tuttavia, le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti ed altre operazioni in corso anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
d) studio di fattibilita', la valutazione e l'analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunita' e i rischi, nonche' a individuare le risorse necessarie per l'attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo;
e) innovazione dell'organizzazione, l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa, esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi gia' utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonche' il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
f) innovazione di processo, l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacita' di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli gia' in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonche' il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
g) collaborazione effettiva, la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o piu' parti possono sostenere per intero i costi del progetto e, quindi, sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione.
 
Art. 3
Tipologia di aiuto

1. I finanziamenti disciplinati dal presente decreto sono concessi nella forma del contributo della spesa nei limiti della vigente normativa comunitaria sugli aiuti di Stato in materia di ricerca, sviluppo e innovazione ed in particolare di quelli previsti dal Regolamento (UE) n. 651 del 2014 relativamente ai costi ammissibili e alle intensita' di aiuto.
 
Art. 4
Costi ammissibili

1. I costi ammissibili comprendono i costi sostenuti nella misura in cui siano direttamente ed esclusivamente connessi al progetto di ricerca, sviluppo e innovazione.
2. I costi ammissibili per i progetti di ricerca e sviluppo sono imputati ad una specifica categoria di ricerca tra quelle indicate all'art. 2 del presente decreto e rientrano nelle seguenti categorie:
a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
c) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonche' costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
d) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
3. I costi ammissibili per gli studi di fattibilita' corrispondono ai costi dello studio.
4. I costi ammissibili per i progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione sono:
a) spese di personale;
b) costi relativi a strumentazione, attrezzature, immobili e terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
c) costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;
d) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
5. Gli aiuti alle grandi imprese per i progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione sono compatibili soltanto se tali imprese collaborano effettivamente con le PMI nell'ambito dell'attivita' sovvenzionata e se le Piccole medie Imprese (PMI) coinvolte sostengono almeno il 30 per cento del totale dei costi ammissibili.
 
Art. 5
Intensita' di aiuto

1. L'intensita' di aiuto per ciascun beneficiario non supera:
a) il 100 per cento dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale;
b) il 50 per cento dei costi ammissibili per la ricerca industriale;
c) il 25 per cento dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale;
d) il 50 per cento dei costi ammissibili per studi di fattibilita';
e) il 15 per cento dei costi ammissibili per le grandi imprese e il 50 per cento dei costi ammissibili per le PMI per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione.
2. L'intensita' di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale puo' essere aumentata fino a una intensita' massima dell'80 per cento dei costi ammissibili come segue:
a) di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese;
b) di 15 punti percentuali se e' soddisfatta una delle seguenti condizioni:
1. Il progetto prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una e' una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri o in uno Stato membro e in una parte contraente dell'Accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola piu' del 70 per cento dei costi ammissibili;
2. Il progetto prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o piu' organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10 per cento dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;
3. Le intensita' di aiuto per gli studi di fattibilita' possono essere aumentate di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.
4. I risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.
 
Art. 6
Domanda per la concessione dell'aiuto

1. L'impresa presenta domanda per la concessione dell'aiuto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, di seguito direzione generale, entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. Le domande pervenute oltre tale termine sono considerate inammissibili.
2. Ciascuna domanda deve contenere le seguenti informazioni:
a) nome, ragione sociale, dimensioni dell'impresa e, per i soggetti di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, il numero di iscrizione all'albo speciale.
b) descrizione del progetto;
c) durata e piano di realizzazione del progetto;
d) ubicazione del progetto;
e) elenco dei costi del progetto;
f) importo dell'aiuto finanziario richiesto per il progetto;
3. Alla domanda deve essere, altresi', allegata una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante che, riguardo al progetto per il quale e' richiesto l'aiuto, l'impresa non ha ricevuto alcun contributo ne' direttamente ne' indirettamente, ovvero per il tramite di fornitori di beni e servizi correlati all'istanza di contributo.
4. La domanda di cui ai commi precedenti puo' essere presentata, ai sensi dell'art. 1, comma 357, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione gia' avviati o in fase di avvio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le domande devono essere trasmesse, a pena di inammissibilita', per posta certificata alla direzione generale.
 
Art. 7
Valutazione delle istanze

1. La direzione chiede, per ciascuna domanda presentata, il parere della Commissione tecnico-scientifica istituita con decreto del Capo Dipartimento n. 5 del 4 febbraio 2015.
2. La Commissione tecnico-scientifica verifica che la domanda di contributo e la documentazione ad essa allegata attesti che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione e che per le grandi imprese consenta il raggiungimento di uno o piu' dei seguenti risultati:
a) un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto;
b) un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto;
c) una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto.
3. La Commissione tecnico-scientifica controlla l'ammissibilita' dei costi, rappresentati a mezzo della domanda, sulla base dei costi ammissibili ai sensi dell'art. 4 e nella fase definitiva di concessione del contributo.
4. La Commissione tecnico-scientifica accerta l'ammissibilita' dei costi delle istanze di aiuto relative a progetti di ricerca sviluppo ed innovazione in corso di realizzazione previa verifica dell'effetto di incentivazione ai sensi del precedente comma 2.
5. La Commissione tecnico-scientifica e' inoltre incaricata di valutare eventuali modifiche in itinere del progetto, sulla base di motivata istanza del beneficiario, fermo restando che non e' ammessa la revisione in aumento dei costi stimati indicati nella domanda originaria.
 
Art. 8
Concessione dell'aiuto

1. Acquisito il parere favorevole della Commissione, la direzione generale approva la domanda di ammissione all'aiuto a condizione che vi sia la disponibilita' di bilancio, determinandone l'intensita' ai sensi dell'art. 5 e stabilendone la data di completamento del progetto.
2. Le domande sono approvate sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle stesse.
3. La concessione dell'aiuto e' corrisposta in via provvisoria e ripartita in rate ventennali.
4. La determinazione e concessione definitiva del contributo e' disposta a conclusione del progetto dei lavori, acquisito il parere di ammissibilita' della Commissione tecnico-scientifica, sulla base della documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.
5. Non e' ammessa la revisione in aumento dei costi stimati indicati nella domanda.
 
Art. 9
Erogazione dell'aiuto

1. Le imprese ammesse al contributo in via provvisoria presentano annualmente domanda di erogazione del contributo alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, corredata dalla documentazione comprovante il rispetto del piano di realizzazione del progetto, dalla dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di commercio e dalla dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. La direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne prima di procedere al erogazione del contributo delle singole rate verifica il rispetto del piano di realizzazione del progetto di cui all'art. 6, comma 2, lettera c).
3. Ad ultimazione del progetto l'impresa beneficiaria chiede la concessione definitiva del contributo presentando tutta la documentazione comprovante le spese sostenute per la realizzazione del progetto.
 
Art. 10
Restituzione dell'aiuto

1. La mancata realizzazione del progetto entro la data approvata comporta la revoca dell'aiuto e la decadenza dal beneficio, con conseguente obbligo di restituzione degli importi percepiti per la parte di progetto non realizzato, maggiorati degli interessi di legge.
 
Art. 11
Condizioni per l'esenzione

1. Agli aiuti concessi secondo il presente decreto, si applicano le soglie di notifica indicate nell'art. 4, paragrafo 1, lettera i), aiuti alla ricerca e sviluppo e lettera m), aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione, del Regolamento (UE) n. 651/2014.
 
Art. 12
Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria di cui all'art. 1, comma 357, della legge n. 190 del 2014 e' impiegata al 90 per cento per i progetti di cui all'articolo1, comma 1 ed il restante 10 per cento e' impiegato per i progetti di cui all'art. 1, comma 2.
2. Le dotazioni finanziarie provenienti da aiuti eventualmente non erogati, revocati o provenienti da stanziamenti aggiuntivi, possono essere utilizzate per domande presentate e non approvate per indisponibilita' di bilancio, purche' i relativi progetti non siano conclusi.
3. A completamento della procedura, in caso di residua disponibilita' finanziaria, la Direzione generale puo' riaprire i termini, per la presentazione di nuovi progetti, procedendo secondo gli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente decreto.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entro venti giorni lavorativi dalla entrata in vigore del presente decreto, lo stesso e' trasmesso alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 11, lettera a), del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
Roma, 10 giugno 2015

Il Ministro: Delrio

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2015 Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 2518
 
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